Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
Il sig . Jensen, agricoltore con mandria da latte nella regione occidentale della Danimarca, chiedeva un premio di non commercializzazione a norma del regolamento del Consiglio n . 1078/77 ( GU 1977, L 131, pag . 1 ), che istituisce un sistema di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la conversione delle mandrie bovine da latte . Egli stipulava un contratto con la direzione competente per la CEE del ministero danese dell' agricoltura, in forza del quale si impegnava a non vendere latte per un quinquennio in contropartita di un premio di non commercializzazione calcolato sulla base della sua produzione lattiera del momento . In forza di detto contratto, il quale recava una nota di approvazione del 3 maggio 1979, ma che in realtà l' interessato ha firmato il 12 settembre 1979, lo Jensen si impegnava fra l' altro :
- a non vendere, distribuire o altrimenti disporre di latte o prodotti lattiero-caseari della sua azienda per un periodo di cinque anni;
- a non consentire a terzi di valersi dell' azienda o di parti di essa per produrre articoli del settore lattiero-caseario (...);
- a non affidare l' azienda o parte di essa a terzi mediante vendita, locazione, denuncia del contratto di locazione o mediante qualsiasi altro mezzo, a meno che la direzione per la CEE ne fosse stata previamente informata per iscritto, con specificazione del nome e dell' indirizzo del nuovo titolare;
- a restituire il premio corrisposto coi relativi interessi ad un tasso superiore del 2% a quello di sconto fissato di volta in volta dalla banca nazionale in caso di inosservanza degli impegni assunti o se il cessionario dell' azienda alla quale erano connessi gli impegni non li avesse fatti propri .
Di conseguenza, lo Jensen percepiva un premio di non commercializzazione pari a 289 120,12 DKR metà delle quali ( 144 560,06 DKR ) venivano versate come primo acconto il 23 novembre 1979 . Il saldo avrebbe dovuto essere corrisposto in due quote uguali, pari ciascuna al 25% del totale, entro la fine del terzo e del quinto anno dell' impegno . Le scorte vive dell' azienda, consistenti in circa 45-50 bovini, venivano poi vendute per la macellazione e l' azienda passava all' allevamento di torelli .
Ad istanza di un creditore, l' azienda veniva messa all' asta con provvedimento giudiziario del 15 aprile 1981, vale a dire circa 19 mesi dopo l' assunzione dell' impegno . Al momento della vendita pare che lo Jensen abbia fatto presente l' esistenza dell' impegno di non commercializzazione . La fattoria veniva acquistata dalla Danks Landbrugs Realkredietfond ( il fondo agricolo di credito danese, in prosieguo : il "fondo ") che la rivendeva il 23 agosto 1981 al sig . Michael Christian Lyneborg .
La direzione per la CEE del ministero danese dell' agricoltura chiedeva al Lyneborg se intendesse accollarsi l' impegno di non commercializzazione già assunto dallo Jensen . Non avendo il Lyneborg risposto, la direzione chiedeva allo Jensen, con lettera 25 novembre 1981, di restituire le 144 560,06 DKR già versate come premio . Al diniego opposto dallo Jensen il ministero danese dell' agricoltura faceva seguire un' azione dinanzi al Vestre Landsret ( il tribunale regionale occidentale ) per recuperare la somma con gli interessi .
Il tribunale regionale occidentale dava ragione al ministero danese dell' agricoltura e lo Jensen interponeva appello dinanzi allo Hoejesteret ( Corte suprema ). In sede d' appello il ministero danese dell' agricoltura sosteneva che doveva essere interamente restituito il premio versato fino ad allora, con gli interessi . Lo Jensen ribatteva di non aver commesso alcuna inadempienza contrattuale, poichè la cessione dell' azienda non era stata volontaria, e quindi il suo appello andava accolto . In subordine, egli sosteneva che il suo debito non superava la parte del premio incassato corrispondente al periodo durante il quale l' impegno non era stato rispettato, vale a dire 28 912,01 DKR . Lo Hoejesteret sospendeva il procedimento e sottoponeva le seguenti questioni alla Corte di giustizia :
"1 ) Se l' espressione 'subentri' di cui all' art . 6, n . 1, del regolamento del Consiglio n . 1078/77, l' espressione 'cede' di cui all' art . 8, n . 4, del regolamento del Consiglio n . 1307/77 e l' espressione 'cede' di cui all' art . 9, n . 4, del regolamento della Commissione n . 1391/78 comprendano anche le situazioni in cui l' azienda agricola cambia proprietario in sede di esecuzione forzata .
