Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . Nel procedimento per inadempimento che qui ci occupa la Commissione delle Comunità europee, ricorrente, chiede di dichiarare che la Repubblica ellenica, convenuta, è venuta meno agli obblighi derivatile dal trattato CEE per aver fissato prezzi massimi per le importazioni di carni e di animali vivi della specie ovina e caprina .
2 . Con decisione 19 marzo 1984, il ministro greco del commercio ha disposto che le fatture relative all' importazione di carni e animali delle specie ovina e caprina venissero assoggettate al controllo preventivo di un comitato per il controllo delle divise d' importazione . Dette fatture dovevano essere autorizzate qualora non superassero un prezzo di 1 50 USD per tonnellata di animali vivi e di 2 730 USD per tonnellata di carne . Non si è fatta distinzione a seconda dell' origine delle merci . La decisione si applicava dunque sia alle importazioni dagli altri Stati membri sia a quelle dai paesi terzi .
3 . La ricorrente individua in questo comportamento della convenuta diverse infrazioni del diritto comunitario, vale a dire quella del divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative alle importazioni, dei principi della politica commerciale comune, degli accordi fra la Comunità economica europea e taluni paesi membri, nonché delle disposizioni sull' organizzazione comune di mercato nel settore della carne ovina e caprina .
4 . Come precisato durante la trattazione orale, la ricorrente chiede quanto segue :
- dichiarare che la Repubblica ellenica adottando una normativa interna e seguendo una prassi che subordina le importazioni di carne e di animali vivi delle specie ovina e caprina al rispetto di prezzi massimi, è venuta meno agli obblighi impostigli dagli artt . 30 e 113 del trattato CEE nonché dal regolamento del Consiglio n . 1837/80, dai regolamenti della Commissione nn . 19/82 e 20/82 e dall' accordo concluso sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e taluni paesi terzi sul commercio nel settore ovino e caprino;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese del giudizio .
5 . La convenuta chiede di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese .
6 . Essa ritiene che le misure adottate siano necessarie al fine del controllo dei movimenti valutari . Nel contempo, esse sarebbero utili nell' interesse dei consumatori che verrebbero così tutelati contro prezzi di importazione troppo elevati . I prezzi fissati non costituirebbero inoltre dei prezzi massimi, bensì prezzi indicativi destinati ad agevolare l' attività delle autorità preposte al controllo valutario .
7 . Nel corso della trattazione orale, la convenuta ha tuttavia ammesso che in pratica non venivano concesse autorizzazioni per le importazioni i cui prezzi fossero superiori a quelli fissati .
8 . Sul rapporto fra i prezzi fissati dalla convenuta e quelli stabiliti in sede comunitaria la ricorrente, nel corso della trattazione orale, ha fornito spiegazioni di carattere generale, ma nessun dato concreto .
9 . Tuttavia, riferendosi ai pertinenti regolamenti si ricava il seguente rapporto : per la campagna 1984/1985, era fissato, nel settore della carne ovina, un prezzo base di 428,04 ECU ed un prezzo d' intervento di 363,83 ECU ( 1 ). Dal tasso rappresentativo di un ECU = 90,5281 DR ( 2 ), vigente nel settore della carne ovina a decorrere dal 2 aprile 1984, si ottiene dunque un prezzo base di 38 749,65 DR ed un prezzo d' intervento di 32 936,84 DR .
10 . Con riferimento al tasso di cambio di 1 USD = 103,9 DR ( 3 ), rilevato il 4 aprile 1984, il prezzo massimo per la carne ovina fissato dalla convenuta ammonta a 28 364,70 DR e per gli animali vivi a 17 143,5 DR, per cento kg ..
11 . A richiesta dalla Corte, la ricorrente ha fornito alcuni dati relativi ai prezzi, ma ha esposto nel contempo che un prezzo d' intervento della carne ovina non si applicava alla Grecia, in assenza di pertinenti norme nazionali d' attuazione . La ricorrente ha inoltre affermato che il prezzo base non avrebbe avuto influenza sul prezzo di mercato .
12 . Gli ulteriori argomenti delle parti saranno da me trattati, per quanto necessario, nell' ambito della mia valutazione .
