Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il presente rinvio pregiudiziale, analogamente alla procedura 265/87, Schraeder ( vedansi conclusioni da me pronunciate in data odierna ), concerne la legittimità del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali . Diversamente dalla causa Schraeder, tuttavia, in questo caso non si tratta della validità del regime del prelievo in quanto tale, bensì di un aspetto specifico dello stesso, in particolare delle modalità mediante le quali l' onere del prelievo versato dal primo trasformatore dei cereali viene trasferito sulle transazioni anteriori, sino alla fornitura effettuata dal produttore .
Per meglio chiarire i termini del problema da esaminare, è opportuno precisare alcuni elementi del regime di cui trattasi .
In base alla disciplina introdotta dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 maggio 1986, n . 1579/86 ( GU L 139, pag . 29 ), e dal successivo regolamento di applicazione della Commissione del 30 giugno 1986, n . 2040/86 ( GU L 173, pag . 65 ), il prelievo di corresponsabilità "è pagato dagli operatori che procedono ad una trasformazione" dei cereali ( vedasi art . 2, regolamento ( CEE ) n . 2040/86 ).
Detto importo, pagato, diciamo pure, a valle, dall' impresa di trasformazione, ai sensi dell' art . 1, n . 4, n . 6, del regolamento ( CEE ) n . 1579/86, "deve essere trasferito sul produttore ".
Al riguardo, il sesto considerando del regolamento ( CEE ) n . 2040/86 prevede :
"considerando che uno degli obiettivi del regime del prelievo di corresponsabilità è di sensibilizzare i produttori alle realtà del mercato; che a tale scopo l' onere del prelievo deve essere trasferito su questi ultimi; che è opportuno pertanto istituire un sistema di fatturazione che tenga conto di tale imperativo; che questo principio del trasferimento dell' onere è applicabile nonostante qualsiasi clausola contrattuale contraria ".
L' art . 5, n . 1, del regolamento stesso dispone in conseguenza :
"1 . Gli operatori che effettuano le operazioni di cui all' articolo 1, n . 1, trasferiscono l' onere del prelievo di corresponsabilità sul loro fornitore . Un trasferimento dell' onere è operato anche all' atto di ogni transazione anteriore sino alla fornitura effettuata dal produttore .
Per ciascuna delle transazioni di cui al primo comma, nei relativi documenti giustificativi viene indicato separatamente l' importo del prelievo ( preso ) ( 1 ) detratto ."
Come risulta dal considerando appena citato, la ragione per cui la ripercussione obbligatoria dell' onere è prescritta attiene alla finalità caratteristica della misura, che mira a esercitare una pressione tangibile sui produttori di cereali, fornendo a questi ultimi un' indicazione sulla situazione del mercato e ripristinando quindi un collegamento fra l' offerta, strutturalmente eccedentaria, e le effettive possibilità di smaltimento del mercato . E' logico dunque che siano i produttori i soggetti su cui il prelievo concretamente grava .
La ragione per cui, viceversa, si è originariamente configurato un sistema di assolvimento dell' onere sotto forma di pagamento da parte dei trasformatori dipende da considerazioni di mera opportunità . Il Consiglio ha infatti ritenuto che, per evitare difficoltà di gestione del sistema, legate al controllo di una quantità di transazioni compiute da produttori individuali, fosse preferibile effettuare la riscossione soltanto allo stadio in cui i cereali vengono definitivamente trasformati ( o ancora, venduti all' intervento o esportati ), e ciò malgrado la proposta della Commissione fosse di contenuto diverso, prevedendo il pagamento del prelievo direttamente da parte del produttore .
In concreto, il sistema ha funzionato come segue . All' atto di ciascuna transazione, a cominciare da quella fra il produttore e il primo acquirente, avente a oggetto una determinata partita di cereali, un ammontare corrispondente al prelievo veniva dedotto dal prezzo di acquisto . Alla fine della catena di commercializzazione, l' impresa di trasformazione, previa deduzione del prezzo pagato al fornitore, versava il prelievo all' autorità nazionale competente .
