Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. I mezzi dedotti dalla Minolta Camera Co. Ltd (in prosieguo: la "Minolta") contro la legittimità del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone (1) (in prosieguo: il "regolamento impugnato" o il "regolamento definitivo") sono, per certi versi, differenti, o addirittura nuovi, rispetto a quelli fatti valere dagli altri produttori giapponesi di apparecchi di fotocopia a carta comune (in prosieguo: le "fotocopiatrici") nei rispettivi ricorsi. Vi sono, anzitutto, i mezzi riguardanti l' invalidità della determinazione del margine di dumping e il carattere non equo del margine di profitto incluso nel valore normale costruito, che la Minolta è la sola ad avere dedotto. Vi è, poi, il mezzo relativo al rifiuto del Consiglio di procedere, ai fini del confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione, a taluni adeguamenti per tenere conto delle differenze nelle condizioni di vendita, mezzo che, pur essendo basato su un' argomentazione analoga a quella svolta in altre cause, riguarda tipi di spese in parte diversi. Vi sono, infine, i mezzi tratti dall' inclusione, nel valore normale costruito, delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali delle affiliate di vendita (in prosieguo: le "spese VAG"), nonché del valore di taluni sconti concessi da queste affiliate (cosiddetti sconti per ritiro dell' usato), mezzi che, pur essendo stati dedotti anche in altre cause, in questa vengono corroborati da argomenti che, sotto vari aspetti, hanno carattere di originalità.
2. Ricorderò in dettaglio questi vari mezzi e argomenti soltanto nella misura necessaria per la comprensione del mio ragionamento e, per il resto, mi permetto di rinviare alla relazione d' udienza.
A - Sulla determinazione
del valore normale
3. 1. Col suo primo mezzo la Minolta fa valere che, includendo nel valore normale costruito le spese VAG delle sue affiliate di vendita in Giappone, il Consiglio non ha proceduto ad un confronto valido tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione, nel senso che non avrebbe confrontato questi due elementi nello stesso stadio commerciale. Essa sostiene, in particolare, che il Consiglio avrebbe così incluso nel valore normale costruito spese corrispondenti ad uno stadio successivo allo stadio dell' uscita dalla fabbrica, che, a suo avviso, è quello in cui è stato calcolato il prezzo all' esportazione. La Minolta afferma che questo modo di procedere è in contrasto con l' art. 2, nn. 3, lett. b), ii), e 9, del regolamento di base (2), nonché con le corrispondenti disposizioni del GATT e del codice antidumping del 1979 (3).
4. Ora, per quanto riguarda il regolamento di base, si deve constatare che la Corte ha già respinto argomenti analoghi a quelli svolti dalla Minolta, nelle sentenze 5 ottobre 1988, dette delle "macchine da scrivere elettroniche" (in prosieguo: le "MSE"). Nel punto 19 della sua sentenza Canon/Consiglio (cause 277/85 e 300/85, Racc. 1988, pag. 5731), la Corte ha dichiarato che
"il requisito di comparabilità posto dall' art. 2, n. 3, lett. a), è soddisfatto qualora il valore normale e il prezzo all' esportazione siano stabiliti entrambi a partire dalla prima vendita ad un acquirente indipendente"
e che
"tali elementi vanno allora confrontati così come sono stati stabiliti, salvo applicazione degli adeguamenti e delle detrazioni espressamente contemplati ai nn. 9 e 10 del precitato art. 2".
5. Anche nella presente fattispecie, il valore normale ed il prezzo all' esportazione sono stati stabiliti a partire dalla prima vendita ad un acquirente indipendente. Il valore normale, infatti, è stato costruito non solo in base ai costi sostenuti dalla Minolta, ma altresì in base a quelli delle sue affiliate di vendita. Quanto al prezzo all' esportazione, esso è stato stabilito in conformità all' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento di base, a partire dal "prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente". Perciò, la censura relativa alla violazione dell' art. 2, n. 3, lett. b), ii), è infondata. E' vero che, nella sentenza Canon/Consiglio, la Corte si riferiva espressamente alla lett. a) della suddetta norma. Tuttavia, ritengo che quanto vale per la lett. a) valga anche per la lett. b), ii), dato che la costruzione del valore normale è destinata a supplire alla mancanza di un valore normale determinato in conformità alle lettere a) e b), i), e che la Corte ha ricordato, nel punto 26 della stessa sentenza, che
"in base all' economia del regolamento n. 2176/84, il calcolo del valore normale è diretto a determinare il prezzo di vendita di un prodotto quale sarebbe se il prodotto stesso fosse venduto nel suo paese d' origine o di esportazione".
D' altra parte, la Minolta si è fra l' altro basata sull' espressione "prezzo comparabile", che figura nelle lettere a) e b), i), per fondare la sua tesi secondo cui l' art. 2, n. 3, lett. b), ii), imporrebbe che il confronto tra il prezzo all' esportazione ed il valore normale sia un confronto valido (4).
6. A ciò aggiungasi che, nella sentenza Tokyo Electric/Consiglio (cause 260/85 e 106/86, Racc. pag. 5855), emessa in pari data, la Corte ha inoltre applicato alla costruzione del valore normale in base all' art. 2, n. 3, lett. b), ii), la tesi dell' "unica entità economica", intesa ad evitare che spese necessariamente incluse nel prezzo di vendita di un prodotto quando l' atto di alienazione è effettuato da un settore vendite inserito nell' organizzazione del produttore, ne siano escluse quando la stessa attività di vendita è esercitata da un' impresa giuridicamente indipendente, ma economicamente controllata dal produttore (v. punti da 25 a 29). Il semplice riferimento all' inclusione, nel valore normale costruito, delle spese VAG delle affiliate di vendita non basta, quindi, a dimostrare che l' importo aggiunto ai costi di produzione a titolo di spese VAG non sia "equo" ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. b), ii), del regolamento di base.
7. D' altra parte, in particolare dal punto 30 della suddetta sentenza Tokyo Electric/Consiglio, risulta che, in caso di suddivisione delle attività di produzione e di quelle di vendita all' interno di un gruppo formato da imprese giuridicamente distinte, ma economicamente collegate, così come quello creato dalla Minolta,
"il valore normale allo stadio 'uscita dalla fabbrica' può essere stabilito correttamente proprio prendendo in considerazione la prima vendita ad un acquirente indipendente".
Poiché la stessa ricorrente non contesta che il prezzo all' esportazione, qual è stato costruito, corrisponda allo stadio "uscita dalla fabbrica", si deve necessariamente concludere che il Consiglio, procedendo come ha fatto, non ha nemmeno violato l' art. 2, n. 9, del regolamento di base, il quale stabilisce che "normalmente essi (il prezzo all' esportazione e il valore normale) saranno comparati allo stesso stadio commerciale, di preferenza quello dell' uscita dalla fabbrica".