B - Valutazione
1 . Sui prezzi fissati dalla convenuta
13 . Prima di procedere ad un apprezzamento giuridico della fattispecie è dapprima necessario chiarire se i prezzi fissati dalla convenuta rappresentino effettivamente dei prezzi massimi o soltanto dei prezzi indicativi .
14 . Secondo la lettera 19 marzo 1984 della Banca di Grecia, il sistema istituito con decisione in data medesima del ministro del commercio, è finalizzato al controllo preventivo dei prezzi per le importazioni di cui è causa . Detta lettera non contiene alcun elemento a favore della tesi secondo la quale i prezzi fissati sarebbero soltanto dei prezzi indicativi, quindi anche superabili . La stessa osservazione vale per la successiva regolamentazione del 12 novembre 1987, rigidamente formulata allo stesso modo e priva di qualsiasi accenno a deroghe . Devesi inoltre rilevare che la convenuta ha dovuto ammettere nella trattazione orale che la semplice esistenza dei prezzi da essa fissati esercitava un influsso mitigatorio e che in pratica non si presentavano importazioni a prezzi più elevati .
15 . Queste constatazioni mi sembrano sufficienti per ritenere plausibile l' affermazione della ricorrente secondo la quale si tratterebbe in effetti di prezzi massimi . Essa si fonda sul testo della decisione contestata e sulle indicazioni della convenuta durante la trattazione orale .
16 . Al fine dell' analisi che segue è necessario dunque partire dalla tesi della ricorrente che la convenuta ha fissato per le menzionate importazioni dei prezzi massimi .
2 . Infrazione dell' art . 30 del trattato CEE
17 . Già nell' art . 2, n . 3, lett . a ), della direttiva n . 70/50 ( 4 ), la Commissione ha annoverato fra le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione quelle che "impongono per i soli prodotti importati prezzi minimi o massimi al di sotto o al di sopra dei quali le importazioni sono vietate, ridotte o sottoposte a condizioni suscettibili di ostacolare le importazioni ".
18 . Poiché in Grecia non sono stabiliti analoghi prezzi massimi per la produzione nazionale, e dunque essi si riferiscono esclusivamente alle importazioni, il regime della convenuta concreta un' illecita misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni, ai sensi del' art . 30 del trattato CEE, in quanto essa si applichi alle importazioni da altri Stati membri . Dato che la decisione della convenuta ha carattere generale e non distingue fra importazioni da Stati membri o da paesi terzi, essa si applica anche alle importazioni dagli altri stati della Comunità . In tale contesto è irrilevante che non vi siano importazioni, in misura apprezzabile, di animali vivi o di carni della specie ovina e caprina da tali stati comunitari verso la Grecia . Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari, va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative ( 5 ). Ebbene, è palese che un regime di prezzi massimi, considerevolmente al di sotto dei prezzi ritenuti equi dalla Comunità, può ostacolare, almeno potenzialmente, gli scambi intracomunitari . E' possibile che l' inesistenza di apprezzabili scambi di detti prodotti fra la Grecia e gli altri paesi della Comunità sia da ricondurre proprio al livello elevato dei prezzi massimi .
19 . Trattandosi di controlli preventivi, la norma pertinente è l' art . 30 del trattato CEE e non l' art . 106, n . 2, che verrebbe in rilievo qualora le importazioni fossero in linea di massima consentite e si ostacolasse soltanto l' "esportazione" del ricavato della vendita .
20 . Sussiste dunque un' infrazione dell' art . 30 del trattato CEE .
3 . Sulla violazione del regime di prezzi dell' organizzazione comune di mercato nel settore della carne ovina e caprina
21 . E costante giurisprudenza della Corte che nei settori disciplinati dall' organizzazione comune di mercato, specie quando tale organizzazione si fondi su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire unilateralmente con norme nazionali sul processo di formazione dei prezzi disciplinato dall' organizzazione comune di mercato nella medesima fase produttiva e commerciale ( 6 ). L' organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine ( 7 ) comporta al titolo I un regime di prezzi che contempla fra l' altro un prezzo di base da determinare annualmente ed un prezzo di intervento . La fissazione di prezzi massimi per le importazioni di merci potrebbe dunque aver rappresentato un intervento sul meccanismo di prezzi dell' organizzazione di mercato, tanto più se si considera che i prezzi massimi all' importazione fissati dalla convenuta erano notevolmente al di sotto dei prezzi di intervento e dei prezzi di base .
