Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il tribunale del lavoro di Anversa vi ha sottoposto alcune questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art . 12, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1408/71 ( 1 ) in relazione alla seguente situazione .
2 . Il sig . Cornelis Bakker, cittadino olandese, che ha svolto un' attività subordinata soprattutto nei Paesi Bassi, ma per alcuni anni anche in Belgio, ha chiesto ed ottenuto, in forza delle sole norme nazionali - si noti - di ciascuno dei due Stati membri, due pensioni di vecchiaia .
3 . Nei Paesi Bassi il Bakker otteneva, a decorrere dal 1° maggio 1984 e secondo le disposizioni allora vigenti della legge generale sull' assicurazione vecchiaia ( in prosieguo : l' "AOW ") la corresponsione della pensione spettante agli uomini sposati, calcolata con riferimento al 100% dello stipendio minimo netto . Particolare importante, questa pensione corrispondeva non solo alle spettanze di pensione maturate e fruibili dal Bakker stesso, ma anche alle spettanze della moglie casalinga . Infatti, la normativa olandese contemplava allora il versamento al solo marito di una pensione corrispondente alle spettanze di entrambi i coniugi .
4 . Parallelamente, l' Office national des pensions pour travailleurs salariés belga liquidava al Bakker, secondo le norme del sistema belga, una pensione di vecchiaia calcolata in base all' aliquota familiare, vale a dire il 75% della retribuzione . L' applicazione al Bakker dell' aliquota familiare conseguiva alla sua situazione di uomo sposato, la cui moglie non fruiva di pensione di vecchiaia o di prestazioni sostitutive . In pratica il Bakker, che aveva lavorato circa 3 anni nel Belgio, riscuoteva i 3/45 dell' aliquota familiare sopra indicata .
5 . Le difficoltà per il Bakker sono sorte con la modifica della normativa olandese sulle pensioni di vecchiaia conseguente alla direttiva 79/7/CEE del Consiglio, 19 dicembre 1978, relativa alla messa in atto graduale del principio della parità di trattamento degli uomini e delle donne in fatto di previdenza sociale ( 2 ). Infatti, le pubbliche autorità olandesi hanno ritenuto che la messa in atto nei Paesi Bassi del principio sancito nella direttiva doveva risolversi nel sostituire, al sistema nel quale il solo marito fruiva di una pensione corrispondente alle spettanze di entrambi i coniugi, un nuovo sistema nel quale ciascuno dei coniugi fruisse a titolo personale di una pensione di vecchiaia . Per questo, in forza delle nuove disposizioni della AOW, in vigore dal 1° aprile 1985, ciascun coniuge aveva diritto, al compimento del 65° anno, al versamento di una pensione pari al 50% della retribuzione minima netta . La nuova normativa consisteva in un certo senso nel "tagliare il male a metà ". Questa normativa implicava pure che la persona sposata, in possesso dei requisiti per riscuotere la pensione di vecchiaia e il cui coniuge non avesse ancora compiuto 65 anni, riscuotesse un supplemento di pensione corrispondente al 50% della retribuzione minima netta . Quest' ultima disposizione era evidentemente destinata a servire da transizione tra il vecchio e il nuovo sistema e ad impedire che la famiglia non subisse improvvisamente la riduzione a metà delle entrate di cui fruiva a norma delle leggi sulle pensioni di vecchiaia .
6 . Conformemente alla nuova normativa, l' ente previdenziale olandese ( in prosieguo : "SVB ") modificava il regime della pensione corrisposta al Bakker . A decorrere dal 1° aprile 1985, giacché la sig.ra Bakker non aveva ancora compiuto 65 anni, gli veniva versata una pensione a titolo personale del 50% della retribuzione minima netta più il supplemento di pensione . In seguito, quando la Bakker aveva compiuto i 65 anni, la SVB continuava a versare al Bakker, a decorrere dal 1° settembre 1985, la pensione pari al 50% della retribuzione minima netta, ma senza il supplemento di pensione, giacché la Bakker dalla stessa data fruiva a titolo personale di una pensione pari al 50% della retribuzione minima netta .
