Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 Nel ricorso presentato nella causa C-133/87 la Nashua Corporation, società con sede negli Stati Uniti, chiede l' annullamento dell' atto con il quale la Commissione ha respinto l' impegno da lei offerto conformemente all' art . 10 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( 1 )( in prosieguo : il "regolamento base "), nel corso dell' indagine antidumping che la Commissione conduceva in merito alle importazioni di fotocopiatrici su carta comune originarie del Giappone .
2 Nell' ambito del ricorso proposto solo quindici giorni dopo e recante il n . C-150/87, la Nashua Corporation nonché nove delle società da lei interamente controllate, otto delle quali hanno la loro sede sociale in un paese della Comunità, concludono per l' annullamento del regolamento CEE del Consiglio 23 febbraio 1987 n . 535 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune originari del Giappone ( 2 )( in prosieguo : il "regolamento definitivo "). Tra i motivi da esse dedotti figura anche quello dell' illegittimità del rigetto da parte della Commissione dell' impegno offerto che costituisce l' oggetto stesso del ricorso nella causa C-133/87 . Vi suggerisco di esaminare in primo luogo la causa C-133/86 e successivamente la causa C-150/87 .
I - La causa C-133/87
3 Con lettera del 9 dicembre 1986, la Nashua Corporation offriva alla Commissione un impegno cui i punti essenziali erano i seguenti :
"La Nashua Corporation, in nome proprio e delle proprie società controllate nella CEE, si impegna con la presente a non esportare nella Comunità europea macchine fotocopiatrici rientranti nella sottovoce 90.10 A della tariffa doganale comune ( corrispondente al codice Nimexe 90.10-22 ), originarie del Giappone, in misura superiore ai seguenti quantitativi :
1987 - 48 536 unità
1988 - 48 536 unità
1989 - 48 536 unità
1990 - 48 536 unità
1991 - 48 536 unità"
4 I termini dell' impegno prevedevano altresì che la ricorrente avrebbe fatto il possibile per evitare che l' impegno fosse eluso tramite rivendite da territori esterni alla CEE e per fornire alla Commissione relazioni e informazioni regolari al fine di garantire l' effettivo controllo dell' impegno . Veniva proposto che l' impegno iniziasse a decorrere dal 1° gennaio 1987 .
5 Con decisione notificata alla ricorrente il 27 gennaio 1987, la Commissione respingeva detta offerta d' impegno . La parte essenziale della decisione della Commissione è riportata nella relazione d' udienza .
6 Mentre durante la fase scritta del procedimento la Commissione aveva espresso l' opinione che il ricorso proposto dalla Nashua Corporation doveva probabilmente essere considerato ricevibile, l' istituzione convenuta ha concluso in udienza per l' irricevibilità di detto ricorso .
7 Dato che l' irricevibilità di un ricorso può essere eccepita d' ufficio dalla Corte, non occorre esaminare se il cambiamento di posizione da parte della Commissione costituisca un motivo nuovo invocato tardivamente .
8 La Nashua è stata incontestabilmente destinataria di una decisione della Commissione, cioè di una lettera con la quale le veniva comunicato che l' impegno da essa offerto non poteva essere accettato . A prima vista, ci si trova pertanto nella situazione contemplata all' inizio del secondo comma dell' art . 173 .
9 La Commissione sostiene tuttavia che non si tratta di un atto impugnabile ai sensi di detto articolo, poiché il rifiuto dell' offerta ha il solo effetto di aumentare di fatto il rischio dell' imposizione di un dazio antidumping, ma non comporta cambiamenti di rilievo nella posizione giuridica dell' impresa di cui è stata rifiutata l' offerta . D' altronde, una simile decisione della Commissione costituisce soltanto una tappa sulla strada che conduce verso una diversa decisione e non potrebbe pertanto essere impugnata con un ricorso separato .
10 Voglio dapprima esaminare quest' ultimo argomento . Certo, non è possibile stabilire un rigoroso parallelismo tra il caso del rifiuto di un' offerta d' impegno e le circostanze che erano alla base della sentenza IBM ( 3 )citata dalla Commissione . La stessa convenuta ha d' altronde riconosciuto che l' espressione "atto preparatorio" non si adatta al presente contesto . La causa IBM verteva sulla decisione relativa all' avvio di un procedimento ai sensi dell' art . 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n . 17, primo regolamento di applicazione degli artt . 85 e 86 del trattato ( GU 13, pag . 205 ), e sulla comunicazione degli addebiti di cui all' art . 19 di detto regolamento . Questi due atti costituiscono indubbiamente fasi obbligatorie di ogni procedimento che conduca all' irrogazione di un' ammenda per comportamento anticoncorrenziale; così la Corte li ha giustamente qualificati "provvedimenti aventi natura meramente preparatoria" ( sentenza IBM, punto 12 della motivazione ) o "atti di procedura preparatori ".
11 Si potrebbe, al contrario, essere tentati di vedere nella presentazione di un' offerta d' impegno e nella decisione ad essa relativa "un procedimento speciale, distinto da quello attraverso il quale la Commissione o il Consiglio pervengono ad adottare la decisione nel merito" ( sentenza IBM, punto 11 della motivazione ). Salvo il caso in cui la Commissione stessa suggerisca degli impegni ( art . 10, n . 3 del regolamento del Consiglio n . 2176/84 ) questo procedimento viene infatti avviato solo quando l' impresa interessata ne prende l' iniziativa, il che non sempre avviene . Ciò non costituisce, pertanto, una tappa necessaria e obbligatoria dell' indagine principale diretta a stabilire se vi sia dumping e pregiudizio .
12 Tuttavia, anche se si tratta di un procedimento distinto, il rifiuto dell' impegno da parte della Commissione non costituisce realmente il "momento conclusivo" di questo procedimento ( espressione anch' essa utilizzata nel punto 11 della motivazione della sentenza IBM ). Il Consiglio ha infatti la possibilità di capovolgere direttamente o indirettamente la decisione della Commissione .
13 Ai sensi dell' art . 11, n . 4, del regolamento base, la Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri se ha deciso di istituire un dazio antidumping provvisorio . Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata può prendere una diversa decisione . Ciò significa che se, a quel momento, un impegno è già stato offerto ed è stato rifiutato dalla Commissione, il Consiglio può, se del caso, annullare la decisione della Commissione che istituisce un dazio provvisorio e, in luogo di essa, accettare l' impegno .
14 Cosa accade se un impegno viene offerto solo dopo tale fase del procedimento? Ai sensi dell' art . 12,
"il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione presentata previa consultazione"
del comitato contemplato dall' art . 6 che è costituito da rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione, impone un dazio definitivo antidumping . Le consultazioni considerate vertono in particolare :
"d ) sulle misure che, nel caso specifico, sono idonee a prevenire o a rimediare l' effetto del pregiudizio causato dal dumping o dalla sovvenzione nonché sulle modalità di applicazione di tali misure ".
15 Potrebbe dunque verificarsi che una maggioranza in seno al comitato consultivo sia contraria all' istituzione di un dazio antidumping definitivo e preferisca l' accettazione dell' impegno offerto . In tale situazione la Commissione potrebbe alla fine decidere di ritornare sulla propria decisione di rifiutare l' impegno . Se, invece, ciononostante, la Commissione decidesse di proporre al Consiglio l' istituzione di un dazio antidumping definitivo, potrebbe avvenire che in seno al Consiglio non si formi una maggioranza qualificata e che i membri del Consiglio che hanno votato contro detta proposta facciano sapere che gli effetti pregiudizievoli provocati dal dumping accertato possono, a loro parere, essere eliminati con l' applicazione dell' impegno offerto . In questo caso, la Commissione sarebbe molto probabilmente indotta ad annullare la sua prima decisione e ad accettare alla fine l' offerta di impegno presentata, al fine di evitare che l' industria della Comunità subisca danni . Il dazio provvisorio, infatti, dopo quattro mesi decade .
16 Come d' altronde dimostrato in particolare dal regolamento del Consiglio 28 luglio 1982, n . 2075, relativo all' importazione di motori elettrici polifase originari di taluni paesi dell' Est ( GU L 220 del 29.7.1982, pag . 36 ), un disaccordo tra gli Stati membri in seno al comitato consultivo può portare ad una situazione per cui il Consiglio stesso, posto dinanzi alla scelta tra l' istituzione di un dazio antidumping definitivo o l' accettazione di un impegno da parte degli esportatori, opti per quest' ultima soluzione .
17 Infine, è altresì possibile che la Commissione e il Consiglio, o il Consiglio soltanto, giungano alla conclusione che le condizioni del regolamento n . 2176/84 non siano soddisfatte e che il procedimento debba pertanto essere chiuso .
18 Si può pertanto ritenere che il rigetto di un' offerta d' impegno diventa effettivamente definitivo solo quando è confermato dall' istituzione di un dazio antidumping definitivo da parte del Consiglio . Non è possibile contestare, a mio parere, che a partire da quel momento il rigetto dell' offerta debba in ogni caso essere considerato un atto tale da incidere sugli interessi della ricorrente, avendo la conseguenza di precluderle una via alternativa : cioè quella di sfuggire alla fissazione di un dazio definitivo antidumping assumendo un impegno . Ecco perché esito ad affermare, come fatto dalla Commissione, che una decisione con cui si rigetta un impegno non costituisce, per sua stessa natura, un atto impugnabile ai sensi dell' art . 173 del trattato . Detto atto implica senz' altro la conseguenza giuridica soprammenzionata, ma detta conseguenza è soltanto potenziale fintantoché il Consiglio non abbia adottato la propria decisione finale .
19 E probabilmente per questi motivi che voi avete constatato, nell' ordinanza 11 novembre 1987 ( 4 )con la quale avete dichiarato irricevibile il ricorso della Nashua volto all' annullamento del regolamento del Consiglio n . 535/87 nella parte in cui esso era diretto contro la Commissione, che
"la decisione della Commissione di rigetto di un impegno (...) rientra nell' ambito del processo"
decisionale del Consiglio ( punto 8 della motivazione all' inizio e alla fine ).
