Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Sebbene della controversia presente la Corte si sia già occupata nel contesto della valutazione dell' eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta e che ha determinato una sentenza interlocutoria 8 marzo 1988, mi sia consentito rammentare brevemente i fatti e le date fondamentali di cui occorre tener conto onde statuire sul merito della controversia stessa .
2 . 1 . Dal 1° agosto 1981 il sig . Brown, inquadrato sino a quel momento nel grado C 2, 5° scatto, veniva nominato nel grado B 5, 4° scatto . Ai sensi dell' art . 45, n . 2, dello statuto del personale, il Brown era passato ad una categoria superiore in esito a concorso ( interno, per titoli ed esami ). Per compensare la differenza fra le retribuzioni relative rispettivamente al precedente ed al nuovo inquadramento, al Brown veniva attribuita un' indennità differenziale detta "degressiva", in quanto essa, per il regime allora in vigore, veniva man mano riassorbita con gli aumenti della retribuzione corrispondente al nuovo inquadramento .
3 . 2 . Il 29 gennaio 1985, nella sentenza pronunciata nella causa 273/83, Michel / Commissione ( Racc . pag . 347 ), la Corte ha dichiarato, al punto 23 della motivazione,
"che le disposizioni dello statuto di cui trattasi vanno interpretate nel senso che l' inquadramento nello scatto del dipendente che passa da una categoria ad un' altra deve essere basato sui principi stabiliti dall' art . 46, non già su quelli dell' art . 32, 2° comma ".
4 . 3 . Il 10 aprile 1986 il presidente della Corte, in qualità di APN, adottava una decisione generale relativa al "passaggio da una categoria a categoria superiore in esito a concorso" ( vedasi il titolo della comunicazione con cui detta decisione veniva portata a conoscenza del personale ). Al punto A, la decisione ripropone le conclusioni circa l' inquadramento nello scatto che la Corte aveva dedotto nella causa Michel dall' applicazione dell' art . 46 dello statuto . Preliminarmente essa tuttavia precisa che
"l' inquadramento nel grado in seguito al passaggio di un dipendente da una categoria ad una categoria superiore in esito a un concorso continuerà ad essere ancorato, in linea di principio, al grado di base dell' impiego per cui il dipendente è assunto ".
Al punto B, la decisione istituisce, dal 1° marzo 1986, un nuovo regime di indennità differenziale detta "evolutiva", nel senso che essa sarà in futuro calcolata tenendo conto della "carriera fittizia" che l' interessato avrebbe compiuto se fosse restato nella categoria precedente . In base a detta decisione, applicabile del pari, ma senza efficacia retroattiva, a tutti coloro che erano passati ad una categoria superiore prima del 1° marzo 1986, il Brown, che il 1° gennaio 1986 era stato promosso al grado B 4, 2° scatto, percepiva allora una indennità pari alla differenza fra la retribuzione corrispondente a detto inquadramento e la retribuzione corrispondente al grado C 2, 7° scatto, in cui sarebbe stato inquadrato dal 1° agosto 1984 al 1° agosto 1986 se fosse restato nella categoria C .
5 . 4 . Nella sentenza interlocutoria 8 marzo 1988, la Corte ha dichiarato il ricorso nel frattempo presentato dal Brown irricevibile
"in quanto mira ad ottenere un' indennità differenziale calcolata secondo i criteri posti in detta decisione generale a decorrere dalla data della nomina del ricorrente" al grado B 5, 4° scatto ( punto 14 della motivazione ).
La Corte ha invece ritenuto il ricorso ricevibile in quanto volto
"all' attribuzione, a decorrere dal 1° febbraio 1985, di un' indennità differenziale calcolata conformemente alla decisione generale del presidente della Corte di giustizia in data 10 aprile 1986" ( punto 1 del dispositivo ).
6 . Nonostante la grande chiarezza della sentenza interlocutoria 8 marzo 1988, il ricorrente, nella replica presentata dopo la pronuncia di detta sentenza, chiede che la Corte voglia non solo constatare che il nuovo regime dell' indennità differenziale avrebbe dovuto trovare applicazione nel suo caso dal 1° febbraio 1985 ma anche
"che egli ha diritto a fruire dell' indennità differenziale intesa a colmare la differenza fra lo stipendio per il precedente grado C 2, 5° scatto, e lo stipendio relativo al grado B 4, 2° scatto, conformemente all' art . 46 dello statuto a decorrere dal 1° febbraio 1985 ".