8. E' vero che la tesi della Minolta equivale, in sostanza, a chiedere che le spese sostenute dalle sue affiliate di vendita giapponesi non vengano incluse nel valore normale, in quanto quelle delle sue affiliate comunitarie sono state detratte, nell' ambito della costruzione del prezzo all' esportazione, dal prezzo praticato nei confronti del primo acquirente indipendente. E' d' altronde il diverso trattamento così riservato alle sue affiliate, a seconda ch' esse siano stabilite in Giappone o nella Comunità, che ha portato la Minolta a considerare che, se il prezzo all' esportazione è stato stabilito nello stadio dell' "uscita dalla fabbrica", la stessa cosa non poteva dirsi del valore normale.
9. Ammetto che, a prima vista, si può essere tentati di condividere i dubbi e gli interrogativi della ricorrente. Certo, si può facilmente essere d' accordo sull' identificare lo stadio dell' "uscita dalla fabbrica", come ha fatto la Corte, con quello della vendita al primo acquirente indipendente, e ciò per l' appunto per far prevalere la realtà economica sulle costruzioni giuridiche. Eventualmente, si può anche ritenere che, costruendo il valore normale ed includendovi tutte le spese VAG che concorrono nella vendita al primo acquirente indipendente, e basandosi sul prezzo pagato dal primo acquirente indipendente per costruire il prezzo all' esportazione, si assuma come punto di riferimento, in entrambi i casi, lo stesso stadio commerciale. Ma si deve tuttavia constatare che, riservando nei due casi un diverso trattamento alle spese sostenute dalle affiliate, vale a dire aggiungendole ai costi di produzione nel costruire il valore normale e detraendole dal prezzo pagato dal primo acquirente indipendente nel costruire il prezzo all' esportazione, lo stadio della vendita al primo acquirente indipendente costituisce, nel primo caso, il punto di arrivo dell' operazione e, nel secondo, il punto di partenza.
10. Resta comunque il fatto che il prezzo all' esportazione così stabilito include le spese del settore "esportazione" del produttore, corrispondenti, quanto allo stadio commerciale, alle spese dell' impresa di distribuzione che opera sul mercato interno.
11. D' altra parte, nel punto 31 della sentenza Tokyo Electric/Consiglio, sopra ricordata, la Corte ha categoricamente respinto, nel contesto della costruzione del valore normale, l' argomento secondo cui le spese VAG dovrebbero essere trattate nello stesso modo quando si costruisce il valore normale e quando si costruisce il prezzo all' esportazione, ricordando semplicemente le proprie sentenze 7 maggio 1987, "Cuscinetti a sfera" (cause 240/84, 255/84, 256/84, 258/84 e 260/84, Racc. pag. 1809, 1861, 1899, 1923 e 1975), ove si afferma
"l' esistenza di tre serie di regole distinte, ciascuna da osservare separatamente, al fine, rispettivamente, di determinare il valore normale, di stabilire il prezzo all' esportazione e di effettuare il confronto fra i due".
Inoltre, nel punto 37 della motivazione dell' altra sentenza summenzionata, Canon/Consiglio, la Corte ha tratto, dall' autonomia dei metodi di calcolo del valore normale e del prezzo all' esportazione così affermata, la conseguenza che
"il carattere di validità del confronto contemplato all' art. 2, n. 9, non può (...) essere subordinato alla condizione che il valore normale e il prezzo all' esportazione siano stati calcolati secondo metodi identici".
12. Per quanto riguarda, poi, le norme del GATT e del codice antidumping richiamate dalla ricorrente, non ritengo necessario prendere posizione sulla tesi della Minolta secondo cui esse potrebbero esser fatte valere nell' ambito di un ricorso diretto, proposto in forza dell' art. 173 del trattato CEE, senza che debbano essere "direttamente efficaci" ai sensi della giurisprudenza "International Fruit Company" (5), né, d' altronde, sulla loro "efficacia diretta", nel caso in cui detta tesi sia infondata. L' art. 2, nn. 3 e 9, del regolamento di base, ai sensi del quale è stato adottato il regolamento impugnato, mi sembra comunque perfettamente conforme alle corrispondenti disposizioni del GATT e del codice antidumping. Tanto l' art. VI, n. 1, del GATT, quanto l' art. 2, nn. 1 e 4, del codice antidumping parlano, come l' art. 2, n. 3, del regolamento di base, del "prezzo comparabile" praticato nel corso di normali operazioni commerciali per il prodotto simile destinato al consumo nel paese esportatore o, in mancanza, del costo di produzione nel paese d' origine, aumentato di un "equo importo (o supplemento)" per le spese aministrative, le spese di vendite e altre, nonché per i profitti. Quanto all' art. 2, n. 6, del codice antidumping, esso non fa che prefigurare l' art. 2, n. 9, del regolamento di base, quando stabilisce che
"per effettuare un confronto equo (...), i due prezzi dovranno essere paragonati allo stesso stadio commerciale, che normalmente è quello dell' uscita dalla fabbrica".
13. E' vero che tanto l' art. VI del GATT quanto l' art. 2, n. 6, del codice antidumping aggiungono che
"si terrà in dovuto conto, secondo le particolarità, delle differenze relative alle condizioni di vendita, delle differenze di tassazione e di altre differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi".
Anche se, quindi, si devono confrontare prezzi, cioè il prezzo praticato sul mercato interno (valore normale) ed il prezzo all' esportazione, da quanto precede non si può desumere, come vuol fare la Minolta, che le espressioni "stesso stadio commerciale" e "stadio dell' uscita dalla fabbrica" si riferiscano ai costi inclusi nel prezzo pagato dall' acquirente al venditore. In primo luogo, infatti, questa disposizione, che è stata ripresa nell' art. 2, n. 10, primo comma, del regolamento di base, non è destinata a definire che cosa debba intendersi per "stadio commerciale", ma riguarda, in generale, gli adeguamenti cui si deve procedere per tener conto delle differenze di ogni tipo, che influiscano sulla comparabilità dei prezzi. In secondo luogo, determinando lo stadio commerciale rispetto ai costi inclusi nel prezzo pagato dall' acquirente al venditore (e non rispetto alla categoria di acquirenti che pagano il prezzo), si cancellano le differenze esistenti tra ciò che si ritiene rappresentino (anche nell' ambito del GATT) il valore normale e, rispettivamente, il prezzo all' esportazione, costituenti i due parametri che consentono di misurare l' entità del dumping. A differenza del valore normale, che rappresenta il prezzo pagato sul mercato interno per il prodotto in questione, destinato al consumo nel paese d' esportazione, il prezzo all' esportazione non rappresenta il prezzo pagato sul mercato d' esportazione, bensì il prezzo pagato per il prodotto venduto all' esportazione verso tale mercato.
