Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . Il procedimento odierno verte su un concorso interno bandito dalla Corte dei conti nel giugno del 1985 ( CC/A/8/85 ). Poiché questo concorso ha già costituito oggetto delle cause 321/85, 322/85, 323/85 e 417/85 ( 1 ), posso ora limitarmi a ricordare soltanto alcuni punti essenziali degli antefatti .
2 . Il concorso era stato organizzato per occupare un posto A7/A6 . Vi erano state quattordici candidature, tra le quali quelle dei ricorrenti nella presente causa . La commissione giudicatrice riteneva che nessuno dei candidati potesse essere ammesso alle prove scritte . Per i ricorrenti nella presente causa questa esclusione veniva motivata in una comunicazione del 2 agosto 1985 in base al fatto che, per quanto riguarda il Muysers, la sua esperienza professionale non era confacente alle mansioni del posto da occupare ( quindi non soddisfaceva le condizioni di cui al n . IV.2 del bando di concorso ), mentre per il Tuelp il titolo di studio prodotto ( Verwaltungsdiplom ) non era sufficiente per consentirgli l' accesso alla categoria A (( facevano quindi difetto le condizioni di cui al n . IV.1, a ), del bando di concorso )).
3 . Poiché il capo della divisione personale della Corte dei conti faceva presente al presidente della commissione giudicatrice che non era corretto escludere vari candidati, tutti gli interessati venivano invitati a presentare osservazioni integrative entro il 30 settembre 1985 . La commissione giudicatrice ribadiva però la valutazione iniziale e il 28 ottobre 1985 confermava le decisioni negative adottate il 2 agosto dello stesso anno . Questa decisione veniva adottata nonostante che in una lettera dell' APN in data 4 ottobre 1985, diretta al presidente della commissione giudicatrice, fosse stato chiarito come dovessero intendersi esattamente alcune condizioni per l' ammissione ( riguardavano l' esame delle conoscenze linguistiche e la possibilità di produrre originali oppure copie autentiche di documenti in un secondo tempo ).
4 . L' APN, poiché non riteneva giustificata la valutazione complessiva data dalla commissione giudicatrice ( il che, in seguito, ha fatto sì che venissero accolti i ricorsi di più candidati, vale a dire quelli della causa 321/85 e delle cause riunite 322/85 e 323/85 ), il 30 ottobre 1985 comunicava a tutti i candidati che il concorso era sospeso "en attente d' éventuels recours ". In pari data, a richiesta di alcuni candidati, circa la decorrenza del termine d' impugnazione il presidente della Corte dei conti rispondeva nel senso che la Corte di giustizia avrebbe esaminato d' ufficio l' osservanza dei termini; quindi la comunicazione del parere dell' APN poteva al massimo avere carattere informativo e un reclamo nei confronti della decisione della commissione giudicatrice pareva assurdo, in quanto l' istituzione non era competente ad annullare o a modificare le decisioni di una commissione giudicatrice .
5 . Ciononostante il Muysers proponeva reclamo in data 30 ottobre 1985 contro la decisione negativa che gli era stata trasmessa, in verità senza darvi seguito .
6 . Altri quattro candidati ( ma non il Tuelp ) hanno invece adito la Corte di giustizia proponendo i ricorsi già ricordati . Le loro domande venivano accolte : l' esclusione dall' esame orale veniva annullata dalla sentenza nella causa 321/85 ( del 23 ottobre 1986 ) in quanto la commissione giudicatrice non aveva ammesso la produzione in un secondo tempo di documenti originali o di copie autentiche; dalla sentenza nelle cause riunite 322/85 e 323/85 ( di pari data ), in quanto la commissione giudicatrice, per valutare le conoscenze di lingua francese dei candidati, si era fondata solo su quanto avevano dichiarato gli stessi candidati; e dalla sentenza nella causa 417/85 ( del 4 febbraio 1987 ) in quanto la commissione giudicatrice non aveva permesso la produzione in un secondo tempo di documenti, dai quali si poteva desumere che il candidato aveva un' esperienza professionale equivalente ai sensi del n . IV.1 b ) del bando di concorso .
