Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 La lite fra il sig . Bruno Giordani e la Commissione solleva il problema della portata del dovere dell' amministrazione di reintegrare nel servizio il dipendente dopo la scadenza dell' aspettativa per motivi personali . Detto dovere è imposto dall' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto del personale delle Comunità europee, che, nella prima frase, così recita :
"Allo scadere dell' aspettativa per motivi personali, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti ".
Riassunto degli antefatti
2 Il Giordani, dipendente scientifico di grado A5, quarto scatto, presso il Centro comune di ricerca ( CCR ) di Ispra, veniva collocato nel 1971 in aspettativa per motivi personali . L' aspettativa veniva rinnovata fino al 1974 .
3 Prima dello scadere dell' aspettativa egli comunicava alla Commissione che intendeva riprendere servizio . Successivamente presentava nuove domande di reintegrazione precisando, in una lettera del 15 ottobre 1983, di essere disposto ad accettare anche sedi di servizio diverse da Ispra e di essere interessato non solo a posti di carattere scientifico o tecnico, ma anche a posti amministrativi .
4 Fino al 1986 non venivano inviati al ricorrente avvisi di posto vacante di grado A5 . La Commissione sostiene che l' amministrazione prese sistematicamente in considerazione tutti i posti vacanti nel ruolo scientifico, vale a dire nel ruolo al quale, a suo giudizio, il Giordani era naturalmente destinato in ragione della sua preparazione e della sua esperienza professionale . L' amministrazione ritenne però che il ricorrente non possedesse i requisiti necessari per detti posti . La Commissione precisa inoltre che durante il periodo di cui trattasi il CCR di Ispra dichiarò vacanti quattro posti di categoria A ( ruolo amministrativo ) per i quali vi erano disponibilità di bilancio . Anche in questi casi il ricorrente venne giudicato sprovvisto della preparazione e dell' esperienza specifica richieste .
5 Con lettera 9 aprile 1986 il Giordani presentava alla Commissione una domanda di reintegrazione basandosi sull' art . 90 dello statuto .
6 Con decisione 26 maggio 1986 egli veniva reintegrato nel servizio come dipendente scientifico di grado A5 presso il CCR di Ispra con effetto dal 1° settembre 1986 . Nella decisione non erano precisate le altre modalità ( scatto, anzianità ) della reintegrazione .
7 Leggendo il foglio paga del 14 ottobre 1986 il Giordani constatava che lo stipendio versatogli corrispondeva a quello di dipendente di grado A5, quinto scatto, e considerava che nell' attribuirgli questo scatto l' amministrazione non avesse tenuto conto della tardività della sua reintegrazione .
8 Il 26 novembre 1986 il Giordani presentava all' APN della Commissione, in base all' art . 90, n . 2, dello statuto, un reclamo ( registrato il 1° dicembre 1986 ) allo scopo di ottenere l' applicazione della giurisprudenza della Corte in fatto di reintegrazione tardiva del dipendente che sia stato collocato in aspettativa per motivi personali .
Non avendo ricevuto alcuna risposta, egli ha proposto il ricorso in esame ( registrato il 30 giugno 1987 ) in cui formula, in sostanza, tre domande :
1 ) una domanda di annullamento dell' attribuzione del quinto scatto del grado A5;
2 ) una domanda di reintegrazione sia per quanto riguarda l' anzianità nel grado e nello scatto sia per quanto riguarda la copertura previdenziale a far data dalla vacanza del primo posto che poteva essergli attribuito a norma dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto;
3 ) una domanda di indennizzo pari alla differenza fra la retribuzione comunitaria netta che gli sarebbe via via spettata per tutto il periodo di ritardo nella sua reintegrazione e i redditi professionali netti da lui percepiti nello stesso periodo, nonché di adeguamento al parametro dell' ottavo scatto degli stipendi versatigli dal 1° settembre 1986 .
