Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Questo procedimento pregiudiziale pone un problema di diritto intertemporale in relazione ai regolamenti comunitari in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti . Si tratta in sostanza di stabilire se, allorché delle spettanze pensionistiche sono state in origine liquidate anteriormente al 1° ottobre 1972, data di abrogazione dei regolamenti nn . 3 e 4 ( 1 ), detti regolamenti continuino ad applicarsi in occasione di una rivalutazione delle spettanze pensionistiche, posteriore a tale data e resa necessaria da una modifica della situazione personale del beneficiario, ovvero se in tal caso si applichino i regolamenti nn . 1408/71 ( 2 ) e 574/72 ( 3 ).
2 . La causa principale è stata promossa dal sig . Mario VIVA, lavoratore migrante cittadino italiano, contro il 'Fonds national de retraite des ouvriers mineurs' ( in prosieguo : il "Fond "). Il sig . VIVA fruiva
- dal 1° giugno 1963 di una pensione d' invalidità italiana prorata sulla base dei regolamenti nn . 3 e 4,
- dal 1° agosto 1963, di una pensione belga d' invalidità secondo l' aliquota "coniugato", ridotta in applicazione di norme nazionali anticumulo .
L' art . 94, n . 5, del regolamento n . 1408/71, dà facoltà ai lavoratori migranti che abbiano ottenuto la liquidazione di una pensione prima della data di entrata in vigore di tale regolamento, di chiedere la revisione delle loro spettanze tenuto conto delle nuove disposizioni . Il sig . VIVA non ha esercitato tale facoltà . A seguito del decesso del coniuge del ricorrente nella causa principale, sopravvenuto il 2 novembre 1983, il Fonds ha proceduto a rivedere d' ufficio la pensione belga, applicando l' aliquota "persona sola ". Mancando una qualsiasi richiesta dell' interessato ex art . 94, n . 5, tale ente ha ritenuto che i regolamenti nn . 3 e 4 continuassero ad applicarsi . Il sig . VIVA non contesta l' applicazione dell' aliquota "persona sola", ma sostiene che, per quanto riguarda il cumulo delle prestazioni, il Fonds era tenuto ad applicare le norme vigenti al momento della rivalutazione d' ufficio delle sue spettanze a causa della modificazione della sua situazione personale, vale a dire le norme dei regolamenti nn . 1408/71 e 574/72 .
3 . Come rilevato dal giudice a quo, mentre per l' applicazione nel tempo di tali regolamenti l' ipotesi della richiesta di revisione delle sue spettanze fatta dal beneficiario di prestazioni è stata espressamente contemplata dall' art . 94, n . 5, qualla della revisione d' ufficio a seguito di una modifica della situazione personale del titolare di una pensione non è stata espressamente prevista . Ritengo tuttavia che i due regolamenti vigenti dal 1972 e la dottrina già stabilita dalla giurisprudenza della Corte contengono gli elementi per risolvere tutte le questioni formulate dalla giurisdizione nazionale .
4 . Per prima cosa, non posso esimermi dal rilevare, come ha fatto del resto la Commissione, l' analogia fra il presente caso e quello della causa esaminata in occasione della prima sentenza Sinatra ( 4 ).
5 . In questa decisione, difatti, la Corte ha sancito l' applicazione dell' art . 46 del regolamento n . 1408/71 alla fattispecie in cui una pensione d' invalidità belga di minatore di sotterraneo, liquidata prima dell' abrogazione dei regolamenti nn . 3 e 4 e dell' entrata in vigore del regolamento n . 1408/71, e allora calcolata secondo l' aliquota "coniugato" prevista dal diritto belga, fosse modificata, dopo tale entrata in vigore, dall' applicazione dell' aliquota "persona sola" prevista dal medesimo diritto, in ragione dell' esercizio di un' attività professionale da parte del coniuge del titolare della pensione .
