Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La ricevibilità dei ricorsi presentati dal sig . Maurissen e dall' Union syndicale avverso due atti della Corte dei conti in data 17 e 31 marzo 1987 è stata esaminata dalla sentenza dell' 11 maggio scorso . Ricordo che avete allora dichiarato ricevibile integralmente il ricorso dell' agente della Corte dei conti e solo una parte di quello del sindacato diretto avverso la decisione 31 marzo 1987 .
2 . Mi pare non occorra riesumare le circostanze della controversia, esposte nella relazione d' udienza . Mi limiterò a ricordare l' essenza dei problemi sollevati dai ricorsi :
- innanzitutto dovrete pronunciarvi sulla questione se la Corte dei conti poteva porre termine, con la decisione 17 marzo 1987, alla distribuzione degli stampati sindacali da parte dei competenti uffici interni dell' istituzione;
- sarete poi chiamati a sindacare la legittimità dell' atto 31 marzo 1987 con cui si negava la concessione di permessi a delegati sindacali per partecipare a riunioni con la Commissione in ordine alle retribuzioni, al prelievo di crisi ed alle modifiche dello statuto del personale .
3 . A tal proposito, avverso le due decisioni vengono dedotti due mezzi :
- la violazione dell' art . 24 bis dello statuto e l' inosservanza del dovere di sollecitudine,
- la violazione del principio della parità di trattamento .
4 . Prima di valutare la pertinenza di questi rilievi, vorrei procedere a due osservazioni .
5 . Innanzitutto, la parziale irricevibilità del ricorso dell' Union syndicale non ha una portata pratica in quanto la tesi in esso sviluppata avverso l' atto in data 17 marzo è assolutamente identica alla tesi sostenuta dal Maurissen dal canto suo .
6 . Il secondo mezzo d' annullamento poi, pur se riferito apparentemente senza distinzione ai due atti, in realtà riguarda unicamente, nelle memorie dei ricorrenti, la decisione 31 marzo 1987 .
A - Violazione dell' art . 24 bis dello statuto e inosservanza del dovere di sollecitudine
7 . Anche qui mi limiterò a fare riferimento all' essenza della tesi sottoposta alla vostra attenzione; mi si consenta di far rinvio, quanto al resto, alla relazione d' udienza .
8 . I ricorrenti sostengono che alle associazioni sindacali è stato riconosciuto il diritto di compiere qualsiasi attività lecita a tutela degli interessi professionali dei loro membri, il diritto di concludere accordi, il diritto di contrapporsi all' amministrazione e di criticare gli atti delle istituzioni . Queste ultime pertanto non potrebbero limitarsi ad una condotta passiva poiché il dovere di sollecitudine imporrebbe loro di garantire la libertà d' espressione . La censurata decisione finirebbe con l' impedire l' informazione dei dipendenti circa le azioni intraprese a tutela dei loro interessi e circa le eventuali violazioni dello statuto perpetrate dall' autorità . La diffusione degli stampati sindacali da parte degli uffici di distribuzione interna rappresenterebbe comunque un diritto fondamentale ed inalienabile preesistente alla conclusione di qualsivoglia "accordo-quadro" nell' ambito dell' istituzione .
9 . D' altronde, rinviando alla sentenza Abrias ( 1 ) e alla decisione del Consiglio del 22 e 23 giugno 1981 con cui si istituisce una procedura di concertazione, i ricorrenti sostengono che le organizzazioni sindacali hanno il diritto e l' obbligo di rappresentare il personale alle riunioni di "concertazione politica" organizzate dalle istituzioni . Col diniego della concessione dei permessi sindacali, la Corte dei conti sottrarrebbe alle organizzazioni sindacali gli strumenti necessari per assolvere ai compiti loro assegnati .
10 . La Corte dei conti sottolinea innanzitutto che la libertà d' espressione non è pregiudicata in quanto la diffusione dei comunicati sindacali può essere liberamente garantita nell' ambito dell' istituzione dagli stessi membri delle organizzazioni .
