Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nelle cause riunite di cui ci occupiamo si controverte ancora una volta sulle decisioni della commissione giudicatrice del concorso interno COM2/82 . Questo concorso venne indetto per la costituzione di un elenco di riserva di assistenti amministrativi, di segreteria e tecnici nei gradi 5 e 4 della categoria B . Nelle cause 293/84, Sorani e a . / Commissione ( Racc . 1986, pag . 967 ) e 294/84, Adams e a . / Commissione ( Racc . 1986, pag . 977 ) la Corte annullò le decisioni con cui la commissione giudicatrice di detto concorso si era rifiutata di ammettere i ricorrenti in quelle cause alle prove . I ricorrenti erano in tutto undici nella causa Sorani e cinquantatré nella causa Adams . Le decisioni vennero annullate in quanto i candidati non avevano avuto la possibilità di prendere posizione sui pareri espressi nei loro confronti dai loro superiori gerarchici ( punti da 17 a 19 della sentenza nella causa 293/84 e punti 22-24 della sentenza nella causa 294/84 ).
2 . In seguito a queste sentenze la commissione giudicatrice riprese il procedimento concorsuale nei confronti dei ricorrenti nelle cause di cui trattasi nella fase in cui, secondo la sentenza della Corte, essa aveva agito irregolarmente . In primo luogo la commissione giudicatrice convocò ciascun candidato per dei colloqui, svoltisi nel giugno e nel luglio 1986, durante i quali pose a ciascun candidato le stesse domande che erano state rivolte ai loro rispettivi superiori gerarchici . Questo procedimento sfociò nella lettera stereotipa 11 luglio 1986 con la quale si comunicava ai candidati che le informazioni da loro fornite non avevano indotto la commissione giudicatrice a modificare la sua decisione 15 giugno 1984 . In seguito a reclami presentati da alcuni dei ricorrenti, secondo i quali la risposta dell' amministrazione non era sufficiente - reclami che, a mio avviso, erano manifestamente fondati - la commissione giudicatrice convocò i candidati per ulteriori colloqui, nel dicembre 1986, durante i quali chiese ai candidati di commentare i pareri espressi dai loro superiori . La commissione giudicatrice cercò in tal modo di conformarsi alle sentenze della Corte, ma i risultati furono magri . Il 12 febbraio 1987 tutti i ricorrenti nelle cause in esame ricevettero lettere redatte in termini identici, in cui si dichiarava che le informazioni così fornite non avevano indotto la commissione giudicatrice a modificare il suo punto di vista e si confermava in pratica che i ricorrenti non erano stati ammessi alle prove . Tutti i ricorrenti in queste cause impugnano detta decisione . Essi sono ventisei nella causa 100/87 e uno in ognuna delle cause 146 e 153/87 .
3 . Il primo punto sul quale la Corte è invitata a pronunciarsi è la domanda d' interpretazione delle sentenze emesse nelle cause 293 e 294/84, proposta nella causa 100/87 in base all' art . 40 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia ed all' art . 102 del regolamento di procedura . Secondo i ricorrenti le sentenze in dette cause implicano la loro automatica ammissione alle prove . Tuttavia, come ho riferito, il motivo sul quale si basavano queste sentenze era che a torto la commissione giudicatrice aveva negato ai candidati la possibilità di pronunciarsi sui pareri espressi dai loro superiori . Da ciò è conseguito l' annullamento della decisione della commissione giudicatrice . Tutte le parti convengono sul fatto che le sentenze hanno avuto questo effetto . A mio avviso non v' è alcuna ambiguità a questo proposito . Ciò che è controverso fra le parti è l' applicazione delle sentenze ad un dato insieme di fatti, nel caso di specie la situazione dei ricorrenti in seguito alle sentenze . La Corte ha costantemente affermato che le domande d' interpretazione che riguardino in realtà l' esecuzione di una sentenza sono irricevibili ( vedasi, in particolare, causa 110/63 bis Williame / Commissione, Racc . 1966, pag . 442, e causa 206/81 bis, Alvarez / Parlamento europeo, Racc . 1983, pag . 2865 ). Come l' avvocato generale VerLoren van Themaat considerò in quest' ultima causa ( a pag . 2877 ) "l' annullamento di una decisione (...) ha di per sé l' effetto di ristabilire lo status quo ante ". L' annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice nelle cause 293 e 294/84 ha ricollocato i ricorrenti nella situazione in cui erano prima dell' adozione delle decisioni, vale a dire che le loro candidature erano ancora all' esame della commissione giudicatrice . Questo è anche il punto di vista dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn che così si espresse alla fine delle sue conclusioni nella causa 294/84 : "la situazione di tutti i candidati dovrà essere riesaminata (...) per accertare se, eventualmente, vi siano candidati che debbano essere ammessi alle prove" ( il corsivo è mio ). Poiché, quindi, non si pone alcuna questione d' interpretazione, concludo che la domanda d' interpretazione proposta nella causa 100/87 dev' essere dichiarata irricevibile .
