Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente
signori Giudici,
1 . In diritto comunitario la commercializzazione delle uova è disciplinata dal regolamento 29 ottobre 1975, n . 2772/75 ( GU L 282, p . 56 ). Il suo articolo 6, n . 1 dispone che "le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità : categoria A o 'uova fresche' ; categoria B o 'uova di seconda qualità o conservate' ; categoria C o 'uova declassate destinate all' industria alimentare' ". Per quanto riguarda la confezione, l' articolo 16 distingue poi i "grandi imballaggi", contenenti più di trenta uova, dai "piccoli imballaggi" che ne contengono trenta o meno . Ai sensi dell' articolo 18, su quest' ultimo tipo di confezioni dev' essere scritta "in lettere chiaramente visibili e perfettamente leggibili (...) c ) la categoria di qualità e la categoria di peso" delle uova . Infine, l' articolo 21 prescrive che "gli imballaggi ( in genere ) non devono recare nessun' altra indicazione oltre a quelle previste (...)"; a seguito delle modifiche apportategli dal regolamento 19 giugno 1984, n . 1831/84 ( GU L 172, p . 2 ), esso aggiunge tuttavia che sui piccoli imballaggi possono venir apposte "(...) c ) indicazioni destinate alla promozione delle vendite, sempreché ( queste ) e il modo in cui vengono presentate siano tali da non indurre in errore l' acquirente ".
2 . La Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei di Bad Segeberg ( Repubblica federale di Germania ) è una società che produce uova e commercializza quelle di categoria A servendosi di piccoli imballaggi su cui è apposta la stampigliatura Goeteklasse A "frisch" ( categoria A "fresche ").
Nel 1985 i servizi competenti del Land Renania-Palatinato comunicarono all' impresa che tale formula doveva considerarsi illegittima perché l' articolo 6 del regolamento n . 2772/75 autorizza solo l' impiego alternativo delle dizioni "categoria A" e "uova fresche ". Non persuasa da quest' argomento, Gutshof-Ei chiese al Verwaltungsgericht di Neustadt an der Weinstrasse di dichiarare che la stampigliatura da essa usata è conforme alla pertinente normativa comunitaria e il giudice sospese il procedimento per rivolgervi, con ordinanza 20 marzo 1987, il seguente quesito pregiudiziale :
se per il combinato disposto dell' articolo 6, n . 1, dell' articolo 21 e del preambolo del regolamento n . 2772/75, come modificato dal regolamento n . 1831/84, nei piccoli imballaggi di uova della categoria A l' indicazione di tale categoria e l' indicazione "fresche" debbano figurare in alternativa o possono usarsi congiuntamente .
Nel corso del procedimento davanti a questa Corte hanno presentato osservazioni scritte e sono intervenute in udienza la società Gutshof-Ei e la Commissione delle Comunità europee .
3 . Secondo Gutshof-Ei, "categoria A" e "uova fresche" sono espressioni sinonime ed entrambe intese a qualificare le sole uova che rispondano ai requisiti di cui all' articolo 7 del regolamento n . 2772/75 . Per la commercializzazione di tale prodotto è certo che i piccoli imballaggi devono recare almeno una delle due dizioni; ma ciò non implica che esse non possano venir abbinate . Un simile divieto, infatti, non figura in alcuna norma del regolamento né è desumibile da una sua lettura sistematica . Lo dimostra quel frutto dell' esperienza maturata dopo il 1975 che è il nuovo testo dell' articolo 21, là dove autorizza per i piccoli imballaggi indicazioni aggiuntive di tipo promozionale purché non inducano in errore l' acquirente .
Ora, conclude l' impresa, non vi son dubbi che la stampigliatura controversa rispetti quest' ultima condizione . A tredici anni dall' entrata in vigore della normativa comunitaria, il consumatore ha certamente appreso che le uova di categoria A sono chiamate anche "fresche" o, in altri termini, che tale aggettivo si limita a specificare la prima e più generica denominazione . E' da escludere dunque che egli possa venir fuorviato dall' impiego contestuale di due dizioni perfettamente surrogabili .
Opposta è la tesi della Commissione . Che quelle dizioni si elidano reciprocamente - essa afferma - è provato anzitutto dalla lettera dell' articolo 6 e, in particolare, dall' impiego della congiunzione "o" nella formula "categoria A o uova fresche ". "O", infatti, ha valore disgiuntivo . Se avesse davvero voluto permettere l' abbinamento delle due dizioni, il legislatore avrebbe quindi dovuto ricorrere alla doppia congiunzione "e/o" o dettare una norma apposita . Sotto il profilo teleologico, d' altra parte, è certo che il Consiglio ebbe di mira l' interesse dei consumatori; si deve pertanto presumere che, definendo le categorie di qualità, esso abbia fatto di tutto per impedire l' uso di espressioni atte a confonderli nel momento dell' acquisto .
Questo è invece il caso della stampigliatura controversa, se è vero che dinanzi a due imballaggi di uova della stessa qualità e dello stesso peso, ma contrassegnati l' uno dalla dizione "categoria A" e l' altro dalla dizione "categoria A - fresche", 90 acquirenti su 100 sceglierebbero ( e di fatto scelgono ) l' imballaggio che mette in evidenza la freschezza del prodotto . Aggiungendo la parola "fresche", in definitiva, si spinge il consumatore a pensare che le uova così descritte abbiano qualcosa di più rispetto ai prodotti di categoria A .