14. Entrambi questi elementi riflettono, quindi, l' importo percepito dal produttore/esportatore. In proposito, la relazione del gruppo di esperti relativa ai dazi antidumping e ai dazi compensativi, pubblicata dal GATT nel marzo 1961 e più volte richiamata dalla ricorrente, è molto significativa quando indica che
"l' obiettivo essenziale era quello di procedere ad un confronto effettivo tra il prezzo normale sul mercato interno del paese esportatore ed il prezzo di un prodotto simile all' uscita da tale paese, e non all' entrata nel paese importatore",
né, a fortiori, sul mercato interno di questo paese. A nulla serve, quindi, confrontare, come ha fatto la Minolta, i prezzi effettivi praticati dalle sue affiliate giapponesi nei confronti dei clienti indipendenti in Giappone con i prezzi effettivi praticati dalle sue affiliate europee nei confronti dei clienti indipendenti nella Comunità, dato che, per definizione, il valore normale, corrispondente al prezzo normalmente pagato al produttore sul mercato interno, comprende tutti costi (e i profitti) che concorrono nella vendita su questo mercato (6), mentre il prezzo all' esportazione verso la Comunità non comprende, per definizione, i costi (e i profitti) che riguardano attività svolte nella Comunità e che concorrono nella vendita sul mercato comunitario. Nella sentenza 14 marzo 1990, Gestetner/Consiglio e Commissione (causa C-156/87, Racc. pag. I-781), la Corte si è basata su una considerazione analoga per respingere la domanda della Gestetner, impresa che importava su base OEM fotocopiatrici prodotte dalla Mita, intesa a far assumere come prezzo all' esportazione il prezzo da lei stessa pagato alla Mita Europa, affiliata europea della Mita, che interveniva nelle vendite in uno stadio anteriore all' importazione nella Comunità. La Corte ha infatti ritenuto, nel punto 31 della motivazione della suddetta sentenza, che "le spese inerenti a tale attività riducono effettivamente l' importo percepito dal fabbricante esportatore nella misura in cui esse vengono di norma sostenute dall' importatore".
15. In base a quanto precede, concludo che il regolamento impugnato non viola l' art. VI, n. 1, del GATT, né l' art. 2 del codice antidumping, così come non viola l' art. 2, nn. 3 e 9, del regolamento di base, nel quale si concreta la trasposizione delle suddette norme nell' ordinamento giuridico comunitario.
16. Per quanto riguarda, infine, gli argomenti relativi al preteso abuso di potere, nonché alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità e del principio di uguaglianza, ritengo che non li si possano separare da quelli già esaminati in precedenza. Detti argomenti si fondano tutti sul presupposto che il Consiglio, includendo nel valore normale costruito le spese VAG delle affiliate di vendita della Minolta, abbia effettuato un confronto non conforme a quanto prescrivono il regolamento di base, il GATT e il codice antidumping. Alla stessa stregua dei mezzi relativi alla violazione di questi testi, essi devono perciò essere disattesi.
17. 2. Il secondo mezzo della ricorrente si basa sull' inclusione, nel valore normale costruito per i suoi modelli, di un margine di profitto del 14,6%, che non sarebbe "equo" o sarebbe superiore al "normale profitto" ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. b), ii), del regolamento di base.
Ricordo che è pacifico che tutti i modelli di fotocopiatrici della Minolta, i quali venivano simultaneamente venduti in Giappone ed esportati nella Comunità, sono stati venduti sul mercato interno a prezzi mediamente inferiori al costo di produzione (ivi comprese le spese VAG), cioè "in perdita". E' questo il motivo per cui il Consiglio ha deciso, in conformità all' art. 2, n. 4, del regolamento di base, di costruire il valore normale per queste fotocopiatrici. Dal punto 10, in fine, del preambolo del regolamento impugnato si desume ch' esso ha usato, come margine di profitto da includere nel valore costruito in conformità all' art. 2, n. 3, lett. b), ii), il profitto medio realizzato dagli altri esportatori di fotocopiatrici sui modelli della loro gamma che, durante il periodo di riferimento, erano stati venduti in Giappone ad un prezzo mediamente superiore al costo di produzione.
18. Osserverò anzitutto che la Minolta non contesta, di per sé, le cifre che sono servite di base per il calcolo del margine di profitto medio del 14,6%, ma deduce vari argomenti per dimostrare che il metodo di calcolo adottato dal Consiglio doveva necessariamente portare alla determinazione di un profitto che, a suo avviso, non è né "equo", né "normale".
19. La Minolta critica anzitutto il fatto che le vendite in perdita siano state escluse dal calcolo del profitto medio. A suo parere, dal momento che il Consiglio ritiene che "(un) profitto (viene) di regola realizzato dalla vendita di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d' origine" ((v. il tenore della penultima frase dell' art. 2, n. 3, lett. b), ii) del regolamento di base)), anche se alcuni di loro sono venduti in perdita, il "profitto normale" da includere nel valore costruito non deve superare l' utile normalmente conseguito sul complesso dei suddetti prodotti, e quindi compresi quelli che sono venduti in perdita. Il Consiglio avrebbe invece escluso dai suoi calcoli le macchine vendute in perdita ed avrebbe applicato a tutti i modelli della Minolta venduti sul mercato interno il profitto calcolato soltanto in base alle altre vendite.
20. Di fronte a questi argomenti, si deve anzitutto constatare che,
"dato che (...) le vendite considerate remunerative comprendevano tutte le vendite di macchine effettuate in media ad un prezzo superiore al costo di produzione" (v. punto 10, quarto capoverso, del preambolo del regolamento impugnato),
non tutte le vendite in perdita sono state escluse: si è tenuto conto anche di eventuali vendite in perdita, qualora, in complesso, sulle vendite del modello considerato fosse stato realizzato un profitto.
21. Inoltre, benché l' affermazione del Consiglio, secondo cui tutti i metodi di determinazione del valore normale elencati nell' art. 2, n. 4, ultimo comma, del regolamento di base ai quali il Consiglio può ricorrere qualora si trovi di fronte a vendite in perdita avrebbero in comune il fatto di essere fondati su vendite, valori o prezzi che implicano o possono implicare un profitto, non sia sufficiente per indicare quale dev' essere questo profitto se il Consiglio sceglie il metodo della costruzione del valore normale, mi sembra tuttavia che la Minolta vada troppo oltre quando sostiene che l' art. 2, n. 4, è del tutto irrilevante nel presente contesto. Infatti, è proprio perché sono soddisfatte le condizioni per l' applicazione dell' art. 2, n. 4, che il Consiglio può ricorrere ad uno di detti metodi, che, in tal caso, devono contribuire a realizzare lo scopo perseguito da questa norma. Ora, l' art. 2, n. 4, autorizza espressamente le istituzioni a considerare - a determinate condizioni che non sono in discussione nella fattispecie - le vendite effettuate in perdita "come non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali". In una siffatta ipotesi, i prezzi realizzati in occasione di tali vendite in perdita non possono, quindi, servire come valore normale ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento di base. Il fatto che essi non vengano presi in considerazione è perciò, in via di principio, insito nell' applicazione dell' art. 2, n. 4. Non sarebbe coerente con il suddetto scopo il fatto che il Consiglio, qualora intenda determinare il valore normale dei prodotti venduti in perdita applicando l' uno o l' altro metodo a ciò contemplato, sia tenuto a prenderli in considerazione. Se così fosse, non si vede perché il Consiglio dovrebbe determinare il valore normale dei prodotti venduti in perdita secondo uno dei metodi appositamente previsti dall' art. 2, n. 4: se deve comunque tener conto di detti prezzi, perché non determinare un valore normale medio per tutte le vendite, indipendentemente dal fatto ch' esse vengano realizzate in perdita o con profitto, basandosi semplicemente sui prezzi pagati o da pagare ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. a)?