7 . E' questo elemento, vale a dire l' attribuzione alla Bakker di una pensione di vecchiaia in forza dell' AOW, quello che ha indotto l' ente previdenziale belga a ritenere che il Bakker non possedesse più i requisiti occorrenti affinché la sua pensione belga fosse calcolata in base alla aliquota familiare, poiché il coniuge fruiva di una pensione di vecchiaia . Quindi, l' Office national decideva, il 26 marzo 1986, di versare al Bakker, a decorrere dal 1° settembre 1985, una pensione calcolata in base al tasso singolo, vale a dire il 60% della retribuzione . In occasione appunto dell' azione esperita dal Bakker avverso questa decisione il tribunale del lavoro di Anversa, con sentenza 8 marzo 1987, ha effettuato il rinvio pregiudiziale .
8 . L' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71, sul quale fanno perno le questioni sottoposte alla Corte, sancisce nella prima frase un principio generale e, nella seconda frase, contiene deroghe a questo principio . Il principio generale consiste nel dichiarare la validità delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione contemplate dalla normativa di uno Stato membro nei confronti del beneficiario del cumulo di una prestazione previdenziale con altre prestazioni previdenziali o con altri redditi, anche se si tratta di prestazioni spettanti a norma delle leggi di un altro Stato membro o di redditi ottenuti in un altro Stato membro . Si deroga a questo principio qualora l' interessato fruisca di prestazioni della stessa natura di invalidità, di vecchiaia, di decesso ( pensioni ) o per malattie professionali che vengono liquidate dagli enti di due o più Stati membri a norma degli artt . 46, 50 e 51, o dell' art . 60, n . 1, lett . b ).
9 . In sostanza il tribunale del lavoro di Anversa vi chiede se l' art . 10, n . 1, del regio decreto belga 24 ottobre 1967, n . 50, emendato che distingue due aliquote di pensioni di vecchiaia a seconda che il coniuge del pensionato fruisca o meno di una pensione di vecchiaia o superstiti o di una prestazione sostitutiva, costituisca una clausola di riduzione ai sensi del principio generale enunciato nella prima frase e, in caso affermativo, se non rientri nell' ambito delle deroghe contemplate dalla seconda frase .
10 . Come sono state formulate dal giudice a quo, le questioni parrebbero piuttosto facili da risolvere . Infatti, pare emerga dalla stessa lettera dell' art . 12, n . 2, che il principio generale della validità delle clausole di riduzione, in caso di cumulo delle prestazioni, con le relative deroghe, riguardi solo le ipotesi di cumulo di prestazioni spettanti alla stessa persona .
11 . Tutte le osservazioni svolte nella fase scritta dinanzi alla vostra Corte concordano su questo punto . In proposito basta riferirsi alle espressioni "il beneficiario", nella prima frase, e "l' interessato", nella seconda, per concludere che questa interpretazione è corretta .
12 . Orbene, la disposizione in questione del regio decreto belga istituisce un sistema di riduzione di una prestazione di vecchiaia qualora il coniuge fruisca a sua volta di una pensione di vecchiaia o superstiti . Non si tratta quindi di un' ipotesi di riduzione determinata dal cumulo di prestazioni a favore della stessa persona . Per questo motivo, prendendo alla lettera le questioni sollevate dal giudice a quo, potrei concludere sin d' ora, proponendo una soluzione negativa per la prima questione, di guisa che la seconda si svuoterebbe di contenuto nelle sue due parti .
13 . Questo modo di procedere, tuttavia, non sarebbe, a mio parere, conforme allo spirito della vostra giurisprudenza, che cerca di fornire una soluzione utile per il giudice a quo, né adeguato alle difficoltà reali che emergono dalla causa che ha dato origine al rinvio .
14 . Ritengo infatti che il tribunale del lavoro di Anversa si sia chiesto, in via generale, se l' applicazione del sistema di riduzione della pensione di vecchiaia belga del Bakker, in considerazione dell' attribuzione, nei Paesi Bassi, di una pensione di vecchiaia alla moglie, non trasgredisca una norma di diritto comunitario . Egli ha creduto di identificare questo possibile "ostacolo" comunitario nell' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71, mentre questa disposizione riguarda situazioni diverse da quella contemplata . Di conseguenza considero conforme allo spirito del procedimento pregiudiziale l' accertare, come ha d' altra parte accennato il governo olandese nelle sue osservazioni, se altre norme o principi comunitari non abbiano rilievo qui .