6 . Ebbene, oggi la Corte è investita della questione se l' art . 46 del regolamento n . 1408/71 trovi applicazione quando una pensione d' invalidità di minatore di sotterraneo, liquidata prima dell' abrogazione dei regolamenti nn . 3 e 4 e dell' entrata in vigore del regolamento n . 1408/71, e calcolata secondo l' aliquota "coniugato", risulti modificata, dopo tale entrata in vigore, dall' applicazione dell' aliquota "persona sola" in ragione del decesso del coniuge del titolare della pensione .
7 . Il raffronto appena fatto potrebbe già bastare a convincere che nella citata sentenza Sinatra la Corte ha già implicitamente deciso la questione oggi proposta . Il ricorso all' analisi giuridica giunge a rafforzare tale convincimento .
8 . La posizione adottata dal Fonds, consistente nell' applicare i regolamenti nn . 3 e 4, abrogati dal 1° ottobre 1972, nel caso di modifiche incidenti, dopo tale data, sulla situazione del titolare della pensione d' invalidità, riposa in realtà su un' applicazione contestabile del ragionamento a contrario .
9 . Il Fonds ha difatti stimato che, malgrado l' espressa abrogazione, ad opera dell' art . 100 del regolamento n . 1408/71, dei regolamenti nn . 3 e 4, questi ultimi continuavano a disciplinare le pensioni liquidate prima di tale abrogazione sulla base dell' art . 94, n . 5, del regolamento n . 1408/71, il quale dispone che i "diritti degli interessati che hanno ottenuto, anteriormente al 1° ottobre 1972 (...), la liquidazione di una pensione o rendita possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento ". Se è necessaria un' esplicita richiesta del titolare di una pensione liquidata anteriormente al 1° ottobre 1972, affinché la sua revisione possa operare conformemente al regolamento n . 1408/71, secondo il Fonds ciò significa che, in assenza di tale richiesta, una modifica incidente sulla pensione non può comportare l' applicazione del regolamento n . 1408/71 e che si applicano i regolamenti nn . 3 e 4, vigenti all' atto della liquidazione della pensione .
10 . Ebbene, una simile interpretazione erige a regola l' eccezione . L' art . 94, n . 5, riserva al titolare di una pensione liquidata anteriormente al 1° ottobre 1972 la facoltà di ottenere, dietro sua sola richiesta, la revisione di tali spettanze secondo il regolamento n . 1408/71, vale a dire secondo le norme che in linea di principio non gli sono applicabili . L' art . 94, n . 1, del regolamento n . 1408/71 dispone, infatti, che tale regolamento "non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente il 1° ottobre 1972 ". Si tratta di una formale applicazione, da parte del legislatore comunitario, del principio enunciato nella sentenza della Corte 5 maggio 1977, Jansen ( 5 ), secondo il quale una nuova disposizione di un regolamento comunitario - nel caso di specie l' art . 10, n . 2, del regolamento n . 1408/71 - non può venire estesa a fatti situati fuori della sfera d' applicazione temporale del suddetto regolamento . L' art . 94, n . 5, deroga al principio stabilito dal n . 1 del medesimo articolo, consentendo di invocare le disposizioni del nuovo regolamento su semplice richiesta, al di là del verificarsi di qualsiasi evento oggettivo posteriore alla sua entrata in vigore . Per contro, le modifiche della pensione risultanti da eventi posteriori alla data di entrata in vigore del regolamento n . 1408/71 comportano, di norma, l' applicazione di quest' ultimo, conformemente al "principio generalmente riconosciuto", espressamente evocato nella sentenza della Corte 15 febbraio 1978, Bauche ( 6 ), secondo il quale le nuove leggi si applicano "salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l' imperio della vecchia legge ".
11 . Tanto l' esame delle norme comunitarie transitorie diverse da quelle già esaminate nella materia considerata, quanto la lettura della citata sentenza Sinatra non inducono a ritenere che nel caso di specie non si dovrebbe tener conto dei principi classici dell' efficacia della legge nel tempo .