Sulla ricevibilità
9 Il punto di vista della Commissione sulla questione della ricevibilità è quanto meno fluttuante . Inizialmente, nel controricorso, essa ha chiesto alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile perché tardivo . Nella controreplica ha dichiarato di rinunciare ad eccepire l' irricevibilità del ricorso pur rilevando che esso è stato proposto dopo la scadenza dei termini prescritti dallo statuto . Rispondendo ad un quesito della Corte, la Commissione ha poi concluso per l' irricevibilità del ricorso per il motivo che il secondo e il terzo capo della domanda avrebbero dovuto costituire oggetto di una domanda ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello statuto prima di essere presentati all' APN della Commissione nella forma del reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto . Infine, all' udienza il patrono della Commissione non ha più insistito su detto argomento, ma ha rilevato che fra la data della reintegrazione del ricorrente ( 26 maggio 1986 ) e quella del reclamo ( 26 novembre 1986 ) era trascorso un ( troppo ) lungo periodo di tempo . Certo, nel provvedimento di reintegrazione non era precisato, fra l' altro, lo scatto attribuito all' interessato e l' avvocato della Commissione ha detto che si è trattato di una "dimenticanza ". Ha però sostenuto che il dipendente ha il dovere d' informarsi . Così, l' interessato avrebbe dovuto informarsi sullo scatto che gli era stato attribuito al momento della reintegrazione e non avrebbe quindi potuto considerare la data del ricevimento del primo foglio paga ( 14 ottobre 1986 ) come dies a quo del termine di reclamo .
10 La soluzione della questione della ricevibilità esige che venga prima determinato con precisione il contesto del ricorso e del reclamo che l' ha preceduto . Il ricorso e il reclamo presuppongono che la decisione della Commissione di reintegrare l' interessato sia stata adottata con un ritardo ingiustificato e che, pertanto, la Commissione abbia infranto l' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto . La loro redazione è manifestamente ispirata alla giurisprudenza della Corte in materia di reintegrazione tardiva o di mancata reintegrazione a seguito dell' aspettativa per motivi personali ( sentenza 1° luglio 1976, Sergy / Commissione, causa 58/75, Racc . pag . 1139; sentenza 5 maggio 1983, Pizziolo / Commissione, causa 785/79, Racc . pag . 1343 ). In base a questa giurisprudenza l' amministrazione è tenuta, in caso di violazione dell' art . 40 dello statuto, a dare effetto alla reintegrazione effettiva dell' interessato, per quanto riguarda l' anzianità di grado e di scatto e il regime pensionistico, dalla data in cui egli avrebbe dovuto essere reintegrato . Inoltre, secondo la stessa giurisprudenza, il dipendente leso dalla reintegrazione tardiva può ottenere il risarcimento del danno reale subito per questo motivo . In sostanza, quindi, nel reclamo e nel ricorso il Giordani fa carico all' amministrazione di aver considerato a torto che l' art . 40 dello statuto non sia stato violato e, pertanto, di aver omesso di tener conto della citata giurisprudenza della Corte nello stabilire le modalità della sua reintegrazione .
11 Queste considerazioni preliminari consentono di risolvere una questione di principio sollevata da una delle tesi difese dalla Commission circa la ricevibilità . Trattasi della questione se il reclamo, qualora sia inteso, in particolare, ad ottenere un provvedimento che l' amministrazione si sia astenuta dall' adottare ( nella fattispecie i provvedimenti menzionati nel secondo e nel terzo capo della domanda ), debba essere preceduto da una domanda ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello statuto con la quale l' amministrazione sia invitata ad adottare detto provvedimento . Nella sentenza 1° dicembre 1983 ( Depoortere / Commissione, causa 217/82, Racc . pag . 4014, punto 6 della motivazione ) la Corte ha affermato quanto segue :
"Inoltre, secondo l' art . 91, n . 2, dello statuto, il ricorso è ricevibile soltanto qualora sia stato proposto in seguito al rigetto espresso o tacito di un reclamo, il quale, se rivolto contro l' omissione di un provvedimento, dev' essere stato preceduto da una domanda ai sensi dell' art . 90, n . 1, rivolta all' APN per invitarla ad adottare una decisione ".
