Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
L' art . 49, n . 1, della legge greca 12 novembre 1980, n . 1089, dispone l' istituzione di una Unione delle camere di commercio e dell' industria della Grecia ( in prosieguo : la "UGCCI "). A norma dell' art . 49, n . 3, lett . g ), di detta legge, spetta alla UGCCI fra l' altro :
"raccogliere e fornire, su decreto del ministro del commercio, informazioni per le banche autorizzate ad effettuare operazioni di cambio, al fine di attuare un valido controllo dei lavori di cui all' art . 1, n . 3, della legge n . 936/1979 relativa alle modifiche ed aggiunte apportate alle norme sul commercio con l' estero (...)".
L' art . 49, n . 6, dispone la raccolta dei fondi che consentono alla UGCCI di perseguire i diversi obiettivi affidatile . A norma dell' art . 49, n . 6, lett . g ), l' importo del tributo riscosso dalla UGCCI per i servizi prestati ai sensi dell' art . 49, n . 3, lett . g ) viene fissato con decreto del ministro del Commercio; le somme così percepite vengono distribuite "fra gli enti che collaborano nello studio delle informazioni raccolte", cioè, a quanto pare, fra le varie camere di commercio .
La disciplina particolare relativa all' applicazione del tributo è stabilita dalla circolare del ministero del commercio 10 dicembre 1980, n . EG/8324/2714, che fa specifico riferimento all' adesione della Grecia alla CEE ed alle norme contenute negli artt . 30 e seguenti del trattato CEE . In forza del capo I, spetta alle banche intermediarie, ove si sia autorizzato l' importazione o il pagamento di un prodotto, effettuare i controlli valutari al fine di tutelare i diritti in materia della Repubblica ellenica . A norma del capo II, lett . b ), della circolare, il tributo è riscosso in ragione dello 0,1% del valore CIF figurante sulla fattura per i prodotti considerati, per un minimo di 25O DR ed un massimo di 5 OOO DR, fermo restando che solo la metà dell' importo viene riscossa ove l' importazione od il pagamento siano effettuati per conto di una persona giuridica; nessun importo viene riscosso a carico dello Stato . Le somme così raccolte vengono trasmesse alla Banca di Grecia su un conto speciale e quindi ripartite con decreto ministeriale .
La Commissione avviava un procedimento a norma dell' art . 169 del trattato CEE, durante il periodo transitorio, fondato sull' art . 28 dell' atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità ( in prosieguo : l' "atto di adesione "), che recita : "Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione istituita dopo il 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia è abolita al 1° gennaio 1981 ".
Il procedimento seguiva il suo corso normale . La lettera di diffida 26 marzo 1984 esponeva la sostanza delle tesi della Commissione, e in particolare che il tributo considerato era una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale e quindi contrario all' art . 28 dell' atto di adesione . Seguiva, nei tempi stabiliti, un parere motivato e quindi un ricorso alla Corte di giustizia ( causa 138/85 ). Al termine della fase scritta in detta causa, il governo greco, rispondendo ad un quesito scritto della Corte, presentava dei testi normativi che dimostravano come il tributo controverso prendesse origine in atti legislativi risalenti al 1947 . Ciò sottraeva apparentemente i provvedimenti in causa all' applicazione dell' art . 28 dell' atto di adesione ( detto articolo si riferisce infatti a tasse "istituite dopo il 1° gennaio 1979 ").
Ad ogni modo, la Commissione rinunciava agli atti della causa 138/85, che veniva cancellata dal ruolo della Corte con ordinanza 3 ottobre 1986 . La Commissione aveva allora già presentato un nuovo ricorso ai sensi dell' art . 169, questa volta fondato sull' art . 29 dell' atto di adesione, che stabilisce la progressiva abolizione, attraverso successive riduzioni, delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali all' importazione durante un periodo transitorio, dovendo effettuarsi la riduzione finale entro il 1° gennaio 1986 .
Nella nuova lettera di diffida 8 agosto 1986, la Commissione ha affermato che "il combinato disposto dell' art . 29 dell' atto di adesione e dell' art . 13 del trattato CEE" è il fondamento giuridico del suo ricorso, ma facendo riferimento alle tesi nel merito esposte nella causa 138/85 e quindi fra l' altro all' art . 28 dell' atto di adesione . Il governo greco ha risposto contestando che la lettera di diffida si riferiva a delle tesi sviluppate in un' altra causa regolarmente conclusasi . La Commissione ha quindi continuato il procedimento precontenzioso ai sensi dell' art . 169 del trattato ed ha esposto particolareggiatamente, nel parere motivato, gli argomenti giuridici sui quali questo si fonda . Dopo aver ricevuto un' ulteriore risposta dal governo greco, che avanzava censure sulla ricevibilità e sul merito, il 29 luglio 1987 la Commissione ha presentato il ricorso odierno volto a far dichiarare che, riscuotendo un tributo per il controllo dei prezzi dei prodotti importati da altri Stati membri della Comunità, la Grecia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 12 e seguenti del trattato CEE e dell' art . 29 dell' atto di adesione .
