Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il sig . Del Plato ha proposto alla Corte un ricorso che riguarda essenzialmente le condizioni alle quali l' autorità avente il potere di nomina può trascurare le possibilità di promozione all' interno dell' istituzione e procedere ad assunzioni dall' esterno per i posti dei ruoli scientifico e tecnico .
2 . L' interessato, laureato in architettura, è dipendente di ruolo della Commissione delle Comunità europee, assegnato al Centro comune di ricerca di Ispra, dove lavora dal 1967, ed è attualmente inquadrato nel grado B3 del ruolo scientifico e tecnico .
3 . La Corte ha già dovuto occuparsi dei suoi infruttuosi tentativi di passare alla categoria A, in occasione delle cause promosse da lui e da alcuni suoi colleghi per impugnare il rifiuto di iscriverli in un elenco d' idoneità alle funzioni di detta categoria ( 1 ).
4 . I fatti relativi al presente procedimento si possono riassumere come segue :
Essendo stato dichiarato vacante il posto di capo del servizio in cui lavora il sig . Del Plato, questi, il 29 aprile 1986, faceva atto di candidatura . Lo stesso giorno, gli veniva opposto un rifiuto da un funzionario dell' "ufficio delle candidature ". Perciò, il 30 aprile 1986, il ricorrente presentava la propria candidatura mediante raccomandata con ricevuta di ritorno .
Il 9 settembre 1986, non avendo ricevuto alcuna risposta dalla Commissione, il sig . Del Plato presentava un reclamo che veniva registrato presso il segretariato generale della Commissione in data 11 settembre 1986 . Nel frattempo, da un nuovo organigramma risultava che al posto vacante era stato nominato il sig . Timm .
La Commissione respingeva questo reclamo con lettera del 9 aprile 1987 .
5 . Il 10 aprile 1987 il sig . Del Plato ha proposto un ricorso giurisdizionale nel quale chiede :
- l' annullamento del rifiuto opposto alla sua candidatura,
- l' annullamento della nomina del sig . Timm,
- l' annullamento del rigetto implicito del suo previo reclamo
e, in via subordinata,
- la condanna della Commissione a un risarcimento dei danni .
6 . Contro il ricorso la Commissione ha sollevato, dopo il deposito del controricorso nel merito e della replica del ricorrente, varie eccezioni d' irricevibilità . Essa ha precisato che tali eccezioni potevano essere sollevate in qualsiasi stadio del procedimento perché riguardanti i termini d' impugnazione, che sono di ordine pubblico . E' esatto che una costante giurisprudenza di questa Corte riconosce carattere imperativo ai termini d' impugnazione ( 2 ).
7 . Tuttavia, dall' esame delle eccezioni d' irricevibilità risulta che, mentre la prima riguarda effettivamente i termini d' impugnazione, in quanto mira a far dichiarare irricevibile perché tardiva la domanda di annullamento del rifiuto opposto alla candidatura del ricorrente, le altre tre sono fondate, invece, sulla mancanza d' interesse ad agire, o sul carattere semplicemente confermativo dell' atto impugnato, o sull' assenza di un previo reclamo amministrativo . Ora, l' art . 42, § 2, del regolamento di procedura vieta la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa, a meno che questi mezzi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta . Per contro, l' art . 92, § 2, dello stesso regolamento consente alla Corte di rilevare d' ufficio, in qualsiasi momento, l' improcedibilità per motivi di ordine pubblico .
8 . Su questo punto il ricorrente si rimette al prudente apprezzamento della Corte .
9 . Nella vostra giurisprudenza, vi siete già pronunziati su tali difficoltà . Ad esempio, avete rilevato d' ufficio, applicando l' art . 92, § 2, del regolamento di procedura, l' improcedibilità per motivi di ordine pubblico in caso di :
- mancanza d' interesse ad agire ( 3 ),
- mancanza di un previo reclamo o irregolarità del relativo procedimento ( 4 ),
- mancanza di un atto recante pregiudizio ( 5 ),
- autorità della cosa giudicata ( 6 ),
- presenza di un atto che non riguarda individualmente e direttamente il ricorrente ( 7 ),
- infine, per concludere questo promemoria, scadenza dei termini d' impugnazione ( 8 ).