22 . La ricorrente ha innanzitutto asserito in maniera generale l' esistenza di un simile effetto dei prezzi massimi all' importazione, fissati dalla convenuta, sul sistema di formazione dei prezzi ed ha proceduto ai raffronti fra i prezzi del mercato greco e i prezzi all' importazione autorizzati per la fine del 1987 ( periodo di tempo che esula dal presente procedimento ). Essa, tuttavia, non ha addotto concreti elementi sugli effetti dei prezzi massimi, fissati nel 1984, sul regime di prezzi dell' organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine . Al contrario, nella risposta scritta ad un quesito posto dalla Corte durante la trattazione orale essa ha esposto che il prezzo di base non produrrebbe alcun effetto sul prezzo di mercato e che il prezzo di intervento non veniva applicato in Grecia, mancando specifiche norme nazionali di attuazione . Nel procedimento in esame non era da valutare se detta assenza costituisca una violazione del trattato, poiché la si è enunciata solo durante la trattazione orale .
23 . Secondo la giurisprudenza della Corte ( 8 ), quando, in forza dell' art . 40 del trattato, la Comunità ha emanato una normativa che istituisce l' organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che vi deroghi o ne costituisca un' infrazione . Ma poiché il regime di prezzi dell' organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine non viene affatto applicato in Grecia, la ricorrente avrebbe dovuto specificare in quale misura la fissazione di prezzi d' importazione massimi abbia violato il regime di prezzi oppure in che cosa abbia derogato a detto regime comune . In relazione a ciò, la ricorrente non ha invece addotto nessun elemento concreto .
24 . La ricorrente non ha, perciò, provato in modo conclusivo che la convenuta sia intervenuta sul regime dei prezzi dell' organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine, mediante la fissazione di prezzi massimi all' importazione .
4 . Violazione della disciplina del commercio estero
25 . Con riferimento alle importazioni da paesi terzi, la ricorrente individua nella fissazione di prezzi massimi all' importazione da parte della convenuta un illegittimo provvedimento nazionale di politica commerciale che sarebbe in contrasto con l' art . 113 del trattato CEE, con l' art . 20 dell' organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine nonché con una serie di accordi fra la Comunità e i paesi terzi sul commercio nel settore ovino e caprino e con le relative disposizioni di attuazione emanate dalla Commissione .
26 . A detta tesi la convenuta oppone che la fissazione di prezzi massimi all' importazione costituisce un provvedimento di controllo valutario e non di politica commerciale .
27 . Ai sensi dell' art . 20, n . 2, del regolamento n . 1837/80, salvo contrarie disposizioni del regolamento medesimo o deroghe decise dal Consiglio, negli scambi con i paesi terzi è vietata l' applicazione di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente .
28 . Inoltre, la Comunità ha concluso con una serie di paesi terzi accordi detti di autolimitazione per il commercio nel settore ovino e caprino ( 9 ). Tali accordi, ex art . 228, n . 2, del trattato CEE vincolanti anche per gli Stati membri, prevedono come contropartita della restrizione delle esportazioni l' obbligo della Comunità di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché la concessione automatica di una licenza di importazione di detti prodotti originari dello stato interessato sia subordinata esclusivamente alla presentazione di un titolo di esportazione, rilasciato dall' autorità competente dello stato d' esportazione . Ai sensi dei regolamenti della Commissione nn . 19/82 e 20/82 ( 10 ) il titolo di importazione, subordinato esclusivamente alla presentazione del titolo d' esportazione rilasciato dallo stato d' esportazione, è concesso il giorno lavorativo successivo alla sua richiesta . Tale normativa non lascia spazio a condizioni supplementari fissate unilateralmente dagli Stati membri per le menzionate importazioni .
