Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
Il regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 marzo 1977, n . 516, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( GU L 73, pag . 1 ), modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 maggio 1978, n . 1152 ( GU L 144, pag . 1 ), istituisce un regime di aiuti alla produzione per consentire di fabbricare determinati prodotti trasformati ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dal pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori di prodotti freschi, per renderli più competitivi rispetto ai prodotti trasformati originari di paesi terzi .
Con regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 luglio 1979, 1639 ( GU n . L 192, pag . 3 ), all' elenco dei prodotti cui si applica il regime di aiuti sono state aggiunte le ciliege conservate allo sciroppo, della voce ex 20.06 B della tariffa doganale comune .
Secondo gli artt . 3 bis e 3 quater del regolamento 516/77 ( come modificato ), il regime di aiuti da essi istituito era basato su contratti fra produttori e trasformatori, contratti sottoscritti per una durata minima da determinarsi e che dovevano precisare i quantitativi di materia prima cui si riferivano, il ritmo delle consegne ai trasformatori e il prezzo che doveva essere pagato ai produttori . Sarebbe stato fissato un prezzo minimo da pagare ai produttori e l' importo dell' aiuto sarebbe stato tale da compensare la differenza fra i prezzi dei prodotti comunitari e quelli dei prodotti dei paesi terzi . In ciascuno Stato membro, l' aiuto sarebbe stato versato dopo che l' ente designato avesse constatato, in primo luogo, che il trasformatore aveva pagato al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo; in secondo luogo, che i prodotti oggetto di contratti erano stati trasformati; in terzo luogo, che i prodotti provenienti dalla trasformazione erano conformi alle vigenti norme di qualità ( art . 3 ter, 5 ). Questi tre requisiti sono manifestamente condizioni per l' acquisto del diritto all' aiuto .
L' art . 3 quater stabiliva che le modalità d' applicazione degli artt . 3 bis e 3 ter sarebbero state adottate in conformità all' art . 20, cioè dalla Commissione, previa consultazione del comitato di gestione .
Col regolamento ( CEE ) della Commissione 30 giugno 1978, 1530 ( GU n . L 179, pag . 21 ), successivamente modificato dal regolamento ( CEE ) 30 maggio 1980, 1348 ( GU n . L 135, pag . 66 ), venivano stabilite le modalità di applicazione del regime di aiuti . Nel preambolo di questo regolamento si considerava che, per garantire il buon funzionamento del regime, l' organismo designato dallo Stato membro avrebbe dovuto controllare per sondaggio il peso e la qualità dei prodotti consegnati alle imprese di trasformazione, nonché verificare la contabilità di magazzino delle stesse imprese, che doveva "comprendere le indicazioni minime necessarie ai fini del controllo della trasformazione dei prodotti che sono oggetto dei contratti ".
Oltre a prescrivere la forma scritta per la stipulazione dei contratti, nonché controlli quantitativi e qualitativi, il regolamento della Commissione stabiliva, all' art . 4, che :
"2 . Le imprese di trasformazione interessate tengono una contabilità di magazzino da cui devono risultare, in particolare :
a ) per ciascuno dei periodi di cui all' articolo 1, paragrafo 2 :
- le partite di materie prime acquistate ed entrate giornalmente nell' impresa, distinguendo quelle che sono oggetto di contratti di trasformazione o relative clausole aggiuntive, nonché i numeri delle ricevute eventualmente compilate per tali partite;
- il peso di ciascuna partita entrata nell' impresa nonché, per le partite oggetto dei suddetti contratti, il nome e l' indirizzo del contraente ;".
A norma dell' art . 4 . n . 3, l' ente designato da ciascuno Stato membro avrebbe dovuto procedere a controlli per sondaggio e alla verifica della "contabilità di magazzino" di ciascuna impresa ( poiché la versione francese e la versione tedesca usano la stessa espressione, nel n . 2 e nel n . 3 dell' art . 4, per designare la "contabilità di magazzino", considero sinonimi i due diversi vocaboli adoperati nella versione inglese di tali paragrafi ).
La Bayernwald Fruechtenverwendung GmbH chiedeva l' aiuto alla produzione per 55 tonnellate di ciliege acquaiole trasformate nel 1980 in base a sei contratti . L' ente competente rifiutava il pagamento, per il motivo che erano risultate discordanze fra i documenti di consegna, le fatture e i conteggi e che non esisteva una regolare contabilità di magazzino, conforme a quanto disposto dall' art . 4, n . 2, del regolamento della Commissione . Dinanzi al Verwaltungsgericht, adito con ricorso dell' interessata, veniva sollevato il problema della validità e della portata di questo articolo e il giudice sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se l' art . 4, n . 2, del regolamento ( CEE ) della Commissione 30 luglio 1978, n . 1530 ( GU L 179, pag . 21 ) subordini il diritto alla concessione di un aiuto alla produzione ad una condizione supplementare che la Commissione delle Comunità europee poteva imporre senza eccedere la sua competenza normativa o se la suddetta disposizione implichi soltanto che la contabilità di magazzino costituisce l' unico mezzo di prova ammissibile ".
Il primo punto in discussione riguarda il se, con l' art . 4, n . 2, la Commissione abbia inteso aggiungere alle condizioni stabilite dal Consiglio nell' art . 3 ter, n . 5, una condizione supplementare, mentre non era competente a farlo .
