Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il tribunal de grande instance di Agen ( Francia ) vi interroga sulla compatibilità col diritto comunitario degli accordi interprofessionali in agricoltura la cui efficacia sia estesa dall' autorità pubblica a tutti i produttori nazionali che operano in un settore di mercato .
Del problema la Corte si occupò già nella causa 218/85, Le Campion ( sentenza 25 novembre 1986, Racc . 1986, pag . 3513 ) in cui svolsi le funzioni di avvocato generale . Mi limiterò quindi a ricordare che, ai sensi dell' articolo 2 legge 10 luglio 1975, n . 600, relativa all' organizzazione interprofessionale agricola ( JORF 11.7.1975, pag . 7124 ) e da ultimo modificata con legge 4 luglio 1980, n . 502 ( JORF 5 luglio 1980, pag . 1670 ), il ministro competente può, a determinate condizioni e mediante decreto, estendere ai produttori non aderenti gli accordi conclusi dalle organizzazioni legalmente riconosciute . Queste ultime, inoltre, possono essere autorizzate a riscuotere dagli stessi produttori i contributi necessari all' esecuzione degli accordi .
Al centro della causa principale sono proprio i contributi relativi alle campagne 1982/1983 e 1983/1984 del sedano e della scorzonera . Per ottenere il loro pagamento l' Union nationale interprofessionnelle des légumes de conserve ( in seguito : "Unilec ") convenne dinanzi al giudice di Agen la società Larroche, una piccola impresa conserviera che opera nel Sud della Francia e non è iscritta a tale associazione . Nel corso del procedimento, l' attrice aggiunse all' originario petitum le quote dovute per la campagna 1985/1986, includendovi quelle relative alla produzione dei fagiolini .
Costituitasi in giudizio, la Larroche sostenne che l' estensione erga omnes degli accordi interprofessionali per i produttori e i trasformatori dei detti ortaggi ( decreti ministeriali 10 dicembre 1981, 30 settembre 1983, 13 novembre 1984 e 18 dicembre 1986, rispettivamente in JORF 9 gennaio 1982, pag . 306, 15 ottobre 1983, pag . 9359, 12 aprile 1984, pag . 11032, 13 gennaio 1987, pag . 460 ) contrasta con le norme comunitarie in materia di agricoltura e di concorrenza . Imponendo a tutti i trasformatori-conservieri un prezzo minimo d' acquisto per la materia prima nazionale, essa impedisce infatti agli operatori indipendenti di esercitare una concorrenza efficace sui relativi mercati . Si aggiunga che, secondo l' articolo 3, comma 2°, della legge citata, i contributi destinati a finanziare le iniziative dell' associazione sono riscossi anche rispetto agli ortaggi importati da altri Stati membri; essi costituiscono dunque un' imposizione dissimulata all' importazione .
Ritenuta la rilevanza dei problemi così sollevati, il tribunale sospese il procedimento e, con sentenza 8 luglio 1987, vi sottopose i seguenti quesiti :
a ) se, ai sensi degli articoli 39, 42 e 85, n . 1, del trattato CEE e del regolamento 4 aprile 1962, n . 26/62, la fissazione mediante accordo interprofessionale esteso a tutti i produttori interessati di un prezzo minimo d' acquisto possa considerarsi una pratica concordata, atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri e abbia l' effetto o l' obiettivo d' impedire, restringere o falsare il giuoco della concorrenza nel mercato comune;
b ) se la possibilità offerta da una legge nazionale d' imporre, mediante la stipulazione di un accordo interprofessionale suscettibile di essere esteso erga omnes, il pagamento di contributi su prodotti provenienti da altri Stati membri sia da ritenere incompatibile con l' articolo 95 del trattato CEE .
Hanno presentato osservazioni scritte e sono intervenute in udienza le parti del giudizio principale, il governo di Parigi e la Commissione delle Comunità europee .
2 . Alcune premesse di ordine generale . Dal 1983 l' ordinamento comunitario prevede un regime comune di estensione non dissimile dal francese ( regolamenti 14 novembre 1983, nn . 3284/83 e 3285/83, GU L n . 325, pag . 1 e 8 ). Per quel che riguarda gli ortaggi summenzionati, tuttavia, tale normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 1986 ( regolamento 16 luglio 1985, n . 1977/85, GU L n . 186, pag . 2 ); nella nostra specie, se ne può quindi tener conto solo in quanto risulti applicabile al capo di domanda relativo ai contributi dovuti per la campagna 1985/1986 .
