Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Coi tre rinvii pregiudiziali in esame il tribunale del lavoro di Bruxelles e la corte di cassazione belga vi chiedono d' interpretare le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi .
Le parti dei relativi procedimenti sono, da un lato, l' Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants ( in seguito : "Inasti ") e, dall' altro, i signori : Christopher Stanton, cittadino del Regno Unito impiegato in una compagnia britannica di assicurazioni ( causa 143/87 ); Heinrich Wolf, cittadino tedesco e ingegnere dipendente della società Degussa, di Francoforte, e Wilfried Dorchain, cittadino belga che lavora in Germania al servizio della Ford-Werke AG ( cause riunite 154 e 155/87 ).
Oltre alle dette attività principali, ciascuna di queste persone svolge da tempo le funzioni di amministratore in una società belga : rispettivamente, l' Étoile 1905, la Microtherm Europe SA e l' Almare Sarl . Ora, poiché il diritto belga configura l' amministratore di una società commerciale come lavoratore autonomo, l' Inasti pretende che Stanton, Wolf e Dorchain paghino i relativi contributi pensionistici . I tre amministratori sostengono invece di non dovere versare alcunché e a tal fine avanzano i seguenti argomenti : a ) essi sono obbligatoriamente affiliati, in qualità di lavoratori dipendenti, al regime previdenziale dei rispettivi Stati d' impiego; b ) secondo la legislazione belga, il lavoratore autonomo che già contribuisce come lavoratore subordinato a un regime nazionale è, per questo motivo, esentato dal pagamento di ulteriori oneri sociali; c ) eccepire, come fa l' Inasti, che i loro contributi sono corrisposti a regimi di Stati membri diversi dal Belgio è in contrasto col principio della parità di trattamento e con le norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori .
In considerazione di tali argomenti, il tribunale del lavoro di Bruxelles ( causa 143/87 ) e la corte di cassazione belga ( cause 154 e 155/87 ) vi hanno posto con sentenze 30 aprile e 4 maggio 1987 quesiti sostanzialmente identici . Li riassumerò come segue : se gli articoli 52 e seguenti del trattato CEE debbano essere interpretati nel senso che è con essi incompatibile la legislazione di uno Stato membro a cui stregua i lavoratori autonomi sono esonerati dal pagamento dei contributi pensionistici qualora siano già affiliati ad un regime previdenziale di tale Stato, mentre detto beneficio non è concesso ai lavoratori autonomi coperti, in relazione alla loro attività subordinata, dal sistema previdenziale di un altro Stato membro .
Nel nostro procedimento hanno presentato osservazioni scritte l' Inasti, il governo di Bruxelles e la Commissione delle Comunità europee ( causa 143/87 e cause riunite 154 e 155/87 ), il signor Stanton e la società l' Étoile 1905 ( causa 143/87 ), il signor Wolf e la Microtherm Europe SA ( cause riunite 154 e 155/87 ). Sono intervenuti all' udienza l' Inasti, la Commissione e il signor Wolf .
2 . Un cenno alla normativa nazionale sulla cui compatibilità si controverte . L' articolo 3, n . 1, del regio decreto 27 luglio 1967, n . 38, con cui fu istituito lo statuto sociale dei lavoratori autonomi, dispone che "chiunque esercita in Belgio un' attività professionale in ragione della quale non è vincolato da un contratto di lavoro dipendente" deve contribuire al regime previdenziale . Secondo l' articolo 2 del regio decreto 19 dicembre 1967, che dette esecuzione a tale statuto, l' adempimento di un mandato a titolo oneroso in una società commerciale è considerato attività professionale .
Inoltre, l' articolo 12, n . 2, della prima fonte prevede che "l' assicurato, il quale (...) svolge abitualmente e in via principale un' altra attività professionale, non è soggetto al pagamento dei contributi se il suo reddito (...) da lavoro autonomo" non raggiunge un determinato importo . La nozione di esercizio abituale e principale di altra attività professionale è precisata dall' articolo 35, n . 1, del secondo decreto . Esso ricorre : "a ) qualora l' occupazione (( dell' assicurato in qualità di )) operaio, impiegato, minatore o marittimo navigante sotto bandiera belga risponda al concetto di occupazione abituale (...) ai sensi del regime che si applica a questi lavoratori; b ) qualora la sua attività rientri in un altro regime pensionistico istituito da una legge, da un regolamento provinciale o dalla Société nationale des chemins de fer belges ". Infine, il n . 3 dello stesso disposto stabilisce che "l' occupazione alle dipendenze di un organismo internazionale (...) di cui il Belgio fa parte è assimilata ad un' occupazione come operaio o impiegato ".
