Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con domanda presentata il 4 giugno 1986 ai sensi dell' articolo 90, paragrafo 1, dello statuto, il ricorrente, denunciando di aver subito il 2 giugno 1986 un' aggressione da parte di un suo superiore, il sig . Wilkinson, chiedeva alla Commissione l' apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di quest' ultimo . A seguito del rigetto tacito di detta domanda, il ricorrente presentava il 27 novembre 1986 reclamo ai sensi dell' articolo 90, paragrafo 2, dello statuto . Anche questo reclamo veniva tacitamente respinto dalla Commissione . Il ricorrente adiva dunque la Corte chiedendo in sostanza :
a ) di annullare la decisione di rigetto del reclamo;
b ) di constatare che la Commissione non aveva istruito con la necessaria diligenza le istanze da lui presentate;
c ) di condannare la Commissione al risarcimento dei danni morali e materiali .
I - Sulla ricevibilità
2 . Nei confronti del ricorso la Commissione ha opposto un autentico "fuoco di sbarramento" di eccezioni di irricevibilità, al punto che l' esame delle questioni di procedura, alcune delle quali riflettono, mi sembra, un eccessivo formalismo e un intento defatigatorio, finisce per essere preponderante sulla valutazione del merito della causa .
3 . A - In primo luogo, la Commissione fa valere che il ricorso sarebbe irricevibile in quanto diretto contro una decisione implicita di rigetto di un reclamo amministrativo : decisione che, conformemente alla giurisprudenza della Corte ( vedansi sentenze 28 maggio 1980, Kuhner, cause riunite 33 e 75/79, Racc . pag . 1677, e 9 dicembre 1982, Plug, causa 191/81, Racc . pag . 4245 ), avrebbe carattere inoppugnabile in quanto puramente confermativa del precedente atto - o omissione - già oggetto del reclamo .
4 . Non mi sembra che l' eccezione possa essere accolta . Anzitutto risulta, sia dalle conclusioni del ricorso, sia, soprattutto, dalla parte espositiva dei motivi, che il vero oggetto dell' impugnativa è nella specie rappresentato dalla decisione della Commissione di non accordare all' istante l' assistenza richiesta in virtù dell' articolo 24 dello statuto . Mi sembra pertanto si possa ritenere che il ricorrente abbia inteso impugnare entrambi gli atti in cui - come risulta dal ricorso stesso - tale rifiuto di assistenza si sarebbe concretato : vale a dire sia il rigetto implicito della domanda del 4 giugno 1986 sia il rigetto, ugualmente implicito, del successivo reclamo del 27 novembre 1986 .
5 . Ma mi sia consentita qualche ulteriore riflessione di carattere più generale sull' argomentazione della Commissione . Non vi è dubbio che il rigetto di un reclamo amministrativo confermi la precedente decisione già oggetto del reclamo . Ciò che tuttavia mi sembra non pertinente è la trasposizione alla decisione che respinge il reclamo del principio processuale secondo cui gli atti puramente confermativi non sono impugnabili . Come è noto, infatti, tale principio tende ad evitare un' elusione della inoppugnabilità dell' atto divenuto definitivo per decorso dei termini di impugnativa . Ciò si verificherebbe in concreto nel caso in cui il destinatario di una decisione ormai definitiva, attraverso la presentazione di una nuova domanda, cercasse di ottenere una decisione di contenuto identico a quella iniziale, contro cui promuovere poi un ricorso giurisdizionale . Ora, si deve constatare che, proponendo un tempestivo reclamo amministrativo, il funzionario non mira evidentemente ad eludere con un espediente la disciplina di ordine pubblico che regola i termini di impugnativa degli atti . Ben al contrario, la presentazione del previo reclamo amministrativo rappresenta un onere che questi è tenuto ad assolvere in base allo statuto, onde conservare la facoltà di adire successivamente la Corte . Analogamente, la decisione di rigetto del reclamo non può considerarsi come un mezzo per aprirsi surrettiziamente una via di ricorso giurisdizionale altrimenti preclusa, bensì come un presupposto essenziale di ricevibilità del ricorso stesso ( art . 91, paragrafo 2, dello statuto ).
