Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 Come la Nashua Corporation e le sue società controllate, ricorrenti nelle cause C-133/87 e C-150/87, il gruppo Gestetner rientra tra gli Original equipment manufacturers ( in prosieguo : gli "OEM "), che il Consiglio ha descritto al punto 8 della motivazione del regolamento CEE 23 febbraio 1987, n . 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sull' importazione di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone(1 )( in prosieguo : il "regolamento definitivo ") come imprese che rivendono "i prodotti in questione nella Comunità con la propria marca ". Mentre le fotocopiatrici vendute con la marca Nashua sono fabbricate dalla Ricoh, quelle della Gestetner sono fabbricate dalla Mita Industrial Company Limited ( in prosieguo : la "Mita Giappone "), produttore giapponese le cui fotocopiatrici sono soggette, ai sensi dell' art . 1 del regolamento definitivo, ad un dazio antidumping del 12,6 %.
2 La Gestetner chiede, in via principale, l' annullamento di questo regolamento e, in subordine, il suo annullamento nei limiti in cui esso assoggetta le fotocopiatrici prodotte dalla Mita Giappone a tale dazio .
3 Al pari della Nashua, anche la Gestetner aveva offerto, nel corso dell' inchiesta condotta dalla Commissione, un impegno che quest' ultima non ha tuttavia accettato . La Gestetner chiede altresì l' annullamento della relativa decisione di rigetto della Commissione . Pertanto essa ha proposto nel contempo il ricorso contro detta istituzione .
4 Alcuni dei motivi e degli argomenti addotti dalle parti nel caso di specie sono identici o simili a quelli discussi nell' ambito delle cause riunite C-133/87 e C-150/87, altri, invece, sono integrativi se non addirittura nuovi . La parte essenziale di queste conclusioni sarà pertanto dedicata alla valutazione di questi ultimi, mentre, per quanto riguarda i primi, potrò limitarmi ad applicare le conclusioni a cui si è pervenuti al riguardo nel contesto delle cause Nashua .
5 Al contrario della Nashua, la Gestetner non ha proposto due ricorsi diretti, rispettivamente, contro il Consiglio e contro la Commissione, ma un solo ricorso diretto in parte contro la Commissione e in toto contro il Consiglio . Essa precisa, infatti, che se la domanda di annullamento del regolamento definitivo riguarda unicamente il Consiglio, quella di annullamento della decisione con la quale la Commissione rifiuta la sua offerta di impegno si dirige contro la Commissione e il Consiglio, poiché quest' ultimo ha confermato detta decisione con l' adozione del regolamento definitivo .
6 A questo proposito, vorrei fare riferimento alle mie conclusioni odierne presentate nella causa C-133/87, Nashua Corporation/Commissione ( riunita alla causa C-150/87, Nashua Corporation/Consiglio ) in cui ho constatato che un ricorso diretto contro una decisione con la quale la Commissione rigetta un' offerta d' impegno è irricevibile . In tali conclusioni ho ricordato la vostra ordinanza 11 novembre 1987, ( causa 150/87, Nashua/Consiglio e Commissione, Racc . pag . 4421 ), con la quale avete dichiarato irricevibile il ricorso della Nashua diretto all' annullamento del regolamento del Consiglio n . 535/87, nella parte in cui esso era diretto anche contro la Commissione . In detta ordinanza, avete infatti stabilito che la decisione con la quale la Commissione rigetta un impegno si inserisce nell' ambito di un iter decisionale del Consiglio che si conclude con l' istituzione di un dazio antidumping definitivo . Ne deriva che la ricorrente deve far valere nel contesto del ricorso diretto contro il regolamento con il quale il Consiglio istituisce detto dazio le proprie censure nei confronti della decisione con la quale la Commissione rigetta la sua offerta d' impegno .
7 Di conseguenza, passerò all' esame di dette censure più avanti, quando tratterò del merito del ricorso diretto contro il Consiglio . Preliminarmente, occorre fare qualche osservazione in ordine alla ricevibilità di detto ricorso .
I - Sulla ricevibilità
8 Come nella causa C-150/87, il Consiglio eccepisce l' irricevibilità della domanda . Nel caso di specie, questa eccezione presenta tuttavia taluni aspetti particolari, dato che la ricorrente ha presentato domande non solo in via principale, ma anche in via subordinata, e si basa sull' art . 2 del regolamento impugnato ai sensi del quale
"gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento ( CEE ) n . 2640/86 ( 2 )sono riscossi definitivamente fino all' aliquota del dazio definitivo nel caso delle società Mita e Toshiba, nonché fino all' aliquota del dazio provvisorio applicabile in tutti gli altri casi", per sostenere la ricevibilità del suo ricorso .
9 Per quanto riguarda le conclusioni in via principale dirette all' annullamento integrale del regolamento definitivo, il Consiglio le considera giustamente irricevibili, tanto è vero che dalle sentenze della Corte 7 maggio 1987, pronunciate nelle cause 240/84, 255/84, 256/84, 258/84, 260/84, "microcuscinetti a sfera", risulta che un regolamento che impone dazi antidumping differenti a una serie di operatori economici può riguardare individualmente uno di essi soltanto attraverso le proprie disposizioni che gli impongono un particolare dazio antidumping e ne fissano l' importo e non tramite quelle che impongono dazi antidumping ad altri operatori .
10 Le conclusioni in via subordinata della ricorrente sono appunto dirette all' annullamento del regolamento definitivo "nella parte in cui esso assoggetta le fotocopiatrici prodotte dalla Mita ad un dazio antidumping del 12,6 %". Contro la loro ricevibilità, il Consiglio fa valere i medesimi argomenti addotti nella causa Nashua, e cioè che neppure in questa limitata misura la ricorrente sarebbe individualmente riguardata da detto regolamento .
11 Per parte mia, vi propongo di considerare la domanda proposta in via subordinata dalla ricorrente ricevibile per i motivi che ho esposto nelle mie conclusioni odierne presentate nella causa C-150/87, Nashua Corporation/Consiglio .
