Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
Il sig . Nuñez, cittadino spagnolo, entrava in servizio della Commissione dal 1° ottobre 1986 e lavora a Bruxelles . Egli chiedeva l' indennità di dislocazione di cui all' art . 4 dell' allegato VII dello Statuto nonchè un' indennità di prima sistemazione a norma dell' art . 5 dello stesso allegato .
La Commissione respingeva le due domande come pure il suo reclamo contro la decisione iniziale . Nel presente procedimento dinanzi alla Corte, egli impugna queste decisioni della Commissione .
L' art . 4, n . 1, dell' allegato VII stabilisce che l' indennità di dislocazione è concessa :
" a ) al funzionario :
- che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e
- che non ha abitualmente abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio . Per l' applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un' organizzazione internazionale ."
Il sig . Nuñez è nato nel 1953, sembra che abbia vissuto dal 1961 circa in Belgio dove effettuava i suoi studi secondari . Egli vi risiedeva ancora nel 1973, epoca in cui, a quanto pare, veniva assunto alle dipendenze di un datore di lavoro privato a Bruxelles . Egli occupava tale posto fino al 1976, quando entrava ad un titolo o ad un altro, al servizio del Governo spagnolo . Dal settembre 1980 egli veniva nominato dipendente di ruolo presso l' Ambasciata di Spagna a Bruxelles .
Il ricorrente sostiene, in breve, che, nel periodo di cinque anni che scadeva sei mesi prima della sua assunzione presso la Commissione, egli prestava servizio per un altro Stato membro . Egli sostiene che, stando cosi' le cose, a norma dell' art . 4, non bisogna prendere in considerazione la sua residenza e la sua attività lavorativa durante tale periodo e che egli puo' pretendere il pagamento delle varie indennità . In realtà egli va considerato non residente a Bruxelles durante tale periodo .
Se ci si attiene alla formulazione letterale dell' art . 4, gli argomenti addotti non sono affatto irrilevanti . Si puo' affermare, come ha fatto il ricorrente, che la seconda frase del secondo trattino dell' art . 4, n . 1, lett . a ), impone alle istituzioni della Comunità di prescindere non solo dall' attività lavorativa ma anche dalla residenza prescritta . Cio' significherebbe, in altri termini, che il ricorrente vedrebbe accolta la sua domanda qualora durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua nomina da parte della Commissione, abbia prestato servizio per un altro Stato membro . Se il legislatore avesse inteso prescindere dal periodo svolto al servizio di uno Stato membro da una persona risiedente in un altro Stato membro e considerare un periodo precedente, avrebbe potuto facilmente specificarlo . Nella fattispecie, cio' da cui si prescinde non è il periodo di occupazione ma il luogo di residenza durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della nomina del ricorrente da parte della Commissione .
Tale esame letterale deve tuttavia essere collocato nel contesto di diverse decisioni della Corte . Nella causa 246/83 De Angelis c / Commissione ( Racc . 1985, pag . 1253 ), la Corte ha sottolineato che l' indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari cui sono soggetti i dipendenti che, in conseguenza dell' entrata in servizio presso le Comunità, sono obbligati a trasferirsi dal paese di residenza al paese della sede di servizio . L' espressione "in conseguenza dell' entrata in servizio presso le Comunità sono obbligati a trasferirsi ..." fornisce la chiave dell' oggetto e dello scopo dell' indennità di dislocazione .
La Corte ha anche chiarito in tale sentenza che il motivo della summenzionata eccezione di cui al secondo trattino sta nel fatto che non si puo' ritenere che un dipendente abbia stabilito un nesso durevole col paese nel quale egli presta servizio per un altro Stato membro o per un' organizzazione internazionale, poiché in tale qualità egli non instaura con il paese rapporti analoghi a quelli che stabilirebbe una persona che vi lavori in modo permanente .
Tale decisione della Corte è stata di recente seguita e ripresa nella sentenza 23 marzo 1988, nella causa 105/87, Morabito c / Parlamento Europeo .
Il testo del secondo trattino dell' art . 4, n . 1, lett . a ), è certamente ambiguo, anzi privo di rigore . Non ritengo che il testo francese indichi più chiaramente l' intenzione dell' estensore della norma . Mi sembra tuttavia che in considerazione di cio' che è stato già dichiarato dalla Corte nelle due sentenze che ho appena menzionato, sia giusto interpretare l' art . 4, n . 1, lett . a ) nel senso proposto dalla Commissione . E' evidente che chi risiede già nel paese nel quale viene alla fine assunto come dipendente della Comunità ma interrompe il suo periodo di residenza con un periodo di occupazione nello stesso paese alle dipendenze di un altro Stato membro non si trova dislocato all' estero in senso vero e proprio . Egli non si trasferisce in questo paese a tal fine né cambia residenza; egli non sopporta normalmente gli oneri e gli svantaggi specifici derivanti dall' entrata in servizio in un altro Stato .