15 . In realtà, l' esame della situazione che ha indotto il giudice a quo ad interpellarvi rivela talune difficoltà, taluni paradossi, dei quali ci si può chiedere se non pongano dei problemi sotto il profilo dei principi comunitari .
16 . In primo luogo si può osservare che le normative previdenziali dei vari Stati membri hanno risolto in modo diverso la stessa questione, quella della situazione economica del coniuge anziano che non abbia lavorato e, quindi, non abbia versato contributi per l' assicurazione vecchiaia .
17 . Talune normative hanno risolto la questione in un modo che si può definire classico . La soluzione consiste nell' aumentare la pensione di vecchiaia corrisposta a quello dei due coniugi che vi ha diritto, in quanto era attivo, tenuto conto del fatto che l' altro coniuge è a suo carico . Come esempio si può citare in questo senso la normativa belga, che si esprime per l' appunto nell' art . 10, n . 1, del regio decreto 24 ottobre 1967, disposizione che sta al centro delle questioni pregiudiziali oggi sottoposte alla vostra Corte e che distingue la pensione secondo l' aliquota "singolo" da quella secondo l' aliquota "coniugi" come pure la normativa francese che, all' art . L 351-13 del code de la sécurité sociale, pone il principio dell' aumento della pensione di vecchiaia per "coniuge a carico ". Osservo che, in questo tipo di normativa, l' esistenza del coniuge a carico dà luogo all' aumento della pensione dell' altro coniuge, ma non al versamento di un reddito autonomo .
18 . La disciplina olandese attuale segue criteri sostanzialmente diversi . Il sistema della AOW in vigore anteriormente al 1° aprile 1985 aveva, sotto certi aspetti, talune analogie con il sistema classico dell' aumento per il coniuge a carico, poiché il marito riceveva una pensione superiore a quella che avrebbe riscosso se fosse stato celibe . Ma il sistema olandese aveva la peculiarità di considerare che la donna casalinga maturasse spettanze autonome di una pensione di vecchiaia, spettanze che si concretavano però nel versamento al solo marito di una pensione superiore a quella del celibe .
19 . Dopo l' avvento della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, i Paesi Bassi hanno attuato la parità di trattamento dei due sessi, continuando per la via che la loro disciplina aveva già imboccato ed hanno stabilito, nella nuova AOW, che l' acquisto di spettanze di pensione da parte del coniuge "inattivo" doveva portare al versamento a questi di una pensione autonoma e non all' aumento della pensione dell' altro coniuge .
20 . Orbene, queste differenze nel trattamento, da parte delle normative nazionali, della situazione del coniuge inattivo non paiono prive di conseguenze sotto il profilo di disposizioni come l' art . 10, n . 1, del regio decreto belga 24 ottobre 1977 . Sappiamo infatti che, nel caso di chi abbia lavorato nei Paesi Bassi e nel Belgio, la presa in considerazione, da parte della normativa olandese, della situazione del coniuge inattivo, sotto forma di versamento a questi di una pensione di vecchiaia, implica la conseguenza, ai fini dell' applicazione della normativa belga, dell' attribuzione al lavoratore di una pensione belga di vecchiaia secondo l' aliquota singolo e non secondo l' aliquota familiare che è più elevata . Invece, nel caso di chi abbia lavorato, ad esempio, in Francia e nel Belgio, la presa in considerazione, da parte della normativa francese, della situazione del coniuge inattivo sotto forma di aumento della pensione di vecchiaia del lavoratore per un "coniuge a carico" non impedirà, a quanto pare, a questo lavoratore di riscuotere nel Belgio la pensione di vecchiaia belga secondo l' aliquota familiare .
21 . Non posso nascondere la mia perplessità dinanzi al rischio di una siffatta diversità di trattamento, soprattutto se si tiene presente che l' attribuzione, ai sensi della normativa olandese, di una pensione autonoma di vecchiaia al coniuge inattivo è dovuta all' attuazione di una direttiva comunitaria .