12 La ricorrente fa valere ancora un argomento che non era stato addotto dalla Nashua, e cioè che essa sarebbe legittimata ad impugnare il regolamento definitivo in quanto rientra tra gli importatori che hanno pagato o prestato una garanzia per i dazi provvisori istituiti dal regolamento n . 2640/86 e che sono stati riscossi, a norma dell' art . 2 del regolamento definitivo, ad un' aliquota definitivamente fissata per i prodotti Mita nella misura del 12,6 %.
13 A questo proposito, mi limiterò a constatare che se si dovesse dichiarare il suo ricorso ricevibile per questo motivo, la ricorrente dovrebbe, in ogni caso, essere ammessa a far valere unicamente motivi e argomenti aventi diretta attinenza con la riscossione dei dazi provvisori alle aliquote indicate ( 3 ). Orbene, questo non è quanto la Gestetner ha fatto, poiché i motivi da essa invocati sono tutti diretti contro l' istituzione dei dazi definitivi .
II - Nel merito
14 La ricorrente deduce, a sostegno della sua domanda di annullamento del regolamento definitivo, cinque motivi rispettivamente relativi :
- alla determinazione del prezzo all' esportazione;
- alla comparazione tra il valore normale e il prezzo all' esportazione;
- alla definizione dell' industria comunitaria;
- all' interesse della Comunità;
- al rigetto della sua offerta d' impegno .
1 . Sulla determinazione del prezzo all' esportazione
15 Secondo la ricorrente, il prezzo da lei pagato alla Mita costituisce "il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto ai fini dell' esportazione verso la Comunità", a norma dell' art . 2, n . 8, lett . a ), del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( 4 )( in prosieguo : il "regolamento base "). Dato che la ricorrente è del tutto indipendente dalla Mita, questo prezzo avrebbe dovuto servire da base al calcolo del margine di dumping e non avrebbe dovuto né potuto esservi apportato alcun adeguamento .
16 Secondo il Consiglio invece non esiste un "prezzo pagato" dalla Gestetner alla Mita Giappone ed esso ha pertanto considerato come prezzo all' esportazione quello pagato dalla Mita Europa alla Mita Giappone . Orbene, siccome esiste un' associazione tra la società madre e la società controllata, questo prezzo non poteva servire da riferimento, e il prezzo all' esportazione ha dovuto essere costruito in applicazione dell' art . 2, n . 8, lett . b ).
A questo fine, il Consiglio si è basato sul "prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente", cioè il prezzo fatturato dalla Mita Europa alla Gestetner, deducendone il 5% per tener conto dell' attività della Mita Europa in queste vendite . Il punto 16 della motivazione del regolamento del Consiglio non afferma chiaramente che il Consiglio si è basato sull' art . 2, n . 8, lett . b ), anche per quanto riguarda le vendite agli OEM, ma nel corso del procedimeto questa è stata la tesi costante del Consiglio .
17 Nutro dei dubbi per quanto riguarda la validità della scelta di questa base giuridica . In linea generale, la tesi del Consiglio consiste nel sostenere che la Gestetner non è, come da lei asserito, l' esportatore delle fotocopiatrici, ma l' importatore di queste . Orbene, quando si tratta della determinazione del prezzo all' esportazione, la Gestetner è ormai semplicemente considerata dal Consiglio come il primo acquirente indipendente .
18 D' altro canto, il ragionamento del Consiglio equivale a negare i termini stessi dell' art . 2, n . 8, lett . b ), dove si parla del "prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente" e degli adeguamenti che possono essere operati per tener "conto di tutte le spese effettuate tra l' importazione e la rivendita, compresi tutti i dazi e le tasse, nonché di un equo margine di profitto ". Orbene, chiaramente, la Mita Europa non ha acquistato ed importato il prodotto per rivenderlo successivamente alla Gestetner . Anzi, dal contenuto del punto 12 del ricorso, non contestato dalle istituzioni, emerge che le fotocopiatrici sono spedite dagli stabilimenti Mita verso depositi situati in Giappone, indicati dalla Cornes, l' agente della Gestetner in questo paese . Una bolla di consegna viene presentata per ciascuna partita . La bolla firmata per ricevuta ( dalla Cornes ) viene inviata alla Mita Giappone, la quale la invia alla Mita Europa . Quest' ultima emette una fattura per la Gestetner e utilizza la bolla di consegna sottoscritta per ricevuta per farsi pagare con lettera di credito emessa dalla Gestetner .
19 Come affermato dal Consiglio stesso nel controricorso, la Mita Europa agisce così essenzialmente "in qualità di agente o di centro di coordinamento trattando gli ordinativi e procedendo alla effettiva fatturazione delle merci consegnate a taluni acquirenti indipendenti nella CEE" ( punto 35 ).
20 E pertanto manifestamente impossibile ritenere che il prodotto sia stato acquistato, importato e successivamente rivenduto dalla Mita Europa, o che quest' ultima abbia svolto attività che normalmente sono quelle di un importatore . ( Anche se si dovesse ritenere che la Mita Europa abbia la qualità di "terzo" rispetto alla Mita Giappone ai sensi dell' art . 2, n . 8, lett . b ), resta il fatto che essa non ha né acquistato né rivenduto i prodotti importati ).
21 E peraltro significativo il fatto che né il punto 18 della motivazione del regolamento provvisorio né il punto 16 della motivazione del regolamento definitivo, con il quale "il Consiglio conferma le risultanze della Commissione" relative al prezzo all' esportazione da prendere in considerazione in caso di vendite agli OEM, trattino le società controllate dagli esportatori situate nella Comunità come "importatori ". Il regolamento provvisorio parla del ruolo di "agenti" di dette società controllate, mentre il regolamento definitivo parla semplicemente della loro "funzione" nelle vendite agli OEM .
22 Il punto 18 della motivazione del regolamento provvisorio è così formulato :
"In alcuni casi, in particolare per quanto riguarda le esportazioni alle "OEM" (...) le società consociate degli esportatori nella Comunità operano in qualità di agenti in quanto ricevono ordini dai clienti, inviano loro le fatture e riscuotono i relativi pagamenti . La Commissione ritiene quindi opportuno aggiungere al prezzo all' esportazione praticato nei confronti di tali clienti un importo del 5% a titolo di commissione, considerato adeguato in base ai dati disponibili ".
