Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - In fatto
1 . La causa su cui oggi devo pronunciarmi ha per oggetto la questione se la Commissione delle Comunità europee, convenuta, abbia legittimamente ritenuto aiuto incompatibile con il mercato comune la concessione di un credito per l' investimento a particolari condizioni da parte della Repubblica francese, ricorrente, e ne abbia legittimamente ordinato il recupero .
2 . Nel 1984 la ricorrente ha consentito alla Société européenne de brasserie ( SEB ) di ottenere un prestito di 40 milioni di FF per il parziale finanziamento di un investimento di 181,05 milioni di FF al tasso d' interesse del 9,25% per una durata di sette anni, tramite il Fonds industriel de modernisation ( FIM ).
3 . La finalità del Fonds industriel de modernisation era quella di favorire l' ammodernamento dell' industria francese . A tal fine, il FIM concedeva prestiti a sostegno di programmi di finanziamento, idonei a promuovere l' innovazione tecnica . Il FIM veniva finanziato con i proventi dei "comptes de développement industriel" ( CODEVI : conti di sviluppo industriale ), conti di risparmio a breve termine, raccolti dallo Stato ad un tasso d' interesse fisso, inferiore a quello di mercato . Per il risparmiatore, l' incentivo a porre dei fondi a disposizione dello Stato a tassi ridotti d' interesse consisteva nel fatto che i proventi dei conti di sviluppo industriale non erano gravati da imposte . In tal modo, lo Stato rinunciava ad una parte delle entrate fiscali .
4 . In una decisione della convenuta indirizzata alla ricorrente in data 19 dicembre 1984 ( 1 ), la convenuta ha considerato aiuti i prestiti FIM; tuttavia non si è opposta alla loro attuazione a condizione che, in applicazione dell' art . 93, n . 3, del trattato CEE, la ricorrente le notificasse prima della concessione i casi significativi di applicazione, in modo da consentirle di valutarne la compatibilità con l' art . 92 del trattato CEE .
5 . In una nota del 25 febbraio 1985, la ricorrente ha contestato il carattere di aiuto dei prestiti FIM, ma non ha presentato ricorso contro la decisione del 19 dicembre 1984 . Invece, in ottemperanza all' obbligo di notifica imposto dalla decisione, nell' aprile 1985 ha inviato alla convenuta numerosi fascicoli relativi ad imprese che avevano ottenuto prestiti FIM, fra cui quelli relativi alla Société européenne de brasserie .
6 . Il 18 dicembre 1985 la convenuta ha iniziato un procedimento formale di controllo degli aiuti ai sensi dell' art . 93, n . 2, del trattato CEE .
7 . Nella decisione conclusiva di tale procedimento, del 14 gennaio 1987 ( 2 ), la convenuta ha constatato quanto segue :
"Art . 1
A causa degli elementi di aiuto che comporta ai sensi dell' art . 92, paragrafo 1, del trattato CEE, per effetto dell' agevolazione in conto interessi di 4,75 punti, il prestito FIM di 40 milioni di FF a favore di un' impresa di produzione di birra, comunicato alla Commissione con lettera del 30 aprile 1985, è stato concesso in violazione delle disposizioni di cui all' art . 93, paragrafo 3, del trattato CEE ed è incompatibile col mercato comune ai sensi dell' art . 92 del medesimo trattato .
Art . 2
L' aiuto in questione deve essere oggetto di recupero (...)".
8 . Nella motivazione, la convenuta ha esposto che il prestito FIM comporta elementi di aiuto - fissazione di tassi d' interesse inferiori a quelli del mercato ( 3 ) - ai sensi dell' art . 92, n . 1, del trattato CEE, in quanto consente all' impresa beneficiaria di scaricare, grazie a risorse dello Stato, una parte dei costi d' investimento che in linea normale dovrebbero essere a suo carico .
9 . In secondo luogo, la convenuta descrive nel modo seguente la situazione del mercato della birra nella Comunità : il consumo di birra nei paesi della Comunità è in ristagno o in leggera diminuzione . Il commercio estero tra Stati membri rappresenta circa il 4% di tutte le vendite nella Comunità . In Francia, le vendite rappresentano il 9% circa del totale delle vendite dei paesi della Comunità ( esclusa la Grecia ). La Francia importa dagli altri Stati membri poco più del 10% del suo fabbisogno . Le esportazioni francesi verso gli altri Stati membri rappresentano circa l' 1,5% della produzione francese .
