Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con sentenze 9 aprile 1987, la cour de cassation del Granducato di Lussemburgo vi aveva sottoposto due distinte questioni pregiudiziali concernenti l' interpretazione delle disposizioni che permettono ai funzionari delle Comunità di far trasferire nel loro regime di pensione le spettanze maturate sotto un regime nazionale prima di passare alle dipendenze dell' amministrazione comunitaria . Una di tali questioni, sollevata nella causa Fingruth, è stata da voi risolta con sentenza 5 ottobre 1988 ( 1 ). L' altra, che si riferisce alla situazione del sig . François Retter, è ancora sub judice nell' ambito del presente procedimento . Infatti, dopo lo svolgimento della fase orale nella stessa udienza per le due cause pregiudiziali, conformemente a quanto avevo proposto nelle mie conclusioni, avete ritenuto necessario riaprire il dibattito nella causa Retter .
2 . Ricordiamo, anzitutto, gli elementi di fatto e di diritto indispensabili per comprendere i problemi che dovete risolvere .
3 . Il sig . Retter è stato nominato in ruolo presso la CECA il 5 febbraio 1962 ed è stato così assoggettato allo statuto del personale CECA, istituito mediante regolamento adottato dalla commissione dei presidenti della CECA, il quale all' art . 11, n . 2, primo comma, dell' allegato VIII, disponeva che :
"il funzionario che entra al servizio della Comunità, dopo aver cessato di prestare servizio presso un' amministrazione, un' organizzazione nazionale o internazionale o un' impresa, ha la facoltà, al momento della sua nomina in ruolo, di far versare alla Comunità :
- sia l' equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nell' amministrazione, organizzazione nazionale o internazionale o impresa cui apparteneva,
- sia il forfait di rimborso che gli è dovuto dalla cassa di pensione di tale amministrazione, organizzazione o impresa all' atto della cessazione dal servizio ".
L' entrata in vigore di questo regolamento era stabilita, dall' art . 2, al 1° gennaio 1962 . Si deve ricordare che, in sostanza, questo testo ricalcava, con alcune modifiche soltanto di stile, le disposizioni dei regolamenti n . 31 ( CEE ) e n . 11 ( CEEA ) dei Consigli del 18 dicembre 1961 relativi allo statuto dei funzionari ed al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell' energia atomica ( 2 ), del pari entrati in vigore il 1° gennaio 1962 .
4 . Prima di entrare in ruolo alla CECA, il sig . Retter aveva svolto in Lussemburgo attività subordinata presso una società e maturato per questo motivo 61 mesi di affiliazione alla Caisse de pension des employés privés ( Cassa pensioni degli impiegati privati, in prosieguo : la "CPEP "). Orbene, al momento della sua nomina in ruolo, vigeva in Lussemburgo la legge 29 agosto 1951 sull' assicurazione pensionistica degli impiegati privati, il cui art . 64 disponeva che l' assicurato il quale, dopo aver versato contributi per almeno 30 mensilità, abbandonasse il regime senza fruire di una pensione aveva diritto ad una indennità di riscatto, mentre l' art . 65 faceva perdere a chi beneficiasse di tale indennità qualsiasi diritto alle prestazioni della cassa . L' art . 66 della stessa norma stabiliva che la domanda di riscatto dovesse essere presentata nel termine perentorio di 2 anni dal giorno in cui era venuto meno ogni obbligo contributivo verso la cassa . Come è stato precisato nel corso della fase orale, il riscatto contemplato dalla legge del 1951 riguardava solo la parte di contributi dovuta dall' assicurato .
5 . E' fuori discussione che la procedura di riscatto definita dalla legge del 1951 non poteva considerarsi una disposizione con cui l' ordinamento lussemburghese avesse messo in atto il diritto al trasferimento contemplato dallo statuto del personale comunitario . Essa costituiva tuttavia, per i dipendenti comunitari che avevano versato contributi ad un regime previdenziale lussemburghese, l' unico sistema che consentisse loro di ottenerne il rimborso dopo aver cessato di essere soggetti a tale regime .
