Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Tenuto conto dei fatti quali sono esposti nella decisione interlocutoria del consiglio di stato olandese, che ha effettuato il rinvio pregiudiziale, e per rispondere utilmente a detto giudice, mi sembra opportuno prescindere subito da qualsiasi riferimento agli artt . 59 e 60 del trattato CEE e, più in generale, alla libera prestazione di servizi, che costituiscono oggetto della seconda e della terza questione . Questa libertà riguarda essenzialmente l' esercizio di un' attività lavorativa indipendente, a titolo occasionale e provvisorio .
2 . Non si possono richiamare le disposizioni comunitarie in materia di prestazione di servizi in una situazione di carattere stabile e di durata indeterminata . Questa considerazione vale tanto nel caso dei prestatori, quanto in quello dei destinatari di servizi .
3 . Ricorderò che, a norma dell' art . 4, n . 2, 1° comma, della direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all' interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi ( 1 ), il diritto di soggiorno dei prestatori e dei destinatari di servizi "corrisponde alla durata della prestazione" e che, ai sensi del 2° comma, se tale durata è superiore a tre mesi, viene rilasciato un permesso di soggiorno per comprovare tale diritto .
4 . I destinatari di servizi sono stati presi in considerazione, in particolare, nella sentenza Luisi e Carbone, dalla quale emerge la necessità del carattere temporaneo della fruizione dei servizi . La Corte ha dichiarato, infatti, che
"la libera prestazione dei servizi comprende la libertà, da parte dei destinatari dei servizi, di recarsi in un altro Stato membro per fruire ivi di un servizio (...) e (...) i turisti, i fruitori di cure mediche e coloro che effettuano viaggi di studi o d' affari devono essere considerati destinatari di servizi" ( 2 ).
E perciò chiaro che un' attività esercitata a titolo permanente, o comunque senza prevedibile limitazione di durata, non può essere soggetta alle disposizioni comunitarie in materia di prestazione dei servizi .
5 . Per contro, la prima questione formulata dal giudice di rinvio ha portata generale e in tale prospettiva dev' essere affrontata . Vi si chiede, in sostanza, in qual misura attività svolte nell' ambito e in occasione della partecipazione ad una comunità fondata su una religione o su un' altra dottrina possano essere qualificate attività economiche ai sensi del trattato .
6 . Non si può rifiutare a priori di ritenere che attività esercitate in tale contesto possano essere definite come attività economiche, soggette a questo titolo al diritto comunitario . Tuttavia, alla questione sottopostavi non si può dare una risposta astratta . La partecipazione ad un' associazione come quella considerata dal giudice di rinvio può implicare l' esercizio di talune attività professionali aventi il carattere di attività economica ai sensi del trattato . Spetterà al giudice nazionale, in ciascun caso, considerare la natura e la frequenza delle attività in questione, il rapporto fra il soggetto che le esercita e il soggetto che le retribuisce, e valutare in particolare se, quale che ne sia la natura, il compenso percepito costituisca il corrispettivo del lavoro prestato .
7 . In una situazione caratterizzata dalla durata indeterminata, l' attività economica potrebbe essere esercitata sia nell' ambito della libera circolazione dei lavoratori, sia nell' ambito della libertà di stabilimento .
8 . Nella sentenza Walrave e Koch, a proposito di un diverso contesto, la Corte ha precisato che un' attività economica ai sensi dell' art . 2 del trattato, qualora abbia
"il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizio retribuita, (...) rientra nell' ambito d' applicazione degli artt . da 48 a 51 o da 59 a 66 del trattato" ( 3 ).
In altri termini, quando si tratta di un' attività lavorativa retribuita si configura un' attività economica .
9 . Per le ragioni già indicate, nella fattispecie è opportuno prescindere da qualsiasi riferimento alle disposizioni riguardanti la libera prestazione dei servizi . Dalla suddetta sentenza risulta che un' attività di lavoro subordinato costituisce ipso facto una attività economica, e tale soluzione è confermata dalla sentenza Donà ( 4 ).
10 . Per valutare se la situazione sottoposta al giudice di rinvio sia retta dalle disposizioni comunitarie relative alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei lavoratori, si deve ricordare che la Corte, nella sentenza Lawrie-Blum, ha dichiarato che la nozione di lavoratore
"dev' essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate ( e che ) la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un' altra e sotto la direzione di quest' ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione" ( 5 ).
11 . Inoltre, riferendosi alla sentenza Levin ( 6 ), la Corte ha sottolineato che
"le nozioni di lavoratore e di attività subordinata devono essere intese in modo da includervi anche coloro che, non svolgendo un' attività a tempo pieno, percepiscono solo una retribuzione inferiore a quella contemplata per l' attività a tempo pieno, purché si tratti dell' esercizio di attività reali ed effettive" ( 7 ).
12 . In altri termini, spetta al giudice nazionale valutare se lo status del ricorrente nella causa principale, in seno all' associazione di cui trattasi, i compiti da lui svolti e la relativa retribuzione siano tali da rendere applicabili le disposizioni comunitarie riguardanti, a seconda dei casi, la libera circolazione dei lavoratori o la libertà di stabilimento .
13 . Tuttavia, è irrilevante, nella fattispecie, determinare quali delle suddette disposizioni debbano applicarsi, poiché il sig . Steymann ha proposto il ricorso contro la decisione che gli nega la concessione del permesso di soggiorno .
14 . Nella sentenza Royer, la Corte ha infatti riconosciuto che le norme relative a queste due libertà sono fondate su principi identici
"per quanto riguarda (...) l' ingresso e la dimora nel territorio degli Stati membri delle persone soggette al diritto comunitario" ( 8 ).
15 . Ne consegue che, per risolvere la controversia principale e per stabilire se le disposizioni del diritto comunitario relative alla libera circolazione delle persone si applichino nel caso di specie, il giudice proponente deve accertare la natura delle attività svolte dal ricorrente e verificare in qual misura questi sia retribuito in contropartita del suo lavoro, e non indipendentemente da quest' ultimo .
16 . Propongo perciò alla Corte di dichiarare che :
"L' attività professionale svolta in uno Stato membro da un cittadino di un altro Stato membro, nell' ambito o al servizio di una comunità spirituale, può essere considerata dal giudice nazionale come un' attività economica ai sensi del trattato, qualora essa costituisca la necessaria contropartita della retribuzione, di qualsiasi natura, che l' interessato riceve dalla suddetta comunità ".
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) GU L 172, del 28.6.1973, pag . 14 .
( 2 ) Cause riunite 286/82 e 26/83, sentenza 31 gennaio 1984, Racc . pag . 377, punto 16 della motivazione .
( 3 ) Causa 36/74, sentenza 12 dicembre 1974, Racc . pag . 1405, punto 5 della motivazione .
( 4 ) Causa 13/76, sentenza 14 luglio 1976, Racc . pag . 1333
( 5 ) Causa 66/85, sentenza 3 luglio 1986, Racc . 1986,pag . 00000, punto 17 della motivazione .
( 6 ) Causa 53/81, sentenza 23 marzo 1982, Racc . pag . 1035 .
( 7 ) Causa 66/85, soprammenzionata, punto 21 della motivazione .
( 8 ) Causa 48/75, sentenza 8 aprile 1976, Racc . pag . 497, punto 12 della motivazione .
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