Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con il presente ricorso, la Commissione, con il sostegno del governo dei Paesi Bassi, chiede alla Corte di dichiarare che, non fissando i prezzi di vendita al dettaglio dei tabacchi manifatturati al livello determinato dai fabbricanti o dagli importatori, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art . 5, n . 1, della direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall' imposta sulla cifra d' affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati ( 1 ), e a quelli ad essa imposti dall' art . 30 del trattato CEE .
2 . Inoltre, non adottando i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 21 giugno 1983, la Repubblica francese sarebbe pure venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art . 171 del trattato .
3 . In tale sentenza, pronunziata nella causa 90/82 ( 2 ), la Corte ha dichiarato che la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi ad essa imposti dal diritto comunitario in quanto la legge allora in vigore non consentiva ai fabbricanti o agli importatori di fissare liberamente i prezzi di vendita al dettaglio ( PVD ) dei tabacchi manifatturati .
4 . La normativa francese in materia era allora contenuta nella legge 24 maggio 1976, n . 76-448, recante riordinamento del monopolio dei tabacchi manifatturati ( 3 ), e nel decreto 31 dicembre 1976, n . 76-1324, relativo ai regimi economico e fiscale dei tabacchi manifatturati ( 4 ).
5 . L' art . 10 del decreto n . 76-1324, che dava esecuzione all' art . 6 della legge n . 76-448, stabiliva che i PVD dei tabacchi sarebbero stati fissati con decreto del ministro dell' economia e delle finanze .
6 . Al fine di dar esecuzione alla sentenza 21 giugno 1983 e di conciliare la libera determinazione dei PVD con le esigenze del sistema di controllo dei prezzi, in vigore in Francia dal 1945, il governo francese, dopo contatti intervenuti con i servizi della Commissione, pubblicava, il 24 gennaio 1985 ( 5 ), un avviso relativo alla procedura di fissazione dei PVD dei tabacchi manifatturati che, senza modificare la legislazione in vigore, stabiliva in che modo e secondo quale procedura tale legislazione sarebbe stata in futuro applicata .
7 . In base a tale avviso :
a ) i prezzi dei prodotti immessi in commercio per la prima volta sul mercato francese sono comunicati due mesi prima della data stabilita per la messa in vendita;
b ) i PVD dei prodotti già messi in commercio sul mercato francese sono fissati sulla base di listini stabiliti di concerto tra i fabbricanti e importatori e le autorità francesi, e, alla rispettiva data di applicazione, sono dichiarati alla Direzione generale della concorrenza e del consumo dai suddetti fabbricanti o importatori per essere poi pubblicati nel JORF con decreto del ministro dell' economia, delle finanze e del bilancio .
8 . La Commissione riteneva che il testo dell' avviso fosse tale da soddisfare alle esigenze del diritto comunitario, quali interpretate dalla Corte nella sentenza 21 giugno 1983, in quanto da esso sembrava risultare che le autorità francesi avrebbero omologato i PVD dichiarati dai fabbricanti o importatori .
9 . Avveniva, tuttavia, che diversi operatori economici presentavano reclamo alla Commissione per il fatto che il ministro francese competente si era rifiutato di omologare le dichiarazioni di nuovi PVD facendo valere l' esistenza di una politica generale destinata a contenere l' aumento dei prezzi .
10 . La Commissione veniva così avvertita del fatto che, contrariamente a quanto essa pensava, il governo francese dava all' avviso di cui sopra un' interpretazione che, a suo parere, non era conforme al diritto comunitario .
11 . Il problema posto dalla presente controversia è in sintesi quello di accertare se le modifiche introdotte nell' ordinamento giuridico francese dopo la sentenza 21 giugno 1983 siano tali da far ritenere rispettate le esigenze del diritto comunitario quanto alla determinazione dei PVD dei tabacchi manifatturati .
