Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il Bundesfinanzhof chiede che precisiate i criteri di delimitazione fra le nozioni di "macchine calcolatrici" di cui alla voce doganale 84.52 e di "macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione" di cui alla voce doganale 84.53 .
2 . Vi si chiede poi se apparecchi elettronici destinati essenzialmente all' esecuzione di operazioni di calcolo, ma anche di altre operazioni, programmabili secondo un metodo che si applica più facilmente del linguaggio di programmazione Basic, siano macchine calcolatrici o macchine automatiche per il trattamento delle informazioni ai sensi delle voci doganali sopra richiamate .
3 . La lite principale riguarda la classificazione di quattro tipi di apparecchi chiamati dalla Casio "calcolatori programmabili", importati dal Giappone . Tali macchine, descritte nella relazione d' udienza, consentono di effettuare operazioni di calcolo isolate o composte . Sembra inoltre che altri programmi possano essere introdotti (( programmi di apprendistato, programmi musicali, (...) )).
4 . Diciamolo subito : la delimitazione tra macchine calcolatrici e macchine automatiche per il trattamento delle informazioni mi sembra debba esser fatta in base alla nota 3, lett . A, sub a ), del capitolo 84 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 novembre 1984, n . 3400, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68, relativo alla tariffa doganale comune ( 1 ), il quale recita :
"sono considerate 'macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione' , ai sensi della voce 84.53 :
a ) le macchine numeriche le cui memorie permettono di registrare, oltre al o ai programmi di elaborazione ed ai dati da elaborare, un programma di traduzione dal linguaggio convenzionale, nel quale i programmi sono iscritti, nel linguaggio utilizzabile dalla macchina . Queste macchine devono avere un memoria principale direttamente accessibile per l' esecuzione di un programma, di una capacità almeno sufficiente per registrare le parti dei programmi di elaborazione o di traduzione e di dati immediatamente necessari per l' elaborazione in corso . Esse devono, inoltre, sulla base delle istruzioni contenute nel programma iniziale, essere in grado, con decisione logica, di modificare l' esecuzione nel corso dell' elaborazione ."
5 . Sono questi i criteri che il regolamento ( CEE ) della Commissione 4 luglio 1984, n . 1935, relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 84.53 B della tariffa doganale comune ( 2 ), ha applicato al fine di procedere alla classificazione di un "computer tascabile", così recitando :
"considerando che gli apparecchi della sottovoce 84.52 A anche se programmabili non utilizzano, nel corso del loro impiego, un linguaggio informatico;
considerando che l' apparecchio è una macchina numerica le cui memorie permettono di registrare, oltre al programma di elaborazione dati, un programma di traduzione dal linguaggio convenzionale, nel quale i programmi sono iscritti ( linguaggio Basic ), nel linguaggio utilizzabile dalla macchina e che, inoltre, l' apparecchio, sulla base delle istruzioni contenute nel programma iniziale, è in grado di modificare l' esecuzione del programma nel corso dell' elaborazione con delle decisioni logiche;
considerando che l' apparecchio in questione risponde ai requisiti di cui alla nota 3, lett . A, sub a ), del capitolo 84 riguardante le macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione, della sottovoce 84.53 B ".
6 . Al fine di determinare quale voce doganale si applichi alle macchine di cui è causa, è quindi opportuno accertare se esse possiedano le caratteristiche contemplate nella nota 3, lett . A, sub a ), accertamento che rientra nella competenza del giudice nazionale . Sembra che in proposito, indipendentemente dalla loro opinione sulla rilevanza della definizione della suddetta nota, i periti abbiano ritenuto che le macchine, o almeno talune fra esse, potessero corrispondere ai criteri riferiti .
7 . In questo caso, ritengo che non si possa prescindere dalle disposizioni della tariffa doganale comune per il motivo, addotto dalla Commissione, che l' elaborazione di linguaggi di programmazione tanto semplici come quello delle macchine di cui è causa non poteva esser prevista al momento della redazione della nota 3, lett . A, sub a ). Infatti, la distinzione fra linguaggi elementari e linguaggi complessi non è affatto presupposta da detta disposizione .
8 . In proposito, occorre ricordare quanto avete deciso nella sentenza Analog Devices :
"Certo, non può escludersi che l' evoluzione tecnica verificatasi nel settore industriale di cui trattasi e che tende a generalizzare l' uso di circuiti integrati come unità di base nella costruzione di talune microstrutture elettroniche giustifichi l' elaborazione di una nuova classificazione doganale . Tuttavia, spetta alle competenti istituzioni comunitarie tenerne eventualmente conto modificando la tariffa doganale comune . In mancanza di tale modifica, l' interpretazione della tariffa stessa non può variare a seconda dell' evoluzione della tecnica" ( 3 ).
9 . Non si può più chiaramente disattendere il tipo di "interpretazione dinamica" che vi propone la Commissione . Una siffatta interpretazione costringerebbe ad esami, tanto perigliosi quanto necessariamente instabili, delle prestazioni dei linguaggi informatici usati al fine di precisare la nozione di "macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione ".
10 . Non ritengo di dovervi incoraggiare a prendere questa via . Preferisco una soluzione che corrisponda tanto alle esigenze della certezza del diritto quanto alle prescrizioni di una norma non ambigua .
11 . Quindi, vi propongo di dichiarare :
"La distinzione tra 'macchine calcolatrici' , ai sensi della voce doganale 84.52, e 'macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione' , ai sensi della voce doganale 84.53, deve esser fatta in base alla nota 3, lett . A, sub a ), del capitolo 84 della tariffa doganale comune . Una macchina che corrisponda ai criteri posti da tale disposizione, anche se è destinata prevalentemente ad effettuare operazioni di calcolo, dev' essere classificata come 'macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione' ."
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) GU L 320 del 10 . 12 . 1984, pag . 319 .
( 2 ) GU L 180, del 7 . 7 . 1984, pag . 10 .
( 3 ) Sentenza 19 novembre 1981 nella causa 122/80, Racc . pag . 2781, punto 12 della motivazione; il corsivo è mio .
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