Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . Con il ricorso, in merito al quale esprimo oggi il mio parere, la ricorrente, sig.ra Androniki Vlachou, traduttrice presso la Corte dei conti delle Comunità europee, chiede che sia dichiarato che la Corte dei conti, convenuta, si è illegittimamente rifiutata di nominarla al posto di revisore/traduttore principale, come pure che sia annullato un concorso interno interistituzionale indetto per la copertura di due posti di revisore/traduttore principale .
2 . La copertura dei suddetti posti aveva già formato oggetto della sentenza della Corte 6 febbraio 1986, nella causa 143/84 ( 1 ). A seguito del concorso interno CC/LA/20/82 la convenuta aveva proceduto alla nomina del sig . K ., interveniente nella causa di cui sopra e in quella odierna . La Corte di giustizia, con la predetta sentenza, aveva annullato tale nomina, in quanto l' elenco degli idonei era stato compilato in modo irregolare dalla commissione giudicatrice di quel concorso . In particolare, la commissione giudicatrice aveva fissato i criteri di valutazione dei titoli relativi all' esperienza professionale dei candidati solo dopo aver avuto conoscenza di tali titoli, anziché fissare detti criteri preliminarmente 2 .
3 . La ricorrente sostiene ora che a seguito dell' annullamento della nomina del sig . K ., interveniente, essa, quale unica candidata ancora figurante nell' elenco degli idonei, avrebbe dovuto ottenere tale nomina . In fin dei conti, la Corte di giustizia si era limitata ad annullare la nomina del sig . K ., interveniente, senza però annullare interamente l' elenco degli idonei del concorso CC/LA/20/82 .
4 . La ricorrente lamenta inoltre una violazione dell' art . 29 dello statuto del personale, sostenendo che la convenuta, in caso di annullamento del concorso summenzionato, avrebbe dovuto bandire un nuovo concorso dello stesso tipo, anziché procedere a un concorso interno interistituzionale .
5 . Dopo aver esperito le procedure di reclamo necessarie, la ricorrente chiede ora, in sostanza, che la Corte voglia :
- annullare le decisioni di rigetto della sua domanda del 21 marzo 1986 e del suo reclamo del 14 ottobre 1986, in quanto illegittima,
- dichiarare che essa ha diritto al posto di grado LA5/LA4 presso la sezione greca della traduzione della Corte dei conti, di cui è causa,
- annullare il concorso CC/LA/10/86 bandito dalla Corte dei conti,
- porre le spese del procedimento a carico della convenuta .
6 . La convenuta chiede che la Corte voglia :
- dichiarare il ricorso irricevibile e in ogni caso respingerlo,
- porre le spese del procedimento interamente a carico della ricorrente .
7 . L' interveniente conclude nello stesso senso della convenuta .
8 . La convenuta sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto esso verte, sostanzialmente, sull' interpretazione della summenzionata sentenza della Corte 6 febbraio 1986 nella causa 143/84 . Al posto di un ricorso di annullamento, la convenuta avrebbe dovuto proporre una domanda di interpretazione di detta sentenza ai sensi dell' art . 40 dello statuto della Corte di giustizia . Per giunta, il ricorso sarebbe irricevibile in quanto esso è diretto all' annullamento della decisione di rigetto della domanda presentata dalla ricorrente il 21 marzo 1986 .
9 . Quanto al merito, la convenuta fa valere che il concorso CC/LA/20/82 era inficiato da un vizio, vale a dire dall' illegittimità della decisione della commissione giudicatrice relativa alla fissazione dei criteri di valutazione dei titoli relativi all' esperienza professionale dei candidati . Tale illegittimità avrebbe avuto come conseguenza l' invalidità dell' elenco degli idonei compilato dalla stessa commissione giudicatrice in base ai criteri di valutazione contestati . Stando così le cose, la convenuta non avrebbe potuto procedere alla nomina della ricorrente in base a un elenco degli idonei del quale la Corte di giustizia aveva dichiarato l' illegittimità .
