Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
Questo procedimento pregiudiziale in forza dell' art . 150 del trattato istitutivo della Comunità europea dell' energia atomica solleva un' importante questione d' interpretazione dell' art . 37 del trattato . Essa è sorta nell' ambito di una causa promossa per impugnare la legittimità di taluni decreti ed autorizzazioni del governo francese, in relazione ad una centrale atomica da gestire da parte dell' "Electricité de France" ( EDF ) a Cattenom, una delle più grandi dell' Europa occcidentale, ubicata vicino alla Mosella, nel Nord della Francia, a breve distanza dal Lussemburgo e dalle frontiere tedesche . I ricorrenti in questa causa sono il Saarland, comuni, enti municipali, associazioni e privati della regione; i governi del Lussemburgo, del Portogallo e dell' Irlanda sono intervenuti a sostegno dei ricorrenti nella causa principale .
La progettazione, l' autorizzazione e la costruzione di una centrale nucleare di queste dimensioni - in via definitiva, quattro settori, ognuno dei quali consistente in un reattore ad acqua pressurizzata di una potenza nominale di 1 300 megawatt - richiedono tempi lunghi . La costruzione non riguarda soltanto le autorità nazionali dello Stato ove la centrale viene costruita ma, qualora essa sia in prossimità di frontiere nazionali, anche gli Stati vicini e l' intera Comunità; il trattato conferisce alla Comunità la competenza a stabilire norme fondamentali per la protezione dei lavoratori e della popolazione ( art . 30 ) e, per specifiche materie, esige nel contempo che la Commissione sia consultata od informata mediante notificazioni .
Nel presente procedimento, dopo uno studio preliminare di fattibilità e la presentazione di progetti alle autorità francesi, la costruzione di Cattenom è stata dichiarata opera di pubblica utilità con decreto francese 11 ottobre 1978 . In conformità all' art . 41 del trattato, il 29 novembre 1978 la Commissione è stata informata dei progetti d' investimento relativi a Cattenom . Nel comunicare il suo punto di vista, in data 6 settembre 1979, la Commissione ha deplorato l' assenza di importanti informazioni su aspetti relativi alla sicurezza ed ha espresso la speranza che l' elaborazione del progetto sarebbe avvenuta in stretta collaborazione con gli Stati membri vicini . Fra il 1979 e il 1982, le autorità francesi hanno concesso licenze di costruzione per i diversi settori e, con decreti 24 giugno 1982 e 29 febbraio 1984, hanno autorizzato la "création" dei quattro settori .
La produzione di energia nucleare, che a sua volta produce elettricità destinata alla rete nazionale, è accompagnata dall' emissione di residui radioattivi in forma gassosa, liquida e solida, una volta avviata la reazione nucleare a catena . Lo smaltimento di questi effluenti radioattivi è un aspetto vitale del funzionamento della centrale, sotto il profilo della sicurezza delle comunità vicine .
Il 31 luglio 1984 l' EDF chiese alle autorità francesi l' autorizzazione allo smaltimento di effluenti radioattivi liquidi e gassosi provenienti da ciascuno dei quattro blocchi . Il 21 febbraio 1986 il ministero competente emanò due decreti di autorizzazione allo smaltimento di residui, rispettivamente, gassosi e liquidi . Vennero imposti limiti annuali di radiazione : 60 curie in totale, ( cioè 15 curie per settore ) per tutti i radioelementi diversi dal tritio nel residuo liquido, 4 kilocurie per il tritio e 90 kilocurie per gas in generale, provenienti dai quattro settori, con 3 curie per i gas alogeni e gli aerosol . I decreti stabilirono dettagliate modalità riguardanti il trattamento e la discarica di tali residui, previdero il controllo del livello di radiazione nell' ambiente circostante ed imposero una sorveglianza permanente per verificare qualsiasi anomalia del normale funzionamento, suscettibile di comportare un aumento delle emissioni radioattive, nonché l' adozione di appropriate misure in simili ipotesi ( JORF 11 marzo 1986, pagg . 3724 e 3726 ).