20 Vi propongo pertanto di dichiarare irricevibile il ricorso separato proposto dalla Nashua avverso l' atto con il quale l' impegno da essa offerto è stato respinto dalla Commissione e di condannare la ricorrente alle spese della causa C-133/87 .
21 Gli argomenti di merito avanzati dalla Nashua per sostenere la propria tesi dell' illegittimità del rigetto della sua offerta d' impegno saranno esaminati in prosieguo, a proposito della causa C-150/87, dato che questa tesi costituisce uno dei mezzi fatti valere nel contesto di questa causa .
II - La causa 150/87
22 Oltre al mezzo appena esaminato, la Nashua deduce tre motivi che essa stessa così riassume nel suo ricorso ( punto 18 ):
"A - Non trattando la ricorrente come un esportatore separato nel procedimento e nei provvedimenti adottati nel regolamento, il Consiglio non ha applicato correttamente il regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2176/84 .
B - Calcolando i dazi antidumping sulla base di cifre che non comprendono tutte le importazioni effettuate dalla ricorrente, il Consiglio ha agito in violazione del regolamento CEE del Consiglio n . 2176/84 .
C - Applicando dazi antidumping alla ricorrente e alla Ricoh in base ad un' aliquota uniforme, il Consiglio ha operato una discriminazione illegittima nei confronti della ricorrente, in violazione del principio di non discriminazione sancito dal diritto comunitario e in violazione del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2176/84 ".
23 Da una semplice lettura di queste censure emerge che la ricorrente si considera ora come esportatore di fotocopiatrici a carta comune ( in prosieguo : le "fotocopiatrici "), ora come importatore e che essa rifiuta di essere trattata allo stesso modo della società Ricoh Company Limited, stabilita in Giappone, la quale è il produttore delle fotocopiatrici recanti il marchio Nashua .
24 Il fatto è che la ricorrente nella causa C-150/87 si scinde in più parti . In forma unitaria, essa si autodefinisce ( vedasi il punto 2 del ricorso ), come "il fornitore delle fotocopiatrici di marca Nashua che essa vende nella CEE e in numerosi altri paesi ". Essa è però composta, da un lato, dalla Nashua Corporation la quale è "l' esportatore dal Giappone di fotocopiatrici Nashua" e, dall' altro, dalle sue società controllate che sono "gli importatori di fotocopiatrici Nashua nella Comunità ". Ciò che è sicuro e non contestato è che "la ricorrente acquista la maggior parte delle sue fotocopiatrici presso la Ricoh Company Limited, in Giappone, la quale fabbrica gli apparecchi di marca Nashua nei propri stabilimenti di produzione in Giappone (...)".
25 Queste ultime caratteristiche fanno sì che il Consiglio classifichi la ricorrente nella categoria degli "Original equipment manufacturers" ( in prosieguo : gli "OEM "), che esso definisce, nel punto 8 del regolamento definitivo, come importatori che rivendono con la propria marca nella Comunità prodotti acquistati presso esportatori di fotocopiatrici verso la Comunità . Esso ne deduce, da un lato, che il ricorso è irricevibile, poiché la ricorrente, nel caso di specie, è, per di più, non collegata a un produttore esportatore ( vedasi il n . 11 del controricorso ) e, dall' altro, che né il Consiglio stesso né la Commissione hanno violato il regolameto base per il fatto di non aver trattato la Nashua come un esportatore separato e, rispettivamente, per aver rifiutato di accettarne l' impegno in quanto era stato offerto da un importatore .
26 La novità delle cause in esame risiede pertanto essenzialmente nella qualità della ricorrente . Nelle cause 171/87 e 172/87, da 174/87 a 179/87, tuttora pendenti dinanzi la Corte e dirette contro il medesimo regolamento definitivo, le ricorrenti sono tutte esportatori giapponesi di fotocopiatrici espressamente considerati tanto nel regolamento definitivo quanto nel regolamento ( CEE ) della Commissione del 21 agosto 1986, n . 2640, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fotocopiatrici a carta comune originarie dal Giappone ( 5 )( in prosieguo : il "regolamento provvisorio "). Nelle cause antidumping che la Corte ha già avuto occasione di decidere in passato, i ricorrenti erano o produttori esportatori di prodotti soggetti a un dazio antidumping o importatori, per lo più esclusivi di detti prodotti, fossero essi società controllate da un esportatore produttore o altrimenti associate a un esportatore produttore .
27 Nel caso di specie, la Nashua ( questo termine designa unitariamente la ricorrente ) non è certamente un produttore e la sua qualità di esportatore è contestata . D' altra parte, in quanto importatore, la Nashua non è società controllata da un esportatore produttore né un importatore indipendente di prodotti recanti la marca di un esportatore produttore . A parte queste precisazioni, inizio con l' esame dell' eccezione di irricevibiltà sollevata dal Consiglio .
A - La ricevibilità del ricorso nella causa C-150/87
28 Il Consiglio eccepisce l' irricevibilità del ricorso relativo alla causa C-150/87 per il motivo che la ricorrente non è individualmente interessata dal regolamento impugnato . Pur riconoscendo che la Nashua si trova, in una certa misura, in una situazione diversa da quella dell' importatore non collegato di cui alla causa Allied Corporation e altri contro Commissione ( sentenza 21 febbraio 1984, cause riunite 239 e 275/82, Racc . pag . 1005 ), il Consiglio ritiene che essa non risponda tuttavia ai criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte quali risultano, in particolare, dall' ordinanza 8 luglio 1987, ( causa 279/86, SA Sermes/Commissione, Racc . pag . 3109 ).
29 Dopo aver ricordato, in questa ordinanza, che "i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping hanno effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati" la Corte ha così riassunto lo stato della sua giurisprudenza :
"Tuttavia, la Corte ha ammesso che talune disposizioni dei detti regolamenti possono riguardare direttamente e individualmente quelli fra i produttori ed esportatori della merce di cui è causa cui viene fatto carico delle pratiche di dumping servendosi dei dati relativi alla loro attività commerciale . Ciò vale, in generale, per le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state identificate negli atti della Commissione o del Consiglio o coinvolte nelle indagini preparatorie ( vedansi le sentenze 21 febbraio 1984, Allied Corporation I, già menzionata, e 23 maggio 1985, Allied Corporation II, 55/83, Racc . pag . 1621 ).
Altrettanto deve dirsi per quelli fra gli importatori che sono riguardati direttamente dagli accertamenti relativi all' esistenza di una pratica di dumping in quanto i prezzi d' esportazione sono stati determinati in base ai loro prezzi di rivendita e non in base ai prezzi d' esportazione praticati dai produttori e dagli esportatori di cui trattasi ( vedansi le sentenze 29 marzo 1979, causa 118/77, ISO, Racc . pag . 1277 e 21 febbraio 1984, Allied Corporation I, già menzionata ). Come risulta dall' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento n . 2176/84, una siffatta ricostruzione dei prezzi d' esportazione può essere effettuata in particolare nel caso in cui sussista una società fra l' esportatore e l' importatore" ( punti 15 e 16 della motivazione ).
La Corte ha poi constatato che la ricorrente ( SA Sermes ) non apparteneva ad alcuna delle due categorie di operatori economici sopra delineati . In quanto importatore, essa non era associata all' esportatore del prodotto considerato né l' esistenza del dumping era stata accertata in base ai suoi prezzi di rivendita . La Corte non ha neppure ritenuto pertinente il fatto che l' impresa era l' importatore esclusivo, nel suo Stato membro, dei prodotti considerati e che essa aveva partecipato alle fasi successive dell' indagine . Essa ha di conseguenza dichiarato irricevibile il ricorso .
30 La giurisprudenza della Corte opera quindi una distinzione tra i produttori ed esportatori da un lato e gli importatori dall' altro . All' interno di questo secondo gruppo, viene operata un' ulteriore distinzione tra gli importatori detti "associati" e gli importatori indipendenti . Come è stato dichiarato nella sentenza 6 ottobre 1982 ( causa 307/81, Alusuisse Italia/Commissione, Racc . pag . 3463 ), questi ultimi non possono chiedere l' annullamento di un regolamento che istituisce un dazio antidumping, poiché detto regolamento li riguarda come membri di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto, cioè nella loro qualità obiettiva di importatori del prodotto soggetto a dazio antidumping ( vedansi punti da 9 a 11 della motivazione ).
31 Orbene, secondo il Consiglio, la Nashua appartiene esattamente alla categoria degli importatori indipendenti, cioè non associati ad un produttore . Per di più, nel caso di specie, per il prezzo all' esportazione sarebbe stato preso come base il prezzo delle vendite del produttore esportatore Ricoh alla Nashua e non il prezzo di rivendita della Nashua .
32 Inoltre, ai fini della costruzione del valore normale per le vendite agli OEM, tra cui la Nashua, sarebbero stati presi a base anche dati provenienti dal produttore esportatore Ricoh e non dalla Nashua . Di conseguenza, l' esistenza della pratica di dumping e il margine di dumping non sarebbero stati accertati sulla base di dati forniti dalla ricorrente, la quale pertanto non si troverebbe ad essere "identificata" nel regolamento impugnato .
33 L' applicazione al caso Nashua della giurisprudenza Sermes così operata dal Consiglio è certamente esatta . Tuttavia ciò che mi sembra determinante per quanto riguarda la ricevibilità in materia antidumping non è tanto la qualità di produttore esportatore o d' importatore associato di un ricorrente, ma il modo in cui la sua situazione concreta è stata presa in considerazione .
34 Da quanto precede risulta infatti che possono essere individualmente interessati da un regolamento che istituisce un dazio antidumping produttori, esportatori e importatori . Non vi è pertanto esclusione in linea di principio di una qualunque di queste categorie di operatori economici .