Il governo greco contesta la ricevibilità del ricorso poiché il riferimento alla causa 138/85, nella lettera di diffida 8 agosto 1986, vizia il procedimento ex art . 169 poiché sottrae al governo greco la possibilità di rispondere esaustivamente, in quella fase del procedimento, alle censure presumibilmente avanzate contro di esso, citando la causa 45/64 ( Commissione / Italia, Racc . 1965, pag . 857, in particolare pagg . 864 e 865 ), la causa 20/59 ( Italia / Alta Autorità, Racc . 1960, pag . 325, in particolare, pagg . 338 e 339 ), causa vertente sull' art . 88 del trattato CECA, e la causa 31/69 ( Commissione / Italia, Racc . 1970, pag . 25, in particolare pag . 33, punto 13 della motivazione ). La Commissione sostiene che i requisiti procedurali di cui all' art . 169 sono stati rispettati e afferma, senza chiedere che la Corte accerti un' infrazione del trattato a tal riguardo, che il governo greco non ha prestato la piena collaborazione che deve attendersi da uno Stato membro ai sensi dell' art . 5 del trattato CEE .
La Grecia sottolinea giustamente l' importanza della lettera di diffida, che è volta a fornire allo Stato membro cui è rivolta le necessarie informazioni sulle censure formulate nei suoi confronti, tuttavia nella presente causa non v' è dubbio, a mio giudizio, che il governo greco è stato informato pienamente ed adeguatamente circa la natura delle tesi della Commissione . Il ricorso nella causa 138/85 verteva esattamente sulle identiche norme censurate e la rinuncia agli atti è avvenuta, come il governo greco ben sapeva, solo perché questo ha presentato, all' ultimo momento, documenti che hanno condotto la Commissione a concludere che il ricorso andava proposto a norma dell' art . 29 piuttosto che dell' art . 28 dell' atto di adesione .
Nonostante la lettera di diffida contenesse il riferimento alle tesi in precedenza avanzate, cosa che non mi pare crei una qualche confusione, ritengo non siano state infrante le garanzie procedurali essenziali per lo Stato membro ai sensi dell' art . 169 e che il ricorso sia di conseguenza ricevibile ( cfr . causa 211/81, Commissione / Danimarca, Racc . 1982, pag . 4547, in particolare pagg . 4557 e 4558, punti da 7 a 12 della motivazione della sentenza ). A nulla vale obiettare che la tesi cui è fatto riferimento era a sostegno di un ricorso in una causa che si era già conclusa .
Il caso odierno verte essenzialmente sul fatto che, a giudizio della Commissione, la legge greca impone senza dubbio una tassa, oggetto di divieto, di effetto equivalente ad un dazio doganale, poiché il tributo è un onere monetario imposto unilateralmente per i prodotti importati da un altro Stato membro allorché essi attraversano la frontiera greca e non viene invece riscosso per le merci prodotte in Grecia . Fondandosi fra l' altro sulle cause riunite 52 e 55/65 ( Germania / Commissione, Racc . 1966, pag . 159, in particolare pagg . 169 e 170 ), sulla causa 24/68 ( Commissione / Italia, Racc . 1969, pag . 193, in particolare pagg . 200 e 201, punti da 7 a 10 della motivazione ), sulla causa 8/70 ( Commissione / Italia, Racc . 1970, pag . 961, in particolare pagg . 965 e 966, punti 2 e 3 della motivazione ), sulla causa 39/73 ( Rewe Zentralfinanz GmbH / Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Racc . 1973, pag . 1039, in particolare pagg . 1043 e 1044, punti 3 e 4 della motivazione ) e sulla causa 87/75 ( Bresciani / Amministrazione italiana delle finanze, Racc . 1976, pag . 129, in particolare pag . 138, punti 8 e 9 della motivazione ), la Commissione sostiene che il controllo delle fatture d' importazione effettuato dalle camere di commercio, posto a giustificazione del tributo controverso, è un' attività amministrativa svolta per ragioni di pubblica amministrazione, nell' interesse generale o in quello dell' economia nazionale, e non è quindi collegato alla tutela degli interessi degli importatori . La Commissione conviene sul fatto che l' imposizione di un tributo potrebbe giustificarsi se si prestasse un servizio all' importatore .