Per completare il quadro, va però precisato che il Consiglio, "alla luce delle difficoltà riscontrate nell' applicazione del regime" sopra descritto, ha corretto il tiro, prevedendo con il regolamento ( CEE ) del 25 aprile 1988, n . 1097/88 ( GU L 110, pag . 7 ), con effetto dalla campagna 1988/1989, la riscossione del prelievo non più allo stadio finale, bensì allo stadio della prima immissione sul mercato ( o della vendita all' intervento ).
2 . Tenuto conto di questi elementi, veniamo all' esame della presente procedura pregiudiziale, la quale trae origine da una controversia fra la società Cehave ( Paesi Bassi ), impresa di trasformazione di cereali, e l' organismo olandese competente a ricevere il prelievo ( lo Hoofdproduktschap ).
Quest' ultimo aveva richiesto a Cehave il pagamento di un determinato ammontare ( 542 644,14 HFL ) a titolo di prelievo di corresponsabilità, calcolato convertendo in fiorini l' importo del prelievo ( espresso in ecu ) al tasso di conversione agricolo, il cosiddetto tasso verde, vigente all' epoca per la moneta olandese .
I cereali della cui conversione si trattava, tuttavia, erano stati acquistati da Cehave in diversi Stati membri . Per ciascuna partita il relativo prelievo era stato dedotto dal prezzo di acquisto, calcolandolo non già sulla base del tasso verde del fiorino, ma del tasso verde della moneta del paese del venditore .
Ne era risultato che l' importo richiesto a Cehave dallo Hoofdproduktschap non corrispondeva in tutti i casi all' importo dedotto dal prezzo di acquisto . In particolare :
- per i cereali acquistati in Francia, Belgio e Regno Unito, la deduzione dal prezzo di acquisto risultava inferiore all' importo del prelievo riscosso;
- per i cereali acquistati nella Repubblica federale di Germania, detta deduzione risultava viceversa superiore all' ammontare del prelievo .
Tali differenze dipendevano dal fatto che l' importo dedotto e l' importo versato - pur corrispondendo ad uno stesso prelievo in ecu - erano calcolati in base ai tassi verdi delle rispettive monete, tassi che, notoriamente, non rispecchiano i reali rapporti di cambio fra le monete stesse . Ne conseguiva che l' effettivo valore della somma portata in deduzione da Cehave, calcolata secondo la parità verde del franco francese ( moneta debole ), era in definitiva inferiore al valore del prelievo da corrispondere, calcolato applicando il tasso verde del fiorino ( moneta forte ).
Avendo Cehave impugnato, alla luce di tali circostanze, la decisione dello Hoofdproduktschap relativa al pagamento del prelievo, il giudice nazionale sospendeva il giudizio e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 . La disciplina comunitaria del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali si basa sui seguenti regolamenti :
- regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, in particolare art . 4;
- regolamento ( CEE ) della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040;
- regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 maggio 1986, n . 1584;
- regolamento ( CEE ) del Consiglio 11 giugno 1985, n . 1676, in particolare art . 2 .
Se detta normativa debba essere interpretata nel senso che il prelievo di corresponsabilità da essa contemplato, da pagarsi dall' impresa in cui è avvenuta la prima trasformazione e da imporsi alla stessa, debba essere convertito nella moneta nazionale dello Stato membro della prima trasformazione con applicazione del tasso di conversione agricolo vigente per detto Stato membro .