12 . Esaminiamo gli argomenti delle parti in ordine a ciascuno dei mezzi del ricorso .
1 . Violazione dell' art . 5, n . 1, della direttiva 72/464/CEE
13 . E l' art . 5, n . 1, della direttiva che sancisce il principio secondo cui "i fabbricanti e gli importatori determinano liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti" senza pregiudizio però dell' "applicazione delle legislazioni nazionali relative al controllo del livello dei prezzi o al rispetto dei prezzi imposti ".
14 . Per valutare la compatibilità della normativa francese con tale disposizione, occorre tener presente il necessario collegamento tra le due frasi di cui essa si compone e, in particolare, come è stato dichiarato nella sentenza in causa 90/82, il senso da attribuire alla duplice riserva formulata nella sua seconda frase relativa all' applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi o al rispetto dei prezzi di vendita al grossista imposti .
15 . Come la Corte ha dichiarato nella precitata sentenza 21 giugno 1983, "la suddetta riserva dev' essere interpretata in modo da conciliare il suo contenuto con la regola della libera determinazione del prezzo di vendita da parte del fabbricante o dell' importatore in quanto questa regola costituisce l' espressione, nel settore contemplato dalla direttiva, del principio della libera circolazione delle merci in normali condizioni di concorrenza, ricordato nel preambolo della direttiva" ( punto 20 della motivazione ).
16 . Per quanto riguarda l' espressione "rispetto dei prezzi imposti", la Corte ha precisato ( sentenza citata, punto 23 della motivazione ) che, nell' ambito del meccanismo di tassazione del tabacco, essa "va intesa come riferentesi ad un prezzo che, una volta determinato dal fabbricante o dall' importatore e approvato dalle pubbliche autorità, si impone in quanto prezzo massimo e deve essere rispettato come tale in tutte le fasi del circuito di distribuzione, fino alla vendita al consumatore ".
17 . Ancor più chiaramente, la Corte ha ritenuto, nella sentenza 16 novembre 1977 ( 6 ) ( causa 13/77, Inno / ATAB ), che la seconda frase dell' art . 5, n . 1, non impedisce agli Stati membri di imporre un determinato prezzo di vendita al consumatore di tabacchi manifatturati importati o fabbricati nel paese, sempre che tale prezzo sia stato liberamente fissato dal produttore o dall' importatore .
18 . Non vi è quindi, "nel sistema della direttiva, (...) contraddizione fra la regola della libera determinazione del prezzo da parte del fabbricante o dell' importatore ed il potere riservato agli Stati membri di garantire il rispetto dei prezzi imposti ": questi ultimi corrisponderanno quindi semplicemente al "prezzo d' importazione determinato dal fabbricante o dall' importatore, omologato dallo Stato e, come tale, obbligatorio per qualsiasi operatore" ( sentenza Commissione / Francia, causa 90/82, precitata, punto 25 della motivazione ).
19 . Orbene, la Commissione, pur riconoscendo che i prezzi dei tabacchi manifatturati messi in commercio per la prima volta nel mercato francese sono fissati liberamente, ha sostenuto che, alla luce dell' applicazione data dalle autorità francesi all' avviso da esse pubblicato, i prezzi dei prodotti già immessi in commercio non possono essere fissati liberamente dai produttori e dagli importatori . Secondo la Commissione, il prezzo di vendita al grossista, che costituisce la controprestazione ricevuta dal produttore o dall' importatore, è, dato il sistema applicato in Francia, una semplice variabile dipendente da decisioni prese tutte dallo Stato francese : in primo luogo, il PVD determinato a norma della legge n . 74-448 e del decreto n . 76-1324; in secondo luogo, il margine di distribuzione ( fissato nel 1976 all' 8% del PVD ) e l' onere fiscale ( imposta di consumo e IVA ). Il prezzo di vendita al grossista risulterebbe così puramente e semplicemente dalla differenza tra questi due valori, senza che produttori e grossisti possano determinarne l' ammontare . Tale differenza si aggirerebbe, secondo i calcoli del governo olandese, intorno al 18% del PVD ( come hanno riconosciuto all' udienza anche gli esperti del governo francese ).