23 Rispetto a questo punto, il punto 16 della motivazione del regolamento definitivo afferma esplicitamente che
"il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione, secondo le quali i prezzi all' esportazione in queste circostanze dovrebbero essere adeguatamente modificati per tener conto della funzione svolta dalla consociata dell' esportatore nelle transazioni in esame ".
24 D' altra parte, dal complesso dei punti della motivazione del regolamento definitivo relativi al prezzo all' esportazione risulta che il Consiglio ha applicato l' art . 2, n . 8, lett . b ), a tutte le vendite ai clienti indipendenti nella Comunità, qualora una società controllata dall' esportatore, stabilita nella Comunità, intervenisse in qualsiasi modo in tali vendite . Orbene, detto intervento non era il medesimo per tutte le vendite .
25 "Nei casi in cui la società collegata ( dell' esportatore ) pur non essendo l' importatrice riconosciuta ha svolto le funzioni e sostenuto gli oneri spettanti normalmente ad un importatore" cioè "ha accettato ordini, acquistato il prodotto dall' esportatore e rivenduto lo stesso, tra l' altro, a clienti non collegati" ( primo comma del punto 15 della motivazione ) il Consiglio si è giustamente scostato dalla posizione iniziale della Commissione che aveva proceduto ad un adeguamento del prezzo all' esportazione ai sensi dell' art . 2, n . 10, secondo comma, lett . c ), del regolamento base, per tener conto delle differenze nelle condizioni di vendita con il valore normale comparabile . ( Punto 16 della motivazione del regolamento provvisorio ).
26 Il Consiglio ha così assimilato i casi in cui la società controllata, pur non importando formalmente il prodotto, assumeva tuttavia "le funzioni tipiche di una consociata d' importazione" ( vedasi il terzo comma del punto 15 della motivazione del regolamento definitivo ) a quelli in cui le esportazioni sono state destinate alle società controllate che importavano ufficialmente il prodotto nella Comunità e che sono contemplate nel punto 17 della motivazioe del regolamento provvisorio e nella prima frase del punto 16 della motivazione del regolamento definitivo . Io non credo tuttavia che il Consiglio avesse il diritto di operare un' assimilazione identica per quanto riguarda la funzione della Mita Europa nelle vendite della Mita Giappone alla Gestetner .
27 Infatti, risulta evidente dai fatti sopra descritti che l' intervento della Mita Europa nelle vendite alla Gestetner si distingue fondamentalmente da quello delle società controllate dall' esportatore negli altri casi di vendite considerati, in cui esse acquistavano e rivendevano effettivamente il prodotto importato o svolgevano chiaramente la funzione di importatori ufficiali .
28 Alla luce di queste considerazioni, ritengo che il Consiglio abbia ingiustamente applicato nel caso di specie l' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento base .
29 Non ritengo tuttavia che il regolamento impugnato debba essere annullato per questo . Nella controreplica ( punti 31 e 32 ) il Consiglio ha giustamente precisato che se la Mita Europa svolgesse la funzione di un semplice agente e facesse parte dell' organizzazione di vendita della Mita Giappone, le sue spese farebbero parte delle spese direttamente connesse alle vendite della Mita Giappone, sicché le istituzioni avrebbero dovuto effettuare un adeguamento ai sensi dell' art . 2, n . 10, lett . c ), del regolamento base per le differenze tra le spese di vendita sul mercato interno ed all' esportazione .
30 Le spese connesse all' intervento della Mita Europa avrebbero pertanto potuto ad ogni modo essere detratte, a questo titolo, dal prezzo all' esportazione, cioè il prezzo pagato dalla Gestetner . Orbene, la ricorrente non ha contestato l' entità dell' adeguamento operato per tener conto della funzione della Mita Europa nelle vendite alla Gestetner, cioè il 5%; essa non si è d' altronde trovata nella situazione ideale per farlo poiché le spese di cui trattasi erano proprie della Mita .
31 Non è stato quindi in alcun modo accertato che l' applicazione dell' art . 2, n . 8, lett . b ), abbia portato ad un risultato diverso da quello che sarebbe derivato dall' applicazione della disposizione appropriata, cioè l' art . 2, n . 10, lett . c ), del regolamento base . Alla luce di quanto sopra, ritengo che, nonostante l' errore commesso quanto alla base giuridica si debba respingere il motivo relativo all' illegittima determinazione del prezzo all' esportazione .
2 . Sul confronto tra il valore normale e il prezzo all' esportazione
32 Il secondo motivo della ricorrente è basato sulla violazione dei numeri 9 e 10 dell' art . 2 del regolamento base . La Gestetner sostiene che le istituzioni, da un lato, non avrebbero comparato il valore normale e il prezzo all' esportazione "al medesimo stadio commerciale" e, dall' altro, non avrebbero neppure proceduto agli adeguamenti di conseguenza richiesti .
33 E sufficiente leggere il punto 11 della motivazione del regolamento definitivo per rendersi conto che valori normali specifici sono stati costruiti proprio per il confronto con le vendite e con i prezzi all' esportazione agli OEM . Onde tener conto delle "differenze in termini di costi o profitto" delle vendite agli OEM rispetto a quelle effettuate dai fabbricanti con la propria marca, è stato applicato ai valori costruiti per le vendite agli OEM un margine di profitto più basso . Le istituzioni hanno quindi tenuto conto del carattere particolare delle vendite agli OEM fin dalla fase della costruzione del valore normale, in base all' art . 2, n . 3, lett . b ), sub ii ), del regolamento base .
34 Poiché i due parametri di cui trattasi potevano quindi effettivamente costituire oggetto di un confronto al medesimo stadio commerciale, quello delle vendite agli OEM, era ancora necessario un adeguamento ai sensi dell' art . 2, n . 10, del regolamento base? La ricorrente stessa non ne sembra convinta poiché essa ammette, al punto 56 del ricorso, che se le istituzioni avessero incluso nel valore normale costruito, oltre ad un profitto minore, spese generali di gestione e di vendita meno elevate, l' art . 2, n . 10, non avrebbe dovuto essere applicato .
