Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La Commissione ha introdotto un procedimento dinanzi alla Corte ai sensi dell' art . 169 del trattato CEE, in quanto ritiene che la Repubblica francese e il Regno Unito, avendo omesso di procedere al recupero di un determinato importo di imposizioni, conformemente al regolamento n . 1697/79 ( 1 ), e, in mancanza di tale recupero, di porre tale importo a disposizione delle Comunità europee a titolo di "risorse proprie" delle Comunità, siano venuti meno agli obblighi ad essi imposti dal trattato .
La Commissione sostiene che la Francia e il Regno Unito, ai sensi del citato regolamento n . 1697/79, avrebbero dovuto procedere al recupero di una parte degli "importi compensativi monetari" che, a suo parere, sono dovuti da un' impresa francese e da una britannica .
Gli antefatti
2 . La direttiva del Consiglio 69/73 ( 2 ) istituisce un regime di "perfezionamento attivo", in cui l' importatore di merci non è tenuto a corrispondere dazi all' importazione, a condizione che le merci importate siano destinate ad essere esportate sotto la forma di "prodotti compensatori ". Il regime di perfezionamento attivo implica quindi un' esenzione dai dazi all' importazione connesso alla condizione che vengano importati senza restituzione i prodotti trasformati ( prodotti "compensatori ").
L' art . 24 della citata direttiva introduce la possibilità di "compensazione per equivalenza ": in determinate circostanze le autorità competenti possono considerare quali prodotti compensatori i prodotti provenienti dal trattamento di merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle delle merci importate (" merci di compensazione "). L' art . 25 della stessa direttiva autorizza anche in taluni casi un sistema di "esportazione anticipata" dei prodotti compensatori . Questo articolo prevede che, quando le circostanze lo giustificano, i prodotti compensatori possono, nelle condizioni fissate dalle autorità competenti, essere esportati ( anche senza restituzioni all' esportazione ) prima dell' importazione delle merci che beneficiano del regime di "perfezionamento attivo" con esenzione dai dazi all' importazione .
La direttiva della Commissione 75/349/CEE ( 3 ), che comprende una serie di altre norme relative alla compensazione per equivalenza, contiene due norme rilevanti ai fini della presente controversia . In primo luogo l' art . 5, n . 1, il quale dispone :
"Le merci di compensazione, per effetto della sostituzione alle merci d' importazione, si trovano nella situazione doganale di queste ultime così come, a partire da tale sostituzione, le merci d' importazione devono essere considerate trovarsi nella situazione doganale precedente delle merci di compensazione ".
In secondo luogo l' art . 4 della stessa direttiva, che recita come segue :
"Quando dal ricorso alla compensazione per equivalenza o dall' esportazione anticipata possa derivare un vantaggio non giustificato sul piano dell' esenzione dai dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli ed altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune oppure in quello del regime specifico applicabile, ai sensi dell' art . 235 del trattato, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, le autorità competenti ne rifiutano il beneficio ".
3 . Dato che il territorio della Comunità costituisce un' unità doganale nei confronti dei paesi terzi, è chiaro che le operazioni di importazione e di esportazione possono aver luogo in diversi Stati . All' inizio del 1981 le autorità britanniche e francesi sono state contattate rispettivamente dall' impresa Rank Hovis ( società di diritto britannico ) e dalla Compagnie française commerciale et financière (" CFCF", società di diritto francese ), che hanno espresso l' intenzione di attuare in cooperazione un traffico di esportazione e di importazione in base alla normativa del perfezionamento attivo con compensazione per equivalenza . Secondo i loro intenti, la Rank Hovis avrebbe importato grano tenero dal Canada, con esenzione dai dazi di importazione, nel Regno Unito, mentre la CFCF avrebbe esportato dalla Francia in paesi terzi farina quale prodotto compensatore senza richiedere restituzioni all' esportazione . L' art . 11 della citata direttiva 75/349/CEE prevede tuttavia che l' importazione delle merci di importazione può essere effettuata solo dal titolare dell' autorizzazione di esportazione anticipata o per suo conto .
