Conclusioni dell avvocato generale
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Signor presidente,
Signori giudici,
1 . Mentre nelle conclusioni da me appena presentate nel procedimento C-3/87, Agegate Ltd, ho dovuto prendere in esame le condizioni relative alla composizione dell' equipaggio cui è subordinata, nel Regno Unito, la concessione di una licenza di pesca, devo ora prendere posizione in ordine alle condizioni di esercizio che devono essere rispettate dai pescherecci britannici che imputano le loro catture ai contingenti di pesca assegnati al Regno Unito .
Quanto alla prima questione
2 . La prima questione sollevata dalla Divisional Court della Queen' s Bench Division della High Court of Justice d' Inghilterra e del Galles è infatti formulata nel seguente modo :
"Qualora uno Stato membro rilasci una licenza di pesca ad una società in esso registrata, in relazione ad un peschereccio appartenente a tale società, che batta la bandiera di detto Stato membro e vi sia regolarmente immatricolato, e qualora la licenza contenga condizioni ( cumulative ) dichiaratamente dirette a garantire che il peschereccio abbia un 'legame economico effettivo' con lo Stato membro di cui trattasi, se una condizione della licenza così redatta :
' Il peschereccio deve esercitare la propria attività a partire dal Regno Unito, dall' isola di Man o dalle isole del Canale; fatto salvo il carattere generale di questo requisito, si presume che un peschereccio lo abbia soddisfatto se, per ciascuno dei semestri di ciascun anno civile ( vale a dire da gennaio a giugno e da luglio a dicembre ):
a ) almeno il 50% in peso dei quantitativi contemplati dalla presente licenza, o da qualsiasi altra licenza in corso di validità nel periodo considerato, che hanno formato oggetto di scarico o di trasbordo è stato sbarcato e venduto nel Regno Unito, nell' isola di Man o nelle isole del Canale, ovvero è stato trasbordato a titolo di vendita entro i limiti della zona di pesca britannica;
oppure
b ) viene in altro modo provata la presenza del peschereccio in un porto del Regno Unito, dell' isola di Man o delle isole del Canale in almeno quattro occasioni, ad intervalli minimi di 15 giorni' ,
sia incompatibile con la normativa comunitaria, per la sua stessa formulazione e/o per la sua connessione con le altre due condizioni della licenza ( che sono oggetto del procedimento C-3/87 ), e, in particolare, se una condizione del genere :
a ) sia incompatibile con la politica comune delle strutture nel settore della pesca, quale risulta, tra l' altro, dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 101/76;
b ) sia incompatibile con l' organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca, quale risulta, tra l' altro, dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 3796/81;
c ) sia vietato dagli artt . 7, 34, 40, 48-51, 52-58 o 59-66 del trattato CEE, o da una qualsiasi di queste norme;
d ) sia illegittima in quanto sproporzionata, iniqua o contraria al legittimo affidamento delle ricorrenti;
e ) ecceda i poteri del Regno Unito o sia illegittima ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 170/83, in quanto contraria, per i motivi in precedenza enunciati, alle pertinenti norme comunitarie ".
3 . Sembra che la disposizione in parola, nella sua prima frase, stabilisca una condizione generale ( il peschereccio deve esercitare la propria attività a partire dal Regno Unito, dall' isola di Man o dalle isole del Canale ) che si presume soddisfatta al verificarsi di una delle ipotesi enunciate ai punti a ) ( in prosieguo : il "criterio dello sbarco ") o b ) ( in prosieguo : il "criterio della presenza ").
4 . Occorre pertanto esaminare, in primo luogo, se la suddetta condizione generale sia compatibile con il diritto comunitario . Essendo il criterio della presenza periodica del peschereccio in un porto del Regno Unito assai intimamente connesso a tale condizione generale, procederò al suo esame parallelamente .
