Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nella presente causa tredici dipendenti della Corte di giustizia contestano la decisione della commissione giudicatrice del concorso interno CJ 80/86 di non ammetterli alle prove scritte in quanto non soddisfacevano ai requisiti del bando di concorso relativi ai titoli, ai diplomi e all' esperienza professionale . In base a tale bando, i candidati dovevano possedere un diploma di scuola media superiore o un' esperienza professionale equivalente ( titolo II, primo trattino, del bando di concorso ). Inoltre, i candidati dovevano possedere un' esperienza professionale acquisita in tutto o in parte come dipendenti di ruolo o temporanei di un' istituzione delle Comunità europee, fermo restando che quanti comprovassero un' esperienza professionale in sostituzione del diploma di scuola media superiore non potevano far valere lo stesso periodo quale pratica professionale richiesta in forza di tale condizione aggiuntiva ( titolo II, secondo trattino, del bando di concorso ). Per comodità, utilizzerò l' espressione "esperienza professionale integrativa" quando mi occuperò di quest' ultimo requisito di ammissione .
Secondo la commissione giudicatrice - non contestata su tale punto nella presente causa - nessuno dei ricorrenti possedeva un diploma di scuola media superiore . La commissione giudicatrice ha quindi valutato se essi avessero acquisito un' esperienza professionale sufficiente . Per undici ricorrenti, la commissione giudicatrice è giunta alla conclusione che essi non soddisfacevano al requisito di un' esperienza professionale equivalente a un diploma di scuola media superiore . Per due ricorrenti, la commissione giudicatrice ha ritenuto che essi comprovassero tale esperienza, ma che non soddisfacessero al requisito di un' esperienza professionale integrativa .
Faccio riferimento alla relazione d' udienza per una più ampia esposizione degli antefatti dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti . Questi elementi del fascicolo vengono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento .
2 . I ricorrenti basano il loro ricorso collettivo su quattro mezzi : 1 ) violazione dell' art . 25 dello statuto, in quanto le decisioni della commissione giudicatrice del concorso controverso sarebbero viziate da carenza di motivazione; 2 ) violazione del bando di concorso e dell' art . 5 dello statuto in quanto i criteri adottati dalla commissione giudicatrice per la valutazione dell' esperienza professionale equivalente a un diploma di scuola media superiore sarebbero viziati da errori di diritto e di fatto; 3 ) violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tra dipendenti a causa di questi stessi criteri di valutazione; 4 ) violazione dei principi generali di diritto in quanto la commissione giudicatrice del concorso non avrebbe tenuto conto del fatto che taluni ricorrenti erano stati precedentemente ammessi a partecipare a concorsi analoghi .
Esaminerò successivamente questi diversi mezzi, raggruppando tuttavia il secondo ed il terzo mezzo che riguardano entrambi i criteri adottati dalla commissione giudicatrice per la valutazione dell' esperienza professionale dei candidati . La questione di un' eventuale carenza di motivazione delle decisioni della commissione giudicatrice di non ammettere taluni candidati che erano stati precedentemente ammessi a partecipare a concorsi analoghi non sarà trattata nell' esame del primo mezzo, ma nell' ambito dell' ultimo mezzo .
Primo mezzo : carenza di motivazione
Fatti pertinenti
3 . La divisione del personale sottoponeva 104 atti di candidatura all' esame della commissione giudicatrice . La commissione giudicatrice esaminava se i candidati rispondessero ai requisiti di ammissione . A seguito di tale esame, la commissione giudicatrice riteneva di dover escludere 32 candidature .
In un primo tempo, i candidati che la commissione giudicatrice riteneva di non poter ammettere ricevevano individualmente un memorandum che indicava il requisito di ammissione che essi non soddisfacevano . In considerazione di tale memorandum, otto dei tredici ricorrenti indirizzavano, direttamente o per il tramite della divisione del personale, domande individuali alla commissione giudicatrice al fine di indurla a rivedere la sua decisione . La maggior parte di queste domande mirava a conoscere i criteri sui quali la commissione giudicatrice si era basata per valutare il requisito di un' esperienza professionale equivalente a un diploma di scuola media superiore . Nessuna domanda riguardava il requisito di un' esperienza professionale integrativa . Due domande ( quelle della sig.ra Muller e del sig . Mallaby ) riguardavano in particolare la questione della compatibilità delle decisioni di non ammissione della commissione giudicatrice con la decisione in senso inverso da parte di commissioni giudicatrici di concorsi B precedenti . Infine, la sig.ra Cano sollevava il problema della qualificazione da dare al diploma HAVO che essa aveva ottenuto nei Paesi Bassi . In considerazione di queste domande, la commissione giudicatrice redigeva una comunicazione che constava di tre parti . La prima parte esponeva il modo in cui la commissione giudicatrice aveva interpretato il requisito di un diploma di scuola media superiore . La seconda parte indicava le considerazioni cui la commissione giudicatrice si era ispirata per stabilire se un candidato possedesse un' esperienza professionale equivalente al diploma di scuola media superiore . Tale parte conteneva lo schema utilizzato dalla commissione giudicatrice per determinare, in funzione del livello di studi e del tipo di esperienza dei candidati, la durata dell' esperienza professionale richiesta perché tale esperienza fosse considerata come equivalente a un diploma di scuola media superiore . Infine, una terza parte riportava i motivi per cui la commissione giudicatrice aveva ritenuto di non poter tener conto del fatto che taluni candidati erano stati ammessi precedentemente ad altri concorsi B .