6 . Alla luce di queste considerazioni, non mi sembra condivisibile la tesi della non impugnabilità ex se della decisione di rigetto del reclamo in quanto puramente confermativa dell' atto impugnato . Ciò del resto pare perfettamente conforme anche alla lettera dello statuto, che all' articolo 90, paragrafo 2, stabilisce che la decisione implicita di rigetto "può formare oggetto di ricorso" giurisdizionale .
7 . Può essere poi opportuno ricordare che in ordinamenti come quello italiano e francese, che pure contemplano o hanno contemplato il sistema del "previo reclamo amministrativo obbligatorio", l' impugnabilità delle decisioni di rigetto del reclamo - implicite od esplicite che fossero - non ha mai destato dubbi ( 1 ).
8 . Quanto alle citate sentenze 28 maggio 1980 e 9 dicembre 1982, non mi sembra che abbiano la rilevanza che la Commissione assegna loro . In effetti, nella causa Kuhner vi erano state due decisioni di rigetto del reclamo, una implicita ed un' altra, successiva, esplicita e due autonomi ricorsi giurisdizionali, diretti rispettivamente contro le citate decisioni reiettive . In questo caso la Commissione aveva giustamente eccepito il carattere confermativo della seconda decisione di rigetto rispetto alla prima e, di conseguenza, l' irricevibilità del secondo dei due ricorsi . Ma si trattava di fattispecie diversa da quella attuale, sia perché inerente a due decisioni di rigetto di uno stesso reclamo ( e non a due decisioni negative concernenti l' una la "domanda" e l' altra il "reclamo "), sia perché vi erano due distinti, ma sostanzialmente identici, ricorsi giurisdizionali, il secondo dei quali irricevibile in virtù del principio del ne bis in idem .
Quanto alla sentenza Plug, va osservato che in quel caso la domanda giurisdizionale di annullamento della decisione implicita di rigetto del reclamo aveva lo stesso contenuto di altre domande rivolte, nell' ambito dello stesso ricorso, contro le decisioni di base che avevano formato oggetto del reclamo . In quel caso, dunque, per ragioni di economia processuale si poteva prescindere dalla prima domanda e pronunciarsi nel merito soltanto sulle altre, che portavano comunque sullo stesso oggetto .
In sintesi, in entrambi questi precedenti il ricorso ( o la domanda ) diretto contro la decisione di rigetto del reclamo costituiva una duplicazione di altro ricorso ( o domanda ) giurisdizionale . Ciò vuol dire che l' irricevibilità del primo - pronunciandosi comunque la Corte sul secondo - non produceva, come viceversa accadrebbe nel nostro caso, la conseguenza di paralizzare del tutto la via giurisdizionale .
9 . Si ricordi, infine, che a fronte di questi precedenti ve ne sono altri in cui né la Commissione né la Corte hanno avuto dubbi sulla ricevibilità dei ricorsi aventi ad oggetto esclusivamente una decisione di rigetto di un reclamo ( per un esempio particolarmente prossimo al caso di specie, vedasi sentenza 14 giugno 1979, Sig.ra V ., causa 18/78, Racc . pag . 2093 ).
10 . B - In secondo luogo, la Commissione fa rilevare che nel reclamo amministrativo il ricorrente non si sarebbe fondato esplicitamente sull' articolo 24 dello statuto né avrebbe formulato alcuna domanda di risarcimento danni . Il successsivo ricorso sarebbe dunque in tutto o in parte irricevibile, nella misura in cui introduce un quid novi ( rispettivamente : la violazione dell' articolo 24 e la domanda di risarcimento danni ) che non aveva formato oggetto della fase precontenziosa .
11 . Dirò subito che questi mezzi di procedura riflettono un' interpretazione troppo formalistica del principio di identità di oggetto e causa fra reclamo amministrativo e successivo ricorso giurisdizionale . Un' interpretazione che non mi sembra conforme allo spirito delle regole dello statuto, quale precisato dalla giurisprudenza di questa Corte .