2 ) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se la normativa menzionata al punto 1 debba essere interpretata nel senso che l' impresa che ha pagato il prelievo di corresponsabilità sia autorizzata e tenuta a trasferire successivamente ai suoi fornitori la differenza negativa o positiva fra il prelievo da essa versato ( pari all' importo del prelievo in ecu, convertito nella moneta nazionale dello Stato membro della prima trasformazione con applicazione del tasso di conversione agricolo dello stesso Stato membro ) e la riduzione concessa dal fornitore ( pari all' importo del prelievo in ecu, convertito nella moneta nazionale dello Stato membro produttore con applicazione del tasso di conversione agricolo dello stesso Stato membro e successivamente convertito nella moneta dello Stato membro della prima trasformazione con applicazione degli effettivi tassi di cambio di mercato ).
3 ) In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se l' applicazione della normativa menzionata al punto 1 porti, nelle circostanze date, al risultato che sul produttore dei cereali grava in definitiva un prelievo il cui ammontare dipende da quale sia lo Stato membro in cui i cereali hanno subito la prima trasformazione .
Se ciò comporti che la predetta normativa è invalida in quanto in contrasto con il trattato CEE, in particolare con gli artt . 12, 16, 34 e/o 40, n . 3, oppure con un principio basilare dello stesso trattato .
4 ) In caso di soluzione negativa della seconda questione, se l' applicazione della normativa menzionata al punto 1 porti, nelle circostanze date, al risultato che sul primo trasformatore dei cereali grava in sostanza un prelievo ( pari alla differenza fra il prelievo a lui imposto e la riduzione, inferiore, da lui ricevuta ) o che egli fruisce di un vantaggio sotto forma di importo ( pari alla differenza fra la riduzione da lui ricevuta e il prelievo, inferiore, a lui imposto ) la cui misura varia e dipende da quale sia lo Stato membro in cui i cereali sono stati prodotti .
Se ciò comporti che la predetta normativa è invalida in quanto in contrasto con il trattato CEE, in particolare con gli artt . 12, 16, 34 e/o 40, n . 3, oppure con un principio fondamentale dello stesso trattato .
5 ) In caso di soluzione affermativa della terza e/o quarta questione, se la Corte di giustizia ritenga necessario disciplinare le conseguenze della sua sentenza per quanto riguarda il periodo precedente alla data della sentenza ."
3 . Precisiamo anzitutto che la situazione in cui si è trovata l' impresa Cehave è analoga a quella che la Corte ha esaminato e deciso con sentenza del 19 aprile 1988 Versele-Laga ( causa 64/87, Racc . pag . 1961 ).
In quella sentenza la Corte ha precisato i seguenti criteri quanto alle modalità di calcolo del prelievo .
In primo luogo, l' impresa di trasformazione paga, a titolo di prelievo, una somma calcolata convertendo il prelievo stesso - in ecu - nella moneta nazionale in base al tasso di conversione agricola . Si applica dunque il tasso verde del paese ove la trasformazione viene effettuata .
In secondo luogo, la Corte, interpretando la disciplina allora vigente, ha precisato che il regime in parola risponde all' obiettivo di assicurare la neutralità dell' onere nei riguardi dei trasformatori ed impone, pertanto, una ripercussione integrale del prelievo a carico del fornitore .
Ne consegue che il trasformatore deve dedurre dal prezzo, all' atto dell' acquisto, esattamente la stessa somma che sarà poi versata all' autorità competente . Ciò vuol dire che sia la deduzione sia il prelievo da pagare vanno calcolati in base allo stesso tasso di conversione agricola, che è poi - come si è detto - il tasso verde del paese ove la trasformazione avviene .
Alla luce di quanto statuito nella sentenza Versele-Laga, le difficoltà incontrate dalla ditta Cehave, così come quelle di qualsiasi altro trasformatore di cereali, possono essere agevolmente risolte . Convertendosi il prelievo in un unico tasso verde, sia all' atto dell' acquisto, sia all' atto della riscossione, nessuna differenza può risultare fra l' importo della somma dedotta e quello della somma versata, e ciò quale che sia l' origine dei cereali soggetti a trasformazione .
Da queste osservazioni, si ricava la risposta che si potrebbe dare al primo ed al secondo quesito posti dal giudice nazionale .