22. D' altro canto, il Consiglio ha ragione di sottolineare che tutti i metodi previsti, che sono metodi alternativi, dovrebbero essere applicati in modo da consentire di giungere a valori press' a poco analoghi, dato che in tutti i casi si tratta di stabilire un valore normale che sia il più vicino possibile al prezzo di vendita di un prodotto, quale sarebbe se il prodotto stesso venisse venduto nel suo paese d' origine o di esportazione nel corso di normali operazioni commerciali. Ora, il primo di detti metodi, basato sulle
"altre vendite sul mercato interno, effettuate ad un prezzo non inferiore al costo di produzione",
implica la totale esclusione delle vendite in perdita, cosicché, qualora si serva di questo metodo, il Consiglio può senz' altro applicare alle vendite effettuate in perdita il profitto realizzato sulle vendite effettuate ad un prezzo superiore al costo di produzione, trasponendo in tal modo sulle vendite in perdita il profitto realizzato su altre vendite, senza passare per il calcolo di un qualsiasi profitto medio in base a vendite effettuate a prezzi ora superiori, ora inferiori al costo di produzione.
23. Inoltre, nella suddetta sentenza 5 ottobre 1988, Canon/Consiglio, la Corte ha ammesso che il margine di profitto ottenuto da un produttore nella vendita di alcuni dei suoi modelli sul mercato interno e incluso, a questo titolo, nel prezzo reale assunto come valore normale ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. a), venga utilizzato dalle istituzioni come margine "equo" ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. b), ii), nella costruzione del valore normale per altri modelli dello stesso produttore (v. punti 21 e 22 della motivazione). E' vero che, nella fattispecie, il valore normale era stato costruito perché i modelli considerati non erano stati venduti in quantità sufficienti sul mercato interno. Tuttavia, non si vede perché la stessa regola non possa essere applicata qualora il valore normale venga costruito per altri motivi, ad esempio in ragione del fatto che taluni modelli siano venduti in perdita. Ciò posto, da questo esempio risulta chiaramente che l' art. 2, n. 3, lett. b), ii), non vieta certo che, ai fini della determinazione dell"equo margine di profitto" o del "profitto normale" da includere nel valore costruito, vengano prese in considerazione soltanto vendite effettuate ad un prezzo superiore al costo di produzione.
24. Per di più, da altre sentenze emesse nella cause MSE risulta che, in caso di costruzione del valore normale dei prodotti di un' impresa, il margine di profitto può essere basato sul profitto ottenuto da un' altra impresa. Rinvio, in particolare, alla sentenza Sharp Corporation/Consiglio (causa 301/85, Racc. 1988, pag. 5813), in cui la Corte ha dichiarato che
"nulla di questa norma ((art. 2, n. 3, lett. b), ii) )) vieta di assumere come 'equo margine di profitto' l' utile normalmente realizzato da una società diversa da quella che costituisce oggetto dell' indagine antidumping" (punto 8 della motivazione).
Nelle suddette cause riunite 260/85 e 106/86 (Tokyo Electric/Consiglio), la ricorrente aveva contestato il fatto che il Consiglio le avesse applicato un margine di profitto del 47,92%, corrispondente a quello realizzato da un altro produttore nella vendita, sul mercato interno, di un numero ristretto di MSE. La Corte, tuttavia, si è limitata a constatare che
"la TEC (...) non (aveva) dimostrato che il margine di profitto in questione non (fosse) stato realizzato nel corso di normali operazioni commerciali"
per concludere che
"l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del regolamento n. 2176/84 non osta a che le istituzioni, in virtù del loro potere discrezionale, considerino equo il margine di profitto da esse assunto" (punto 13 della motivazione).
25. Certo, si può obiettare che quanto precede indica tutt' al più che il Consiglio avrebbe potuto applicare alle vendite in perdita della Minolta l' "utile normalmente realizzato" o realizzato "nel corso di normali operazioni commerciali" da altre imprese, ma non consente di determinare cosa deve intendersi con tali nozioni e, segnatamente, non fornisce una soluzione diretta alla questione se, qualora le altre imprese suddette avessero anch' esse effettuato vendite in perdita, un margine di utile che tenesse conto solo delle loro vendite proficue costituirebbe un utile "normale" ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. b), ii), del regolamento base o se in un caso del genere solo il margine di utile ottenuto "nel corso di normali operazioni commerciali" potrebbe essere applicato a tutti i modelli della Minolta.
26. Comunque, per giustificare la legittimità del ricorso al margine di profitto di un' altra impresa ai fini della costruzione del valore normale, sia nel punto 10 della sentenza Sharp Corporation/Consiglio, sia nel punto 16 della sentenza Tokyo Electric/Consiglio, sopra richiamate, la Corte ha espressamente sottolineato che
"se per i produttori non presenti sul mercato interno il valore normale potesse essere costruito solo sulla base di un profitto ipotetico, si rischierebbero discriminazioni nei confronti degli altri fabbricanti per i quali il margine di profitto realizzato sui modelli da essi venduti in Giappone è utilizzato nella costruzione del valore normale degli altri modelli".
Lo stesso ragionamento può applicarsi nel caso in cui si sia fatto ricorso alla costruzione del valore normale in quanto determinati prodotti vengano venduti ad un prezzo inferiore al costo di produzione: se ha potuto validamente applicare alle imprese che vendono in perdita sul mercato interno soltanto alcuni dei loro modelli il margine di profitto realizzato sulle loro "altre vendite" (o un margine di profitto medio, basato su tutte le loro vendite effettuate ad un prezzo superiore, in media, al costo di produzione) (7), il Consiglio deve anche poter applicare questo stesso margine di profitto ad altre imprese le cui vendite sono state tutte effettuate in perdita (o le cui vendite sono state effettuate ad un prezzo inferiore, in media, al costo di produzione). Altrimenti, per parafrasare le suddette sentenze della Corte,
"si rischierebbero discriminazioni nei confronti degli altri fabbricanti per i quali il margine di profitto effettivamente realizzato nella vendita di determinati modelli viene usato nella costruzione del valore normale degli altri modelli, venduti in perdita".
27. Ricordo infine che il nuovo regolamento di base (8), che ha sostituito il regolamento n. 2176/854, stabilisce espressamente che i profitti da includere nel valore costruito sono calcolati con riferimento alle "vendite redditizie" di prodotti simili, effettuate sia dallo stesso produttore, sia da altri produttori.