Il 28 aprile 1986 la legittimità di detti decreti è stata impugnata dinanzi al "tribunal administratif" di Strasburgo, invocando sia il diritto nazionale sia la violazione dell' art . 37 del trattato .
Il giorno successivo, il governo francese inviò alla Commissione i "dati generali" sullo smaltimento dei residui radioattivi di Cattenom, in conformità dell' art . 37 del trattato . Con lettere dell' 11 luglio e del 14 agosto 1986, il ministero competente autorizzò il caricamento di combustibile e prove precritiche a freddo e a caldo ( vale a dire prove effettuate prima e dopo la messa sotto pressione dei vari circuiti ).
Il 22 ottobre 1986 ( entro il termine di sei mesi previsto dall' art . 37 del trattato Euratom ) la Commissione ha emesso il suo parere ( C(86)1954 def .). In linea generale il parere era favorevole . In esso però la Commissione ha formulato due specifiche raccomandazioni : in primo luogo, che le autorità competenti degli Stati membri limitrofi fossero collegate al sistema automatico di allarme, con accesso automatico e permanente ai dati di controllo; secondariamente, che venisse riesaminata la procedura attuale, con particolare riferimento al lasso di tempo fra l' emissione del parere e l' entrata in funzione della centrale nucleare . Il successivo 23 ottobre 1986, il ministro competente scrisse al direttore generale dell' EDF autorizzando l' avvio della generazione di energia nucleare nel primo settore di Cattenom, con un collaudo progressivo fino al 90% della potenza nominale . Il 25 ottobre 1986, nel settore 1 di Cattenom ebbe inizio la prima reazione nucleare a catena .
Con sentenza 11 giugno 1987 il "tribunal administratif" ha invalidato i decreti in questione, sulla base del diritto nazionale, con riferimento ai settori 3 e 4 della centrale nucleare; per gli altri capi di domanda esso sospese il procedimento ( in relazione ai settori 1 e 2 )
"fino a che la Corte di giustizia delle Comunità europee non abbia deciso se l' art . 37 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica prescriva che la Commissione delle Comunità europee venga interpellata prima che la discarica di rifiuti radioattivi ad opera dei centri di produzione nucleare sia autorizzata dalle competenti autorità degli Stati membri, qualora vi sia una procedura preliminare d' autorizzazione, oppure prima ch' essa venga effettuata dai centri di produzione nucleare ".
L' art . 37 figura nel capo III del trattato, intitolato Protezione sanitaria, in attuazione del quarto punto del preambolo, secondo il quale gli Stati membri ( benché risoluti a creare le premesse per lo sviluppo di una potente industria nucleare ) sono "solleciti d' instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni ". Così, ex art . 33, gli Stati membri sono tenuti a garantire l' osservanza delle norme fondamentali fissate dalla Commissione ai sensi degli artt . da 30 a 32 . La direttiva del Consiglio 80/836/Euratom del 15 luglio 1980 ( GU 1980, L 246, pag . 1 ) - emanata sulla base degli artt . 31 e 32 del trattato Euratom - modifica le precedenti direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti .
Secondo l' art . 34, gli Stati membri sono tenuti ad ottenere il parere della Commissione riguardo a disposizioni supplementari di protezione sanitaria, da adottare quando debbano effettuarsi esperimenti particolarmente pericolosi : qualora gli effetti di tali esperimenti siano suscettibili di ripercuotersi sui territori di altri Stati membri, è necessario non solo il parere, ma anche l' assenso della Commissione . Secondo gli artt . 35 e 36, gli Stati membri debbono provvedere agli impianti necessari ad effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell' atmosfera, delle acque e del suolo, nonché al controllo sull' osservanza delle norme fondamentali, a tenerne informata la Commissione e a consentirle l' accesso a detti impianti onde verificarne il funzionamento e l' efficacia .