10 . Mi sembra, in proposito, che questo corpus giurisprudenziale potrebbe portare ad una distinzione fra l' improcedibilità per motivi che non sono di ordine pubblico e che può quindi essere rilevata soltanto all' inizio del procedimento, in limine litis, e l' improcedibilità per motivi di ordine pubblico che, potendo essere rilevata d' ufficio dal giudice in qualsiasi momento, a norma dell' art . 92, § 2, del regolamento di procedura, può anche esser fatta valere dalle parti, quale che sia lo stadio del procedimento . Non si comprenderebbe, infatti, che un' eccezione di ordine pubblico possa ancora essere sollevata dal giudice e non possa esserlo dalle parti, che, accanto al giudice, sono anch' esse interessate al rispetto dell' ordine pubblico . Questo sistema, che ha il merito di esser logico, sembra conciliare nel contempo le esigenze dell' ordine pubblico e la tutela del diritto alla difesa .
11 . In ogni caso, nella fattispecie, le eccezioni sollevate dalla Commissione sono manifestamente ricevibili . Come ho testé ricordato, la Corte ha già ammesso il carattere imperativo dell' improcedibilità derivante dalla mancanza d' interesse ad agire, dal carattere puramente confermativo dell' atto impugnato e dall' assenza di un previo reclamo . Passiamo quindi ad esaminare il merito di queste eccezioni .
12 . La prima è diretta contro la domanda di annullamento del rifiuto opposto alla candidatura del ricorrente . La Commissione sostiene, in primo luogo, che non si può ritenere di dover procedere, in quanto il ricorrente aveva chiesto di essere promosso, non già di partecipare ad un concorso interno e, in secondo luogo, che, dal momento che la sua candidatura del 29 aprile 1986 era stata respinta quello stesso giorno dall' ufficio competente, il reclamo amministrativo dell' 11 settembre 1986 era intervenuto oltre la scadenza del termine di quattro mesi e che pertanto la tacita decisione di rigetto del reclamo non era che una conferma della prima decisione negativa, e come tale non impugnabile .
13 . La prima parte dell' eccezione non sembra fondata . Nel ricorso si chiede alla Corte di annullare il rifiuto opposto a una domanda di partecipazione ad un concorso interno, ma l' atto di candidatura allegato al ricorso è fondato sull' art . 29, n . 1, lett . a ), dello statuto, cioè sul procedimento di promozione-trasferimento . La Commissione, d' altra parte, non ha mai bandito un concorso interno . In realtà, ciò che viene criticato dal ricorrente è il rifiuto della convenuta di proporgli una promozione-trasferimento, anche se il suo nome non figura nell' elenco degli idonei alle funzioni di categoria A, in quanto, a suo avviso, la Commissione può discostarsi da tale elenco . Il fatto che sembra essersi delineata una discussione in merito al rigetto della candidatura ad un concorso è dovuto, a quanto pare, alla circostanza che, secondo il ricorrente, il complesso dell' art . 29 dello statuto obbligava la Commissione a considerare dapprima le possibilità di promozione e di trasferimento nell' ambito dell' istituzione, quindi ad esaminare, prima di ricorrere ad un procedimento eccezionale, le possibilità di organizzare un concorso interno, cui egli si riservava di partecipare . Il rifiuto della Commissione di prendere in considerazione la candidatura del ricorrente è basato sul fatto che, da un lato, il ricorrente non figura nell' elenco degli idonei alle funzioni di categoria A e, dall' altro, l' art . 29 dello statuto non si applica all' assunzione di agenti temporanei . Non si può quindi ravvisare l' improcedibilità .
14 . La seconda parte dell' eccezione sarebbe fondata soltanto se si dovesse ammettere che un espresso rifiuto sia stato veramente opposto al ricorrente il 29 aprile 1986 . In tale ipotesi, infatti, il reclamo amministrativo dell' 11 settembre 1986 sarebbe manifestamente fuori termine . Il tacito rigetto di questo reclamo, alla scadenza dei quattro mesi, sarebbe allora una semplice conferma del rigetto espressamente formulato il 29 aprile 1986 .
15 . Ma come stanno in realtà le cose? Il 29 aprile 1986 il ricorrente presentava la propria candidatura ad un funzionario dell' ufficio competente, che la respingeva senza indicargli alcun motivo . L' indomani, l' interessato inviava l' atto di candidatura tramite raccomandata con ricevuta di ritorno . Non sembra che il suddetto rifiuto verbale possa essere qualificato decisione dell' autorità che ha il potere di nomina, ai sensi dell' art . 90 dello statuto . Non si tratta, nella fattispecie, che di un atto materiale, sprovvisto del supporto della scrittura, privo di motivazione e non proveniente effettivamente dall' autorità che ha il potere di nomina .