28. Tenuto conto di quanto precede, nella fattispecie si può applicare la massima secondo cui "il potere più ampio implica il potere meno ampio": il Consiglio - in quanto avrebbe potuto validamente applicare ai modelli della Minolta venduti a prezzi inferiori al costo di produzione il margine di profitto effettivamente realizzato da altri produttori nelle vendite di prodotti simili - aveva certamente la facoltà di applicare loro un margine di profitto medio che tenesse conto non solo delle vendite di altri produttori effettuate a prezzi superiori al costo di produzione, ma anche delle loro vendite in perdita, tanto più che, nel caso della Minolta, il Consiglio non ha applicato il margine medio di un solo altro produttore, che avrebbe potuto essere il più elevato fra i margini accertati, bensì, come abbiamo visto, una media generale di tutti i singoli profitti medi accertati (v. punto 10, penultimo capoverso, del preambolo del regolamento impugnato). Non si può quindi sostenere che il metodo di calcolo seguito dal Consiglio abbia portato alla determinazione, per la Minolta, di un margine di profitto che non sia "equo" e che sia superiore al "profitto normale" ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. b), ii), del regolamento di base.
29. I due esempi teorici apportati dalla ricorrente non sono atti a rimettere in questione tale risultato.
30. In primo luogo, il Consiglio non ha fatto quanto la Minolta, con i suoi esempi, gli fa carico di aver fatto. Esso non ha tenuto conto dei profitti del 10% o del 60% per i modelli 1 e 2 delle imprese B o C, né, di conseguenza, del profitto del 35% per i tre modelli dell' impresa A. Così pure, in base al metodo che ha effettivamente applicato, esso sarebbe giunto ad uno stesso profitto del 10% per entrambe le imprese Alfa e Beta, benché una di loro abbia venduto taluni modelli in perdita. Ma, per di più, dalle precedenti considerazioni risulta che il Consiglio avrebbe potuto legittimamente fare ciò che la Minolta, attraverso questi esempi, gli rimprovera di aver fatto. Poiché, infatti, l' art. 2, n. 4, del regolamento di base contempla espressamente la determinazione del valore normale
"in base alle altre vendite sul mercato interno, effettuate ad un prezzo non inferiore al costo di produzione",
il Consiglio avrebbe potuto applicare ai modelli 1 e 2 delle imprese B e C, come pure ai modelli di Beta venduti in perdita, il profitto realizzato da queste imprese sui loro modelli venduti ad un prezzo superiore al costo di produzione. D' altro canto, poiché la Corte ha ammesso, in particolare nelle suddette sentenze 5 ottobre 1988 (Sharp Corporation/Consiglio, Tokyo Electric/Consiglio e Canon/Consiglio), che il margine di utile conseguito da altri produttori o dallo stesso produttore su altri modelli del prodotto simile può essere preso in considerazione nell' ambito dell' art. 2, n. 3, lett. b), ii), del regolamento di base, il Consiglio avrebbe potuto procedere nello stesso modo se avesse optato, come ha fatto nel caso della Minolta, per il valore costruito.
31. Infine, il riferimento fatto dalla Minolta al metodo applicato dal Consiglio per stabilire, nel contesto della determinazione del dazio antidumping,
"il margine del quale le entrate di ciascun produttore comunitario avrebbero dovuto aumentare per ottenere un tasso di profitto del 12% in ciascun tipo di transazione" (v. punto 107, iii), del preambolo del regolamento impugnato)
mi sembra privo di qualsiasi rilevanza nel contesto della determinazione del margine di profitto medio dei produttori giapponesi, da includere nel valore normale. Inoltre, l' affermazione fatta nel punto 10, secondo capoverso, del preambolo del regolamento impugnato, secondo cui "la nuova impostazione (seguita per il calcolo dei margini di profitto ai fini della determinazione del valore normale) è (...) pienamente coerente con quella seguita per il calcolo del pregiudizio subito dall' industria comunitaria", non riguarda il trattamento riservato alle vendite in perdita, bensì la questione di stabilire se i margini di profitto dovessero essere accertati con riguardo alle sole fotocopiatrici ovvero a tutte le attività degli esportatori nel settore della fotocopia.
32. Quanto agli altri argomenti svolti dalla Minolta avverso il modo in cui il Consiglio ha stabilito il profitto da includere nel valore normale, basta constatare ch' essi non trovano alcun sostegno nei testi. Pretendere che il profitto "equo" o "normale" venga determinato rispetto al profitto realizzato nell' intera durata di vita delle fotocopiatrici, al fine di tenere conto delle variazioni di redditività nel tempo, mi sembra andare oltre ciò che prevede l' art. 2, n. 4, del regolamento di base, quando consente di escludere le vendite in perdita, allorché, fra l' altro, esse
"si estendono su un arco di tempo abbastanza lungo e riguardano quantitativi di rilievo" ((lett. a) )).
Ritengo, infatti, che il Consiglio non sia tenuto ad accertare se questa condizione sia soddisfatta, per un periodo di tempo più lungo di quello dell' inchiesta antidumping, che, secondo l' art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento di base,
"deve riguardare un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedente l' inizio della procedura"
e che, nel caso del procedimento di cui trattasi, ha riguardato il periodo da gennaio a fine luglio del 1985 (v. punto 5 del preambolo del regolamento provvisorio (9)). Osserverò d' altronde che questa interpretazione corrisponde a quanto prevede il nuovo regolamento di base (10), secondo cui le vendite in perdita
"possono essere considerate come non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali se:
a) sono state effettuate in quantitativi rilevanti nel periodo dell' inchiesta quale definito all' articolo 7, paragrafo 1, lettera c); e
b) (...)".
Così pure, pretendere che il profitto "equo" e "normale" venga determinato con riguardo alle vendite di tutti i modelli, compresi quelli venduti in perdita, in quanto i produttori si troverebbero nella necessità di offrire alla clientela una gamma completa di modelli, compresi quindi modelli non redditizi, significa non tener conto della formulazione stessa dell' art. 2, n. 4, del regolamento di base, il quale disciplina il trattamento delle vendite in perdita senza alcuna considerazione relativa ai motivi che abbiano indotto i produttori ad effettuarle.
33. La Minolta sostiene poi che il Consiglio, anche se avesse potuto tener conto, nella determinazione dell' "equo" margine di profitto, soltanto dell' utile conseguito sui modelli (globalmente) redditizi (quod non), avrebbe tuttavia dovuto esprimerlo prendendo in considerazione il fatturato relativo a tutte le vendite, comprese quelle non redditizie. Ora, com' è stato giustamente osservato dal Consiglio,
"qualora (...) si ponderassero le vendite effettuate in perdita, queste sarebbero de facto incluse nel calcolo (del profitto normalmente realizzato nelle vendite sul mercato interno), mentre, a norma dell' art. 2, n. 4, del regolamento n. 2176/84, non possono esservi incluse" (v. punto 58 del controricorso).