A - Sulla condizione generale e sul criterio relativo alla presenza periodica di ogni peschereccio in un porto del paese di immatricolazione
5 . Nella seconda parte della sua questione pregiudiziale, al punto a ), la High Court britannica si chiede se le disposizioni di cui è causa siano compatibili con il regolamento del Consiglio 19 gennaio 1976, n . 101, relativo all' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ( GU L 20, pag . 19 ) e ), al punto e, se esse siano ancora di competenza degli Stati membri .
6 . Ora, nella vostra sentenza 19 gennaio 1988, causa 223/86, Pesca Valentia Limited / Ministro della pesca e delle foreste d' Irlanda e Attorney general ( Racc . pag . 83 ), voi avete dichiarato che, in attesa dell' entrata in vigore di taluni provvedimenti comunitari contemplati dal regolamento 101/76,
"gli Stati membri possono applicare il proprio regime di esercizio della pesca nelle acque marittime su cui esercitano la loro sovranità o giurisdizione ( art . 2 ) e definire le loro politiche delle strutture in tale settore ( art . 1 ). Va osservato, inoltre, che le disposizioni del regolamento fanno riferimento a pescherecci 'battenti bandiera' di uno Stato membro o colà 'immatricolati' , lasciando però la definizione di queste nozioni alle normative degli Stati membri .
Di conseguenza, nell' attuale stadio di sviluppo del diritto comunitario, gli Stati membri sono competenti, entro i limiti delle norme del regime comune dettate da tale regolamento o in applicazione delle sue norme, ad adottare provvedimenti che disciplinino l' esercizio della pesca marittima, nelle acque marittime sottoposte alla loro giurisdizione, da parte di pescherecci che battono la loro bandiera ". ( punti 13 e 14 della motivazione ).
7 . Il diritto comunitario dunque non limita la competenza che il diritto internazionale pubblico riconosce a ciascuno Stato di determinare le condizioni alle quali esso accorda la propria bandiera a un peschereccio . Per giunta, il regolamento n . 101/76 permette agli Stati membri di adottare provvedimenti che disciplinino l' esercizio della pesca nelle acque marittime sottoposte alla loro giurisdizione da parte dei pescherecci che battono la loro bandiera . Ritengo che una regola che vale per le acque appartenenti alla giurisdizione di uno Stato membro debba logicamente valere anche per ciò che riguarda le attività di pesca compiute dagli stessi pescherecci nelle acque degli altri Stati membri, in quelle di paesi terzi e in quelle internazionali, semprechè si tratti di catture di pesci destinate ad essere imputate ai contingenti che a tale Stato sono stati assegnati, nelle acque considerate, da un regolamento della Comunità .
8 . D' altra parte, il diritto di ogni Stato di definire le condizioni a cui esso subordina la concessione della sua bandiera a una nave implica, a mio parere, il diritto di esigere che il peschereccio interessato operi a partire dai suoi porti .
9 . In particolare, dell' esistenza di un siffatto diritto non può dubitarsi se si tiene conto delle disposizioni della convenzione di Ginevra 29 aprile 1958 sull' alto mare . Quest' ultima è entrata in vigore il 30 settembre 1962 e otto Stati membri, tra cui il Regno Unito e la Spagna, l' hanno ratificata o vi hanno aderito . L' art . 5 della suddetta convenzione è del seguente tenore :
"1 . Ogni Stato fissa le condizioni alle quali esso accorda la sua nazionalità alle navi nonché le condizioni dell' immatricolazione e del diritto di battere la sua bandiera . Le navi possiedono la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera . E necessario un legame sostanziale tra lo Stato e la nave; lo Stato deve, in particolare, esercitare effettivamente la propria giurisdizione e il proprio controllo, nei settori tecnico, amministrativo e previdenziale, sulle navi battenti la sua bandiera .
2 . Ogni Stato rilascia alle navi alle quali esso ha accordato il diritto di battere la sua bandiera i relativi documenti" ( il corsivo è mio ).