La Corte si è pronunziata in questo senso in relazione ad una fattispecie molto semplice . Infatti, il ricorrente non aveva precisato, né nell' atto introduttivo né nelle successive fasi procedurali davanti alla Corte, in cosa consistesse l' atto che gli arrecava pregiudizio, né aveva previamente invitato l' APN ad adottare una decisione nei suoi confronti . Nel caso presente l' amministrazione ha adottato una determinata decisione ( la reintegrazione del ricorrente ). Le modalità di detta decisione traducevano implicitamente, ma chiaramente - la Commissione non l' ha mai negato in nessuna fase del procedimento - il rifiuto dell' amministrazione di ammettere un' infrazione dell' art . 40 dello statuto e, quindi, il rifiuto di applicare la giurisprudenza della Corte in materia di reintegrazione tardiva . Di conseguenza, non v' era motivo di proporre una domanda intesa ad ottenere i provvedimenti menzionati nel secondo e nel terzo capo della domanda giudiziale . Infatti, l' amministrazione aveva già implicitamente respinto dette domande, le quali non fanno altro che esprimere le conseguenze che la Corte fa scaturire dall' infrazione dell' art . 40 . Il ricorrente poteva quindi, a buon diritto, formulare - come ha fatto - dette domande nel reclamo rivolto all' APN .
12 Resta da determinare la data in cui il ricorrente poté conoscere appieno le modalità della sua reintegrazione . Concordo con lui nel ritenere che detta data è quella in cui poté prendere visione del foglio paga del 14 ottobre 1986, il primo pervenutogli dopo la reintegrazione . E' vero che nel maggio 1986 egli era stato informato della sua reintegrazione come dipendente scientifico di grado A5 con effetto dal 1° settembre 1986 . Tuttavia, nella decisione non erano precisate, a quanto pare per dimenticanza ( vedasi punto 9 ), le altre modalità della reintegrazione . Così, lo scatto attribuitogli emerse solo il giorno in cui egli ricevette il foglio paga e da quel giorno quindi cominciò a decorrere il termine per proporre reclamo . La tesi difesa dalla Commissione all' udienza, secondo cui l' interessato avrebbe dovuto, di propria iniziativa, informarsi delle modalità della reintegrazione e, non avendolo egli fatto tempestivamente, il reclamo è tardivo, è inaccettabile giacché è proprio la Commissione a trovarsi in difetto, avendo dimenticato di indicare dette modalità nel provvedimento di reintegrazione .
13 Considerato quanto precede, ritengo che il termine di tre mesi entro il quale il ricorrente doveva proporre reclamo cominciò a decorrere nella data in cui egli poté prendere visione del foglio paga del 14 ottobre 1986 . Pertanto, il reclamo, proposto il 26 novembre 1986, non è tardivo . Poiché sussistono gli altri presupposti della ricevibilità, vi suggerisco di dichiarare il ricorso interamente ricevibile .
Sul merito
14 Il ricorrente non menziona nei capi della domanda il posto o i posti in cui avrebbe dovuto, a suo avviso, essere reintegrato . La sua argomentazione è sostanzialmente basata sul fatto che egli è stato reintegrato solo dodici anni dopo la fine dell' aspettativa per motivi personali e che durante quei dodici anni non gli è stato inviato nessun avviso di posto vacante . Il ricorrente considera questa situazione tanto più grave in quanto nella lettera 15 ottobre 1983 egli si era dichiarato pronto ad accettare sedi di servizio diverse da Ispra e interessato non solo a posti di carattere scientifico o tecnico, ma anche a posti amministrativi .
La situazione esposta dal ricorrente è talmente sorprendente, considerato il dovere, imposto all' autorità dall' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto, di reintegrare il dipendente giunto al termine dell' aspettativa per motivi personali, che la Commissione è tenuta a fornirne la giustificazione .
La Commissione sostiene in primo luogo che l' amministrazione prese sistematicamente in considerazione tutte le vacanze di posti del ruolo scientifico al momento della loro pubblicazione, ma ritenne ogni volta che il ricorrente non possedesse i requisiti necessari . Tuttavia, sulla scorta dei documenti forniti alla Corte in seguito all' udienza, è lecito dubitare della sistematicità della presa in considerazione dei posti vacanti . Inoltre, la Commissione non ha fornito alcun elemento che consenta di pensare che vennero presi in considerazione i posti vacanti nei servizi della Commissione diversi dal CCR di Ispra .