16 . Di conseguenza, si deve ritenere che la candidatura del 30 aprile 1986 sia stata tacitamente respinta alla scadenza del termine di quattro mesi, in conformità all' art . 90, n . 1, dello statuto, ossia il 30 agosto 1986 . Il ricorrente ha proposto il reclamo amministrativo l' 11 settembre 1986, entro il termine di tre mesi stabilito dall' art . 90, n . 2, dello statuto . Questo previo reclamo ha costituito, a sua volta, oggetto di una decisione negativa tacita dell' 11 gennaio 1987, cui faceva seguito una decisione confermativa espressa del 9 aprile 1987, contenuta in una lettera trasmessa all' interessato per via gerarchica . Il ricorso giurisdizionale è stato proposto, prima della scadenza dei termini d' impugnazione, il 10 aprile 1987 .
17 . Questa prima eccezione sembra quindi dover essere respinta in entrambe le sue parti .
18 . La seconda eccezione d' irricevibilità è diretta contro la domanda di annullamento della nomina del sig . Timm . Si tratta di accertare se il ricorrente avesse interesse ad agire per l' annullamento di questa nomina, dato che, secondo la Commissione, non poteva essere nominato a detto posto . Vi propongo di esaminare congiuntamente al merito questa eccezione, la cui sorte dipende in gran parte dalla risposta che sarà data alla domanda di annullamento del rifiuto opposto alla candidatura del ricorrente .
19 . La terza eccezione d' irricevibilità è diretta contro la domanda di annullamento del tacito rigetto del reclamo del ricorrente . La Commissione si basa sulla vostra sentenza Plug, secondo la quale
"qualsiasi decisione di puro e semplice rigetto, espressa o tacita, non ha altro scopo che quello di confermare l' azione o l' omissione criticata da chi ha presentato il reclamo e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile" ( 9 ).
20 . Tuttavia, in una sentenza del 19 gennaio 1984, Andersen, la Corte ha dichiarato che :
"nell' ambito del contenzioso del personale, organizzato in modo che il procedimento di reclamo precede necessariamente la presentazione del ricorso giurisdizionale, non può negarsi l' interesse dei ricorrenti a chiedere l' annullamento della decisione negativa opposta al loro reclamo, contemporaneamente all' annullamento dell' atto che reca loro pregiudizio, quale che sia l' effetto concreto dell' annullamento di una siffatta decisione in un caso determinato" ( 10 ).
21 . La vostra giurisprudenza più recente è ancor più incisiva . Ad esempio, in una sentenza del 17 gennaio 1989, Vainker, avete dichiarato che :
"il reclamo amministrativo e il suo rigetto, esplicito o implicito, da parte dell' autorità che ha il potere di nomina sono entrambi parti integranti di un procedimento complesso . Di conseguenza, il ricorso avanti alla Corte, anche se formalmente diretto avverso il provvedimento di rigetto del reclamo del dipendente, comporta che la Corte sia chiamata a conoscere dell' atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo" ( 11 ).
22 . Nella sentenza 26 gennaio 1989, Koutchoumoff, avete adottato la stessa soluzione, indicando che,
"nel sistema dello statuto, il dipendente deve presentare un reclamo contro la decisione ch' egli contesta e proporre ricorso dinanzi alla Corte contro la decisione che respinge il reclamo . A queste condizioni, il ricorso è ricevibile, indipendentemente dal fatto ch' esso sia diretto contro la sola decisione inizialmente contestata, contro la decisione con cui è stato respinto il reclamo o, congiuntamente, contro questi due atti" ( 12 ).
23 . Infine, avete seguito lo stesso orientamento nella sentenza Bossi, del 2 febbraio 1989 ( 13 ).
24 . Io vi propongo di confermare questa giurisprudenza più recente, dichiarando ricevibile il ricorso contro la tacita decisione di rigetto del reclamo amministrativo .
25 . La quarta eccezione d' irricevibilità è diretta contro la domanda di risarcimento formulata in subordine alla quale si obietta, da un lato, che tale domanda non è stata preceduta da alcun reclamo, dall' altro, che l' irricevibilità della domanda d' annullamento implica quella della domanda di risarcimento, ad essa strettamente connessa . Queste due obiezioni vengono sollevate con riferimento ad una consolidata giurisprudenza della Corte . Questa ha infatti ricordato spesso che
"nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi alla Corte possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo" ( 14 ).