10 . Quanto all' asserita violazione dell' art . 29 dello statuto del personale, secondo una giurisprudenza costante della Corte, spetta all' autorità che ha il potere di nomina decidere, seguendo l' ordine di precedenza di cui all' art . 29, il modo adeguato di procedere alla copertura dei posti liberi nell' istituzione interessata .
11 . Infine, la Corte dei conti chiede che a carico della ricorrente vengano poste tutte le spese del procedimento, in quanto la domanda da essa proposta avrebbe carattere defatigatorio .
12 . L' interveniente aderisce, in sostanza, agli argomenti addotti dalla convenuta .
B - Parere
13 . Quanto alla ricevibilità, non condivido le considerazioni espresse dalla convenuta . Anche se una delle questioni sollevate nella presente causa avrebbe potuto essere risolta tramite una procedura di interpretazione ex art . 40 dello statuto ovvero ex art . 102 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in particolare la questione relativa alle conseguenze da trarre dalla sentenza della Corte 6 febbraio 1986 nella causa 143/84 2, tuttavia, dalla circostanza che nella fattispecie la ricorrente aveva a disposizione anche un' altra procedura particolare, non si può desumere che essa non disponga più, di conseguenza, dei normali rimedi giuridici .
14 . Nemmeno la formulazione delle conclusioni della ricorrente può condurre all' irricevibilità del ricorso . Anche se la ricorrente conclude che la Corte voglia annullare "le decisioni di rigetto della sua domanda del 21 marzo 1986 e del suo reclamo del 14 ottobre 1986", risulta evidente dall' interpretazione logica di tale domanda che essa è diretta contro la decisione adottata il 29 gennaio 1987 sul suo reclamo del 14 ottobre 1986 . La richiesta separata di annullamento della decisione di rigetto della domanda del 21 marzo 1986 non pregiudica, a mio parere, la ricevibilità del ricorso .
15 . Quanto al merito, esprimerò brevemente la mia opinione .
16 . Ci si può chiedere, innanzitutto, se in capo alla ricorrente possa sorgere, in base al concorso interno CC/LA/20/82, un diritto alla nomina a revisore/traduttore principale .
17 . Anche se si deve ritenere, con la ricorrente, che la Corte, nella citata sentenza 6 febbraio 1986, si sia pronunziata formalmente solo sulla nomina dell' interveniente e che nel dispositivo della sentenza non vi sia alcuna presa di posizione circa la validità dell' elenco degli idonei compilato in occasione di quella procedura, va nondimeno considerato che l' annullamento della nomina dell' interveniente è avvenuto a causa del fatto che la commissione giudicatrice non aveva formulato in modo regolare l' elenco degli idonei . Pertanto, il concorso CC/LA/20/82 non ha espresso un valido elenco degli idonei, in base al quale la ricorrente potesse essere nominata al posto in causa . Poiché la convenuta doveva attenersi a tale constatazione, espressa in via incidentale nella motivazione della sentenza, essa non aveva la possibilità di procedere validamente alla nomina della ricorrente a revisore/traduttore principale .
18 . Si pone ora la seconda questione, se la convenuta fosse tenuta a ripetere il concorso interno CC/LA/20/82, onde poter formare un elenco degli idonei valido, ovvero se la stessa avesse la facoltà di bandire un nuovo concorso, come essa ha fatto indicendo un concorso interistituzionale ( CC/LA/10/86 ).
19 . A tal proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, l' Autorità che ha il potere di nomina non è tenuta, una volta iniziato il procedimento di assunzione, a portarlo a termine sempre e senza eccezioni con l' occupazione del posto dichiarato vacante ( 3 ). Ciò vale, quanto meno, qualora sussistano gravi motivi che inducono l' autorità che ha il potere di nomina a procedere in tal modo .