35 Ne risulta però anche che il semplice fatto di essere produttori o esportatori di un prodotto soggetto a un dazio antidumping non è sufficiente perché tale operatore economico sia considerato individualmente interessato . Il fatto determinante è che le pratiche di dumping siano loro imputate sulla base di dati derivanti dalle loro attività commerciali . A questo proposito, il fatto di essere identificato negli atti della Commissione o del Consiglio o coinvolto nelle indagini preparatorie costituisce una forte presunzione, ma non necessariamente la prova che ciò sia effettivamente avvenuto ( vedasi l' espressione "in generale" utilizzata al punto 15 della motivazione dell' ordinanza Sermes ).
36 Parimenti, per essere individualmente interessato non è sufficiente che l' importatore sia associato all' esportatore del prodotto considerato . Nella causa Sermes la Corte non si è semplicemente limitata a constatare che la ricorrente non aveva la qualità di importatore associato, ma ha aggiunto che nel caso di specie l' esistenza del dumping non era stata accertata in base ai suoi prezzi di rivendita ma in base ai prezzi effettivamente pagati o da pagare all' esportazione . Il motivo di ciò è che, anche nel caso di esistenza di un' associazione, la costruzione del prezzo all' esportazione su questa base non è necessariamente la sola possibile . ( Vedasi l' espressione "può" utilizzata al punto 16 della motivazione dell' ordinanza Sermes ).
37 Tuttavia, se l' associazione non è una condizione sufficiente perché l' importatore possa essere considerato individualmente interessato, d' altro conto essa non costituisce neppure una condizione necessaria perché ciò avvenga . L' ipotesi dell' associazione, infatti, non è la sola per la quale l' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento n . 2176/84 consente la costruzione del prezzo all' esportazione sulla base del prezzo di rivendita dell' importatore ( vedasi il termine "in particolare" utilizzato al punto 16 della motivazione dell' ordinanza Sermes ).
38 Comunque sia, nel caso che oggi qui ci interessa, non credo che si debba necessariamente approfondire ulteriormente tale questione né trarne del resto le medesime conseguenze tratte dal Consiglio dalle constatazioni da esso effettuate e concludere per l' irricevibilità .
39 Infatti, come ho già rilevato nell' introduzione, ciò che caratterizza la presente controversia è che la Nashua è un OEM e che a questo titolo pretende di essere nel contempo l' esportatore e l' importatore delle fotocopiatrici Nashua . Il Consiglio stesso riconosce che la Nashua esporta materialmente le fotocopiatrici ( Ricoh ) con la marca Nashua dal Giappone verso la Comunità per quanto esso non attribuisca a questo fatto alcuna pertinenza nel contesto della normativa antidumping . Inoltre, esso riconosce che l' impresa si trova in una situazione diversa da quella dell' importatore indipendente considerato nella causa Allied Corporation ( punto 7 del controricorso ) e la considera rientrante in una categoria di società operanti come importatori unici e esclusivi di fotocopiatrici con il proprio nome o marca ( punto 8 del controricorso ).
40 E quindi necessario concludere, riprendendo i termini della vostra costante giurisprudenza, che il regolamento impugnato riguarda la ricorrente non già in ragione di talune qualità ad essa particolari o di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto ad ogni altra persona, ma in ragione della sua unica qualità obiettiva di OEM, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, in potenza o in atto, in una situazione identica, cioè quella di un OEM che importa con la propria marca delle fotocopiatrici fabbricate in Giappone? ( Vedasi sentenza 14 luglio 1983, causa 231/82, Spijker, Racc . pag . 2559 ).
41 Non lo penso . Innanzitutto gli OEM non costituiscono una categoria anonima, analoga a quelle degli "importatori ". Il dazio antidumping che colpisce le fotocopiatrici Nashua non si applica indistintamente a tutti gli OEM . Per ognuno di questi, il dazio è in relazione al margine di dumping accertato per quanto riguarda il produttore di cui essi vendono le macchine fotocopiatrici con la propria marca . La Nashua non è pertanto interessata da questo regolamento solo in ragione della sua qualità obiettiva di OEM, ma in quanto OEM che vende prodotti fabbricati dalla Ricoh .
42 Sono stati, infatti, gli accertamenti di dumping effettuati a proposito della Ricoh - il produttore - ad aver portato a colpire i prodotti recanti il marchio Nashua con lo stesso dazio antidumping che colpisce i prodotti venduti con la marca Ricoh . Ritengo pertanto legittimo ritenere che la Nashua sia interessata da detti accertamenti e dall' imposizione di detti dazi così come la Ricoh . Se, dato che questo non è contestato, la Ricoh è individualmente interessata e pertanto può legittimamente chiedere l' annullamento delle norme di regolamento che impongono detto dazio antidumping ai suoi prodotti, altrettanto deve esserlo la Nashua, per quanto riguarda i prodotti venduti con la propria marca .
43 Questa conclusione mi sembra tanto più giustificata in quanto nel caso di specie il Consiglio ha operato gli accertamenti relativi all' esistenza di una pratica di dumping da parte della Ricoh e ha fissato un margine di dumping ponderato per la Ricoh, tenendo conto delle particolarità delle relazioni della Ricoh con la Nashua e, in particolare, della differenza esistente tra le vendite della Ricoh alla Nashua rispetto a quelle effettuate nei confronti di altri acquirenti .
44 Allo stesso tempo, la Nashua non può essere puramente e semplicemente assimilata alla Ricoh, poiché gli apparecchi da lei importati hanno un rivestimento distintivo che li caratterizza come prodotti Nashua .
45 Inoltre, ritengo che, dal momento che un prodotto importato con un dato marchio è soggetto, al suo ingresso nella Comunità, a un regime doganale di eccezione, la società di cui questo prodotto reca la marca distinta ( o che è depositaria-proprietaria di detta marca ) è direttamente ed individualmente interessata dall' atto che ha istituito detto regime particolare, anche se non deve essere considerata come un esportatore ai sensi della normativa in materia antidumping . La marca è infatti il segno distintivo di un prodotto e lo identifica rispetto a qualsiasi altro prodotto, anche se il prodotto è fabbricato e consegnato tale e quale da una società diversa da quella titolare di detta marca e, da un punto di vista tecnico, non si distingue dai prodotti fabbricati e venduti da quest' altra società con la propria marca . Attraverso il prodotto, la marca identifica il suo titolare ponendo questi in una situazione che lo caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto .
46 Del resto, l' applicazione dello stesso regolamento impugnato ci offre un' illustrazione particolarmente eloquente del fatto che la marca individua il prodotto e il titolare della marca che esso reca, e in particolare un OEM, rispetto a qualsiasi altro soggetto . Prendiamo il caso della Gestetner . Il doganiere che si trova di fronte ad una fotocopiatrice recante questa marca, deve di norma assoggettare prontamente tale prodotto al dazio antidumping generale del 20%, dato che la Gestetner non è annoverata tra i tre fabbricanti i cui prodotti sono soggetti ai sensi dell' art . 1, n . 2, a dazi distinti . Orbene, il Consiglio ci ha confermato in udienza che gli apparecchi Gestetner, che sono fabbricati dalla Mita, debbono essere assoggettati al dazio del 12,6% che grava sui prodotti fabbricati da detta società . Nel testo del regolamento nulla consente tuttavia al doganiere di scoprire la cosa . Poiché la Gestetner aveva reclamato l' applicazione del dazio del 12,6% in luogo del dazio del 20% applicabile a prima vista, il doganiere ha dovuto assumere informazioni presso le proprie autorità nazionali o presso la Commissione al fine di ottenere conferma del fatto . Successivamente è stato fatto pervenire agli uffici doganali nazionali una nota esplicativa del regolamento che fornisce, una volta per tutte, l' informazione considerata . E pertanto incontestabile che, in occasione dello sdoganamento, i prodotti di marca Gestetner sono identificati, il che implica, a mio parere, che questa società è direttamente e individualmente riguardata dal regolamento controverso, alla stessa stregua della società Mita .
47 Il fatto che la situazione non sia la medesima per quanto riguarda la Nashua è dovuto esclusivamente alla circostanza che i prodotti Ricoh sono gravati dal dazio generale del 20 %. Se però i calcoli sul margine di dumping fossero approdati ad un altro risultato, il caso avrebbe potuto essere lo stesso .
48 In secondo luogo, vorrei fare osservare che, in ragione del carattere alquanto ibrido degli OEM, la ricevibilità e il merito della presente causa sono strettamente connessi . La Nashua contesta al Consiglio il fatto di non averla trattata come un esportatore dei suoi stessi prodotti e, in particolare, di non aver calcolato un margine di dumping separato per i prodotti recanti la sua marca, distinto da quello calcolato per i prodotti Ricoh . Il Consiglio si difende sostenendo che la Nashua è l' importatore di prodotti che, pur recando la marca Nashua, sono in realtà prodotti Ricoh ai sensi della normativa antidumping .
49 Ciò considerato, far dipendere la ricevibilità dal modo in cui il Consiglio ha percepito le funzioni e il ruolo della Nashua e, di conseguenza, ha o non ha applicato ad essa la normativa base in materia antidumping si risolverebbe nel sottrarre, a piacimento del Consiglio, l' applicazione di detta normativa ad operatori economici sul tipo degli OEM a qualsiasi controllo diretto da parte della Corte .
50 Orbene, anche se in questa materia le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda la determinazione dei margini di dumping, e in particolare la questione se fosse necessario o no fissare un margine di dumping separato ed istituire dazi distinti per i prodotti Nashua, l' esercizio che le istituzioni comunitarie fanno di detto potere discrezionale resta soggetto al controllo della Corte sia per quanto riguarda le norme procedurali sia per quanto riguarda l' esattezza materiale dei fatti accertati per operare la scelta contestata, l' assenza di errore manifesto nella valutazione di questi fatti o l' assenza di sviamento di potere ( 6 ).