10 . Inoltre, a norma dell' art . 10 della stessa convenzione :
"1 . Ogni Stato è tenuto ad adottare nei confronti delle navi che battono la sua bandiera, i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza in mare, segnatamente per ciò che riguarda :
a ) l' impiego dei segnali, il mantenimento delle comunicazioni e la prevenzione delle collisioni;
b ) la composizione e le condizioni di lavoro degli equipaggi, tenendo conto degli strumenti internazionali applicabili in materia di lavoro;
c ) la costruzione e l' armamento della nave e la sua attitudine alla navigazione .
2 . Nel disporre tali provvedimenti, ogni Stato membro è tenuto a conformarsi alle norme internazionali generalmente accolte e ad adottare tutte le disposizioni necessarie per garantirne l' osservanza ".
11 . Alla luce di tali disposizioni, non sembra che si possa biasimare uno Stato membro il quale reputi di non essere in grado di effettuare i controlli prescritti se ogni peschereccio non è, periodicamente, presente in uno dei suoi porti .
12 . Si potrebbe certo obiettare che le condizioni di immatricolazione non hanno nulla a che vedere con le condizioni per la concessione delle licenze . Tuttavia non è chiaro per quale motivo uno Stato membro non potrebbe imporre, nel concedere le licenze, un requisito dal quale esso avrebbe già potuto far dipendere l' immatricolazione del peschereccio .
13 . Ci si chiede se la frequenza delle presenze prescritte ( quattro volte per semestre ) e l' intervallo di tempo ( almeno 15 giorni ) richiesto fra l' una e l' altra siano tali da impedire a un peschereccio di effettuare prestazioni di servizi in altri Stati membri e, in particolare, di vendere i quantitativi catturati in un porto spagnolo . Tale potrebbe essere il caso qualora fosse materialmente impossibile o economicamente troppo oneroso per un peschereccio adempiere all' obbligo delle presenze in un porto britannico, pescare in acque abbastanza distanti da tale porto, come quelle situate a occidente dell' Irlanda, e vendere i quantitativi catturati in porti relativamente distanti, come quelli della Spagna . Se così fosse, potrebbe configurarsi una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all' esportazione . E questa una questione di fatto su cui solo il giudice nazionale può pronunciarsi . Nel compiere tale valutazione, il giudice britannico ha piena facoltà di supporre che per un peschereccio britannico sia normale iniziare e portare a termine le sue spedizioni di pesca in un porto del Regno Unito . Non condivido l' opinione della Commissione, secondo cui richiedere ad un peschereccio britannico di essere presente in un porto del Regno Unito sarebbe la stessa cosa che richiedere che lo stesso faccia scalo in un porto danese .
14 . Sotto questo stesso profilo, va ricordato che il regime istituito dal regolamento n . 101/76, relativo all' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca, si propone di assicurare un equo tenore di vita alle persone che traggono le loro risorse dalla pesca ( quinto "considerando "). E possibile ritenere che di tale categoria facciano parte in pari modo le persone che, a terra nei porti, assicurano i servizi necessari ai pescherecci e ai pescatori, come la vendita di viveri e carburanti, la fabbricazione e la vendita di ghiaccio, la manutenzione e la riparazione dei pescherecci, la trasformazione e la spedizione del pesce .
15 . La società Agegate Ltd ha del resto allegato alle osservazioni presentate nell' ambito del procedimento C-3/87 voluminosi documenti ( dichiarazioni giurate, pareri di esperti ), che dimostrano in quale misura alcuni porti britannici, e in modo particolare Milford Haven, potrebbero svilupparsi se i pescherecci, in precedenza spagnoli, vi facessero regolarmente scalo . Anche la società Jaderow Ltd ha allegato alle proprie osservazioni ritagli di articoli di giornale che sostengono lo stesso punto di vista . Queste società non sembrano insomma ritenere che la condizione della loro presenza periodica in un porto britannico le porrebbe nell' impossibilità, dal punto di vista economico, di proseguire le loro operazioni . Esse asseriscono solo che la regola in forza della quale non possono avere a bordo più del 25% di marinai spagnoli, sotto pena di sanzioni, impedisce loro di effettuare tali scali, e che l' intervallo di 15 giorni che deve trascorrere tra un scalo e l' altro è troppo lungo .