Bisogna quindi a mio parere interpretare l' articolo di cui trattasi nel senso proposto dalla Commissione . Non si tiene conto del periodo durante il quale il ricorrente è stato occupato presso l' Ambasciata di Spagna e si esamina allora se, durante il periodo precedente, egli avesse effettivamente risieduto e lavorato in Belgio .
Se la soluzione fosse diversa, mi sembrerebbe molto convincente l' argomento della Commissione secondo cui vi sarebbe una disparità tra dipendenti le cui situazioni sono di fatto comparabili . Se due persone vanno a vivere a Bruxelles quando sono molto giovani e vi risiedono praticamente per tutta la loro infanzia e adolescenza e anche durante i primi anni della loro vita lavorativa, e se successivamente una di esse, per caso, vi lavora temporaneamente per il proprio Stato membro o per un altro Stato membro mentre l' altra lavora per un datore di lavoro privato, sarebbe molto strano che esse fossero trattate differentemente . Se si seguono gli argomenti del ricorrente, esse sarebbero trattate differentemente . Se si seguono gli argomenti della Commissione esse sarebbero trattate alla stessa maniera .
Il ricorrente fa valere quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza in causa 1322/79, Vutera ( Racc . 1981, pag . 127 ). Dopo aver richiamato al punto 8 della motivazione, a pag . 138, il criterio di base dell' art . 4, la Corte ha proseguito : "un' eccezione è contemplata ... a favore dei dipendenti che, durante tale periodo, abbiano risieduto nel paese della sede di servizio mentre erano alle dipendenze di un altro Stato o di un' organizzazione internazionale, tenuto conto del fatto che, in tal caso, non si puo' ritenere che essi abbiano stabilito un nesso durevole col paese della sede di servizio ".
Il difensore del ricorrente pone l' accento sull' espressione "tale periodo ". Non mi sembra che nella causa Vutera, la Corte avesse presente la questione sollevata nella presente causa, e, in ogni caso, anche tale punto della sentenza lascia impregiudicato il vero e proprio problema che si pone nella presente causa .
Il ricorrente ha infine sottolineato i rapporti che egli aveva mantenuto con la Spagna durante il suo periodo di residenza a Bruxelles . Cio' non mi sembra un elemento contrastante con l' interpretazione data dalla Commissione e, a mio parere, il fatto che in qualità di dipendente dell' Ambasciata di Spagna egli potesse essere richiamato in Spagna e potesse sopportare oneri non toglie nulla a quanto mi sembra essere l' oggetto e lo scopo di tale norma specifica . Egli non ha sopportato l' onere specifico che una simile situazione avrebbe comportato e, anche se si puo' dire che una persona richiamata potrebbe sopportare oneri specifici, tale non è l' oggetto della presente controversia . In ogni caso, essa cesserebbe probabilmente di essere residente nello Stato membro di cui trattasi .
Di conseguenza, a mio parere, la Commissione ha correttamente interpretato il secondo trattino dell' art . 4, n . 1, lett . a ), e sarebbe giusto ritenere che il periodo di riferimento da prendere in considerazione nella fattispecie corrisponde ai cinque anni immediatamente precedenti al periodo di occupazione del ricorrente presso l' Ambasciata di Spagna a Bruxelles . Poiché non è contestato che egli non ha soddisfatto le condizioni di cui trattasi durante tale periodo, la sua domanda intesa al riconoscimento dell' indennità di dislocazione dev' essere respinta .
Egli chiede anche l' indennità di prima sistemazione di cui all' art . 5 . A norma di tale articolo, tale indennità è dovuta al dipendente di ruolo in una delle due circostanze seguenti : o egli soddisfa alle condizioni per beneficiare dell' indennità di dislocazione o dimostra di aver dovuto cambiare la residenza per soddisfare agli obblighi dell' art . 20 dello Statuto del personale .
Poiché a mio parere il ricorrente non soddisfa alle condizioni per beneficiare dell' indennità di dislocazione, la prima condizione non è soddisfattta . La condizione alternativa non puo' essere in alcun caso soddisfatta poiché è pacifico che il ricorrente risiede allo stesso indirizzo a Bruxelles dal 1978 .
Di conseguenza, a mio parere, il presente ricorso dev' essere respinto e ciascuna delle parti deve sopportare le proprie spese ai sensi dell' art . 70 del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dall' inglese .
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