La Commissione deduce poi che il ricorrente, ammesso e non concesso che avesse il diritto di esigere la reintegrazione nel ruolo amministrativo - eventualità che la Commissione contesta - non era idoneo ad occupare nessuno dei quattro posti relativamente ai quali il CCR di Ispra ( ancora una volta nulla si dice per quanto riguarda gli altri stabilimenti del CCR e, tanto meno, gli altri servizi della Commissione ) pubblicò avvisi di posto vacante .
Infine la Commissione rileva, in generale, che il ricorrente lavorò ininterrottamente dal 1° giugno 1971 al 31 gennaio 1985 presso un' impresa e che questa occupazione professionale non lo rendeva particolarmente desideroso di essere reintegrato nel servizio comunitario .
La giustificazione fornita dalla Commissione solleva tre questioni d' interpretazione dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto . La prima è se l' obbligo di reintegrare l' interessato una volta terminato il periodo di aspettativa per motivi personali valga per l' intera istituzione dalla quale egli dipende o per una parte di questa . La seconda questione riguarda la sollecitudine che l' amministrazione deve impiegare nell' adempiere detto dovere di reintegrazione . In particolare, si pone il problema se la volontà più o meno intensa del dipendente di essere reintegrato possa influire sulla sollecitudine dell' amministrazione . Infine, la terza questione riguarda l' applicazione della disposizione di cui trattasi nei confronti dei dipendenti del ruolo scientifico o tecnico . Si tratta di stabilire se questi ultimi, ammettendo che possiedano i requisiti necessari, possano esigere di essere reintegrati in posti del ruolo amministrativo . Comincerò col risolvere queste tre questioni generali e applicherò quindi le soluzioni al caso di specie .
Prima questione : istituzione o stabilimento cui incombe il dovere di provvedere alla reintegrazione
15 L' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto non menziona l' autorità che deve provvedere alla reintegrazione del dipendente dopo la fine dell' aspettativa per motivi personali . Per contro, l' art . 40, n . 4, lett . a ), precisa che l' aspettativa è concessa dall' autorità che ha il potere di nomina . E' lecito desumere da quest' ultima disposizione che l' obbligo di provvedere alla reintegrazione alla fine dell' aspettativa incombe alla stessa autorità e che, di conseguenza, possono essere presi in considerazione ai fini dell' eventuale reintegrazione soltanto i posti per i quali a detta autorità è stato conferito il potere di nomina? Quid se i poteri conferiti all' APN sono esercitati in forza di una delega o addirittura di una subdelega? Devono in questo caso prendersi in considerazione i posti nell' ambito dell' intera istituzione ovvero i posti che rientrano nella sfera della delega o della subdelega? Il problema riveste particolare importanza nel caso dei dipendenti assegnati al Centro comune di ricerca (" CCR "). Infatti il CCR, inquadrato nella direzione generale "Affari scientifici, ricerca e sviluppo", è composto di quattro stabilimenti ( Geel, Ispra, Karlsruhe e Petten ) creati dalla Commissione per garantire l' attuazione dei programmi di ricerca e d' insegnamento della Comunità ( 1 ). Nell' ipotesi in cui il direttore di uno degli stabilimenti del CCR abbia concesso un' aspettativa per motivi personali potrebbero quindi, in teoria, prendersi in considerazione ai fini della reintegrazione, tre ambiti : l' ambito dello stabilimento d' origine, quello del CCR e quello dell' intera Commissione .
16 Secondo me, il dovere di provvedere alla reintegrazione del dipendente al termine dell' aspettativa incombe all' istituzione con la quale il dipendente intrattiene i rapporti contemplati dallo statuto . Le istituzioni sono i datori di lavoro dei dipendenti . Salvo disposizioni contrarie, è su di esse che incombono i doveri nei confronti del personale stabiliti dallo statuto . Applicando questo principio nel caso dei dipendenti del CCR giunti al termine dell' aspettativa, ne consegue che questi dipendenti devono essere reintegrati, alla prima vancanza di posto, in un posto nell' ambito della Commissione considerata nel suo complesso se sussistono i presupposti di cui all' art . 40 . Questa conclusione è peraltro implicita nella sentenza 2 aprile 1981 ( Pizziolo / Commissione, causa 785/79, Racc . pag . 969 ) e nell' ordinanza 11 ottobre 1984 ( Nobili / Commissione, causa 285/83, non pubblicata ) ( 2 ).