12 . Tenuto conto dell' art . 94, n . 1, del regolamento n . 1408/71, l' art . 118, n . 1, del regolamento d' applicazione n . 574/72 ha disposto, nel caso in cui la data di realizzazione del rischio sia anteriore al 1° ottobre 1972 e la domanda di pensione o di rendita non abbia ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, una doppia liquidazione conformemente alle disposizioni :
- del regolamento n . 3 o di convenzioni vigenti fra gli Stati membri in causa, per il periodo anteriore al 1° ottobre 1972;
- del regolamento n . 1408/71, per il periodo che decorre dal 1° ottobre 1972 .
Tali disposizioni specifiche non si applicano alla fattispecie che ha dato luogo alla questione proposta, e nel caso in cui sulla pensione effettivamente liquidata anteriormente al 1° ottobre 1972 abbia inciso un evento modificativo della situazione familiare del titolare e posteriore al 1° ottobre 1972 . Sotto il profilo della tecnica giuridica, si rileva tuttavia che esse in linea di principio non mirano a prolungare al di là del 1° ottobre 1972 gli effetti del precedente regolamento, poiché una simile "sopravvivenza" è contemplata solo a titolo di deroga dall' art . 18, n . 1, ultimo alinea, onde consentire al titolare della pensione di conservare il beneficio del calcolo più favorevole .
13 . Ancora una volta, è però la citata sentenza Sinatra che sembra mettere chiaramente in evidenza l' applicazione del regolamento n . 1408/71 alle modifiche di una situazione sulla base della quale è stata liquidata una pensione prima dell' entrata in vigore di detto regolamento . La Corte ha infatti ritenuto che l' applicazione, in forza di una decisione del giugno 1976, dell' aliquota "persona sola" ad una pensione d' invalidità originariamente calcolata secondo l' aliquota "coniugato", secondo la decisione di liquidazione datata 10 maggio 1971 con effetto dal 1° aprile 1971, imponeva un "nuovo calcolo, conformemente all' art . 46 del regolamento n . 1408/71 ".
14 . La discussione avviatasi dinanzi al giudice a quo, e che l' ha spinto ad adire la Corte nella presente fattispecie, verte precisamente sul problema se il sig . VIVA potesse pretendere, a seguito della modifica intervenuta nella sua situazione individuale, di beneficiare delle norme dell' art . 46 del regolamento n . 1408/71, che dispongono un raffronto fra il regime nazionale e il regime di totalizzazione e di calcolo prorata, al fine di stabilire quale sia il più favorevole . Penso quindi che la Corte debba risolvere la questione pregiudiziale della cour du travail di Mons, ispirandosi ai principi che l' hanno guidata nella prima sentenza Sinatra .
15 . In virtù di queste osservazioni, concludo nel senso che la Corte dichiari quanto segue :
"S' impone un nuovo calcolo, conformemente all' art . 46 del regolamento n . 1408/71, nel caso in cui la pensione d' invalidità liquidata da uno Stato membro prima della data d' entrata in vigore di detto regolamento secondo l' aliquota 'coniugato' risulti modificata dall' applicazione dell' aliquota 'persona sola' , in ragione di un evento successivo a tale data e incidente sulla situazione individuale del suo titolare ".
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) GU 30, 16.12.1958, pag . 561-597
GU 62, 20.4.1963, pag . 1314 .
( 2 ) Regolamento n . 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, 5.7.1971, pag . 2 ).
( 3 ) Regolamento n . 574/72, del Consiglio, 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento CEE n . 1408/71 ( GU L 74, 27.3.1972, pag . 1 ).
( 4 ) Sentenza 2 febbraio 1982, 7/81, Racc . pag . 137 .
( 5 ) 104/76, Racc . 1977, pag . 829 .
( 6 ) 96/77, Racc . 1978, pag . 383 .
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