51 Ove la normativa antidumping consentisse ( o addirittura esigesse ) di riservare alla Nashua un trattamento separato rispetto a quello riservato alla Ricoh, il fatto che le istituzioni glielo abbiano rifiutato sarebbe tale da identificarla così come se esse glielo avessero riservato .
52 Tuttavia preciso fin da ora che questo non pregiudica il merito e non vuol dire che il fatto di aver trattato la Nashua come importatore ai fini del calcolo del margine di dumping sia stato necessariamente incompatibile con il regolamento base n . 2176/84 .
53 Infine, ritengo che la Nashua sia altresì direttamente e individualmente riguardata dall' istituzione del dazio antidumping per un terzo motivo .
54 Si è visto che, ai sensi dell' art . 11, n . 4, del regolamento base n . 2176/84, la Commissione informa immediatamente il Consiglio dell' istituzione di un dazio antidumping provvisorio . Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una diversa decisione . Il Consiglio può dunque, in particolare, decidere che non si deve istituire un dazio antidumping provvisorio, ma accettare l' impegno offerto dalla società interessata . Se non fa così e se istituisce, in seguito, un dazio antidumping definitivo, il Consiglio fa pertanto propria la decisione della Commissione di non accettare l' impegno offerto . Orbene, un impegno è sempre offerto da un' impresa individuale . La decisione del Consiglio di ratificare la decisione di rigetto dell' offerta di impegno di un' impresa del genere costituisce pertanto una decisione che riguarda direttamente e individualmente quest' ultima . Poiché la Nashua ha presentato offerte d' impegno, essa è pertanto direttamente e individualmente interessato dal regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e che, di conseguenza, conferma il rigetto della sua offerta di impegno .
55 Si può essere forse tentati di obiettare che, ragionando in questo modo, sarà per l' avvenire sufficiente che un qualsiasi operatore economico, anche un semplice importatore indipendente, presenti un' offerta d' impegno per essere ipso facto ammesso ad impugnare qualsiasi regolamento riguardante i prodotti da lui importati .
56 A questo proposito si deve rilevare che il rischio del moltiplicarsi dei ricorsi è un elemento che non può entrare in considerazione di fronte alla questione se simili imprese abbiano o no il diritto al sindacato giurisdizionale delle decisioni che le interessano . Nella maggior parte dei casi sono, ad ogni modo, i produttori o gli esportatori a presentare offerte di impegno .
57 Ma se soprattutto si considera, come da voi fatto nel contesto della citata ordinanza 11 novembre 1987, che
"la decisione della Commissione di rigetto di un impegno (...) rientra nell' ambito del processo"
che conduce alla decisione del Consiglio di istituire o no un dazio antidumping definitivo, ne deriva allora necessariamente che tutte le imprese che hanno offerto un impegno hanno il diritto di proporre un ricorso avverso il regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e che respinge così anche la loro offerta .
58 Per tutti i motivi che precedono, sono, in definitiva, del parere che la Nashua debba essere considerata direttamente e individualmente riguardata dal regolamento controverso e che il suo ricorso nella causa C-150/87 sia pertanto ricevibile .
B - I motivi di merito dedotti dalla ricorrente
59 Formalmente, la ricorrente deduce quattro motivi di merito, di cui il primo, relativo al fatto di non aver formato oggetto di trattamento separato, si divide in realtà in due : oltre a contestare al Consiglio il fatto di non aver calcolato per quanto la riguarda un margine di dumping separato, essa ritiene che "ad ogni modo" ( punto 41 del ricorso ) l' adeguamento apportato al margine di profitto nella costruzione del valore normale per le vendite agli OEM tiene conto in modo erroneo delle differenze esistenti tra le vendite ai rivenditori e le vendite agli OEM .
1 . Sul motivo relativo alla legittimità del rifiuto di trattare la ricorrente come esportatore separato e di calcolare un margine di dumping separato per i prodotti Nashua
60 Questo mezzo si scompone in parecchi elementi tra loro collegati e che possono essere così raggruppati :
a ) La Nashua sarebbe un esportatore di fotocopiatrici di marca propria e avrebbe dovuto essere oggetto di un trattamento separato alla stessa stregua degli altri esportatori;
b ) il calcolo di un margine di dumping separato per la Nashua sarebbe stato possibile, perché
- le istituzioni disponevano di tutti gli elementi necessari,
- il regolamento n . 2176/84 non vi osta,
- la prassi precedente così come quella degli Stati Uniti ne è la dimostrazione,
- non vi ostano difficoltà di ordine pratico;
c ) detto margine sarebbe stato effettivamente calcolato e sarebbe stato inferiore a quello accertato per la Ricoh .
61 La Nashua è un esportatore? Per sottolineare il fatto che avrebbe dovuto essere considerata come un esportatore la ricorrente si basa sul fatto che, in forza delle sue relazioni commerciali con la Ricoh, essa acquista di norma le sue fotocopiatrici fob-Giappone e, in ogni caso, ne acquista la proprietà in Giappone al massimo al momento della consegna al vettore e che, a partire da questo momento, essa è la sola responsabile dell' esportazione, della spedizione, della vendita e del servizio di assistenza . Essa sarebbe pertanto interamente indipendente dalla Ricoh ed entrerebbe in diretta concorrenza con la Ricoh sul mercato comunitario .
62 Il Consiglio ribatte che nell' ambito della normativa antidumping non importa sapere dove un operatore acquisti il prodotto né se lo esporti materialmente da un paese terzo, bensì se esso debba essere trattato come un importatore o un esportatore ai fini del regolamento n . 2176/84, cioè se per lui debba essere calcolato un margine di dumping separato .
63 Ritengo questa importazione corretta . A prima vista mi sembra già difficile ammettere che possa essere esportatore chi non sia stabilito nel paese di esportazione . In questo caso si porrebbe tuttavia la questione di quale tipo di stabilimento dovrebbe trattarsi affinché possa attribuirsi ad un operatore la qualità di esportatore . Il regolamento base, in ogni caso, non definisce cosa debba intendersi per esportatore . L' art . 13, n . 2, fatto valere dalla ricorrente, dispone che i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping
"indicano in particolare l' importo e il tipo del dazio imposto, il prodotto interessato, il paese di origine o di esportazione, il nome del fornitore, ove possibile, e la relativa motivazione ".
Detto articolo fa dunque uso di una nozione più ampia e più neutra di quella di "fornitore" e inoltre esige che il suo nome venga indicato solo "ove possibile ". Invece, prevede l' indicazione obbligatoria del prodotto interessato e del paese di origine o di esportazione .
64 Questi due elementi determinano la sfera di applicazione di ogni regolamento che istituisce un dazio antidumping : può costituire oggetto di dumping ed essere soggetto a dazio antidumping un determinato prodotto originario da uno o più paesi terzi determinati . Ai sensi dell' art . 2, n . 2, del regolamento base, infatti "un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all' esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile ". Parimenti, ai sensi dell' art . 2, n . 13, lett . a ), per "margine di dumping" si deve intendere l' importo di cui il valore normale supera il prezzo all' esportazione ". Orbene, il valore normale è "il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d' esportazione o d' origine" ( art . 2, n . 3, lett . a )) e il prezzo all' esportazione è "il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto ai fini dell' esportazione verso la Comunità" ( art . 2, n . 8, lett . a )). Pertanto, la normativa antidumping fa perno sul confronto tra i prezzi pagati o da pagare per il medesimo prodotto, originario di un paese terzo, a seconda che sia destinato ad essere venduto per il consumo nel paese terzo o per l' esportazione verso la Comunità .
65 Nel caso di specie, la Nashua non produce direttamente fotocopiatrici, né le vende sul mercato interno giapponese . ( Questo già la distingue dagli altri esportatori per i quali è stato calcolato un margine di dumping, che producono e vendono tutti fotocopiatrici recanti la loro marca ). Inoltre, siccome non si è avuta su questo mercato alcuna vendita di apparecchi prodotti su base OEM da parte della Ricoh o di altri produttori durante il periodo di riferimento ( vedasi la fine dell' ottavo punto della motivazione del regolamento definitivo ), le istituzioni hanno dovuto ricostruire valori normali per questi prodotti, conformemente all' art . 2, n . 3, lett . b ), del regolamento base da applicare
"quando nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese d' origine o di esportazione non si ha nessuna vendita di un prodotto simile o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto ".
A questo fine esse hanno potuto legittimamente optare per la costruzione mediante addizione dei costi di produzione e di un equo margine di profitto ( sub ii )) elementi che, data la circostanza che i prodotti Nashua sono prodotti della Ricoh, dovevano necessariamente essere quelli della Ricoh .
66 Partendo dalle medesime considerazioni, cioè che la Nashua non produce essa stessa, né vende sul mercato giapponese, ma acquista le fotocopiatrici Nashua tali e quali presso la Ricoh per esportarle direttamente verso la Comunità, le istituzioni hanno giustamente ritenuto che il prezzo che la Ricoh riceve dalle sue vendite sia "il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto ai fini dell' esportazione ". Da questa formula emerge peraltro che il prezzo all' esportazione è il prezzo pagato a colui che vende ai fini dell' esportazione . Orbene, anche se la Nashua dovesse essere considerata esportatrice delle proprie fotocopiatrici, essa non le vende all' esportazione, ma le acquista al fine di esportarle ( e non al fine di venderle all' esportazione ).