Valgano, a questo riguardo, le seguenti osservazioni . La forma ed il contenuto del reclamo non hanno carattere rituale . La Corte ha in effetti sottolineato ( sentenza 9 marzo 1978, Herpels, causa 54/77, Racc . pag . 585 ) che "la fase precontenziosa, disciplinata dall' articolo 90 dello statuto, prevede un dibattito fra il dipendente, che agisce senza patrocinio d' avvocato, e l' amministrazione"; ne consegue che "gli eventuali reclami non sono sottoposti a condizioni di forma ed il loro contenuto deve essere interpretato e valutato dall' amministrazione con tutta la diligenza che una grande organizzazione bene attrezzata deve mostrare nei confronti dei suoi amministrati, ivi compreso il suo personale" ( attendus 46 e 47 ).
12 . Ciò è del resto coerente con l' obiettivo proprio della fase preconteziosa, di consentire all' istituzione di conoscere l' oggetto essenziale delle lagnanze o dei desideri del funzionario al fine di permettere che gli eventuali contrasti siano risolti in via amichevole ed in seno all' amministrazione stessa, senza che sia necessario dar luogo al sindacato giurisdizionale .
Il principio dell' identità di oggetto e causa fra reclamo e ricorso non può dunque essere inteso in modo tanto rigoroso da alterare la natura della procedura di cui all' articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, trasformando uno strumento che è stato concepito come un puro "preliminare di conciliazione" in una sorta di anticipazione del successivo giudizio contenzioso .
13 . Ne deriva - come la Corte ha più volte sottolineato ( vedansi sentenze 23 gennaio 1986, Rasmussen, causa 173/84, Racc . pag . 197; 7 maggio 1986, Rihoux, causa 52/85, Racc . pag . 1555; 23 ottobre 1986, Schwiering, causa 142/85, Racc . pag . 3199; 20 maggio 1987, Geist, causa 242/85, Racc . pag . 2181 ) - che il contenuto del reclamo non vincola in modo definitivo e rigoroso l' eventuale fase contenziosa, ben potendo l' interessato precisare e sviluppare in sede giurisdizionale le censure già esposte nella fase precedente, mediante la deduzione di mezzi ed argomenti che, pur non figurando nel reclamo stesso, vi si ricollegano strettamente . In altre parole, ciò significa che il funzionario non è tenuto a specificare nel reclamo l' insieme delle implicazioni tecnico-giuridiche della sua istanza; spetta piuttosto all' istituzione - che ha la possibilità ed il dovere di farlo - di ricavare e valutare tali implicazioni "con tutta la diligenza che una grande organizzazione ben attrezzata deve mostrare nei confronti dei suoi amministrati ". Se ne deve concludere che in sede giurisdizionale sono ammissibili, nei limiti sin qui precisati, domande e motivi nuovi oggettivamente collegati con il contenuto del reclamo in precedenza sottoposto all' esame dell' amministrazione .
14 . Ragionando a contrario, vale poi la pena di osservare che una diversa soluzione, che accentuasse cioè l' onere che sul funzionario incombe nella precisazione del contenuto del reclamo, rischierebbe di ripercuotersi in modo iniquo sulla protezione dei suoi diritti . Da un lato, infatti, questi sarebbe tenuto ad esporre già nel reclamo tutte le domande e motivi che intende eventualmente riproporre in sede giurisdizionale; dall' altro, l' istituzione potrebbe agevolmente limitarsi a respingere il reclamo ( così come del resto un' eventuale domanda in precedenza presentata ) implicitamente, evitando quindi del tutto di pronunciarsi sul contenuto dello stesso, ma conservando, peraltro, la possibilità di inibire il successivo ricorso facendo valere l' irricevibilità delle deduzioni non esplicitate in sede precontenziosa .
15 . Alla luce di queste premesse, esaminiamo singolarmente le eccezioni di irricevibilità summenzionate . Per quanto riguarda l' eccezione fondata sulla mancanza nel reclamo di un esplicito riferimento all' articolo 24 dello statuto, basti osservare che questa mancanza appare irrilevante nella misura in cui, nella fase precontenziosa, il ricorrente, denunciando un' aggressione da parte di un superiore gerarchico e chiedendo alla Commissione di intervenire in via disciplinare, aveva implicitamente invocato l' assistenza della Commissione per l' offesa subita . L' eccezione va dunque respinta .