16 . Va poi constatato che il regolamento del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( GU L 379, pag . 1 ) non contiene alcuna norma che si possa assumere violata dai provvedimenti britannici .
17 . E vero che, sebbene il regolamento non le enunci espressamente, le norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci vi sono ricomprese ipso iure al più tardi dalla scadenza del periodo transitorio ( 1 ), come si sottolinea del resto nel trentesimo considerando del regolamento . Tuttavia si è appena rilevato che il criterio della presenza potrebbe essere considerato contrario all' art . 34 del trattato solo nel caso in cui il giudice nazionale concludesse che esso impedisce effettivamente ai pescherecci britannici di vendere le loro catture nei porti di altri Stati membri .
18 . D' altra parte, l' art . 27, n . 2, del regolamento, menzionato dalla Commissione, n . 3796/81, secondo cui
"salvo altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie al fine di garantire a tutte le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro parità di condizioni di accesso ai porti ed agli impianti di prima immissione sul mercato, nonché a tutte le attrezzature e a tutte le installazioni tecniche che ne dipendono",
non vieta ad uno Stato membro di obbligare i propri pescherecci ad essere regolarmente presenti nei suoi porti .
19 . La condizione generale e le modalità stabilite per provare la presenza periodica dei pescherecci in un porto britannico non possono neppure essi ritenersi contrari agli articoli del trattato che vietano ogni genere di discriminazione nei confronti di persone fisiche o giuridiche degli altri Stati membri ( artt . 7, 48-51, 52-58, o 59-66 ), dal momento che tali regole riguardano solo i pescherecci immatricolati nel Regno Unito e appartenenti a società di diritto britannico .
20 . L' art . 40, n . 3, del trattato, non può, da parte sua trovare applicazione, nei confronti di un provvedimento nazionale che si applica a tutti i pescherecci e a tutte le società operanti nel settore della pesca marittima nello Stato considerato .
21 . Per quanto riguarda i principi generali del diritto comunitario richiamati al punto d ) della seconda parte della questione sollevata dalla High Court, vorrei far rilevare quanto segue .
22 . La Corte ha riconosciuto che il rispetto dei principi generali del diritto comunitario si impone a tutte le autorità nazionali cui è demandata l' applicazione del diritto comunitario ( si veda la sentenza 27 settembre 1979, causa 230/78, Eridania, Racc . pag . 2749 ). Anche a voler ritenere assodato, il che tuttavia potrebbe non essere pacifico, che la condizione generale e il criterio della presenza dei pescherecci nei porti costituiscano provvedimenti adottati unicamente per l' attuazione del regime comunitario dei contingenti, è giocoforza constatare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte,
"la sfera di applicazione del principio del legittimo affidamento non può essere estesa fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l' impero della disciplina anteriore, e ciò in particolare in un campo come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica per l' appunto un continuo adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica nei vari settori agricoli ".
Tale regola è stata da ultimo ribadita nella sentenza 20 settembre 1988 ( causa 203/86, Spagna / Consiglio, Racc . 1988, pag . 4563 ), al punto 19 della motivazione, a proposito di una normativa nazionale anteriore all' adesione della Spagna che favoriva l' espansione della produzione lattiera del paese, mentre i contingenti di latte stabiliti dal Consiglio ormai bloccavano tale espansione . Ritengo che tali principi siano altrettanto validi nei confronti di un provvedimento adottato nell' ambito di una normativa connessa ad una organizzazione comune dei mercati e parimenti fondata sull' art . 43 del trattato .
23 . Inoltre, nell' ambito di un ricorso in materia di personale ( sentenza 14 giugno 1988, causa 33/87, Christianos / Corte di giustizia, Racc . 1988, pag . 2995 ), la Corte ha dichiarato che
"il ricorrente non può invocare il principio del legittimo affidamento per conservare vantaggi di cui fruiva nell' ambito di una disciplina precedente" ( punto 17 della motivazione )
e che
"un dipendente non può rifarsi al principio del legittimo affidamento per opporsi all' applicazione corretta di una nuova disposizione regolamentare" ( punto 23 della motivazione ).