20 . Ne consegue, secondo la Commissione, che i produttori degli altri Stati membri si sono visti nell' impossibilità di ottenere prezzi di vendita al grossista tali da consentir loro di garantire la copertura dei costi di produzione . La Commissione basa la sua conclusione su dati statistici relativi all' andamento dei prezzi di vendita al grossista e dei costi di produzione in Francia e nei Paesi Bassi, tenendo altresì conto delle variazioni dei tassi di cambio all' interno dello SME .
21 . Dal canto suo, il governo francese non contesta il fatto di intervenire nella fissazione dei PVD dei prodotti già immessi in commercio nel mercato francese nonché nella fissazione del margine dei dettaglianti e nell' ammontare degli oneri fiscali . Esso sostiene però di non interferire nella determinazione del prezzo di vendita e quindi nella fissazione del margine di distribuzione del grossista-importatore : all' interno del prezzo di vendita ai dettaglianti, la ripartizione tra il prezzo di vendita al grossista e il margine del grossista-importatore risulta da una trattativa tra le parti . Di conseguenza, sul mercato francese si trovano livelli di margine di importazione e di prezzo di vendita al grossista variabili a seconda degli importatori e della natura degli accordi conclusi dalle parti .
22 . Va detto che questi chiarimenti del governo francese sono assolutamente insufficienti .
23 . L' art . 5, n . 1, della direttiva 72/464 stabilisce il principio secondo cui i fabbricanti e gli importatori determinano liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto dei prodotti di tabacco manifatturato . L' intervento delle pubbliche autorità nell' imposizione di tali prezzi - come si è visto in precedenza - non può andar oltre la mera omologazione dei prezzi liberamente determinati dai fabbricanti o dagli importatori una volta inglobate le imposte .
24 . Tale principio è particolarmente importante in un settore caratterizzato da un forte intervento statale, praticato vuoi attraverso una rilevante fiscalità, vuoi attraverso l' esistenza di monopoli di fabbricazione o di distribuzione, per garantire il funzionamento del mercato comune mediante l' eliminazione dei "fattori suscettibili di ostacolare la libera circolazione e di falsare le condizioni di concorrenza tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario" ( preambolo della direttiva, 3° punto della motivazione ).
25 . Ora, il sistema francese non soddisfa pienamente tali esigenze .
26 . La libertà di trattativa tra fabbricanti o importatori e grossisti distributori si restringe alla ripartizione di un residuo : quello che rimane una volta dedotti il margine di distribuzione dei dettaglianti e le imposte del PVD . Quest' ultimo è, molto semplicemente, fissato dal ministro competente .
27 . Come gli agenti del governo francese hanno finito per riconoscere all' udienza, la libertà dei fabbricanti e degli importatori si limita così alla ripartizione della torta senza estendersi, come dovrebbe, alla determinazione della sua misura ( il livello massimo del PVD ).
28 . Fissando in questo modo i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di tabacco manifatturato, le autorità francesi non si limitano ad omologare i prezzi liberamente determinati dai fabbricanti o dagli importatori : nella limitazione di tale libertà esse eccedono chiaramente le prerogative loro riconosciute in base alla necessità di favorire il "rispetto dei prezzi imposti ".
29 . Ci si chiede se tale comportamento si giustifichi con l' applicazione della legislazione nazionale sul "controllo del livello dei prezzi ".
30 . E quanto ritiene il governo francese, per il quale il passaggio, nel settore dei tabacchi manifatturati, da un regime di prezzi imposti ad un regime di libera fissazione dei prezzi massimi da parte dei fabbricanti o degli importatori non potrebbe avvenire bruscamente senza che ne risultino conseguenze sfavorevoli dal punto di vista del controllo dell' inflazione .