2 ) Se la situazione in cui l' azienda agricola cambia proprietario in sede di esecuzione forzata rientri nelle disposizioni sulla forza maggiore di cui all' art . 12 del regolamento della Commissione n . 1391/78 emendato dall' art . 1 del regolamento della Commissione n . 1799/79 .
3 ) Se gli artt . 6, n . 1, e 11, n . 1, del regolamento del Consiglio n . 1078/77, nonché l' art . 9, n . 1, del regolamento della Commissione n . 1391/78, a norma dei quali gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per il recupero degli importi dei premi versati, si debbano interpretare nel senso che la ripetizione può essere unicamente proporzionale al periodo durante il quale non sono stati osservati gli obblighi relativi al regime dei premi ".
In Danimarca, le condizioni per l' ottenimento del premio di non commercializzazione del latte istituito dal regolamento n . 1078/77 sono a quanto pare contenute nella circolare del ministero dell' agricoltura 30 giugno 1977, n . 366, emendata dalla circolare 5 luglio 1978, e sono rispecchiate dalle clausole del contratto di cui si è già parlato .
A norma del regolamento n . 1078/77, le condizioni che devono essere soddisfatte per l' attribuzione del premio di non commercializzazione includono il divieto che l' azienda o parte di essa venga usata da terzi per ottenerne prodotti lattiero-caseari (( art . 2, n . 2, lett . b ) )). L' art . 6, n . 1, stabilisce che "chiunque subentri nella gestione di un' azienda agricola può impegnarsi per iscritto a continuare ad adempiere gli obblighi sottoscritti dal suo precedessore . In tal caso gli importi già pagati rimangono a quest' ultimo (...) in caso contrario gli importi già pagati vengono rimborsati dal predecessore ". Infine, l' art . 11, n . 1, prescrive agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per il recupero dei premi che sono già stati versati nei casi in cui non vi è stata osservanza degli impegni assunti .
Il regolamento della Commissione n . 1307/77 ( GU 1977, L 150, pag . 24 ) stabilisce norme particolareggiate per l' applicazione del sistema di premi . L' art . 8, n . 1, dispone che, qualora il beneficiario non dimostri in modo soddisfacente all' ente competente di aver rispettato le condizioni di cui all' art . 2 (...) del regolamento n . 1078/77, gli Stati membri "adottano gli idonei provvedimenti per il recupero degli importi del premio già versati ". A norma dell' art . 8, n . 4, della versione inglese "where the recipient of a premium intends to transfer his holding, or part thereof, to another person, he shall first notify the competent authority and indicate to what extent, if any, the transferee is to take over his obligations under the premium scheme (...). If necessary the competent authority shall recover all sums already paid to the transferor" ( 1 ).
L' ottavo considerando del regolamento n . 1307/77 ( con una nota marginale di richiamo alle sentenze nella causa 4/68, Schwarzwaldmilch GmbH / Einfuhr und Vorratsstelle fuer Fette, Racc . 1968, pag . da 377 a 386, e nella causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH / Einfuhr und Vorratsstelle fuer Getreide und Futtermittel, Racc . 1970, pag . 1125, in particolare pagg . 1137 e 1138, n . 23 della motivazione ) stabilisce che, mentre i premi già versati devono essere recuperati se l' obbligo a norma del sistema dei premi non è stato assolto, in taluni casi, e in particolare se il destinatario non è in grado provvisoriamente o permanentemente di adempiere questi impegni a motivo di circostanze di forza maggiore oppure cui potrebbe porre rimedio solo con una spesa sproporzionata, appare giustificato esentarlo temporaneamente o permanentemente da detti obblighi .