La comunicazione veniva indirizzata a tutti i candidati interessati alla valutazione della loro esperienza professionale, ivi compresi quei candidati che non avevano chiesto spiegazioni . Nel memorandum di trasmissione veniva precisato che la commissione giudicatrice considerava la comunicazione come una risposta sufficientemente completa alle domande che le erano state rivolte e che essa non aveva l' intenzione di dare una risposta individuale a queste ultime . A seguito della trasmissione di questa comunicazione, due ricorrenti si sono nuovamente rivolti alla commissione giudicatrice per comunicarle taluni elementi relativi ai loro studi e alla loro esperienza professionale e tali, secondo loro, da modificare la valutazione della commissione giudicatrice . Così, la sig.ra Cano chiedeva alla commissione giudicatrice di riesaminare la decisione di non considerare il diploma olandese HAVO come un diploma di scuola media superiore . Da parte sua, la sig.ra Couve precisava la natura dei lavori che essa aveva svolto prima della sua assunzione come dipendente della Corte di giustizia . Dopo il riesame del loro fascicolo, la commissione giudicatrice riteneva che dai fatti che erano stati portati a sua conoscenza non risultasse alcun elemento tale da giustificare una modifica della sua decisione di non ammissione . I due ricorrenti interessati ne venivano informati individualmente .
Sfondo normativo e giurisprudenza della Corte
4 . Ai sensi dell' art . 25, 2° comma, dello statuto :
"Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto dev' essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate ".
In diverse sentenze la Corte ha precisato lo scopo e la portata dell' obbligo di motivazione che incombe alla commissione giudicatrice :
"L' obbligo di motivare una decisione lesiva ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il sindacato sulla legittimità della decisione e di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione sia o meno fondata . La decisione della commissione giudicatrice di non ammettere un candidato alla fase successiva di un concorso non può quindi essere sufficientemente motivata a meno che non fornisca all' interessato i motivi per i quali egli non rispondeva ai criteri usati per la selezione" ( sentenza 8 marzo 1988, cause riunite 64, da 71 a 73 e 78/86, Sergio e a . / Commissione, Racc . pag . 1399, punto 48 della motivazione; vedasi anche sentenza 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel / Parlamento, Racc . pag . 2861, e sentenza 9 giugno 1983, causa 225/82, Verzyck / Commissione, Racc . pag . 1991 ).
In diverse sentenze la Corte ha inoltre ammesso che la commissione giudicatrice di un concorso a partecipazione numerosa può procedere in due tappe nell' adempiere il suo obbligo di motivazione :
"Per tener conto delle difficoltà pratiche di fronte alle quali si trovano le commissioni giudicatrici di concorsi ai quali partecipi un gran numero di candidati, si può ammettere che esse inviino inizialmente agli interessati solo informazioni sui criteri e il risultato della selezione, e soltanto successivamente forniscano chiarimenti individuali ai candidati che lo chiedano espressamente" ( sentenza 28 febbraio 1989, cause riunite 100, 146 e 153/87, Basch e a . / Commissione, Racc . pag . 447, punto 10 della motivazione; vedasi, anche, le sentenze nelle cause Michel, Verzyck e Sergio soprammenzionate nonché la sentenza 16 dicembre 1987, causa 206/85, Beiten / Commissione, Racc . pag . 5301 ).
Infine, nella sentenza Basch soprammenzionata, la Corte ha dichiarato che le decisioni di non ammissione della commissione giudicatrice non fossero state sufficientemente motivate dato che i ricorrenti avevano ricevuto :
"soltanto lettere stereotipe che non contengono alcuna informazione specifica sui motivi del rigetto delle singole candidature" ( punto 11 della motivazione ).
Valutazione
5 . Tenuto conto del numero di candidati, si trattava in maniera incontestabile di un concorso a partecipazione numerosa . In conformità alla giurisprudenza della Corte, la commissione giudicatrice poteva limitarsi, a mio parere, a comunicare ai candidati non ammessi solo il requisito di ammissione che essi non soddisfacevano, riservando spiegazioni individuali a quei candidati che lo domandassero esplicitamente . Otto dei tredici ricorrenti hanno effettivamente chiesto spiegazioni alla commissione giudicatrice, ma - a parte il problema relativo alla partecipazione della sig.ra Muller e del sig . Mallaby a concorsi B precedenti ( sul quale ritornerò successivamente ) nonché quello relativo al diploma conseguito dalla sig.ra Cano ( che non è oggetto della presente causa ) - non si trattava di domande intese ad ottenere chiarimenti "individuali", cioè domande intese a conoscere il modo in cui la commissione giudicatrice aveva valutato questo o quell' altro elemento specifico della carriera degli interessati . Dette domande miravano per contro a conoscere in generale i criteri sui quali la commissione giudicatrice si era basata per valutare l' esperienza professionale dei candidati .
La commissione giudicatrice ha dato seguito alle domande di chiarimenti ad essa rivolte . Spiegazioni sono state anche fornite a tutti i candidati interessati dalla valutazione della loro esperienza professionale, ivi compresi i candidati che non avevano chiesto chiarimenti, il che dimostra la preoccupazione della commissione giudicatrice di assicurare una perfetta parità di trattamento tra i candidati . I chiarimenti sono stati tuttavia forniti mediante una comunicazione e neppure essi erano quindi "individuali ". Anzi, nel memorandum di trasmissione della comunicazione si precisava che la commissione giudicatrice non aveva intenzione di fornire una risposta individuale alle domande che le erano state rivolte .