24 . Le ricorrenti non possono quindi fondatamente invocare il principio del legittimo affidamento .
25 . Da quanto sopra emerge, del resto, che la condizione generale e il criterio della presenza, lungi dall' essere arbitrari, sono stati adottati per uno scopo legittimo, quello cioè di rendere possibile l' assoggettamento dei pescherecci ai controlli tecnici, amministrativi e previdenziali indispensabili e di far sì che le ripercussioni economiche dell' attività di pescherecci giovino al settore della pesca nel loro stato di bandiera . Nei limiti in cui il criterio della presenza non impedisce che le catture effettuate possano essere vendute in porti non britannici anche distanti, esso non può neppure essere considerato sproporzionato rispetto all' obiettivo perseguito .
26 . Al punto e ) della sua prima questione pregiudiziale, il giudice di rinvio chiede inoltre che venga preso in esame il problema della competenza di uno Stato membro ad adottare un provvedimento come quello controverso, in relazione all' art . 5, n . 2, del regolamento 25 gennaio 1983, n . 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( GU L 24, pag . 1 ).
27 . Ebbene, ho appena avuto occasione di rilevare, nell' ambito delle conclusioni da me presentate nel procedimento C-3/87, che in base a tale articolo agli Stati membri è stata per l' appunto devoluta la competenza a determinare le modalità di sfruttamento dei contingenti loro assegnati . Per le ragioni già esposte in quella sede, sono del parere che una normativa per cui la cattura delle specie contingentate è subordinata alla condizione che l' attività di pesca venga svolta a partire da un porto del paese di immatricolazione dei pescherecci rientri nella gestione dei contingenti proprio come la disciplina della composizione degli equipaggi, atteso che essa permette di controllare il numero delle imbarcazioni che possono intraprendere la pesca delle specie contingentate .
28 . Ove le modalità applicative di una siffatta disciplina non costituiscano una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' esportazione, il che spetta al giudice nazionale verificare, questa dev' essere considerata compatibile con il diritto comunitario e può pertanto, anch' essa, trovare un adeguato fondamento giuridico nell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 170/83, anche se lo Stato membro interessato avrebbe comunque potuto adottarla in base alla propria competenza a definire le condizioni alle quali esso accorda la propria bandiera ad una nave .
29 . Ne deduco quindi che una norma nazionale che faccia dipendere la concessione di una licenza di pesca ad un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dalla condizione che detto peschereccio, per poter pescare specie sottoposte a contingente, eserciti la propria attività a partire da questo paese e che ammetta come prova dell' osservanza di detta condizione la presenza periodica del peschereccio in un porto di questo paese, non è in contrasto con il diritto comunitario . Una siffatta condizione non è illegittima neppure se esaminata in connessione con le altre due condizioni oggetto del procedimento C-3/87, Agegate, che ho supposto lecite .
B - Sul criterio dello sbarco e della vendita delle catture
30 . Del pari si presume che un peschereccio abbia esercitato la propria attività a partire dal Regno Unito, dall' isola di Man o dalle isole del Canale, qualora, per ciascuno dei semestri di ciascun anno civile, almeno il 50% in peso del pesce per cui è concessa una licenza sia stato sbarcato e venduto in uno di tali territori o trasbordato a seguito di vendita entro i limiti della zona di pesca britannica .
31 . Va subito chiarito che tale modalità di prova è, a mio parere, incompatibile con l' art . 34 del trattato, relativo alle restrizioni quantitative all' esportazione e alle misure di effetto equivalente .
32 . Secondo una giurisprudenza costante della Corte, infatti,
"l' art . 34 del trattato riguarda i provvedimenti nazionali i quali abbiano l' oggetto o l' effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di determinare in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d' esportazione, in modo da procurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello stesso Stato" ( 2 ).