Con riferimento al carattere nuovo del proposto "traffico triangolare", le autorità britanniche e francesi hanno tra l' altro preso contatto con la Commissione . Il 12 giugno 1981 si è tenuta una riunione in Bruxelles tra la Commissione, da una parte, e rappresentanti della Francia, del Regno Unito e dei Paesi Bassi, dall' altra . Da quanto risulta dal fascicolo, il rappresentante dei Paesi Bassi era presente in quanto un' impresa dei Paesi Bassi ed un' impresa francese intendevano attuare un analogo traffico triangolare avente ad oggetto l' importazione e l' esportazione di prodotti oleari . E' in contestazione tra le parti se nel corso di questa riunione siano stati discussi solo i principi generali delle citate direttive 69/73/CEE e 75/349/CEE ( come sostiene la Commissione ), ovvero se si siano esaminati i dettagli delle transazioni specificamente proposte ( come preteso dalle convenute ). E' chiaro in ogni caso che, durante questa riunione, la Commissione ha esposto quale procedimento essa intendeva che fosse seguito nel caso di compensazione per equivalenza in cui le operazioni di importazione e di esportazione non avvenivano ad opera della stessa impresa e/o nello stesso Stato . Le direttive della Commissione sono state concretizzate nel documento SUD/833/81, redatto dalla Commissione nel giugno/luglio 1981 e trasmesso alle autorità doganali francesi e britanniche . Nel documento si dispone che, qualora l' esportatore e l' importatore non siano la stessa persona, la connessione tra importatore ed esportatore richiesta dall' art . 11 della citata direttiva 75/349/CEE può essere realizzata mediante la costituzione di una associazione temporanea, che divenisse quindi tutelare dell' autorizzazione di attuare un sistema di perfezionamento attivo .
4 . Pertanto, la Rank Hovis e la CFCF hanno costituito un "groupemnt d' intérêt économique" ( GIE ) di diritto francese, la "GIE Minoran ". Il 21 ottobre 1981 la GIE Minoran ha ottenuto dalle autorità francesi ( col consenso delle autorità britanniche ) l' autorizzazione ad effettuare le transazioni proposte . L' autorizzazione aveva validità di un anno . In base a questa autorizzazione, nel periodo febbraio 1981 - settembre 1982, la Rank Hovis, per conto della GIE Minoran, ha importato un certo numero di carichi di grano tenero dal Canada nel Regno Unito . Nello stesso periodo la CFCF, sempre per conto della GIE Minoran, ha esportato la farina dalla Francia verso paesi terzi . Tutte le transazioni si sono svolte senza applicazione di dazi all' importazione o attribuzione di restituzioni all' esportazione . Il 9 agosto 1982 è stata concessa una seconda autorizzazione dello stesso tipo alla GIE Minoran, che tuttavia è stata sospesa a seguito di un telex della Commissione in data 22 settembre 1982 . In una lettera del 12 luglio 1984, la Commissione ha informato gli Stati membri interessati che a suo parere le transazioni avevano procurato un "vantaggio non giustificato" ai sensi del citato art . 4 della direttiva 75/349/CEE . In questa lettera, la Commissione chiedeva alla Francia e al Regno Unito di rimborsare le "somme eluse" conformemente al citato art . 4 e all' art . 2, n . 1, primo comma, del citato regolamento n . 1697/79 ( 4 ). In risposta alle domande della Francia e del Regno Unito, che chiedevano quali importi la Commissione volesse vedere recuperati, quest' ultima, in una lettera del 19 dicembre 1984, ha precisato che chiedeva il recupero degli importi compensativi monetari previsti rispettivamente per l' esportazione di farina dalla Francia in paesi terzi e per l' importazione nel Regno Unito di grano proveniente dal Canada . Dopo che uno scambio di contatti tra gli Stati membri e la Commissione era rimasto senza risultato, la Commissione ha introdotto dinanzi alla Corte la presente controversia in applicazione dell' art . 169 del trattato CEE . Nel ricorso in data 23 marzo 1987, la Commissione sostiene che, a seguito dell' esistenza di un "vantaggio non giustificato", le autorizzazioni concesse sono invalide ai sensi dell' art . 4 della direttiva 75/349/CEE ed esige che i convenuti, ai sensi dell' art . 2, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1697/79, procedano al recupero degli importi compensativi monetari che sarebbero stati dovuti in relazione alle transazioni, come se queste avessero avuto luogo senza autorizzazione .