31 . Per questo, le autorità francesi hanno applicato un piano di liberalizzazione progressiva dei prezzi in questo settore, tenendo conto dei suoi effetti economici e della natura della concorrenza che prevale nel settore stesso .
32 . Il processo sarebbe collegato con l' evoluzione del regime generale di controllo dei prezzi ancora in vigore in Francia . Quest' ultimo era passato, alla fine del 1982, da un regime di blocco generale applicato dal 1945 ad un regime di controllo che è stato a sua volta progressivamente mitigato e successivamente soppresso nei settori in cui, secondo il governo francese, la concorrenza tra le imprese funzionava in maniera soddisfacente e consentiva, con i suoi effetti regolatori sull' andamento dei prezzi, di fare a meno di misure speciali di controllo .
33 . Il calendario di liberalizzazione progressiva nel settore dei tabacchi mirava all' eliminazione totale dei controlli e alla soppressione degli interventi nella formazione di prezzi nel 1989 .
34 . Nel frattempo, il 1° gennaio 1987, venivano soppressi tutti i controlli sui prezzi in tutti i settori dell' economia, ad eccezione di alcuni rari prodotti e servizi, tra i quali i tabacchi manifatturati .
35 . Secondo il governo francese, la normativa di legge del 1976 si limitava a trasporre per il settore dei tabacchi manifatturati il principio generale del controllo dei prezzi stabilito nel 1945; a sua volta, l' applicazione dell' avviso del 24 gennaio 1985 permetterebbe di recuperare ritardi nell' evoluzione dei prezzi e di correggere talune differenze verificate nel passato .
36 . A mio parere, la posizione del governo francese non è sostenibile .
37 . La Corte ha già dichiarato che l' espressione "controllo del livello dei prezzi", di cui alla seconda frase dell' art . 5, n . 1, della direttiva, "non può essere interpretata nel senso che essa riservi agli Stati membri un potere discrezionale per la fissazione del prezzo del tabacco, poiché l' esercizio di un potere così esteso costituisce virtualmente la negazione di qualsiasi efficacia pratica del principio della libera determinazione del prezzo enunciato nella prima frase dell' art . 5, n . 1" ( sentenza in causa 90/82, punto 21 della motivazione ). La Corte ha altresì precisato che "dal significato corrente del termine 'controllo' , nonché dal raffronto tra le varie versioni linguistiche della direttiva e dal riferimento, in molte di queste versioni, al 'livello' dei prezzi, risulta che l' espressione 'controllo del livello dei prezzì non può riguardare altro che le legislazioni nazionali di carattere generale, destinate a frenare l' aumento dei prezzi" ( punto 22 della motivazione ).
38 . Ora, nessuna di queste condizioni si è verificata nel caso della Francia .
39 . In primo luogo, le autorità francesi continuano ad intervenire discrezionalmente, anche dopo l' avviso del gennaio 1985, nella fissazione dei PVD, potendo esse fissarli a livelli diversi da quelli scelti dai fabbricanti o dagli importatori, nonostante il meccanismo di concertazione contemplato nell' avviso . La Commissione cita, per illustrare questo fatto, vari casi di rifiuto di concedere a importatori, prima o dopo della sentenza della Corte 21 giugno 1983, gli aumenti di prezzo richiesti . L' ultimo di questi casi citato dalla Commissione si è verificato dopo la pubblicazione dell' avviso del 24 gennaio 1985 .
40 . In secondo luogo, non è possibile affermare che tali interventi rientrino in una "legislazione nazionale di carattere generale, destinata a frenare l' aumento dei prezzi ".
41 . Al contrario, trattasi di una normativa propria del settore dei tabacchi che è stata già censurata dalla Corte nel 1983 con riferimento ad un periodo in cui, nella generalità dei settori, era ancora in vigore il regime di blocco dei prezzi .