33 . Orbene, a norma dell' art . 4, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 febbraio 1968, n . 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( GU L 148, pag . 1 ), "sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese ". Per quanto attiene ai prodotti della pesca marittima, il n . 2, lett . f ), dello stesso articolo dispone che questi vanno considerati interamente ottenuti in un paese allorché sono stati "estratti dal mare da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti la bandiera del medesimo paese ".
34 . L' origine del pesce viene cioè determinata con riguardo alla bandiera o all' immatricolazione del peschereccio che procede alla cattura ( 3 ). Ne consegue che le catture effettuate dai pescherecci battenti bandiera del Regno Unito costituiscono merci di origine britannica e che lo sbarco e la vendita diretta di esse in un altro Stato membro, senza passare per il suolo britannico, costituiscono un' esportazione .
35 . Ne discende che qualsiasi ostacolo che venga frapposto ad una siffatta esportazione incontra il divieto di cui all' art . 34 del trattato . La mia opinione è che il criterio dello sbarco, così come prescritto nel caso di specie dalla normativa britannica, costituisca un siffatto ostacolo . L' obbligo di sbarcare e di vendere nel Regno Unito, nell' isola di Man e nelle isole del Canale almeno il 50% delle catture effettuate da un peschereccio britannico nel corso di un determinato periodo equivale infatti a vietare, per tale quantitativo, qualsiasi esportazione diretta dal Regno Unito verso altri Stati membri . Anche a voler ritenere che tale obbligo non integri una vera e propria restrizione quantitativa all' esportazione, giacché in fondo non impedisce l' esportazione stessa, esso costituisce quanto meno una misura di effetto equivalente, dato che rende l' esportazione più difficoltosa, più lunga da realizzare e più costosa .
36 . Non condivido il punto di vista del Regno Unito, secondo cui la condizione di esercizio non avrebbe né per oggetto né per effetto specifico quello di restringere le correnti di esportazione, né comporterebbe una disparità di trattamento tra il commercio nazionale e quello di esportazione . Difatti, benché l' obiettivo perseguito dal Regno Unito sia quello di accertarsi che i contingenti assegnatigli non vengano aggirati, il provvedimento impugnato esplica un effetto concreto e specifico sulle esportazioni, sulle quali esso incide in modo diretto e discriminatorio .
37 . Ciò contraddistingue il presente caso, in modo particolare, dalle cause Groenweld ( 4 ), Oebel ( 5 ) e Jongeneel Kaas ( 6 ), nelle quali la Corte non ha ravvisato l' esistenza di una violazione dell' art . 34, pur essendovi stato allegato che le normative nazionali in causa ostacolavano le esportazioni . In primo luogo ciascuna di tali controversie aveva ad oggetto una normativa attinente alle condizioni di fabbricazione di determinate merci e non direttamente alla loro esportazione . In secondo luogo, in ciascun caso, la Corte ha potuto constatare che tali normative si applicavano obiettivamente alla produzione delle merci considerate, senza fare distinzione a seconda che esse fossero destinate al mercato nazionale o all' esportazione .
38 . Quanto all' altra possibilità di soddisfare il criterio dello sbarco, ossia il trasbordo a seguito di vendita entro i limiti della zona di pesca britannica, anch' essa è tale da ostacolare, a causa dei ritardi e dei costi aggiuntivi che può comportare, le esportazioni dirette in altri Stati membri e costituisce perciò anch' essa una misura di effetto equivalente vietata ai sensi dell' art . 34 del trattato .
39 . Resta pertanto da stabilire se, come per la condizione di residenza nel procediemnto C-3/87, Agegate, la necessità di riservare l' accesso ai contingenti di pesca di uno Stato membro alle popolazioni di questo Stato membro che traggono le loro risorse dalle attività di pesca non costituisca un obiettivo legittimo idoneo a giustificare un' eventuale deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità, nella specie quella che vieta, nel commercio intracomunitario, qualsiasi restrizione quantitativa all' esportazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente .
40 . Decisamente, propendo per una soluzione negativa di tale questione e ciò per i seguenti motivi .