In base all' art . 38, la Commissione invia agli Stati membri le raccomandazioni concernenti il grado di radioattività dell' atmosfera, delle acque e del suolo ed in caso di urgenza è autorizzata ad emanare una direttiva con cui intima allo Stato membro di adottare, nel termine che la Commissione stessa provvede a fissare, "tutte le misure necessarie ad evitare un' infrazione alle norme fondamentali e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari ". Qualora uno Stato membro non si conformi alla direttiva della Commissione, quest' ultima o qualsiasi Stato membro può adire "immediatamente" la Corte di giustizia .
E evidente che gli effetti della costruzione di una centrale nucleare non possono essere considerati semplicemente nel contesto di un singolo Stato membro o di un territorio nazionale . Quando la centrale nucleare è costruita nei pressi di una frontiera, gli interessi degli Stati confinanti sono importanti come quelli dello Stato ove essa è costruita .
E quanto la Commissione ha tenuto presente . Fin dal 1976 essa ha presentato al Consiglio una proposta per l' instaurazione di una procedura di consultazione comunitaria per le centrali elettriche che possono influire sul territorio di un altro Stato membro ( GU 1977, C 31, pag . 3 ). Detta proposta di regolamento, fondata sugli artt . 235 del trattato CEE e 203 del trattato Euratom, si riferisce ( sesto "considerando ") alla circostanza che "una consultazione a livello comunitario esista soltanto per i progetti di scarico di residui radioattivi che possono provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro" e, fra l' altro, essa imporrebbe ad uno Stato membro, quando sia richiesta una procedura di consultazione, di comunicare i dati che consentano di valutare i probabili effetti ambientali e gli eventuali rischi "al più tardi al momento in cui le competenti autorità nazionali ricevono la domanda di permesso di costruzione o di ampliamento della centrale" ( art . 3, n . 2 ). Tuttavia il Consiglio non ha ancora adottato la proposta di regolamento .
Più di recente, la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 ( GU 1985, L 175, pag . 40 ), che entrerà pienamente in vigore il 3 luglio 1988, prevede una dettagliata valutazione delle influenze ambientali di taluni progetti . Per le centrali nucleari detta valutazione è obbligatoria per gli Stati membri .
Con riferimento all' art . 37 del trattato Euratom, la Commissione ha adottato due specifici provvedimenti . La raccomandazione 16 novembre 1960 ( GU 21.12.1960, pag . 1893; in prosieguo : la "raccomandazione 1960 "), che definisce la nozione di residui radioattivi ( punto 1 ) e le attività normalmente comportanti il loro smaltimento ( punto 3 ), ha precisato la natura dei dati generali da comunicare alla Commissione ( allegato I ) e raccomandato la comunicazione alla Commissione dei progetti di smaltimento di residui radioattivi, almeno sei mesi prima della data prevista per l' esecuzione dello smaltimento ( punto 6 ).
Si è messo in dubbio che detto periodo di tempo fosse sufficiente, e il 20 novembre 1980 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla costruzione di centrali nucleari in zone di frontiera ( GU 1980, C 327, pag . 34 ). Si chiedeva alla Commissione di premere sugli Stati membri affinché rispettassero pienamente gli artt . 37 e 41 del trattato Euratom e di agire entro lassi di tempo sufficientemente ampi da rendere effettivamente operativa la prevista procedura . Si sottolineava, inoltre, il ruolo preminente della Commissione nel garantire la corretta applicazione di detti articoli del trattato .
In seguito, la raccomandazione della Commissione 3 febbraio 1982, 82/181/Euratom ( GU 1982, L 83, pag . 15; in prosieguo : la "raccomandazione 1982 ") sostituì la raccomandazione 1960 introducendo elenchi più dettagliati . Il quinto "considerando" di detta raccomandazione osserva che
"i progetti di smaltimento di residui radioattivi, provenienti da reattori nucleari e da impianti di riprocessamento di combustibile irradiato necessitano di un' attenzione particolare nell' ambito dell' art . 37 già prima dell' inizio della costruzione ".