17 Vero è che questa interpretazione del dovere di reintegrazione, se salvaguarda al massimo le possibilità di reintegrazione del dipendente giunto al termine dell' aspettativa, può comportare l' inconveniente che gli venga offerto un posto in una sede di servizio a lui poco gradita . E' questa una conseguenza inerente all' applicazione dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto, come la Corte ha rilevato nella sentenza 14 giugno 1988 ( Heyl / Commissione, causa 12/87, Racc . pag . 2943, punto 12 della motivaione ):
"( il dipendente non ha ) il diritto di essere reintegrato in una sede determinata in relazione ai suoi interessi personali ".
Nella stessa sentenza la Corte ha però precisato che l' APN può legittimamente tener conto di interessi familiari, ma questi non possono avere importanza decisiva ai fini dell' applicazione dell' art . 40 dello statuto .
Seconda questione : sollecitudine dell' amministrazione
18 A norma dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto, allo scadere dell' aspettativa per motivi personali il dipendente dev' essere reintegrato nel primo posto vacante della sua categoria o del suo ruolo corrispondente al suo grado e per il quale egli possegga i necessari requisiti . Qualora rifiuti il posto offertogli, egli conserva il diritto di essere reintegrato nel secondo posto vacante . Se rifiuta anche il secondo posto può essere dimesso d' ufficio, previa consultazione della commissione paritetica .
19 Da questa disposizione si desumono due conclusioni . La prima scaturisce dal fatto che essa impone all' autorità di offrire al dipendente da reintegrare un posto adeguato "non appena un posto si renda vacante" e, in caso di rifiuto, di reiterare l' offerta relativamente al "secondo posto che si renda vacante ". Dai termini citati emerge che l' autorità è tenuta ad offrire un posto al dipendente da reintegrare non appena si realizzino le condizioni di carriera e di idoneità prescritte dalla disposizione statutaria . Quest' ultima non consente all' autorità di astenersi dall' offrire un posto vacante per il motivo che l' interessato abbia in quel momento un' occupazione professionale soddisfacente . A maggior ragione, essa non consente all' amministrazione di usare minore sollecitudine in funzione di un criterio tanto vago come la volontà più o meno intensa del dipendente di essere reintegrato, quando tale volontà sia certa ( 3 ). In base al sistema, spetta al dipendente giudicare se sia conforme ai propri interessi accettare il primo posto vacante offertogli . Lo statuto gli attribuisce espressamente il diritto di rifiutare la prima offerta . In caso di rifiuto l' amministrazione deve nuovamente offrirgli un posto non appena si renda vacante . Se rifiuta anche il secondo posto il dipendente può, ma non deve, essere dimesso d' ufficio previa consultazione della commissione paritetica .
20 Queste considerazioni non possono però, secondo me, applicarsi tali e quali all' ipotesi in cui lo stesso posto vacante possa essere offerto a più dipendenti il cui periodo d' aspettativa sia scaduto . In tale ipotesi dev' essere stabilito un ordine di priorità e mi sembra legittimo che l' autorità dia la precedenza ai dipendenti privi di occupazione professionale . Va rilevato tuttavia che nella fattispecie la Commissione non ha sostenuto che sussistessero posti vacanti che l' interessato avrebbe potuto occupare, ma che, per motivi di precedenza, siano stati offerti ad altri dipendenti da reintegrare .
21 La seconda conclusione che si desume dalla disposizione in esame è che spetta all' amministrazione valutare se il dipendente da reintegrare possieda i requisiti prescritti per un posto vacante . Secondo me, detto esame dev' essere effettuato d' ufficio e sistematicamente ogni volta che si renda vacante un posto del ruolo del dipendente corrispondente al suo grado . In via di principio, quindi, il dipendente non deve cercare i posti vacanti . Tuttavia, è conforme alla buona amministrazione che l' autorità, oltre ad effettuare l' esame d' ufficio e sistematico, invii al dipendente gli avvisi di posto vacante che possono interessarlo, chiedendogli di manifestare il suo interesse qualora ritenga di possedere i requisiti prescritti per un determinato posto .