41 . In primo luogo la condizione in base alla quale il 75% dei pescatori che imputano le loro catture ai contingenti di uno Stato membro devono risiedere in tale Stato e la regola della presenza periodica del peschereccio in un porto di questo paese mi sembrano sufficienti per garantire che il sfruttato contingente nazionale sia effettivamente sfruttato da coloro che realmente appartengono alle comunità dei pescatori del suddetto Stato . L' esigere, in aggiunta a ciò, che una determinata percentuale delle catture effettuate da questi pescatori sia sbarcata e venduta in detto Stato membro è più di quanto appaia necessario per raggiungere l' obiettivo perseguito . La circostanza che, in fin dei conti, il Regno Unito non vieti le esportazioni e che il criterio dello sbarco riguardi solo la metà delle catture effettuate ne costituisce la dimostrazione a contrario .
42 . In secondo luogo il regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 luglio 1987, n . 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ( GU L 207, pag . 1 ), che ha abrogato e sostituito il regolamento ( CEE ) 29 giugno 1982, n . 2057 ( GU L 220, pag . 1 ), e che si basa sull' art . 11 del summenzionato regolamento n . 170/83, stabilisce, all' art . 6, n . 1, che "al momento dello sbarco dopo ogni viaggio, il capitano di ogni peschereccio la cui lunghezza fuori tutto è superiore a 10 metri e che batte bandiera di uno Stato membro o che è registrato in uno Stato membro, oppure il suo mandatario, presenta alle autorità dello Stato membro di cui utilizza i punti di sbarco una dichiarazione, della cui veridicità il capitano è il solo responsabile, dalla quale risultino almeno, per ogni riserva o gruppi di riserve ittiche soggette a un TAC, i quantitativi sbarcati con l' indicazione del luogo in cui sono state effettuate le catture, in rapporto alla più piccola zona per la quale sia stato fissato e gestito un TAC ".
43 . L' art . 7 del medesimo regolamento obbliga peraltro il capitano di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro a informare le autorità dello stesso delle operazioni di trasbordo o di sbarco intraprese, qualunque sia il luogo dello sbarco e anche se questo è situato fuori del territorio della Comunità . Nel caso di un trasbordo che ha luogo in un porto o nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro, il capitano della nave che riceve le catture deve altresì informarne le autorità competenti dello Stato membro interessato .
44 . Da tali disposizioni discende che lo stesso sistema dei contingenti prevede espressamente il diritto di un peschereccio, da un lato, di sbarcare le proprie catture in Stati membri diversi da quello di cui batte bandiera, come pure direttamente in paesi terzi, e, dall' altro, di trasbordarle in un porto o nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di tale altro Stato membro .
45 . Del pari ritengo che uno Stato membro non possa fondatamente basarsi sulla necessità di riservare i "suoi" contingenti ai "suoi" pescatori per impedire ai pescherecci battenti la sua bandiera di sbarcare le loro catture in altri Stati membri ovvero di trasbordarle nei porti e nelle acque marittime soggetti alla giurisdizione di altri Stati membri .
46 . Per completezza, inoltre, preciso che il rinvio fatto al riguardo dal Regno Unito alla sentenza 14 luglio 1976 ( cause riunite 3, 4 e 6/76, Kramer, Racc . pag . 1279 ), in cui la Corte ha giustificato il calo degli scambi intracomunitari che la fissazione di contingenti di cattura può comportare a breve termine con gli effetti a lungo termine che tali provvedimenti producono proprio sugli scambi ( 7 ), non mi sembra pertinente . Infatti, mentre la sentenza Kramer si riferiva ai contingenti stessi, che, comportando la limitazione dell' attività di pesca, fanno diminuire i quantitativi di pesce disponibili e possono conseguentemente essere oggetto di scambio, nella fattispecie in esame la normativa britannica viene per così dire ad innestarsi su questo calo della "produzione" di pesce per restringere gli scambi dei quantitativi effettivamente pescati .