Il punto 3 raccomanda che "per i progetti relativi alla prima e alla seconda categoria" ( ove è inclusa Cattenom ) "le parti appropriate dei 'dati generali' (...) vengano comunicate alla Commissione per quanto possibile un anno o almeno sei mesi prima della data prevista per l' inizio dello smaltimento di residui radioattivi" ( corsivo dello scrivente ).
Il punto 7 raccomanda che
"qualsiasi modifica di un progetto di smaltimento di residui radioattivi, già sottoposto per parere alla Commissione, venga comunicata a quest' ultima prima che l' autorizzazione sia concessa, nel caso in cui tale modifica possa comportare un sensibile aumento dell' effetto degli smaltimenti sull' esposizione della popolazione ".
Dopo questa ricostruzione, passo alla precisa questione proposta e, cioè, se l' art . 37 imponga di interpellare la Commissione a ) prima dell' autorizzazione allo smaltimento di residui radioattivi, ove sia istituita una procedura di autorizzazione preventiva, oppure b ) prima che sia effettuato, cioè iniziato, tale smaltimento .
La questione verte perciò - piuttosto che sul problema se debba essere pervenuto il parere della Commissione - su quello se la notificazione debba precedere l' autorizzazione o l' inizio dello smaltimento . Detta formulazione del tribunale nazionale è giustificata dai termini dell' art . 37, il quale non prevede espressamente che debba pervenire il parere prima di un qualsiasi passo ulteriore ( sia esso autorizzazione od inizio dello smaltimento ).
Tuttavia mi sembra, come minimo, che, al di là della sua lettera, lo spirito della norma debba intendersi nel senso che il parere debba pervenire, previa consultazione degli esperti, prima dell' inizio dello smaltimento dei residui . Altrimenti, l' intera procedura sarebbe priva di effetto e lo smaltimento potrebbe iniziare subito dopo la comunicazione dei dati .
A parte ciò, mi sembra che l' espressa formulazione dell' articolo sia neutrale rispetto alle due tesi invocate : notificazione prima dell' autorizzazione o prima dell' effettivo smaltimento . Non vi è un' esplicita indicazione né per l' una né per l' altra e vi sono argomenti favorevoli a entrambe .
Si è detto perciò che se il parere dovesse pervenire prima dell' autorizzazione, la norma avrebbe potuto facilmente affermarlo . Questo argomento mi sembra di poco o nessun peso . Se lo si fosse voluto, si sarebbe potuto precisare altrettanto bene : "prima dell' inizio dello smaltimento ".
Si è poi affermato che sia nella raccomandazione 1960 che nella raccomandazione 1982, la Commissione ha raccomandato che i progetti fossero comunicati un certo periodo di tempo prima "della data prevista per l' esecuzione dello smaltimento" ( 1960 ) o "prima della data prevista per l' inizio dello smaltimento di residui radioattivi" ( 1982 ). Al punto 3, non v' è alcun riferimento ad un obbligo di comunicare i dati prima dell' autorizzazione del progetto . D' altro lato, secondo il punto 4, per i progetti relativi alla prima categoria, i "dati generali" preliminari, di cui all' allegato II, devono essere comunicati alla Commissione prima che le autorità competenti concedano l' autorizzazione a costruire . Per questo, si prosegue, la data decisiva dev' essere quella dell' inizio dello smaltimento .