5 . Va osservato che la normativa applicabile è stata modificata dopo che hanno avuto luogo i fatti contestati; il problema a voi proposto non si pone più sotto l' impero del diritto attuale . Infatti, l' art . 37 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 novembre 1986, n . 3677, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo ( GU L 351, pag . 1 ) ( citato per esteso nella relazione d' udienza ), dispone che, quando si ricorra al traffico triangolare, gli importi compensativi sono applicati come se le merci d' importazione fossero state spedite dall' esportatore dei prodotti compensatori verso lo Stato membro d' importazione .
In diritto
6 . La Corte deve pertanto decidere se, ai sensi del regolamento n . 1697/79 e della direttiva 75/349/CEE, la Repubblica francese ed il Regno Unito fossero tenuti a procedere al recupero degli importi compensativi monetari dovuti, a parere della Commissione, dalla Rank Hovis e dalla CFCF, e se, in difetto di tale recupero, ai sensi del citato regolamento n . 1697/79, siano tenuti a porre a disposizione un importo corrispondente a titolo di "risorse proprie" delle Comunità .
A parere della Commissione, dal fatto che le autorizzazioni concesse alla GIE Minoran hanno consentito a quest' ultima di eludere totalmente il pagamento degli importi compensativi monetari sia sul grano tenero importato sia sulla farina esportata consegue che le autorizzazioni stesse hanno procurato un "vantaggio non giustificato" ai sensi dell' art . 4 della citata direttiva 75/349/CEE e conseguentemente a ciò, come già riportato al punto 4, erano invalide . Pertanto, gli Stati membri, in base al citato articolo 2, n . 1, del regolamento n . 1697/79, sarebbero tenuti a procedere al recupero degli importi non percepiti .
Il presente ricorso della Commissione è stato proposto contro due Stati membri; esso non è naturalmente rivolto contro le imprese Rank Hovis e CFCF, che, a parere della Commissione, sarebbero tenute al pagamento di determinati importi . La controversia non riguarda quindi la situazione giuridica e il comportamento di queste imprese, ma il comportamento degli Stati membri interessati e la questione se potesse ragionevolmente attendersi che essi identificassero l' asserito vantaggio non giustificato ai sensi del citato art . 4 della direttiva 75/349/CEE ed in tal caso se, in applicazione del regolamento n . 1697/79/CEE, fossero obbligati a procedere al recupero a posteriori degli importi non percepiti .
Il preteso "vantaggio non giustificato"
7 . Va prima esaminato in che cosa sia consistito il "vantaggio" della transazione contestata, prima di analizzare se questo vantaggio vada considerato non giustificato . Gli importi compensativi monetari sono destinati fra l' altro a prevenire artificiali sviamenti nel traffico commerciale, che potrebbero risultare dalle differenze reciproche nei cambi delle diverse "monete verdi" nella Comunità . Considerato che la tariffa doganale comunitaria è espressa in ecu, ma che i prelievi e le restituzioni sono corrisposti in moneta nazionale, le imprese potrebbero aver interesse ad importare merci da paesi terzi negli Stati membri la cui moneta ha acquistato maggior valore dopo la determinazione della tariffa comunitaria, o inversamente ad esportare merci verso paesi terzi da Stati membri la cui moneta ha perduto valore . Inoltre, con riferimento al commercio intracomunitario, esse potrebbero preferire offrire i prodotti in vendita ad enti di intervento in uno Stato membro con una moneta forte, in quanto anche i prezzi garantiti sono corrisposti in moneta nazionale . L' imposizione di importi compensativi monetari è finalizzata a neutralizzare nella misura del possibile queste differenze .
Dai dati forniti dalla Commissione risulta che durante l' intero periodo contestato erano imposti importi compensativi monetari nel Regno Unito all' importazione di grano tenero ( importi compensativi monetari "positivi "). Risulta dagli stessi dati anche che dall' aprile 1982 le restituzioni all' esportazione per la farina sono state diminuite attraverso l' imposizione di importi compensativi monetari ( importi compensativi monetari "negativi ").