3 . Premesso che nella materia norme comunitarie di coordinamento furono introdotte solo col regolamento 12 maggio 1981, n . 1390/81 ( GU L 143, pag . 1 ), l' Inasti osserva che l' obiettivo della disciplina così ricordata era di garantire una congrua tutela previdenziale a chiunque presti un' attività lavorativa sul territorio belga, senza dar rilievo, neppure indiretto, alla sua cittadinanza . D' altra parte, il lavoro subordinato svolto a titolo principale in un diverso Stato membro è soggetto al regime proprio di tale Stato e non può pertanto incidere sull' applicazione delle leggi sociali belghe . In definitiva, per dar diritto all' esonero dai contributi l' attività dipendente dev' essere sottoposta a un regime previdenziale belga o - ma è la sola eccezione - prestata in favore di un ente internazionale di cui il Belgio faccia parte .
La tesi non persuade . Il problema posto dai giudici a quibus - osservo anzitutto - riguarda una situazione in cui il rifiuto di concedere l' esonero si fonda non sulla cittadinanza del lavoratore subordinato che amministri una società belga, ma sul fatto che il regime previdenziale a cui egli contribuisce non è soggetto alla legislazione nazionale . Ora, non occorre chiedersi se questo stato di cose celi una discriminazione indiretta per riconoscere che esso fa dipendere il diritto del lavoratore autonomo a fruire del detto beneficio dalla circostanza di svolgere un' attività subordinata nel Belgio . In difetto di tale presupposto, quel lavoratore è dunque tenuto a pagare una somma ( i contributi per l' attività autonoma ) la cui riscossione non è giustificata da alcuna esigenza di natura sociale dal momento che egli è affiliato a un regime previdenziale, seppure di uno Stato diverso .
Ne viene che la disciplina controversa è atta ad ostacolare la libertà dei lavoratori di stabilirsi in un altro Stato membro ed è per ciò stesso incompatibile col diritto comunitario . Ricordo in proposito che l' articolo 52 del trattato costituisce una norma fondamentale di questo ordinamento ed è direttamente applicabile negli Stati membri dalla scadenza del periodo transitorio . Esso mira "a garantire il trattamento nazionale a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca, anche se solo in via secondaria, in un altro Stato membro per esercitarvi un' attività non subordinata" ( sentenza 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione / Francia, Racc . 1986, pag . 285, punti 13 e 14 della motivazione ).
Alla conclusione così raggiunta non giova obiettare che i regi decreti 27 luglio e 19 dicembre 1967 furono emanati quando ancora mancavano disposizioni comunitarie di coordinamento . Come risulta dalla vostra giurisprudenza, l' articolo 52 pone infatti "un preciso obbligo di risultato, il cui adempimento doveva essere facilitato, ma non condizionato, dall' elaborazione di un programma di provvedimenti graduali . Di conseguenza, non si può invocare, per esimersi da detto obbligo, il fatto che il Consiglio non abbia adottato le direttive contemplate dagli articoli 54 e 57" ( pronuncia 12 luglio 1984, causa 107/83, Klopp, Racc . 1984, pag . 2971, punto 10 della motivazione ).
4 . Alla luce delle considerazioni che precedono vi suggerisco di rispondere come segue ai quesiti posti dal tribunale del lavoro di Bruxelles e dalla corte di cassazione belga con sentenze 30 aprile e 4 maggio 1987 :
"Gli articoli 52 e seguenti del trattato CEE vanno interpretati nel senso che è con essi incompatibile la normativa di uno Stato membro a cui stregua l' esonero dal pagamento dei contributi pensionistici per i lavoratori autonomi che ivi esercitano la loro attività dipende dalla loro contemporanea affiliazione, in forza di un rapporto di lavoro subordinato, ad un regime previdenziale di tale Stato ".
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