Né a diverse conclusioni può indurre la circostanza che l' attuale articolo 21 autorizzi ad apporre sui piccoli imballaggi altre "indicazioni destinate alla promozione delle vendite ". Quell' autorizzazione, infatti, è stata concessa con molta parsimonia e vale entro limiti ristretti : prova ne sia che l' indicazione "extra" è stampigliabile solo se le uova sono eccezionalmente fresche .
4 . Le tesi così riassunte mi sembrano entrambe inaccoglibili . Sul piano letterale, ad esempio, la Commissione non tiene conto che "o" disgiunge, ma non sempre per escludere uno di due concetti . Sovente, infatti, essa è impiegata per precisare un concetto con un altro o ancora per separare concetti o parole la cui scelta è irrilevante . In latino, a questi usi corrispondevano di volta in volta le congiunzioni aut, sive, vel e l' enclitica -ve; e se le lingue moderne sono più povere, tutti avvertiamo la differenza che passa tra i valori di "o" in frasi come "qui bisogna vincere o morire", "il felis catus o gatto domestico è un animale carnivoro", "Bruxelles e Lussemburgo distano due o tre ore", "la montagna più bella delle Alpi è il Cervino o Matterhorn ". Ora, in quale senso l' articolo 6 adoperi la "o" vedremo più avanti; ma già questi semplici rilievi bastano a spogliare il ragionamento dell' istituzione di ogni cogenza .
Altrettanto debole è l' argomento che fa leva sull' attitudine di un imballaggio recante la stampigliatura "Categoria A - fresche" a confondere il consumatore . Da un lato, infatti, non si vede perché questa dizione composita sia più equivoca delle dizioni semplici (" categoria A" e "fresche ") a cui la Commissione vorrebbe limitare la scelta dei produttori . D' altro lato, affermare che l' acquirente è attratto soprattutto dalla dizione "fresche" postula che questa sia più espressiva ed efficace di "categoria A"; e dunque obbliga a concludere che l' uso alternativo delle due dizioni può confondere i consumatori almeno quanto il loro impiego congiunto .
Non più persuasivi, dicevo, sono poi gli argomenti addotti dal ricorrente nella causa principale . Invero, il fatto che l' articolo 21 permetta di ricorrere ad altre espressioni - quelle previste dal regolamento medesimo come "extra" e "uova di gallina ruspante" o indicazioni di fantasia come "uova da bere" - non ha alcun rapporto col problema di cui ci stiamo occupando . Così, non vi sarebbe nulla di contraddittorio nel sostenere insieme che tali espressioni possono aggiungersi alle due dizioni in esame e che queste ultime non sono abbinabili .
Quale risposta daremo allora al quesito del giudice di Neustadt? A fornircela è una breve analisi dei problemi che si posero al legislatore comunitario nell' elaborare la classificazione di cui all' articolo 6 . Com' è ovvio, infatti, tale opera gli impose di tener conto delle normative nazionali vigenti in quell' epoca; e ciò lo portò necessariamente a scoprire che, pur distinguendo in maggioranza tra uova di prima e di seconda qualità, esse impiegavano denominazioni di significato spesso diverso ( in Germania, ad esempio, I categoria era un concetto riferito al peso del prodotto ). Ma v' è di più . Accanto a queste classi, lo stesso legislatore ritenne necessario istituirne una terza, per indicare le "uova che non rispondono ai requisiti delle categorie superiori, pur essendo adatte al consumo umano" ( considerando n . 11 ). Nacque così - e fu anch' essa assoggettata alle regole che l' articolo 18 prescrive per i piccoli imballaggi - la categoria C .
Dunque, due categorie già note, ma non dotate di un senso univoco, e una categoria affatto sconosciuta; in condizioni del genere, spiegare ai produttori e ai consumatori con parole piane e universalmente comprensibili il significato della nomenclatura posta a base della nuova disciplina era, a dir poco, imperativo . Ecco allora la ragion d' essere delle dizioni "fresche", "di seconda qualità o conservate" e "declassate destinate all' industria alimentare" che il legislatore collegò a "categoria A", "categoria B", "categoria C"; ed ecco anche messo in luce il valore della congiunzione con cui il collegamento fu realizzato . Lungi dal porre le due dizioni in alternativa ( aut ), "o" mira a precisare la prima con la seconda ( sive ) e insieme a far comprendere che esse si equivalgono ( vel ). Usare l' una o l' altra - e per ciò stesso l' una e l' altra - è dunque privo di qualsiasi rilievo o, se si preferisce, egualmente lecito .
Un' ultima osservazione . A differenza delle imprese produttrici e dei giudici nazionali, la Commissione può contare nel settore legislativo delle uova su servizi particolarmente qualificati . Utilizzarli come ha fatto in questa causa, e cioè per una caparbia ricerca del pelo nell' uovo, mi sembra un imperdonabile spreco di tempo e di energie .
5 . Alla luce delle considerazioni che precedono, vi propongo di rispondere come segue al quesito rivoltovi dal Verwaltungsgericht di Neustadt an der Weinstrasse con ordinanza 20 marzo 1987, nella causa dinanzi ad esso pendente tra la Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei e il Land Renania-Palatinato :
"Le norme del regolamento 29 ottobre 1975, n . 2772/75 relative alla commercializzazione in piccoli imballaggi di uova della categoria A, e in particolare gli articoli 6, n . 1, 18, 21, lettera c ), vanno interpretate nel senso che ammettono la possibilità di utilizzare congiuntamente sullo stesso imballaggio le dizioni 'categoria A' e 'uova fresche' ".
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