Il sistema "triangolare" messo in opera dalla Rank Hovis e dalla CFCF ha consentito di importare grano tenero canadese nel Regno Unito con esenzione dai diritti d' importazione ( definiti come la somma della tariffa doganale comunitaria e degli importi compensativi monetari positivi ) ed anche di esportare al tempo stesso farina dalla Francia senza che fossero richieste restituzioni all' esportazione ( definite come la tariffa doganale comune ridotta ad opera degli importi compensativi monetari negativi ). In quanto non hanno avuto luogo transazioni tra la Francia e il Regno Unito, non sono stati imposti neppure importi compensativi monetari intracomunitari ( 5 ).
8 . Prendiamo ora in esame il preteso carattere "non giustificato" del vantaggio descritto . A tal proposito esiste una grande differenza di opinioni tra le parti .
Il fatto che le autorizzazioni contestate consentissero di evitare sia gli importi compensativi monetari positivi ( all' importazione di grano tenero dal Canada nel Regno Unito ) sia gli importi compensativi monetari negativi ( all' esportazione di farina dalla Francia a paesi terzi ) comportava, secondo la Commissione, un "vantaggio non giustificato ". All' inizio la Commissione presupponeva che tale vantaggio non giustificato risultasse dall' applicazione dell' art . 5 della direttiva 75/349/CEE ( citato supra al punto 2 ), ai sensi del quale le merci di compensazione assumono la situazione doganale di merci di importazione, e viceversa . Secondo la Commissione, questa norma può essere rispettata solo se le merci di importazione e quelle di compensazione vengono importate ed esportate in un unico Stato membro ( 6 ). Il vantaggio non giustificato sarebbe quindi consistito nell' evitare l' esportazione di grano canadese dalla Francia nel Regno Unito e pertanto nell' evitare l' imposizione di importi compensativi monetari intracomunitari . Secondo la Commissione, l' importo di queste imposizioni doveva essere oggetto di successivo recupero ( anche se non ha avuto luogo traffico intracomunitario tra la Francia e il Regno Unito ).
In uno stadio successivo la Commissione non ha fatto più riferimento all' art . 5 della direttiva 75/349/CEE . Nella risposta ad un quesito posto dalla Corte ( 7 ), essa ha precisato che la nozione di "vantaggio non giustificato" si riferiva ad un vantaggio che non risultava dalla "normale applicazione del regime ( di perfezionamento attivo ) o di altre transazioni consentite ". Una "normale" applicazione del sistema di "perfezionamento attivo" significa secondo la Commissione che le operazioni d' importazione e di esportazione ( nella fattispecie importazione di grano ed esportazione di farina ) avrebbero dovuto aver luogo all' interno dello stesso Stato membro ( ossia la Francia ), in modo che il traffico triangolare non offrisse la possibilità di evitare l' imposizione di importi compensativi monetari intracomunitari ( 8 ). Applicazioni "anormali" del sistema, come nel presente caso, implicano l' esistenza di un vantaggio non giustificato e conducono, sempre secondo la Commissione, all' invalidità delle autorizzazioni concesse e pertanto dell' esenzione dai diritti d' importazione e di esportazione, inclusi gli importi compensativi monetari extracomunitari . Tuttavia, per motivi di equità, la Commissione ha chiesto solo il recupero degli importi compensativi monetari extracomunitari .
Secondo la Commissione, è irrilevante che esistessero importi compensativi monetari al momento della concessione dell' autorizzazione in Francia e nel Regno Unito . A suo parere era sufficiente che gli importi compensativi monetari esistessero durante il periodo di validità delle autorizzazioni, per l' intera durata di esso nel Regno Unito e durante un certo periodo anche in Francia .