Questo argomento testuale è più convincente del primo, benché debba osservarsi che, secondo il punto 7 della raccomandazione 1982, qualsiasi modifica di un progetto, che possa comportare un sensibile aumento dell' effetto degli smaltimenti sull' esposizione della popolazione, dev' essere notificato prima dell' autorizzazione . Malgrado il forte accento sull' aumento del rischio, trovo curioso che la raccomandazione non abbia specificato un periodo di tempo precedente l' autorizzazione in entrambi i casi, poiché anche un immutato piano originario può comportare eguale rischio . Ciò è curioso, salvo non sia sottinteso che lo "smaltimento", di cui al punto 3, dovrebbe essere uno smaltimento conforme al parere della Commissione . Inoltre, non mi sembra possibile affermare che i dati generali preliminari di cui al punto 4, da comunicare prima dell' autorizzazione, bastano per consentire alla Commissione di farsi un' idea adeguata dei progetti per lo smaltimento di residui, sì da rendere superflue successive notificazioni prima dell' autorizzazione . L' allegato II mette in evidenza che i dati sono nel contempo assolutamente preliminari e assolutamente generali . Non ritengo che l' esistenza di detta disposizione incida sulla questione pregiudiziale .
La Commissione sembra aver adottato il periodo di sei mesi come periodo minimo per la notificazione, a causa dell' art . 37, secondo il quale essa esprime il suo parere entro sei mesi . In altri termini, la raccomandazione mirava a che lo smaltimento non potesse iniziare prima dell' emissione del parere . Mi sembra che ciò porti a collegare due periodi diversi riferiti a scopi diversi : cioè, da un lato, l' emissione del parere della Commissione e, dall' altro, la presa in considerazione del parere stesso, assieme all' attuazione di ogni modifica proposta nell' interesse, fra l' altro, degli Stati vicini e dell' intera Comunità .
Ad ogni modo, malgrado l' importanza dell' opinione della Commissione sulle modalità di applicazione del trattato, non penso che le dichiarazioni contenute nella raccomandazione possano guidare la corretta interpretazione della norma .
Ci si è poi richiamati all' art . 38 per giustificare l' interpretazione più restrittiva dell' art . 37 ( e, cioè, che è sufficiente comunicare i dati prima dell' inizio dello smaltimento ). Condivido l' argomento secondo il quale la Commissione, qualora sappia che sono state attuate, o stanno per esserlo, misure di smaltimento che violano le norme fondamentali o i regolamenti in materia, può emanare una direttiva ex art . 38 e, se necessario, adire la Corte . Una simile situazione può costituire "un caso d' urgenza" ai sensi dell' art . 38 . Tuttavia, non credo che si tratti di un argomento decisivo contro un' interpretazione più estensiva dell' art . 37 . Lo scopo di questo è di cercare di evitare situazioni d' urgenza che possano comportare un grave rischio per le comunità limitrofe . Grazie alla sua visione d' insieme degli sviluppi della Comunità e confortata dall' opinione del gruppo di esperti, la Commissione può svolgere una funzione-guida sì da prevenire situazioni d' urgenza, funzione diversa dall' intervenire, ex art . 38, quando queste si presentano .
Dall' altra parte, si pone molta enfasi sulle parole "qualsiasi progetto" contenute nell' art . 37 . Si afferma che in realtà un "progetto" non è niente di più di una proposta e che, una volta autorizzata, una proposta cessa di essere un "progetto ": se sono stati adottati provvedimenti definitivi d' attuazione, non si tratta più di un progetto . L' argomento non mi persuade . Non sono convinto che nel linguaggio corrente un progetto cessi di essere tale una volta approvato . Per usare il linguaggio delle autorità urbanistiche, un "progetto urbanistico" continua ad essere correttamente qualificato un progetto anche una volta approvato .