Quest' ultima frase - che, a mio parere, riguardava solo le questioni già poste alla commissione giudicatrice - non era affatto felice poiché poteva dare l' impressione che la commissione giudicatrice si rifiutasse di rispondere ad ulteriori quesiti individuali . Di fatto, la commissione giudicatrice ha del resto riesaminato il fascicolo dei candidati non ammessi che, a seguito dell' invio della comunicazione, le avevano comunicato elementi aggiuntivi e ha fatto loro pervenire una risposta individuale . In tale ottica, ci si sarebbe piuttosto aspettati che la commissione giudicatrice informasse gli interessati che si teneva a loro disposizione per fornire i chiarimenti che la comunicazione poteva richiedere nei loro confronti .
6 . Ciò premesso, ci si chiede se il fatto di aver risposto mediante una comunicazione alle domande ad essa rivolte sia sufficiente per concludere che vi sia stata violazione dell' obbligo di motivazione . Non credo che sia così . Infatti, l' obbligo di motivazione che incombe alla commissione giudicatrice dev' essere valutato alla luce della sua finalità che è, lo ribadisco, ( vedasi punto 4 ):
"di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per conoscere se la decisione sia o no fondata ".
Ciò che importa, non è dunque la forma della motivazione ma il suo contenuto . A tal riguardo, mi sembra che la comunicazione della commissione giudicatrice costituisse una risposta adeguata alle questioni che erano state ad essa poste e che miravano a conoscere, in maniera generale, i criteri di valutazione dell' esperienza professionale equivalente dei candidati . Il fatto di averli comunicati mi sembra che escluda, nella maggior parte dei casi, qualsiasi necessità di ulteriori chiarimenti . I candidati erano così informati del fatto che la commissione giudicatrice aveva considerato come esperienza in grado di portare ad un' esperienza equivalente ad un diploma di scuola media superiore quella "acquisita in un posto di lavoro che, normalmente, richiede un livello di istruzione che si avvicina al diploma di maturità" ( vedasi punto 7 ). A mo' di esempio, veniva indicato, per quanto riguarda le mansioni di segreteria, che occorreva almeno un lavoro di "segreteria di direzione ". Ora, poiché l' impiego-tipo di "segretario di direzione" è riservato, a norma dell' allegato I dello statuto, agli impieghi di segreteria C1, risultava in maniera certa dal testo della comunicazione che solo un' esperienza interna derivante almeno da un impiego C1 veniva presa in considerazione e che un' esperienza esterna veniva considerata solo se fosse stata acquisita in un impiego che comportasse mansioni e responsabilità corrispondenti a quelle proprie di un impiego C1 . Inoltre, lo schema che figura nella comunicazione consentiva agli interessati di conoscere, in relazione ai loro studi e al tipo di lavoro svolto, il numero di anni fissato dalla commissione giudicatrice perché un' esperienza del genere fosse considerata equivalente ad un diploma di scuola media superiore . Era sufficiente quindi alla maggior parte dei candidati applicare questi criteri ai loro dati personali relativamente al loro diploma e alla loro carriera per conoscere il numero di anni di esperienza che, secondo la commissione giudicatrice, mancavano .
Solo nel caso in cui la commissione giudicatrice ha dovuto valutare se funzioni svolte al di fuori delle istituzioni comunitarie corrispondessero a mansioni di un impiego C1 essa è stata indotta a fornire una valutazione soggettiva non basata su un criterio preciso di grado ( C1 ). Tali valutazioni soggettive richiedono, a mio parere, chiarimenti individuali se essi sono richiesti dagli interessati . Ora, in base al fascicolo, solo la sig.ra Couve ha reagito alla comunicazione in ordine al modo in cui la commissione giudicatrice aveva valutato la sua esperienza esterna . In tale caso preciso, la commissione giudicatrice ha proceduto ad un riesame del fascicolo dell' interessata alla luce delle informazioni da essa trasmesse circa la natura delle sue mansioni esterne ( vedasi punto 3 ). Essa le ha comunicato individualmente di non aver trovato alcun elemento tale da giustificare una modifica della decisione di non ammissione .
Di conseguenza, il mezzo basato sulla carenza di motivazione non mi sembra fondato .
Secondo e terzo mezzo : criteri per la valutazione dell' esperienza professionale
Fatti pertinenti
7 . Si trattava di un concorso di categoria B . La Corte, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina incaricata di adottare il bando di concorso, doveva vegliare al rispetto dell' art . 5, n . 1, 3° comma, dello statuto che pone un requisito minimo di qualificazione per tale categoria di dipendenti, definendo le funzioni interessate come "funzioni di esecuzione e di inquadramento che richiedono cognizioni di livello medio secondario o un' esperienza professionale di livello equivalente ".
Il bando di concorso prevedeva un doppio requisito circa i titoli, i diplomi e l' esperienza professionale necessari : in primo luogo, i candidati dovevano possedere un diploma di scuola media superiore o un' esperienza professionale equivalente; in secondo luogo, i candidati dovevano aver acquisito, in tutto o in parte in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo di un' istituzione delle Comunità europee, un' esperienza professionale integrativa :
- vuoi di segretariato o di commesso di almeno 4 anni;
- vuoi in materia di gestione amministrativa e finanziaria, a tempo pieno per almeno 2 anni;
- vuoi in materia di documentazione per almeno 2 anni .