4 . Per gli stessi motivi respingerei gli argomenti dedotti dai ricorrenti nelle cause 146 e 153/87 secondo cui la Commissione non ha eseguito correttamente le precedenti sentenze per il fatto di non aver ammesso immediatamente i ricorrenti alle prove .
5 . Passo ora al merito della causa : la domanda d' annullamento della decisione che figura nella lettera 12 febbraio 1987 con cui si nega l' ammissione dei ricorrenti alle prove .
Questa lettera era redatta nei seguenti termini :
"La commissione giudicatrice ha esaminato con la massima attenzione i Suoi commenti sui pareri espressi dai Suoi superiori nonché le altre informazioni da Lei fornite alla commissione giudicatrice sia oralmente che per iscritto .
Vorrei ricordarLe che i vari colloqui che si sono svolti sono soltanto uno degli elementi da prendere in considerazione nel giudizio complessivo della Sua candidatura .
Tenuto conto di tutti gli elementi di cui dispone, la commissione giudicatrice ha deciso che non vi è motivo di modificare la sua precedente decisione adottata l' 11 luglio 1986 ".
Questa decisione, come si ricorderà, confermava la precedente decisione 15 giugno 1984 .
6 . In tutte le cause i ricorrenti deducono vari mezzi che esaminerò uno ad uno . In primo luogo, nelle cause 100 e 146/87 essi sostengono che la lettera non è motivata o non lo è sufficientemente . E' naturalmente un' esigenza fondamentale del diritto comunitario che le decisioni indichino i motivi sui quali sono basate . Questo principio fondamentale è sancito, in particolare, dall' art . 25 dello statuto del personale che, per quanto qui pertinente, così recita :
"Il funzionario può presentare un' istanza all' autorità della sua istituzione che ha il potere di nomina .
Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto dev' essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate ".
Per quanto attiene all' applicazione di questo principio alle decisioni di esclusione di candidati dai concorsi esiste già una cospicua giurisprudenza, la quale risale alla causa 44/71, Marcato / Commissione ( Racc . 1972, pag . 427 ), alla causa 37/72, Marcato / Commissione ( Racc . 1973, pag . 361 ), e alla causa 31/75 Costacurta / Commissione ( Racc . 1975, pag . 1563 ). Nelle cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno e a . / Commissione ( Racc . 1978, pag . 2403 ), la Corte affermò che la commissione giudicatrice è tenuta a motivare la reiezione delle candidature, e che, pur essendo lecito, in considerazione del gran numero di candidati, ricorrere a motivazioni sommarie, il semplice richiamo alla condizione considerata insoddisfatta, qualora questa consti di più elementi, non può rispondere all' esigenza della motivazione, dato fra l' altro che un siffatto richiamo non è atto a fornire all' interessato sufficienti indicazioni quanto alla fondatezza del diniego . Nella causa 225/82, Verzyck / Commissione ( Racc . 1983, pag . 1991 ) la Corte, sulla scia delle sentenze pronunciate nelle cause 112/78, Kobor / Commissione ( Racc . 1979, pag . 1573 ) e 89/79, Bonu / Consiglio ( Racc . 1980, pag . 553 ) rilevò, che l' esigenza della motivazione dev' essere valutata in funzione dei vari livelli e tipi di concorso . Nei concorsi che attirino un gran numero di candidature appesantirebbe intollerabilmente l' attività dell' amministrazione il fornire motivazioni dettagliate in ogni caso e, pertanto, si devono indicare ai ricorrenti i criteri generali di base che, salvo richieste espresse di chiarimenti individuali, possono essere formulati sommariamente . Tuttavia si deve pur sempre fornire la motivazione in modo sommario e la decisione impugnata in quella causa fu annullata per questo motivo, nonostante che il ricorrente non avesse chiesto espressamente dei chiarimenti . Gli stessi principi si devono applicare al concorso di cui ci occupiamo, anche se vi fu un numero eccezionalmente elevato di candidati .
