Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nella causa promossa dal sig . Simonella contro la Commissione e vertente sul concorso interno COM/A/8/84, già oggetto di altre cause ( 64, da 71 a 73 e 78/86 ), aperto ai candidati che desideravano passare dalla categoria B alla categoria A, ritengo opportune le seguenti valutazioni .
2 . 1 ) Condivido la tesi della Commissione secondo la quale il principale capo di domanda volto all' annullamento del predetto concorso interno è irricevibile .
3 . Sappiamo che il ricorrente ha superato con esito positivo tutte le fasi del concorso mentre non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto nella fase orale conclusiva, il cui risultato era il solo determinante ai fini dell' inclusione nell' elenco di idoneità . Si può dunque affermare che egli non ha interesse al totale annullamento del concorso, ma solo al sindacato giurisdizionale dell' ultimo atto di detta procedura . Anche ove risultasse vincente su questo punto, non si avrebbe motivo di invalidare l' intero risultato del concorso . Sotto il profilo dell' interesse del ricorrente, è invece sufficiente l' annullamento dell' esclusione dall' elenco di idoneità, con la conseguenza dell' eventuale ripetizione da parte sua della prova orale ( il che è oggetto della domanda in subordine del ricorrente ).
4 . 2 ) Come si sa, con il primo motivo il ricorrente censura l' assenza nel bando di concorso di una valutazione, espressa in voti, dei titoli, della prevista prova scritta e del periodo di formazione, il che avrebbe trasgredito l' art . 1 dell' allegato III dello statuto del personale, a tenore del quale il bando di concorso deve specificare, fra l' altro, il tipo di esame e la relativa votazione .
5 . In proposito, ci si deve innanzitutto richiamare alla giurisprudenza secondo la quale - ove non si sia impugnato direttamente il bando di un concorso per asserita irregolarità ( il che presuppone anche la previa presentazione di un reclamo ) - non è più possibile attaccare un bando di concorso per la sua irregolarità, in collegamento con l' impugnativa di atti cui si è giunti sulla base di quest' ultimo ( vedansi sentenze nella causa 294/84 ( 1 ) e, più di recente, nelle cause riunite 64, da 71 a 73 e 78/86 ( 2 )). Inoltre, il ricorrente non ha palesemente interesse a far valere dette censure, trattandosi dei tre punti suddetti relativi a fasi da lui superate con esito positivo e nelle quali non è dato riconoscere l' esistenza di un atto a lui pregiudizievole .
6 . Lo stesso vale d' altronde per l' argomento dell' omessa indicazione della valutazione della prova scritta e dei titoli ( cioè i criteri determinanti al riguardo ), se con ciò si dovesse intendere che gli atti relativi mancavano di motivazione o che essa dovesse essere presente nella decisione 17 giugno 1986 indirizzata al ricorrente ( con la quale lo si è informato del risultato finale ). Poiché infatti si trattava di atti conseguenti alle precedenti fasi, superate con successo dal ricorrente, non vi era certo bisogno di una particolare motivazione . Lo statuto del personale prescrive difatti una motivazione ( art . 25 ) solo per le decisioni prese a carico del dipendente .
7 . 3 ) Del primo motivo del ricorso resta dunque soltanto l' argomento secondo il quale non erano stati comunicati i criteri di valutazione della prova orale, il che, avendo il bando precisato espressamente che ad essa era attribuibile un massimo di 50 punti, si traduce nella censura d' insufficiente motivazione della decisione impugnata dal ricorrente .
8 . A mio parere, va disatteso anche questo argomento del ricorrente . Al riguardo, rileva innanzitutto che al ricorrente sia stato comunicato quanti punti gli erano stati attribuiti per la prova orale ( e cioè un numero tale da restare al di sotto del punteggio minimo stabilito dal bando ). E inoltre rilevante che dai documenti relativi alle prove allegati agli atti dalla convenuta si evinca lo svolgimento dettagliato della prova orale e la valutazione delle diverse fasi ( mi richiamo in proposito alle mie conclusioni nella causa 228/86, punto 41 della motivazione, nonché alla sentenza del 24 marzo 1988, Racc . 1988, pag . 1819, punto 11 della motivazione ). Tuttavia, il ricorrente non ha potuto dimostrare in che cosa la commissione giudicatrice abbia violato la normativa vigente nel valutare la prova orale . Sembra perciò insostenibile l' annullamento della decisione 17 giugno 1986 per insufficienza di motivazione .