Osservo inoltre che - in virtù del rinvio disposto dall' articolo 1 del regolamento 18 maggio 1972, n . 1035/72 ( GU L 118, pag . 1 ) alle corrispondenti voci della tariffa doganale comune - il sedano, la scorzonera e i fagiolini appartengono all' organizzazione comune dei mercati ortofrutticoli, istituita appunto da tale atto . Ne consegue che i quesiti del giudice francese ci obbligano ad accertare in primo luogo se l' estensione erga omnes degli accordi interprofessionali non sia già di per sé incompatibile con le norme comunitarie relative alla detta organizzazione .
D' altra parte, poiché i provvedimenti controversi hanno per unico oggetto gli ortaggi che si trovano ancora allo stato fresco, deve respingersi la tesi dell' Unilec secondo cui la materia in esame sarebbe retta dalla disciplina comunitaria relativa ai prodotti trasformati . Né si può dire che nel nostro caso abbiano rilievo le eccezioni previste dal regolamento n . 1035/72 per i prodotti destinati alla trasformazione industriale; esse si riferiscono infatti non alle organizzazioni di produttori, ma alle norme di qualità .
3 . Ciò precisato, passiamo alla prima domanda . Come si ricorderà, il tribunale di Agen vuole sapere in sostanza se l' imposizione di un prezzo minimo d' acquisto ai trasformatori indipendenti di alcuni ortaggi sia compatibile con varie norme primarie e derivate .
A questo riguardo, va detto anzitutto che, secondo la vostra costante giurisprudenza, l' istituzione di un' organizzazione comune di mercato obbliga gli Stati membri "ad astenersi da qualsiasi provvedimento" capace di derogarvi o di pregiudicarne l' efficacia ( sentenze 18 maggio 1977, causa 111/76, Van den Hazel, Racc . 1977, pag . 901, punto 13 della motivazione, 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board, Racc . 1978, pag . 2347, punto 56 della motivazione, 7 febbraio 1984, causa 237/82, Jongeneel Kaas, Racc . 1984, pag . 483, punto 12 della motivazione ).
Al punto 18 della pronuncia più recente - la già citata Le Campion - affermaste in particolare : "L' organizzazione comune dei mercati (( ortofrutticoli )) è caratterizzata da un doppio livello d' intervento . In primo luogo, a norma dell' articolo 15 del regolamento n . 1035/72, i consorzi di produttori possono fissare per un determinato prodotto un prezzo di ritiro al di sotto del quale essi non mettono in vendita i prodotti dei loro aderenti . (( Il )) ritiro consente alle organizzazioni di produttori di stabilizzare le quotazioni (( e di pretendere )) in determinati casi un compenso per coprir((ne )) le spese . In secondo luogo, l' articolo 19 contempla provvedimenti per taluni prodotti (( efficaci nei confronti di )) tutti i produttori . Questo intervento può cionondimeno avvenire solo dopo che la Commissione abbia accertato che il (( relativo )) mercato si trova in situazione di crisi grave; a partire da (( tale )) accertamento, gli Stati membri provvedono, tramite gli enti d' intervento, all' acquisto dei prodotti rispondenti alle norme di qualità comunitarie non ancora ritirati dai consorzi a prezzi determinati da disposizioni comunitarie ".
"Questo esame sommario - si legge poi al punto 19 - consente di concludere che il regolamento n . 1035/72 disciplina in modo esauriente (( la materia )) facendo una distinzione molto netta fra i sistemi d' intervento che possono essere (( attuati )) dalle organizzazioni di produttori e quelli che riguardano tutti i produttori . Stando così le cose, lo Stato membro non è competente (( ad )) estendere le norme relative all' intervento stabilite dalle (( dette )) organizzazioni" ( il corsivo è mio ).
Orbene, al nostro caso questo discorso si attaglia perfettamente . L' estensione controversa, infatti, introduce sul mercato nazionale un sistema uniforme di prezzi garantiti per tutti i produttori che, di fatto, si sostituisce al regime dei prezzi di ritiro imponibili dai consorzi nei soli confronti dei loro aderenti e così vanifica il meccanismo del ritiro dal mercato alle condizioni stabilite dal legislatore comunitario . Essa è pertanto incompatibile con le regole dell' organizzazione comune .