16 . Per quanto riguarda l' eccezione fondata sulla novità della domanda di risarcimento danni, risulta dal ricorso e, più chiaramente, dalla memoria di replica, che detta domanda si articola in realtà in tre capi distinti . Esaminiamoli separatamente .
17 . a ) In primo luogo il ricorrente, fondandosi sull' articolo 24, secondo comma, dello statuto, fa valere la responsabilità solidale dell' istituzione per il pregiudizio arrecatogli dall' autore dell' aggressione . L' obbligo di risarcimento previsto dalla disposizione precitata non è altro che una manifestazione del più ampio dovere di assistenza cui l' amministrazione è tenuta nei confronti dei funzionari . Ora, come dinanzi sottolineato, è proprio al rispetto di questo dovere che il ricorrente aveva richiamato la Commissione con il suo reclamo . Non mi pare pertanto che facendo valere in sede giurisdizionale lo specifico obbligo di risarcimento egli abbia realmente introdotto un quid novi rispetto all' ambito oggettivo della fase precontenziosa . Del resto, credo vada riconosciuto che la Commissione era perfettamente in grado di sapere che la richiesta di assistenza formulata in via generale nel reclamo poteva implicare certe conseguenze riguardo al risarcimento del danno ai sensi del secondo comma della citata disposizione dello statuto .
18 . b ) In secondo luogo, il ricorrente fa valere la responsabilità della Commissione per il pregiudizio causatogli dalla decisione di rigetto del reclamo : decisione che si ritiene viziata per violazione dell' articolo 24 dello statuto . Non vi è dubbio che alcuna domanda di risarcimento avente questo oggetto sia stata formulata nel reclamo . E' però ugualmente indubbio che la domanda risarcitoria ha carattere accessorio rispetto alla domanda diretta all' annullamento dell' atto pregiudizievole, risultando fondata sulla stessa causa petendi ( la violazione dell' articolo 24 dello statuto ). Questa stretta connessione è del resto confermata dalla circostanza che un' eventuale irricevibilità della domanda di annullamento comporterebbe come inevitabile conseguenza l' irricevibilità della pretesa al risarcimento . Direi dunque che ai fini della ricevibilità di quest' ultima sia sufficiente che "nel reclamo amministrativo sia stata dedotta l' invalidità dello stesso atto che viene poi impugnato in giudizio" ( vedansi, in questo senso, le conclusioni dell' avvocato generale Capotorti in causa 167/80, Curtis, Racc . 1981, pag . 1533, sentenza 4 giugno 1981, Racc . pag . 1499 ).
19 . Ciò è del resto conforme a quanto prima rilevato circa la natura e la finalità del sistema delle vie di ricorso statutarie . In effetti, una volta che il funzionario ha fatto valere nel reclamo l' illegalità di un atto, l' amministrazione non può non essere consapevole del fatto che tale illegalità, qualora accertata, può essere fonte di responsabilità per le conseguenze dannose derivate dall' atto stesso . In questo senso si è espressa la Corte nella sentenza 22 ottobre 1975, Meyer-Burkhardt ( causa 9/75, Racc . pag . 1171 ), ove si chiarisce che, in caso di rigetto di un reclamo inerente alla legalità di un atto pregiudizievole, l' interessato ha la facoltà di sottoporre alla Corte la controversia vertente sia sulla legittimità dell' atto stesso, sia sulle eventuali conseguenze pecuniarie . Ancora più esplicita la sentenza 9 marzo 1978, Herpels ( causa 54/77, Racc . pag . 585 ) ove, trattandosi della ricevibilità della domanda risarcitoria non formulata nel precedente reclamo amministrativo, la Corte ha osservato :
"(...) risulta dal ricorso che tale domanda è subordinata all' ipotesi dell' annullamento dell' impugnata decisione di rifiuto, cosicché essa non richiedeva d' essere espressamente menzionata già nei reclami che il ricorrente ha indirizzato alla convenuta;
che, d' altro lato, è importante che la Corte possa pronunziarsi sulla fondatezza di domande di questo genere;
che occorre dunque dichiarare ricevibile la domanda di risarcimento del danno ".