9 . Il governo del Regno Unito contesta le riportate definizioni della Commissione e postula che la circostanza che l' autorizzazione abbia consentito la mancata percezione degli importi compensativi monetari è una normale conseguenza dell' esistenza di una unione doganale e della normativa relativa alla compensazione per equivalenza vigente al tempo delle transazioni contestate . Il governo del Regno Unito osserva anche che la normativa applicabile al tempo delle transazioni contestate prevedeva o il rilascio di un' autorizzazione ( con esenzione dai dazi all' importazione ed all' esportazione e di importi compensativi monetari ) ovvero il rifiuto di un' autorizzazione . Quindi la concessione di un' autorizzazione subordinata al pagamento di importi compensativi monetari non sarebbe stata possibile ( 9 ). Il governo del Regno Unito prende pertanto anche le distanze dalla posizione della Commissione secondo cui l' esistenza di un "vantaggio non giustificato" va dedotta dall' esistenza di importi compensativi monetari durante il periodo di validità di un' autorizzazione . Esso ritiene in sostanza che l' interpretazione della Commissione sia inammissibile in quanto condurrebbe a imporre oneri senza che ne possa essere indicato un chiaro fondamento giuridico ( 10 ).
La difesa del governo francese va nella stessa direzione . Esso si chiede per quale motivo una autorizzazione che consente di evitare il pagamento di importi compensativi monetari debba includere un "vantaggio non giustificato", mentre non si contesta la validità di una autorizzazione che autorizzi la speculazione sulle differenze tra dazi all' importazione e restituzioni all' esportazione . Il governo francese presuppone anche che l' art . 4 della direttiva 75/349/CEE non stabilisca l' obbligo degli Stati membri di accertare se una determinata transazione risulti effettivamente "dalla normale applicazione del sistema ".
Sulla questione se il mancato accertamento del preteso "vantaggio non giustificato" costituisca omissione
10 . Alla luce di importanti differenze di opinione sopra delineate riguardanti la definizione, l' esistenza e il fondameto giuridico di un preteso "vantaggio non giustificato", occorre esaminare la questione se, non avendo accertato un "vantaggio non giustificato" ai sensi dell' art . 4 della direttiva 75/349/CEE, i convenuti siano in concreto venuti meno agli obblighi ad essi imposti dal diritto comunitario . Nel risolvere questa questione va tenuto in considerazione che sia la Commissione sia gli Stati membri hanno un potere discrezionale non trascurabile quando si tratta di precisare la portata di una nozione così "aperta ". Ciò vale ancor più quando, come nel presente caso, al tempo della concessione delle autorizzazioni non era possibile indicare una giurisprudenza o casi di applicazione che interpretassero l' espressione "vantaggio non giustificato ".
In generale va ammesso che non può imputarsi alcun inadempimento ai convenuti qualora siano rimasti entro i limiti di un esercizio ragionevole e prudente del potere discrezionale ad essi spettante . Nella fattispecie, non mi sembra che i convenuti, per non aver rilevato nelle transazioni proposte un "vantaggio non giustificato", abbiano esercitato in modo irragionevole od imprudente il potere discrezionale . La mia valutazione si fonda sulle seguenti considerazioni .
11 . Non si può contestare che nel 1981 non era chiaro se poteva includersi nell' applicazione della direttiva 75/349/CEE il "traffico triangolare ". L' art . 11, n . 1, di questa direttiva prevede infatti che "l' importazione delle merci d' importazione deve essere realizzata dal titolare dell' autorizzazione d' esportazione anticipata o per suo conto" ( 11 ). Precisamente per questo motivo è stata organizzata la riunione del 12 giugno 1981 ed a seguito di questa riunione la Commissione ha trasmesso alle autorità francesi e britanniche il documento SUD/833/81 . In questo documento si indicava in qual modo si potesse accedere alle condizioni di cui all' art . 11 :
"(( L' article 11 )) poursuit le but (...) d' instituer un lien entre importateur et exportateur/opérateur . Si l' opérateur et l' importateur sont deux personnes différentes, soit établies dans un même Etat membre, soit établies chacune dans un autre Etat membre, ce lien pourrait se réaliser ( 12 ) moyennant la constitution d' une association momentanée ( société de droit civil ), qui deviendrait alors titulaire de l' autorisation du régime du perfectionnement actif ."