7 . Inoltre, in un' altra causa originata dallo stesso concorso, cioè nella causa 206/85, Beiten / Commissione ( sentenza 16 dicembre 1987 ), la decisione di non ammettere la ricorrente alle prove fu annullata in quanto, nonostante la domanda espressa di quest' ultima, non era stata fornita una motivazione dettagliata . Detta sentenza venne emessa dopo le decisioni impugnate nella presente causa, ma si trattò soltanto di un' applicazione della giurisprudenza precedente . Per quanto riguarda le prime due cause originate da questo concorso, Adams e Sorani, osservo che il difetto di motivazione non venne preso in considerazione nella sentenza Adams e che le decisioni della commissione giudicatrice furono annullate in dette cause in base ad un altro motivo, come ho già rilevato . Tuttavia era evidente che dette decisioni erano inficiate, in ogni caso, da difetto di motivazione, come l' avvocato generale Sir Gordon Slynn considerò espressamente nella causa Sorani . Egli ha rilevato : "per quanto riguarda il difetto di motivazione, si deve tener presente che in un concorso del genere, con un sì gran numero di candidati, può essere sufficiente, nella prima fase, una motivazione generica . Tuttavia, qualora un candidato chieda una motivazione specifica e il suo caso venga riesaminato, ritengo che la commissione giudicatrice debba identificare i fattori da prendere in considerazione per tale candidato (...)". Egli aggiunse che ciascun candidato aveva il diritto di sapere quali condizioni egli non avesse soddisfatto, al fine di poter valutare se la commissione giudicatrice avesse commesso un errore di diritto nel pervenire a tale conclusione, ad esempio tenendo conto di elementi del tutto irrilevanti .
8 . Alla luce di queste osservazioni, e della giurisprudenza cui ho fatto riferimento, avrebbe dovuto essere evidente per la Commissione che ogni successiva decisione di non ammissione dei candidati alle prove doveva essere motivata .
9 . La Commissione non ha preso in considerazione queste questioni . Essa sostiene soltanto ( tutto il suo argomento si limita ad una sola frase ) che la decisione contenuta nella lettera si limita unicamente a confermare la precedente decisione e che l' unico elemento nuovo che la commissione giudicatrice doveva prendere in considerazione erano i commenti dei candidati sui pareri espressi dai loro superiori . Ad avviso della Commissione costituisce una sufficiente motivazione affermare che il singolo elemento nuovo non aveva indotto la commissione giudicatrice a modificare il suo giudizio .
10 . Ritengo che questo argomento non possa essere accolto . Prescindendo dal fatto che, se la decisione figurante nella lettera 12 febbraio 1987 confermava la precedente decisione, questa stessa precedente decisione doveva essere adeguatamente motivata ( e, manifestamente, non lo era ) penso che, anche se considerata come lettera sommaria, la lettera 12 febbraio 1987 fosse insufficientemente motivata . Essa non indica affatto che i casi dei ricorrenti fossero stati esaminati individualmente . Detta lettera era l' ultima di una serie di lettere stereotipe, risalenti al giugno 1984, in seguito alle quali nessuno dei ricorrenti è stato informato - nemmeno tutt' ora - dei motivi della non ammissione alle prove .
11 . La Commissione non ha invocato la sentenza 8 marzo 1988 nelle cause riunite 64, da 71 a 73 e 78/86, Sergio e a . / Commissione, né penso che detta sentenza possa esserle qui di aiuto . In quel caso la Corte aveva, ancora una volta, rilevato un difetto di motivazione . Tuttavia, considerò che le prove prodotte durante il procedimento avevano dimostrato che la commissione giudicatrice aveva esaminato con cura ogni candidato e nel corso della fase orale ogni candidato ebbe la possibilità di commentare il procedimento seguito ed i giudizi espressi dalla commissione giudicatrice . La Corte potette accertare che la commissione giudicatrice aveva seguito un procedimento regolare e che quindi il difetto di motivazione non nascondeva in quel caso un' irregolarità procedurale che giustificasse l' annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice .
12 . Nelle cause attualmente pendenti dinanzi alla Corte la Commissione ha prodotto il verbale della riunione della commissione giudicatrice insieme ad esempi delle tabelle redatte dalla commissione giudicatrice e contenenti le risposte dei candidati . Il verbale non dà le stesse certezze fornite nella causa Sergio . I documenti sono incompleti e, così come sono, non forniscono alcuna indicazione sui motivi per i quali non sono state accettate le risposte dei candidati . Inoltre essi riguardano, naturalmente, soltanto la fase finale del procedimento . Non penso pertanto che si possa applicare nel caso di specie l' eccezione assai limitata al principio generale stabilita nella sentenza Sergio .
13 . Le decisioni sono pertanto illegittime per difetto di motivazione . Nella causa 153/87 la ricorrente non ha dedotto espressamente nel ricorso il difetto di motivazione come specifico mezzo d' annullamento . Tuttavia ha aggiunto al ricorso, nell' allegato VI, una fotocopia di una dettagliatissima domanda, recante data 12 dicembre 1987, indirizzata al presidente e ai membri della commissione giudicatrice e con la quale mirava evidentemente a conoscere il motivo del rigetto della sua candidatura : la domanda non ha ricevuto un' effettiva risposta . Si devono pertanto annullare per questo motivo le decisioni in tutte le cause in esame e quindi posso esaminare abbastanza rapidamente gli altri mezzi dedotti dai ricorrenti .
14 . Molte critiche vennero rivolte nei confronti dell' organizzazione del concorso nelle cause Sorani, Adams e Beiten e i ricorrenti nella presente causa ne ribadiscono alcune e ne formulano di nuove, come è loro diritto . Nella causa 100/87 i ricorrenti contestano la legittimità del procedimento in quanto i superiori gerarchici consultati inizialmente erano gli assistenti dei vari direttori generali invece dell' immediato superiore gerarchico di ciascun candidato . Sebbene si possano comprendere gli evidenti vantaggi di questo procedimento in un concorso che contava 860 candidati, sembra facile obiettare che gli assistenti dei direttori generali non potevano avere una conoscenza dettagliata delle cognizioni di tutti i candidati . Tuttavia si deve concedere alla Commissione una notevole discrezionalità per quanto riguarda l' organizzazione di un concorso del genere e non penso che il sistema seguito, ed espressamente annunciato nel bando di concorso, fosse così assurdo da rendere il concorso illegittimo .
15 . I ricorrenti nelle cause 100 e 153/87 rilevano inoltre che ai superiori gerarchici - come agli stessi candidati nel corso di successivi colloqui - è stato chiesto se il candidato avesse o no svolto mansioni di livello B e che era illecito tener conto di questo criterio non menzionato né nel bando di concorso né altrove . Anche questo è un argomento che respingo poiché per qualsiasi commissione giudicatrice di qualsiasi concorso è importante sapere se un particolare candidato abbia di fatto svolto mansioni equivalenti al grado cui aspira ad essere promosso . Pertanto, trattasi di un elemento rilevante che è implicito in tutti concorsi del genere, ma che non costituisce una condizione necessaria per la promozione . Non sembra che la commissione giudicatrice abbia considerato detto elemento una condizione necessaria .