22 . Ritorniamo all' ipotesi della coppia nella quale il coniuge attivo abbia lavorato nei Paesi Bassi e nel Belgio, e a quella di un' altra coppia nella quale il coniuge attivo abbia lavorato in Francia e nel Belgio, e supponiamo che il totale delle due pensioni di vecchiaia olandesi corrisposte alla prima coppia sia d' importo pari alla pensione di vecchiaia francese, aumentata per il coniuge a carico, corrisposta al coniuge attivo della seconda coppia . Quale sarà il trattamento di queste due coppie a norma delle leggi belghe? Nel primo caso il coniuge attivo riscuoterà la pensione di vecchiaia belga secondo l' aliquota singolo . Nel secondo, la riscuoterà secondo l' aliquota familiare . In definitiva, le pensioni cumulate della prima coppia saranno inferiori a quelle della seconda, a causa delle distinzioni fatte dalle leggi belghe .
23 . Un risultato del genere non porta a chiedersi se esso sia compatibile con il diritto comunitario?
24 . Tra le osservazioni presentate durante la fase scritta, la Commissione ha dichiarato che le conseguenze sfavorevoli subite dai coniugi Bakker dipendono non già dall' applicazione del regime belga, bensì dalla normativa olandese sulla pensione di vecchiaia, nella versione in vigore anteriormente al 1° aprile 1985 .
25 . Questo argomento non mi convince del tutto . Esso si risolve in un certo senso nel sostenere che se la legge "vecchia" AOW si fosse limitata, al pari dei sistemi classici di aumento per il coniuge a carico, a contemplare una pensione maggiore per il coniuge attivo senza fare derivare questo aumento da spettanze di pensione dal coniuge inattivo, l' attuazione della direttiva comunitaria 19 dicembre 1978 non avrebbe reso necessaria, nei Paesi Bassi, l' adozione di disposizioni nuove che concretassero, sotto forma di pensione autonoma, le spettanze di pensione del coniuge inattivo . Ammettere questo ragionamento equivarrebbe a considerare implicitamente il sistema dell' aumento per coniuge a carico come una specie di "paradigma" comunitario e il sistema olandese di pensione autonoma del coniuge inattivo come l' espressione di un particolarismo che deve accettare gli inconvenienti della propria peculiarità . Orbene, sotto il profilo di un principio comunitario come quello della parità di trattamento dei sessi in fatto di previdenza sociale, principio messo in atto dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, non si comprende che cosa autorizzerebbe a considerare a priori la normativa che attribuisca una pensione autonoma al coniuge inattivo come peggiore di quelle che attribuivano, al solo coniuge attivo, un aumento della pensione in considerazione del fatto che l' altro coniuge è a suo carico, e tantomeno a considerarla superflua .
26 . La lite, in occasione della quale il tribunale del lavoro di Anversa vi ha consultato, pare quindi metta in luce, sotto il profilo del diritto comunitario, un grave inconveniente che merita di essere esaminato . Siete in grado, nell' ambito della presente causa, di effettuare questo esame e di risolvere questo problema?
27 . Nella fase scritta, solo il governo olandese ha ampliato il dibattito uscendo dall' ambito dell' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71, disposizione di cui si è detto che essa è priva di relazioni con il problema effettivo . Esso ha succintamente osservato che l' applicazione della disposizone belga in questione aveva effetti incompatibili con la libera circolazione dei lavoratori nell' ambito della Comunità e che detta disposizione era inoltre incompatibile con la summenzionata direttiva del 19 dicembre 1978, in quanto questa prescrive nell' art . 4, n . 1, che normative nazionali siano predisposte in modo tale che i versamenti e le prestazioni siano calcolate indipendentemente dalla situazione familiare del destinatario .
28 . Solo quindi nelle loro brevi osservazioni orali l' Office national belga e la Commissione hanno trattato questi aspetti . Non mi pare che gli argomenti svolti all' udienza su questo o quel punto siano stati tali da potervi illuminare sull' emananda pronuncia .