Anche se questo documento è redatto al condizionale, esso suggerisce senza possibilità di contestazione che una connessione giuridica tra due imprese in Stati membri diversi costituisce un mezzo ammissibile di utilizzare il sistema favorevole della compensazione per equivalenza . E' significativo che in nessun modo la Commissione, né durante la riunione del 12 giugno 1981, né nel documento SUD/833/81, ha menzionato le implicazioni dell' uso di un' autorizzazione temporanea da parte di imprese in paesi diversi, rispetto alla percezione di importi compensativi monetari . Si trattava tuttavia di una costruzione giuridica con determinate particolarità diverse da uno Stato membro all' altro, costruzione che è caratterizzata da una debole personalità giuridica ( se può ritenersi che ne abbia una ) e una grande trasparenza per quanto riguarda gli associati . L' uso di questa costruzione giuridica ha condotto ad un sostanziale ampliamento della portata dell' art . 11 della direttiva 75/349/CEE : essa ha permesso di far accedere alla normativa sul perfezionamento attivo due imprese completamente indipendenti con sede in diversi Stati membri . Se, come ritiene la Commissione, uno degli intenti della direttiva 75/349/CEE era quello di escludere il traffico triangolare in casi in cui si eludesse l' imposizione di importi compensativi monetari sul traffico mercantile intracomunitario, essa ha senza dubbio con il suo comportamento pregiudicato la realizzazione di questo intento ( 13 ).
12 . Va quindi constatato che la Commissione nella riunione di Bruxelles del 12 giugno 1981 e nel menzionato documento ha suggerito un' intepretazione della direttiva 75/349/CEE senza prevederne essa stessa le conseguenze . Appare quindi difficile capire che essa contesti ai resistenti di non aver rilevato che il vantaggio risultante ( 14 ) costituiva "vantaggio non giustificato ". E' vero che la Commissione, nella trattazione orale, ha sostenuto che il suo errore era "così grossolano" e "così evidente" che gli Stati membri avrebbero dovuto rilevarlo e non avrebbero dovuto seguire le sue indicazioni . Senza esaminare se l' errore della Commissione fosse effettivamente così evidente, questo argomento non mi appare rilevante . Va invece osservato che gli Stati membri hanno agito prudentemente sottoponendo alla Commissione ( quantomeno nella struttura ) le transazioni proposte e che, in quelle circostanze, potevano fare affidamento sull' interpretazione suggerita dalla Commissione stessa .
La possibilità di recupero a posteriori
13 . Anche qualora la Corte decidesse che i ricorrenti, non avendo rilevato che le transazioni contestate davano luogo ad un vantaggio non giustificato, sono venuti meno ad un obbligo di diritto comunitario - il che implicherebbe che hanno oltrepassato i limiti di un potere discrezionale ragionevole e prudente, cosa che non è avvenuta - va ancora esaminato se il recupero a posteriori richiesto dalla Commissione sia effettivamente possibile .
La Commissione chiede ai ricorrenti di procedere al recupero a posteriori sulla base dell' art . 2, n . 1, del citato regolamento n . 1697/79 . A tal proposito, va tenuto conto anche dell' art . 5, n . 2, dello stesso regolamento, il quale recita nel modo seguente :
"Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al recupero a posteriori dell' importo dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente ".
14 . Nella sentenza Foto-Frost ( 15 ) la Corte ha deciso che, qualora siano adempiute le tre condizioni di cui all' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79, le autorità competenti non possono più procedere al recupero a posteriori e che il debitore d' imposta ha diritto a che non si proceda al recupero stesso . In un caso siffatto, non si può contestare allo Stato membro interessato di non procedere al recupero a posteriori . Allo stesso modo, in tal caso, lo Stato membro non è tenuto a porre a disposizione le corrispondenti risorse proprie . L' art . 9 dello stesso regolamento n . 1697/79 dispone infatti quanto segue :
"Fino all' entrata in vigore delle disposizioni comunitarie che definiscono le condizioni alle quali gli Stati membri devono effettuare l' accertamento delle risorse proprie risultanti dall' applicazione dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione, gli Stati membri non sono tenuti, qualora non abbiano proceduto al recupero a posteriori di tali dazi in applicazione del presente regolamento, a procedere all' accertamento delle risorse proprie corrispondenti ai sensi del regolamento ( CEE, Euratom, CECA ) n . 2891/77" ( il corsivo è mio ).