Ora, é chiaro che la Commissione non può estendere o modificare le condizioni sostanziali cui il Consiglio ha subordinato l' acquisto del diritto all' aiuto . D' altra parte, la Commissione é espressamente autorizzata dal Consiglio ad adottare le modalità di applicazione degli artt . 3 bis e 3 ter, che non sono stabilite nel regolamento del Consiglio . Mi sembra che, com' è stato affermato dalla Corte, a proposito di una normativa diversa, ma analoga, nella sentenza Zuckerfabrik Franken ( causa 121/83, Racc . 1984, pag . 2039 ), questa norma vada intesa nel senso che la Commissione "é autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari o utili per l' attuazione della disciplina di base, purché essi non siano contrastanti con tale disciplina o con le norme d' applicazione stabilite dal Consiglio" ( punto 13 della motivazione ).
Disposizioni relative al contenuto di moduli per la domanda o alla tenuta delle scritture necessarie affinché sia possibile garantire che il regime di aiuti venga correttamente applicato e non si verifichino abusi mi sembrano, a prima vista, rientrare manifestamente nell' ambito di questa delega di poteri . Siffatte disposizioni non riguardano l' aspetto sostanziale del diritto all' aiuto, bensì il metodo per provare l' esistenza di tale diritto .
Resta da accertare quale sia la portata della disposizione controversa e se le esigenze da essa poste siano eccessive .
Vi sono naturalmente casi in cui, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di una data disciplina e per evitare la frode, la Commissione é autorizzata a stabilire precise formalità che devono essere rigorosamente adempiute ( cfr ., ad esempio, causa 18/76, Germania / Commissione, Racc . 1979, pag . 343, e causa 819/79, Germania / Commissione, Racc . 1981, pag . 21 ). Essa può dunque imporre controlli materiali o la produzione di documenti originali, e tali condizioni devono essere rispettate .
Nella presente fattispecie, in cui si trattava di fare in modo, da un lato, che gli Stati membri potessero effettuare i necessari controlli ed accertarsi del diritto degli interessati all' aiuto e, dall' altro, che le informazioni fornite nei vari Stati membri fossero, per quanto possibile, omogenee, ritengo che sia stato logico e che rientrasse nella competenza della Commissione esigere la tenuta della "contabilità di magazzino", la quale d' altronde deve contenere soltanto il minimo d' informazioni necessario per il controllo della trasformazione dei prodotti che sono oggetto dei contratti considerati . Le indicazioni che devono essere date nella contabilità di magazzino non mi sembrano andare oltre quanto era lecito richiedere .
Benché non sia stabilita la precisa forma della contabilità di magazzino, cosicché vi é spazio per una certa elasticità, uno Stato membro può rifiutare l' aiuto se questa contabilità contenente i dati specificati non sia stata tenuta affatto o sia talmente incompleta o inesatta da non poter essere obiettivamente definita come una contabilità di magazzino dalla quale risultino le informazioni prescritte . In questo senso, la concessione dell' aiuto é subordinata alla tenuta della contabilità di magazzino, anche se, come sostiene l' avvocato della Bayernwald, la relativa esigenza non é formulata come "una condizione ". Questa contabilità deve essere tenuta e deve poter essere controllata .
D' altra parte, poiché lo scopo del sistema é quello di permettere la verifica degli esatti quantitativi per i quali é dovuto l' aiuto, quanto precede non porta ad escludere che ci si possa basare su altri documenti per decidere se l' aiuto sia dovuto . Qualora, ad esempio, sorgano dubbi circa l' esattezza delle cifre che figurano nella contabilità di magazzino, l' autorità competente potrà esigere che vengano prodotti altri documenti per accertare l' esattezza di detta contabilità . Così pure, mi sembra, il produttore potrà esibire altri documenti per rispondere a siffatti dubbi, per correggere eventuali discordanze o per completare punti inavvertitamente omessi . Benché errori del genere possano suscitare dubbi quanto al diritto all' aiuto, con la conseguenza che il produttore non sarebbe liberato dall' onere della prova, ritengo che sarebbe eccessivo rifiutare totalmente l' aiuto a causa di errori od omissioni di lieve entità, che potrebbero essere facilmente rettificati in base ai documenti originali . L' importante é che venga tenuta una contabilità di magazzino contenente indicazioni sostanzialmente esatte riguardo ai punti specificati nell' art . 4, n . 2 .
Questo modo di vedere, lo riconosco, lascia una zona d' ombra fra il caso di totale mancanza della contabilità di magazzino ( nel quale non esiste alcun diritto all' aiuto ) e il caso in cui siano stati commessi errori di lieve entità, facilmente rettificabili ( e in cui l' aiuto viene concesso ). Nei casi intermedi, l' onere della prova a carico dell' impresa che non abbia tenuto una regolare contabilità può essere particolarmente gravoso e può essere soddisfatto solo mediante la produzione di documenti originali, come fatture o, se del caso, bolle di consegna . Spetta al giudice nazionale o all' autorità nazionale competente decidere, di volta in volta, se la contabilità che é stata tenuta possa essere rettificata con sufficiente chiarezza e certezza, onde stabilire se l' aiuto sia dovuto per determinate operazioni .
Ritengo quindi che la questione sottoposta alla Corte dovrebbe essere risolta nel senso che non é stato dimostrato che l' art . 4, n . 2, del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 1530/78, il quale impone di tenere una contabilità di magazzino da cui risultino talune determinate indicazioni, sia illegittimo in quanto eccedente la competenza normativa attribuita alla Commissione dall' art . 3 quater del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 516/77, modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1152/78; la tenuta di una contabilità di magazzino sostanzialmente esatta é un presupposto per l' accertamento del diritto all' aiuto, anche se taluni errori o talune omissioni possono essere rettificati facendo riferimento ad altri documenti .
La decisione sulle spese delle parti nella causa principale spetta al giudice nazionale; le spese sostenute dalla Commissione non sono ripetibili .
(*) Traduzione dall' inglese .
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