6 . Di conseguenza i dipendenti comunitari nominati in ruolo dopo aver versato contributi in Lussemburgo hanno adottato l' uno o l' altro dei due seguenti atteggiamenti . Alcuni sono rimasti in attesa e non hanno chiesto di fruire del riscatto di cui alla legge 1951 . Altri, come il sig . Retter, si sono adeguati al testo della legge che, come ho detto, contemplava un termine di decadenza di due anni ed hanno chiesto il riscatto dei contributi versati onde evitare la perdita del diritto a rimborso, alla quale non sapevano come sottrarsi in altro modo .
7 . Mediante legge 14 marzo 1979 il Lussemburgo ha disciplinato le modalità del diritto al trasferimento sancito dallo statuto del personale delle Comunità . Questa legge ha stabilito, modificando l' art . 18 della legge 16 dicembre 1963, che i contributi versati ad un regime pensionistico lussemburghese venissero trasferiti, tenuto conto di un interesse composto del 4% annuo a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno di affiliazione, al regime pensionistico comunitario su domanda a pena di decadenza da presentarsi dall' interessato entro un anno dalla nomina in ruolo . Essa ha inoltre precisato che il regime di riscatto, il quale riguardava, come è stato precisato all' udienza, tutti i contributi, vale a dire sia quelli dovuti dall' assicurato sia quelli dovuti dal datore di lavoro, si applicava a tutti coloro che erano già diventati dipendenti comunitari di ruolo purché ne facessero domanda entro un anno dalla sua entrata in vigore, a pena di decadenza .
8 . Di conseguenza, la nuova legge ha consentito ai dipendenti comunitari, che fino a quel momento erano rimasti in attesa e non avevano chiesto l' indennità di riscatto dei contributi contemplata dalla legge del 1951, di fruire del nuovo regime di riscatto che metteva in pratica il diritto al trasferimento sancito dal loro statuto . Per costoro quindi il fatto di non aver chiesto l' applicazione del regime previsto dalla legge del 1951 non comportava, nonostante il termine di decadenza, alcun effetto sfavorevole .
9 . Al contrario, i dipendenti che, come il sig . Retter, avevano rispettato la lettera della legge del 1951 e chiesto l' indennità di riscatto dei loro contributi per timore di incorrere nella decadenza sono stati considerati, conformemente all' art . 65 di questa legge, come spogliati di qualsiasi diritto connesso a questi contributi, il che impediva loro di usufruire del nuovo regime di cui alla legge del 1979 . Checché vi sia stato detto in proposito nel corso della fase orale, non emerge che i tribunali lussemburghesi abbiano mai fatto riferimento alla facoltà che avrebbe avuto il sig . Retter di invocare le provvidenze della legge del 1979 nel termine di un anno dall' entrata in vigore della stessa . In particolare la lettura della decisione del conseil supérieur des assurances sociales del 2 luglio 1986 rivela chiaramente che la domanda, presentata nel febbraio 1983 dal sig . Retter, onde fruire del regime della legge del 1979 previo annullamento dell' indennità di riscatto del 1964, è stata respinta dalla CPEP unicamente con riferimento all' art . 65 della legge del 1951 secondo il quale "il riscatto richiesto e ottenuto (...) implica la liquidazione definitiva del conto presso la cassa" ( 3 ), e che mai nella procedura dinanzi a questo giudice nazionale era stato invocato il fatto che la domanda sarebbe stata tardiva rispetto al termine di un anno stabilito dalla legge del 1979 .
10 . Comunque stiano le cose, senza riferirsi a questo termine, la questione sollevata dalla cour de cassation del Granducato mira in sostanza a determinare se l' attribuzione del diritto al trasferimento non ostava, fin dal momento dell' entrata in vigore dello statuto del personale della CECA adottato nel 1962, all' applicazione di un regime di indennità di riscatto come quello previsto dalla legge lussemburghese del 1951 . Nell' ipotesi di soluzione affermativa, l' indennità versata nel 1964 al sig . Retter potrebbe infatti considerarsi irregolare e la sua nullità collocherebbe l' interessato in una situazione identica a quella dei dipendenti comunitari che erano rimasti in attesa .