11 . In via generale, essa ritiene di non poter concedere le agevolazioni di cui trattasi in mancanza di una qualunque forma di normativa e considerate le conseguenze di bilancio che tale concessione comporterebbe . D' altronde non si potrebbe far pertinente riferimento al dovere di sollecitudine in quanto questo presuppone una possibilità di scelta per l' istituzione che non è data nel caso di specie a causa della situazione di diritto cui la convenuta è vincolata . Infine le agevolazioni concesse da altre istituzioni presupponevano la conclusione di accordi specifici, alla stessa stregua dei contratti collettivi negli Stati membri . Sarebbe quindi infondata la tesi dei diritti preesistenti in materia .
12 . A tal proposito i ricorrenti rilevano che la Corte dei conti avrebbe dovuto rilevare e denunciare l' illegittimità della concessione delle agevolazioni concesse da altre istituzioni in quanto ne deduce l' irregolarità a sostegno del proprio diniego .
13 . Dirò subito che, nella parte in cui è dedotto avverso l' atto del 17 marzo, il primo mezzo mi sembra debba essere respinto .
14 . Quanto affermato dal Maurissen circa la funzione delle organizzazioni sindacali e le loro prerogative è senz' altro indiscutibile . Il principio della libertà d' espressione sindacale non è peraltro contestato dalla convenuta . Tuttavia, e questo è il punto, non risulta che detto principio venga posto in discussione dalla decisione impugnata.E pacifico, infatti, che nessun ostacolo viene frapposto alla diffusione dei comunicati sindacali effettuata dai membri o dai responsabili dell' organizzazione . A mio parere non v' è pregiudizio alcuno per la libertà di espressione se l' organizzazione sindacale può rendere note le proprie posizioni, senza restrizioni di sorta, al personale nel suo complesso .
15 . Non mi risulta poi che gli ordinamenti degli Stati membri impongano obblighi analoghi all' amministrazione . Non si tratta infatti, nel caso di specie, dell' inoltro della corrispondenza fra membri dell' associazione sindacale bensì della consegna dei comunicati sindacali a tutto il personale . Ebbene, se nel primo caso v' è talora una qualche normativa, la consegna dei comunicati al personale pare non sia mai imposta dalle norme nazionali in materia di pubblico impiego .
16 . Nel caso di specie si invoca un obbligo generale "fondamentale ed inalienabile", aggettivi che paiono senz' altro far riferimento alla libertà d' espressione in quanto tale, non già alla diffusione da parte degli uffici interni di distribuzione dei comunicati sindacali .
17 . Ciononostante si osservi che, al contrario di quanto fatto presente dalla Corte dei conti, la mancanza di una specifica normativa certo non determina l' illegittimità della distribuzione di volantini sindacali da parte degli uffici interni competenti . A tal proposito mi pare che la distribuzione effettuata dagli uffici della Corte dei conti del documento versato agli atti dimostri chiaramente che il ricorso a tali agevolazioni dipende da una scelta dell' istituzione interessata .
18 . Per questo motivo ritengo che la Corte dei conti non possa riferirsi alla mancanza di una possibilità di scelta per opporsi all' argomento relativo all' inosservanza del dovere di sollecitudine . In quest' ambito la sua argomentazione mi pare sia poco consistente giacché essa sembra attribuirsi proprio una grande libertà nell' utilizzo degli uffici interni per la distribuzione della corrispondenza . Vorrei peraltro qui sottolineare che detta libertà deve comunque rispettare la neutralità del servizio pubblico e dubito assai che gli uffici interni possano essere considerati come vere e proprie "cassette per le lettere" in cui chiunque possa depositare la corrispondenza di natura filosofica, commerciale o politica che più gli aggrada .
19 . Non ritengo comunque che la Corte possa censurare la decisione per inosservanza del dovere di sollecitudine . Questo dovere, ribadito dalla giurisprudenza della Corte, rispecchia
"l' equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo statuto ha istituito nei rapporti fra le pubbliche autorità ed i pubblici impiegati" ( 2 ).
Nelle ipotesi in cui l' avete riconosciuto trattavasi di situazioni nelle quali, per un' applicazione pignola o troppo rigida della normativa, l' amministrazione disconosceva questo peculiare legame con il pubblico dipendente . Ebbene, mi pare sia fuori luogo invocare detta "benevola attenzione" dal momento che si tratta di rapporti rientranti nell' ambito della definizione dei diritti sindacali, quindi dei rapporti collettivi, anche se nel caso di specie ricorrente è solo un singolo dipendente .