D' altra parte, non mi sembra potersi trarre alcun argomento, in questo contesto, dal metodo usato dal Consiglio per il calcolo del margine di dumping, che rappresenta un' operazione distinta rispetto a quella che consiste nel determinare il margine di profitto da includere nel valore normale (v. art. 2, n. 13, del regolamento di base).
34. Per quanto concerne, infine, l' inclusione, nell' "equo" margine di profitto, dell' utile realizzato sulle (11) affiliate di vendita giapponesi, posso limitarmi ad osservare che, dal punto 17 della motivazione della sentenza 5 ottobre 1988 (Silver Seiko/Consiglio, già ricordata), risulta che, nel caso di un' "unica entità economica", le istituzioni non sono tenute a scegliere il margine di profitto del produttore, anziché quello del suo distributore affiliato, e possono lecitamente tener conto dei margini di profitto combinati delle due imprese.
35. Il mezzo basato sul carattere non equo del profitto incluso nel valore normale deve quindi essere totalmente disatteso.
36. 3. Con il suo terzo mezzo, la ricorrente fa valere che a torto il Consiglio avrebbe compreso fra le spese VAG incluse nel valore normale costruito un importo corrispondente al valore di taluni sconti concessi dalle affiliate di vendita giapponesi della Minolta ai loro clienti.
37. Nel ricorso, la Minolta ha criticato il Consiglio soprattutto per aver assimilato gli sconti in questione ai pagamenti per ritiro dell' usato di cui ai punti 13 e 14 del preambolo del regolamento impugnato, pur non disponendo di alcuna prova che gli consentisse di qualificarli come tali. Ora, dagli appunti presi dagli stessi legali della Minolta, in occasione della verifica effettuata dagli agenti della Commissione, nel febbraio 1986, negli uffici dell' impresa ricorrente, risulta chiaramente che, a quell' epoca, comunque, i rappresentanti di questa ammettevano in particolare che
"quando gli utilizzatori acquistano macchine nuove, i concessionari accettano in permuta quelle vecchie e la Minolta concede una sovvenzione ai concessionari" (v. pag. 11 di detti appunti, che figurano nell' allegato IV B del ricorso).
D' altro canto, in una lettera indirizzata alla Commissione nel luglio 1986 (prodotta in causa come allegato II del controricorso), gli avvocati della Minolta, pur ricordando che, per loro, gli sconti in questione "non costitui(vano) veri e propri sconti per ritiro dell' usato", affermavano, per spiegare che in passato detti sconti erano stati designati come tali, ch' essi
"erano destinati ad aiutare i concessionari della MJS (principale affiliata di vendita) a vendere fotocopiatrici nuove e, al tempo stesso, a versare ai loro acquirenti un certo importo come corrispettivo delle loro macchine usate".
In realtà, quindi, le istituzioni disponevano di prove circa l' esistenza di sconti concessi per tenere conto del "ritiro" di macchine usate.
38. Nella replica, del resto, la Minolta ha concentrato le proprie osservazioni sulle questioni giuridiche relative alla qualificazione di detti sconti nell' ambito dell' inchiesta antidumping. La ricorrente credeva, infatti, di aver trovato nel controricorso del Consiglio l' espressa conferma di un elemento che, fin dall' inizio, essa aveva ritenuto incompatibile con la qualificazione degli sconti in parola come pagamenti per il ritiro dell' usato e, quindi, con la loro inclusione nel valore normale, cioè del fatto che essa stessa non aveva "mai recuperato né tentato di recuperare le macchine usate". Ora, abbiamo già visto, nelle conclusioni da me presentate nella causa C-175/87 (Matsushita/Consiglio), che questa constatazione, come pure il fatto che lo sconto controverso sia stato concesso ai distributori indipendentemente dalla circostanza che questi avessero effettivamente convenuto il ritiro di una macchina usata con i loro clienti o che una siffatta operazione avesse realmente avuto luogo, non sono sufficienti per negare ch' esso fosse destinato a consentire loro di effettuare operazioni del genere e di eliminare dal mercato le macchine usate, né che la conseguente mancanza - incontestata - di un mercato di seconda mano in Giappone abbia offerto alla Minolta gli stessi vantaggi di cui hanno fruito gli altri esportatori e che sono descritti alla fine del punto 13, secondo capoverso, del preambolo del regolamento impugnato. Il fatto, poi, che gli sconti in questione vengano concessi in base ad una tariffa uniforme, e non siano quindi variabili da un' operazione all' altra, non è atto a dimostrare che la loro concessione non sia legata al fatto che abbia luogo un' operazione implicante il ritiro dell' usato, ma anzi conferma che detto sconto mira a procurare alla Minolta vantaggi che, come nella fattispecie, non sono connessi al valore di recupero o di rivendita delle macchine usate.
39. Da quanto precede risulta che i pagamenti per il ritiro dell' usato devono essere inclusi nel valore normale, tanto se questo viene determinato in base all' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento di base, come nel caso della Matsushita, quanto se esso viene costruito in conformità alla lett. b), ii), della stessa disposizione, come è avvenuto nel caso della Minolta.
40. Infine, per le ragioni che ho indicato nelle mie conclusioni relative alle cause C-171/87 (Canon/Consiglio), e C-174/87 (Ricoh/Consiglio), va disatteso anche il mezzo che la Minolta ha dedotto in subordine, e cioè la tesi secondo cui, anche se il costo inerente ai pagamenti per il ritiro dell' usato potesse essere incluso nel valore normale ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. b), ii), esso dovrebbe venir detratto da questo valore ai sensi dell' art. 2, n. 10, lett. c).
B - Sul confronto
41. Con il suo quarto mezzo, la Minolta fa valere che il Consiglio, in contrasto con l' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento di base, avrebbe rifiutato di apportare al valore normale gli opportuni adeguamenti onde tener conto di certi tipi di spese che, tuttavia, avrebbero un "rapporto diretto con le vendite in questione".
42. Per quanto riguarda l' esclusione delle retribuzioni dei direttori delle vendite dall' adeguamento effettuato in ragione delle retribuzioni corrisposte ai venditori, ritengo che al Consiglio fosse lecito ritenere che un siffatto rapporto diretto non esisteva, in quanto dall' inchiesta era risultato che il compito principale dei suddetti "operatori commerciali" era quello di gestire e dirigere gruppi di venditori, e non di provvedere direttamente alle vendite. Non intendo prendere posizione circa la tesi del Consiglio, secondo cui solo "in via eccezionale" le retribuzioni corrisposte ai venditori figurano tra le spese elencate nell' art. 2, n. 10, lett. c), e il termine "operatori commerciali" dovrebbe quindi essere interpretato restrittivamente. Vorrei però rilevare che la tesi della ricorrente, consistente nell' affermare che nulla, in questa disposizione, giustifica una siffatta interpretazione in senso stretto, la quale implica una distinzione tra varie categorie di "venditori", mi sembra troppo generica. Essa trascura, infatti, la circostanza che, per costituire oggetto di adeguamento, le "retribuzioni degli operatori commerciali" devono, così come gli altri tipi di spese elencate nella suddetta norma, essere in rapporto diretto con le vendite in questione, il che implica che vi siano retribuzioni del genere che non hanno un siffatto rapporto diretto con le vendite (12).