Alla luce di tale bando di concorso, la commissione giudicatrice è stata indotta a precisare le due nozioni seguenti :
- la nozione di "di diploma di scuola media superiore", in quanto un diploma del genere non esiste con tale designazione negli Stati membri;
- la nozione di "esperienza professionale equivalente al diploma di scuola media superiore ".
Il modo in cui la commissione giudicatrice ha precisato la prima nozione non viene contestato dai ricorrenti e non deve quindi essere qui esaminato . Per quanto riguarda la seconda nozione, la commissione giudicatrice ha stabilito criteri precisi circa il tipo e la durata dell' esperienza professionale richiesta .
Per quanto riguarda il tipo di esperienza professionale che può portare ad un' esperienza equivalente a un diploma di scuola media superiore, la commissione giudicatrice ha ritenuto che :
"solo un' esperienza acquisita in un posto di lavoro che normalmente richiede un livello d' istruzione che si avvicina al diploma di maturità può contribuire all' acquisizione dell' esperienza di cui trattasi . Così un lavoro di segretario steno-dattilografo, anche bilingue, non è stato considerato sufficiente . Se, per contro, il lavoro di segreteria comprendeva, vuoi una responsabilità per il lavoro di altre persone vuoi importanti incarichi di organizzazione e/o di coordinamento, la commissione giudicatrice lo ha preso in considerazione ( per semplificare, essa parlerà di lavoro di segreteria di direzione )".
Per quanto riguarda la durata dell' esperienza professionale ritenuta necessaria per essere considerata equivalente a un diploma di scuola media superiore, la commissione giudicatrice ha ritenuto che :
"la durata di un' esperienza che porta ad un risultato comparabile a quello del diploma di scuola media superiore dev' essere tanto maggiore quanto più il livello scolastico raggiunto dal candidato è lontano dal diploma di maturità . Essa deve ad ogni modo superare notevolmente quella degli anni di scolarità che è chiamata a sostituire ".
All' udienza, i rappresentanti della Corte di giustizia hanno fatto presente che i criteri che la commissione giudicatrice doveva fissare ai fini della valutazione dell' esperienza professionale "equivalente" dovevano poter essere applicati sia ad un' esperienza professionale acquisita dai candidati precedentemente alla loro assunzione in un impiego presso una delle istituzioni delle Comunità europee che ad un' esperienza professionale acquisita in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo di una di queste istituzioni . Per la valutazione di quest' ultima esperienza, detti rappresentanti hanno confermato che la commissione giudicatrice aveva concretamente ritenuto che solo un lavoro almeno di grado C1 potesse portare ad un' esperienza professionale equivalente al diploma di scuola media superiore . Infine, i rappresentanti della Corte di giustizia hanno dichiarato che la commissione giudicatrice non aveva operato alcuna distinzione a seconda delle assegnazioni dei candidati .
Disposizioni vigenti e giurisprudenza della Corte
8 . Ai sensi dell' art . 5, 1° comma, dell' allegato III, dello statuto :
"Dopo aver preso conoscenza dei fascicoli ( 1 ), la commissione giudicatrice stabilisce l' elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso ".
Nella sentenza 18 febbraio 1982 ( Ruske / Commissione, causa 67/81, Racc . pag . 661 ) la Corte ha dichiarato che :
"Se l' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire le condizioni di un concorso, la commissione giudicatrice è vincolata dal testo del bando di concorso quale è stato pubblicato . Infatti, la funzione essenziale che il bando di concorso ha secondo lo statuto consiste per l' appunto nell' informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l' opportunità di presentare la propria candidatura" ( punto 9 della motivazione; vedasi, anche, sentenza 28 giugno 1979, Anselme / Commissione, causa 255/78, Racc . pag . 2323, e sentenza 19 maggio 1983, Mavridis / Parlamento, causa 289/81, Racc . pag . 1731)(2 ).
In una precedente sentenza del 14 giugno 1972 ( Marcato / Commissione, causa 44/71, Racc . pag . 427 ), la Corte aveva tuttavia riconosciuto la fondatezza della prassi seguita nella fattispecie e consistente nel fatto di
"usare una formula generale come quella dell' art . 5, n . 1, 3° comma, dello statuto e di lasciare alla commissione giudicatrice il compito di valutare, caso per caso, se i diplomi o l' esperienza professionale di ciascun candidato siano di livello corrispondente a quello richiesto dallo statuto e quindi dal bando di concorso" ( punto 14 della motivazione ).