7 . Dopo di ciò - come risulta chiaramente da un provvedimento dell' APN in data 30 marzo 1987 - il concorso sospeso proseguiva, tuttavia solo per i quattro candidati che avevano avuto vittoria di causa . Poiché due membri della commissione giudicatrice avevano chiesto di essere esentati dall' incarico, nel frattempo erano stati sostituiti da altri due .
8 . I ricorrenti nella presente causa, non appena avuta notizia di questi fatti, il 31 marzo 1987 si rivolgevano al presidente della Corte dei conti chiedendo che si tenesse conto anche delle loro candidature nel concorso che era ricominciato . Il presidente della Corte dei conti respingeva la domanda il 29 aprile 1987, motivando che i provvedimenti della commissione giudicatrice in data 28 ottobre 1985 non erano più impugnabili e le sentenze emanate nelle tre cause di cui sopra non potevano considerarsi fatti nuovi, giacché non vertevano su questioni inerenti al concorso che potessero interessare i ricorrenti nelle presenti cause .
9 . Poiché la situazione non mutava nemmeno dopo la presentazione di un reclamo ( 2 ), il 1° giugno 1987 i ricorrenti adivano la Corte, chiedendo l' annullamento della reiezione delle loro candidature .
10 . Nella causa così intentata, permettetemi di aggiungere, è pure stata chiesta la sospensione del concorso . Con ordinanza del presidente della seconda szione in data 3 giugno 1987, la richiesta è però stata respinta ( e a questo proposito la decisione sulle spese è stata riservata fino alla pronuncia nel merito ). Infine va ancora osservato - e questo lo abbiamo appreso all' udienza - che il concorso nel frattempo si è concluso e che il ricorrente nella causa 321/85 - primo classificato nell' elenco degli idonei - è stato nominato al posto vacante .
B - Esame giuridico
Su questa causa a mio parere va detto quanto segue .
11 . La lite si imperniava chiaramente sulla questione se il ricorso sia ricevibile oppure no, in quanto il problema dell' esclusione dei ricorrenti dal concorso non era stato portato dinanzi alla Corte immediatamente dopo la conferma della prima decisione negativa da parte della commissione giudicatrice ( vale a dire dopo il 28 ottobre 1985 ).
12 . L' atteggiamento della Corte dei conti in proposito risulta già chiaramente dall' esposizione degli antefatti . Essa ritiene anzitutto che - secondo la giurisprudenza ormai consolidata - le domande presentate dagli interessati il 31 marzo 1987 al presidente della Corte dei conti non fossero atte a far decorrere un nuovo termine per l' impugnazione dei provvedimenti del 28 ottobre 1985 che risolvevano la questione se i ricorrenti fossero stati giustamente esclusi dagli esami scritti . Nemmeno si può ritenere che queste domande potessero giustificarsi con il sopraggiungere di fatti nuovi . E escluso che fatti nuovi potessero ravvisarsi nelle sentenze delle tre cause di cui sopra, in quanto esse vertevano su diversi elementi di fatto ( altri punti del bando di concorso ) e, per di più, in due casi la Corte dei conti - fatto irrilevante per i ricorrenti - aveva espressamente dichiarato infondata la valutazione emessa dalla commissione giudicatrice .
13 . I ricorrenti invece contestano l' eccezione di decadenza per mancata tempestiva impugnazione dinanzi alla Corte . Il loro patrono, nella fase orale, ha anzitutto dichiarato che non veniva impugnato un atto della commissione giudicatrice dell' ottobre 1985, bensì il provvedimento dell' APN in data 30 marzo 1987, relativo alla continuazione del concorso limitatamente a quattro candidati che avevano vinto le cause sopra ricordate, e sotto questo aspetto era particolarmente importante il fatto che il reclamo proposto dai ricorrenti contro il provvedimento del 29 aprile 1987 fosse stato espressamente respinto .