20 . A tal proposito, è opportuno, a mio parere, volgere lo sguardo al diritto tedesco cui si ispira il dovere di sollecitudine . Dalla giurisprudenza della corte costituzionale di Karlsruhe emerge con tutta chiarezza che si tratta di un dovere che si impone all' amministrazione in "rapporto col principio tradizionale del dovere di lealtà del dipendente" ( 3 ). Questa interdipendenza, intimamente connessa alla subordinazione gerarchica del dipendente, è del tutto estranea alla natura dei rapporti fra un' istituzione e le organizzazioni sindacali .
21 . Un' ultima osservazione : non può escludersi che la prassi regolarmente e ininterrottamente seguita da un' istituzione, se non si dimostra essere contra legem, possa essere costitutiva di diritti in questa materia . E giocoforza rilevare che, nel caso di specie, non si è fatto emergere nessun elemento atto a provare l' esistenza di una situazione del genere .
22 . Pertanto, in mancanza di norme esplicite e qualora venga garantita la libertà di espressione, suggerisco alla Corte di disattendere il primo mezzo nella parte in cui è diretto avverso la decisione 17 marzo 1987 .
23 . Diversamente concluderò invece quanto alla decisione 31 marzo 1987 .
24 . Innanzitutto è pacifico che la sentenza Abrias ha sancito l' importanza delle trattative tra istituzioni e associazioni sindacali . Trattavasi, lo si rammenti, di un ricorso promosso da alcuni dipendenti contro la Commissione, sostenuta in particolare dal Consiglio e dal sindacato ricorrente nel procedimento odierno, inteso ad ottenere l' annullamento dell' istituzione del "prelievo eccezionale ". Ebbene, voi avete innanzitutto ricordato che "il contesto normativo" di cui trattavasi era
"il risultato di un accordo raggiunto dopo lunghi negoziati fra le istituzioni e le più rappresentative organizzazioni sindacali del personale delle Comunità" ( 4 ).
La Corte ha poi evidenziato il ruolo delle organizzazioni sindacali nella determinazione del provvedimento impugnato . Pertanto, onde disattendere il mezzo relativo alla trasgressione del principio del "parallelismo" sancito dall' art . 65, n . 1, 2° comma, dello statuto, avete precisato che :
"L' assenso, da parte delle più rappresentative organizzazioni sindacali, alla partecipazione, sotto forma di provvedimento eccezionale ed unico gravante sulle retribuzioni, alle conseguenze delle difficoltà particolari della situazione economica e sociale esistente nella Comunità ha avuto come contropartita l' adozione di un metodo di adeguamento delle retribuzioni che faceva salvo il principio detto del parallelismo" ( 5 ).
D' altronde, ciò che più importa, pronunciandosi sulla censura relativa alla trasgressione del legittimo affidamento dei dipendenti che i ricorrenti hanno mosso ritenendo che la modifica riguardasse "gli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro fra dipendenti ed istituzioni", avete chiaramente evidenziato che :
"Le organizzazioni sindacali del personale hanno partecipato ai lavori che hanno portato all' entrata in vigore tanto del nuovo metodo di adeguamento quanto del prelievo eccezionale" ( 6 ).
25 . Non intendo sollecitare una vostra decisione formulando la seguente conclusione : la partecipazione dei sindacati alle trattative con le istituzioni garantisce che si tenga conto degli interessi dei dipendenti nella elaborazione delle norme statutarie . D' altronde l' accordo delle organizzazioni sindacali quanto ad una determinata disciplina assume rilievo per la sua legittimità, in particolare per quanto riguarda il rispetto del legittimo affidamento dei dipendenti . Sarebbe senza dubbio azzardato evocare qualsivoglia "contrattualizzazione" a tal proposito, perché le disposizioni dello statuto hanno natura di regolamento; è però giocoforza constatare che dalla lettera stessa della vostra sentenza risulta che la Corte fa discendere dall' accordo dei sindacati conseguenze giuridiche indiscutibili per tutto il personale .
26 . Il diritto statutario contiene poi importanti indicazioni . Si pensi alla decisione del Consiglio 21 e 22 giugno 1981 che istituisce una procedura di concertazione nell' ambito di una commissione nel cui seno è previsto che i rappresentanti dei dipendenti siano le organizzazioni sindacali ( 7 ). Non si dimentichi tuttavia che la commissione di concertazione si pronuncia unicamente sulle proposte della Commissione relative alla modifica dello statuto del personale, all' applicazione delle disposizioni dello statuto stesso o del regime delle retribuzioni o pensioni ( 8 ). Infine il Consiglio ha stabilito che "durante i lavori i membri della commissione cercheranno di far convergere, per quanto possibile, le loro posizioni e di consentire quindi la presentazione al Consiglio di una relazione che precisi delle posizioni comuni" ( 9 ).
