Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il ricorso proposto dalla sig.ra Agazzi Léonard - anche esso relativo al concorso interno COM/A/8/84, organizzato dalla Commissione, e al quale potevano partecipare dipendenti che aspiravano al passaggio dalla categoria B alla categoria A - a mio parere dev' essere valutato nel modo seguente .
1 . Sulla ricevibilità
2 . a ) E stata sollevata la questione se, nel presente procedimento, possano essere considerate ricevibili censure formulate contro un mutamento dell' organigramma della Commissione; in altri termini, se sia ancora possibile contestare il trasferimento, nel gennaio 1973, del servizio medico del Centro comune di ricerca di Ispra ( cui appartiene la ricorrente ) alla direzione generale del personale e dell' amministrazione ed il cessato suo finanziamento col bilancio della ricerca, con la conseguenza che non è più applicabile ai suoi dipendenti la deroga di cui all' art . 98 dello statuto del personale, sul passaggio di categoria senza concorso . La Commissione ne dubita, ritenendo in proposito rilevante che detto provvedimento organizzativo non sia stato tempestivamente impugnato e, inoltre, che la ricorrente, la quale nel 1979 ha chiesto di porre rimedio al pregiudizio arrecato alla sua situazione statutaria ( in relazione al passaggio alla categoria A ), non abbia più fatto valere le sue pretese dopo il rigetto della domanda di reintegrazione nel quadro scientifico oppure di organizzazione di un concorso ad hoc .
3 . Ho tuttavia l' impressione che la Commissione proceda da un' errata valutazione al riguardo . In realtà, il mezzo della ricorrente non costituisce una censura in ordine al mutamento di struttura amministrativa intervenuto nel 1973 . Ella intende soltanto che la correlata conseguenza - esigenza di un concorso per il passaggio alla categoria A, mentre secondo la precedente situazione giuridica era sufficiente un esame per titoli ed un colloquio - sia presa in considerazione nell' organizzazione di un concorso per tale passaggio . Questo comporta che, per un candidato di formazione ed esperienza scientifica, come la ricorrente, ci si fondi in special modo sulle sue conoscenze e capacità, offrendo così un' equa opportunità d' iscrizione nell' elenco di riserva . Ciò considerato, è difficile sollevare qualsiasi obiezione contro il mezzo della ricorrente, diretto in realtà non ad una modifica della situazione giuridica creatasi nel 1973, bensì a far di questa il punto di partenza della valutazione di un concorso organizzato nel 1985 .
4 . b ) Compete uguale apprezzamento anche all' obiezione della Commissione secondo la quale non sarebbe ammissibile una critica dell' organizzazione del concorso, come quella della ricorrente, poiché la commissione giudicatrice non avrebbe potuto ovviare allo specifico problema della ricorrente nonché alla tesi dell' inammissibilità di una contestazione del bando di concorso, in quanto si sarebbe omesso di impugnarne il contenuto entro i termini .
5 . E vero che, secondo la più recente giurisprudenza ( 1 ), non è più ammissibile ritornare sul contenuto del bando di concorso in occasione del sindacato giurisdizionale sugli atti di una commissione giudicatrice, se il bando non è stato oggetto di ricorso autonomo e tempestivo . Tuttavia, come è stato esplicitamente sottolineato durante la trattazione orale, il mezzo dedotto dalla ricorrente non è affatto da intendere in tal senso . La censura verte piuttosto soltanto sulle modalità della prova orale del concorso, sulla quale effettivamente il bando non dice nulla di preciso, salvo che essa doveva consentire di valutare la preparazione e l' idoneità all' esercizio di mansioni di categoria A . Nessuna obiezione può certo sollevarsi contro tale censura, nell' ambito dell' impugnazione dell' ultimo atto di una procedura di concorso cui si è giunti in esito alla prova orale .
6 . Quanto poi alla questione se la commissione giudicatrice avrebbe potuto, e dovuto, tener conto dello specifico problema della ricorrente, essa, se correttamente intesa, non va sindacata sotto il profilo della ricevibilità, ma sotto il profilo del merito .
7 . c ) E dunque da escludere la sussistenza di obiezioni decisive contro la ricevibilità del ricorso o di singoli mezzi dedotti .
2 . Sul merito
8 . a ) Al centro delle censure formulate dalla ricorrente - rubricate come "Violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di assistenza" e "Violazione del principio di non discriminazione" - vi è la tesi secondo la quale la ricorrente si sarebbe trovata nel concorso in una posizione di sfavore, in quanto dipendente con formazione ed esperienza professionale di tipo scientifico . Infatti, la commissione giudicatrice non avrebbe tenuto conto di ciò nella formulazione delle domande e nella loro valutazione .