D' altro canto, l' entrata in vigore del regolamento n . 3284/83 ( 1° gennaio 1986 ) non ha sostanzialmente modificato questa situazione . Certo, il nuovo articolo 15 ter del regolamento n . 1035/72 abilita gli Stati membri a render vincolanti alcune norme poste dalle organizzazioni anche per gli operatori che non vi aderiscono . Tale potere, tuttavia, è soggetto a precisi limiti ratione materiae et territorii e a una lunga serie di ben definite condizioni, quali la richiesta da parte dell' associazione, l' assenza di pregiudizio per gli scambi intracomunitari, la comunicazione alla Commissione, l' approvazione di questa, ecc . In secondo luogo, le clausole suscettibili di estensione possono riguardare solo la produzione, la commercializzazione o la conoscenza delle merci (( paragrafo 1, lettere a ), b ), c ) )). Infine, le clausole relative al ritiro dal mercato possono essere estese solo rispetto ai prodotti indicati nell' allegato II al regolamento n . 1035/72; fra essi - constato - i nostri ortaggi non figurano .
Si tratta, insomma, di una disciplina troppo prudente e dettagliata per non escludere che gli Stati membri possiedano ancora gli ampi margini di autonomia rivendicati dal governo di Parigi e dall' Unilec . E, se ciò è vero, esaminare la compatibilità dei provvedimenti controversi con l' articolo 85 del trattato diviene superfluo . Dai rilievi che ho appena svolto, infatti, discende che il regolamento n . 1035/72 sottrae agli Stati membri qualsiasi potere di render obbligatorio, nei confronti di tutti i produttori e i trasformatori degli ortaggi non menzionati nell' allegato II, un regime di prezzi minimi di acquisto istituito mediante accordi nazionali .
4 . Veniamo all' obbligo di pagare i contributi . Rilevo anzitutto che tali oneri sono percepiti anche quando i trasformatori francesi si approvvigionano della materia prima importandola da altri Stati membri . I proventi, alla cui riscossione provvede l' Unilec, sono poi da quest' ultima destinati, secondo le disposizioni degli accordi, a sovvenzionare iniziative per il miglioramento della produttività e la promozione commerciale delle conserve di prodotti ortofrutticoli .
Ciò detto, non seguirò l' Unilec nel lungo esame a cui essa ha sottoposto ogni aspetto del sistema così istituito . Per rispondere al giudice di Agen basterà infatti rileggere il punto 22 della sentenza Le Campion : l' obbligo anzidetto - vi si afferma - deve considerarsi "illegittimo (( quando )) serve a finanziare attività che sono esse stesse ritenute in contrasto col diritto comunitario . Spetta al giudice nazionale valutare quale sia la parte del contributo richiesto ai produttori non iscritti" che sia impiegato a detto fine .
Rispetto al nostro caso non vedo che cosa si possa dire di più . Al giudice del rinvio, tuttavia, servirà sapere che "quando il gettito di un' imposizione (( interna, che colpisca i prodotti nazionali e quelli importati in base ad identici criteri )) è destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati, può derivarne che il tributo costituisca tassazione discriminatoria, nella misura in cui l' onere gravante sui prodotti nazionali sia neutralizzato da vantaggi finanziati per mezzo di esso, mentre quello gravante sui prodotti importati rappresenti un onere netto" ( sentenza 21 maggio 1980, causa 73/79, Commissione / Italia, Racc . 1980, pag . 1533, punto 15 della motivazione ). Sono, ancora una volta, parole che sembrano scritte per la situazione di specie .
5 . Sulla base delle considerazioni che precedono vi propongo di rispondere come segue ai quesiti formulati dal tribunal de grande instance di Agen con sentenza 8 luglio 1987, nella causa promossa da Unilec contro la società Larroche :
Il regolamento n . 1035/72, relativo all' organizzazione comune dei mercati ortofrutticoli, va interpretato nel senso che non lascia sussistere in capo agli Stati membri alcuna competenza ad estendere ai produttori e ai trasformatori nazionali non aderenti a un' organizzazione interprofessionale di categoria le norme poste da quest' ultima mediante accordi con cui si fissino prezzi minimi di acquisto per determinati ortaggi .
Spetta al giudice nazionale stabilire se, considerata l' entità delle iniziative incompatibili svolte da tale organizzazione, detta circostanza infici la legittimità dei contributi imposti ai produttori non aderenti e comporti l' esonero totale o parziale dagli stessi .
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