Quanto al primo quesito, il tasso di conversione applicabile per calcolare l' importo che l' impresa di trasformazione è tenuta a pagare è il tasso verde dello Stato di trasformazione ( nel caso di Cehave, il tasso verde del fiorino olandese ).
Quanto al secondo quesito, nessun saldo, positivo o negativo, potrà e dovrà essere richiesto a posteriori dal trasformatore ( che ha pagato il prelievo ) al suo fornitore, o viceversa .
In primo luogo, in linea generale, la possibilità del pagamento successivo di una differenza è in contrasto con la logica del sistema, il quale, come si è detto, risponde all' obiettivo di esercitare sul produttore una pressione concreta che gli dia una indicazione precisa circa la reale situazione del mercato . E' coerente con questa finalità che il prelievo gravi sul produttore per intero e ab origine, vale a dire sin dal momento della vendita dei cereali al primo acquirente .
Abbiamo già detto che il prelievo grava sul produttore all' atto dell' immissione dei cereali sul mercato; è questo infatti il momento in cui occorre inviare un segnale circa le effettive possibilità di smaltimento che l' offerta può trovare . Ciò avviene concretamente attraverso la deduzione del prelievo dal prezzo di vendita, ma perché il meccanismo possa operare nel senso voluto è necessario che la deduzione sia integrale e immediata . Se, viceversa, al momento della vendita al primo acquirente, il produttore sopportasse una deduzione a titolo provvisorio - in pratica, un acconto - salvo successivo versamento o restituzione di un saldo, il segnale economico che gli viene fornito, sulla concreta situazione della domanda, verrebbe inevitabilmente falsato .
L' idea dunque di un trasferimento a ritroso e ex post di eventuali differenze, a partire dal trasformatore e via via lungo tutto il corso della catena di commercializzazione, appare incompatibile con la finalità del sistema .
Sempre in linea generale, va anche precisato che un trasferimento ex post di una differenza positiva o negativa appare in molti casi impossibile in fatto . Nel mercato dei cereali i commercianti acquistano di norma da una pluralità di produttori e rivendono ad una pluralità di trasformatori . Frequenti sono le transazioni interstatuali . Una volta che una certa partita di cereali è stata trasformata in un determinato Stato membro, può rivelarsi impossibile identificare ex post colui che ha prodotto quella determinata partita di cereali, il suo luogo di stabilimento e in definitiva l' onere concretamente sopportato, a titolo di prelievo, per i cereali stessi . L' impossibilità di identificare a posteriori, almeno in certi casi, l' origine dei cereali trasformati rende del pari impossibile determinare sia l' entità di eventuali differenze dovute sia i soggetti tenuti al pagamento delle stesse .
Infine, e per quanto attiene specificamente al rapporto fra il trasformatore ed il suo fornitore, si è detto che in applicazione di quanto precisato dalla Corte nella causa Versele-Laga, vi è necessariamente identità fra importo prelevato ( all' atto della trasformazione ) e importo precedentemente dedotto ( all' atto dell' acquisto ). Nessuna differenza potendo sussistere fra le due somme, non vi è naturalmente ragione di procedere ad alcun trasferimento successivo fra le imprese che sono parti di questa specifica transazione . La risposta al secondo quesito posto dal giudice nazionale dovrebbe dunque essere negativa .
4 . A prima vista, le considerazioni sin qui svolte sembrerebbero anche consentire una facile risposta alla terza e quarta questione rivolta dal giudice a quo .
Il terzo quesito è infatti posto per il caso di risposta affermativa alla seconda questione . Viceversa, come si è visto, a questa domanda sarebbe possibile dare una risposta negativa . Di conseguenza, non sarebbe neanche necessario rispondere al terzo quesito, il quale risulterebbe privo di oggetto .