20 . Ciò valga, a maggior ragione, allorché una procedura di concorso non sia stata portata a termine, ma anzi debba essere esperita quasi ex novo, sia pure per il solo fatto che alcuni suoi elementi essenziali abbiano avuto un' irregolare esecuzione . In una situazione del genere, l' Autorità che ha il potere di nomina deve poter nuovamente valutare quale tipo di concorso sia a suo parere più adeguato, in modo da consentirle una possibilità di scelta che garantisca una copertura rispondente al meglio ai requisiti richiesti per il posto vacante ( 4 ).
21 . Se si tiene poi conto del fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte, anche i requisiti stabiliti in un avviso di posto vacante possono essere annullati per fondati motivi e sostituiti attraverso un nuovo avviso emendato ( 5 ), e che l' Autorità che ha il potere di nomina non è quindi vincolata dall' avviso una volta che lo ha emanato, sarà permesso all' autorità che ha il potere di nomina di cambiare anche il tipo di concorso, ai sensi dell' art . 1, n . 1, lett . a ), dell' allegato III dello statuto, e di passare da un concorso interno all' istituzione ad un concorso interno interistituzionale, sempreché sussistano motivi per farlo .
22 . In considerazione delle tensioni, note alla Corte, esistenti all' interno della sezione greca del servizio di traduzione dell' istituzione convenuta, non si può ragionevolmente contestare che legittimi motivi di interesse del servizio abbiano potuto indurre la convenuta ad allargare le possibilità di scelta per la copertura del posto di cui trattasi e a procedere all' uopo ad un concorso interno interistituzionale .
23 . Per i motivi sopra esposti sono quindi del parere che la Corte debba respingere il ricorso .
24 . Quanto alla decisione sulle spese, la convenuta e l' interveniente chiedono l' applicazione dell' art . 69, § 3, del regolamento di procedura, con la conseguenza che la ricorrente, in deroga alla regola generale stabilita dall' art . 70 dello stesso regolamento di procedura, dovrebbe sopportare tutte le spese del processo, per aver provocato queste ultime in modo superfluo e defatigatorio .
25 . Per quanto il ricorso, alla luce dell' esecuzione della sentenza 6 febbraio 1986, pronunziata nella causa 143/84, già dal principio potesse non apparire destinato ad avere successo, non si può tuttavia negare l' interesse della ricorrente a fare vagliare dalla Corte la legittimità del passaggio da un concorso interno all' istituzione ad un concorso interno interistituzionale . Se non altro per quanto riguarda la seconda censura, pertanto, non credo che il ricorso vada considerato superfluo o defatigatorio .
26 . Di conseguenza, vi propongo di condannare la ricorrente a sopportare le proprie spese e quelle dell' interveniente . L' istituzione convenuta dovrà sopportare le proprie spese, come stabilito dall' art . 70 del regolamento di procedura .
C - Conclusioni
Concludendo, propongo alla Corte di decidere nei seguenti termini :
27 . "1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle dell' interveniente .
3 ) La Corte dei conti sopporterà le proprie spese ".
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Sentenza 6 febbraio 1986, causa 143/84, Androniki Vlachou / Corte dei conti delle Comunità europee, Racc . 1986, pag . 473 .
( 3 ) Vedasi sentenza 24 giugno 1969, causa 26/68, Jeannette Fux / Commissione delle Comunità europee, Racc . pag . 145; sentenza 9 febbraio 1984, cause riunite 316/82 e 40/83, Nelly Kohler / Corte dei conti, Racc . 1984, pag . 641 .
( 4 ) Vedasi sentenza 25 novembre 1976, causa 123/75, Bertold Kuester / Parlamento europeo, Racc . 1976, pag . 1701 .
( 5 ) Vedasi sentenza 30 ottobre 1974, causa 188/73, Daniele Grassi / Consiglio delle Comunità europee, Racc . 1974, pag . 1099 .
Full & Egal Universal Law Academy