26 . Nelle conclusioni da me presentate nella causa Bossi ( 15 ), ho avuto occasione di esprimere il mio parere a proposito dell' interpretazione di questa nozione d' identità dell' oggetto . La vostra giurisprudenza non sembrava, allora, definitivamente stabilita per quanto riguarda le domande di risarcimento che vengono ad aggiungersi, nel ricorso giurisdizionale, alle domande di annullamento che, esse sole, siano state oggetto di un previo reclamo .
27 . La Corte ha risolto queste difficoltà nella recente sentenza emessa nella causa Bossi, dichiarando che
"il reclamo con il quale un dipendente contesti la mancata iscrizione in un elenco stabilito nell' ambito di una procedura di promozione costituisce un invito, rivolto all' APN, a porre rimedio all' asserita illegittimità e ad adottare tutte le misure necessarie a ripristinare l' istante nella situazione in cui si sarebbe trovato in assenza dell' illegittimità stessa . Tali misure comprendono necessariamente la riparazione del pregiudizio che l' istante possa aver subito per effetto della lamentata illegittimità, riparazione che non sarebbe garantita dall' emanazione di un nuovo atto non inficiato da tale vizio" ( 16 ).
28 . La prima parte dell' eccezione d' irricevibilità ora in esame non sembra, quindi, poter essere accolta .
29 . La sorte della seconda parte dipende strettamente dalla ricevibilità della domanda di annullamento . Da tempo, infatti, avete dichiarato che, data la stretta connessione,
"l' irricevibilità della domanda di annullamento implica (...) l' irricevibilità della domanda di risarcimento" ( 17 ).
Perciò, avendovi proposto di dichiarare ricevibile la domanda di annullamento, sono naturalmente indotto a concludere per la ricevibilità della domanda di risarcimento .
30 . Dopo essermi dilungato sui precedenti punti, il che era necessario in ragione della meticolosità con cui la Commissione ha motivato le sue eccezioni d' irricevibilità, passo ora all' esame del merito .
31 . Le domande formulate nel ricorso sono quattro, ma è immediatamente evidente che la sorte della prima ( annullamento del rigetto della candidatura ) può determinare in modo praticamente obbligato la sorte delle altre tre . In effetti, se la Corte respingesse la domanda di annullamento del rifiuto opposto alla candidatura del sig . Del Plato, a questi sarebbe precluso, secondo la vostra costante giurisprudenza ( 18 ), impugnare la nomina del sig . Timm, per mancanza d' interesse ad agire, non potendo - oserei quasi dire, non potendo più - essere nominato al posto in questione . Così pure, la domanda di annullamento del tacito rigetto del reclamo amministrativo non potrebbe che seguire la stessa sorte di quella principale, intesa all' annullamento del rigetto della candidatura . Infine, la domanda di risarcimento non avrà alcuna prospettiva favorevole, qualora la Corte dichiari che l' autorità avente il potere di nomina ha legittimamente respinto la candidatura del sig . Del Plato .
32 . Di conseguenza, concentrerò le mie prime considerazioni sull' esame della domanda di annullamento del rifiuto opposto alla candidatura . Relativamente a questa domanda, vanno ricordati alcuni punti di diritto che la Corte ha definito nella precedente sentenza 10 dicembre 1987 ( 19 ) e che costituiscono il substrato su cui è sorta la presente causa .
33 . Nella suddetta sentenza, avete affermato anzitutto che l' art . 45, n . 1, dello statuto riguarda soltanto le promozioni nello stesso ruolo o nella stessa categoria e non si applica alle ipotesi di passaggio da una categoria all' altra e, inoltre, che l' applicazione dell' art . 45, n . 2, secondo cui il passaggio da una categoria all' altra può avvenire soltanto mediante concorso, è esclusa dall' art . 98, n . 2, per i dipendenti che occupano nel settore nucleare un posto in cui occorrono competenze scientifiche o tecniche e che sono retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti . Da ciò avete dedotto che l' autorità avente il potere di nomina poteva decidere sul passaggio dei dipendenti dei ruoli scientifico e tecnico alla categoria superiore senza avvalersi del procedimento del concorso e poteva quindi istituire un procedimento "sui generis", ispirato alla tecnica del concorso, ma da questo divergente su vari punti, come quello istituito dalla Commissione il 3 giugno 1983 sotto la denominazione di "modalità procedurali preliminari alle decisioni di passaggio dalla categoria B alla categoria A per i funzionari e agenti temporanei dei quadri scientifico e tecnico" ( 20 ).