15 . Sono dell' opinione che nella fattispecie sono soddisfatte le tre condizioni poste nella sentenza Foto-Frost, perlomeno se, come faccio ora, si presuppone ( a mio parere erroneamente ) che i ricorrenti abbiano commesso un errore di valutazione .
La prima condizione, secondo cui la mancata percezione delle imposizioni deriva da un errore delle autorità competenti, è per ipotesi immediatamente soddisfatta .
Anche la seconda condizione, che deve verificarsi perché possa essere applicato l' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79/CEE, ossia che l' interessato non possa ragionevolmente rilevare l' errore delle autorità doganali, è ottemperata nella fattispecie . In Foto-Frost, la Corte ha tenuto conto del fatto che anche giudici tedeschi specializzati avevano dubbi sull' esigibilità dei diritti di cui trattasi, e che in tali circostanze non si può contestare ad un' impresa di non aver rilevato l' errore delle autorità doganali . Nella fattispecie ritengo che neanche le imprese interessate, pur essendo grandi, avessero l' obbligo di rilevare l' errore delle autorità francesi e britanniche di cui abbiamo presupposto l' esistenza . Dato che entrambe le imprese hanno preso contatto in riferimento all' ammissibilità delle transazioni proposte con le rispettive autorità doganali - le quali a loro volta hanno consultato la Commissione - e tenuto conto della manifesta incertezza che al tempo delle transazioni contestate esisteva anche presso la Commissione in riferimento all' espressione "vantaggio non giustificato", non si poteva ragionevolmente attendere che le imprese interessate rilevassero l' errore delle autorità competenti .
Dato che le imprese interessate hanno preso previamente contatto con le autorità competenti e che la Commissione non ha contestato l' inesattezza o l' incompletezza delle indicazioni fornite dalle imprese stesse, anche la terza condizione è adempiuta .
Sulle spese
16 . L' art . 69, § 2, del regolamento di procedura della Corte stabilisce che la parte soccombente è condannata alle spese "se ne è stata fatta domanda" ( il testo francese recita "s' il est conclu en ce sens "). Su questo punto si pone un problema nella causa 92/87 per quanto riguarda la Repubblica francese, che non ha chiesto la condanna della Commissione alle spese durante la fase scritta della procedura . Essa ha tuttavia formulato una domanda in tal senso nel corso della fase orale, ossia nelle osservazioni scritte ad un documento depositato dalla Commissione in risposta ad un quesito posto dalla Corte durante la trattazione . Si pone quindi la questione se una domanda formulata in tale occasione possa ancora essere validamente considerata "domanda ".
A mio parere, la questione va risolta in senso negativo . In linea di principio va stabilito che una parte può presentare "domande" soltanto durante la fase scritta ( nel caso della Francia : nel controricorso o nella controreplica ). Una domanda non può più aver luogo nelle osservazioni fatte dopo la trattazione orale in uno scritto destinato a commentare un documento depositato dalla Commissione . Bisogna quindi ritenere che la Repubblica francese non ha presentato alcuna "tempestiva" domanda e deve pertanto sostenere i propri costi . ( Cfr . sentenze 29 ottobre 1980, causa 139/79, Maizena / Consiglio, Racc . 1980, pag . 3393, punto 39 della motivazione, e 6 ottobre 1982, causa 59/81, Commissione / Consiglio, Racc . 1982, pag . 3329, punto 41 della motivazione ).
Conclusioni
17 . Sulla base dell' analisi riportata, propongo alla Corte di giustizia :
1 ) di dichiarare che i convenuti, Repubblica francese e Regno Unito, non hanno esercitato nella fattispecie in modo irragionevole o imprudente il potere discrezionale ad essi spettante ai sensi dell' art . 4 della direttiva 75/349/CEE e che pertanto, non avendo dato seguito alla domanda della Commissione di richiedere a posteriori un determinato importo a titolo di imposizioni o di porre un importo corrispondente a disposizione delle Comunità a titolo di risorse proprie, non sono venuti meno agli obblighi ad essi imposti dal trattato;
2 ) in subordine, di dichiarare che, anche qualora i convenuti, Francia e Regno Unito, avessero esercitato in modo irragionevole o imprudente il potere discrezionale ad essi spettante ai sensi dell' art . 4 della direttiva 75/349/CEE, essi, visti gli artt . 2, n . 1, 5, n . 2, e 9 del regolamento n . 1697/79, non erano tenuti a procedere al recupero a posteriori o alla messa a disposizione richiesti dalla Commissione;
3 ) di condannare la Commissione alle spese di causa, ad eccezione dei costi della Repubblica francese, che vanno sostenuti dalla stessa .