10 . Secondo la motivazione stessa, l' impresa beneficiaria del prestito FIM è controllata nella misura del 100% da un gruppo francese la cui produzione di birra supera il 50% della produzione totale francese e che partecipa al commercio infracomunitario di birra . L' impresa stessa detiene il 20% circa del mercato francese .
11 . Secondo la convenuta, alla luce delle considerazioni sopra esposte, gli aiuti possono pregiudicare gli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza ai sensi dell' art . 92, n . 1, del trattato, favorendo l' impresa interessata e la produzione francese di birra .
12 . Non si rinviene nella decisione della convenuta un chiarimento di come sia stata calcolata l' accertata agevolazione in conto interessi di 4,75 punti .
13 . La ricorrente ritiene illegittima la decisione della convenuta . Essa sostiene che non sono adempiute le condizioni dell' art . 92, n . 1, del trattato CEE, in quanto il prestito controverso non può essere considerato come un aiuto incompatibile con il mercato comune . Secondo la ricorrente, il ruolo dello Stato nel sistema del FIM è limitato; la rinuncia ad entrate fiscali è trascurabile . A suo parere, tenuto conto della consistenza minima dell' aiuto, quest' ultimo non può incidere sugli scambi tra Stati membri .
14 . La ricorrente osserva inoltre che è stato violato l' obbligo di motivazione derivante dall' art . 190 del trattato CEE, non avendo la ricorrente indicato l' importo delle esportazioni della SEB verso gli altri Stati membri e non avendo fornito alcun chiarimento sulla pretesa agevolazione in conto interessi del 4,75 %.
15 . Sempre secondo la ricorrente, l' ingiunzione di recuperare l' aiuto di cui trattasi, di cui all' art . 2, della decisione, è in contrasto col principio generale della certezza del diritto, in quanto manca di chiarezza . Infatti, questa ingiunzione non consente alla ricorrente di determinare l' effettivo importo dell' aiuto considerato illegittimo, che andrebbe recuperato .
16 . Pertanto, la ricorrente conclude che la Corte voglia :
- annullare la decisione della convenuta del 14 gennaio 1987, relativa ad un prestito FIM a favore di un' impresa del settore di produzione della birra;
- condannare la convenuta alle spese .
17 . La convenuta chiede che la Corte voglia :
- respingere il ricorso in quanto infondato e condannare la ricorrente alle spese .
18 . La convenuta considera la sua decisione legittima in linea di principio . Essa aggiunge che il prestito è stato concesso ad un tasso d' interesse del 9,25%, mentre l' interesse del mercato per un prestito analogo ammontava al 14%, e da ciò risulta l' agevolazione in conto interessi del 4,75 %. Secondo la convenuta, l' interesse di mercato che ha utilizzato per il calcolo è quello applicato dal Crédit national per prestiti alle aziende per impianti, che è stato fissato come tasso di riferimento di comune accordo con la ricorrente nella comunicazione della convenuta sui principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale ( 4 ). La convenuta ritiene quindi di aver utilizzato dati che erano conosciuti alle autorità francesi .
19 . Tratterò delle altre difese delle parti, per quanto necessario, nell' ambito della parte in diritto .
B - In diritto
20 . Richiamandomi al ricorso, tratterò successivamente delle tre doglianze della ricorrente : esistenza di un aiuto in contrasto con l' art . 92 del trattato CEE; violazione delle forme essenziali; violazione del principio della certezza del diritto .
1 . Esistenza di un aiuto in contrasto con l' art . 92, n . 1, del trattato CEE
21 . La ricorrente contesta che il prestito FIM costituisca un aiuto in contrasto con l' art . 92, n . 1, del trattato CEE, in quanto sia le risorse statali impegnate - la rinuncia alla tassazione dei conti di risparmio CODEVI - sia anche l' entità del vantaggio concesso all' impresa beneficiaria sono insignificanti e non possono pertanto incidere sugli scambi tra Stati membri .