29 . I prezzi massimi all' importazione fissati dalla convenuta, ed al cui rispetto è subordinata la concessione del titolo di importazione, non sono dunque conformi ai regolamenti nn . 19/82 e 20/82, ai citati accordi con alcuni Stati membri nonché all' art . 20 dell' organizzazione comune di mercato nel settore ovino e caprino . Avendo fissato dei prezzi massimi all' importazione in violazione della competenza comunitaria a definire la politica commerciale comune, la convenuta ha trasgredito gli artt . 113, 189, 2° comma e 228, 2° comma, del trattato CEE .
5 . Sul controllo valutario
30 . Sul mezzo della convenuta secondo il quale i provvedimenti da essa adottati sarebbero necessari per il controllo dei movimenti illegali di valuta, e perciò leciti, devesi osservare che secondo una costante giurisprudenza della Corte una normativa nazionale è illecita quando gli obiettivi cui essa è diretta possono essere raggiunti in modo altrettanto efficace mediante misure meno restrittive, quali il controllo a campione e sanzioni appropriate ( 11 ).
31 . Poiché tale ragionamento può essere pienamente applicato al procedimento in esame - poiché, ad esempio, sarebbe possibile un controllo a campione degli atti d' importazione e prevedere sanzioni per trasferimenti valutari irregolari - i provvedimenti della convenuta non trovano giustificazione neppure sotto il profilo del controllo valutario .
6 . Sulle spese
32 . Poiché la ricorrente è risultata essenzialmente vincente, le spese del giudizio sono da porre a carico della convenuta .
C - Conclusioni
33 . Alla luce di quanto precede propongo dunque di decidere come segue :
"1 ) La Repubblica ellenica, con la sua normativa e la sua prassi, in materia di importazione di carni e di animali vivi della specie ovina e caprina, che subordinano dette importazioni ad un regime di prezzi massimi, in violazione della disciplina del commercio estero di cui all' art . 20 del regolamento n . 1837/80, dei regolamenti della Commissione nn . 19/82 e 20/82 nonché degli obblighi nascenti da taluni accordi con paesi terzi sul commercio nel settore ovino e caprino, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt . 30, 113, 189, 2° comma e 228, n . 2, del trattato CEE .
2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese ".
(*) Traduzione dal tedesco
( 1 ) Regolamento n . 873/84, G.U . 1984, n . L 90, pag . 42 .
( 2 ) Regolamento n . 855/84, V allegato, G.U . 1984, n . L 90, pag . 1 .
( 3 ) G.U . 1984, n . C 94, pag . 1 .
( 4 ) Direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, che trova la sua fonte normativa nel disposto dell' art . 33, paragrafo 7, del trattato, relativa alla soppressione delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del trattato CEE, G.U . 1970 n . L 13, pag . 29 ( n . 70/50 ).
( 5 ) Vedasi sentenza 11 luglio 1970, causa 8/74, procedimento penale contro Dassonville, Racc . 1974, pagg . 837 e 852 .
( 6 ) Vedasi sentenza 29 giugno 1978, causa 154/77, procedimento penale contro Dechmann, Racc . 1978, pagg . 1573 e 1584 .
( 7 ) Regolamento del Consiglio 27 giugno 1980, n . 1837, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, G.U . 1980 n . L 183, pag . 1 .
( 8 ) Vedasi sentenza 7 febbraio 1984, causa 237/82, Jongeneel Kaas BV c / Paesi Bassi e altri, Racc . 1984 pagg . 483 e 501 e segg .; sent . 4 febbraio 1988, causa 255/86, Commissione c / Regno del Belgio, non ancora pubblicata .
( 9 ) Ad esempio con la Bulgaria, G.U . 1982 n . L 43; Ungheria, G.U . 1981 n . L 150; Polonia, G.U . 1981, n . L 137; Romania, G.U . 1981, n . L 137; Cecoslovacchia, G.U . 1982, n . L 204 .
( 10 ) G.U . 1982, n . L 3, pagg . 18 e 26 .
( 11 ) Vedasi sentenza 16 dicembre 1986, causa 124/85, Commissione delle Comunità europee c / Repubblica ellenica - non ancora pubblicata .
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