20 . E' vero che nella sentenza del 4 luglio 1985, Amman ( causa 174/83, Racc . pag . 2133 ), la Corte ha statuito diversamente, concludendo per l' irricevibilità di una domanda di risarcimento ( del danno derivante dall' incidenza della svalutazione monetaria su un credito pecuniario tardivamente pagato ) non formulata nel precedente reclamo . E' singolare peraltro che una tale conclusione sia motivata con riferimento a un attendu della sentenza Meyer-Burckhardt che - come si è visto - perveniva, sul punto, ad opposta soluzione, escludendo la ricevibilità del ricorso congiunto in risarcimento ed in annullamento soltanto nella misura in cui questo non era stato introdotto nel termine di tre mesi dalla reiezione del reclamo . Ma, a parte questa singolarità, resta la considerazione che l' impostazione accolta nella sentenza Amman appare ispirata ad una concezione molto rigida della regola della corrispondenza fra la fase amministrativa e quella giurisdizionale . Una concezione che, come si è visto, rischia di appesantire gli oneri gravanti sul funzionario senza però restringere l' ampia libertà, di forma e contenuto, di cui l' amministrazione gode nella risposta ai reclami amministrativi . Mi sembra quindi preferibile considerare la sentenza Amman come un caso isolato e non come un segnale di un revirement giurisprudenziale rispetto all' impostazione accolta nei casi Meyer-Burckhardt e Herpels .
Reputo quindi che la domanda di risarcimento formulata dal ricorrente, e fondata sulla illegittimità della decisione negativa adottata dalla Commissione nei suoi confronti, sia ricevibile .
21 . Si osservi inoltre che la Commissione fa valere l' irricevibilità di questa specifica domanda risarcitoria anche in ragione della sua accessorietà rispetto ad una domanda in annullamento anch' essa irricevibile . Si tratta evidentemente di un argomento infondato nella misura in cui la domanda di annullamento è, come si è visto, ricevibile . Inoltre mi sembra che, sottolineando il legame di accessorietà che esiste fra le due domande, la Commissione indebolisca la sua tesi sulla necessità di formulare già nel reclamo la domanda di risarcimento .
22 . c ) Infine il ricorrente chiede la riparazione del pregiudizio dovuto alla negligenza commessa dall' amministrazione nell' istruire l' istanza da lui presentata . Si tratta di una domanda risarcitoria, distinta dalle due precedenti, fondata sulla responsabilità dell' amministrazione non per un atto illegittimo, bensì per un comportamento colposo, rappresentato in genere dal ritardo nell' assumere determinati provvedimenti .
23 . L' azione relativa, secondo la giurisprudenza della Corte, ha carattere autonomo ( vedasi sentenza 13 luglio 1972, Heinemann, causa 79/71, Racc . pag . 579, e, in particolare, le conclusioni dell' avvocato generale Roemer ), "subordinata, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto ". Essa "non è soggetta ai termini dell' articolo 91 dello statuto" ( nella sentenza 28 maggio 1970, Richez-Parise, cause riunite 19, 20, 25 e 30/69, Racc . pag . 325, si è considerata, ad esempio, ricevibile una domanda di risarcimento per illecito dell' amministrazione che era stata presentata allo stadio della replica ); inoltre, comportando un sindacato di merito, "la Corte, anche in mancanza di conclusioni regolari in tale senso, ha il potere (...), se del caso, di condannare d' ufficio ( l' amministrazione ) al risarcimento del danno causato da un suo illecito" ( vedansi sententenze 9 luglio 1970, Fiehn, causa 23/69, Racc . pag . 547, e 27 ottobre 1987, Houyoux, cause riunite 176 e 177/86, Racc . pag . 4333 ).
Sulla base di questi elementi credo si possa senz' altro concludere che il ricorrente non era tenuto a formulare questa specifica domanda di risarcimento nella fase precontenziosa, tanto più che, a ben vedere, al momento della presentazione del reclamo, l' illecito rappresentato dalla negligente istruzione dello stesso non poteva essere stato ancora consumato .