42 . L' avviso del 1985 non ha sostanzialmente alterato la situazione, in quanto ha semplicemente permesso ai fabbricanti e agli importatori di fissare liberamente i prezzi dei prodotti nuovi; quanto ai prodotti rimanenti, come si è visto, tali operatori hanno soltanto la possibilità di discutere il livello relativo dei prezzi di vendita al grossista e del margine del distributore, ma non di fissare i PVD le cui modifiche, malgrado la prevista concertazione, continuano a rientrare nella competenza delle autorità .
43 . Come ha sottolineato la Commissione, tale meccanismo di controllo non si applica ai prodotti importati in generale . Persino prima della sua abolizione, il 1° dicembre 1986, il regime di controllo generale dei prezzi si applicava soltanto ai margini di importazione e di commercializzazione dei prodotti importati, ma non al prezzo dei prodotti importati stessi . La stessa cosa non avviene per i tabacchi dato che, anche dopo l' avviso del 1985, al regime per essi in vigore continuava a mancare il grado di generalità necessario perché esso fosse ammissibile alla luce dell' art . 5, n . 1, della direttiva .
44 . Stando così le cose, come rileva la Commissione, non soltanto il settore dei tabacchi è stato sottratto agli effetti degli adeguamenti dei tassi di cambio nell' ambito del sistema monetario europeo, ma i prezzi in questo settore hanno conosciuto una progressione nettamente inferiore all' indice generale dei prezzi; all' epoca in cui è stato proposto il presente ricorso, tra i prezzi del tabacco manifatturato e gli altri prezzi esisteva una differenza del 10% circa, benché i prezzi dei tabacchi fossero stati aumentati a due riprese, in deroga al regime generale di controllo e senza che i fabbricanti o gli importatori avessero neppure potuto beneficiare del margine lasciato libero a seguito della soppressione, nel luglio 1984, dei contributi per la previdenza sociale, in precedenza creati e incorporati nei PVD .
45 . Il 1° dicembre 1986 veniva abolito il regime generale di controllo dei prezzi in Francia . Rimaneva tuttavia il sistema di interventi in vigore per i tabacchi che le autorità francesi si proponevano di eliminare progressivamente entro il 1989 .
46 . Lo sblocco del dicembre 1986 è intervenuto quando il parere motivato che ha preceduto la proposizione del presente ricorso era già stato emesso; di esso non andrebbe tenuto conto per fondare una declaratoria di inadempimento .
47 . Si può tuttavia aggiungere che tale innovazione nel regime generale dei prezzi ha reso ancora più evidente la situazione di violazione del diritto comunitario nel settore dei tabacchi, senza che nessun motivo obiettivo potesse giustificare l' adozione per quest' ultimo di un modello di controllo dei prezzi già abbandonato per gli altri settori .
48 . Infatti, nessuna della ragioni fatte valere dal governo francese è tale da infirmare tale conclusione .
49 . La difficoltà di abbandonare una normativa risalente nel tempo non può giustificare il fatto che rimangano inadempiuti gli obblighi di una direttiva del 1972 che avrebbe dovuto essere recepita entro il 1° luglio 1973 né il fatto che, per più di due anni ( per fare riferimento solo al periodo anteriore alla proposizione del ricorso ), non sia stata data piena esecuzione ad una sentenza della Corte .
50 . A sua volta, l' argomento fondato sul carattere specifico dei prodotti di cui è causa è in contraddizione con il carattere generale che si richiede da una normativa di legge contro l' aumento dei prezzi perché la sua applicazione possa legittimamente comportare una restrizione al principio della libera fissazione dei prezzi per i fabbricanti e per gli importatori .
51 . Quanto alla difesa degli interessi fiscali dello Stato e alle necessità della lotta contro il tabagismo, la Corte ha già ritenuto che questi argomenti non fossero tali da giustificare il comportamento delle autorità francesi ( sentenza 21 giugno 1983, causa 90/82, punto 29 della motivazione ).