27 . Nell' atto adottato, la Corte dei conti esclude ogni permesso sindacale per i rappresentanti delle organizzazioni e attribuisce la possibilità di accordare tali permessi solo ai membri del comitato del personale . Tuttavia, nonostante la generalità di tale posizione, essa respinge una domanda di permesso relativa esclusivamente a riunioni con la Commissione .
28 . L' analisi compiuta dalla Corte dei conti è chiarissima : essa eccepisce l' impossibilità giuridica di concedere permessi sindacali in mancanza di una norma statutaria che preveda una simile possibilità .
29 . A tal proposito si deve rilevare che la convenuta, dopo l' adozione dell' atto censurato, ha concesso permessi per le riunioni della commissione di concertazione pur se la decisione del Consiglio non contiene nessuna disposizione esplicita al riguardo . Essa ha quindi autonomamente riconosciuto che la concertazione istituita dal Consiglio comportava la necessità di concedere permessi .
30 . Ebbene, si deve far credito ai ricorrenti quando sostengono che le riunioni della commissione di concertazione non ne rappresentano necessariamente l' essenza . Le trattative con la Commissione costituiscono un momento decisivo nell' elaborazione delle norme statutarie lato sensu . A questa istituzione spetta infatti elaborare le proposte da sottoporre all' autorità statutaria, che saranno comunque esaminate in seno alla commissione di concertazione . Si comprende facilmente che la stessa efficacia dei lavori di quest' ultima si gioverà moltissimo dell' eventuale assenso già manifestato dai sindacati sulle proposte della Commissione . La definizione di una posizione comune, obiettivo determinato, come abbiamo visto, dalla decisione del Consiglio, ne sarà senz' altro ampiamente agevolata .
31 . Una conoscenza elementare dei processi di trattativa tra organizzazioni sindacali e amministrazione basta a rivelare la necessità di un approfondimento delle discussioni, della ricerca di compromessi . Come ho ricordato, la sentenza Abrias ha peraltro messo in chiaro rilievo l' importanza di tale dialogo .
32 . In quest' ottica, gli incontri fra sindacati e Commissione, di cui è qui causa, non solo rappresentano il presupposto della concertazione, ma sono parte della concertazione stessa : ritengo quindi che l' "effetto utile" della concertazione deve indurre a ritenere che v' è un blocco di concertazione . Ebbene, il necessario corollario di quest' analisi è che i sindacati devono disporre degli strumenti per assolvere al loro compito di rappresentare il personale .
33 . Del pari, il principio della concessione dei permessi sindacali nell' ambito del suddetto blocco deve imporsi, a mio giudizio, alle istituzioni . In caso contrario, ne risulterebbe una evidente contraddizione : da un lato, ai sindacati è attribuita la rappresentanza esclusiva del personale, situazione oggi come oggi tale da determinare conseguenze giuridiche secondo la giurisprudenza della Corte; dall' altro, potrebbero essere loro negati gli strumenti per assolvere a detto compito in nome di un troppo rigido formalismo .
34 . Si noti poi che vi è ampia convergenza tra gli ordinamenti degli Stati membri per attribuire ai sindacati, mediante la concessione di permessi sindacali, gli strumenti per assolvere ai loro compiti . Eccezion fatta per il diritto lussemburghese, in cui rilievo prioritario assumono le strutture interne di rappresentanza del personale - cui gli ordinamenti tedesco ed olandese pure sembrano, ma in minor grado, attribuire la maggior parte delle agevolazioni di cui trattasi - vengono riconosciuti, spesso con una certa liberalità e con grande flessibilità ( ad esempio, crediti su base annua di ore di lavoro ), permessi per svolgere attività sindacali e, segnatamente, per partecipare a riunioni in cui si discute degli interessi del personale, vale a dire esattamente l' oggetto della presente causa .