24 . Sempre con riguardo all' azione in risarcimento, la Commissione osserva altresì che modificando la domanda di risarcimento allo stadio della memoria di replica, aumentandola nel quantum da 2 500 a 6 050 ecu, il ricorrente avrebbe introdotto una domanda nuova e, di conseguenza, irricevibile . Debbo osservare tuttavia che nella replica il ricorrente non ha fatto valere, a fondamento del pregiudizio denunciato, ragioni diverse di quelle indicate, sia pur in termini vaghi, nell' atto introduttivo del giudizio, vale a dire, la responsabilità solidale della Commissione ex articolo 24 dello statuto, la violazione del dovere di assistenza e la negligenza nell' istruzione della pratica . Egli ha semplicemente precisato tali ragioni pervenendo ad una diversa, più elevata, quantificazione del danno . Non si tratta dunque né di una domanda nuova ( mutatio libelli ), né di un mutamento sostanziale della domanda iniziale, bensì di una semplice emendatio di quest' ultima che non ne altera né la causa né l' oggetto e che pertanto non ha la conseguenza di aprire un nuovo campo di indagine e dunque di rendere più gravosa la difesa della controparte . Quest' ultima infatti non ha dovuto neanche rettificare la sua linea di difesa limitandosi a ribadire nella controreplica gli argomenti già esposti circa l' infondatezza delle censure e pretese del ricorrente .
Ritengo dunque conforme ai fini di giustizia, ed anche ai principi di un corretto svolgimento del processo, ammettere la ricevibilità della domanda risarcitoria così come modificata nella memoria di replica .
25 . C - E veniamo all' ultima eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione .
La Commissione fa valere che il ricorso sarebbe irricevibile in quanto diretto a conseguire una sentenza dichiarativa dell' obbligo della Commissione di aprire una procedura disciplinare .
26 . Tuttavia, come innanzi rilevato, la richiesta specifica di provvedimenti disciplinari a carico del sig . Wilkinson, formulata dal ricorrente nella domanda e nel reclamo, va considerata come iscritta in una richiesta, più ampia, volta ad ottenere un' effettiva assistenza da parte della Commissione . Il successivo ricorso giurisdizionale pertanto va inteso come diretto a constatare l' illegittimità, per violazione dell' articolo 24 dello statuto, delle decisioni di rigetto della domanda e del reclamo . L' eccezione mi sembra dunque infondata .
27 . D' altronde, mi preme rilevare che in ogni caso l' esercizio dell' azione disciplinare non dovrebbe essere - come afferma la Commissione - assolutamente discrezionale . Così ritengo, ad esempio, che la Corte potrebbe rilevare l' illegittimità della mancata apertura di un procedimento disciplinare nei riguardi di un funzionario nel caso in cui risulti che tale decisione rifletta una parzialità dell' amministrazione in favore del funzionario stesso .
II - Sul merito
28 . Nel merito il ricorrente fa valere che :
a ) la decisione di rigetto del reclamo è incompatibile con l' articolo 24 dello statuto;
b ) in ogni caso, la scarsa diligenza con cui la Commissione ha istruito la sua istanza configurerebbe un comportamento illecito .
In conseguenza delle censure sub a ) e b ) egli chiede altresì che la Commissione sia condannata al risarcimento del danno materiale e morale arrecatogli .
29 . Per quanto riguarda la censura sub a ), non mi sembra che nella specie il ricorrente possa legittimamente lamentare una violazione del dovere di assistenza da parte dell' istituzione . In effetti la Commissione ha giustamente tenuto conto :
-del fatto che il ricorrente stesso aveva riconosciuto nella sua domanda di aver dato origine all' episodio litigioso con il suo rifiuto - peraltro contrario alle regole di servizio - di firmare la ricevuta di consegna dei propri rapporti informativi per i periodi 1981-1983 e 1983-1985, consegna che egli aveva del resto anche in precedenza sistematicamente evitato;
- della circostanza che, pur avendo sollecitato l' intervento dell' amministrazione in sua difesa, egli aveva poi rifiutato di prestare a sua volta qualsiasi collaborazione, non fornendo, né nella domanda né nel quadro dell' istruzione del reclamo, alcun elemento suscettibile di comprovare la veridicità della propria versione dei fatti ed in particolare le sue asserzioni quanto al comportamento violento tenuto dal suo superiore gerarchico .