34 . Queste "modalità", di cui avete quindi riconosciuto la legittimità, prevedono un procedimento di selezione da parte di un comitato ad hoc, che redige un elenco dei dipendenti ritenuti idonei a passare, eventualmente, nella categoria A . E la Corte, nella suddetta sentenza, ha respinto il ricorso del sig . Del Plato, che aveva chiesto sostanzialmente l' annullamento del rifiuto di iscriverlo in tale elenco degli idonei .
35 . Il ricorrente ha tratto le conseguenze della vostra pronunzia . Egli fa valere in sostanza :
a ) che la sua candidatura avrebbe dovuto esser presa in considerazione, perché l' organizzazione di un concorso non è obbligatoria per il passaggio dalla categoria B alla categoria A per i dipendenti dei ruoli scientifico e tecnico e perché l' autorità che ha il potere di nomina può discostarsi dall' elenco degli idonei alle funzioni di categoria A;
b ) che la Commissione ha violato l' art . 29, n . 1, dello statuto, non prendendo in esame le possibilità di concorso interno;
c ) che la Commissione ha violato l' art . 29, n . 2, dello statuto, avvalendosi di un concorso esterno, mentre quest' articolo consente tale procedimento soltanto in casi eccezionali;
d ) che la Commissione ha violato l' art . 29, n . 1, 2° comma, dello statuto, in quanto la costituzione di una riserva per future assunzioni non può aver luogo prima che sia stato seguito il procedimento del concorso interno .
36 . Dirò subito che questi mezzi non mi paiono fondati .
37 . Per quanto riguarda il primo mezzo, è esatto che la Commissione avrebbe potuto nominare il sig . Del Plato al posto controverso, pur non essendo questi iscritto nell' elenco degli idonei alle funzioni di categoria A, qualora, a suo avviso, ciò fosse stato giustificato da ragioni obiettive attinenti al fatto che il profilo dell' interessato corrispondeva alle esigenze del posto vacante .
38 . La Commissione, infatti, non è rigidamente obbligata dalle "modalità procedurali" ch' essa ha adottato . Essa avrebbe potuto senz' altro scegliere un dipendente non compreso nell' elenco d' idoneità, se fossero esistite ragioni obiettive per farlo . In proposito, la Corte ha infatti ritenuto che :
"se è vero che una direttiva interna non può considerarsi come norma giuridica, vincolante per l' amministrazione, essa tuttavia prescrive una prassi dalla quale l' amministrazione può discostarsi solo dichiarandone i motivi, se non vuole violare il principio della parità di trattamento" ( 21 ).
39 . Tuttavia, la Commissione dispone al riguardo di un potere discrezionale e il sindacato della Corte si limita all' accertamento dell' assenza di manifesto errore di valutazione e - vizio che non è stato dedotto nella fattispecie - di sviamento di potere . In effetti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
"all' autorità che ha il potere di nomina va riconosciuto un potere discrezionale per tutti gli aspetti che possono essere rilevanti ai fini del riconoscimento delle precedenti esperienze, sia per quanto concerne la loro natura e durata, sia per quanto concerne la relazione più o meno stretta che queste possono avere con le esigenze del posto da coprire" ( 22 ).
40 . Il ricorrente fa valere che il suo profilo professionale corrispondeva al posto di cui è causa, poiché - dichiara - egli aveva già occupato ad interim detto posto .
41 . Su questo punto, la Corte ha già precisato che :
"( sebbene ) il dipendente non possa essere costretto a svolgere funzioni di livello superiore al suo grado, salvo in via provvisoria, il fatto che egli accetti di svolgerle costituisce una circostanza da tener presente agli effetti di una promozione, ma non gli attribuisce il diritto al reinquadramento" ( 23 ).
42 . Nella fattispecie, il ricorrente non ha dedotto alcun elemento atto a provare che vi sia stato un manifesto errore di valutazione da parte della Commissione . A mio avviso, questo primo mezzo dev' essere perciò disatteso .
43 . Il secondo, il terzo ed il quarto mezzo presuppongono che l' art . 29 dello statuto si applichi alla situazione in esame .