9 . 4 ) Posso limitarmi a brevi osservazioni anche in merito al secondo motivo, con cui si è fatto valere che nella determinazione dei risultati della prova orale ( e quindi dell' elenco degli idonei ) erano intervenute considerazioni non pertinenti, per cui la commissione giudicatrice non avrebbe perseguito lo scopo esclusivo di scegliere i candidati che, come afferma l' art . 27 dello statuto del personale, siano dotati delle più alte qualità .
10 . In realtà, mancano, al riguardo, quegli "indizi oggettivi, pertinenti e concordanti" la cui presenza è indispensabile, secondo la giurisprudenza ( vedasi sentenza nella causa 69/83 ( 3 )), ove s' invochi lo sviamento di potere, come nel caso in esame .
11 . Ciò è senz' altro vero in relazione ai dubbi sollevati dal ricorrente sull' imparzialità della commissione giudicatrice, riferendosi alla circostanza che i candidati di Lussemburgo e di Bruxelles erano stati inclusi nell' elenco di idoneità nella stessa percentuale dei candidati di Lussemburgo e di Bruxelles che avevano superato la prima fase concorsuale ( esame dei titoli e prove scritte ). In merito a ciò nonché alla congettura secondo la quale la sede di lavoro dei candidati avrebbe svolto un ruolo essenziale, va ricordato che all' atto della correzione delle prove scritte il nome dei candidati non era noto, per cui in tale fase non era certo possibile una selezione mirata, sulla base del luogo di lavoro . Se, poi, dei candidati di Lussemburgo e di Bruxelles hanno superato la prova orale nell' identica proporzione, può trattarsi di una semplice coincidenza, tanto più che è ben difficile immaginare che una commissione d' esame, ov' è rappresentato il comitato del personale, si prefigga, di comune accordo, una manipolazione quale quella supposta dal ricorrente .
12 . Identico ragionamento vale, del resto, per la circostanza fatta valere dal ricorrente che dei sei candidati provenienti dall' Ufficio delle pubblicazioni ed ammessi alla prova orale nessuno era stato incluso nell' elenco d' idoneità . Ciò non giustifica in alcun modo il sospetto di un' esclusione non oggettivamente fondata, ad esempio perché la commissione poteva essere irritata per i ricorsi presentati da altri tre candidati dell' Ufficio delle pubblicazioni . E in realtà assodato che, al momento della conclusione della prova orale ( protrattasi fino al 6 giugno 1986 ), la maggior parte dei ricorsi aventi ad oggetto il concorso erano stati promossi da dipendenti che non avevano niente a che fare con l' Ufficio delle pubblicazioni . La circostanza di cui sopra si spiega dunque, ben più facilmente, ipotizzando che i dipendenti dell' Ufficio delle pubblicazioni ( di categoria B ) sono meno ben preparati al passaggio alla categoria A dei dipendenti provenienti da altri settori, in ragione del tipo di attività svolta e del patrimonio di esperienza così acquisito .
13 . Nessuno dei motivi dedotti può dunque essere accolto, donde la proposta di respingere il ricorso del sig . Simonella, in parte perché irricevibile e in parte perché infondato, e di statuire sulle spese a norma dell' art . 70 del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Sentenza 11 marzo 1986, causa 294/84, H . Adams e altri / Commissione, Racc . 1986, pag . 977, in particolare pag . 984 .
( 2 ) Sentenza 8 marzo 1988 nelle cause riunite 64, da 71 a 73 e 78/86, G . Sergio e altri / Commissione, Racc . 1988, pag . 1399 .
( 3 ) Sentenza 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux / Corte dei conti, Racc . 1984, pag . 2447 .
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