Dal canto suo, il governo greco sostiene che gli importi raccolti grazie al tributo vengono riscossi esclusivamente a fronte di un servizio reso dalla UGCCI . Gli importi vanno considerati, secondo il governo greco, come il corrispettivo di date attività che rientrano nell' ambito di competenze specifico della UGCCI; l' importo del tributo ed il sistema di imposizione sono determinati dal ministro del commercio : ne risulta un tributo il cui gettito è ripartito fra tutti i membri della UGCCI a titolo di compenso per le attività lavorative svolte nell' assistenza alla commissione di controllo valutario .
In udienza, il legale del governo greco ha ampliato questi argomenti, suggerendo l' esistenza di un nesso tra quanto raccolto ( il tributo ) ed il prezzo fatturato dei prodotti importati . Il servizio prestato dai membri delle camere di commercio consisterebbe nell' accertamento che quanto effettuato è realmente un controllo valutario e non una restrizione dissimulata al commercio : quindi, si è sostenuto, il tributo non finanziava le attività amministrative dello Stato bensì la prestazione di un vero servizio agli importatori . Il legale ha concluso nel senso che il tributo non costituisce, né per la sua natura né per gli effetti che ha spiegato, un ostacolo alle importazioni e che esso quindi nulla ha in comune con una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale .
A mio giudizio, deve respingersi la tesi del governo greco . Non si riscontra alcun legame tra il tributo ed un servizio reso dalle camere di commercio ai propri membri . Gli elementi sottoposti alla Corte mi sembra dimostrino che il controllo delle fatture, cioè l' asserito servizio, è una misura adottata per motivi di natura pubblica che poco o nulla hanno da spartire con gli interessi degli importatori . Sulla base degli elementi disponibili ritengo che quanto effettuato, anche se compito del personale delle camere di commercio, è di ausilio al controllo valutario da parte dello Stato e non è un servizio per i commercianti sulle importazioni dei quali è imposto il tributo . Pur se le camere di commercio assistono il personale delle banche e i funzionari dello Stato, che sono i primi ad occuparsi delle operazioni di controllo valutario, cio è effettuato essenzialmente nel pubblico interesse e non in quanto servizio per i membri delle camere di commercio .
In chiusura di udienza, il legale del governo greco ha affermato di poter fornire prova dell' interesse degli importatori a che fosse imposto il tributo . Fosse stato disponibile, un tale elemento sarebbe apparso nelle memorie scritte . Esso non può ovviamente essere ammesso in questa fase, né può influenzare l' esito del giudizio l' affermazione della sua eventuale sussistenza .
Io ritengo che il tributo controverso rientri perfettamente nella definizione di tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale . "Un onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e della sua struttura, e che colpisce le merci importate da un altro Stato membro al passaggio della frontiera, costituisce una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale" ( sentenza Bresciani, pag . 138, punto 9 della motivazione ).
In alternativa, il legale del governo greco ha suggerito che il tributo controverso non era imposto sulle importazioni in sé ma solo quando doveva iniziarsi il procedimento valutario, cioè molto probabilmente in tutt' altro momento . Questa tesi non mi convince . A me pare che l' autorizzazione valutaria sia tanto intimamente legata al processo di importazione ( essa si applica solo alle merci importate ) che detta distinzione non ha reale significato .
In ulteriore alternativa, il governo greco sostiene che l' effetto protezionistico del tributo è minimo e cita tre esempi a titolo di chiarimento . Comunque sia, un onere pecuniario, per quanto minimo, applicato in ragione del passaggio delle frontiere, costituisce un ostacolo per la libera circolazione delle merci ( cfr ., ad esempio, sentenza Bresciani, pag . 138, punto 8 della motivazione, e la causa 24/68, Italia, pag . 200, punto 7 della motivazione ), e con ciò cade la tesi suddetta . Del resto è dubbio che l' importo complessivo coinvolto sia minimo .
La natura dell' onere non è poi influenzata dal fatto che non sia imposto tributo per consegne di valore minimo .
Propongo quindi di accogliere il ricorso della Commissione e di porre le spese a carico della convenuta .
(*) Traduzione dall' inglese .
Full & Egal Universal Law Academy