14 . E stato inoltre sostenuto che il 28 ottobre 1985 non costituisce il termine a quo per l' impugnazione, in quanto l' APN in data 30 ottobre 1985 aveva comunicato a tutti i candidati che il concorso era stato sospeso . Ciò non significava altro che la decisione negativa della commissione giudicatrice era stata tenuta in sospeso, era stata dichiarata provvisoriamente inefficace . Importante sarebbe poi il fatto che nelle sentenze nella causa 321, e nelle cause riunite 322 e 323/85, è stato dichiarato invalido l' intero concorso cosicché sarebbe esclusa la possibilità che i provvedimenti emanati dalla commissione giudicatrice abbiano conservato la loro validità .
15 . Si dovrebbe poi anche ammettere che sono intervenuti elementi nuovi ai sensi della giurisprudenza in materia, che hanno giustificato la domanda presentata dai ricorrenti il 31 marzo 1987 . Come tale ad esempio si dovrebbe considerare il fatto che è stata costituita una nuova commissione giudicatrice . Altro fatto nuovo sarebbe la pronunzia della sentenza nella causa 417/85 in data 4 febbraio 1987, in quanto ciò che viene in essa condannato avrebbe pure rilevanza per i ricorrenti, vale a dire il rifiuto di ammettere la produzione ulteriore di documenti, dai quali risultasse che i candidati possedevano i requisiti indicati nel bando di concorso .
16 . In questa controversia - permettete che lo dica fin d' ora - mi pare che il punto di vista della Corte dei conti sia molto più convincente degli argomenti dei ricorrenti .
17 . Stando all' atto introduttivo, la lite verte sull' esclusione dei ricorrenti dal concorso di cui si è parlato all' inizio . Questa esclusione, se non erro, è stata determinata da decisioni della commissione giudicatrice in data 2 agosto 1985, confermate il 28 ottobre 1985 . Essenzialmente, questi provvedimenti avrebbero dovuto essere impugnati tempestivamente, o ricorrendo direttamente alla Corte oppure facendo precedere il ricorso giurisdizionale da un reclamo amministrativo, il che però non è avvenuto evidentemente .
18 . Il provvedimento dell' APN 30 marzo 1987, al quale si richiamano ora i ricorrenti ( e che d' altronde non è stato prodotto ), se attentamente considerato, non costituisce invece un fatto nuovo, per quanto riguarda il punto centrale della controversia ( la reiezione delle candidature dei ricorrenti ). Esso riguardava solo la prosecuzione del concorso sospeso con provvedimento 30 ottobre 1985 . Esso si è basato - per quanto riguarda i candidati ammessi - semplicemente sui precedenti provvedimenti della commissione giudicatrice, eventualmente in connessione con le sentenze d' annullamento della Corte . Esso però nulla ha deciso, per quanto riguarda la cerchia dei candidati ammessi alla fase successiva del concorso, e quindi sotto questo aspetto non poteva attribuire un nuovo diritto d' impugnazione . Per questo motivo d' altro canto risulta vano anche il richiamo dei ricorrenti alla reiezione espressa del reclamo, mediante provvedimento del 26 maggio 1987, e a questo proposito non si deve dimenticare che esso si limita ad esprimersi sull' ammissibilità della domanda del 31 marzo 1987, che è stata negata recisamente, in considerazione della validità dei provvedimenti del 28 ottobre 1985 .
19 . Non è neppure possibile sostenere che i provvedimenti della commissione giudicatrice 28 ottobre 1985 siano divenuti caduchi per effetto del provvedimento 30 ottobre 1985 dell' autorità che ha il potere di nomina oppure per effetto delle menzionate sentenze della Corte .
20 . Dal provvedimento primo nominato non si può affatto desumere che tutti gli atti della commissione giudicatrice fossero "provvisoriamente inefficaci ". E stato semplicemente comunicato che il concorso veniva sospeso in attesa di eventuali impugnazioni ( onde fossero chiarite le questioni ivi sollevate ). Con ciò si è pure fatto sapere che dopo questo chiarimento, il concorso sarebbe proseguito, salvo restando in linea di principio quanto era stato fatto sino al 28 ottobre 1985 .