35 Orbene, ho già avuto modo di rilevare nelle mie conclusioni nelle cause Nashua - e questo mi consentirà altresì di confutare le osservazioni espresse dalla Mita nella sua memoria di intervento ( vedasi pag . 36 della relazione d' udienza ) - che, applicando un margine di profitto inferiore ai valori costruiti per il confronto con i prezzi all' esportazione agli OEM, le istituzioni hanno effettivamente tenuto conto delle differenze non solo di profitto, ma anche di costi . Proprio a causa della mancanza di informazioni precise a questo riguardo esse ne hanno tenuto conto sotto forma di elemento unico, cioè il margine di profitto che esse hanno valutato nel 5% per le vendite agli OEM, contro il 14,6% stimato come margine medio di profitto per le altre vendite . Nel prendere in considerazione questa cifra, comparata a quella proposta dalla ricorrente nell' allegato 6 del ricorso, le istituzioni non hanno certamente proceduto ad una valutazione irragionevole .
36 D' altra parte, la Corte ha già sottolineato nella sentenza 7 maggio 1987 ( causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio, Racc . pag . 1861 ) che a differenza degli adeguamenti relativi alla determinazione del prezzo all' esportazione, operati d' ufficio dalle istituzioni comunitarie in applicazione dell' art . 2, n . 8, del regolamento base, ( 5 )quelli di cui all' art . 2, n . 10, possono esserlo anche a richiesta di un interessato .
La Corte ha aggiunto che
"quest' ultimo deve in tal caso fornire la prova che la richiesta è giustificata, ossia che la differeza che esso fa valere concerne uno dei fattori elencati all' art . 2, n . 9, che tale differenza influisce sulla comparabilità dei prezzi ed infine, qualora si tratti più in particolare, come nella fattispecie, di differenze fra le condizioni di vendita, che esse sono in rapporto diretto con le vendite considerate" ( punto 33 della motivazione ).
37 Nella fattispecie in esame questa prova è stata tanto più difficile da apportare in quanto avrebbero dovuto essere superate due presunzioni contrarie di cui all' art . 2, n . 10, lett . c ), del regolamento base .
38 In primo luogo, infatti, questa disposizione consente un adeguamento per le differenze di stadio commerciale solo "se già non se ne è tenuto conto altrimenti ". Il semplice fatto che la ricorrente invochi eventuali differenze di stadio commerciale non è pertanto sufficiente a giustificare un adeguamento a tale titolo in applicazione dell' art . 2, n . 10, lett . c ). Essa avrebbe ancora dovuto dimostrare che non è stato tenuto conto di queste differenze attraverso altri adeguamenti riguardanti le condizioni di vendita effettivamente operate . ( Vedasi punto 17 della motivazione del regolamento definitivo ).
39 In secondo luogo, detta disposizione prescrive che "in linea di massima non si procederà ad adeguamenti per differenze nelle condizioni relative alle spese amministrative e generali, ivi comprese quelle relative alla ricerca ed allo sviluppo o alla pubblicità ". Dato che gli adeguamenti pretesi dalla ricorrente riguardano appunto spese di questo tipo, la ricorrente stessa avrebbe dovuto dimostrare "l' esistenza ( di una ) circostanza particolare tale da giustificare una deroga a tale regola"(6 ).
40 Orbene, si deve rilevare che anche nel corso del procedimento dinanzi alla Corte la ricorrente non è riuscita a dimostrare che la sua domanda di un adeguamento in base allo stadio commerciale era giustificata in considerazione del complesso di queste circostanze . Posso pertanto concludere che le istituzioni non hanno commesso un errore manifesto né uno sviamento di potere tenendo conto così come hanno fatto della differenza di costi e di profitti esistente tra le vendite agli OEM e le vendite agli altri acquirenti indipendenti .
41 Il secondo motivo deve quindi essere respinto .
3 . Sulla definizione dell' industria comunitaria
42 Con il terzo mezzo, la ricorrente sostiene che vi erano "validi motivi" ( vedasi il punto 67 del ricorso ) per escludere la Rank Xerox, la Tetras, la Olivetti e la Océ ( o ciascuna di dette società ) dalla definizione di "industria comunitaria" alla quale le istituzioni hanno dovuto procedere al fine di determinare, conformemente all' art . 4, n . 1, del regolamento base,
"se le importazioni oggetto di dumping (...) arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad un' industria stabilita nella Comunità oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatta industria ".
43 Ai sensi del n . 5 dello stesso articolo, per industria comunitaria si deve intendere
"il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria di tali prodotti, tuttavia :
- ove taluni produttori siano legati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto per il quale si afferma l' esistenza di dumping ... l' espressione "industria comunitaria" può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;
- (...)".
44 Da questa disposizione deriva che né la semplice esistenza di un qualsiasi legame tra un produttore comunitario e un esportatore o un importatore, né il semplice fatto dell' importazione del prodotto considerato da parte del produttore comunitario comportano l' esclusione d' ufficio di questo produttore dall' "industria comunitaria" ai fini della valutazione del pregiudizio subito . Come più volte sottolineato dal Consiglio dinanzi alla Corte, e come ricordato dalla Commissione al punto 64 della motivazione del regolamento provvisorio,
"la questione di stabilire se il termine "industria comunitaria" di cui all' art . 4, paragrafo 5, del regolamento ( CEE ) n . 2176/84 debba includere i produttori comunitari che importano prodotti in dumping può essere risolta unicamente prendendo in esame i singoli casi e tenendo conto di tutti i fatti inerenti al tipo di legame esistente tra i produttori comunitari e gli esportatori in questione ".
45 A parte il fatto che questa conclusione rende del tutto fuori luogo il rinvio operato alla precedente prassi assertivamente seguita in altri casi, risulta altresì che, perché il motivo relativo alla violazione dell' art . 4, n . 5, del regolamento di base sia fondato, non è sufficiente che vi siano stati "validi motivi" per escludere taluni produttori dall' "industria comunitaria" o che ciò fosse possibile . Poiché le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale in materia, è invece necessario che l' inclusione dei produttori interessati sia stata effettuata in base a fatti materialmente inesatti o a valutazioni dei fatti manifestamente erronee ovvero costituisse uno sviamento di potere .