Valutazione
9 . Prima di esaminare i criteri adottati dalla commissione giudicatrice tengo a fare un' osservazione generale . Una delle difficoltà della presente causa trova la sua origine nella prassi che consiste nell' utilizzare nei bandi di concorso formule generali - nella fattispecie, i termini dell' art . 5, n . 1, 3° comma, dello statuto - per la definizione delle condizioni obiettive di ammissione . A mio parere, tale prassi non è felice . Essa ha l' effetto di costringere la commissione giudicatrice ad esplicitare queste nozioni generali del bando di concorso e a fissarsi delle norme obiettive sulle quali sarà basata la sua valutazione dei fascicoli individuali . Così facendo, la commissione giudicatrice viene posta nella difficile posizione di chi contemporaneamente adotta le norme e le applica . Inoltre, tale prassi porta frequentemente a rivelare a taluni candidati l' esistenza di condizioni di ammissione di cui essi non avevano avuto conoscenza con la semplice lettura del bando di concorso . Essa ha anche la conseguenza di sottrarre le regole di attuazione del bando di concorso alla consultazione del comitato paritetico . Infine, poiché i lavori della commissione giudicatrice sono segreti, i criteri adottati dalla stessa ricevono pubblicità solo in funzione del grado variabile di precisione nella motivazione delle decisioni di non ammissione . Stando così le cose, non può essere elaborata una "giurisprudenza", con la conseguenza spiacevole che commissioni giudicatrici successive sono indotte a dare un contenuto diverso a nozioni obiettive, ma generali e redatte in termini identici .
La prassi sopramenzionata è stata esplicitamente riconosciuta dalla Corte nella sentenza pronunciata nella precitata causa Marcato . Mi chiedo tuttavia in quale misura tale sentenza sia compatibile con la ripartizione delle competenze fra l' autorità che ha il potere di nomina e la commissione giudicatrice del concorso, così come è stato sostenuto dalla Corte nella sua giurisprudenza più recente che risulta in particolare dalla sentenza pronunciata nella causa Ruske . Certo, i problemi che si ponevano nelle cause Marcato e Ruske erano diversi . Nella prima causa, la Corte ha riconosciuto la fondatezza dell' uso di una formula generale destinata ad essere applicata caso per caso, il che comporta tuttavia che la commissione giudicatrice, se vuole evitare l' arbitrio, adotta prima delle sue valutazioni individuali taluni criteri che esplicitano la formula generale . Nella seconda causa, la Corte ha condannato la presa in considerazione di una condizione di ammissione non contemplata dal bando di concorso . Nondimeno, mi sembra più conforme alla giurisprudenza recente della Corte attenersi al principio secondo cui spetta all' APN fissare in termini precisi le condizioni obiettive di ammissione al concorso ed essa può utilizzare formule generali solo relativamente alle condizioni per le quali la commissione giudicatrice è manifestamente in posizione migliore per precisarle .
10 . Nella fattispecie, il bando di concorso non è stato contestato né lo è stato il fatto che la commissione giudicatrice abbia adottato norme per precisare la nozione generale di esperienza professionale equivalente che era utilizzata nel bando di concorso . Stando così le cose, mi rimane solo da verificare se la commissione giudicatrice, nell' applicare la condizione di un' esperienza professionale equivalente, non abbia agito in contrasto con la lettera del bando di concorso o non abbia imposto condizioni aggiuntive eccedenti quanto richiesto per rendere esplicita la condizione di ammissione del bando di concorso .
Ricordo che i candidati che non possedevano un diploma di scuola media superiore dovevano avere acquisito un' esperienza professionale "equivalente ". Inoltre, a norma del titolo II, secondo trattino, del bando di concorso, i candidati dovevano aver acquisito un' esperienza professionale integrativa . L' esperienza acquisita in un qualsiasi impiego di segreteria o di commesso doveva essere presa in considerazione per la valutazione di quest' ultima condizione di ammissione .
Tenuto conto della diversa formulazione del bando di concorso per qualificare l' esperienza professionale richiesta a seconda che si trattasse del primo o del secondo trattino del titolo II ( esperienza equivalente ad un diploma di scuola media superiore, da una parte, e semplice esperienza di segreteria o di commesso, dall' altra ), mi sembra che la commissione giudicatrice potesse legittimamente richiedere un tipo di esperienza di livello più elevato per l' applicazione della condizione relativa all' esperienza professionale equivalente rispetto a quella relativa all' esperienza integrativa . Tale posizione mi sembra inoltre conforme allo spirito del bando di concorso : la condizione relativa all' esperienza equivalente mira a compensare un' assenza di scolarità mentre quella relativa all' esperienza integrativa ha per oggetto di selezionare i candidati che hanno acquisito una certa familiarità con le istituzioni comunitarie e con il lavoro di segreteria e di gestione amministrativa, finanziaria o di documentazione . Stando così le cose, la scelta di un tipo di esperienza "equivalente" acquisita in un impiego di categoria C1 o di una categoria superiore ( per l' esperienza interna ) o che comporta mansioni e responsabilità corrispondenti a quelle inerenti ad un impiego C1 ( per l' esperienza esterna ) non mi sembra in contrasto con la formulazione del bando di concorso . Essa non aggiunge una nuova condizione a tale bando, ma esplicita la nozione generale di esperienza professionale equivalente che, in quanto tale, non si presta ad un' applicazione concreta . Infine, essa non è arbitraria nei limiti in cui si riferisce ad un grado determinato di una categoria di dipendenti, indipendentemente dalla loro assegnazione .
Avendo definito il tipo di esperienza professionale da prendere in considerazione per la valutazione della condizione contemplata al primo trattino del titolo II del bando di concorso, alla commissione giudicatrice rimaneva da stabilire la durata di questa esperienza perché essa potesse essere considerata equivalente a un diploma di scuola media superiore . A tal riguardo, la commissione giudicatrice ha ritenuto che tale durata dovesse superare sensibilmente quella degli anni di scolarità che l' esperienza doveva sostituire . Per le stesse considerazioni che avevano giustificato la distinzione operata nel bando di concorso tra esperienza di segreteria e di commesso, da un lato, ed esperienza di gestione o di documentazione, dall' altro, la commissione giudicatrice ha inoltre ritenuto che queste ultime attività conferissero più rapidamente l' esperienza richiesta .