Quanto al quarto quesito, questo si fonda su una premessa - la sussistenza di una differenza, positiva o negativa, fra il prelievo imposto al trasformatore e la deduzione dal prezzo di acquisto di cui questi ha beneficiato - che in realtà non si verifica, almeno con riferimento alla specifica transazione cui partecipano questi soggetti . Detto quesito apparirebbe dunque privo di oggetto .
Ma a ben vedere, l' insieme delle questioni poste dal giudice nazionale pongono l' accento, più in generale, sul modo in cui il trasferimento dell' onere del prelievo versato dall' impresa di trasformazione opera ( a norma dell' art . 5, n . 1, del regolamento n . 2040/86 ) "anche all' atto di ogni transazione anteriore sino alla fornitura effettuata dal produttore ". Su questo aspetto, del resto, le parti si sono essenzialmente soffermate nelle loro osservazioni, anche in risposta alle specifiche domande rivolte dalla Corte .
In breve, il problema che si pone è il seguente . E' vero che all' ultimo stadio della commercializzazione di una certa partita di cereali vi è necessariamente identità fra l' importo prelevato e l' importo dedotto, e ciò quale che sia l' origine dei cereali acquistati dal trasformatore . Ma non è detto che questo si verifichi ( anzi spesso non si verifica ) anche agli stadi anteriori .
La ragione può essere meglio chiarita con un esempio . Poniamo il caso di un produttore britannico che vende una partita di cereali ad un' impresa ( poniamo anch' essa britannica ) che si incarica della commercializzazione . Dal prezzo viene dedotto un importo a titolo di prelievo di corresponsabilità calcolato in base all' applicazione del tasso di conversione agricola dello Stato dell' acquirente ( dunque, il tasso verde della sterlina, moneta che attraversa, per ipotesi, una congiuntura sfavorevole ). L' acquirente-commerciante rivende a sua volta i cereali a delle imprese di trasformazione situate in altri Stati membri, ad esempio in Olanda e in Germania ( paesi le cui monete attraversano in quel momento una congiuntura favorevole, cosa tutt' altro che improbabile ). Come sappiamo, dette imprese olandesi e tedesche deducono anch' esse dal prezzo di acquisto un certo ammontare a titolo di prelievo, il cui importo in ecu è rimasto invariato, ma che viene convertito in base all' applicazione dei tassi verdi delle rispettive monete nazionali ( vale a dire, il fiorino ed il marco ). Ciò che avviene in un caso del genere, che, lo ripetiamo, non è una pura ipotesi di scuola, è facilmente immaginabile . L' importo dedotto dai trasformatori ( che è anche quello versato all' organismo competente ) a carico del primo acquirente-intermediario, una volta convertito in sterline in base al tasso ufficiale di cambio, risulta superiore ( e in misura rilevante ) all' importo che lo stesso intermediario aveva in precedenza dedotto per quegli stessi cereali a carico del produttore che glieli aveva venduti . L' intermediario sopporta dunque uno svantaggio risultante dalla differenza, negativa, fra la deduzione da lui sopportata e la deduzione in precedenza applicata al produttore, suo fornitore . Quest' ultimo, a sua volta, per i cereali messi in commercio, subisce una detrazione che non corrisponde, in quanto inferiore, al prelievo effettivamente versato, per gli stessi cereali, alla fine della catena di commercializzazione .
Vale altresì la pena di notare che ciò non si verificherebbe se vi fosse un unico passaggio diretto produttore-trasformatore, senza ricorso all' intermediazione commerciale . Ma questa rappresenta un' ipotesi poco ricorrente nel mercato di cui trattasi .
Per converso, le difficoltà sopra descritte potrebbero aggravarsi qualora i cereali risultassero oggetto, non di una sola, bensì di una pluralità di intermediazioni a carattere internazionale, e ciò sempre in conseguenza della non corrispondenza fra i tassi verdi di volta in volta applicati ed i cambi ufficiali delle monete interessate .