Peraltro, un procedimento di reintegrazione del genere è stato istituito nel CCR di Ispra . E' quanto emerge da una lettera stereotipa del marzo 1981 inviata dal capo della divisione "Amministrazione e Personale" dello stabilimento ai vari dipendenti il cui periodo di aspettativa era scaduto . Vale la pena di citarne due brani :
- "Per ogni posto vacante corrispondente al grado ed alla categoria del funzionario che ha chiesto la reintegrazione, ed in particolare per quelli della sua unità amministrativa d' origine, l' amministrazione esamina, prima della pubblicazione ufficiale, se il funzionario in questione possiede le attitudini richieste ".
- "Parallelamente a quest' azione dell' amministrazione, al funzionario in istanza di reintegrazione viene regolarmente inviata, senza cernita preliminare, copia di tutti i posti vacanti in corso di pubblicazione corrispondenti al suo grado ed alla sua categoria, nei quali sono descritte le mansioni da svolgere ed i requisiti necessari, onde tenerlo informato dei posti vacanti in seno all' istituzione .
Spetta al funzionario stesso esaminare se i posti lo interessano ed eventualmente prendere contatto con l' amministrazione precisando, se del caso, quale attitudine particolare possiede, che non risulti già dall' atto di candidatura unico, per soddisfare alle condizioni inerenti al posto pubblicato ".
Terza questione : presa in considerazione dei posti vacanti nel ruolo amministrativo
22 Alla scadenza dell' aspettativa per motivi personali di un dipendente dei ruoli scientifico o tecnico, l' amministrazione può limitarsi a prendere in considerazione soltanto i posti vacanti nel ruolo suddetto oppure deve prendere in considerazione anche quelli vacanti nel ruolo amministrativo? Prima di risolvere questa questione ne ricordo il contesto giuridico .
A norma dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto, il dipendente la cui aspettativa sia scaduta dev' essere reintegrato nel primo posto vacante della sua categoria o del suo ruolo corrispondente al suo grado purché sia in possesso dei requisiti prescritti . L' espressione "del suo ruolo" sembra, a prima vista, escludere la possibilità di prendere in considerazione posti del ruolo amministrativo quando il dipendente da reintegrare appartenga ai ruoli scientifico o tecnico . Tuttavia, nel Titolo VIII dello statuto, contenente le disposizioni particolari da applicare ai dipendenti scientifici o tecnici delle Comunità, si dispone, nell' art . 98, 2° comma, che l' art . 45, n . 2, non si applica ai dipendenti dei ruoli scientifico o tecnico . L' art . 45, n . 2, dello statuto recita :
"Il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso ".
Dal combinato disposto degli artt . 45 e 98 emerge che i dipendenti dei ruoli scientifico o tecnico possono essere assegnati a posti del ruolo amministrativo senza dover passare per la via del concorso, il che rispecchia l' intenzione degli autori dello statuto di incentivare in tal modo l' interesse per i posti dei ruoli scientifico o tecnico ( si veda la sentenza 20 ottobre 1977, Jaensch / Commissione, causa 5/76, Racc . pag . 1817 ). Può desumersi da detta possibilità che l' amministrazione, quando si tratti di reintegrare un dipendente scientifico o tecnico, ha il dovere di prendere in considerazione tutti i posti vacanti nel ruolo amministrativo? L' obbligo di esaminare d' ufficio e sistematicamente la corrispondenza tra i posti vacanti nel ruolo scientifico o tecnico e le qualifiche del dipendente scientifico o tecnico da reintegrare ( vedasi punto 21 ) si estende ai posti del ruolo amministrativo?