In fin dei conti, mi sembra che, in assenza di orientamenti chiari ed espliciti, ci si debba chiedere qual è lo scopo fondamentale della procedura di cui all' art . 37 . A mio avviso, la risposta è certamente che esso consiste nell' attribuire alla Commissione, previa consultazione dei suoi esperti e alla luce della sua esperienza della Comunità e della sua conoscenza della costruzione di centrali nucleari, esistenti o allo stadio di progetto, l' effettiva possibilità di valutare i progetti comunicatile e di fare proposte riguardanti, in primo luogo, la salute e la sicurezza della popolazione potenzialmente interessata dallo smaltimento di residui radioattivi, ma anche gli effetti sull' ambiente .
Questa risposta non può essere ridimensionata facendo valere che la Commissione può solo emettere un parere, come tale non vincolante ex art . 161 del trattato, mentre l' art . 34 considera obbligatorio il parere conforme della Commissione, e non un semplice parere, quando gli effetti di esperimenti particolarmente pericolosi siano suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri Stati membri . In un campo in cui possono prodursi conseguenze talmente gravi, mi sembra inconcepibile che uno Stato membro tenga nella massima considerazione il parere della Commissione, anche se decidesse in ultima istanza di non conformarvisi integralmente . Ritengo che vi sia un obbligo in tal senso . Penso, del resto, che il rappresentante della Francia, pur riservandosi il diritto di discostarsi dal parere, abbia riconosciuto, com' era naturale, che sia ai sensi dell' art . 192 del trattato Euratom, sia in forza degli obblighi generali di membro della Comunità, la Francia avrebbe adempiuto i propri obblighi ed avrebbe accordato piena considerazione al parere della Commissione, prima di procedere ulteriormente .
Ritengo che l' interpretazione in grado di soddisfare nel modo più utile ed efficace allo scopo dell' art . 37 sia quella secondo la quale il parere della Commissione deve pervenire ed essere preso in considerazione prima della definitiva autorizzazione del progetto di smaltimento di residui radioattivi . Il rappresentante della Francia ha sottolineato che in tale campo non sono infallibili né la Commissione né gli Stati membri ed io penso che sia tanto più utile e necessario prendere in considerazione il parere della Commissione prima dell' autorizzazione, in quanto dopo l' autorizzazione : a ) può ben avvenire che coloro che hanno rilasciato l' autorizzazione si attestino sulle loro posizioni; b ) chi ha ottenuto l' autorizzazione può vantare legittimi diritti quesiti ed altri, a causa del decorso dei termini, possono aver perso qualsiasi diritto di impugnare l' autorizzazione stessa . In un settore con tali rischi potenziali ciò va evitato : il parere dovrebbe essere conosciuto e preso in considerazione prima del provvedimento definitivo, legislativo od amministrativo, sullo smaltimento dei residui radioattivi .
Mi sembra alquanto convincente l' argomento secondo il quale l' autorizzazione dovrebbe seguire il parere, poiché essa costituisce l' atto finale impugnabile dinanzi a un giudice nazionale . Inoltre, il rilascio dell' autorizzazione dopo il parere può concedere alla Commissione un termine più realistico per prendere in considerazione provvedimenti ex art . 38 e, se necessario, adire la Corte .
Non mi persuade l' argomento secondo il quale, se i dati generali dovessero essere notificati prima dell' autorizzazione, essi sarebbero talmente generali da avere valore limitato . Lo smaltimento di residui è un aspetto essenziale della progettazione di una centrale nucleare e i dati ad esso relativi possono essere disponibili in tempo utile per il completo espletamento delle previste procedure, specialmente se si considera l' entità del termine nel presente caso e la prova, fornita dalla Commissione, che non di rado fra il primo progetto e la prima reazione nucleare a catena corre un periodo di otto anni .
Non condivido neppure l' argomento secondo il quale, poiché in taluni Stati membri si possono adottare differenti procedure di autorizzazione in materia di smaltimento di residui radioattivi, il risultato sarebbe discriminatorio . Qualunque sia la forma dell' autorizzazione - elemento di un' autorizzazione generale a costruire una centrale nucleare ovvero elemento distinto, come nel caso di specie, ( e l' esigenza di una qualche forma di autorizzazione appare virtualmente inevitabile ) - il parere della Commissione deve pervenire ed essere preso in considerazione prima del rilascio dell' autorizzazione definitiva .