22 . Va osservato a tal proposito che secondo la giurisprudenza della Corte gli aiuti statali o concessi con risorse statali di qualsiasi tipo devono essere valutati con riferimento ai loro effetti ( 5 ). Non è quindi rilevante il fatto che il vantaggio per una determinata impresa sia concesso direttamente mediante risorse statali, bensì che per questa impresa risulti un vantaggio a causa di un regime statale .
23 . E proprio su questo punto bisogna rispondere in modo affermativo nella presente causa, in quanto la rinuncia della ricorrente alle entrate fiscali - a beneficio dei titolari dei conti di risparmio CODEVI - rende possibile al FIM concedere crediti a condizioni preferenziali a determinate imprese .
24 . Sussiste pertanto un aiuto statale, come in sostanza accertato anche dalla convenuta nella sua decisione del 19 dicembre 1984 .
25 . Sulla seconda parte dell' argomento della ricorrente, ossia che l' aiuto è insignificante, praticamente insensibile e quindi non idoneo a falsare la concorrenza, bisogna osservare che il criterio della rilevanza è stato influente nella prassi della Commissione, ritenuta legittima dalla Corte, nell' ambito di applicabilità dell' art . 85 del trattato CEE . Tuttavia, non pare opportuno applicare questo principio della rilevanza anche al divieto di aiuti di cui all' art . 92 del trattato CEE . Né dalla lettera delle disposizioni pertinenti né dalla giurisprudenza della Corte ( 6 ) può dedursi che debba sussistere una siffatta deroga al divieto in linea di principio di aiuti . In quanto gli aiuti statali turbano il sistema di concorrenza non falsata voluto dal trattato ed in quanto gli Stati membri, ai sensi dell' art . 5 del trattato CEE, sono tenuti a facilitare la Comunità nell' adempimento dei suoi compiti, è in linea di principio giustificato sottoporre il comportamento degli Stati membri ad un criterio più rigoroso rispetto al comportamento delle imprese . Inoltre, l' art . 92, ai nn . 2 e 3, stabilisce un sistema di deroghe diverso da quello risultante per esempio dall' art . 85, n . 3, del trattato CEE : infatti, ai sensi dell' art . 92, n . 2, determinati aiuti sono in linea di principio compatibili con il mercato comune e, ai sensi dell' art . 92, n . 3, lettere da a ) a c ), determinati aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune dalla Commissione . Inoltre, ai sensi dell' art . 92, n . 2, lett . d ), il Consiglio, su proposta della Commissione, può stabilire la legittimità di altri tipi di aiuti, ossia di aiuti che in linea di principio sono in contrasto con le disposizioni fondamentali dell' art . 92 del trattato CEE .
26 . Considerate queste ampie disposizioni derogatorie, non possono ammettersi ulteriori deroghe al divieto di aiuti in casi non previsti . Pertato, non può accogliersi la tesi secondo cui pregiudizi di minima importanza alla concorrenza ed al commercio intracomunitario vanno ammessi nell' ambito dell' art . 92 del trattato CEE .
27 . Inoltre, poiché la convenuta ha descritto in modo dettagliato la situazione nel settore della birra ed ha provato che i vari produttori di birra della Comunità sono fra di loro in concorrenza, bisogna concordare con essa che l' aiuto contestato è idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri ed a falsare la concorrenza ai sensi dell' art . 92, n . 1, del trattato CEE, favorendo l' impresa interessata e la produzione francese di birra .
28 . Dalla constatazione che sussiste un aiuto in contrasto con l' art . 92 del trattato CEE discende la conseguenza che è stato violato anche l' art . 93, n . 3, del trattato, in quanto l' aiuto è stato concesso senza che la ricorrente informasse previamente la convenuta della concessione dello stesso .
2 . Violazione delle forme essenziali - violazione dell' art . 190 del trattato CEE
29 . A tal proposito, la ricorrente ha fatto valere che la convenuta, nella decisione controversa, non ha indicato l' ammontare delle esportazioni dell' impresa beneficiaria in altri Stati membri, né ha accertato un eccesso di capacità nel settore della birra, né chiarito in qual modo abbia calcolato l' agevolazione in conto interessi di 4,75 punti .