67 Il modo di procedere delle istituzioni mi sembra essere dei più coerenti . Infatti, dopo aver basato la costruzione del valore normale dei prodotti Ricoh venduti alla Nashua sulla somma dei costi di produzione della Ricoh e di un equo margine di profitto, debitamente adeguato al fine di tener conto della particolarità delle vendite agli OEM ( vedansi i punti 11 e 24 della motivazione del regolamento definitivo ), esse hanno considerato come prezzo all' esportazione il prezzo realmente percepito dalla Ricoh per queste stesse vendite destinate all' esportazione . Così esse hanno potuto procedere ad un valido confronto tra questi due parametri, da cui dipendono l' esistenza e la portata della pratica di dumping e ciò su una base comparabile così come prescritto dall' art . 2, n . 9, del regolamento base .
68 Questo metodo, mi sembra, per di più, perfettamente logico . Come asserisce la stessa ricorrente,
"il principio secondo il quale una società che controlla i prezzi sia sul mercato nazionale che sul mercato estero dovrebbe essere penalizzata se i prezzi da lei praticati sul mercato estero sono inferiori a quelli da lei praticati sul suo mercato nazionale è un principio che sta alla base delle norme antidumping" ( punto 15 della replica ).
Proprio in base a questo principio le istituzioni hanno calcolato un margine di dumping rispetto alla Ricoh, la quale soltanto vende sul mercato giapponese e i cui prezzi praticati nei confronti della Nashua determinano in larga misura i prezzi delle fotocopiatrici Nashua .
69 La ricorrente sembra d' altronde indirettamente concordare con il modo di procedere delle istituzioni quando, al punto 9 della sua replica, pur affermando che "tutto il sistema del regolamento n . 2176/84 consiste nel calcolare un margine di dumping per un prodotto avente un particolare origine" e che "il Consiglio avrebbe dovuto pertanto ricercare il prezzo all' esportazione dei prodotti Nashua e confrontarlo con il valore normale", propone che, per il calcolo del margine di dumping dei prodotti Nashua, "il prezzo all' esportazione da prendere in considerazione fosse il prezzo pagato alla Ricoh dalla ricorrente" e che "il valore normale da prendere in considerazione fosse il prezzo praticato dalla Ricoh in Giappone salvo i necessari adeguamenti ".
70 Poiché mi sembra che ciò corrisponda all' operato del Consiglio, ci si deve interrogare sulla effettiva portata della censura della Nashua . Quest' ultima va chiaramente un po' oltre nei suoi scritti quando deplora che "solo la Ricoh trae un beneficio dalla combinazione dei margini di dumping per le vendite con il proprio marchio e per le vendite OEM, dato che i margini di dumping più bassi ( 7 )( o nulli ) di talune vendite OEM compensano i margini di dumping più elevati 7 delle sue vendite con la marca Ricoh e portano ad un margine di dumping eventualmente inferiore, nel complesso, per tutta la produzione della Ricoh" ( punto 16 della replica ).
71 Convinta com' è del fatto che il margine di dumping dei prodotti Nashua sia inferiore a quello dei prodotti venduti con la marca Ricoh, la ricorrente vorrebbe beneficiare di questa differenza per sé soltanto e nella sua interezza, e non nei limiti del suo impatto nel calcolo di un margine medio ponderato per l' insieme dei prodotti fabbricati dalla Ricoh . Questo è quanto emerge altresì dal punto 12 della sua replica, dove essa asserisce che "il Consiglio avrebbe dovuto prevedere di applicare nel caso di specie o un margine di dumping separato per la ricorrente, o un margine di dumping separato per la rete di distribuzione riguardante le vendite di macchine Nashua alla ricorrente ".
72 Non credo tuttavia che il metodo di calcolo di un margine di dumping separato per i prodotti Nashua avrebbe dovuto essere quello auspicato dalla ricorrente, né che esso avrebbe necessariamente portato alla constatazione di un margine inferiore a quello accertato per la produzione della Ricoh nel suo complesso .
73 A questo riguardo si deve in primo luogo rilevare che i dati che la ricorrente stessa suggerisce di prendere in considerazione per calcolare "il suo" margine sono tutti relativi alla Ricoh, cioè il prezzo praticato dalla Ricoh sul mercato giapponese e il prezzo pagato alla Ricoh dalla Nashua per i prodotti che quest' ultima esporta direttamente . Orbene, per calcolare il margine di dumping dei prodotti Nashua, il Consiglio avrebbe dovuto logicamente tener conto dei dati relativi ai prodotti Nashua . Invece di prendere i prezzi praticati dalla Ricoh sul mercato giapponese come valore normale, il quale, per le vendite agli OEM, ha dovuto essere costruito sulla base dei costi di produzione della Ricoh, il Consiglio avrebbe dovuto costruire un valore normale per i prodotti - teoricamente - venduti dalla Nashua sul mercato giapponese . Questo valore normale avrebbe potuto essere facilmente superiore a quello costruito per le vendite della Ricoh alla Nashua, giacché le diverse spese sostenute dalla Nashua e il margine di profitto che essa avrebbe potuto legittimamente attendersi vendendo sul mercato giapponese sarebbero ulteriormente venute ad aggiungersi a quest' ultimo valore .
74 La Nashua suggerisce di mantenere come prezzo all' esportazione il prezzo da lei pagato alla Ricoh . Orbene, questa soluzione, oltre ad essere tale da evidenziare il fatto che l' esportazione viene in essere fin dal momento della vendita alla Nashua, avrebbe avuto il risultato di aumentare il margine di dumping dei prodotti Nashua entro i limiti della misura più elevata costruita per il valore normale di questi prodotti . Il prezzo all' esportazione non avrebbe però potuto restare lo stesso preso in considerazione dal Consiglio .
75 Per il calcolo di un margine di dumping distinto dei prodotti Nashua, il prezzo all' esportazione avrebbe dovuto essere il prezzo realmente pagato o da pagare alla ricorrente ( art . 2, n . 8, lett . a ), del regolamento base ) ovvero, poiché la Nashua dispone di società controllate nella maggior parte dei paesi della Comunità, un prezzo all' esportazione costruito sulla base dell' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento base che è applicabile
"quando non esiste un prezzo all' esportazione oppure quando esiste un' associazione o un accordo di compensazione tra l' esportatore e l' importatore o un terzo, o quando, per altri motivi, il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto venduto all' esportazione verso la Comunità non può servire come riferimento ".
Anche se questo prezzo all' esportazione fosse stato più elevato di quello preso in considerazione dal Consiglio, è del tutto inverosimile che il margine di dumping così calcolato sarebbe stato inferiore al 20%, cioè all' aliquota del dazio antidumping alla fine istituito per tutti i prodotti Ricoh, compresi quelli venduti alla Nashua . Questa aliquota, largamente inferiore al margine di dumping del 40,6% accertato per i prodotti Ricoh, compresi quelli venduti agli OEM, è stata ritenuta sufficiente per eliminare il pregiudizio provocato alla produzione comunitaria ( punto 101 della motivazione del regolamento definitivo ).
76 Ad ogni modo, la ricorrente non ha dimostrato che tale sarebbe stato il caso e cerca di trarre argomento dalle considerazioni di ordine generale e teorico espresse nei punti 27 e 92 della motivazione del regolamento definitivo secondo cui
"in generale si sono stabiliti margini inferiori per le società con forti livelli di vendite OEM",
e non sarebbe stato
"opportuno escludere queste vendite dal calcolo del margine di dumping relativo all' esportatore interessato, tanto più che così facendo si potrebbe aumentare il margine di dumping relativo all' esportatore stesso ".
77 Secondo la ricorrente, le istituzioni avevano a disposizione le necessarie informazioni per calcolare un margine appropriato per i suoi prodotti, cioè il valore normale costruito per gli apparecchi OEM, il prezzo all' esportazione pagato alla Ricoh ( vedasi il punto 37 del ricorso ) nonché le informazioni che essa stessa aveva fornito in merito agli adeguamenti di cui avrebbe dovuto essere oggetto soprattutto il prezzo all' esportazione al fine di consentire l' attuazione di un valido confronto tra questi due elementi ( punto 38 del ricorso ). Orbene, come si è visto, queste informazioni riguardavano tutte i prodotti Ricoh e le vendite effettuate dalla Ricoh tanto ai suoi rivenditori in Giappone quanto alle OEM . D' altra parte, l' affermazione secondo cui il 14 novembre 1986 la Commissione avrebbe informato la ricorrente, nel corso di una riunione, di aver effettivamente calcolato un margine di dumping per i prodotti Nashua che si sarebbe rivelato inferiore a quello dei prodotti Ricoh ( punto 10 della replica ) richiede precisazioni . A questo proposito il Consiglio ci ha riferito quanto segue :
"in effetti, durante detta riunione, la Commissione ha precisato che un valore normale speciale era stato costruito per le vendite della Ricoh agli OEM e che essa era effettivamente giunta, nel complesso, a determinare un margine di dumping inferiore a quello stabilito per le vendite di fotocopiatrici messe in vendita con la marca Ricoh" ( punto 9 della controreplica ).
78 Questa versione dei fatti è corroborata dai punti 11 e 27 della motivazione del regolamento definitivo .
79 In realtà è avvenuto che la Commissione ha fatto un calcolo per tutte le società controllate che costituiscono punti di vendita della Ricoh e il margine di dumping finale corrisponde alla media ponderata di tutte queste reti di vendita . E pertanto evidente che la Commissione ha anche calcolato un margine di dumping che comprende il caso della Nashua .
80 A questo proposito debbono però muoversi varie osservazioni . In primo luogo, questo margine di dumping non era specifico per la Nashua, poiché era fondato sul valore normale costruito per quanto riguarda le vendite della Ricoh agli OEM . In secondo luogo, esso si collocava in un contesto molto particolare e aveva un significato solo in questo contesto, cioè quello della determinazione di un margine di dumping unico per tutti i prodotti Ricoh, indipendentemente dalla marca con cui essi venivano venduti . In terzo luogo, il margine stabilito per le vendite agli OEM doveva necessariamente essere inferiore a quello determinato per le vendite di macchine fotocopiatrici attraverso la rete di vendita appartenente a detta società, poiché esso era fondato su un dato valore normale più basso che non comprendeva l' insieme delle spese e il margine di profitto normale della Ricoh per vendite sul mercato giapponese .