23 Secondo me, l' amministrazione non commette un illecito non esaminando d' ufficio se il dipendente scientifico o tecnico da reintegrare sia idoneo a coprire posti vacanti nel ruolo amministrativo . Ciò si desume dall' art . 40, che non attribuisce al dipendente scientifico o tecnico il diritto di essere reintegrato in un posto di un altro ruolo . Tuttavia, qualora il dipendente da reintegrare manifesti all' amministrazione un effettivo interesse per uno o più posti determinati del ruolo amministrativo e precisi le qualifiche ch' egli possiede per poter svolgere le mansioni ad essi inerenti, i principi della buona amministrazione impongono, a mio avviso, di esaminare benevolmente la sua domanda . Naturalmente, nell' ambito di questo esame effettuato alla luce dei principi della buona amministrazione l' autorità competente ha il diritto, anzi l' obbligo, di verificare se la reintegrazione del dipendente scientifico o tecnico nel ruolo amministrativo sia conforme all' interesse del servizio ( si veda l' art . 7, n . 1, dello statuto, che attribuisce all' autorità il diritto di assegnare ciascun dipendente, nel solo interesse del servizio, ad un posto corrispondente al suo grado nel suo ruolo ).
Doveva il ricorrente essere reintegrato prima ? Una perizia dovrebbe fornire alla Corte lumi su questa questione
24 Applichiamo adesso le soluzioni sopra formulate al caso del Giordani, dipendente del ruolo scientifico legato statutariamente alla Commissione delle Comunità europee .
L' amministrazione doveva giudicare d' ufficio e sistematicamente se i posti di grado A5 del ruolo scientifico o tecnico vacanti nell' ambito dell' intera Commissione corrispondessero alle qualifiche del Giordani ( vedansi punti 16 e 21 ). Orbene, i documenti prodotti in giudizio consentono di dubitare che i posti vacanti in detti ruoli siano stati presi sistematicamente in considerazione . Inoltre, la Commissione non ha detto che siano stati presi in considerazione avvisi relativi a posti vacanti in luoghi diversi dallo stabilimento di Ispra . Questo silenzio, assieme ad altri elementi risultanti dalle osservazioni scritte e dai documenti prodotti dinanzi alla Corte, autorizza a ritenere che le vacanze di posti nell' ambito degli altri stabilimenti del CCR e dei servizi di funzionamento della Commissione non abbiano costituito oggetto di esame in relazione alla reintegrazione del Giordani .
Queste constatazioni giustificano, secondo me, che la Corte soprassieda a statuire nel merito fintantoché non sarà stato steso l' elenco di tutti i posti vacanti da prendere in considerazione nel ruolo scientifico o tecnico e non sarà stata esaminata la corrispondenza tra le qualifiche necessarie per detti posti e quelle del ricorrente .
25 D' altra parte, l' amministrazione non era tenuta, stricto iure, ad esaminare d' ufficio la corrispondenza tra le qualifiche dell' interessato e quelle richieste per svolgere le mansioni inerenti a posti vacanti nel ruolo amministrativo . Avrebbe però dovuto farlo, in base ai principi della buona amministrazione, qualora l' interessato avesse manifestato un effettivo interesse per determinati posti amministrativi, salva restando la valutazione dell' interesse per il servizio di un eventuale cambiamento di ruolo ( vedasi punto 23 ).
Nella predetta lettera 15 ottobre 1983 il ricorrente fece presente per la prima volta di essere interessato a un posto nel ruolo amministrativo . Nella stessa lettera chiese che gli venissero spediti gli avvisi di posto vacante che potessero rivestire interesse per lui, compresi quelli relativi a posti del ruolo amministrativo . Nel periodo precedente detta lettera, quindi, il Giordani non fece nulla per indurre l' amministrazione a prendere in considerazione i posti vacanti nel ruolo amministrativo ai fini della sua eventuale reintegrazione in un posto amministrativo . Pertanto, egli non può sostenere che avrebbe dovuto essere reintegrato in posti amministrativi per i quali fosse stato pubblicato un avviso di posto vacante in detto periodo . Per quanto riguarda il periodo successivo a detta lettera, ritengo che l' amministrazione avrebbe dovuto tener conto dell' interesse manifestato dal ricorrente per un posto del ruolo amministrativo ed avrebbe dovuto dar seguito alla domanda di inviargli gli avvisi di posto vacante che potevano interessarlo, compresi quelli relativi a posti nel ruolo amministrativo .