46 Orbene, non credo che nel caso di specie la ricorrente sia riuscita a dimostrare che il Consiglio abbia commesso simili errori o si sia reso responsabile di uno sviamento di potere .
47 La parte del regolamento controverso dedicata alla definizione dell' industria comunitaria è tra le più lunghe e certamente le più esplicite di tutto il provvedimento . Secondo l' introduzione di questa parte iii ) del capitolo H intitolato "Pregiudizio", proprio a seguito del fatto che tutti i produttori comunitari interessati avevano concluso accordi di associazione o contratti commerciali con gli esportatori giapponesi, la Commissione ha proceduto ad un "esame particolareggiato della posizione delle singole società ricorrenti in base ai fatti specifici pertinenti a ciascun caso ". Così, da una lettura comparata dei punti da 50 a 77 della motivazione del regolamento definitivo e delle diverse censure mosse dalla ricorrente, non emerge in alcun modo che il Consiglio, il quale ha confermato le varie conclusioni della Commissione, avrebbe trascurato di esaminare uno qualunque degli aspetti fatti valere .
48 Peraltro, le sole due vere e proprie contestazioni di fatto sono più apparenti che reali e si spiegano, da una parte, con il fatto che la ricorrente mescola insieme le importazioni di fotocopiatrici interamente montate e di componenti, e, dall' altro, con la distinzione da essa operata tra le fotocopiatrici delle categorie 1 e 2 ( per bassi volumi ) e quelle delle altre categorie considerate nel contesto della procedura .
49 Così, quando la ricorrente asserisce che le importazioni della Rank Xerox, provenienti dalla Fuji Xerox, avrebbero rappresentato più dell' 8% delle fotocopiatrici della categoria 1 e 2 vendute o cedute in locazione dalla Rank Xerox, contrariamente a quanto accertato dal Consiglio al punto 52 della motivazione, essa tiene conto non solo delle importazioni dirette di fotocopiatrici, ma anche delle importazioni di macchine non assemblate e di pezzi staccati ( vedasi punto 78 del ricorso ). Nel contempo, essa omette completamente di prendere in considerazione l' altra affermazione, più generale, del Consiglio contenuta nel medesimo punto della motivazione, e cioè che le rivendite da parte della Rank Xerox delle macchine importate dalla Fuji Xerox nel periodo tra il 1981 e il luglio 1985 rappresentavano meno dell' 1% delle sue vendite e locazioni di nuove macchine rientranti nelle categorie considerate nella procedura .
50 Parimenti, per contestare le affermazioni del Consiglio contenute nel punto 58 della motivazione sul valore aggiunto all' interno della Comunità nella produzione, da parte della Rank Xerox, di fotocopiatrici delle categorie da 1 a 4, la ricorrente si basa essenzialmente su considerazioni relative solo alle categorie 1-2 ( vedasi soprattutto i punti 81 e 82 della replica ). Orbene, oltre al fatto che le cifre da essa addotte a questo riguardo sono comprese nella forbice che va dal 20 al 35% considerata dal Consiglio al punto 55 della motivazione, mi sembra del tutto legittimo che, per quanto necessario ai fini della sua conclusione finale sulla questione se la Rank Xerox rientri nell' "industria comunitaria", il Consiglio abbia tenuto conto della media ponderata del valore aggiunto per tutte le fotocopiatrici fabbricate dalla Rank Xerox nella gamma delle categorie da 1 a 4 . Infatti come dallo stesso sottolineato al punto 58 della motivazione,
"dato che, ai fini della procedura, sono stati definiti prodotti simili tutte le fotocopiatrici dai modelli personali fino alle macchine della categoria 5, sarebbe inopportuno decidere se un produttore comunitario debba essere inserito nell' industria comunitaria unicamente prendendo in esame la sua produzione di un determinato modello o di una gamma limitata di modelli ".
51 Poiché i fatti considerati dal Consiglio non sono quindi effettivamente contestati né di per sé contestabili, la controversia riguarda soprattutto le valutazioni che esso ne ha fatto e, in particolare, le conseguenze giuridiche che esso ne ha tratto .
52 A questo riguardo, si deve in primo luogo constatare che la valutazione che le istituzioni devono effettuare per determinare l' "industria comunitaria" deve necessariamente essere di ordine globale . A norma dell' art . 4, n . 2, del regolamento base, la valutazione del pregiudizio si basa su vari fattori che "né singolarmente, né riuniti, possono necessariamente fornire un orientamento decisivo ". Si tratta del volume e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping nonché delle loro ripercussioni sull' industria interessata . In forza della sopraccitata disposizione, le istituzioni possono, al momento di valutare il pregiudizio subito, privilegiare uno di questi fattori rispetto agli altri . Parimenti, come risulta dalla sentenza 5 ottobre 1988, ( cause riunite 277/85 e 300/85, Canon/Consiglio, Racc . pag . 5731 ) la lista dei fattori economici da prendere in considerazione per valutare l' impatto del volume e dei prezzi delle importazioni sull' industria interessata, che figura alla lett . c ) di detta norma, è puramente indicativa e le istituzioni hanno così ragione di adottare come base di giudizio sufficiente solo taluni tra detti fattori ( vedasi fine punto 56 ).
