Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La questione pregiudiziale sottopostavi dalla corte d' appello di Rennes, sulla quale si sono testé espressi il governo spagnolo e la Commissione, è identica a quella formulata dal tribunal de police di Falaise ( causa 20/87, Gauchard ), sulla quale ho presentato le mie conclusioni il 27 ottobre 1987, risolta con la vostra sentenza dell' 8 dicembre dello stesso anno ( Racc . 1987, pag . 4879 ).
2 . Come in quell' occasione, anche ora si chiede l' interpretazione del diritto comunitario in relazione all' applicazione della legislazione francese sull' urbanistica commerciale, e in particolare degli artt . da 28 a 36 della legge 73-1193 del 27 dicembre 1973, meglio nota come "legge Royer ".
3 . Anche ora gli antefatti si riferiscono alla prescrizione di un' autorizzazione preliminare per lo sfruttamento di superfici commerciali superiori a certe dimensioni e anche ora, l' imputato di infrazione alla legge Royer ha invocato, dinanzi al giudice nazionale, l' incompatibilità di detta legge con il diritto comunitario, in considerazione, in particolare, dei principi della libertà di commercio e di concorrenza e - di conseguenza - della libertà di stabilimento .
4 . Entrambe le questioni pregiudiziali, la precedente e l' attuale, non specificano quali siano le norme di diritto comunitario ritenute applicabili e delle quali si chiede l' interpretazione; tuttavia le considerazioni sulle quali si basa il provvedimento di rinvio, identiche nei due casi, consentono di individuarne l' obiettivo .
5 . Data l' identità dei problemi sui quali vertono le due cause, tanto il governo francese quanto la Commissione si sono richiamati, nelle osservazioni scritte, a quelle già presentate nella causa Gauchard .
6 . Nelle conclusioni presentate in quell' occasione, ho esaminato il problema sotto il profilo delle norme comunitarie in fatto di diritto di stabilimento e di libera circolazione delle merci, nonché delle norme del trattato sulla concorrenza .
7 . Nella sentenza pronunciata in quell' occasione, la Corte, ritenendo che il giudice a quo voleva sapere se il principio della libertà di stabilimento fosse incompatibile con una disciplina nazionale come la legge francese sull' urbanistica commerciale, ha riformulato la questione nel senso che essa aveva lo scopo di ottenere l' interpretazione delle norme comunitarie sulla libertà di stabilimento, e più precisamente dell' art . 52 del trattato CEE, nonché delle direttive 68/363 e 68/364 del Consiglio, 15 ottobre 1968 ( GU L 258, pagg . 1 e 6 ), adottate per la sua attuazione nel settore delle attività indipendenti relative al commercio al minuto .
8 . Orbene, né ora, né nella causa Gauchard, dagli atti emerge che la controversia sub judice abbia punti comuni con il diritto comunitario in fatto di libertà di stabilimento : l' imputato nella causa principale è nato e risiede in Francia, ove esercisce una società anonima che amministra, in questo paese, un' azienda commerciale, in veste di concessionaria di una casa automobilistica francese, e la causa verte unicamente su una domanda di autorizzazione presentata per ampliare detta azienda e fondata su erronee dichiarazioni .
9 . La situazione è dunque puramente interna ad uno Stato membro .
10 . Orbene, come la Corte ha precisato nella sentenza Gauchard al n . 11, "l' art . 52 mira a garantire il trattamento nazionale al cittadino di uno Stato membro per svolgervi un' attività indipendente e vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza in quanto restrizione della libertà di stabilimento ".
11 . Quanto alle direttive 68/363 e 68/364, due aspetti richiamano la nostra attenzione :
1 ) Non disponiamo di alcuna informazione che ci consenta di sapere se l' imputato nel procedimento nazionale si sia trovato o meno in situazioni che consentano di procedere all' applicazione di questa direttiva ( ad esempio aver esercitato in un altro Stato membro un' attività indipendente di commercio al minuto ( 1 )).
2 ) Anche se ciò si fosse verificato, la causa pendente dinanzi al giudice nazionale è del tutto estranea a qualsiasi circostanza che potrebbe causare l' applicazione delle norme di queste direttive ( ad esempio l' art . 4 della direttiva 68/364 ).
12 . In breve, la fattispecie, a quanto mi risulta, non implica alcuna situazione nella quale sia messa a repentaglio la libertà di stabilimento, ai sensi dell' art . 52 del trattato e delle direttive adottate per la sua applicazione nel settore del commercio al minuto .
13 . Tenendo presenti le circostanze specifiche testé menzionate, nonché le analogie palesi tra questa causa e quella Gouchard, vi propongo di fornire alla corte d' appello di Rennes, adeguandola alla fattispecie, una soluzione analoga a quella fornita a suo tempo al tribunal de police di Falaise .
14 . Propongo perciò questa soluzione :
"Le norme comunitarie in fatto di diritto di stabilimento e in particolare l' art . 52 del trattato, come pure le direttive del Consiglio 68/363 e 68/364, adottate per la sua applicazione nel settore delle attività indipendenti relative al commercio al minuto, non si applicano a situazioni meramente interne di uno Stato membro, nelle quali non sussista ostacolo all' esercizio di detto diritto di stabilimento ".
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) Vedasi sentenza 9 febbraio 1979, causa 115/78, Knoors ( Racc . 1979, pag . 399 e seguenti ).
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