L' art . 10, n . 1, del regolamento stabilisce che "in caso di forza maggiore, gli Stati membri possono disporre che il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal regime di premi non dia luogo al recupero degli importi già pagati ed eventualmente che il periodo di non commercializzazione o di riconversione sia sospeso per un periodo determinato e venga differito in conformità ". I numeri 2 e 3 dell' art . 10 contemplano ciascuno tre casi particolari che possono rispettivamente essere ammessi come motivo per rinunciare al recupero del premio e per sospendere il periodo di cui trattasi . Infine, l' art . 10, n . 4, prescrive agli Stati membri di informare la Commissione di tutti i casi di forza maggiore che hanno ammesso .
Il regolamento della Commissione n . 1391/78 ( GU 1978, L 167, pag . 45 ) ha modificato il regolamento n . 1307/77 . Le disposizioni in materia, per quel che ci interessa ora, sono le stesse già contenute nel regolamento precedente, salvo che nell' art . 9, nn . 1 e 4, il termine "produttore" ha sostituito quello di "beneficiario del premio" usato nel regolamento precedente e all' art . 12, n . 1, del regolamento n . 1391/78 la frase "in caso di forza maggiore sopraggiunto dopo la data di accettazione della domanda" ha sostituito la frase "in caso di forza maggiore" contenuta nell' art . 10, n . 1, del precedente regolamento .
Infine, l' art . 1, n . 1, del regolamento della Commissione n . 1799/79 ( GU 1979, L 206, pag . 12 ) ha sostituito l' art . 12 del regolamento n . 1391/78 con una nuova versione . Nella versione modificata l' art . 12, n . 1, recita :
"Se in seguito ad un caso di forza maggiore sopraggiunto dopo la data di accettazione della domanda di premio il beneficiario (...) non è in grado, o lo è soltanto a prezzo di enormi sacrifici, di rispettare un obbligo risultante dal regime di premi, lo Stato membro interessato stabilisce le misure necessarie in ragione della circostanza invocata .
Queste misure possono comprendere, secondo il caso, il rinvio dell' inizio del periodo di non commercialiazzazione (...) ovvero la sospensione degli obblighi per un tempo determinato nel corso di questo periodo e non il recupero dei premi già versati che dovrebbero essere rimborsati conformemente all' art . 9 paragrafo 1" ( il corsivo è mio ).
A norma dell' art . 12, n . 2, "fatte salve le circostanze concrete da prendere in considerazione in singoli casi" si poteva ritenere che le sei situazioni elencate nel regolamento precedente giustificassero uno o l' altro dei provvedimenti indicati nel n . 1 dell' articolo . L' art . 12, n . 3, conferma la prescrizione che gli Stati membri informino la Commissione di tutti i casi di forza maggiore che hanno ammesso .
La prima questione sottoposta alla Corte mira a far stabilire se i termini "subentri" nel regolamento del Consiglio ( art . 6, n . 1, del regolamento n . 1078/77 ) e "cede" nei due regolamenti della Commissione ( art . 8, n . 4, del regolamento n . 1307/77 e art . 9, n . 4, del regolamento n . 1391/78 ) includano l' alienazione dell' azienda agricola in esito ad una vendita all' asta disposta dal giudice . I due termini non sono definiti nei regolamenti .
Pare che in tutte le versioni linguistiche l' art . 6, n . 1, del regolamento n . 1078/77 abbia portatata generale e faccia sorgere la questione obiettiva se un' azienda agricola sia di fatto stata ceduta . Ad esempio la versione inglese recita : "Any person who takes over an agricultural holding", mentre in francese si parla di "Tout successeur à une exploitation agricole" e nella versione tedesca "Jeder Betriebsnachfolger ". La versione danese recita : "Ehnver, der overtager en landbrugsbedrift ". La convenuta nella causa principale e la Commissione nelle loro osservazioni sostengono che il termine usato (" overtager ") ha un senso ampio, che concorda con le altre versioni linguistiche ricordate .
La situazione alla luce dei due regolamenti della Commissione è di chiarezza meno immediata . La versione inglese prescrive che chi incassa il premio ( o produttore ) deve dichiarare la sua intenzione di trasferire l' azienda . Si assume che ciò presuppone un atto di volontà da parte del trasferente, cosicché rimarrebbe fuori dal novero il trasferimento conseguente ad una pronuncia giudiziale .
La versione danese del regolamento n . 1307/77 usa termini che, a quanto mi si dice, indicano che il trasferimento dev' essere volontario ((" Hvis den begunstigede helt eller delvis overdrager sin bedrift til andre (...)" )); nel regolamento n . 1391/78 le espressioni usate sono più neutre ((" Hvis producenten helt eller delvis afstaar sin dedrift til en ander (...)" )).