5 . Ciò che si evidenzia è quindi una grave disfunzione del sistema, che non appare in grado di assicurare né la neutralità dell' onere sopportato dagli intermediari, né la ripercussione integrale del prelievo sul produttore .
Questi difetti, sulla cui sussistenza tutte le parti concordano, sembrano dunque in contrasto con quanto statuito dalla Corte nella citata sentenza Versele-Laga . E' vero che le esigenze della neutralità e della ripercussione integrale in quel caso si riferivano al rapporto trasformatore-fornitore, ma non vi è ragione di ritenere che le stesse esigenze non debbano valere anche per gli stadi precedenti . Esse, infatti, si configurano come caratteristiche essenziali del meccanismo di deduzione, a tutti gli stadi cui questo opera, in quanto funzionali rispetto all' obiettivo di trasferire l' onere del prelievo sino al produttore ( come prescritto dall' art . 5, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 2040/86 ) onde sensibilizzarlo ( vedasi sesto considerando del regolamento stesso ) "alle realtà del mercato ".
Pur riconoscendo l' esistenza di queste disfunzioni, la Commissione ha ritenuto che non implichino l' illegittimità del sistema . L' istituzione ha difatti sostenuto che queste vanno considerate nel contesto delle differenze fra i prezzi di mercato fra gli Stati membri .
Rispondendo ai quesiti rivoltile dalla Corte, anche nel corso della procedura orale, la Commissione ha precisato il suo pensiero . A suo avviso, la compensazione fra le differenze monetarie attuate dagli ICM opera, per l' incidenza di una serie di fattori, solo in maniera incompleta . Ne consegue un vantaggio, sul piano della concorrenza, per i prodotti degli Stati membri a moneta relativamente debole in caso di esportazione diretta verso Stati membri a moneta relativamente forte .
Rileverebbero, secondo la Commissione, due ulteriori considerazioni, invero un pò paradossali .
In primo luogo, le differenze derivanti dall' applicazione del prelievo di corresponsabilità hanno un' incidenza sugli scambi inferiore a quella dovuta alla non perfetta correzione delle fluttuazioni monetarie ad opera degli ICM . Imperfezione, quest' ultima, che sarebbe in definitiva tollerata .
In secondo luogo, l' istituzione rileva che le distorsioni monetarie legate al prelievo si rivelano di segno opposto alle disparità di prezzi non sufficientemente corrette dagli ICM . In definitiva, quindi, la deduzione più consistente subita dall' esportatore di un paese a moneta debole ( quale potrebbe essere l' intermediario britannico del nostro esempio ) si troverebbe compensata dal vantaggio commerciale che quello stesso esportatore ricava in definitiva dall' applicazione non integrale degli ICM .
Non mi sembra tuttavia che questi due argomenti possano essere accolti .
Anzitutto rilevo che gli ICM hanno, com' è noto, una funzione regolatrice e che la Commissione ha il dovere di "controllare che l' applicazione degli ICM si limiti allo stretto necessario per neutralizzare gli effetti delle fluttuazioni monetarie fra gli Stati membri" ( vedasi, in particolare, sentenza 24 giugno 1986, Malt, causa 236/84, Racc . pag . 1923 ).
Non è detto pertanto che l' incompleta compensazione della differenza monetaria da parte degli ICM, cui l' istituzione ha fatto riferimento, citando la situazione dei prezzi sul mercato dei cereali nella seconda metà del 1986, sia legittima .
Ma anche ammesso che lo sia, non vedo come l' imperfetta, o la non ottimale, applicazione degli ICM possa servire da giustificazione dei difetti di funzionamento del sistema di riscossione del prelievo . Non può una disfunzione giustificarne un' altra fino a legittimarla, anche se si tratta di disfunzioni che producono effetti di segno opposto; tanto più che la pretesa compensazione fra detti effetti è puramente accidentale . E se gli ICM dovessero, come dovrebbero, per avventura funzionare perfettamente o in modo migliore? In quel caso, ma solo in quel caso, le distorsioni legate al prelievo, non essendo compensate da altre distorsioni, non sarebbero più giustificate, nella prospettiva della Commissione . In altri termini, perché si possano tollerare le distorsioni oggetto della presente procedura, dovremmo sperare (...) nelle distorsioni del sistema di ICM!