52 . D' altro canto, il governo francese non può far valere eventuali comportamenti delle imprese in contrasto con l' art . 85 del trattato per sottrarsi all' esecuzione integrale degli obblighi che ad esso incombono in forza di direttive comunitarie .
53 . Infine, non esiste alcuna chiara giustificazione per far valere eventualmente la situazione concorrenziale del settore o pretese difficoltà di approvvigionamento .
54 . Non è quindi per nulla legittimo far riferimento all' applicazione di una "legislazione nazionale relativa al controllo del livello dei prezzi" per giustificare il regime di fissazione dei prezzi dei tabacchi manifatturati in Francia .
55 . Per giunta, non può neppure riconoscersi alla normativa di cui è causa il carattere della generalità per il settore interessato dato che essa consente la libera fissazione dei prezzi dei nuovi prodotti messi in commercio .
56 . Stando così le cose, come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 21 giugno 1983, "il potere riservato al governo dalla legislazione francese in materia di fissazione dei prezzi del tabacco manifatturato è incompatibile col diritto comunitario, in quanto tale potere consente, con la modifica del prezzo di vendita determinato dal fabbricante o dall' importatore, di alterare i rapporti concorrenziali fra il tabacco importato e il tabacco messo in commercio dal monopolio nazionale" ( punto 26 della motivazione ).
57 . Come la Corte ha affermato ad altro proposito, ma sempre nell' ambito dell' eliminazione degli ostacoli agli scambi intracomunitari ( 7 ), è importante che ciascuno Stato membro dia alle direttive un' attuazione che risponda alle esigenze di chiarezza e di certezza delle situazioni giuridiche nell' interesse dei produttori stabiliti negli altri Stati membri; l' avviso del 24 gennaio 1985, come si è visto, non è tale da rispondere a queste esigenze .
2 . Violazione dell' art . 30 del trattato
58 . La Commissione ritiene che il regime francese di controllo dei prezzi dei tabacchi manifatturati sia incompatibile con l' art . 30 del trattato, in quanto non favorisce lo smercio dei prodotti importati tenendo conto soltanto della situazione sul mercato francese, il che non consente ai produttori di altri Stati membri di ripercuotere l' aumento dei costi di produzione sui loro prezzi di importazione in Francia .
59 . La Commissione ricorda, a questo proposito, la sentenza Dassonville ( 8 ), in base alla quale costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall' art . 30, qualsiasi misura in grado di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, le importazioni tra Stati membri .
60 . Ora, la Corte ha già dichiarato che persino una normativa nazionale sui prezzi valida indistintamente per i prodotti nazionali e per quelli importati può, in talune circostanze, costituire un ostacolo alle importazioni a seguito, in particolare, della fissazione, da parte di un' autorità nazionale, di prezzi o di margini di utile ad un livello tale che i prodotti importati siano sfavoriti rispetto ai prodotti nazionali identici, vuoi perché essa impedisce loro di essere venduti in condizioni di redditività, vuoi perché il vantaggio concorrenziale risultante da prezzi di costo inferiori è neutralizzato ( 9 ). Stando così le cose, la vendita dei prodotti importati può quindi divenire o impossibile, o più difficile di quella dei prodotti nazionali ( 10 ).
61 . Nella fattispecie, la Commissione, a mio parere, fornisce una prova sufficiente di tale situazione .