La versione francese prescrive che "si le producteur cède son exploitation (...) à des tiers, il communique ce fait à l' avance" e le altre versioni linguistiche mi paiono anologhe . Si assume anche qui che ciò implica un atto volontario del trasferente e che questi può preannunciare il trasferimento solo se agisse sua sponte, ma non se si tratta di esecuzione forzata . Dal canto mio, non condivido questo modo di vedere, se vi è un trasferimento, una cessione, sia essa volontaria o meno, se ne deve dare notizia . Se il giudice dispone la vendita forzata, il produttore deve avvertire che il trasferimento sarà effettuato per ordine del giudice . Se non fosse così, mi pare che il regolamento della Commissione priverebbe di efficacia il regolamento del Consiglio, cosa che non può fare . Leggerei la versione inglese nel senso "If the producer is about to transfer ". Se non la si legge così, mi pare che la versione inglese sia in contrasto con le altre . Essa va intesa in modo che si conformi alle altre .
Come la Corte ha deciso nella sentenza 109/84, Menges / Land Nordrhein-Westfalen ( Racc . 1985, pag . 1289 ) "l' obiettivo di ridurre le eccedenze di latte, o almeno di limitarne l' aumento, implica che gli obblighi posti a carico dei beneficiari dei premi debbano essere interpretati nel senso più favorevole alla realizzazione di questo scopo" ( n . 15, pag . 1298 : cfr . inoltre causa 77/79, Damas / Fonds d' orientation et de régularisation des marchés agricole ( FORMA ) ( Racc . 1980, pag . 247, in particolare pagg . da 258 a 260, nn . 6 e 7, causa vertente su un precedente sistema di premi, molto simile al sistema attuale ). Se non lo si intende in questo modo, mi pare che il regolamento potrebbe essere sfruttato per trasferimenti "manovrati" facendoli ordinare dal giudice, in modo da eludere l' obbligo di darne notizia e di restituire il premio . Per questo motivo ritengo che la corretta interpretazione è che ogni forma di trasferimento, compreso quello in sede di vendita coatta, rientra nel regolamento .
Quanto alla seconda questione - se la vendita coatta disposta dal giudice costituisca forza maggiore - è possibile che la deroga di cui all' art . 12, emendato dal regolamento n . 1799/79, il quale consente di non recuperare il premio, si debba applicare solo quando si autorizza o la proroga dell' inizio del periodo di non commercializzazione oppure la sospensione dell' obbligo per un certo tempo durante questo periodo .
In ogni caso, non ritengo che la vendita coatta disposta dal giudice rientri in una delle ipotesi specifiche elencate nell' art . 12 . L' "espropriazione" è un termine che si riferisce alla situazione nella quale le autorità nazionali si appropriano dell' azienda agricola, ad esempio a norma di legge, e a mio parere non può estendersi fino a comprendere la vendita coatta per ordine del giudice ad istanza dei creditori . A questo proposito si deve osservare che nessuno Stato membro ha comunicato alla Commissione di ritenere che una vendita coatta ricada sotto la norma sulla "forza maggiore ".
Questa vendita rientra nel richiamo generale alla forza maggiore di cui all' art . 12, n . 1, in quanto situazione che si risolve nel fatto che il beneficiario non può adempiere i suoi obblighi se non a costo di eccessivi sacrifici? La Corte ha dichiarato che per forza maggiore "si devono intendere delle circostanze estranee a colui che la fa valere, straordinarie ed imprevedibili, i cui effetti non avrebbero potuto essere evitati nonostante tutta la diligenza spiegata" ( sentenza nella causa 266/84, Denkavit ( France ) Sarl / Fonds d' orientation et de régularisation des marchés agricoles ( FORMA ), Racc . 1986, pag . 149, in particolare pag . 170, n . 27 ). In particolare nella sentenza in causa 77/79, Damas, la Corte ha dichiarato che "le sole circostanze che possono giustificare l' inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario del premio, relativamente alla non commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, sono quelli 'indipendenti dalla sua volontà' configurabili come caso di forza maggiore" ( n . 7, pag . 259 ).