30 . Vero è che il ricorrente ha cercato di giustificare la mancata citazione di testimoni nella fase amministrativa con il timore di possibili pressioni della Commissione nei riguardi dei testimoni stessi . Non si può escludere che detto timore possa essere reale . Nondimeno, va rilevato che tali pressioni, se vi fossero - così come del resto qualsiasi altra carenza dell' istruttoria amministrativa - troverebbero il loro naturale rimedio nell' ambito complessivo dei mezzi di ricorso previsti dallo statuto, ma non potrebbero comunque esimere il funzionario dall' onere di provare la fondatezza delle sue asserzioni . Inoltre va precisato che nel caso di specie il rischio di pressioni da parte della Commissione potrebbe tutt' al più giustificare la reticenza dimostrata dal ricorrente nel corso della fase amministrativa, ma non la circostanza che questi, anche nel corso della successiva procedura giurisdizionale, non abbia fatto valere il benché minimo elemento a sostegno delle sue deduzioni ed in particolare della richiesta di assistenza rivolta all' amministrazione . Mi sembra pertanto si possa concludere che respingendo il reclamo del ricorrente la Commissione non abbia commesso una violazione dell' articolo 24 dello statuto .
31 . Né credo si possa ritenere che tale decisione di rigetto abbia comportato nella specie una inosservanza del dovere di sollecitudine, inteso, secondo la giurisprudenza della Corte ( vedasi sentenza 23 ottobre 1986, Schwiering, causa 321/85, Racc . pag . 3199 ), come dovere di tener conto, nell' adottare una decisione, non soltanto dell' interesse del servizio ma anche di quello del funzionario interessato . In effetti, come risulta dalla lettera inviata il 15 maggio 1987 dal sig . Hay, direttore generale della Direzione generale del personale e dell' amministrazione, la Commissione, ritenendo che l' importanza dell' intero episodio andasse ridimensionata, se da un lato ha respinto l' istanza del ricorrente, dall' altro ha anche deciso di non dare seguito alla richiesta di apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di quest' ultimo . Tenuto conto del fatto che il ricorrente stesso aveva riconosciuto nella sua domanda di aver rifiutato di firmare la ricevuta della consegna dei suoi rapporti informativi - fatto che costituisce un' inosservanza di un obbligo di ufficio - mi sembra si possa concludere che la Commissione abbia nell' insieme tenuto conto dell' interesse del ricorrente decidendo di non prendere nella specie alcun tipo di misura, né favorevole né sfavorevole, nei suoi confronti .
32 . Quanto alla censura sub b ), relativa all' inosservanza del dovere di diligenza da parte della Commissione, devo sottolineare, in linea generale, che in presenza di episodi che turbino la regolarità del servizio, l' istituzione è tenuta ad intervenire svolgendo accertamenti tempestivi, approfonditi ed imparziali, ed adottando le opportune misure ( vedasi sentenza 14 giugno 1979, Sig.ra V ., causa 18/78, Racc . pag . 2093 ). In caso di episodi di questo genere, l' amministrazione non dovrebbe dunque limitarsi ad un puro accertamento preliminare, consistente nel raccogliere le opposte dichiarazioni delle parti interessate, ma dovrebbe ricercare dei riscontri oggettivi onde poter fondare su più solidi convincimenti le proprie valutazioni e determinazioni .
33 . Va constatato che nel caso di specie nessun riscontro di questo tipo è stato ricercato; inoltre sarebbe stato quanto meno auspicabile che la Commissione avesse convocato in modo più tempestivo i funzionari interessati, invece di farlo solo dopo la presentazione del reclamo, ed avesse manifestato esplicitamente al ricorrente la propria valutazione .