44 . La Commissione, nel controricorso, afferma che i dipendenti dei ruoli scientifico e tecnico vengono assunti essenzialmente in qualità di agenti temporanei e che perciò l' art . 29 dello statuto, che figura nel titolo III, "Carriera del funzionario", non si applica nella fattispecie . E' vero che l' art . 1 dello statuto definisce come funzionario delle Comunità chiunque sia stato nominato ad un impiego permanente presso un' istituzione delle Comunità . D' altro canto, la seconda parte dello statuto comprende disposizioni specifiche per gli agenti temporanei ( artt . da 1 a 50 bis ) che rendono applicabili per analogia taluni degli articoli riguardanti i dipendenti di ruolo . Poiché l' art . 29 dello statuto non rientra fra questi articoli, ritengo ch' esso non possa applicarsi all' assunzione di un agente temporaneo .
45 . Quanto, poi, alla giurisprudenza richiamata dal ricorrente in merito all' art . 29, essa non sembra pertinente :
- la sentenza Van Belle ( 24 ) riguarda l' impossibilità di escludere i candidati che sono già dipendenti delle Comunità da un procedimento di assunzione diverso dal concorso per un posto di dipendente;
- la sentenza Erik van der Stijl ( 25 ) ricorda soltanto che il procedimento diverso dal concorso di cui all' art . 29, n . 2, può essere applicato solo in casi eccezionali .
In entrambi i casi si trattava di provvedere alla copertura di un posto di dipendente di ruolo .
46 . Si deve osservare inoltre che la Corte, se mai dovesse decidere di ammettere l' applicazione analogica dell' art . 29, ha comunque riconosciuto un ampio potere discrezionale all' autorità che ha il potere di nomina quanto all' esame, fin dall' inizio del procedimento, delle possibilità di assunzione tanto all' interno quanto all' esterno ( 26 ).
47 . Ritengo quindi che i quattro mezzi dedotti a sostegno della domanda di annullamento del rifiuto opposto alla candidatura del ricorrente siano infondati .
48 . Come ho già detto, il rigetto della prima domanda di annullamento implica l' irricevibilità della domanda di annullamento della nomina del sig . Timm, nonché il rigetto della domanda di annullamento della tacita decisione negativa sul reclamo amministrativo e della domanda di risarcimento .
49 . Concludo perciò nel senso che la Corte dovrebbe :
1 ) respingere le eccezioni d' irricevibilità sollevate dalla Commissione nei confronti delle domande di annullamento del rigetto della candidatura del sig . Del Plato, di annullamento del tacito rigetto del suo reclamo amministrativo e di risarcimento dei danni,
2 ) respingere queste tre domande,
3 ) dichiarare l' irricevibilità della domanda di annullamento della nomina del sig . Timm,
4 ) condannare il sig . Del Plato alle spese, tranne quelle sostenute dalla Commissione, che restano a carico di quest' ultima in conformità a quanto disposto dall' art . 70 del regolamento di procedura .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Cause riunite 181, 182, 183 e 184/86, Sergio Del Plato e a ., sentenza 10 dicembre 1987, Racc . 1987, pag . 4991 .
( 2 ) Causa 227/83, Moussis, sentenza 12 luglio 1984, Racc . 1984, pag . 3133, punto 12 della motivazione . Vedasi, anche, causa 108/79, Belfiore, sentenza 5 giugno 1980, Racc . 1980, pag . 1769, punto 3 della motivazione; cause riunite 122 e 123/79, Schiavo, sentenza 19 febbraio 1981, Racc . 1981, pag . 473, punto 27 della motivazione; causa 232/85, Becker, sentenza 13 novembre 1986, Racc . 1986, pag . 3401, punto 8 della motivazione .
( 3 ) Causa 108/86, Di Muro, ordinanza 7 ottobre 1987, Racc . 1987, pag . 3933, punto 10 della motivazione; causa 134/87, Vlachou, ordinanza 24 settembre 1987, Racc . 1987, pag . 3633, punti da 6 a 10 della motivazione; causa 19/85, Grégoire-Foulon, ordinanza 28 novembre 1985, Racc . 1985, pag . 3771, punti da 7 a 9 della motivazione .
( 4 ) Causa 13/86, Bonkewitz-Lindner, ordinanza 18 marzo 1987, Racc . 1987, pag . 1417, punti da 5 a 7 della motivazione; causa 16/86, Pertoldi, ordinanza 4 giugno 1987, Racc . 1987, pag . 2409, punti da 5 a 8 della motivazione .