7 . La convenuta ritiene che questa domanda costituisca un tentativo indiretto di reintrodurre nel dibattimento la parte del ricorso che la Corte aveva dichiarato irricevibile nella sentenza 8 marzo 1988 in quanto essa insisterebbe nel mettere in discussione l' inquadramento del Brown al grado B 5, 4° scatto, come deciso all' atto del passaggio del Brown alla categoria B nel 1981 . In udienza, il ricorrente ha in effetti precisato che il ricorso è diretto non solo avverso il punto B della decisione generale di cui è causa, ma anche avverso il punto A relativo all' inquadramento nel grado e nello scatto, di cui egli pure contesta la irretroattività . A prescindere dal fatto che l' applicazione nel suo caso delle disposizioni del punto A all' atto della nomina nella categoria B o a decorrere dal 1° febbraio 1985 non gli avrebbe procurato alcun vantaggio, giacché egli veniva inquadrato nello scatto più elevato del grado di base della nuova categoria, questa parte del ricorso è evidentemente irricevibile in quanto o essa finisce col rimettere in discussione, fuori dei termini per l' impugnazione, l' inquadramento attribuitogli all' atto del passaggio nella categoria B ovvero costituisce una domanda nuova non formulata nell' atto introduttivo e neppure nella replica .
8 . Sotto un altro aspetto, in quanto la domanda del ricorrente deve essere interpretata nel senso che non è intesa alla revisione del suo inquadramento bensì all' attribuzione di un' indennità che gli garantisca di percepire, nonostante l' inquadramento nel grado B 5, 4° scatto, una retribuzione corrispondente al grado B 4, 2° scatto, è giocoforza rilevare che, segnatamente per il rinvio al 1° febbraio 1985, data in cui egli era pur sempre inquadrato nel grado B 5, 4° scatto, non già nel grado B 4, 2° scatto, la reale portata della domanda stessa null' altro investe se non l' attribuzione, oltre all' indennità differenziale "evolutiva" istituita dalla decisione generale 10 aprile 1986, di una indennità che compensi la differenza fra la retribuzione percepita nel grado e nello scatto reali, cioè B 5, 4° scatto, e la retribuzione nel grado e scatto determinati in base ad un inquadramento ipotetico nel grado B 4, 2° scatto . Infatti, nel marzo 1986, momento in cui la decisione generale di cui è causa ha spiegato i propri effetti, come del resto nel febbraio 1985, momento al quale il ricorrente intende riportarne l' efficacia, questi ha o avrebbe percepito, in applicazione della suddetta decisione, una indennità che compensa la differenza fra il suo grado reale ed il grado C 2, 7° scatto, in cui sarebbe stato inquadrato se non avesse cambiato categoria . Orbene, lo stipendio di base relativo al grado C 2, 7° scatto, è non solo superiore allo stipendio per il grado B 5, 4° scatto, ma anche allo stipendio per il grado B 4, 2° scatto . Ne consegue che anche in quest' ultima ipotesi la domanda del ricorrente è irricevibile in quanto eccede quanto la Corte ha dichiarato ricevibile, cioè "l' attribuzione, a decorrere dal 1° febbraio 1985, di un' indennità differenziale calcolata conformemente alla decisione generale del presidente della Corte di giustizia in data 10 aprile 1986 ".
9 . L' unica questione che va ancora risolta in seguito alla sentenza interlocutoria della Corte 8 marzo 1988 è pertanto la questione della retroattività del punto B della decisione generale di cui è causa . Trattasi in pratica di stabilire se la sentenza Michel 29 gennaio 1985 può essere posta a fondamento della domanda del ricorrente intesa all' attribuzione, a decorrere dal mese seguente la pronunzia della sentenza, di un' indennità differenziale di tipo evolutivo analoga a quella istituita dalla suddetta decisione generale .
10 . Contro una conclusione in tal senso, la convenuta fa valere i tre argomenti seguenti :
1 ) l' indennità differenziale, sia essa "degressiva" o "evolutiva", non è contemplata dallo statuto ma si ispira a considerazioni che hanno tratto dalla politica della gestione del personale, al di là di un obbligo di legge;
2 ) il principio della certezza del diritto osta a che ad un atto comunitario sia attribuito effetto retroattivo, salvo qualora, in via eccezionale, lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato;
3 ) la sentenza Michel non riguarda assolutamente la questione dell' indennità differenziale, ma ha unicamente ad oggetto l' inquadramento nello scatto di un dipendente in seguito al passaggio a categoria superiore .
11 . Tutti questi argomenti sono intesi a dimostrare che il presidente della Corte non era tenuto, né in forza dello statuto né in forza della sentenza Michel, ad istituire un' indennità differenziale evolutiva, o di qualunque altro tipo, e che pertanto il ricorrente non può chiedere che gli sia concesso con effetto retroattivo un vantaggio che a lui non spetta a norma di legge .