11 . Orbene, non si può risolvere la questione degli effetti che hanno potuto produrre, in relazione al diritto nazionale, lo statuto del personale della CECA e in particolare le sue disposizioni relative al trasferimento delle spettanze a pensione, senza prima stabilire se detto statuto e dette disposizioni abbiano potuto avere qualche effetto negli ordinamenti nazionali . Bisogna porsi questo interrogativo, tenuto conto del procedimento con cui era stato adottato nel 1962 il regolamento contenente lo statuto dei dipendenti CECA ed è proprio a causa di tale dubbio che è stata riaperta la discussione .
12 . Le disposizioni relative al trasferimento delle spettanze di pensione erano identiche negli statuti adottati nel 1962 per i dipendenti della CECA, da un lato, e per quelli della CEE e della CEEA, dall' altro . Ma, mentre per questi ultimi lo statuto è stato emanato mediante un atto che riveste la forma giuridica di un regolamento dei Consigli delle due Comunità, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il quale, come si precisa nell' ultimo comma del suo articolo unico, è "obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri", un procedimento diverso è stato seguito nel caso della CECA . Infatti, conformemente all' art . 78 del trattato CECA ed al n . 7.3 della convenzione relativa alle disposizioni transitorie contemplata dall' art . 85 di detto trattato, lo statuto del personale CECA era contenuto in un regolamento emanato da una commissione di cui facevano parte, sotto la presidenza del presidente della Corte, il presidente dell' Alta Autorità, il presidente dell' Assemblea e il presidente del Consiglio . Questo regolamento non era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale né in un altro documento ed era privo della menzione che lo statuto sarebbe stato direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
13 . Quindi, se appare pacifico che lo statuto del personale della CEE e della CEEA entrato in vigore il 1° gennaio 1962 è applicabile in ciascuno Stato membro, la stessa cosa non può dirsi delle disposizioni dello statuto, formalmente distinto, dei dipendenti della CECA entrato in vigore alla stessa data .
14 . Si deve precisare in primo luogo che le difficoltà che possono scaturire dalla mancata pubblicazione dello statuto dei dipendenti CECA sono relativamente limitate . Lo sono anzitutto in quanto, essenzialmente, le disposizioni di questo statuto riguardavano solo i rapporti tra le istituzioni e i loro agenti e in quanto, sotto questo profilo, la distribuzione a ciascuno di costoro di un esemplare del testo in questione ha sostituito la notifica da cui dipendeva la possibilità di opporre in giudizio lo statuto agli interessati . Lo sono inoltre anche perché, nel 1968, gli statuti distinti che disciplinavano rispettivamente il personale della CECA e quello delle due altre Comunità sono stati sostituiti da uno statuto del personale delle Comunità europee emanato mediante regolamento ( CEE, Euratom, CECA ) del Consiglio 29 febbraio 1968, n . 259, entrato in vigore il 5 marzo 1968, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ( 4 ). La disposizione finale di questo regolamento precisa che "il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ". Di conseguenza il problema dell' applicazione negli Stati membri dello statuto del personale CECA si è posto solo tra il 1° gennaio 1962 e il 5 marzo 1968 .
15 . Ma è precisamente tra queste due date, nel 1964, che si colloca l' applicazione, nei confronti del sig . Retter, di una disposizione della legge lussemburghese la cui compatibilità con lo statuto del personale della CECA in materia di trasferimento delle spettanze di pensione viene posta in discussione tramite la presente causa pregiudiziale .