In realtà, fra ICM e prelievo di corresponsabilità non esiste il collegamento funzionale ( di reciproca compensazione ) che la Commissione ravvisa ( a ben vedere con un ragionamento sviluppato ex post ). Si tratta di strumenti diversi rispondenti a diverse finalità e le eventuali imperfezioni o disfunzioni dell' uno e dell' altro vanno apprezzate con riferimento ai princìpi e alle regole proprie di ciascuno dei rispettivi ambiti di applicazione . Se effetti distorsivi di una certa entità possono essere tollerati alla luce del regime proprio degli ICM, questo non significa affatto che effetti distorsivi, solo fenomenologicamente analoghi, siano tollerabili alla luce delle disposizioni che istituiscono e disciplinano il sistema del prelievo di corresponsabilità .
Ora, con riguardo alle norme concernenti il prelievo, quali precisate dalla giurisprudenza Versele-Laga, la circostanza indicata dalla Commissione, per cui un intermediario commerciale di un paese a moneta debole, pur sopportando a proprio carico una deduzione più consistente di quella da lui trasferita a monte, continua nondimeno a trovare un vantaggio nell' esportare i cereali in un paese a moneta forte, e ciò perché gli ICM non neutralizzano del tutto la congiuntura monetaria a lui favorevole, mi sembra del tutto ininfluente ai fini della valutazione delle disfunzioni del meccanismo del prelievo .
Anzitutto, come si è detto, il vantaggio di cui l' intermediario gode è del tutto accidentale . Se infatti gli ICM funzionassero perfettamente, tale vantaggio scomparirebbe, mentre resterebbe la distorsione legata al prelievo . Ciò dipende logicamente dal fatto, già evidenziato, che la ratio del prelievo non è in definitiva quella di integrare il sistema degli ICM per compensare eventuali differenze di prezzo residuali .
Soprattutto, però, tale vantaggio ha tutt' al più l' effetto di ridurre la conseguenza economica negativa subita dall' intermediario a seguito dell' imperfetto funzionamento del prelievo ( e che si identifica nel fatto che l' importo sopportato è superiore all' importo dedotto ). Ora, a ben vedere, i difetti che si sono dianzi evidenziati vanno apprezzati per la loro portata sul piano oggettivo e non soggettivo . La neutralità dell' onere e la ripercussione integrale, se rispondono anche ad un interesse degli intermediari, vanno tuttavia garantite onde consentire al prelievo di raggiungere il suo obiettivo caratteristico : quello di "sensibilizzare i produttori alle realtà del mercato ". Il che è conforme al principio - che regge il fenomeno della sostituzione d' imposta - per cui quando un soggetto sopporta un onere in luogo di altri, in virtù di un fatto generatore a questi riferibile, detto onere deve di norma essere obbligatoriamente trasferito sul soggetto cui il fatto generatore inerisce .
Allora, che vi sia eventualmente, sul piano soggettivo, una compensazione per gli operatori commerciali danneggiati dal difetto di neutralità è irrilevante . Resta l' impossibilità di trasferire integralmente, come prescritto, l' onere del prelievo versato dal trasformatore anche ad "ogni transazione anteriore sino al produttore ". E resta del pari il rischio che, in assenza di altri fattori, le disparità monetarie emergenti nel corso della commercializzazione producano effetti distorsivi sulle esportazioni, orientandole verso certe aree monetarie piuttosto che verso altre .