81 Se, invece, fosse stato fissato un margine di dumping autonomo, specifico per i prodotti Nashua, esso avrebbe dovuto essere basato su un valore normale più elevato, comprendente tutte le spese alla quale la Nashua sarebbe andata incontro qualora avesse venduto le fotocopiatrici sul mercato giapponese, nonché il corrispondente margine di profitto . Altrimenti, tale valore normale non sarebbe stato conforme alla definizione fissata dall' art . 2, n . 3, lett . a ), del regolamento base, da cui risulta che per valore normale si intende
"il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese di esportazione ".
82 Rilevo infine che se per caso la Commissione avesse seguito il modo di procedere auspicato dalla Nashua e se essa fosse giunta a fissare un dazio di dumping inferiore per quanto riguarda i suoi prodotti rispetto a quelli messi in commercio con la marca Ricoh, la Ricoh sarebbe stata spinta a smerciare la maggior parte dei suoi prodotti con la marca Nashua, mentre il suo valore normale per le sue vendite sul mercato giapponese sarebbe stato sempre lo stesso .
83 Da quanto precede risulta pertanto che il modo di procedere delle istituzioni è stato logico e coerente . Peraltro, anche se il regolamento n . 2176/84 non è forse di ostacolo ad un trattamento separato della ricorrente come esportatore dei propri prodotti e, quindi, a un calcolo di un margine di dumping separato per i prodotti Nashua, nulla in questo stesso regolamento obbliga le istituzioni ad agire in tal modo né vieta loro di agire così come hanno agito .
84 Per questo motivo, qualsiasi rinvio alla prassi adottata in alcuni casi precedenti ( citati nel capitolo IV, parte B, titolo 2, lett . a ), sub i ), terzo capoverso, della relazione d' udienza, pag . 29 ) mi sembra di scarsa utilità . Il fatto che le istituzioni abbiano effettivamente adottato, in detti casi, provvedimenti separati per due o più esportatori di prodotti provenienti dal medesimo produttore non è sufficiente a fissare una prassi che vincoli dette istituzioni per l' avvenire . D' altronde, gli esportatori non produttori considerati in detti casi erano tutti stabiliti nel paese di esportazione; la loro situazione si distingueva pertanto fondamentalmente da quella della Nashua .
85 Per quanto riguarda il riferimento alla prassi dei principali partner commerciali della Comunità e in particolar modo degli Stati Uniti, ai quali, secondo la ricorrente, le istituzioni dovrebbero ispirarsi nell' applicare le loro norme antidumping, è sufficiente ricordare che la Corte, nella sentenza 5 ottobre 1988 ( cause riunite 277/85 e 300/85, Canon / Consiglio ), ha rilevato :
"che l' atteggiamento di una delle sue controparti commerciali, anche se importante, non basta ad obbligare la Comunità a procedere nella stessa maniera"
e che
"tale riferimento non può quindi guidare l' interpretazione della normativa comunitaria" ( punto 15 della motivazione ).
86 Per quanto riguarda le difficoltà di ordine pratico che un trattamento separato degli OEM implicherebbe, delle quali viene fatta menzione nel punto 92 della motivazione del regolamento definitivo e delle quali la ricorrente nega la reale esistenza, esse costituiscono effettivamente, secondo la formulazione stessa di questo punto, solo un argomento accessorio, dal momento che la Commissione ritiene che
"comunque, il fatto che gli OEM rivendano prodotti importati con la propria marca non costituisce un motivo sufficiente per giustificare un trattamento differenziato rispetto ad altri importatori ".
Del resto, queste difficoltà pratiche non sembrano reali sul piano tanto dell' istituzione di misure specifiche, quanto della loro sorveglianza . Infatti, dato che il calcolo di margini di dumping proprio degli OEM e l' eventuale istituzione di dazi antidumping specifici per i loro prodotti dipendono in amplissima misura dallo stato dei loro rapporti commerciali con i loro fornitori, bisognerebbe, per ciascun OEM, calcolare tanti margini e istituire tanti dazi, quanti sono i fornitori . Infatti come è stato molto correttamente affermato dal Consiglio in detto punto 92 della motivazione, sarebbe inopportuno che gli OEM potessero
"acquistare da qualsiasi esportatore, pagando sempre la stessa aliquota indipendentemente dal tasso applicabile all' esportatore in questione ".
87 D' altra parte, cambiamenti intervenuti nei rapporti di un OEM con il suo fornitore nonché il semplice cambiamento del fornitore di un OEM dovrebbero comportare adattamenti dei provvedimenti specifici istituiti nei suoi confronti . Orbene, io non credo che il procedimento di riesame contemplato dall' art . 14 del regolamento base possa costituire, a causa della sua necessaria macchinosità e complessità, il meccanismo appropriato per effettuare simili adattamenti, sempreché detti cambiamenti siano portati tempestivamente a conoscenza delle istituzioni .
88 La prima parte del primo motivo dedotto dalla ricorrente è infondata e deve quindi essere respinta .
2 . Sul motivo relativo al calcolo erroneo del valore normale delle vendite agli OEM
89 Ricordo che, per tener conto della differenza esistente tra le vendite con marca propria dei fabbricanti e le vendite agli OEM, le istituzioni hanno applicato alla costruzione del valore normale per le vendite agli OEM, alla quale esse hanno dovuto procedere in mancanza di dette vendite sul mercato giapponese durante il periodo di riferimento, una percentuale di profitto inferiore a quella presa in considerazione per le vendite con la marca dei fabbricanti . Questa percentuale di profitto è stata stimata attorno al 5%, mentre il margine di utile medio considerato era per il resto del 14,6 %.
90 La ricorrente ritiene che così operando, le istituzioni abbiano proceduto ad un adeguamento arbitrario che non riflette le differenze reali tra questi due tipi di vendita e che, limitando l' adeguamento al margine di profitto avrebbero trascurato il fatto che le spese di vendita, i costi amministrativi e le spese generali che colpiscono una vendita ad un OEM sono molto meno elevati di quelli che colpiscono una vendita ad un rivenditore ordinario .
91 Tale esposizione dei fatti non è corretta . Da una semplice lettura dei secondi commi dei punti 11 e 24 della motivazione, risulta che le istituzioni hanno inteso tener conto delle differenze esistenti tra i due tipi di vendita sia sul piano dei costi sia sul piano dei profitti . Solo in mancanza di dati più precisi esse hanno ritenuto di poter coprire l' insieme di dette differenze limitandosi a procedere ad un adeguamento sul piano del solo profitto e fissando il margine di profitto in modo forfettario per il complesso delle vendite agli OEM nella percentuale unica del 5 %.
92 Peraltro, dato che i costi comprendono, a norma dell' art . 2, n . 3, lett . b ), sub ii ), del regolamento base, le spese di vendita e di gestione, nonché le altre spese generali, non se ne può dedurre che le istituzioni abbiano trascurato questi ultimi elementi .
93 Questa constatazione è altresì sufficiente per respingere l' argomento fondato sull' asserita discriminazione di cui la ricorrente sarebbe stata oggetto in ragione del diverso trattamento che sarebbe stato riservato all' esportatore, di cui al punto 25 della motivazione del regolamento impugnato . Letto alla luce del sopraccitato articolo, l' asserzione secondo cui "nel calcolo del valore normale erano compresi unicamente i costi di produzione sostenuti dall' esportatore, più un adeguato margine di profitto" non può essere interpretato nel senso che non avrebbe potuto essere incorporato nei costi di produzione alcun supplemento a titolo di spese di vendita, spese di gestione e spese generali .
94 Per quanto riguarda la questione se la misura dell' adeguamento fissato dalle istituzioni sia stata sufficiente per tener conto delle differenze relative ai costi e ai profitti nella loro interezza, si deve notare che la ricorrente non è riuscita ad apportare la prova contraria . Si deve riconoscere che, per forza di cose, essa si trovava in una situazione particolarmente difficile per provvedervi . Infatti, da un lato, siccome non vi erano vendite agli OEM sul mercato giapponese, essa non poteva disporre di dati sui costi reali e sul margine di profitto effettivo di tali vendite . I dati che essa ha potuto fornire potevano pertanto riguardare tutt' al più le vendite agli OEM sul mercato comunitario . Orbene, anche per simili vendite, essa avrebbe potuto disporre di dati precisi solo con l' aiuto della Ricoh, poiché l' adeguamento applicato era destinato a coprire le differenze di costi e di profitti della Ricoh, a seconda che quest' ultima vendesse con la propria marca oppure agli OEM .
95 La ricorrente ammette, d' altro conto, di non essere in grado di conoscere il valore normale costruito per le vendite della Ricoh a lei stessa . Essa ha quindi proposto che i prezzi all' esportazione ( che essa conosceva ) formino oggetto di adeguamenti onde consentire di stabilire un valido confronto, come richiesto dall' art . 2, n . 9, del regolamento di base ( vedasi punto 38 del ricorso ).
96 Orbene, una volta che le istituzioni avevano tenuto conto della differenza di costi e di profitti tra i due tipi di vendite al momento della costruzione del valore normale, proprio ai fini del confronto con i prezzi all' esportazione agli OEM ( vedansi i punti 11 e 24 della motivazione del regolamento definitivo ), non si imponevano più ulteriori adeguamenti ai sensi dell' art . 2, nn . 9 e 10, del regolamento base . A questo va aggiunto che simili adeguamenti avrebbero dovuto essere apportati solo qualora la ricorrente avesse fornito la prova che essi erano effettivamente giustificati ( 8 ). Alla luce delle circostanze qui sopra descritte non sorprende che essa non sia riuscita a "dimostrare alla Commissione" tale aspetto ( punto 24 della motivazione del regolamento definitivo ).