Sono più esitante circa questi ultimi criteri . Certo, la commissione giudicatrice si trovava dinanzi alla necessità di fissare la durata dell' esperienza professionale equivalente . Ma mi chiedo se essa potesse, senza trovare alcun fondamento nel bando di concorso, effettuare un giudizio di valore sull' utilità dell' esperienza professionale attribuendo ad un anno di esperienza un valore inferiore a quello di un anno di studi . Mi chiedo se essa potesse differenziare tale durata a seconda del tipo di esperienza, anche prendendo come riferimento ciò che era previsto nel bando di concorso per l' esperienza professionale integrativa ma che, come abbiamo visto, riguardava un altro obiettivo . Da parte mia, ritengo che una commissione giudicatrice non dovrebbe normalmente essere collocata in una posizione tale da obbligarla a dare tali giudizi di valore ( vedasi punto 9 ). Tuttavia, dinanzi al silenzio del bando di concorso, la commissione giudicatrice aveva l' obbligo di fissare essa stessa la durata dell' esperienza professionale di cui trattasi, il che comportava la necessità di attribuire un valore di utilità ( uguale, superiore o inferiore ) ad un periodo di esperienza professionale comparato ad un periodo di studi . Di conseguenza, mi sembra che la commissione giudicatrice, comportandosi come ha fatto, abbia solo precisato il bando di concorso che a causa della sua genericità le lasciava piena libertà su tale punto .
Dunque, neppure i mezzi basati sul carattere assertivamente irregolare dei criteri adottati dalla commissione giudicatrice per la valutazione dell' esperienza professionale "equivalente" mi sembrano fondati .
Quarto mezzo : ammissione a concorsi precedenti
Fatti pertinenti
11 . In base al fascicolo, risulta che quattro dei tredici ricorrenti erano stati precedentemente ( 3 ) ammessi a partecipare a concorsi B organizzati da un' istituzione delle Comunità europee e più in particolare dalla Corte di giustizia :
- la sig.ra Belardinelli era stata ammessa a partecipare al concorso CJ 64/84 per l' assunzione di un assistente aggiunto al servizio informazioni;
- la sig.ra Couve era stata ammessa a partecipare ai tre concorsi seguenti :
- concorso CJ 2/76 per l' assunzione di un assistente aggiunto al servizio linguistico;
- concorso CJ 34/80 per la costituzione di una lista di riserva di assistenti aggiunti;
- concorso CJ 88/81 per la costituzione di una lista di riserva di assistenti aggiunti di lingua francese;
- la sig.ra Meyer era stata ammessa a partecipare al concorso CJ 90/85 per l' assunzione di un assistente presso il gabinetto di un membro della Corte;
- la sig.ra Muller era stata ammessa a partecipare ai seguenti due concorsi :
- concorso CJ 34/80 per la costituzione di una lista di riserva di assistenti aggiunti;
- concorso CJ 133/81 per l' assunzione di un assistente aggiunto presso la divisione biblioteca .
Il caso del sig . Mallaby è particolare . Dopo aver ricevuto il memorandum della divisione del personale con cui gli si comunicava che egli non soddisfaceva le condizioni di ammissione, il sig . Mallaby si è rivolto alla commissione giudicatrice informandola del fatto che, tenuto conto della sua esperienza, egli poteva essere ammesso a partecipare ad un concorso esterno B presso la Commissione delle Comunità europee . Essendo stati i ricorrenti invitati dalla Corte a precisare i concorsi ai quali essi erano stati ammessi, il sig . Mallaby non ha trasmesso elementi che consentissero di identificare il concorso di cui trattasi e di verificare se esso fosse stato effettivamente ammesso a partecipare . Stando così le cose, non mi sembra che occorra tener conto del caso del sig . Mallaby nell' ambito dell' esame del presente mezzo .
I bandi relativi ai concorsi sopramenzionati prevedevano tutti, in termini quasi identici ispirati dall' art . 5, n . 1, 3° comma, dello statuto, la condizione di un diploma di fine studi di scuola media superiore o un' esperienza professionale di livello equivalente ( 4 ).
12 . Il bando di concorso CJ 80/86 non imponeva ai candidati né di utilizzare un atto di candidatura uniforme né di allegare informazioni necessarie per i lavori della commissione giudicatrice . Già alla ricezione degli atti di candidatura, la commissione giudicatrice ha trasmesso ai candidati ( 5 ) un questionario sul quale essi erano invitati a menzionare le informazioni utili sui loro studi e la loro esperienza professionale . Tale questionario non invitava esplicitamente i candidati a menzionare i concorsi analoghi ai quali essi sarebbero stati precedentemente ammessi .
Ad eccezione della sig.ra Muller per quanto riguarda il concorso CJ 133/81, nessuno dei ricorrenti ha precisato né nel suo atto di candidatura né nel questionario di cui sopra la sua ammissione ad uno o più concorsi B precedenti .