16 . Nella causa 146/87 il ricorrente sostiene che siccome 15 anni fa fu iscritto per due volte nell' elenco dei candidati idonei a partecipare ad un concorso per il passaggio alla categoria B, egli deve esserlo anche adesso in mancanza di una motivazione che giustifichi in modo sufficientemente chiaro un giudizio divergente . Egli si richiama alla sentenza nella causa 112/78, Kobor / Commissione ( Racc . 1979, pag . 1573 ). Tanto questa causa quanto la causa 108/84 ( De Santis / Corte dei conti, Racc . 1985, pag . 947 ), in cui si applicò lo stesso principio, riguardavano l' esperienza maturata dal candidato interessato . In entrambi i casi la Corte considerò che l' esperienza del candidato, sia essa pratica o professionale, qualora sia considerata sufficiente per ammetterlo alle prove di un concorso, dev' essere considerata sufficiente per ammetterlo ad un altro concorso per il quale si richiede lo stesso livello d' esperienza, in mancanza di motivi che giustifichino il contrario . Il ricorrente non specifica se fu ammesso alle prove precedenti unicamente in base alla sua esperienza, ma sottintende che lo fu grazie ai favorevoli rapporti informativi redatti su di lui dai suoi superiori . Non penso pertanto che una successiva commissione giudicatrice sia vincolata dai rapporti informativi su un candidato compilati 15 o più anni prima e che furono considerati buoni da una precedente commissione giudicatrice . Sono gli ultimi rapporti informativi che rilevano . Tuttavia, gli argomenti del ricorrente su questo punto, sebbene, a mio avviso, non possano essere accolti, rientrano in un mezzo più ampio, quello relativo all' inadeguatezza della motivazione della decisione di escluderlo dalle prove, che secondo me è fondato, per i motivi che ho esposto sopra .
17 . Infine i ricorrenti in tutte e tre le cause rilevano che la commissione giudicatrice non era in grado, in mancanza di note scritte, di ricordare quali fossero stati i pareri dei superiori gerarchici dei candidati quando, circa tre anni dopo, tenne con i candidati dei colloqui vertenti su detti pareri . I ricorrenti sostengono che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto nuovamente chiedere ai superiori gerarchici i loro pareri per poter essere pienamente al corrente di tutti gli elementi rilevanti . La Commissione sostiene che i membri della commissione giudicatrice potevano basarsi sui propri appunti relativi alle dichiarazioni dei superiori e sui propri ricordi; essa rinvia ai verbali delle riunioni della commissione giudicatrice in cui figurano dettagli sulle dichiarazioni dei superiori . Secondo me, il basarsi su appunti e ricordi personali forse lacunosi, riguardanti quanto era stato detto tre anni prima a proposito di un gran numero di candidati, non era forse il miglior modo di procedere . Tuttavia non considero questo modo di procedere tanto inadeguato da imporre l' annullamento della decisione per questo motivo . Comunque, per i motivi che ho già esposto, si dovrebbero annullare le decisioni in tutte le cause .
18 . Poiché la Commissione non sembra aver compreso gli effetti delle precedenti sentenze della Corte, può essere utile precisare chiaramente quali sono, a mio avviso, gli effetti dell' annullamento nel caso presente . Essi sono i seguenti : poiché le decisioni sono nulle per difetto di motivazione, si deve adesso fornire a ciascun ricorrente una motivazione che spieghi perché egli non sia stato ammesso alle prove . La spiegazione deve riguardare l' intera decisione e non dev' essere limitata ai motivi per i quali le ulteriori informazioni successivamente fornite non hanno indotto la commissione giudicatrice a mutare avviso . La spiegazione deve inoltre mostrare, per ciascun ricorrente, quale requisito non sia stato ritenuto soddisfatto .
19 . Ciascun ricorrente nella causa 100/87 chiede poi il risarcimento, nella misura di 200 000 BFR, dei danni materiali e morali che sostiene di aver subito . I ricorrenti nelle cause 146 e 153/87 non chiedono risarcimenti . Ritengo che la domanda di risarcimento dei danni debba essere respinta . Ho concluso nel senso che ai ricorrenti dovrebbero essere comunicati individualmente i motivi per i quali non sono stati ammessi alle prove . In base al presupposto che questi motivi siano validi, i ricorrenti non hanno subito alcun danno materiale poiché non sarebbero stati comunque ammessi alle prove . Rimane la questione del danno morale; a questo proposito, penso che l' annullamento delle decisioni costituisca adeguato risarcimento di ogni danno morale che i ricorrenti possono aver subito, come consideraste nella causa 128/84, van der Stijl / Commissione ( Racc . 1985, pag . 3281 ).
20 . Di conseguenza, a mio avviso
1 ) le decisioni della commissione giudicatrice di non ammettere ciascuno dei ricorrenti alle prove devono essere annullate;
2 ) la Commissione dev' essere condannata alle spese .
(*) Lingua originale : l' inglese .
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