43. Per quanto riguarda le spese connesse all' uso di furgoncini da parte dei venditori, si deve rilevare che, secondo la stessa Minolta,
"le spese sostenute per i veicoli erano principalmente spese di trasporto, in quanto questi veicoli erano principalmente usati, fra l' altro, per la consegna delle fotocopiatrici ai clienti della ricorrente",
ma che
"questi veicoli erano anche usati dai venditori in occasione della conclusione di vendite e delle dimostrazioni dei prodotti presso i clienti" (v. punto 7.15 del ricorso).
Come risulta chiaramente dalla risposta che il Consiglio ha dato al quesito formulato dalla Corte, è per tener conto di questo doppio uso che il Consiglio ha concesso un adeguamento solo per due terzi di queste spese, cioè per la parte relativa alla consegna delle fotocopiatrici, che è stata considerata connessa al trasporto dei prodotti (13).
44. Quanto all' altro terzo di queste spese, esso è stato considerato corrispondente a normali spese di viaggio dei venditori e, in quanto tale, rientra fra le spese generali, per le quali "in linea di massima non si procederà ad adeguamenti" e che, in generale, non sono in diretto rapporto con le vendite in questione, poiché sono sostenute indipendentemente dal fatto che venga o meno realizzata una vendita (v. in particolare, al riguardo, punto 19 delle mie conclusioni nella causa C-174/87, Ricoh/Consiglio, e punto 46 delle mie conclusioni nella causa C-171/878, Canon/Consiglio). Poiché la ricorrente ha espressamente accettato la ripartizione così operata secondo il rapporto di due terzi ad un terzo, da quanto precede risulta che il Consiglio non ha commesso alcun errore concedendo un adeguamento solo per una parte delle spese inerenti all' uso dei furgoncini. Per le stesse ragioni, esso ha potuto anche rifiutare di procedere ad adeguamenti per la totalità delle spese di viaggio sostenute dai venditori per i loro spostamenti in treno, in taxi o in aereo.
45. Per quanto riguarda, infine, le spese di magazzinaggio, di trasporto, di assicurazione e di credito sostenute dalla MO (affiliata di produzione della Minolta), nonché le spese inerenti al trasporto, ai veicoli e al credito della MJS, relative alle sue vendite alle altre affiliate di vendita della Minolta, posso limitarmi a rinviare al punto 45 delle mie conclusioni nella causa C-171/87 (Canon/Consiglio), da cui emerge che spese di questo genere non hanno alcun "rapporto diretto con le vendite in questione", poiché vengono sostenute in uno stadio anteriore a queste vendite, che, nel caso di un' organizzazione di produzione e di vendita come quella costituita dalla Minolta, sono quelle effettuate al primo acquirente indipendente.
46. Il mezzo relativo al rifiuto del Consiglio di procedere a taluni adeguamenti del valore normale ai sensi dell' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento di base è quindi anch' esso infondato.
C - Sul calcolo del margine di dumping
47. Poiché la Minolta è la sola ad aver dedotto un mezzo basato sulla illegittimità del calcolo del margine di dumping, ricorderò che, a norma dell' art. 2, n. 13, lett. b), del regolamento di base,
"quando i prezzi variano, il margine di dumping può essere stabilito transazione per transazione, oppure riferendosi ai prezzi più frequentemente applicati, rappresentativi o medi ponderati".
48. La Minolta fa valere che, servendosi, nella fattispecie, del cosiddetto metodo "della media ponderata" per il calcolo del valore normale e del cosiddetto metodo "transazione per transazione" per il calcolo del prezzo all' esportazione, il Consiglio non avrebbe stabilito un valido confronto fra questi due termini, come richiesto dall' art. 2, nn. 2, 9 e 13, lett. b), del regolamento di base.
49. Orbene, la Corte ha già disatteso un' identica argomentazione nelle suddette sentenze 7 maggio 1987, "Cuscinetti a sfera". Nei punti 15 e 18 della sentenza Nippon Seiko/Consiglio (causa 258/84, Racc. pag. 1923), ad esempio, essa ha espressamente dichiarato che né il n. 13, né il n. 9 dell' art. 2 del regolamento di base impongono che il valore normale e il prezzo all' esportazione siano calcolati secondo metodi analoghi o identici. Poco dopo, nel punto 24 della motivazione di detta sentenza, essa ha aggiunto che
"la libertà di scelta fra (i vari) metodi di cui all' art. 2, n. 13, lett. b), (...) è diretta precisamente a far adottare il metodo più appropriato all' oggetto della procedura di istituzione di un dazio antidumping".
50. Da quest' ultimo passo la Minolta trae la conclusione che soltanto l' esistenza di circostanze particolari possa far apparire il metodo "transazione per transazione" come il "più appropriato" per il calcolo del prezzo all' esportazione, qualora il valore normale sia stato determinato secondo il metodo della media ponderata. In proposito, essa ritiene di potersi basare sul successivo punto della motivazione della suddetta sentenza della Corte, secondo cui
"il metodo 'transazione per transazione' è il solo che consenta di ostacolare determinate manovre consistenti nel dissimulare il dumping mediante la pratica di prezzi diversi, talora superiori e talora inferiori al valore normale".
Secondo la Minolta, ne consegue che l' applicazione del metodo "transazione per transazione" sarebbe giustificata soltanto qualora fosse provato che l' esportatore ha commesso un atto illecito, colposo o doloso, inteso a mascherare il dumping.
51. A mio avviso, questa tesi non può essere accolta. Preliminarmente, si deve osservare, come ha fatto la Corte nel punto 21 della motivazione della sentenza Nippon Seiko/Consiglio, che la scelta fra i vari metodi di calcolo indicati all' art. 2, n. 13, lett. b), presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse. Non basta quindi dimostrare che, nelle circostanze del caso di specie, l' applicazione di un metodo diverso da quello prescelto sarebbe stata senz' altro possibile, ma si dovrebbe provare
che, scegliendo il metodo in questione, il Consiglio abbia commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti su cui verte il procedimento.
52. D' altro canto, la tesi della Minolta implica che, fra i metodi di calcolo indicati, ve ne sia uno che debba prevalere sugli altri, che abbia per così dire valore di regola, mentre gli altri debbano essere applicati solo in via eccezionale. Ora, questo non è vero, tanto che la Corte si è potuta basare, al punto 33 della stessa sentenza, sul semplice fatto che
"il metodo 'transazione per transazione' è uno dei metodi che le istituzioni hanno la facoltà di adottare per calcolare il margine di dumping, quando (...) i prezzi variano"
per concludere che i principi del legittimo affidamento o della certezza del diritto non ostano ad un cambiamento del metodo di calcolo, anche effettuato senza preavviso.