(*) Lingua originale : l' olandese .
( 1 ) Regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento ( GU L 197, pag . 1 ).
( 2 ) Direttiva del Consiglio 4 marzo 1969, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo ( GU L 58, pag . 1 ).
( 3 ) Direttiva della Commissione 26 maggio 1975, relativa alle modalità della compensazione per equivalenza e dell' esportazione anticipata nel quadro del regime del perfezionamento attivo ( GU L 156, pag . 25 ).
( 4 ) L' art . 2, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1697/79 è del seguente tenore :
"Quando le autorità competenti accertano che i dazi all' importazione o all' esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuare il pagamento non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore, esse iniziano un' azione di recupero dei dazi non riscossi .
Tuttavia, tale azione non può più essere avviata dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell' importo originariamente richiesto al debitore ovvero, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui è nato il debito doganale relativo alla merce in questione ".
( 5 ) Il Regno Unito sostiene che il vantaggio perseguito in realtà dalla Rank Hovis aveva origine nella disparità crescente tra, da una parte, i diritti di importazione imposti sul grano tenero che nella primavera 1981 si trovavano in ascesa e, d' altra parte, le restituzioni all' esportazione sulla farina che erano in diminuzione nello stesso periodo . Secondo il Regno Unito la Rank Hovis ha cercato rifugio nel sistema di compensazione per equivalenza al fine di limitare le perdite di profitto che minacciavano di risultare da questa tendenza; l' elusione degli importi compensativi monetari avrebbe costituito solo una considerazione secondaria . Non esaminerò nella mia analisi questo "vantaggio", in quanto nessuna delle parti sostiene che esso costituisca un vantaggio "non giustificato ".
( 6 ) Cfr . le lettere della Commissione in data 12 luglio 1984 rispettivamente alle rappresentanze permanenti della Francia e del Regno Unito .
( 7 ) Risposta del 27 aprile 1988 al quesito della Corte in data 2 marzo 1988 .
( 8 ) Cfr . ricorso della Commissione, pagg . 5 e 9 .
( 9 ) L' attuale normativa, come osserva il governo del Regno Unito, prevede invece tale possibilità, in particolare all' art . 37 del regolamento n . 3677/86 ( vedi supra, punto 5 ).
( 10 ) Si fa richiamo alla sentenza della Corte 9 luglio 1981 nella causa 169/80, Gondrand Frères, Racc . 1981, pag . 1931 .
( 11 ) Questa disposizione non esclude il traffico triangolare in quanto tale per una società con sede in due diversi Stati membri, ma d' altra parte l' art . 11, n . 2, della stessa direttiva prevede anche che le autorità competenti possono prescrivere nell' autorizzazione che le operazioni d' esportazione e d' importazione siano effettuate nel medesimo ufficio doganale .
( 12 ) Il testo inglese recita : "(...) such link can be formed (...)".
( 13 ) La Commissione ha ammesso all' udienza "che era possibile" che essa, confermando la possibilità di concedere autorizzazioni di traffico triangolare ad entità di natura così trasparente, abbia aperto la strada a possibili abusi . Cfr . il verbale d' udienza, versione francese, pagg . da 33 a 35 .
( 14 ) In quanto esso sia esistito, come indicato in precedenza ( punto 7 ), al momento della concessione dell' autorizzazione non erano applicati importi compensativi monetari sulle transazioni con provenienza dalla Repubblica francese o ad essa dirette .
( 15 ) Sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost / Hauptzollamt Lubecca-Est, Racc . 1987, pag . 4199 .
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