29 . Per quanto riguarda la presa in considerazione della situazione familiare per il calcolo delle prestazioni, la Commissione ha rilevato che, secondo la vostra sentenza dell' 11 giugno 1987,Teuling ( 3 ), l' aumento per coniuge a carico, il quale statisticamente favorisce gli uomini sposati più delle donne sposate, è incompatibile con l' art . 4, n . 1, della direttiva n . 79/7, a meno che esso sia giustificato da ragioni obiettive, ma che l' aumento espresso in percentuale del reddito lordo delle attività e non, come nella causa Teuling, in percentuale della retribuzione minima uniforme non costituiva una giustificazione obiettiva . Devo perciò confessare che la conclusione secondo la quale il problema così sollevato a proposito della parità di trattamento è importante, ma attualmente non è stato sottoposto alla Corte, non mi è parsa molto convincente, né esaurire la questione dal momento che il tribunale del lavoro di Anversa ha chiaramente interpellato la vostra Corte sulla conformità al diritto comunitario di una norma nazionale che distingue la pensione del singolo da quella per la coppia, giacché la seconda è aumentata, rispetto alla prima, di una percentuale del reddito dell' attività .
30 . D' altro canto, l' assunto secondo il quale l' applicazione delle disposizioni belghe non sarebbe priva di conseguenze per la libertà di circolazione dei lavoratori nell' ambito della Comunità non è assolutamente stato esaminato sotto il profilo della disparità di trattamento riservata alla prestazione di vecchiaia corrisposta al coniuge inattivo, rispetto all' aumento per coniuge a carico della pensione corrisposta al coniuge attivo .
31 . Così stando le cose, ritengo che il tenore delle questioni sollevate dal giudice a quo, esclusivamente imperniate sulla lettera precisa di una disposizione comunitaria priva di rapporto con il problema che deve risolvere, non ha consentito l' esposizione esauriente degli argomenti sulla compatibilità con il diritto comunitario di una disposizione nazionale la quale, dal versamento di prestazioni previdenziali miranti a prendere in considerazione la situazione del coniuge di età avanzata ed inattivo, trae conseguenze diverse a seconda che queste prestazioni consistano nell' aumento della pensione del coniuge attivo o in una pensione autonoma del coniuge inattivo .
32 . In particolare, i termini delle questioni non hanno consentito, alla discussione, di far luce completa sulle conseguenze da trarre dalle ipotesi nelle quali il coniuge inattivo, secondo le nuove disposizioni della AOW, deve versare dei contributi per l' assicurazione vecchiaia . Appare in effetti importante poter valutare se queste ipotesi giustifichino una classificazione speciale delle pensioni del genere di quelle della AOW e, di conseguenza, un trattamento diverso da quello riservato all' aumento per coniuge a carico .
33 . Perciò vi propongo di risolvere le questioni del giudice a quo in modo da consentirgli, se lo ritiene opportuno, di riproporvi, ma con maggiore precisione, il problema che effettivamente sussiste . La vostra pronunzia non mi pare possa attenersi ai suggerimenti della Commissione . Giacché l' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71 non riguarda manifestamente le situazioni contemplate dall' art . 10, n . 1, del regio decreto belga 24 ottobre 1967, sarebbe comunque fuori luogo dichiarare tanto la compatibilità quanto l' incompatibilità di una disposizione, come la norma belga, col diritto comunitario . D' altra parte, nel merito, sarebbe del tutto prematuro pronunciarsi sulla compatibilità o incompatibilità di una norma come la disposizione belga con altre disposizioni di diritto comunitario .
34 . E' questo il motivo per cui vi propongo di dichiarare che :
"la disposizione di uno Stato membro la quale stabilisca che la pensione di vecchiaia si calcola secondo l' aliquota singolo, inferiore all' aliquota coniugi, se il coniuge del pensionato fruisce di una pensione di vecchiaia o superstiti o di una prestazione sostitutiva, non ha alcuna relazione con l' art . 12, n . 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, la cui prima frase, come la seconda, si riferiscono esclusivamente a clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione contemplate dalla normativa di uno Stato membro in caso di cumulo di più prestazioni a favore di una stessa persona ".
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Regolamento n . 1408/71, del 14.6.1971 ( GU L 149/2 del 5.7.1971, pag . 2 ).
( 2 ) GU L 6 del 10.1.1979 .
( 3 ) Causa 30/85, Racc . 1987, pag . 2497 .
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