16 . E' certamente deplorevole che il regolamento che contiene lo statuto del personale della CECA non sia stato pubblicato come invece è avvenuto per il regolamento che contiene lo statuto dei dipendenti della CEE e della CEEA . La differenza rilevata a questo proposito può essere tale da far sorgere dubbi circa l' applicabilità diretta negli Stati membri di talune disposizioni dello statuto CECA che, se non fossero direttamente applicabili, sarebbero private d' efficacia, in quanto i loro effetti non devono prodursi esclusivamente nei rapporti tra le istituzioni comunitarie e i loro dipendenti, ma devono anche estendersi ai rapporti di diritto interno tra questi dipendenti ed enti degli Stati membri . Le disposizioni sul trasferimento, nel regime pensionistico comunitario, delle spettanze maturate in un regime nazionale prima di passare al servizio delle Comunità europee sono la migliore riprova del fatto che talune norme dello statuto sono destinate a produrre effetti che vanno oltre la sola sfera interna delle istituzioni comunitarie . E' inevitabile ammettere d' altro canto che se negassimo l' applicabilità diretta allo statuto del personale CECA, tra il 1962 e il 1968, collocheremmo, per un periodo di sei anni, coloro che vi erano soggetti in una situazione che si può ben definire discriminatoria, rispetto ai dipendenti delle due altre Comunità, con le conseguenze pregiudizievoli che non vi sarà difficile immaginare .
17 . Durante la fase orale, la Commissione ha dichiarato che nel 1962 si era rinunciato in extremis al progetto di adottare uno statuto unico del personale delle tre Comunità . Se questo progetto non fosse stato accantonato, detto statuto molto probabilmente sarebbe stato incluso nel regolamento già ricordato del 18 dicembre 1961, che, con la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e con la menzione espressa della sua applicabilità diretta in ciascuno Stato membro, avrebbe evitato talune difficoltà .
18 . Poiché così non è stato, ci si deve quindi domandare se la mancata pubblicazione dello statuto del personale della CECA renda impossibile applicare direttamente le sue disposizioni in uno Stato membro .
19 . Nel corso della fase orale, la CPEP ha fatto osservare che una risposta perentoria in senso negativo poteva trarsi dall' art . 15 del trattato CECA . Questo argomento non deve farvi esitare se non per un istante, giacché il terzo comma dell' art . 15 riguarda l' applicabilità "per il solo effetto della pubblicazione" delle sole decisioni, raccomandazioni e pareri dell' Alta Autorità . Ciò di cui stiamo discutendo è invece l' applicabilità delle disposizioni di un regolamento della commissione dei quattro presidenti delle istituzioni della CECA, vale a dire un atto che non è menzionato nell' elenco dell' art . 15 .
20 . Per risolvere il problema che vi è stato sottoposto, avevo in un primo tempo pensato di ispirarmi a talune indicazioni che vi sono state fornite durante la fase orale per proporre di assumere il seguente atteggiamento : la mancata pubblicazione dello statuto del personale della CECA entrato in vigore il 1° gennaio 1962 non può invocarsi da parte di un qualsiasi ente di uno Stato membro per contestare l' applicazione di una delle sue disposizioni qualora detto ente abbia dichiarato di essere stato a conoscenza di detto statuto .
21 . Oltre al difetto di offrire larghissimo campo al ragionamento per analogia, siffatta formula, o qualsiasi altra che le rassomigli, mi pare, a conti fatti, inficiata da un vizio molto rilevante se non esiziale, cioè quello di sancire una specie di applicabilità diretta relativa - oserei dire un' applicabilità diretta aleatoria - di disposizioni dello statuto del personale della CECA . L' applicabilità diretta, subordinata all' atteggiamento dei vari enti interessati nei diversi Stati membri, diventerebbe puramente contingente . La stessa norma potrebbe risultare direttamente applicabile in uno Stato membro e non esserlo in un altro, o addirittura essere direttamente applicabile nei confronti di un ente di uno Stato membro e non esserlo in una situazione analoga, nei confronti di un altro ente dello stesso Stato . C' è forse bisogno di precisare che un simile relativismo è inaccettabile sotto il profilo del principio fondamentale dell' ordinamento giuridico comunitario secondo cui, salvo disposizione espressa di senso contrario, le norme di diritto comunitario, identiche per tutti gli Stati membri, vi si applicano uniformemente?