97 Anche la seconda parte del primo motivo deve pertanto essere respinta .
3 . Sul motivo relativo al calcolo illegittimo del dazio antidumping
98 Con questo motivo la ricorrente sostiene che il Consiglio, calcolando il dazio antidumping sulla base di cifre che escludono tutte le importazioni di fotocopiatrici Nashua, ha violato il regolamento n . 2176/84 . Essa ritiene iniquo e discriminatorio che il Consiglio l' abbia trattata, da un lato, come inseparabile dalla Ricoh ai fini del calcolo del margine di dumping, e dall' altro, abbia istituito sulle sue fotocopiatrici un dazio basato su un calcolo dal quale erano del tutto escluse le vendite di dette macchine . ( Per maggiori dettagli sugli argomenti esposti a questo riguardo dalle parti mi permetto di fare rinvio al capitolo IV, parte B, titolo 2, lett . b ), della relazione d' udienza ).
99 Preciso, in primo luogo, che il modo con il quale la Nashua espone i fatti non pare del tutto corretto . In realtà, il Consiglio non ha istituito un dazio sulle fotocopiatrici Nashua sulla base di un calcolo dal quale erano escluse le vendite di dette fotocopiatrici, ma ha istituito un dazio sulle fotocopiatrici giapponesi in generale e della Ricoh in particolare, operando sulla base di un calcolo che teneva conto soltanto di una determinata categoria di vendite di dette fotocopiatrici da esso ritenuta rappresentativa dell' insieme delle vendite, considerate in tutte le loro categorie senza distinzioni, cioè quelle effettuate dalle società controllate giapponesi che vendono a distributori indipendenti nella Comunità . Siccome non è stato calcolato alcun margine di dumping per i prodotti Nashua, non si può, per la verità, parlare di discriminazione .
100 Peraltro va rilevato che il regolamento n . 2176/84 non contiene regole precise circa il metodo di fissazione dell' ammontare dei dazi antidumping . L' art . 13, n . 3, si limita a fissare i massimali che le istituzioni non possono in alcun caso superare e cioè, da un lato, l' importo del margine di dumping e, dall' altro, l' entità del pregiudizio qualora un dazio inferiore al margine dovesse essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio . Salvo il rispetto di questi due limiti, le istituzioni dispongono pertanto di una libertà quasi totale circa gli elementi da prendere in considerazione .
101 In particolare, nulla le obbliga ad adottare, per fissare l' importo del dazio da applicare, il medesimo metodo di calcolo o il medesimo tipo di ragionamento seguito per determinare il margine di dumping, quanto meno quando esse non fissano il dazio nella misura o in funzione del margine . Nelle sentenze del 7 maggio 1987, pronunciate nelle cause "cuscinetti a sfera" ( cause 240, 255, 256, 258 e 260/84 ) la Corte ha affermato il carattere autonomo dei metodi di calcolo che possono essere adottati per il valore normale, da un lato, e per il prezzo all' esportazione dall' altro ( punti 13 e 14 della motivazione ). Nelle sentenze del 5 ottobre 1988, pronunciate nelle cause "macchine da scrivere elettroniche" la Corte ha precisato che
"il carattere di validità del confronto contemplato all' art . 2, n . 9, non può quindi essere subordinato alla condizione che il valore normale e il prezzo all' esportazione siano stati calcolati secondo metodi identici" ( vedasi sentenza nelle cause riunite 277 e 300/85, Canon / Consiglio, punto 37 della motivazione )
e che esistono
"tre serie di regole distinte, ciascuna da osservare separatamente, al fine, rispettivamente, di determinare il valore normale, di stabilire il prezzo all' esportazione e di effettuare il confronto tra i due" ( vedasi sentenza nelle cause riunite 260/85 e 106/86, Tokyo Electric Company / Consiglio, punto 31 della motivazione ).
102 Orbene, a mio parere, ciò che vale ai fini del calcolo di un solo e medesimo elemento, cioè il margine di dumping, deve valere a maggior ragione per il calcolo di due elementi diversi, il margine di dumping da un lato e il dazio antidumping dall' altro, tanto più qualora ai fini del calcolo di quest' ultimo non sia prescritta nessuna regola precisa .
103 In secondo luogo, fatta salva la constatazione generale che il Consiglio ha tenuto conto solo delle vendite delle società controllate giapponesi a distributori indipendenti nella Comunità e non delle vendite degli OEM, la ricorrente non ha dimostrato in concreto sotto quale aspetto questo modo di procedere ha inciso sull' importo del dazio antidumping istituito né in quale misura questo importo sarebbe stato diverso se fossero state prese in considerazione anche le vendite degli OEM . Dato l' ampio potere discrezionale di cui dispone il Consiglio per quanto riguarda il metodo di fissazione del dazio antidumping, non si può affermare, sulla base di questa semplice constatazione generale, che il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto o uno sviamento di potere tenendo conto soltanto delle vendite delle società controllate giapponesi, che rappresentano il 70% dell' insieme delle vendite di fotocopiatrici nella Comunità nel corso del periodo di riferimento . Tale conclusione non è modificata dalla circostanza che, durante questo stesso periodo, le vendite operate dai due clienti OEM della Ricoh, tra i quali la Nashua, avrebbero rappresentato pressappoco la metà dell' insieme delle vendite di prodotti Ricoh nella Comunità, poiché l' indirizzo seguito dalle istituzioni per procedere alla determinazione del dazio necessario per compensare il pregiudizio subito dai produttori comunitari, quale è descritto al punto 107 della motivazione del regolamento definitivo, è stato un indirizzo "globale" basato sul pregiudizio complessivo causato da una quota rappresentativa ( fino al 70 %) di tutte le esportazioni verso la Comunità effettuate a prezzi di dumping dalle società giapponesi, e non sul pregiudizio causato da ciascun esportatore individualmente . Pertanto, caratteristiche particolari di un esportatore, come l' mmontare elevato delle vendite OEM nel totale complessivo delle sue vendite, potrebbero avere solo un effetto molto relativo . I motivi per i quali è stato adottato questo indirizzo globale sono spiegate nel punto 112 della motivazione del regolamento definitivo e non sono del resto state contestate in quanto tali dalla ricorrente .
104 Anche questo motivo della ricorrente deve pertanto essere respinto .
4 . Sul motivo relativo alla pretesa discriminazione derivante dall' applicazione dei dazi antidumping a un tasso uniforme alla Nashua e alla Ricoh .
105 Poiché il dazio ad valorem del 20% colpisce in maniera uniforme tutte le importazioni di fotocopiatrici Ricoh, siano esse effettuate da società controllate dalla Ricoh o dalla Nashua, la ricorrente ritiene di pagare un dazio antidumping di gran lunga più elevato in assoluto rispetto a quello di dette società controllate, dato che il suo margine lordo ammonta solo al 16%, mentre quello realizzato dalle società controllate dai fabbricanti giapponesi sulle loro rivendite ai distributori ammonta al 42 %. Essa vede in questa situazione una violazione del principio di non discriminazione .
106 A questo proposito, è sufficiente rilevare che se vi è una disparità di trattamento, questa non è certamente conseguenza del regolamento impugnato, dato che questo impone la medesima aliquota di dazio antidumping a tutte le importazioni di fotocopiatrici Ricoh nella Comunità, bensì della politica dei prezzi della Ricoh la quale vende le proprie fotocopiatrici alle proprie società controllate nella Comunità ad un prezzo inferiore al prezzo di vendita da lei praticato nei confronti della Nashua .
107 D' altra parte, si è visto che il Consiglio non era tenuto a calcolare un margine di dumping separato per i prodotti Ricoh venduti alla Nashua . Si è pure visto che esso non ha fissato l' aliquota del dazio antidumping nella misura dei margini accertati, ma nella misura del pregiudizio che l' imposizione sulle importazioni è destinata a compensare, e che non ha commesso errori manifesti o sviamenti di potere tenendo conto, a questo fine, in modo globale, dell' insieme delle importazioni di fotocopiatrici di origine giapponese e non separatamente delle importazioni distinte in base all' identità dei produttori esportatori . Ciò considerato, l' istituzione di un' aliquota uniforme non può essere di per sé censurabile . Istituire dazi differenti per il prodotto di un medesimo produttore a seconda del margine di profitto degli importatori significherebbe tenere peraltro in non cale l' obiettivo principale di qualsiasi dazio antidumping, che è quello di sopprimere il pregiudizio provocato ai produttori comunitari e non quello di ridurre o di eliminare le differenze di situazioni esistenti tra gli importatori .
5 . Sul motivo relativo all' illegittimità del rigetto dell' impegno offerto dalla Nashua
108 La Nashua deduce tre motivi per contestare la validità della decisione con la quale la Commissione rifiuta l' impegno da lei offerto, decisione che il Consiglio ha ripreso per suo conto nei punti 92 e 100 della motivazione del suo regolamento .
109 La ricorrente sostiene che vi è stata violazione :
- del regolamento n . 2176/84;
- dell' art . 190 del trattato;
- del principio di proporzionalità .
110 Onde esaminare la fondatezza di questi motivi, devo prendere in considerazione non solo il testo dei due considerandi che ho appena citato e il modo con il quale i motivi di rifiuto che ivi figurano sono stati sostenuti dalla Commissione ( 9 )nelle sue osservazioni scritte nella causa C-133/897, e nella sua comparsa d' intervento nella causa C-150/87, ma, beninteso, anche la decisione del 27 gennaio 1987 con cui viene respinta l' offerta d' impegno e l' ulteriore lettera della Commissione del 18 febbraio 1987 .
a ) Sulla violazione del regolamento n . 2176/84
111 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, nessuna disposizione del regolamento n . 3017/79 successivamente divenuto il regolamento n . 2176/84, fa obbligo alle istituzioni di accettare proposte di impegno in materia di prezzi . Anzi, al contrario, dall' art . 10 di questo regolamento risulta che l' accettabilità di tali impegni è valutata dalle istituzioni nell' ambito del loro potere discrezionale ( 10 ). Spetta pertanto ai ricorrenti dimostrare che i motivi del rifiuto di prendere in considerazione le proposte d' impegno eccedano il margine di discrezionalità riconosciuto alle istituzioni .