21 . Le sentenze, d' altro canto, si limitano ( come risulta chiaramente dall' ultimo punto : n . 21 e, rispettivamente, n . 18 ) ad annullare le decisioni relative alla esclusione di quei ricorrenti dalle prove scritte . Da queste pronunzie non si può affatto desumere che sia stato annullato l' intero concorso . In particolare ciò non si può desumere dal n . 13 ( rispettivamente n . 14 ) nel quale è detto :
"E questo il motivo per cui l' autorità che ha il potere di nomina, qualora ritenga, come nel caso in esame, che il rifiuto o i rifiuti di ammissione al concorso siano stati illegittimamente opposti dalla commissione giudicatrice a dei candidati e che il concorso nel suo complesso sia viziato a causa di ciò, si trova nell' impossibilità di procedere alla nomina di un candidato . Essa deve in tal caso accertare questa situazione mediante provvedimento motivato e ricominciare da capo il concorso con un nuovo bando e con l' eventuale nomina di una nuova commissione giudicatrice ".
22 . Infatti la sentenza prosegue : "In mancanza di un provvedimento siffatto dell' autorità che ha il potere di nomina, spetta alla Corte, su ricorso degli interessati, il pronunziarsi direttamente sulla legittimità del provvedimento della commissione giudicatrice ". Ma proprio così stavano le cose in quell' occasione, vale a dire non vi era alcuna decisione dell' autorità che ha il potere di nomina che accertasse che l' intero concorso era viziato e la Corte doveva quindi annullare i provvedimenti della commissione giudicatrice che in quel momento entravano in linea di conto .
23 . Infine non si può nemmeno sostenere che ci troviamo di fronte al solo caso in cui, secondo la giurisprudenza, mediante una domanda proposta in seguito si può rimettere in discussione il contenuto di una decisione non tempestivamente impugnata e chiederne il riesame, cioè di fronte a fatti nuovi ( 3 ).
24 . Non può certo sostenersi che costituisca fatto nuovo la modifica della composizione della commissione giudicatrice . In realtà ciò non significa che sia stata insediata una nuova commissione nell' ambito di un nuovo concorso ( nel senso del n . 14 della sentenza nelle cause riunite 322/85 e 323/85 ). Si è solo trattato di sostituire due membri della commissione, nominati dall' amministrazione, che avevano espressamente rinunciato al mandato dopo la pronuncia delle sentenze di cui sopra . Ciò non pare effettivamente abbia provocato difficoltà quanto alla prosecuzione del concorso a proposito del quale fin dal 30 ottobre 1985 risultava chiaro che sarebbe proseguito, se necessario dopo che la Corte avesse chiarito taluni punti controversi .
25 . Nemmeno possono essere considerati fatti nuovi le sentenze nella causa 321/85 e nelle cause riunite 322/85 e 323/85 . Sotto questo aspetto è anzitutto importante rilevare che il brano testé citato (( che comincia con le parole "E questo il motivo per cui l' autorità che ha il potere di nomina qualora ritenga, ecc . (...)")) non consente di desumerne il dovere assoluto di ricominciare da capo il concorso . Se ne parla solo per il caso in cui l' autorità che ha il potere di nomina decida che l' intero concorso era viziato . Ora, così non è stato, quindi la Corte - come è previsto nell' ultima frase del brano citato - doveva conoscere della legittimità delle decisioni della commissione giudicatrice dinanzi ad essa impugnate . D' altro canto è pure importante il fatto che quelle cause vertevano su problemi irrilevanti per i ricorrenti odierni ( ne ho già parlato e mi basta qui farvi richiamo ).