9 . Come risulta dalla causa 228/86 ( 2 ) ( rinvio all' esposizione nelle mie conclusioni del 17 novembre 1987 ), lo svolgimento della prova orale dà la chiara impressione che la critica della ricorrente abbia di mira soprattutto l' ultima fase della prova orale, vertente sulle politiche comunitarie . Infatti, la prima fase della prova orale tendeva ad accertare le conoscenze generali mediante domande di tipo generale ( la ricorrente ha dovuto parlare della conquista dello spazio, il che non dovrebbe averle comportato particolari difficoltà ). In seguito, si è affrontata la formazione e l' attività di ogni candidato, nonché l' inserimento di quest' ultima nelle politiche comunitarie, il che significa che in tale contesto si prese in considerazione la specifica situazione dei candidati, aspetto giudicato corretto dalla ricorrente .
10 . Per quanto riguarda le domande sulle politiche comunitarie, da un primo esame degli atti - e la Corte non se ne stupirà, dopo le mie conclusioni nella causa 228/86 - ero del tutto propenso a ritenere fondate le critiche su di esse sollevate . Ciò non perché riconoscessi che non erano state poste alla ricorrente domande specifiche ed adeguate alla sua formazione ed attività . Infatti, non si può evidentemente pretendere un esame "su misura", in un concorso organizzato per numerosi impiegati di categoria B dei settori più diversi e per la copertura di posti di categoria A nei più svariati servizi .
11 . Ritenni, invece, che fossero formulabili delle riserve, in quanto le domande si erano riferite solo in parte ad argomenti trattati durante il corso di formazione, con la conseguenza che i candidati costretti a rispondere su domande esulanti da tale ambito ( la candidata dovette parlare ad esempio del ruolo della Banca europea per gli investimenti ) potevano considerarsi svantaggiati, ove non avessero precise cognizioni in materia o non avessero potuto acquisirle nella loro precedente attività .
12 . Tuttavia, questa valutazione non può essere confermata dopo la sentenza della seconda sezione della Corte del 24 marzo di quest' anno, nella causa 228/86 . Come è noto, la sezione non ha condiviso le mie riserve, ma ha ritenuto che le domande presentassero press' a poco il medesimo grado di difficoltà, che non erano troppo ardue e che vertevano su argomenti sufficientemente familiari per dipendenti comunitari di lunga data, interessati alle politiche comunitarie . Essa ha inoltre affermato che la prova era intesa più a valutare le capacità dei candidati che ad accertare le loro cognizioni, accogliendo così la tesi della Commissione secondo la quale la prova orale tendeva non tanto ad una verifica di conoscenze acquisite, quanto piuttosto ad accertare la capacità di comprendere i problemi, di ragionare logicamente e di esprimersi in modo chiaro . Nel caso in esame, va inoltre constatato che una delle due domande poste opzionalmente alla ricorrente ( sulle eccedenze nella politica agricola comune ) si riferiva effettivamente ad un tema trattato nel corso di formazione ( applicazione del diritto comunitario in agricoltura ). Se, ciononostante, ella scelse l' altro tema, evidentemente non può lamentare una posizione di sfavore come quella da me affermata nelle conclusioni nella causa 228/86 .
13 . Se, dunque, non si può criticare la prova orale per la scelta delle domande sulla politica comunitaria, la stessa conclusione vale evidentemente per il modo in cui furono valutate le risposte, senza fondarsi , cioè, sulla situazione specifica di ciascun candidato e - nel caso della ricorrente - senza darsi cura di facilitarne il passaggio alla categoria A per mezzo di una generosa valutazione, in considerazione del fatto che in precedenza ciò le sarebbe stato possibile ex art . 98 dello statuto del personale, come appartenente al quadro scientifico . Di un simile modo di procedere dovrebbe già dubitarsi a livello di principio, in un concorso di portata molto ampia e destinato ad un gran numero di dipendenti di categoria B provenienti dai più vari servizi, poiché nella specie è certamente da evitare la semplice apparenza di un trattamento preferenziale di alcuni candidati .
14 . Si può aggiungere che sarebbe eccessivo pretendere da una commissione giudicatrice di comportarsi - come vorrebbe la ricorrente - in modo da compensare "anomalie" causate da ristrutturazioni amministrative ( e ciò prescindendo del tutto dal fatto che, in qualche modo, attraverso simili considerazioni si ammetterebbe una contestazione di provvedimenti amministrativi ampiamente datati e non più sindacabili ).
15 . Quando, poi, la ricorrente fa valere che il concorso aveva lo scopo di offrire un adeguato avanzamento di carriera a dipendenti di lunga data, bloccati nella categoria B, le si dovrebbe altresì opporre che nel suo caso non si vede bene quale importanza particolare potrebbe avere una simile finalità; ella infatti - all' età, relativamente non elevata, di 43 anni - non è affatto bloccata in una carriera B, essendo invece solo da pochi anni ( 1982 ) nel grado B2 ( il cui livello retributivo - non va dimenticato - è equivalente al grado A7 ).
16 . Considerati gli argomenti fatti valere per i primi due motivi di ricorso, la domanda della ricorrente non può quindi essere accolta .