La vendita coatta disposta dal giudice non rientra di per sé in questa definizione . Questa vendita può essere dovuta a problemi finanziari causati da inefficienza o cattiva amministrazione oppure da varie altre ragioni . La soluzione della seconda questione, come è prospettata, a mio parere dev' essere negativa . Tuttavia, le difficoltà finanziarie che hanno portato alla pronuncia del giudice possono, in casi particolari, essere direttamente determinate da un fatto che di per sé rientra nella definizione di forza maggiore . In questa ipotesi gli Stati membri, a mio parere, possono applicare l' art . 12 del regolamento per consentire la relativa deroga, sospensione o rinuncia al recupero del premio versato . Dal provvedimento di rinvio non si desume se nella fattispecie ricorrano questi presupposti .
Vediamo infine la terza questione sollevata dallo Hoejesteret che, in sostanza, verte sul se l' intero premio corrisposto allo Jensen sia ripetibile oppure se il principio della proporzionalità esiga la riduzione della somma che egli deve restituire in base all' importo corrispondente al periodo durante il quale l' impegno non è stato osservato .
L' art . 6, n . 1, del regolamento n . 1078/77 indica chiaramente che gli importi versati come premio devono essere restituiti per intero se le condizioni per la corresponsione non sono state osservate per l' intero quinquennio . Non vi è nulla nell' art . 9 del regolamento n . 1391/78 che disponga la riduzione del credito per il periodo durante il quale l' impegno è stato osservato .
Il fatto che in un regolamento successivo ( regolamento della Commissione n . 1300/84, GU 1984, L 125, pag . 3 ) si sia ritenuto necessario disporre espressamente la riduzione, in determinate circostanze, dell' importo del premio da restituirsi durante i primi sei mesi del periodo di non commercializzazione o di conversione milita a favore della tesi che il rimborso proporzionale del premio già versato non deve normalmente essere possibile .
Nemmeno il fatto che, a norma dell' art . 4, n . 1, del regolamento n . 1078/77, il premio di non commercializzazione sia corrisposto in tre rate, a mio parere suffraga l' assunto che solo la parte del premio riscossa dev' essere restituita se gli impegni non sono mantenuti . Come indicano il considerando n . 5 e il tenore dell' art . 4, n . 1, lo scopo del sistema di pagamento rateale è quello di facilitare i controlli sull' osservanza degli obblighi che sorgono da detti impegni e non induce la responsabilità quanto alla restituzione del premio riscosso in caso d' inadempimento .
La norma che a prima vista dispone il recupero totale è di per sé sproporzionata? Corrisponde all' importanza dello scopo perseguito ed è necessaria per conseguirlo ( sentenza nella causa 266/84, Denkavit, n . 17 della motivazione, pag . 168 )?
Le sentenze nella causa 66/82, Fromançais SA / Fonds d' orientation et de régularisation des marchés agricoles ( FORMA ) ( Racc . 1983, pag . 395, in particolare pagg . da 404 a 406, nn . da 8 a 14 e 18 ); nella causa 147/81, Merkur Fleisch-Import GmbH / Hauptzollamt Hamburg-Ericus ( Racc . 1982, pag . 1389, in particolare pag . 1397, nn . 11 e 12, ); nella causa 272/81, Société RU-MI / Fonds d' orientation et de régularisation des marchés agricoles ( FORMA ) ( Racc . 1982, pag . 4167, in particolare pag . 4180, n . 14, ) e nella causa 273/81, Société laitière de Gacé / Fonds d' orientation et de régularisation des marchés agricoles ( FORMA ) ( Racc . 1982, pag . 4193 ) stabiliscono che, dal momento che lo scopo perseguito fa parte degli obiettivi generali o ha fondamentale importanza per il corretto funzionamento della polica agricola comune, le disposizioni che prevedono conseguenze identiche tanto in caso di totale quanto in caso di parziale omissione del beneficiario di effettuare quanto si è impegnato a fare ( o anche in caso di adempimento dopo la scadenza del termine ) possono considerarsi conformi al principio di proporzionalità .