12 . La tesi della convenuta è prima facie esatta quanto al risultato cui essa conduce, cioè il rigetto del ricorso . Tuttavia, quanto alla sua formulazione, essa mi pare sia solo in parte corretta o, comunque, non sufficientemente specificata .
13 . E' vero che oggetto della controversia nella causa Michel era l' inquadramento nello scatto del ricorrente in seguito al passaggio a categoria superiore; altrettanto vero è che lo statuto non parla di un' indennità differenziale volta a compensare l' eventuale differenza fra la retribuzione precedente e la nuova retribuzione spettante ad un dipendente che passa da una categoria ad un' altra .
14 . Ciò in quanto l' art . 46 si riferisce esplicitamente solo al caso della promozione al grado superiore nell' ambito della stessa categoria, garantendo in tal caso, mediante le disposizioni relative all' inquadramento nello scatto, che il dipendente promosso percepisca effettivamente nel nuovo grado uno stipendio di base almeno pari o addirittura superiore allo stipendio che percepiva nel grado precedente .
15 . Lo statuto però nulla dice circa l' inquadramento nello scatto di un dipendente che passa a categoria superiore . Ebbene, come abbiamo già visto, proprio su detta questione è intervenuta la sentenza Michel, in cui la Corte, in base ad un' analisi del contesto e delle finalità delle relative disposizioni dello statuto, ha dichiarato che l' inquadramento nello scatto al momento del passaggio ad una categoria superiore deve avvenire in base ai principi sanciti dall' art . 46, non già dall' art . 32 . Come risulta dalla prima parte del summenzionato punto 23 della motivazione della sentenza, che comincia con i termini "ne consegue (...)", la Corte tuttavia si è solo limitata ad applicare all' inquadramento nello scatto la considerazione di ordine generale di cui al precedente punto della motivazione, cioè che :
"onde evitare che il dipendente di uno dei gradi più alti di una categoria subisca una perdita, in qualche caso rilevante, di anzianità e di stipendio rispetto ai colleghi all' atto del passaggio alla categoria superiore, è (...) necessario applicare nei suoi confronti i principi stabiliti dall' art . 46 dello statuto ".
16 . Ebbene, l' art . 46, 2° comma, stabilisce che
"in nessun caso, il funzionario ottiene nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente ".
Inoltre, nella sentenza Michel, la Corte ha evidenziato che l' art . 46 ha soprattutto lo scopo di garantire, durante lo svolgimento della carriera del dipendente, l' andamento il più omogeneo possibile non solo dell' anzianità ma anche dello stipendio ( vedi i punti 21 e 22 della motivazione ).
17 . Da ciò deduco che, se lo statuto non contempla espressamente l' attribuzione di un' indennità differenziale, di qualunque tipo essa sia, esso comunque non consente che un dipendente possa subire una diminuzione dello stipendio in seguito al passaggio ad una categoria superiore . Il punto è stabilire come ciò debba essere evitato, dato il silenzio dello statuto stesso .
18 . A tal proposito, si potrebbe pensare di inquadrare il dipendente interessato in un grado ed uno scatto tali che la retribuzione non sia inferiore a quella percepita nella categoria precedente . Vista la tabella degli stipendi base mensili riprodotta dall' art . 66 dello statuto, appare infatti che, dal momento che il dipendente che cambia categoria è inquadrato solo nel grado di base della nuova categoria, è molto probabile che il suo nuovo stipendio sia inferiore a quello sino ad allora versatogli, in particolare in quanto il grado di base nelle diverse categorie conta in generale solo quattro scatti .
19 . Nell' ambito però della controversia presente, detta questione, cioè se in una situazione del genere il dipendente debba essere inquadrato in un grado superiore al grado di base, può restare insoluta, giacché nel caso di specie è irricevibile la domanda del ricorrente sia laddove impugna l' inquadramento come stabilito all' atto della nomina nella categoria B sia laddove esso chiede gli sia riconosciuto detto inquadramento dal 1° febbraio 1985 . Mi limiterò a precisare unicamente che, a mio giudizio, ciò che non consente di accogliere il principio dell' inquadramento in un grado superiore al grado di base non sono tanto gli argomenti a tal proposito dedotti dalla convenuta come esposti al punto III.9 della relazione di udienza, bensì la considerazione che l' inquadramento deve dipendere dalla natura del posto da occupare e delle funzioni da svolgere e non deve avvenire in base alla retribuzione ( 1 ).
20 . Comunque sia, nell' ipotesi in cui un inquadramento del genere non possa essere effettuato, le disposizioni dell' art . 46 in forza delle quali il dipendente che cambia categoria non deve subire perdite di stipendio impongono alle istituzioni di attribuirgli un' indennità destinata a compensare la differenza fra lo stipendio base precedente ed il nuovo stipendio .