47 . Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, vi propongo di risolvere la prima questione pregiudiziale nel seguente modo :
"Il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una licenza di pesca ai pescherecci immatricolati nei suoi registri e le cui catture siano imputate ai contingenti che gli sono stati assegnati alla condizione che detti pescherecci esercitino le loro attività a partire dallo Stato di cui trattasi e che siano pertanto periodicamente presenti in un porto di tale Stato .
Per contro, l' art . 34 del trattato CEE va interpretato nel senso che non consente che uno Stato membro subordini la concessione di una licenza di pesca alla condizione di sbarcare e di vendere almeno il 50% in peso del pesce per la cui cattura la licenza è accordata in un porto dello Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera, ovvero di trasbordare la stessa quota percentuale di catture a titolo di vendita entro i limiti della zona di pesca di questo Stato membro ".
Quanto alla seconda questione
48 . Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice nazionale intende sapere, sostanzialmente, se le autorità competenti dello Stato membro interessato abbiano la facoltà di prescindere, per quel che riguarda l' osservanza della condizione di esercizio, da qualsiasi esame di altri elementi di prova dell' esistenza di vincoli di natura economica, finanziaria e fiscale fra il peschereccio, i suoi proprietari e i responsabili dello Stato membro interessato .
49 . Tale questione si spiega in quanto la società Jaderow, ricorrente nella causa principale, assume che l' esistenza di un legame sostanziale ( genuine link ) o di un effettivo vincolo economico tra il peschereccio e lo Stato membro di immatricolazione è sufficientemente dimostrata dal domicilio fiscale della società proprietaria del peschereccio o dei pescherecci nel Regno Unito come pure dal pagamento in questo paese dell' imposta sui profitti e dell' imposta sul valore aggiunto .
50 . Senza dubbio tutti questi elementi attestano l' esistenza di vincoli economici tra il Regno Unito e i pescherecci di cui si tratta . Tuttavia, ad una semplice lettura dell' art . 5 della convenzione sull' alto mare, appare che non si può rimproverare allo Stato membro in causa il fatto di considerarli di per sé non idonei a porlo in condizione di esercitare effettivamente la sua giurisdizione e il suo controllo in campo tecnico, amministrativo e previdenziale sulle navi battenti la sua bandiera .
51 . Sotto tale profilo, non va dimenticato che persino i paesi che concedono bandiere cosiddette di comodo esigono che le società proprietarie delle navi in essi immatricolate abbiano la propria sede nel loro territorio e corrispondano colà le imposte stabilite dalla legge .
Suggerisco, di conseguenza, di risolvere la seconda questione nel senso che
"La circostanza che l' autorità di uno Stato membro applichino la condizione di esercizio in modo da non tener conto di altri elementi che possano dimostrare l' esistenza di vincoli di natura economica, finanziaria e fiscale tra il peschereccio, i suoi proprietari e lo Stato membro interessato non ha alcuna influenza sulla compatibilità della condizione anzidetta con il diritto comunitario ".
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Si veda, in questo senso, la sentenza 14 luglio 1976 ( cause riunite 3, 4 e 6/76, Kramer e a ., Racc . pag . 1279 ), punto 54 della motivazione .
( 2 ) Si veda la sentenza 7 febbraio 1984 ( causa 237/83, Jongeneel Kaas / Paesi Bassi, Racc . pag . 483 ), punto 22 della motivazione .
( 3 ) Sentenza 28 marzo 1985 ( causa 100/84, Commissione / Regno Unito, Racc . pag . 1169 ), punto 18 della motivazione .
( 4 ) Sentenza 8 novembre 1979 ( causa 15/79, Groenveld / Produktschap voor Vee en Vlees, Racc . pag . 3409 ).
( 5 ) Sentenza 14 luglio 1981 ( causa 155/80, Oebel, Racc . pag . 1993 ).
( 6 ) Sentenza 7 febbraio 1984 ( causa 237/83, Jongeneel Kaas / Pays-Bas, Racc . pag . 483 ).
( 7 ) Al riguardo, si veda anche la sentenza 16 giugno 1987 ( causa 46/86, Romkes, Racc . pag . 2671 ), punto 24 della motivazione .
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