22 . In linea generale, d' altra parte, tengo a sottolineare con particolare insistenza la necessità di evitare soluzioni formulate in modo tale da permettere rischiose extrapolazioni . E' infatti necessario essere molto cauti, giacché altre parti, in cause diverse ove ha minor rilievo l' equità, potrebbero trarre profitto da una formulazione ispirata unicamente dalla lodevolissima preoccupazione di "sanare" una determinata situazione . Sono certo che la Corte dimostrerà in merito la necessaria prudenza .
23 . Mi pare perciò che il problema se talune norme dello statuto del personale della CECA entrato in vigore il 1° gennaio 1962 fossero o meno direttamente applicabili in ciascuno Stato membro debba essere risolto, affermativamente o negativamente, soltanto in maniera globale .
24 . Se la mancata pubblicazione milita a favore di una soluzione negativa, vi sono elementi che giustificherebbero, nonostante tutto, una soluzione affermativa?
25 . Non ritengo che siffatti elementi consistano nel fatto che uno dei membri della commissione che ha adottato il regolamento contenente lo statuto del personale della CECA nel 1962 era il presidente del Consiglio della CECA, vale a dire dell' organo costituito, secondo l' art . 27 del trattato CECA, "dai rappresentanti degli Stati membri ". Questo tipo di "notifica indiretta di fatto agli Stati membri" prospettata dinanzi a voi dalla Commissione delle Comunità europee, che non mi sembra fornire nemmeno una garanzia minima di certezza del diritto agli Stati membri, non la fornisce a maggior ragione ai cittadini comunitari . Mi pare in particolare difficile riconoscere che una norma possa essere direttamente applicabile in ogni Stato membro, vale a dire nei confronti di qualsiasi persona interessata in qualsiasi Stato membro, senza che queste persone abbiano potuto avere conoscenza né della sostanza della norma in questione, né della sua applicabilità diretta .
26 . Di conseguenza ritengo di dover ricercare per un' altra via se sia eventualmente possibile di giustificare l' applicabilità diretta delle disposizioni dello statuto del personale della CECA la cui interpretazione vi è richiesta nella presente causa . Questa via consiste nel porre in rilievo l' unità sostanziale del regime pensionistico applicato ai dipendenti delle tre Comunità dal 1962 al 1968, malgrado la diversità formale degli atti che l' hanno instaurato .
27 . Si può infatti osservare che il titolo del regolamento dei due Consigli e della commissione dei presidenti della CECA datato 10 luglio 1963 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ( 5 ) si riferisce in modo esplicito alla "liquidazione delle pensioni dei dipendenti contemplata all' art . 83, n . 3, dello statuto" senza operare la minima distinzione tra lo statuto del personale della CECA, da un lato, e quello del personale delle altre due Comunità, dall' altro . Questa prova dell' intenzione di considerare in modo indifferenziato disposizioni contenute in atti ciononostante formalmente distinti si ritrova del pari nel considerando dello stesso regolamento ove si dichiara "che compete alla commissione dei presidenti della Comunità europea del carbone e dell' acciaio e ai Consigli della Comunità economica europea e della Comunità europea dell' energia atomica fissare di comune accordo (...) le modalità relative alla liquidazione delle pensioni dei funzionari di cui all' art . 83, paragrafo 3, dello statuto ". Data la pubblicazione di queste considerazioni vi è, mi sembra, un' identità apparente delle disposizioni dello statuto in materia di spettanze di pensione dei funzionari comunitari, quale che sia la Comunità dalla quale dipendono, e inoltre un' unità apparente del loro statuto . E questa apparenza corrisponde a una realtà sostanziale poiché le disposizioni dello statuto del personale della CECA in materia di spettanze di pensione non differiscono in nulla da quelle dello statuto dell' altro personale comunitario . Il fatto che le disposizioni concernenti rispettivamente gli uni e gli altri siano contenute in documenti formalmente distinti si rivela, nella posizione pubblica dei Consigli della commissione dei presidenti, una semplice circostanza che può essere in qualche modo superata . Si comprende facilmente questo atteggiamento allorché si constata che i 50 articoli contenuti nell' allegato VIII dello statuto del personale della CECA, relativo alle modalità dei regimi di pensione, sono letteralmente identici ai primi 50 articoli contenuti nell' allegato VIII dello statuto del personale della CEE e della CEEA, e l' unico articolo specifico è il 51, che comprende disposizioni transitorie .