Nel valutare dette questioni non ho tenuto conto delle peculiarità del caso che qui ci occupa . Sull' interpretazione dell' art . 37 non può influire la considerazione che in detto caso il parere della Commissione era ampiamente favorevole . E tuttavia da osservare post hoc :
1 ) che la prassi degli Stati membri in assenza di una regola chiara non è stata univoca : su venti notificazioni alla Commissione ex art . 37, sei sono state fatte meno di sei mesi prima che la centrale venisse collegata alla rete elettrica nazionale, nove sono state notificate fra i sei mesi ed un anno prima dell' entrata in funzione e cinque con più di un anno di anticipo;
2 ) che nella fattispecie in esame non si è veramente chiarito perché non fosse possibile una notificazione entro dodici mesi piuttosto che entro sei mesi prima dell' inizio dello smaltimento;
3 ) che, sebbene la licenza definitiva di costruzione sia stata data il 31 marzo 1982, vale a dire dopo l' entrata in vigore della raccomandazione 1982, non risulta che, in conformità del punto 4 della raccomandazione, la Francia abbia notificato alla Commissione i "dati generali" preliminari, prima di concedere la licenza definitiva di costruzione;
4 ) che non vi è stato accordo sui livelli di smaltimento dei residui liquidi radioattivi di Cattenom considerabili come accettabili : il relativo decreto di autorizzazione specificava 15 curie per settore in relazione a tutti gli elementi radioattivi diversi dal tritio; la convenzione 12 marzo 1986 fra la Francia e il Lussemburgo specificava non più di 3 curie per settore e nella decisione 27 marzo 1986 della Commissione della Mosella, la Francia si impegnò a non superare detto livello; nella loro relazione il gruppo di esperti ha considerato che erano accettabili limiti ancor più elevati, ma "ha preso nota con soddisfazione" del limite più basso adottato nella convenzione e nella decisione della Commissione della Mosella; nondimeno, il decreto di autorizzazione allo smaltimento non venne modificato .
Questi elementi mi sembrano indicare l' esigenza di una regola chiara e ferma da seguire in forza dell' art . 37 .
Il principio dell' effet utile ( accolto in diritto comunitario : ad esempio, causa 9/70, Grad / Finanzamt Traunstein, Racc . 1970, pagg . 825 e 837, punto 5 della motivazione; causa 22/70, Commissione / Consiglio, Racc . 1971, pag . 263 e pagg . 274 e 275, punti 15 e 28 della motivazione, pag . 280, punto 72 della motivazione, e pag . 281, punto 77 della motivazione; causa 804/79, Commissione / Regno Unito, Racc . 1981, pagg . 1045 e 1074, punto 23 della motivazione ), e quello della solidarietà comunitaria ( ad esempio, cause riunite 6 e 11/69, Commissione / Francia, Racc . 1969, pagg . 523 e 540, punto 16 della motivazione, e causa 39/72, Commissione / Italia, Racc . 1973, pagg . 101 e 116, punto 25 della motivazione ) mi sembrano imporre che, nell' interesse della salute e della sicurezza, dell' efficienza e della protezione dell' ambiente, pur senza indebite interferenze sulle procedure nazionali, la questione proposta vada risolta secondo queste direttrici :
"L' art . 37 del trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica esige che la notificazione alla Commissione, il parere di questa e la sua presa in considerazione precedano l' autorizzazione, da parte delle autorità competenti dello Stato membro, allo smaltimento dei residui radioattivi di un impianto nucleare ".
La decisione sulle spese delle parti nella causa principale spetta al giudice nazionale . Le spese sostenute dalla Commissione e dai governi irlandese, lussemburghese e portoghese, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione .
(*) Traduzione dall' inglese .
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