62 . Infatti, oltre a citare casi di rigetto di richieste di aumento di prezzi formulate da importatori, la Commissione ha presentato delle statistiche da cui risulta che, tenendo conto dei rispettivi movimenti del franco francese e del fiorino olandese :
a ) tra il 1980 e il 1987, i prezzi di vendita al grossista delle sigarette "Marlboro" in Francia ( espressi in fiorini ) aumentavano del 20% mentre i costi di produzione nei Paesi Bassi aumentavano del 39%, con una differenza percentuale di 19 punti;
b ) tra il febbraio 1982 e il 30 marzo 1987, mentre i prezzi di vendita al grossista si mantenevano praticamente stabili (- 1 %), i costi di produzione aumentavano del 16%;
c ) per altre due marche, l' una importata (" Rothmans King Size ") e l' altra fabbricata dal monopolio francese dei tabacchi (" Pall Mall "), entrambe vendute al medesimo PVD, il produttore nazionale percepiva, nel marzo 1987, il 125% del prezzo di vendita al grossista del febbraio 1982, mentre il produttore olandese non percepiva, alla stessa data, più del 99% del prezzo di vendita al grossista del febbraio 1982 .
63 . Tuttavia, i prezzi di vendita al grossista in franchi francesi non hanno accompagnato l' andamento dei PVD, dato che si constata, tra il 1982 e il 1987, un ritardo di 10 punti malgrado lo sforzo di recupero effettuato a partire dal 1985 .
64 . Il governo francese oppone a questi dati altri dati un po' differenti esprimendo nel contempo riserve sul loro carattere rappresentativo .
65 . Non mi sembra però che i suoi argomenti difensivi siano stati sufficienti per negare la distorsione nei confronti del commercio internazionale che consegue dal sistema francese di fissazione dei prezzi dei tabacchi . Del resto, la fonte dei prospetti presentati da entrambe le parti è la stessa - i Servizi centrali statistici dei Paesi Bassi - e il governo olandese, responsabile per tali statistiche, ha espressamente dichiarato, intervenendo nella causa, di sottoscrivere gli elementi informativi forniti dalla Commissione nelle sue difese, ivi compresi i dati numerici .
66 . D' altro canto, è poco pertinente la discussione avviata tra la Commissione ed il governo francese in ordine all' andamento delle importazioni di tabacco manifatturato in Francia . Dal regime di fissazione dei prezzi applicato in tale paese risulta inequivocabilmente una restrizione della libertà commerciale degli operatori stranieri che, di fronte all' andamento delle rispettive monete e al rifiuto di omologare i prezzi proposti, potrebbero vedersi costretti a ridurre i rispettivi margini o a rinunciare a vendere, senza poter scegliere di ripercuotere su prezzi di vendita al dettaglio più elevati l' aumento dei propri costi .
67 . Del resto, per il riconoscimento dell' esistenza di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall' art . 30, può bastare l' esistenza di un ostacolo semplicemente potenziale al commercio tra Stati membri . In ogni modo, la Corte ha già sottolineato ( 11 ) che "l' art . 30 del trattato non fa alcuna distinzione fra i provvedimenti che possono essere qualificati come misure d' effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, a seconda della gravità del pregiudizio per il commercio fra Stati membri . Qualora possa ostacolare le importazioni, un provvedimento nazionale dev' essere qualificato come misura d' effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, anche se l' ostacolo è di lieve entità e se esistono altre possibilità di smercio dei prodotti importati ".
68 . In ogni caso, i dati numerici presentati confermano che, come affermato dalla Corte nella sentenza 21 giugno 1983, Commissione / Francia ( punto 27 della motivazione ), l' esercizio del potere riservato al governo dalla legge francese in materia di fissazione dei prezzi del tabacco manifatturato è "contrastante con l' art . 30 del trattato, in quanto consente alle pubbliche autorità, mediante un intervento selettivo sui prezzi del tabacco, di restringere la libertà d' importazione del tabacco originario di altri Stati membri ".
69 . Gli effetti di un regime del genere sono per giunta aggravati dall' esistenza di relazioni speciali tra lo Stato francese e l' unico produttore francese di tabacchi, l' impresa pubblica Seita, che ha potuto notoriamente sopportare per svariati anni perdite dovute, almeno parzialmente, all' insufficienza dei prezzi fissati .