28 . Questo modo di vedere è corroborato a mio avviso dalla decisione del 10 luglio 1963 emanata dalle stesse autorità che hanno elaborato il regolamento summenzionato di pari data e pubblicata nel medesimo numero della Gazzetta ufficiale ( 6 ) , il cui articolo 1 tratta del "servizio delle prestazioni previste dal regime delle pensioni dei funzionari ". In questa decisione appare ancor più chiaramente che nel regolamento il carattere unitario del regime pensionistico per i dipendenti delle tre Comunità; ne risulta quindi posta in ancor maggiore evidenza l' identità sostanziale delle disposizioni che definiscono questo regime a prescindere dalla Comunità cui un dipendente appartiene .
29 . Poiché gli atti giuridici comunitari summenzionati, debitamente pubblicati, hanno messo in luce l' unità del regime pensionistico previsto per il personale delle Comunità, hanno anche palesato a tutti gli interessati che le disposizioni di cui questi potevano anteriormente aver avuto conoscenza, in seguito alla pubblicazione del regolamento del 18 dicembre 1961 che contiene lo statuto del personale della CEE e della CEEA, si applicavano nello stesso modo ai dipendenti delle tre Comunità, anche a quelli della CECA . Comunicando che queste disposizioni, in materia di spettanze di pensione, si applicavano in modo identico ai dipendenti delle tre Comunità, gli atti summenzionati mettevano in particolare rilievo che erano contraddistinte dalla stessa applicabilità diretta in ciascuno Stato membro .
30 . Così stando le cose, ritengo che la disposizione di cui vi si chiede l' interpretazione, vale a dire l' art . 11, n . 2, primo comma, dell' allegato VIII dello statuto del personale della CECA adottato nel 1962, debba considerarsi come direttamente applicabile in ciascuno Stato membro a decorrere dal 1° gennaio 1962, data di entrata in vigore dei due atti del 10 luglio 1963, che coincide con la data alla quale la commissione dei quattro presidenti CECA aveva stabilito che entrasse in vigore lo statuto del personale della CECA .
31 . Di conseguenza questa disposizione era direttamente applicabile in Lussemburgo al momento in cui, per conformarsi alla legge nazionale 29 agosto 1951, il sig . Retter ha chiesto alla CPEP l' indennità di riscatto delle proprie spettanze di pensione . Indubbiamente nell' ambito della fase scritta il governo lussemburghese ha ricordato l' argomento secondo il quale lo statuto del personale comunitario non avrebbe, nella materia ora in esame, conferito alcun diritto che potesse venir invocato come tale da un privato, giacché solo le disposizioni con cui la normativa nazionale ha definito le modalità del trasferimento delle spettanze di pensione avrebbero forza giuridica vincolante . Ma la sentenza che avete pronunciato nella causa Fingruth già ricordata ha inequivocabilmente sancito che la disposizione dello statuto del personale comunitario relativa al trasferimento delle spettanze di pensione può perfettamente essere invocata in quanto tale da un privato, che può in particolare avvalersene per opporsi ad un provvedimento d' applicazione della legge nazionale .
32 . E' vero tuttavia che l' applicabilità diretta della disposizione dello statuto in questione non ha portata assoluta, in quanto la pratica relativa ad una domanda di trasferimento non può essere svolta in uno Stato membro sulla sola base di tale disposizione . Spetta alla legislazione di detto Stato fissare le modalità concrete del trasferimento, in particolare usando la facoltà che le è concessa di adottare una sola delle formule contemplate da questa disposizione, l' equivalente attuariale e il forfait di riscatto, come emerge dalla vostra sentenza del 17 dicembre 1987, Commissione / Lussemburgo ( 7 ). Ma quando si tratta di garantire che il diritto nazionale non incida sulla portata e sull' efficacia di una disposizione dello statuto e non finisca col rendere impossibile l' esercizio di un diritto attribuito dallo statuto stesso, l' applicabilità diretta produce tutti i suoi effetti .