Ad eccezione della sig.ra Muller per quanto riguarda i concorsi CJ 34/80 e 133/81, nessuno dei ricorrenti, dopo essere stato informato della decisione della commissione giudicatrice di non ammetterlo alle prove del concorso CJ 80/86 ha portato a conoscenza della commissione giudicatrice la sua ammissione ad uno o più concorsi B precedenti . All' udienza, i rappresentanti della Corte di giustizia hanno sostenuto che la commissione giudicatrice non era stata informata dalla sig . Muller della sua ammissione al concorso CJ 34/80 . Tale affermazione è contraddetta dal memorandum che la sig.ra Muller ha inviato in data 16 maggio 1987 alla commissione giudicatrice e che è unito come allegato 1 alla replica dei ricorrenti .
Nella sua comunicazione del 21 maggio 1987 la commissione giudicatrice si è espressa nel modo seguente circa la presa in considerazione di una partecipazione precedente a concorsi B :
"Bisogna rilevare innanzitutto che le condizioni di ammissione inserite, dall' APN, nei bandi di concorso non sono necessariamente identiche .
Quindi, in mancanza di qualsiasi criterio fissato dall' APN per servire da orientamento alla commissione giudicatrice, quest' ultima deve essa stessa trovare i criteri che ritiene appropriati . Non è escluso che altre commissioni giudicatrici, in altri casi, abbiano applicato criteri più 'flessibili' . Tuttavia, tali criteri non sono stati portati a conoscenza della commissione giudicatrice . Visto il carattere 'generale' del presente ricorso ed il gran numero di candidati ammessi sulla base dei criteri di cui sopra ( 72 su 95 ), la commissione giudicatrice ha ritenuto di non dover andare al di sotto di quanto le sembrava ragionevole .
Infine, la commissione giudicatrice doveva necessariamente rispettare la lettera del bando di concorso adottata dall' APN a meno di ledere gli interessi legittimi sia dei candidati chiaramente ammissibili sia di quanti si sono astenuti dal presentare la loro candidatura a questo concorso ".
Giurisprudenza della Corte
13 . Nella sentenza 5 aprile 1979 ( Kobor / Commissione, causa 112/78, Racc . pag . 1573 ) la Corte ha dichiarato :
"non è ammissibile interpretare in modo diverso da concorso a concorso, a seconda del numero di candidati, le condizioni obiettive di ammissione alle prove, formulate in termini identici" ( punto 11 della motivazione );
"comunque, il giudizio su di un candidato non può essere meno favorevole di quello espresso su di lui in un precedente concorso, a meno che la motivazione della decisione giustifichi in modo chiaro questa differenza di giudizio" ( punto 12 della motivazione ).
Nella sentenza 21 marzo 1985 ( De Santis / Corte dei Conti, causa 108/84, Racc . pag . 941 ) la Corte ha precisato la portata della sentenza Kobor :
"( il principio secondo cui la decisione deve giustificare in modo chiaro la differenza di giudizio ) è valido proprio per i requisiti, come l' esperienza professionale successiva al conseguimento di un diploma, la cui esistenza può essere accertata dalla commissione giudicatrice solo mediante una valutazione in parte soggettiva . La commissione giudicatrice è libera di non seguire, su questo punto, il giudizio delle commissioni precedenti, ma in tal caso è tenuta a motivare specificamente la sua decisione" ( punto 19 della motivazione ).
Infine, la commissione giudicatrice può validamente adempiere il suo obbligo di motivazione solo se è a conoscenza dell' ammissione dei candidati a concorsi precedenti . A tal riguardo la Corte ha precisato nella sentenza 25 aprile 1978 ( Allgayer / Parlamento, causa 74/77, Racc . pag . 986 ):
"che in un concorso per titoli, i candidati sono tenuti, data la natura stessa del concorso, ad allegare all' atto di candidatura i propri titoli, senza che questi debbano essere loro richiesti dalla commissione giudicatrice" ( punto 9 della motivazione ).
Valutazione
14 . A mio parere, la commissione giudicatrice non poteva ignorare né la probabilità che taluni candidati fossero stati ammessi a partecipare a concorsi precedenti che prevedessero le stesse condizioni di ammissione né la rilevanza che la giurisprudenza della Corte attribuisce alle decisioni di ammissione da parte della commissione giudicatrice di questi concorsi . Il fatto di sapere che taluni candidati sono stati precedentemente ammessi a tali concorsi costituisce del resto un punto di riferimento importante per qualsiasi commissione giudicatrice tale da orientarla nella precisazione delle condizioni di ammissione che sono indicate in termini generali nel bando di concorso .
Inoltre, bisogna tener conto del fatto che un dipendente che sia stato precedentemente ammesso a concorsi le cui condizioni di ammissione fossero identiche a quelle stabilite per il concorso per il quale egli ha presentato la sua candidatura può legittimamente attendersi di essere di nuovo ammesso . Una disparità di trattamento da parte di commissioni giudicatrici successive provocherà inevitabilmente un senso di ingiustizia nell' interessato . Per dare soddisfazione a tale legittima aspettativa e per evitare tale senso di ingiustizia, la sola soluzione pienamente adeguata sarebbe quella di impedire che le commissioni giudicatrici interpretino le condizioni obiettive di ammissione alle prove, formulate in termini identici, in modo diverso da un concorso all' altro ( vedasi la sentenza Kobor ). Tuttavia, quando la commissione giudicatrice si trova di fronte alla difficoltà per cui talune condizioni siano state formulate in maniera troppo generale nel bando di concorso, essa ha il dovere di precisare tali condizioni e, così facendo, può essere indotta a definire criteri diversi da quelli utilizzati da commissioni giudicatrici di concorsi precedenti . In tal caso, la commissione giudicatrice è tenuta a curare particolarmente l' obbligo di motivazione . Infatti, come la Corte ha dichiarato nelle sentenze Kobor e De Santis, nei confronti di un candidato non può essere espresso un giudizio meno favorevole rispetto a un concorso precedente a meno che esso sia specificamente motivato .