E quindi necessario considerare gli scopi e l' obiettivo della normativa che disciplina il sistema di premi di non commercializzazione e di conversione istituito dal regolamento n . 1078/77 . Emerge dai considerandi 1 e 6 del regolamento che l' impellente necessità era quella di ridurre le eccedenze di latte, incoraggiando alcuni gruppi di allevatori a cessare la produzione di latte o la vendita di prodotti lattiero-caseari per un periodo definito e specificato in contropartita di un premio : cinque anni nel caso del premio di non commercializzazione, quattro anni per il premio di conversione . E chiaro che, se fosse possibile per il produttore restituire solo la parte del premio già ricevuta che corrisponde al periodo durante il quale gli impegni non sono stati mantenuti, non ci sarebbe alcun, o quasi, incentivo per l' agricoltore ad astenersi dal mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari per il periodo per il quale si è impegnato a farlo . Il sistema dei premi può, se non erro, raggiungere l' auspicato effetto economico solo se la penalità per l' inosservanza dell' impegno è consistente, vale a dire la perdita dell' intero premio già incassato . Mi pare che in questo caso, come nella causa 77/79, Damas, la non commercializzazione durante l' intero periodo di cinque anni sia il criterio essenziale e fondamentale che presiede alla concessione del premio .
Se, come potrebbe apparire giusto in alcuni casi, sia equo o possibile per uno Stato membro o per un giudice nazionale, in caso di vendita coatta per ordine del giudice, prescrivere che il premio già corrisposto sia rimborsato col ricavo della vendita anziché direttamente dall' ex produttore è un problema da prendere in considerazione in sede di diritto nazionale, ma che non mi sembra rientri nel presente rinvio pregiudiziale .
A mio parere, non è quindi possibile concludere che si debba restituire solo una parte del premio .
Secondo me, quindi, le questioni sollevate dal giudice nazionale dovrebbero risolversi secondo i seguenti criteri :
"1 ) L' espressione 'subentri' di cui all' art . 6, n . 1, del regolamento del Consiglio n . 1078/77, il termine 'cede' di cui all' art . 8, n . 4, del regolamento della Commissione n . 1307/77, e il termine 'cede' di cui all' art . 9, n . 4, del regolamento della Commissione n . 1391/78, comprendono la situazione in cui un' azienda agricola cambia di proprietario in seguito ad un' asta giudiziaria .
2 ) La situazione in cui un' azienda cambia proprietario in seguito ad un' asta giudiziaria non ricade di per sé sotto le norme sulla forza maggiore di cui all' art . 12 del regolamento della Commissione n . 1391/78, emendato dall' art . 1 del regolamento della Commissione n . 1799/79 . Tuttavia, nell' esaminare questo cambio di proprietario, lo Stato membro e il giudice nazionale possono riferirsi alla successione di eventi che hanno portato all' asta giudiziaria, in modo da accertare se qualcuno di questi eventi costituisca un caso di forza maggiore che abbia portato direttamente all' asta giudiziaria . In questo caso potrebbero applicarsi le norme relative alla rinuncia al recupero del premio .
3 ) Gli artt . 6, n . 1, e 11, n . 1, del regolamento del Consiglio n . 1078/77, e l' art . 9, n . 1, del regolamento della Commissione n . 1391/78, a norma dei quali gli Stati membri faranno il necessario per recuperare tutti gli importi già pagati come premio, non devono interpretarsi nel senso che può essere pretesa la ripetizione solo dell' importo proporzionale al periodo durante il quale non sono stati soddisfatti gli impegni relativi al sistema dei premi . In questi casi si può ripetere l' intero premio già versato ".
Sulle spese sostenute dal ministero danese dell' agricoltura, parte nella causa principale, dovrà pronunciarsi il giudice nazionale . Lo Jensen non ha presentato osservazioni alla Corte e non era rappresentato all' udienza . Se cionondimeno ha sostenuto delle spese, anche queste sono di competenza del giudice nazionale . Le spese della Commissione, che ha del pari presentato osservazioni, non sono ripetibili .
(*) Traduzione dall' inglese .
( 1 ) La versione italiana dice : "Il beneficiario, se cede la sua azienda in tutto o in parte, deve darne preventiva comunicazione all' organismo competente per la concessione del premio e produrre eventualmente la prova che il suo successore rileva gli obblighi derivanti dal regime di premi ((...)) lo stesso organismo provvede eventualmente al recupero degli importi versati al predecessore" ( Ndt ).
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