35 . Naturalmente non è vostro compito definire le modalità della concessione di permessi sindacali, che rientrano nell' autonomia organizzativa di ogni istituzione . Le difficoltà nella determinazione di dette modalità, evidenziate dalla Corte dei conti, non possono però infirmare il principio che essa deve rispettare .
36 . Constatiamo infatti che la domanda cui l' atto impugnato intendeva fornire risposta verteva su incontri con la Commissione relativi alle retribuzioni, al prelievo di crisi ed alle riforme dello statuto, questioni che rientrano tutte, incontestabilmente, nell' ambito in cui, secondo il punto I.3 della decisione del Consiglio, le proposte della Commissione costituiscono materia esclusiva dei lavori della "commissione di concertazione ". Oggi la Corte deve pertanto pronunciarsi unicamente sulla questione se la Corte dei conti sia tenuta a concedere permessi sindacali nell' ambito, definito precedentemente, della concertazione . La vostra decisione avrà una portata limitata solo alle ipotesi del caso di specie .
37 . Suggerisco quindi alla Corte di annullare la decisione 31 marzo 1987 . Alla Corte dei conti spetterà adottare i provvedimenti resi necessari dall' esecuzione della vostra sentenza, con cui dichiarerete, se vorrete accogliere la mia tesi, che le istituzioni devono garantire l' esercizio effettivo dei diritti sindacali nell' ambito del "blocco di concertazione ". La determinazione delle relative modalità rientra naturalmente nella libertà organizzativa dell' istituzione convenuta che dovrà poi tener conto delle esigenze di servizio cui ha fatto riferimento nelle sue osservazioni .
B - Violazione del divieto di discriminazioni
38 . Alla luce delle osservazioni svolte, non mi sembra necessario dedicare ampio spazio al secondo mezzo - in realtà diretto, ricordiamolo, solo avverso l' atto del 31 marzo -, che dovrete esaminare solo qualora riteneste infondato il primo mezzo .
39 . Se così fosse, suggerisco di respingere l' argomentazione per cui, considerate le soluzioni adottate da altre istituzioni, diverse dalla Corte dei conti, i dipendenti di quest' ultima subirebbero una discriminazione vietata .
40 . Innanzitutto non v' è dubbio che un' analisi di tal fatta potrebbe in pratica dar luogo ad una specie di clausola della "istituzione che più favorisce", la cui attuazione finirebbe senz' altro con il determinare lamentevoli rigidità e situazioni inestricabili .
41 . Dubito assai, poi, che sia corretto il riferimento al principio di non discriminazione al fine di confrontare il trattamento concesso da due o più istituzioni . Mi pare infatti che questo principio vieti alla stessa autorità di trattare in modo diverso due situazioni identiche o in modo identico due situazioni diverse . Lo ritengo invece estraneo all' ipotesi in cui vengono poste a raffronto le prassi seguite in due o più istituzioni . Si potrebbe certamente obiettare che un medesimo statuto impone il medesimo trattamento . A mio giudizio la portata di quest' argomento va però precisata . Infatti, o il diritto impone a tutte le istituzioni di rispettare lo stesso principio, ed è allora inutile invocare la non discriminazione, poiché l' applicazione della norma statutaria basta a garantirne l' attuazione, ovvero trattasi di un settore che rientra nella libertà di organizzazione interna di ogni istituzione e quindi, in ipotesi, si va al di là di quanto prescrive lo statuto : eventuali disparità nelle situazioni non inficiano la sua unità .
42 . Pertanto, qualora riteniate, contrariamente a quanto suggerisco, che il principio per cui i sindacati devono, nell' ambito del "blocco di concertazione", poter fruire di permessi sindacali non discenda dalla legittimità comunitaria, dichiarerete trattarsi, in questo caso, unicamente di modalità interne di organizzazione il paragone delle quali con le modalità adottate da altre istituzioni non può produrre conseguenze giuridiche senza rimettere in discussione l' autonomia delle singole istituzioni .
43 . Infine vorrei formulare brevi osservazioni riguardo alla seconda parte del secondo mezzo, relativa alla disparità di trattamento che la Corte dei conti riserverebbe ai propri dipendenti rispetto ai delegati sindacali . A tal proposito la convenuta solleva un' eccezione d' irricevibilità per il ricorso del Maurissen il cui reclamo iniziale non recava menzione di detta tesi, che dovrebbe considerarsi nuova e, pertanto, irricevibile .