53 Quando si tratta di decidere se un produttore debba o no essere escluso dalla definizione di industria comunitaria ai fini della valutazione del pregiudizio, per il fatto che egli ha legami di associazione o commerciali con esportatori o importatori del prodotto, anche la questione se egli abbia eventualmente arrecato pregiudizio a sé stesso o abbia contribuito al pregiudizio subito dall' industria comunitaria dev' essere esaminata con riferimento a detti fattori, cioè il volume delle importazioni da esso effettuate, i vantaggi in materia di prezzi che esso si è procurato e, in particolare, i prezzi ai quali ha rivenduto i prodotti importati nonché il loro impatto su altri fattori della propria produzione e di quella degli altri produttori . La valutazione di questi fattori deve essere fatta in modo altrettanto globale, soppesando i pro e i contro in ordine a ciascuno di questi fattori e facendo eventualmente prevalere le constatazioni fatte per gli uni su quelle fatte per gli altri . Decisiva è la conclusione generale finale sulla questione se i produttori comunitari abbiano o no contribuito, alla luce di tutti questi fattori, al pregiudizio subito da essi stessi o dal resto dell' industria comunitaria .
54 Orbene, nel caso di specie, le istituzioni hanno effettivamente proceduto ad un simile esame . Da parecchi punti della motivazione del regolamento controverso emerge chiaramente che le istituzioni erano perfettamente a conoscenza dei fattori che, isolatamente considerati, avrebbero eventualmente potuto giocare a favore dell' esclusione di taluni produttori dall' "industria comunitaria ". Così, per esempio, al punto 58 della motivazione, il Consiglio esprime
"considerando un caso isolato, (...) dubbi sul fatto che l' attività manifatturiera della Rank Xerox nel Regno Unito sia sufficiente per riconoscere la società come produttore comunitario ai sensi dell' art . 4, paragrafo 5, del regolamento ( CEE ) n . 2176/84 per quanto riguarda le copiatrici delle categorie 1 e 2",
e, al punto 64 della motivazione, rileva che la Rank Xerox non ha prodotto alcun elemento di prova convincente per dimostrare che proprio per difendersi contro la concorrenza a prezzi eccessivamente bassi esercitata dai produttori giapponesi, essa abbia acquistato, a decorrere dal 1978, fotocopiatrici per bassi volumi dalla sua società collegata giapponese Fuji Xerox . Solo alla luce di altre circostanze nel caso di specie si è quindi giunti alla conclusione globale che in definitiva la Rank Xerox dovesse tuttavia far parte dell' "industria comunitaria ".
55 Parimenti, per quanto riguarda la situazione della Océ e dell' Olivetti, il Consiglio ha elencato, al punto 71 della motivazione, tutta una serie di argomenti in base ai quali, in ultima analisi, anche se queste due società hanno importato fotocopiatrici a prezzi di dumping per distribuirle su base OEM, esse non avrebbero arrecato pregiudizio a sé stesse . Esso ha in particolare sottolineato che esse hanno così operato per dare "una risposta all' esigenza di offrire una gamma completa di modelli ai propri clienti" ( vedasi il secondo trattino del punto 71 della motivazione ). Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente ( ai punti 71 e 72 del ricorso ), questa considerazione, ove sia per giunta combinata con la constatazione che il volume totale di dette importazioni era esiguo e che i relativi prezzi di vendita erano superiori a quelli praticati dai fornitori di dette società, può perfettamente giustificare la conclusione che esse non hanno arrecato pregiudizio alla propria posizione né a quella degli altri produttori comunitari e quindi consentirne l' inclusione nell' "industria comunitaria" per la valutazione del pregiudizio . Ad ogni modo, nella sentenza 5 ottobre 1988, ( cause riunite 260/85 e 106/86, Tokyo Electric Company/Consiglio, Racc . pag . 5855 ), la Corte ha considerato legittimo un simile modo di procedere ( vedasi punto 47 ).
56 Per quanto riguarda la Tetras, bisogna riconoscere che l' argomento difensivo del Consiglio secondo cui il punto 68 della motivazione del regolamento impugnato fa riferimento soltanto alla questione se detta impresa debba essere esclusa dall' "industria comunitaria" ai fini della sua adesione alla denuncia, è conciliabile solo a fatica con la formulazione letterale di detto punto della motivazione ai sensi del quale il fatto che la Canon abbia assunto una partecipazione azionaria del 19% nella Tetras con un' opzione di acquisto successivo di una quota del 30% del capitale sociale
"non incide sulla posizione della Tetras in qualità di produttore comunitario oppure di ricorrente e pertanto la società in questione rimane parte dell' industria comunitaria ai fini della presente procedura ".
Dato che il punto della motivazione considerato figura nel capitolo H, intitolato "Pregiudizio", si deve necessariamente riconoscere che questa conclusione si riferisce all' art . 4 del regolamento base, pure intitolato "Pregiudizio" e non al suo art . 5 intitolato "Denuncia" come vuole far credere il Consiglio nel punto 102 del controricorso .
57 Ciò che tuttavia mi sembra determinante è che, come giustamente sottolineato dal Consiglio, non è stato tenuto conto della situazione della Tetras né nella valutazione della gravità del pregiudizio, né nella determinazione dell' aliquota dei dazi antidumping . Risulta infatti dal punto 107 della motivazione del regolamento impugnato che il calcolo del dazio necessario per compensare il pregiudizio subito dai produttori comunitari di fotocopiatrici è stato fatto senza includere alcun dato relativo alla Tetras . D' altro canto, per stabilire la gravità del pregiudizio che occorreva così compensare sono state prese in considerazione soltanto le riduzioni dei profitti realizzati dalla Rank Xerox, dalla Océ e dalla Olivetti ( vedasi punto 81 della motivazione ). Per quanto riguarda il punto 86 della motivazione, invocato dalla ricorrente, esso si limita a trattare la questione se il pregiudizio, non quantificato, provocato alla Tetras possa essere attribuito a fattori diversi dal dumping .
58 Ne consegue che anche se il punto 68 della motivazione implica l' inclusione della Tetras nell' "industria comunitaria" e anche se, in realtà, la Tetras avesse dovuto esserne esclusa a causa dei suoi legami con la Canon, questo non è sufficiente a giustificare l' annullamento dell' istituzione dei dazi antidumping, che, nel caso di specie, non era basata sulla situazione della Tetras .