30 . In merito ai primi due punti posso esprimermi sinteticamente : la convenuta ha esposto che il consumo di birra nella Comunità è in ristagno, e ha inoltre descritto gli scambi intracomunitari di birra . Non era invece necessario indicare la partecipazione concreta dell' impresa beneficiaria agli scambi comunitari, poiché gli scambi intracomunitari e quindi la concorrenza intracomunitaria possono essere pregiudicati anche quando venga favorita un' impresa che, pur non esportando in altri Stati membri, tuttavia si trovi in concorrenza nel mercato interno con prodotti di altri Stati membri .
31 . Se vi fosse stato eccesso di capacità nel settore della birra nella Comunità, ciò avrebbe costituito un ulteriore motivo per non ammettere l' aiuto controverso . Non era tuttavia necessario provare un eccesso di capacità, in quanto il trattato CEE stabilisce il divieto in linea di principio di aiuti e non si limita ad interdirli nel caso di eccesso di capacità nel settore interessato .
32 . Più complessa è la discussione sull' argomento che la convenuta non ha indicato come abbia concretamente determinato l' importo dell' agevolazione in conto interessi . Effettivamente, nella decisione della convenuta del 14 gennaio 1987 non si rinviene alcuna indicazione sul metodo di calcolo . Al contrario, solo nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia la convenuta ha esposto di aver determinato l' importo dell' agevolazione in conto interessi mediante un confronto fra l' effettivo tasso del prestito FIM, pari al 9,75%, ed il tasso d' interesse di riferimento nel periodo pertinente per i prestiti del Crédit national alle imprese per impianti, pari al 14 %. Essa ha aggiunto che tale tasso d' interesse, a richiesta della ricorrente, è stato introdotto nella comunicazione della convenuta del 21 dicembre 1978 sui regimi di aiuti a finalità regionale ( 7 ). Secondo la convenuta si trattava del solo tasso di riferimento disponibile, conosciuto dalla ricorrente fin dal 1978 .
33 . Sarebbe stato certamente opportuno indicare nella decisione controversa il modo in cui era stata determinata l' agevolazione in conto interessi . Tuttavia non credo che nell' omissione di un tale chiarimento possa ravvisarsi una violazione di forme essenziali . Secondo la giurisprudenza, infatti, la motivazione di una decisione pregiudizievole deve rendere possibile alla Corte di giustizia il controllo di legittimità e deve fornire all' interessato le indicazioni necessarie per valutare la fondatezza o meno della decisione stessa . In linea di principio, l' obbligo di motivazione delle decisioni è in funzione del contesto di esse e di quanto esposto dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo ( 8 ). Poiché la ricorrente, in particolare in vista della circostanza che il sistema bancario francese è in larga misura nazionalizzato, era nella situazione migliore per ottenere informazioni sui tassi di interesse normali e preferenziali, poiché essa stessa aveva proposto l' introduzione del tasso d' interesse del Crédit national nella comunicazione della Commissione del 1978 ed inoltre, come è pacifico, non ha fornito alcuna indicazione rispetto ai diversi tassi di interesse nel procedimento dinanzi alla Commissione, non mi pare che sussistesse un obbligo assoluto della convenuta di fornire nella sua decisione indicazioni che dovevano essere note in primo luogo alla ricorrente . Mi pare sufficiente che la convenuta abbia chiarito il suo calcolo nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia sulla base di fatti che erano conosciuti dalla ricorrente .
34 . Del pari, non può costituire oggetto di contestazione il fatto che in tale contesto la convenuta abbia impiegato il tasso di riferimento che doveva valere solo per regimi di aiuti a finalità regionale, e non per aiuti di altro tipo . A tal proposito, la convenuta ha rettamente osservato che il divieto di aiuti di cui all' art . 92 del trattato CEE parte dal principio di una nozione unica dell' aiuto ed opera una differenziazione solo nell' ambito delle deroghe di cui ai nn . 2 e 3 . Qualora sia stato fissato un determinato tasso di riferimento per risolvere la questione se un certo tasso d' interesse possa essere considerato agevolazione in conto interessi e quindi aiuto ai sensi dell' art . 92, n . 1, del trattato CEE, appare giustificato far riferimento ad esso anche quando esso sia stato originariamente destinato all' ambito specifico di talune disposizioni derogatorie .