53. Infine, l' interpretazione data dalla Minolta al suddetto passo del punto 25 della sentenza Nippon Seiko/Consiglio non mi sembra esatta. L' esistenza di "manovre consistenti nel dissimulare il dumping" non è ivi presentata come un presupposto per l' applicazione del metodo "transazione per transazione". Nella fattispecie, d' altronde, non era stata fatta valere l' esistenza di siffatte manovre. A mio avviso, in quel passo la Corte ha voluto semplicemente descrivere gli effetti del metodo "transazione per transazione", mediante il quale, ricordiamolo, i prezzi all' esportazione superiori al valore normale vengono fittiziamente ricondotti al livello del valore normale prima di essere inseriti, insieme ai prezzi all' esportazione inferiori al valore normale, nel calcolo della media ponderata di tutti i prezzi all' esportazione.
54. Questa interpretazione mi sembra essere suffragata dalla seconda parte del punto 25 della motivazione della sentenza, in cui la Corte contrappone, al metodo in questione, quello della media ponderata, che "in tal caso", cioè quando i prezzi sono talora superiori e talora inferiori al valore normale,
"avrebbe essenzialmente l' effetto di mascherare le vendite effettuate a prezzo di dumping attraverso quelle realizzate con un dumping cosiddetto 'negativo' ".
55. Per di più, tale interpretazione può trovare sostegno nell' espresso legame che la Corte ha stabilito, nella suddetta sentenza, fra la scelta del metodo "più appropriato" per il calcolo del margine di dumping e l' oggetto del procedimento per l' istituzione di un dazio antidumping, che,
"secondo l' art. 2, n. 1, e l' art. 4, n. 1, (del regolamento di base) (...) mira ad eliminare il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio risultante, per un' industria stabilita nella Comunità, da una pratica di dumping" (v. punto 24 della motivazione, in fine).
Un siffatto criterio mi sembra escludere ogni considerazione soggettiva riguardante l' intenzione dell' esportatore interessato: secondo la Corte, non è perché questi si sia reso responsabile di una qualsiasi manovra
intesa a dissimulare il dumping che il Consiglio potrebbe applicare il metodo "transazione per transazione", e non il metodo della media ponderata, ma perché l' applicazione di quest' ultimo
"lascerebbe (...) integralmente in essere il pregiudizio subito dall' industria comunitaria interessata" (v. punto 25, in fine, della sentenza Nippon Seiko/Consiglio).
56. Da questa conclusione deriva che, nel presente contesto, non si può parlare neppure di violazione del principio del contraddittorio: il Consiglio - poiché aveva la facoltà di applicare il metodo "transazione per transazione" anche in assenza di manovre dolose intese a dissimulare il dumping - non era tenuto a dar modo alla ricorrente di presentare le sue osservazioni sugli elementi di prova di cui esso poteva disporre al riguardo.
57. Infine, quanto alla pretesa violazione dell' art. 190 del trattato CEE, si deve osservare anzitutto che tanto la decisione di applicare il metodo della media ponderata per il calcolo del valore normale, quanto quella di applicare il metodo "transazione per transazione" per il calcolo del prezzo all' esportazione, risultano chiaramente dai punti 5 e 26 del preambolo del regolamento definitivo, letti congiuntamente ai punti 6 e 29 del preambolo del regolamento provvisorio, ch' essi non fanno altro che confermare. D' altra parte, poiché il metodo "transazione per transazione" figura tra i metodi di calcolo dei margini di dumping allo stesso titolo degli altri metodi elencati nell' art. 2, n. 13, lett. b), del regolamento di base, a mio avviso il Consiglio non era tenuto ad esporre, nel preambolo del regolamento controverso, particolari motivi che giustificassero il ricorso a questo metodo. Se il regolamento che è stato impugnato nelle cause "Cuscinetti a sfera" era più prolisso al riguardo, ciò si spiega col fatto che, a quell' epoca, la scelta del metodo "transazione per transazione" costituiva un cambiamento rispetto alla precedente prassi delle istituzioni.
58. Quanto ai dati figuranti nel fascicolo riservato delle tabelle che la ricorrente ha allegato all' atto introduttivo ed al quale fa rinvio anche nel presente contesto, essi sono del tutto irrilevanti, in quanto fondati su metodi di calcolo diversi da quelli che il Consiglio, come abbiamo visto, aveva la facoltà di applicare.
Conclusione
59. Poiché, quindi, nessuno dei mezzi dedotti dalla ricorrente può essere accolto, propongo alla Corte di respingere il ricorso e di porre le spese, comprese quelle delle parti intervenienti, a carico della Minolta.
(*) Lingua originale: il francese.
(1)
GU L 54, pag. 12.
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1).
(3) Il codice antidumping, intitolato "Accordo relativo all' applicazione dell' art. VI dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio", è stato approvato, in nome della Comunità economica europea, con la decisione del Consiglio 10 dicembre 1979, 80/271/CEE, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979 (GU 1980, L 71, pag. 1).
(4) V. punti 4.2 e 4.26 del ricorso.
(5) Sentenza 12 dicembre 1972, International Fruit Company (cause da 21/72 a 24/72, Racc. pag. 1219).
(6) In questo contesto è interessante notare che, nella sentenza 11 luglio 1990, Electroimpex/Consiglio (causa C-157/87, Racc. pag. I-3021), la Corte ha respinto una definizione della nozione di dumping che si basava sul confronto del prezzo di vendita di un prodotto con il suo costo di produzione (v. punti da 20 a 22 della motivazione).
(7) E' quanto il Consiglio ha fatto per i tre modelli della Canon.
(8) Regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1).
(9)
Regolamento (CEE) della Commissione 21 agosto 1986, n. 2640, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di apparecchi di fotocopia originari del Giappone (GU L 239, pag. 5).
(10) Regolamento del Consiglio n. 2423/88, richiamato supra, nota 8.
(11)
Si tratta ovviamente del profitto realizzato dalle affiliate di vendita giapponesi.
(12) Va osservato che, nel regolamento 11 luglio 1988, n. 2423, che è il regolamento di base attualmente in vigore, le retribuzioni dei venditori vengono espressamente definite nel senso che sono quelle corrisposte al "personale impiegato a tempo pieno nelle attività di vendita diretta". Il nuovo regolamento di base precisa d' altronde "per motivi di chiarezza che (le spese di vendita) generali non possono essere prese in considerazione, in quanto non direttamente connesse con le vendite in esame, fatta eccezione per la retribuzione dei venditori, da assimilare alle commissioni pagate".
(13) Va osservato che il nuovo regolamento di base precisa espressamente che possono costituire oggetto di adeguamento "le spese che sono in diretto rapporto con il prodotto e che sono state sostenute per il trasporto del prodotto in questione (...)".
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