59 Anche il terzo motivo è pertanto infondato .
4 . Sull' interesse della Comunità
60 A norma dell' art . 12, n . 1, del regolamento base, dazi antidumping possono, tra l' altro, essere istituiti solo "quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta ( che ) (...) gli interessi della Comunità esigono un' azione comunitaria (...)". La ricorrente contesta che nel caso di specie il Consiglio abbia tenuto debitamente conto degli interessi della Comunità . Essa contesta soprattutto il fatto che il Consiglio avrebbe omesso di prendere in considerazione la struttura del mercato e in particolare il suo grado di concentrazione nonché gli effetti che l' imposizione di dazi antidumping avrebbe ineluttabilmente prodotto, considerata detta struttura, sulla concorrenza e sui prezzi e, pertanto, nei confronti dei consumatori .
61 A questo proposito, si deve innanzitutto constatare che, per valutare "gli interessi della Comunità" il Consiglio deve procedere alla valutazione di una situazione economica complessa . Orbene, secondo una costante giurisprudenza,
"il giudice deve limitare il proprio controllo di una siffatta valutazione alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell' esattezza materiale dei fatti considerati (...) dell' assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere" ( 7 ).
62 In secondo luogo, la valutazione alla quale il Consiglio deve procedere, deve necessariamente essere effettuata in modo globale, soppesando interessi di qualsiasi genere, talvolta contraddittori, e comprendendo sia il lungo che il breve termine . Perciò, anche se la valutazione particolare che esso è indotto a portare sull' uno o sull' altro degli elementi esaminati, presa a sé stante, dovesse eventualmente essere soggetta a contestazione, ciò non comporterebbe necessariamente che la sua valutazione globale debba considerarsi errata .
63 Orbene, basta leggere i punti 88 e 89 della motivazione del regolamento definitivo per rendersi conto, da una parte, che le "opinioni espresse dai produttori comunitari, dagli esportatori giapponesi e dagli importatori nella Comunità, in particolare le OEM" ( punto 88 della motivazione ) sono state effettivamente esaminate e, dall' altra, che il Consiglio ha preso in considerazione tanto la situzione della concorrenza sul mercato ( punto 94 della motivazione ) quanto l' eventuale aumento dei prezzi che può derivare dall' istituzione di dazi antidumping ( punto 98 della motivazione ), per concludere che "in conclusione (...) nell' interesse a lungo termine della Comunità è necessario eliminare il pregiudizio subito dall' industria comunitaria e provocato dalle importazioni di prodotti giapponesi a prezzi di dumping ( e che ) i vantaggi di tali provvedimenti appaiono nettamente superiori alle conseguenze, in particolare sui prezzi, le quali potrebbero eventualmente essere contrarie agli interessi dei consumatori" ( punto 99 della motivazione ).
64 Peraltro, non credo che al Consiglio possa essere contestato un errore manifesto nella valutazione da esso portata sui vari aspetti esaminati .
65 Per quanto riguarda la struttura del mercato, innanzitutto, non è evidente che la Rank Xerox, che costituisce il più importante produttore della Comunità, vi detenga una posizione dominante, come creduto dalla ricorrente al punto da presentare, nel settembre 1986, una denuncia contro la società madre, la Xerox Corporation, per violazione dell' art . 86 del trattato CEE . In primo luogo, pur ritenendo che avrebbe dovuto essere preso in considerazione il mercato nel suo insieme, la ricorrente, per illustrare la sua affermazione, si è basata esclusivamente su statistiche relative al numero di fotocopie vendute, pur dovendo ammettere che la situazione è diversa se si esamina il mercato in relazione al numero delle fotocopiatrici vendute ( vedasi punti da 98 a 100 della replica ). In secondo luogo, prescindendo dal fatto che non spetta al Consiglio, nell' ambito di un procedimento antidumping, pregiudicare una decisione che la Commissione dovrà prendere nell' ambito di un procedimento ai sensi del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n . 17 ( 8 ), il fatto che durante il periodo di riferimento considerato dalla presente inchiesta antidumping, circa 19 produttori detenessero una quota del mercato comunitario delle fotocopiatrici e che la quota detenuta dall' insieme dei produttori comunitari ammontasse soltanto al 19% ( vedasi punto 109 del controricorso ) contraddistingue chiaramente la presente fattispecie da quella della glicina originaria del Giappone, citata dalla ricorrente(9 ), in cui la situazione della concorrenza e la struttura del mercato comunitario erano caratterizzate dalla presenza di un solo produttore e da due imprese non comunitarie . Per quanto il rischio monopolistico fosse pertanto certamente maggiore, il Consiglio ha ritenuto che fosse nell' interesse della Comunità adottare misure di salvaguardia, e anche se il dazio definitivamente istituito non fosse sufficiente ad eliminare interamente il pregiudizio constatato, esso era fissato nella misura del pregiudizio provocato da uno dei due esportatori giapponesi ( 10 ).
66 La circostanza poi che nel corso del procedimento una delle denuncianti fosse stata rilevata da un esportatore giapponese poteva legittimamente far dubitare il Consiglio circa le possibilità di sopravvivenza di una produzione comunitaria indipendente . D' altra parte, la sparizione dei produttori comunitari avrebbe favorito l' evoluzione del mercato verso una situazione oligopolistica così come l' eventuale allontanamento degli esportatori giapponesi . Il fatto che il Consiglio, in siffatte circostanze, abbia dato la preferenza alla produzione comunitaria, è stato certamente nell' interesse della Comunità .
67 Sembra infatti, del resto, che la situazione prospettata dalla ricorrente non si sia verificata . Nessuno dei concorrenti si è ritirato dal mercato dopo l' istituzione dei dazi provvisori, e dette società giapponesi hanno cominciato ad assemblare od a produrre apparecchi nella Comunità ( vedasi punto 80 della controreplica ).
68 Infine, non mi sembra necessario prendere posizione riguardo agli effetti che il regolamento del Consiglio 22 giugno 1987, n . 1761(11 ), detto "regolamento giravite", che autorizza l' istituzione dei dazi antidumping sui prodotti fabbricati per assemblaggio nella Comunità, possa avere sull' evoluzione della situazione della concorrenza nella Comunità . Poiché detto regolamento è entrato in vigore in una data successiva a quella dell' adozione del regolamento impugnato, il Consiglio non è stato obbligato a tenerne conto al momento dell' istituzione dei dazi antidumping definitivi . Se i suoi effetti dovessero rivelarsi tali che il mantenimento di detti dazi non rispondesse più all' interesse della Comunità, spetterebbe alla Commissione avviare la procedura di riesame di cui all' art . 14 del regolamento base vuoi di sua stessa iniziativa, vuoi su richiesta di uno Stato membro o di una "parte interessata ".