Va altresì osservato che non può neanche ritenersi, come la Commissione sembra sostenere, che dette disfunzioni siano giustificabili in quanto costituiscono, in fin dei conti, un "male necessario ". Ciò è patentemente contraddetto dalla circostanza che, a due anni dall' emanazione dei regolamenti litigiosi, il sistema di riscossione del prelievo è stato radicalmente modificato, prevedendone il pagamento da parte del produttore, all' atto della messa in commercio dei cereali e sulla base dell' applicazione del tasso verde del suo stesso paese . Riforma, questa, che risolve i problemi suindicati e che appare più coerente con le finalità essenziali del sistema .
Per le ragioni sin qui esposte, ritengo che il regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1579/86 ed il regolamento ( CEE ) della Commissione n . 2040/86 siano da ritenersi invalidi nella misura in cui non assicurano, in caso di transazioni interstatuali, la neutralità dell' onere del prelievo nei confronti degli intermediari commerciali né il trasferimento integrale del prelievo sino al produttore .
6 . Qualora la Corte seguisse questa soluzione, si porrebbe allora il problema di definire gli effetti della declaratoria d' invalidità .
Rilevo a questo riguardo che l' invalidità in questione, pur non investendo il principio del prelievo in quanto tale, incide nondimeno sul regime di riscossione istituito e disciplinato dai regolamenti ( CEE ) nn . 1579/86 e 2040/86 .
Sotto l' imperio di detto regime, poi modificato, sono sorti e hanno avuto svolgimento una quantità di rapporti giuridici . Nell' ambito di dette relazioni, coinvolgenti interessi pubblici e privati di rilevante contenuto patrimoniale, sono stati posti in essere atti ed assolti obblighi di diversa natura e contenuto ( si pensi al compimento delle operazioni di pagamento, deduzione e fatturazione contabile prescritte dai regolamenti stessi ).
Una pronuncia di invalidità con effetti ex tunc rischierebbe di sconvolgere dette relazioni . Inoltre, potrebbe dar luogo ad un contenzioso dai risultati difformi, a seconda delle legislazioni nazionali applicabili, col rischio, dunque, di disparità di trattamento e di possibili distorsioni di concorrenza fra gli operatori interessati .
Ritengo, pertanto, che conformemente alla nota giurisprudenza della Corte ( vedasi, in particolare, sentana 15 ottobre 1980, Providence agricole de la Champagne, causa 4/79, Racc . pag . 2823 ), anche nel caso di specie, in via eccezionale, l' accertata invalidità del regime di riscossione del prelievo di cui ai regolamenti litigiosi non debba consentire di rimettere in discussione gli importi versati, riscossi o dedotti, a titolo di prelievo, in base a detti regolamenti, per il periodo anteriore alla data della sentenza .
Tuttavia, onde garantire il principio di un' effettiva tutela giurisdizionale, suggerisco che la declaratoria di invalidità possa essere invocata da coloro che, prima della data della sentenza, hanno presentato un ricorso giurisdizionale ( o un reclamo equivalente ) contro atti adottati sulla base dei regolamenti dichiarati invalidi .
Concludo pertanto proponendo alla Corte di rispondere alla giurisdizione nazionale nella maniera seguente :
"1 ) Il regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1579/86 ed il regolamento ( CEE ) della Commissione n . 2040/86 sono invalidi nella misura in cui non assicurano, in caso di transazioni internazionali, la neutralità dell' onere del prelievo nei confronti degli intermediari commerciali né il trasferimento integrale del prelievo sino al produttore .
2 ) L' accertata invalidità di detti regolamenti non può essere invocata per mettere in discussione importi versati, riscossi o dedotti a titolo di prelievo se non da coloro che, prima della data della presente sentenza, abbiano presentato un ricorso giurisdizionale ( o un reclamo equivalente ) contro atti adottati sulla base dei regolamenti dichiarati invalidi ."
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) Si segnala che nella versione italiana del secondo comma dell' art . 5, n . 1, figura, per errore tipografico o di traduzione, questo termine, che si ritiene opportuno sopprimere nel testo italiano riportato nelle conclusioni .
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