Le considerazioni che precedono giustificano, secondo me, che nell' elenco cui ho accennato poc' anzi siano inclusi i posti del ruolo amministrativo dichiarati vacanti nel periodo dal 15 ottobre 1983 alla decisione di reintegrazione . Qualora nell' elenco figurassero uno o più posti di detto ruolo nei quali il Giordani, considerate le sue qualifiche, poteva essere reintegrato, spetterebbe poi alla Commissione pronunziarsi, con riserva del sindacato della Corte, sulla compatibilità di tale reintegrazione con l' interesse del servizio .
26 Infine, per quanto riguarda i posti che sono stati presi in considerazione, il punto di vista delle parti è basato su un giudizio diverso circa l' idoneità del Giordani a svolgere le mansioni inerenti a detti posti . La Commissione rileva che la valutazione dell' idoneità del dipendente a svolgere determinate mansioni è di competenza dell' autorità che ha il potere di nomina . Questo potere di valutazione dell' amministrazione è in effetti molto ampio, ma proprio per questo presuppone l' esame scrupoloso della corrispondenza tra le qualifiche del dipendente da reintegrare e i requisiti necessari per coprire il posto vacante . Orbene, il fatto che in dodici anni non sia stato proposto al ricorrente nessun posto e non gli sia stato nemmeno inviato nessun avviso di posto vacante è talmente sorprendente da far dubitare della sollecitudine impiegata dall' amministrazione nella fattispecie .
27 Nella causa 785/79 ( Pizziolo / Commissione, sentenze 2 aprile 1981, Racc . pag . 969, e 5 maggio 1983, Racc . pag . 1343 ) e nella causa 285/83 ( Nobili c / Commissione, ordinanza 11 ottobre 1984, non pubblicata ) la Corte, prima di pronunziarsi, dispose una perizia onde poter essere in grado di dirimere un' analoga lite . Vi suggerisco di fare altrettanto nella causa presente .
Al perito da designare potrebbe chiedersi di rispondere ai due seguenti quesiti :
1 ) Poteva il ricorrente essere reintegrato, considerate le sue qualifiche, in un posto di grado A5 dei ruoli scientifico o tecnico nell' ambito dell' intera Commissione per il quale sia stato pubblicato un avviso di posto vacante nel corso del periodo compreso tra la data della scadenza della sua aspettativa per motivi personali e la data della decisione con cui è stato reintegrato?
2 ) Prescindendo dalla questione se la reintegrazione sarebbe stata conforme all' interesse del servizio, poteva il ricorrente essere reintegrato, considerate le sue qualifiche, in un posto di grado A5 del ruolo amministrativo nell' ambito dell' intera Commissione per il quale sia stato pubblicato un avviso di posto vacante nel corso del periodo compreso tra il 15 ottobre 1983 e la data della decisione con cui è stato reintegrato?
Concludendo, vi suggerisco :
1 ) di dichiarare il ricorso ricevibile .
2 ) di disporre una perizia sulle questioni sopra precisate ( vedasi punto 27 ).
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Art . 1 della decisione ( Euratom ) 85/593 della Commissione del 20 novembre 1985, che riorganizza il Centro comune di ricerca ( GU L 373, pag . 6 ).
( 2 ) In quelle due cause i ricorrenti, dipendenti del ruolo scientifico assegnati ad uno stabilimento del CCR, la cui aspettativa per motivi personali era scaduta, facevano valere il diritto di essere reintegrati in vari posti . In entrambi i casi la Corte ordinò una perizia allo scopo di accertare se i ricorrenti avessero i requisiti necessari per espletare le mansioni contemplate in taluni avvisi di posto vacante . Detti avvisi riguardavano sia posti compresi nei servizi di funzionamento della Commissione sia posti compresi in stabilimenti diversi del CCR .
( 3 ) Nel caso in cui l' interessato abbia lasciato sussistere dubbi sulla sua volontà di essere reintegrato è ovvio che l' amministrazione è tenuta a reintegrarlo solo quando i dubbi siano stati dissipati ( si veda la sentenza 27 ottobre 1977, Giry / Commissione, cause riunite 126/75, 34 e 92/76, Racc . pag . 1937 ).
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