( 5 ) Causa 248/86, Brueggemann, ordinanza 7 ottobre 1987, Racc . 1987, pag . 3963, punto 6 della motivazione .
( 6 ) Cause riunite 159 e 267/84, 12 e 264/85, Ainsworth e a ., ordinanza 1° aprile 1987, Racc . 1987, pag . 1579, punti 3 e 4 della motivazione .
( 7 ) Causa 297/83, Les Verts, ordinanza 26 settembre 1984, Racc . pag . 3339, punto 7 della motivazione; causa 216/83, Les Verts, ordinanza 26 settembre 1984, Racc . pag . 3325, punto 7 della motivazione .
( 8 ) Causa 276/85, Cladakis, sentenza 4 febbraio 1987, Racc . 1987, pag . 495, punto 6 della motivazione; causa 371/87, Progoulis, ordinanza 16 giugno 1988, Racc . 1988, pag . 3091, punti 10 e 11 della motivazione; causa 349/85, Danimarca / Commissione, ordinanza 15 ottobre 1986, non pubblicata, punto 2; causa 131/83, Vaupel, ordinanza 15 marzo 1984, GU C 128 del 15 . 5 . 1984, punto 5 .
( 9 ) Causa 191/81, sentenza 9 dicembre 1982, Racc . 1982, pag . 4229, punto 13 della motivazione .
( 10 ) Causa 260/80, Racc . 1984, pag . 177, punto 4 della motivazione .
( 11 ) Causa 293/87, Racc . 1989, pag . 23, punto 8 della motivazione .
( 12 ) Causa 224/87, Racc . 1989, pag . 99, punto 7 della motivazione .
( 13 ) Causa 346/87, Racc . 1989, pag . 303, punti 9 e 10 della motivazione .
( 14 ) Causa 242/85, Geist, sentenza 20 maggio 1987, Racc . 1987, pag . 2181, punto 9 della motivazione . Vedasi, anche, causa 277/84, Jaensch, sentenza 10 dicembre 1987, Racc . 1987, pag . 4923, punto 10 della motivazione .
( 15 ) Causa 346/87, già richiamata, pag . 313 .
( 16 ) Causa di cui alla nota precedente, punto 28 della motivazione .
( 17 ) Causa 4/67, Collignon, sentenza 12 dicembre 1967, Racc . 1987, pag . 430 e, in particolare, pag . 439 .
( 18 ) Causa 111/83, Picciolo, sentenza 30 maggio 1984, Racc . 1984, pag . 2323, punto 29 della motivazione; cause riunite da 81 a 88/74, Marenco e a ., sentenza 29 ottobre 1975, Racc . 1975, pag . 1247, punti 6 e 7 della motivazione .
( 19 ) Cause riunite da 181 a 184/86, Sergio Del Plato e a ., punti 13 e 14 della motivazione .
( 20 ) Informazioni amministrative n . 409 del 24 giugno 1983 .
( 21 ) Causa 148/73, Couwage, sentenza 30 gennaio 1974, Racc . 1984, pag . 81, punto 12 della motivazione; vedansi, anche, causa 190/82, Blomefield, sentenza 1° dicembre 1983, Racc . 1983, pag . 3981, punto 20 della motivazione, e la summenzionata sentenza Sergio Del Plato e a ., punto 10 della motivazione .
( 22 ) Causa 280/85, Mouzourakis, sentenza 5 febbraio 1987, Racc . 1987, pag . 589, punto 5 della motivazione; vedansi causa 190/82, Blomefield, locuzione citata, punto 26 della motivazione, e causa 17/83, Angelidis, sentenza 12 luglio 1984, Racc . 1984, pag . 2907, punto 16 della motivazione .
( 23 ) Causa 25/77, De Roubaix, sentenza 11 maggio 1978, Racc . 1978, pag . 1081, punto 17 della motivazione; vedasi, anche, causa 28/72, Tontodonati, sentenza 12 luglio 1973, Racc . 1973, pag . 779, punto 8 della motivazione .
( 24 ) Causa 176/73, sentenza 5 dicembre 1974, Racc . 1974, pag . 1361 .
( 25 ) Causa 128/84, sentenza 7 ottobre 1985, Racc . 1985, pag . 3281 .
( 26 ) Causa 10/82, Mogensen, sentenza 14 luglio 1983, Racc . 1983, pag . 2397 .
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