26 . Un fatto nuovo non può nemmeno ravvisarsi, infine, nella sentenza 417/85, nella quale - come ho già detto - è stato stigmatizzato il fatto che la commissione giudicatrice non avesse consentito la produzione ulteriore di documenti ( dai quali risultava che il ricorrente aveva una esperienza professionale di livello equivalente sufficientemente lunga ai sensi del bando di concorso ). Contrariamente a quanto ha dichiarato il patrono del ricorrente all' udienza, non si può infatti ammettere che per i ricorrenti una questione del genere fosse rilevante e quindi, dopo l' emanazione di detta sentenza, per motivi di parità di trattamento, vi fosse ragione di trattarli del pari in modo conforme alla sentenza . I motivi per cui i ricorrenti erano stati esclusi dal concorso li ho già ricordati : nel caso del Tuelp era stato rilevato che egli non aveva un diploma universitario, bensì solo il diploma di una scuola d' amministrazione e non disponeva nemmeno di una esperienza professionale di livello equivalente; il Muysers non era stato ammesso alle prove scritte in quanto, a parere della commissione giudicatrice, non disponeva di una esperienza professionale adeguata al posto da occupare . Nel loro caso, quindi, non si trattava di accertare se potessero produrre in un secondo tempo dei documenti a sostegno della loro convinzione di possedere i requisiti prescritti nel bando di concorso . Si trattava solo di valutare correttamente i dati che avevano fornito ( livello del diploma amministrativo, attività presso l' Istituto orientale della Società tedesca per i paesi del sol levante e attività presso l' Unione dei cantieri navali tedeschi ). Del resto ciò emerge pure dal reclamo proposto dal Muysers il 30 ottobre 1985 avverso il provvedimento di esclusione, poiché non vi si critica il fatto che il ricorrente non potesse più comprovare in un secondo tempo di possedere un' esperienza professionale in materia, ma soltanto la constatazione che la sua esperienza professionale, nota alla commissione giudicatrice, non dimostrava alcuna relazione sufficientemente stretta con il posto da occupare .
27 . Non rimane quindi che accogliere il punto di vista della Corte dei conti e decidere che la pretesa dei ricorrenti va dichiarata irricevibile per il ritardo nella proposizione del ricorso giurisdizionale .
28 . Giunti a questo indiscutibile risultato, mi pare superfluo aggiungere osservazioni sul merito del ricorso, sul quale gli stessi ricorrenti d' altra parte - come è stato giustamente rilevato all' udienza - non hanno praticamente svolto alcun argomento .
29 . Si può al massimo ancora spendere qualche parola sulle spese, giacché la Corte dei conti ha sostenuto che sarebbe opportuno porre tutte le spese carico dei ricorrenti per manifesta irricevibilità, in quanto essi ne erano stati ampiamente informati dalla Corte dei conti stessa . Come sapete, il patrono dei ricorrenti si è vivamente opposto a ciò, contestando che queste informazioni fossero state date . A mio parere, non si può condividere su questo punto l' atteggiamento della Corte dei conti . Non è il caso di chiarire in che cosa sia consistita detta informazione . Si dovrà infatti ammettere che dalle sentenze nella causa 321/85 e nelle cause riunite 322/85 e 323/85 ( 4 ), a prima vista si può trarre la conclusione che la Corte dei conti avrebbe dovuto riorganizzare ab ovo nuovi concorsi, cosicché non si può sostenere che l' azione giudiziaria sia stata intentata temerariamente . Così stando le cose, mi pare opportuno applicare l' art . 70 del regolamento di procedura e ciò del resto anche per quel che riguarda le spese inerenti al procedimento sommario .
C - Conclusioni finali
Riassumendo, vi propongo quanto segue :
30 . "Il ricorso va dichiarato irricevibile e ciascuna parte dovrà sopportare le proprie spese ".
(*) Traduzione dal tedesco
( 1 ) Cfr . sentenza 23 ottobre 1986, causa 321/85, Hartmut Schwiering / Conte dei conti delle Comunità europee, Racc . 1986, pag . 3199; cfr . sentenza 23 ottobre 1986, cause riunite 322/85 e 323/85, Volker Hoyer / Corte dei conti, Manfred Neumann / Corte dei conti, Racc . 1986, pag . 3215; sentenza 4 febbraio 1987, causa 417/85, Henri Maurissen / Corte dei conti delle Comunità europee, Racc . 1987, pag . 551 .
( 2 ) Quanto al reclamo del 14 maggio 1987, vedi il provvedimento adottato il 26 maggio 1987 .
( 3 ) Cfr . sentenza 15 maggio 1985, causa 127/84, Erwin Esly / Commissione delle Comunità europee, Racc . 1985, pag . 1443 .
( 4 ) Cfr . rispettivamente n . 13 e n . 14 delle motivazioni .
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