21 . Proprio qui va rintracciata, a mio giudizio, la "novità" della sentenza Michel . Nella giurisprudenza precedente, per la quale vedasi, in particolare, la sentenza 13 luglio 1972 ( Besnard e a . / Commissione, cause riunite da 55 a 76, 86, 87 e 95/71, Racc . pag . 543 ), la Corte, ritenendo vi fosse una netta distinzione tra la promozione di cui all' art . 45, n . 1, dello statuto ed il passaggio a categoria superiore, di cui all' art . 45, n . 2, dichiarava infatti che
"quanto stabilito dall' art . 46 non si applica automaticamente al cambiamento di categoria" ( punto 10 della motivazione ).
Del pari, essa concludeva solo per l' esistenza di una semplice facoltà dell' autorità amministrativa
"di evitare che la progressione nella scala gerarchica abbia l' effetto di imporre al dipendente una retribuzione inferiore a quella che egli avrebbe percepito nella sua posizione precedente" ( punto 20 della motivazione )
e riconosceva che una tale eventualità, benché non possa giustificare deroghe allo statuto,
"non osta invece a che, in tal caso, ( il dipendente ) percepisca temporaneamente un' indennità differenziale" ( punto 21 della motivazione ).
22 . La sentenza Michel, pronunciandosi nel senso dell' applicazione dei principi dell' art . 46 dello statuto al caso del cambiamento di categoria, e ciò proprio onde evitare che i dipendenti interessati subiscano una perdita, talora rilevante, in termini di anzianità e di stipendio, trasforma la suddetta facoltà in obbligo, quantomeno nell' ipotesi in cui l' inquadramento nella nuova categoria non garantisca al dipendente uno stipendio base almeno pari allo stipendio percepito nella categoria precedente .
23 . Detto ciò, ritengo tuttavia che la nozione di "stipendio base" debba essere intesa nel senso che ricomprende la parte della retribuzione del dipendente diversa dagli assegni familiari e dalle indennità di cui all' art . 62, 3° comma, dello statuto . Lo stipendio base che un dipendente percepisce nella nuova categoria non deve pertanto corrispondere necessariamente ad uno degli "stipendi base mensili" come quantificati dall' art . 66 dello statuto . L' obiettivo qui, infatti, non è quello di garantire un aumento dello stipendio base bensì quello di evitare una diminuzione di questo .
24 . Da ciò discende che una indennità di tipo "degressivo" è del tutto idonea a realizzare detto obiettivo . Essa garantisce che il dipendente nominato in una categoria superiore continui a percepire, nonostante questo inquadramento, almeno lo stipendio base che gli spettava nella categoria precedente . Se così stanno le cose, da ciò discende poi che l' istituzione di un' indennità di tipo "evolutivo", più favorevole, non si fonda su un obbligo di legge imposto alle autorità amministrative, cosicché un dipendente che cambia categoria non può in nessun caso pretendere che detta indennità gli sia attribuita con efficacia retroattiva .
25 . A tal proposito, mi sia d' altronde consentito segnalare che, nella citata sentenza Besnard, la quale, lo ricordo brevemente, verteva sulla decisione generale della Commissione in base alla quale era stato effettuato l' inquadramento individuale del ricorrente nella causa Michel, la Corte ha ritenuto che, mediante l' attribuzione di un' indennità differenziale che tiene conto della carriera fittizia dei dipendenti interessati nella categoria precedente,
"questa considerazione ( dell' interesse legittimo del dipendente a che lo sviluppo di carriera non implichi, salvo eccezioni, riduzioni di stipendio ) sia stata spinta, a favore dei ricorrenti, fino agli estremi" ( vedansi i punti 31 e 32 della motivazione ).
26 . Alla luce delle considerazioni svolte, si deve pertanto concludere nel senso che la domanda del Brown intesa all' attribuzione a decorrere dal 1° febbraio 1985 di un' indennità differenziale calcolata conformemente alla decisione generale del presidente della Corte di giustizia in data 10 aprile 1986 è infondata . Il ricorso del Brown va quindi respinto e le spese vanno ripartite ai sensi dell' art . 70 del regolamento di procedura .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Vedasi sentenza della Corte 13 luglio 1972 ( cause riunite da 55 a 76, 86, 87 e 95/71, Besnard e a . / Commissione, Racc . pag . 543 ), in particolare i punti 19 (" è la retribuzione che dipende dal grado e dal posto, mentre non è vero il contrario ") e 31 della motivazione (" il grado attribuito al dipendente, in seguito al cambiamento di categoria, non può essere determinato in funzione della retribuzione percepita in precedenza ").
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