69 Neppure il quarto motivo può pertanto essere accolto .
5 . Sul rigetto dell' offerta d' impegno
70 Gli argomenti sostenuti dalla Gestetner a questo riguardo sono in gran parte identici a quelli avanzati dalla Nashua . In linea essenziale, posso pertanto fare rinvio alle mie conclusioni odierne relative alla causa C-150/87, dove ho in particolare sostenuto il punto di vista secondo il quale le istituzioni non hanno commesso errore manifesto nel seguire la prassi tradizionale di non accettare impegni da parte di importatori ( punto 100 della motivazione del regolamento del Consiglio ). Alle pagine 7 e 8 del controricorso presentato in questa causa, la Commissione ha d' altronde precisato le ragioni di questa prassi tradizionale in modo particolarmente convincente .
71 Poiché si tratta di un impegno che comporta un aumento dei prezzi ( la Gestetner aveva offerto un simile impegno, mentre la Nashua aveva proposto una limitazione dei quantitativi importati ), la Commissione, a pagina 9 del controricorso, sottolinea giustamente che, anche in questo caso, gli importatori continuerebbero ad avere interesse ad acquistare il prodotto a prezzi di dumping, presso fabbricanti di paesi terzi anziché acquistare merci prodotte nella Comunità . L' impegno garantirebbe loro un margine di profitto rilevante .
72 In tale situazione, i produttori della Comunità subirebbero un pregiudizio altrettanto considerevole che se non vi fosse stato l' impegno . Il solo effetto di un impegno adottato da un importatore è quello di ridurre il pregiudizio subito dai distributori di merci fabbricate nella Comunità, il che non ha lo stesso significato dell' eliminazione del pregiudizio subito dai produttori della Comunità .
73 Peraltro, se si accettasse un impegno da parte di un importatore, si dovrebbero accettare gli impegni da parte di tutti gli importatori che si trovano nella stessa situazione . Il numero degli esportatori è ( in genere ) limitato : se esso è eccessivo, gli impegni non sono accettati . Il numero degli importatori potenziali è invece sempre molto elevato . Questi argomenti resterebbero validi anche se la Gestetner potesse essere considerata un esportatore, giacché il numero degli esportatori potenziali che non sono produttori può, anch' esso, essere molto elevato . Infine, il numero dei tipi di fotocopiatrici è molto ampio . In questa situazione, una efficace sorveglianza degli impegni diverrebbe eccessivamente difficile .
74 Vi propongo di accogliere anche questi argomenti delle istituzioni, che non contengono errori manifesti di valutazione e rientrano pertanto nell' ambito dell' amplissimo margine di valutazione discrezionale ad esse riconosciuto dalla Corte . Anche il motivo relativo al rigetto dell' offerta d' impegno deve pertanto essere respinto .
Conclusioni
75 Per tutti i suesposti motivi, vi suggerisco :
- di dichiarare il ricorso della Gestetner irricevibile nella parte in cui esso è diretto contro la Commissione ed in quanto inteso all' annullamento del regolamento del Consiglio n . 535/87 nel suo complesso;
- di dichiararlo ricevibile per il resto ma di respingerlo .
Anche se la domanda subordinata della ricorrente dovesse essere dichiarata ricevibile, quest' ultima è tuttavia rimasta soccombente nei capi essenziali della sua domanda e vi propongo, pertanto, di condannarla alle spese . Le spese sostenute dalla Mita, interveniente a sostegno delle conclusioni della Gesteter, restano a suo carico .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) GU L 54, del 24.2.1987, pag . 12 .
( 2 ) Regolamento ( CEE ) della Commissione 21 agosto 1986, n . 2640, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di apparecchi di fotocopia originari del Giappone ( GU L 239 del 26.8.1986, pag . 5 ) in prosieguo : il "regolamento provvisorio ".
( 3 ) Vedasi, in tal senso, sentenza della Corte 29 maggio 1979 ( causa 118/77, Import Standard Office/Consiglio, Racc . pag . 1277 ) dove essa ha preso in considerazione la disposizione del regolamento impugnato che prevede la riscossione definitiva dei dazi provvisori unicamente nel contesto della ricevibilità del ricorso in quanto diretto contro detta disposizione ( punti 24 e 27 della motivazione ).
( 4 ) GU L 201 del 30.7.1984, pag . 1 .
( 5 ) Nel caso di specie si trattava del regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 dicembre 1979, n . 3017 ( GU L 339 del 31.12.1979 ) che è stato abrogato dal regolamento n . 2176/84 . Quest' ultimo ha tuttavia riportato in termini sostanzialmente identici le disposizioni qui considerate .
( 6 ) Vedasi in questo senso il punto 35 della motivazione della citata sentenza 7 maggio 1987 ( causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio, Racc . pag . 1861 ).
( 7 ) Vedasi in questo senso, in particolare, la citata sentenza 7 maggio 1987 ( causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio, Racc . pag . 1861, punto 21 della motivazione ).
( 8 ) Primo regolamento d' applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ( GU 13 del 21.2.1962, pag . 204 ).
( 9 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 12 agosto 1985 n . 2322 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glicina originaria del Giappone ( GU L 218 del 15.8.1985, pag . 1 ).
( 10 ) Vedasi, a questo proposito, il punto 18 della motivazione del regolamento ( CEE ) n . 2322/85 che deve essere letto alla luce del punto 31 della motivazione del regolamento ( CEE ) della Commissione, 18 aprile 1985, n . 997 che istituisce un dazio antidumping provvisorio ( GU L 107, del 19.4.1985, pag . 8 ).
( 11 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 22 giugno 1987 n . 1761, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2176/84 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 167 del 27.6.1987, pag . 9 ).
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