35 . Poiché la ricorrente stessa ha menzionato il tasso di riferimento della convenuta ed anche nel procedimento di controllo dell' aiuto non ne ha indicato nessun altro, il menzionato tasso può esserle opposto . A tal proposito, può essere accantonata la questione se l' impresa beneficiaria avrebbe potuto impugnare il tasso di riferimento, nel caso in cui l' agevolazione effettiva fosse stata inferiore al 4,75 %.
3 . Violazione del principio generale di certezza del diritto
36 . La ricorrente fa valere che il dispositivo della decisione, in particolare per quanto riguarda l' obbligo di recuperare "l' aiuto in questione", manca di chiarezza . A suo parere, esso non le consente di determinare l' importo effettivo dell' aiuto dichiarato illegittimo che va recuperato .
37 . Anche questo argomento non mi appare convincente . Quando all' art . 2 della decisione controversa si ordina il recupero dell' aiuto in questione, ciò è da ricollegarsi con l' art . 1, in cui si menziona un prestito dell' importo di 40 milioni di FF, accordato all' origine con un' agevolazione in conto interessi di 4,75 punti . Risulta quindi da questa decisione che la ricorrente deve recuperare dall' impresa beneficiaria l' agevolazione in conto interessi sull' importo dei prestiti alle diverse date da prendere in considerazione ( infatti il prestito era rimborsabile a rate ). Se durante l' ulteriore corso del prestito l' originaria agevolazione in conto interessi si fosse ridotta, la ricorrente dovrebbe tenerne conto nel prendere i provvedimenti imposti dall' art . 2 della decisione, per conformarsi alla stessa . Infine, solo l' aiuto effettivamente concesso, ossia l' agevolazione in tasso interessi, che al momento della decisione ammontava al 4,75%, ma il cui futuro sviluppo non può essere previsto dalla convenuta, può essere recuperato ai sensi dell' art . 93 del trattato CEE .
C - Conclusione
38 . In conclusione, propongo alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la Repubblica francese alle spese .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Decisione della Commissione del 19 dicembre 1984 relativa al sistema francese di aiuti all' industria consistenti in prestiti speciali per gli investimenti, prestiti agevolati alle imprese, prestiti complementari di rifinanziamento e prestiti del FIM ( Fonds industriel de modernisation ) ( GU 1985, L 216, pag . 12 ).
( 2 ) Decisione 87/303/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1987, relativa ad un prestito FIM a favore di un' impresa del settore di produzione della birra ( GU 1987, L 152, pag . 27 ).
( 3 ) Ciò era stato esposto nella decisione generale del 19 dicembre 1984 con riferimento ai prestiti FIM ( GU 1985, L 216, pag . 12 e 14 ).
( 4 ) Comunicazione della Commissione sui regimi di aiuti a finalità regionale ( GU 1979, C 31, pag . 9 ).
( 5 ) Cfr . la sentenza 2 giugno 1974 nella causa 173/73, Repubblica italiana / Commissione delle Comunità europee ( Racc . 1974, pag . 709 ), nonché la sentenza 22 marzo 1977 nella causa 78/76, Steinike und Weinlig / Repubblica federale di Germania ( Racc . 1977, pag . 595, in particolare pag . 612 ).
( 6 ) Vedasi in particolare la sentenza 17 dicembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris Holland BV / Commissione delle Comunità europee ( Racc . 1980, pag . 2671 ).
( 7 ) Citata alla nota 4 ), pag . 9 e 14 .
( 8 ) Vedasi in particolare le sentenze 10 luglio 1986 nelle cause 234/84 e 40/85, entrambe Regno del Belgio / Commissione delle Comunità europee ( Racc . 1986, rispettivamente pag . 2263 e pag . 2321 ), nonché la sentenza 17 novembre 1987 nelle cause riunite 142/84 e 146/84, BAT e altri / Commissione ( Racc . 1987, pag . 4487, punto 72 della motivazione ).
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