15 . La commissione giudicatrice non era certo tenuta a compiere essa stessa ricerche per vedere a quali concorsi i candidati fossero stati precedentemente ammessi ( vedasi sentenza Allgayer ). Tuttavia, bisognava tener conto del fatto che il bando di concorso non aveva precisato le informazioni che i candidati dovevano allegare al loro atto di candidatura . Stando così le cose, la funzione stessa della commissione giudicatrice ed anche il suo dovere di assistenza nei confronti degli interessati ( 6 ) le imponevano di raccogliere presso i candidati le informazioni che fossero ad essa necessarie per adempiere il proprio compito in maniera ineccepibile . E' ciò che effettivamente ha fatto la commissione giudicatrice indirizzando ai candidati un questionario relativo ai loro studi e alla loro esperienza professionale . La commissione giudicatrice non ha tuttavia invitato i candidati ad indicare anche la loro ammissione a concorsi analoghi precedenti e il seguito ad essa dato, mentre sarebbe stato sufficiente prevedere nel questionario una colonna distinta per tale tipo d' informazioni .
Avendo omesso di integrare le sue informazioni su tale punto essenziale, la commissione si è posta in una posizione che non le consentiva di soddisfare, in conformità alla giurisprudenza della Corte, il suo obbligo di motivare, con considerazioni di ordine non generale come quelle della sua comunicazione del 21 maggio 1987, la sua valutazione di una condizione di ammissione che, benché formulata in termini quasi identici in taluni bandi di concorsi precedenti, era stata applicata in modo diverso da parte delle commissioni giudicatrici di questi concorsi .
Stando così le cose, mi sembra che le decisioni della commissione giudicatrice di non ammettere le signore Belardinelli, Couve, Meyer e Muller alle prove del concorso CJ 80/86 sono inficiate da un vizio di forma per carenza di motivazione sufficiente . Per tale motivo, mi sembra che tali decisioni debbano essere annullate .
16 . In conclusione, vi propongo :
1 ) di annullare le decisioni della commissione giudicatrice di non ammettere le Belardinelli, Couve, Meyer e Muller alle prove del concorso CJ 80/86;
2 ) per il resto, di respingere il ricorso;
3 ) di condannare la Corte di giustizia a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle delle signore Belardinelli, Couve, Meyer e Muller .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Cioè i fascicoli di candidatura .
( 2 ) Nella sua sentenza 5 aprile 1979 ( Orlandi / Commissione, causa 117/78, Racc . pag . 1613 ) la Corte aveva già dato applicazione ai principii espressi nella sentenza Ruske :
"il bando di concorso definisce la condizione relativa ai titoli o diplomi con l' espressione 'istruzione secondaria di secondo grado' , aggiungendo che 'nel valutare il diploma, la commissione esaminatrice terrà conto delle differenti strutture scolastiche esistenti nei paesi membri' " ( punto 20 della motivazione );
"pur essendo lecito alla commissione formulare le condizioni per l' ammissione ad un concorso in termini più restrittivi di quelli impiegati nel caso di specie e, in particolare, richiedere un diploma che permetta di accedere all' università, bisogna tuttavia che questo requisito risulti dal testo stesso del bando di concorso, tenuto conto del fatto che esiste, nei vari Stati membri, una grande varietà di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, alcuni dei quali non preparano agli studi universitari e non permettono di accedere automaticamente a detti studi" ( punto 21 della motivazione ).
( 3 ) Nella presente elencazione non si è tenuto conto delle decisioni di ammissione a concorsi B che sono state adottate successivamente alla decisione di non ammissione della commissione giudicatrice del concorso CJ 80/86 . Infatti, tali decisioni successive non possono influenzare retroattivamente il giudizio della commissione giudicatrice di un concorso precedente .
( 4 ) Il bando per il concorso CJ 90/85 al quale la sig.ra Meyer era stata precedentemente ammessa, prevedeva inoltre la condizione di "due anni almeno di pratica professionale nell' applicazione di talune regole di gestione amministrativa, finanziaria o di documentazione", cioè una condizione analoga a quella contemplata a titolo di esperienza integrativa nel bando di concorso CJ 80/86 .
( 5 ) All' udienza, il difensore dei ricorrenti ha sostenuto che il questionario di cui trattasi non era stato indirizzato a tutti i candidati . Tuttavia, esso non ha fornito la prova di tale affermazione, che è stata contestata dai rappresentanti della Corte . Egli ha anche omesso di indicare quali candidati non avrebbero ricevuto il questionario . Stando così le cose, la tesi dei ricorrenti circa la diffusione assertivamente selettiva del questionario non sembra poter essere presa in considerazione nell' ambito della presente causa .
( 6 ) Vedasi sentenza 4 febbraio 1987 ( Maurissen / Corte dei conti, causa 417/85, Racc . pag . 551 ).
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