3 . Trasgressione dell' art . 171 del trattato
70 . Le conclusioni espresse in ordine alle censure precedenti mi consentono altresì di concludere nel senso della fondatezza di quest' ultima censura .
71 . Infatti la fondatezza delle due prime censure significa che la Repubblica francese non ha operato nel suo ordinamento giuridico interno, dopo la sentenza della Corte del 21 giugno 1983 ed in esecuzione della stessa, le modifiche necessarie per conformarsi, in materia di fissazione dei prezzi dei tabacchi manifatturati, agli obblighi che discendono dall' art . 5 della direttiva 72/464 e dall' art . 30 del trattato .
72 . La pubblicazione dell' avviso del 24 gennaio 1985 non ha posto fine all' inadempimento, dato che la sua formulazione ha consentito alla Repubblica francese di dargli un' applicazione contraria alle suddette norme del diritto comunitario .
73 . Né gli aumenti di prezzo nel frattempo autorizzati dalle autorità francesi ( del resto insufficienti a recuperare i ritardi accumulati ) né l' annuncio di una liberalizzazione totale per il 1989, nonostante il loro carattere indiscutibilmente positivo dal punto di vista degli obiettivi del diritto comunitario, sono tali da porre immediatamente fine all' inadempimento dato che essi non modificano, di per sé, il sistema di intervento amministrativo nella fissazione dei prezzi . Le decisioni delle autorità francesi permettono soltanto di prevedere una cessazione del ritardo intervenuto nella trasposizione della direttiva; i termini da essa stabiliti non sono tuttavia discrezionali per gli Stati membri .
4 . Conclusione
74 . Alla luce di quanto precede concludo proponendovi di accogliere il ricorso della Commissione e, di conseguenza, di dichiarare inadempiente la Repubblica francese condannandola anche alle spese giudiziali, ivi comprese quelle della parte interveniente, dato che quest' ultima, pur non avendo formulato espressamente tale domanda, è intervenuta nella causa "a sostegno delle conclusioni della Commissione" la quale, a sua volta, ha chiesto la condanna della Repubblica francese alle spese ( 12 ).
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) GU L 303 del 31.12.1972, pag . 1 .
( 2 ) Commissione / Francia, Racc . 1983, pag . 2011, in particolare pag . 2032 .
( 3 ) JORF del 25.5.1976, pag . 3083 .
( 4 ) JORF del 7.1.1977, pag . 189 .
( 5 ) JORF del 24.1.1985, pag . 1026 .
( 6 ) Racc . 1977, pag . 2115, in particolare pag . 2149, punto 64 della motivazione .
( 7 ) Sentenza 6 maggio 1980, causa 102/79, Commissione / Belgio, Racc . 1980, pag . 1473, in particolare pag . 1486, punto 11 della motivazione .
( 8 ) Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc . 1974, pag . 837, punto 5 della motivazione .
( 9 ) Sentenza 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van Tiggele, Racc . 1978, pag . 25, in particolare da pag . 39 a 40, punti da 10 a 21 della motivazione; sentenza 7 giugno 1983, causa 78/82, Commissione / Italia, Racc . 1983, pag . 1955, in particolare pag . 1969, punto 16 della motivazione .
( 10 ) Sentenza 26 febbraio 1976, causa 65/75, Tasca, Racc . 1976, pag . 291, in particolare pag . 309, punti da 12 a 14 della motivazione .
( 11 ) Sentenza 5 aprile 1984, cause riunite 177 e 178/82, Van de Haar e Kaveka de Meern, Racc . 1984, pag . 1797, in particolare pag . 1812, punto 13 della motivazione .
( 12 ) Cfr . nello stesso senso, sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal / Commissione, Racc . 1979, pag . 777, in particolare pag . 783 e 813 . Cfr ., apparentemente in senso contrario, sentenza 2 febbraio 1988, cause riunite 67, 68 e 70/85, Van der Kooy / Commissione, Racc . 1988, pag . 0000 .
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