17 . b ) Riferendosi alla circostanza che nell' amministrazione della Commissione vi erano da ricoprire anche posti con mansioni scientifiche, la ricorrente ha altresì dedotto che il concorso non sarebbe stato consono all' accertamento di simili conoscenze dei candidati ed ha ritenuto di ravvisarvi una violazione dell' art . 27 dello statuto del personale ( secondo il quale le assunzioni debbono assicurare la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento ed integrità ). Ritengo tuttavia che ben si possa lasciare aperta la questione controversa se, in ultima analisi, l' art . 27 vada applicato nei concorsi interni .
18 . Emerge, infatti, già col semplice ausilio di altre considerazioni, che anche su tale punto non è possibile convenire con la ricorrente .
19 . E innanzitutto rilevante il fatto che si è in presenza di un bando di un concorso interno, su vasta scala, per candidati di categoria B della più varia estrazione, destinato a costituire un elenco di riserva per la copertura di posti vacanti di vario tipo . Stante la sua natura, un simile bando non potrebbe vertere che sull' accertamento di una generale idoneità allo svolgimento di mansioni A7 ed A6 . La commissione giudicatrice doveva prenderne atto, ma naturalmente ciò non significa che ogni candidato ammesso nell' elenco di riserva sia preso in considerazione allo stesso modo per ogni posto libero di detti gradi . Nella copertura di ciascun posto libero, occorre invece tener conto delle necessarie competenze . Non era però concepibile considerare questo aspetto già al momento dell' esame generale, finalizzando a ciò l' oggetto delle prove .
20 . Qualora, poi, la censura della ricorrente andasse intesa nel senso che la formulazione del bando non ha tenuto conto dell' eventuale esigenza di coprire posti scientifici, importa ancora rilevare non solo che non consta quanto fosse verosimile la copertura di questi posti al momento dell' indizione del concorso, ma anche, secondo la già citata giurisprudenza, che una simile censura del bando di concorso è ora inammissibile .
21 . c ) Resta infine il motivo relativo alla violazione del legittimo affidamento della ricorrente .
22 . Due osservazioni bastano a dimostrarne l' infondatezza . Se esso va riferito alla configurazione del bando, che avrebbe avuto troppo poco riguardo ai candidati scientifici, può dirsi innanzitutto che la ricorrente non può più essere ascoltata in merito a ciò . Nella misura in cui si tratta della conduzione delle prove da parte della commissione giudicatrice, nel quadro del potere discrezionale di cui questa è titolare, si può inoltre osservare che non si è fatto valere che quel collegio avrebbe fatto sorgere nella ricorrente una qualche legittima speranza .
23 . Si può ancora rilevare che ambedue gli elementi addotti dalla ricorrente in questo contesto erano difficilmente idonei a fondare un affidamento ai sensi della giurisprudenza in materia, ossia ( come si afferma nella sentenza nella causa 289/81 ( 3 )) una situazione dalla quale risulti che l' amministrazione ha dato aspettative fondate .
24 . Perciò, alla ricorrente che fa valere l' impegno profuso per il proprio perfezionamento professionale fino al conseguimento, nel 1978, di una laurea presso un' università belga, deve potersi opporre che non si è addotto alcun elemento concreto a favore della tesi secondo la quale ella ne sarebbe stata sollecitata dall' amministrazione, tanto da darle motivo di contare su un' adeguata contropartita dell' amministrazione, in termini di opportunità di carriera . Non va inoltre dimenticato che il perfezionamento professionale della ricorrente è avvenuto dopo l' inserimento del servizio medico nella direzione generale dell' amministrazione; in quell' epoca la ricorrente era dunque perfettamente consapevole che non era più possibile un passaggio agevolato alla categoria A, ex art . 98 dello statuto del personale .
25 . Quando ella poi sottolinea di essere stata incoraggiata a partecipare al concorso in oggetto, deve lasciarsi dire che si trattava semplicemente di un generico accenno all' esistenza di una possibilità . In tal modo non le si è fatta intravvedere la speranza di una determinata configurazione della procedura di concorso, poiché secondo lo stesso bando questa era ampiamente affidata all' autonomia della commissione giudicatrice .
26 . d ) In conclusione, può dunque solo constatarsi che nessun motivo di ricorso fatto valere dalla ricorrente giustifica l' annullamento dell' atto impugnato .
27 . Propongo dunque di respingere il ricorso anche nella causa 181/87 e di decidere sulle spese ai sensi dell' art . 70 del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Sentenza della Corte 11 marzo 1986, causa 294/84, Hermanus Adams e altri / Commissione, Racc . 1986, pag . 984; sentenza della Corte 8 marzo 1988, cause riunite 64, da 71 a 73 e 78/86, Sergio e altri / Commissione, Racc . 1988, pag . 1399 .
( 2 ) Sentenza della Corte 24 marzo 1988, causa 228/86, J.P . Goossens e altri / Commissione, Racc . 1988, pag . 1819 .
( 3 ) Sentenza della Corte 19 maggio 1983, causa 289/81, Vassilis Mavridis / Parlamento, Racc . 1983, pag . 1731 .
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