33 . Giungo, infine, al nucleo della questione che vi viene deferita dalla cour de cassation del Granducato . Né il governo lussemburghese né la CPEP hanno contestato che le disposizioni della legge del 1951 definiscano le modalità mediante cui si può attuare il principio del trasferimento . Il versamento di un' indennità di riscatto pari ai soli contributi a carico dell' assicurato - versamento che implica la liquidazione definitiva dei diritti di quest' ultimo - non può costituire una modalità di trasferimento al regime comunitario delle spettanze di pensione maturate in un regime nazionale . Orbene, i dipendenti comunitari erano obbligati a ricorrere al regime dell' indennità di riscatto contemplato dalla legge del 1951 poiché questa comminava la decadenza dal diritto di chiedere il riscatto trascorsi i due anni dalla cessazione del versamento dei contributi . Inoltre la riscossione di questa indennità, che implicava la liquidazione definitiva dei diritti degli interessati nei confronti del regime pensionistico lussemburghese, impediva loro di chiedere in futuro, quando ne fosse venuto il momento, l' applicazione della normativa lussemburghese che avrebbe effettivamente consentito il trasferimento delle spettanze .
34 . Manifestamente, un regime di riscatto come quello contemplato dalla legge lussemburghese del 1951 non era compatibile con il diritto al trasferimento sancito dallo statuto, con la conseguenza che lo statuto si opponeva all' applicazione di tale regime nei confronti di un dipendente comunitario . E' in questo senso che vi proporrò di rispondere al quesito della cour de cassation lussemburghese .
35 . Questa si è domandata se, contro il riscatto imposto nel 1964 al sig . Retter, fosse possibile ricorrere all' art . 21, secondo comma, della legge lussemburghese 16 dicembre 1963, che impedisce qualsiasi rimborso di contributi "finché l' assicurato sarà affiliato ad uno dei regimi contemplati dalla presente legge", e la sua questione mirava ad accertare se la disposizione in esame dello statuto avesse l' effetto di assimilare il regime pensionistico comunitario ai regimi cui si riferisce la legge del 1963 . Orbene, direi che la disposizione statutaria si opponeva direttamente all' applicazione di un regime come quello definito dalla legge del 1951, senza che occorra precisare gli effetti del diritto comunitario su una disposizione come l' art . 21, secondo comma, della legge del 1963 . Tenuto conto di queste osservazioni, la soluzione che vi proporrò si ispirerà a quella suggerita dalla Commissione .
36 . Di conseguenza, propongo di dichiarare :
"L' art . 11, n . 2, primo comma, dell' allegato VIII dello statuto del personale della CECA va interpretato nel senso che osta, dal 1° gennaio 1962, all' applicazione di una normativa nazionale che costringe un dipendente a rinunciare definitivamente, allorché riscuote un' indennità commisurata soltanto ai contributi da lui versati, alle spettanze di pensione maturate in un regime nazionale prima di venir nominato dipendente di ruolo presso un' istituzione comunitaria e a rinunciare quindi alla prerogativa di trasferimento delle spettanze, della quale detta disposizione sanciva il principio ."
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Causa 129/87, Racc . 1988, pag . ....
( 2 ) GU 45 del 14 giugno 1962, pag . 1385 .
( 3 ) Documento n . 1 prodotto per corroborare la memoria della CPEP .
( 4 ) Gazzetta Ufficiale L 56 del 4 marzo 1968, pag . 1
( 5 ) GU 130 del 24 agosto 1963, pag . 2301 .
( 6 ) Ibidem, pag . 2303 .
( 7 ) Causa 315/85, Racc . 1987, pag . 5391 .
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