34 . Ciò premesso, tuttavia, va anche considerato che l' istituzione gode di una certa discrezionalità nello stabilire qual è la procedura d' indagine da seguire in una determinata ipotesi; essa è difatti l' unica in grado di valutare l' opportunità della propria azione tenendo conto anche del contesto in cui questa è destinata a svolgersi .
Ora, come dinanzi rilevato, in questo caso particolare la Commissione, basandosi sugli elementi forniti dagli interessati, ha ritenuto che fosse opportuno ( e ciò anche, in definitiva, nell' interesse particolare del ricorrente ) ridimensionare l' importanza dell' episodio . In questo giudizio la Commissione era certo confortata dal fatto che, come si è visto, per tutto il corso della fase precontenziosa, come del resto anche dinanzi alla Corte, non è emerso alcun elemento certo, tale da attribuire all' episodio un rilievo realmente suscettibile di alterare il regolare svolgimento del servizio .
35 . Da questo punto di vista, mi sembra vi sia una significativa differenza rispetto al caso Sig.ra V ., precitato, dove risultava con certezza essersi verificato un violento alterco fra funzionari, i quali avevano anche riportato lesioni personali, e dove di conseguenza il mancato svolgimento da parte della Commissione di solleciti accertamenti rappresentava, come rilevato dalla Corte, una colpevole omissione . Ma è evidente che in questo caso si trattava di una vicenda che già prima facie si presentava di ben diversa gravità anche sotto il profilo delle eventuali responsabilità dei funzionari coinvolti .
36 . Per contro, i fatti del caso di specie, cosí come rappresentati dalle parti, non mi sembra che rientrassero fra quelli che non lasciano alcuna scelta alla Commissione in ordine all' espletamento di indagini e verifiche . E ciò, a maggior ragione, in quanto l' istituzione aveva stimato che in una tale situazione fosse comunque preferibile evitare di adottare qualsiasi provvedimento nei riguardi degli interessati .
Pertanto anche se avrebbe potuto ( ed in altre circostanze avrebbe certamente dovuto ) spingere più a fondo la propria indagine, ritengo che nel caso del presente ricorso l' istituzione si sia mantenuta nei limiti del potere di apprezzamento discrezionale di fatti e situazioni di cui dispone, e che non gli si possa in definitiva addebitare una vera e propria inosservanza del dovere di diligenza .
37 . E' evidente infine che non essendovi alcuna illiceità nell' azione della Commisssione, la domanda di risarcimento danni va respinta .
III - Sulle spese
38 . La Commissione ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento della totalità delle spese, in ragione del carattere temerario del ricorso . Credo che la domanda vada respinta, non solo perché a mio parere la Commissione risulta soccombente nelle numerose questioni di ricevibilità da lei sollevate, ma anche perché vi era un oggettivo interesse a che si esaminasse, in un caso così delicato, se l' istituzione si era mantenuta entro limiti di normale diligenza nell' istruire l' istanza presentata dal ricorrente .
Per tutte le argomentazioni sin qui svolte, concludo proponendo alla Corte di :
a ) dichiarare ricevibile il ricorso;
b ) respingerlo nel merito;
c ) dichiarare che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese .
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) Vedasi Chapus R ., Droit du contentieux administratif, Parigi, 1982, pag . 202, Cassarino S ., Il processo amministrativo, Milano, 1984 pag . 1160, e Cannada Bartoli E ., conferma, Enciclopedia del diritto, pag . 856 . Per la giurisprudenza vedasi Conseil d' Etat Sect . 30 marzo 1973, Gen, pag . 269, AJDA 1973, pag . 268, conclusioni G . Guillaume, e Consiglio di Stato, VI, 3 marzo 1970, n . 185 . L' impugnabilità della decisione di rigetto del reclamo - implicita o esplicita - è chiaramente sancita sia pur sulla base di motivazioni differenti : facendosi valere vuoi il carattere sostitutivo della decisione di rigetto rispetto alla decisione iniziale, vuoi il suo carattere nuovo per il fatto di provenire da organo diverso da quello che ha emanato la decisione iniziale e per il fatto di essere emanata, in ipotesi, a seguito di apposita istruttoria e rivalutazione di norme e di fatti .
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