112 Secondo la Nashua, dall' art . 10, n . 2, lett . b ), emerge che la Commissione deve in primo luogo esaminare se, in caso di accettazione dell' offerta, le esportazioni cesserebbero in misura tale da eliminare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni che formano oggetto di dumping . Solo ove la Commissione sia pervenuta ad una decisione circa l' effetto dell' impegno, essa potrebbe esercitare il suo potere discrezionale decidendo di accettare o no detto impegno .
113 A detto proposito, si deve osservare che dalla decisione della Commissione risulta che questa ha attentamente esaminato il contenuto dell' impegno stesso, ma nel caso di specie, o in casi analoghi, non ha ritenuto opportuno accettare un impegno da parte di un OEM . Orbene, al pari della Commissione, ritengo che sia possibile dedurre dalla formulazione dell' art . 10 del regolamento e dal fatto che la Commissione dispone del margine discrezionale sopra ricordato che questa istituzione sia libera di scartare un' offerta per ragioni di ordine generale non attinenti alla natura stessa di detta offerta . Così, per esempio, la Commissione, partendo dal fatto che il produttore esportatore non ha fatto nessuna offerta e che un dazio antidumping sarà quindi imposto sui prodotti fabbricati da quest' ultimo, non commette un errore manifesto considerando che l' accettazione di un' offerta proveniente da un OEM complicherebbe soltanto inutilmente le cose .
114 Nel caso di specie, la Commissione ha, ad ogni modo, dimostrato nel corso delle fasi scritta e orale del procedimento che l' impegno offerto non poteva avere il risultato di far cessare le esportazioni in misura tale da eliminare gli effetti pregiudizievoli che ne deriverebbero . La Commissione ha giustamente ricordato che un impegno deve porre fine all' infrazione e non semplicemente ridurla . Orbene, l' impegno offerto dalla Nashua era inteso a stabilizzare il volume di dette importazioni a livello da essa raggiunto nel corso del periodo di dodici mesi più recente per il quale erano disponibili dati . Pertanto, l' impresa proponeva semplicemente di rinunciare ad aumentare le importazioni in funzione della crescita prevista del mercato delle fotocopiatrici nell' Europa occidentale, stimata, fino al 1990, a un tasso annuo globale del 9,7 %. Per di più, l' impegno offerto non comportava alcun aumento dei prezzi . Il contributo della Nashua agli effetti pregiudizievoli derivanti dalle importazioni a basso prezzo di fotocopiatrici provenienti dal Giappone sarebbe stato dunque tutt' al più stabilizzato, ma non eliminato .
115 Voglio altresì sottolineare che la decisione del Consiglio del 9 febbraio 1987, citata dalla ricorrente, recante accettazione dell' impegno assunto nell' ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di spazzole per dipingere, imbiancare o verniciare e simili, originarie della Repubblica popolare cinese e chiusura della procedura stessa ( 11 ), riguardava una situazione sostanzialmente diversa da quella del caso di specie . L' impegno in questione era stato offerto da un esportatore e, ciò che più conta, da un ente di import-export di un paese a commercio di stato . In questa decisione, il Consiglio ha potuto constatare che l' impegno avrebbe prodotto l' effetto di ridurre le esportazioni in modo da eliminare il pregiudizio e che appariva possibile controllare il buon funzionamento di questo impegno ( probabilmente in quanto l' insieme delle esportazioni originarie della Cina popolare provenivano da quest' unica fonte ).
116 Per tutti questi motivi, vi propongo di dichiarare che nel caso di specie le istituzioni non hanno violato l' art . 10 del regolamento n . 2176/84 .
b ) Sulla violazione dell' art . 190 del trattato
117 La ricorrente ritiene che il regolamento sia insufficientemente motivato per varie ragioni . In primo luogo, le istituzioni avrebbero dovuto indicare perché il tipo di impegno quantitativo offerto non era tale da porre rimedio al pregiudizio causato .
118 Orbene, ho già osservato che le istituzioni non erano tenute a dare una simile motivazione, ma esse potevano respingere l' offerta per ragioni indipendenti dalla sua natura .
119 Nel caso di specie, la Commissione ha motivato il rigetto con l' inopportunità di accettare impegni da parte di un OEM ( decisione del 27 gennaio 1987 ), e il Consiglio ha fatto riferimento alla prassi tradizionale della Commissione consistente nel non accettare impegni da parte degli importatori ( punto 100 della motivazione del regolamento impugnato ).
120 Ho in precedenza constatato che le istituzioni avevano il diritto di considerare gli OEM come importatori . La Commissione ha invocato l' art . 7 del codice antidumping del GATT da cui emerge che gli impegni debbono essere sottoscritti unicamente dagli esportatori .
121 Orbene, non possono esservi dubbi sul fatto che le istituzioni della Comunità hanno il diritto di interpretare il regolamento del Consiglio alla luce di detto codice quando, su un dato punto, questo regolamento consente varie interpretazioni . Dal secondo punto della motivazione del regolamento base risulta infatti che quest' ultimo è stato istituito conformemente agli obblighi internazionali esistenti, in particolare quelli derivanti dal GATT .
122 Il fatto che in passato la Commissione abbia accettato a due riprese impegni offerti da importatori di una categoria molto particolare, cioè società di vendite europee controllate da produttori esportatori giapponesi o altrimenti associate con produttori giapponesi, non può obbligare la Commissione a fare altrettanto in futuro e meno ancora ad accettare impegni da parte di importatori che non si trovano in questa situazione .
123 Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la Commissione ha peraltro spiegato che il suo comportamento nei confronti degli impegni offerti dagli importatori si fondava anche in larga misura su preoccupazioni pratiche e, in particolare, sulle difficoltà che un efficace controllo del rispetto di questi impegni presenta . Si tratta a questo riguardo di considerazioni che rientrano palesemente nel potere discrezionale che la Corte riconosce in questa materia alle istituzioni .
124 Ricordo a questo proposito che, nelle sentenze 7 maggio 1987, la Corte ha dichiarato che costituiva una motivazione sufficiente il fatto di avere ricordato
"che l' esperienza acquisita nel settore dei cuscinetti a sfera ha dimostrato che gli impegni non costituiscono una soluzione soddisfacente ai problemi provocati dalle pratiche di dumping in questo settore ".
125 Se un semplice rinvio alle difficoltà che implica l' accettazione di impegni in un determinato settore deve quindi essere considerato come una motivazione sufficiente, altrettanto deve avvenire per un rinvio agli inconvenienti di diversa natura che comporta l' accettazione di impegni da parte di talune categorie di operatori economici, come gli importatori e, tra essi, gli OEM .
126 Ritengo, di conseguenza, infondata la censura di motivazione insufficiente o erronea .
c ) Sulla violazione del principio di proporzionalità
127 Secondo la ricorrente, l' impegno offerto avrebbe eliminato qualsiasi pregiudizio causato ai produttori comunitari, mentre l' istituzione di un dazio antidumping non recherebbe un vantaggio maggiore della soluzione proposta .
128 A questa osservazione occorre rispondere che il principio di proporzionalità può svolgere la sua funzione solo qualora si sia in presenza di soluzioni ciascuna delle quali consenta di raggiungere lo scopo perseguito con efficacia sensibilmente analoga .
129 Considerato che la stabilizzazione delle importazioni in cifre assolute senza aumento dei prezzi, offerta dalla Nashua, non poteva dare, riguardo alla cessazione del pregiudizio, le stesse garanzie dell' istituzione di un dazio antidumping, le istituzioni sono rimaste nell' ambito del loro potere discrezionale e non hanno violato il principio di proporzionalità .
Conclusione
Sulla base delle considerazioni che precedono vi suggerisco quanto segue :
per quanto riguarda la causa C-133/87 :
- di dichiarare il ricorso irricevibile e di condannare la ricorrente alle spese;
per quanto riguarda la causa C-150/87 :
- di dichiarare il ricorso ricevibile, ma di respingerlo e di condannare la Nashua a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dagli intervenienti, cioè la Commissione e il Cecom;
- di condannare il Consiglio, a norma dell' art . 69, 3, primo comma, del regolamento di procedura, a sopportare le proprie spese essendo rimasto soccombente quanto alle eccezioni mosse alla ricevibilità del ricorso .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) GU L 201 del 30.7.1984, pag . 1 .
( 2 ) GU L 54 del 24.2.1987, pag . 12 .
( 3 ) Sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc . pag . 2639 .
( 4 ) Causa 150/87, Nashua Corporation e altri/Consiglio e Commissione, Racc . pag . 4421 .
( 5 ) GU L 239 del 26.8.1986, pag . 5 .
( 6 ) Vedasi, ad esempio, sentenza 7 maggio 1987, causa 240/84, NTN Toyo Bearig/Consiglio, punto 19 della motivazione, Racc . pag . 1809 .
( 7 ) Parole sottolineate nel testo originale .
( 8 ) Vedasi sulla questione della prova la sentenza 7 maggio 1987, causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio, punto 33 della motivazione, Racc . pag . 1861 .
( 9 ) Vedasi, ad esempio, sentenza 7 maggio 1987, causa 256/84, Koyo Seiko/Consiglio, punto 26 della motivazione, Racc . pag . 1918 .
( 10 ) Vedasi, in particolare, sentenza 7 maggio 1987, causa 256/84, Koyo Seiko/Consiglio, punti 26 e 27 della motivazione, Racc . pag . 1918 .
( 11 ) GU L 46 del 14.2.1987, pag . 45 .
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