44 . Ai sensi della vostra giurisprudenza,
"le conclusioni presentate dinanzi alla Corte possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo, e, d' altra parte, dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo . Tali censure possono, dinanzi alla Corte, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente" ( 10 ).
45 . E incerto, a mio parere, che il trattamento assertivamente diverso riservato ai delegati sindacali rispetto agli agenti che rapresentano la Corte dei conti sia in stretto rapporto col mezzo, relativo alla discriminazione che risulterebbe dal diniego di concedere ai sindacati le agevolazioni concesse da altre istituzioni, cui è fatto riferimento nel reclamo . Il concetto evidenziato è senz' altro il medesimo, ma pare difficile ritenere che la causa giuridica delle due parti del mezzo sia la stessa . Sarei quindi propenso ad accogliere in questo caso l' analisi della Corte dei conti .
46 . Tuttavia questa osservazione appare priva di portata pratica . Infatti la tesi di cui trattasi è fatta propria anche dall' Union syndicale, cui d' altro canto non può evidentemente opporsi l' irricevibilità poiché il suo ricorso è fondato sull' art . 173 del trattato . La Corte però respingerà comunque questa parte del secondo mezzo perché la Corte dei conti, nella sua difesa, ha affermato senza ulteriore smentita che i suoi agenti partecipano solo alle riunioni per le quali essa concede del pari permessi ai delegati sindacali .
47 . Pertanto la asserita disparità di trattamento, nel caso peraltro in cui sia giustificato un paragone fra agenti dell' istituzione e delegati sindacali, non è neppure accertata .
48 . Resta da valutare la questione delle spese . Il Maurissen ha rinunciato ad uno dei tre capi di domanda iniziali . Vi suggerisco comunque di accogliere una delle due richieste del Maurissen . Mi sembra quindi giustificato proporvi di porre a carico della Corte dei conti un terzo delle spese sostenute dal ricorrente . Quanto al ricorso presentato dall' Union syndicale, dichiarato in parte irricevibile, ma che vi suggerisco di accogliere nella parte in cui è diretto avverso l' atto 31 marzo 1987, vi chiedo di dichiarare che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese . Infine, per quanto riguarda le spese dell' interveniente, la soluzione dev' essere la stessa da me proposta per il ricorso dell' Union syndicale, a sostegno del quale è stato chiesto l' intervento .
49 . Pertanto, vi suggerisco di :
- annullare l' atto del presidente della Corte dei conti 31 marzo 1987, con cui si nega la concessione di permessi sindacali ai delegati dell' Union syndicale per la partecipazione a riunioni con la Commissione delle Comunità europee relative alle retribuzioni, al prelievo di crisi ed alle modifiche dello statuto del personale;
- respingere per il resto il ricorso del Maurissen;
- porre a carico della Corte dei conti un terzo delle spese sostenute dal Maurissen e dichiarare che, per il resto, ciascuna delle parti, compresa l' interveniente, sopporterà le proprie spese .
( 1 ) Sentenza 3 luglio 1985, causa 3/83, Racc . pag . 1995 .
( 2 ) Sentenza 23 ottobre 1986, Schwiering, punto 18 della motivazione, causa 321/85, Racc . pag . 3199; sentenza 28 maggio 1980, Kuhner, cause riunite 33/79 e 75/79, Racc . pag . 1677; sentenza 9 dicembre 1982, Plug, causa 191/81, Racc . pag . 4229; sentenza 4 febbraio 1987, Maurissen, causa 417/85, Racc . 551 .
( 3 ) Bundesverfassungsgericht, 15 dicembre 1976, Racc . pag . 165 .
( 4 ) Causa 3/83, citata, punto 10 della motivazione; il corsivo è mio .
( 5 ) Causa 3/83, citata, punto 21 della motivazione; il corsivo è mio .
( 6 ) Causa 3/83, citata, punto 26 della motivazione; il corsivo è mio .
( 7 ) Punto I.1 della decisione .
( 8 ) Punto I.3 della decisione .
( 9 ) Punto I.8 della decisione .
( 10 ) Sentenza 20 maggio 1987, Geist, punto 9 della motivazione, causa 242/85, Racc . pag . 2181; vedi anche sentenza 7 maggio 1986, Rihoux, punto 13 della motivazione, causa 52/85, Racc . pag . 1555
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