Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
La Matteucci, ricorrente nella causa dinanzi al conseil d' état del Belgio il quale ha effettuato il presente rinvio pregiudiziale, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, è cittadina italiana . Essa è nata nel 1960 nel Belgio dove suo padre, lavoratore migrante italiano, si era stabilito . Questi risiede da allora nel Belgio al pari, a quanto pare, della madre . La Matteucci ha effettuato l' intera carriera scolastica nel Belgio . Dal 1983 lavora come insegnante di "ritmica" presso il Centre culturel di Namur . Essa ha continuato gli studi ed ha seguito un corso di ritmica presso un istituto di Bruxelles nel 1985, dove figurava nel 2% degli studenti meglio classificati .
Nel 1984 chiedeva al commissariat général aux relations internationales ( CGRI ) della communauté française de Belgique una borsa di "specializzazione" per studiare canto e tecnica vocale a Berlino . Tre borse di questo genere, destinate a coprire non già le spese d' iscrizione o d' insegnamento, ma il mantenimento dello studente, erano a disposizione della communauté française in forza di un accordo fra il Belgio e la Repubblica federale di Germania in data 24 settembre 1956 . Nella domanda la Matteucci dichiarava che le lezioni di canto avrebbero completato la sua preparazione ed esperienza in fatto di danza ritmica e l' avrebbero messa in grado di insegnare ai ragazzi ed agli adulti ad esprimersi tanto con la voce, quanto con la mimica .
L' art . 4 dell' accordo del 1956 stabilisce che "ciascuna parte contraente darà a cittadini dell' altra parte borse di studio che consentano loro d' intraprendere o continuare studi o ricerche nell' altro paese o di completare la loro educazione scientifica, culturale, artistica o tecnica ". Richiamandosi al requisito della cittadinanza indicato in detto articolo, il CGRI, secondo convenuto nella causa nazionale, si rifiutava di trasmettere la domanda alle autorità tedesche ( le quali, a quanto pare, dovevano effettuare la scelta finale fra i candidati ). Il conseil d' état ha dichiarato ricevibile il ricorso della Matteucci contro detto rifiuto . Esso ha respinto il ricorso nei confronti della communauté française, che è la prima convenuta .
In un primo tempo la Matteucci faceva valere unicamente l' art . 48 del trattato, attuato dagli artt . 7 e 12 del regolamento n . 1612/68 ( GU 1968, L 257, pag . 2; in prosieguo : il "regolamento "). Tuttavia, in una memoria ulteriore cercava di far valere la sentenza nella causa 293/83, Gravier / Ville de Liège ( Racc . 1985, pag . 593 ), nella quale la Corte, interpretando gli artt . 7 e 128 del trattato, ha deciso che "le condizioni d' accesso alla preparazione professionale rientrano nel campo d' applicazione del trattato" e che quindi "il fatto che uno Stato membro imponga un canone, una tassa d' iscrizione o una tassa scolastica, quale condizione per l' accesso ai corsi di preparazione professionale, agli studenti cittadini di altri Stati membri, mentre lo stesso onere non viene posto a carico degli studenti nazionali, costituisce una discriminazione a causa della cittadinanza, vietata dall' art . 7 del trattato" ( nn . 25 e 26 ). La preparazione professionale veniva definita come "qualsiasi forma d' insegnamento che prepari ad una qualificazione per una determinata professione, un determinato mestiere e una determinata attività (...) qualunque sia l' età ed il livello di preparazione degli alunni o degli studenti, e anche se il programma d' insegnamento comprende altresì materie di carattere generale" ( n . 30 ).
Dall' ordinanza di rinvio si desume che il conseil d' état desidera soprattutto sapere se la massima Gravier vale per le "borse attribuite o negate in circostanze come quelle della presente causa ". La questione pregiudiziale è tuttavia formulata in modo più ampio :
"Se le disposizioni del trattato di Roma 25 marzo 1957, ed in particolare gli artt . 7, 48, 59, 60 e 128, debbano interpretarsi nel senso che le borse di studio concesse da uno Stato membro non possono essere riservate ai cittadini di un altro Stato membro, a differenza di quanto stabilisce l' art . 4 dell' accordo culturale stipulato il 24 settembre 1956 dalla Repubblica federale di Germania col Belgio ".
Non sono stati svolti dinanzi alla Corte argomenti riguardanti gli artt . 59 e 60, che trattano della libera prestazione di servizi, mentre la Commissione sostiene che il problema dev' essere risolto con riguardo agli artt . 7 e 48 del trattato e del regolamento . Nelle conclusioni per la causa Gravier e per la causa 263/86, Belgio / Humbel ( pendente ), ho espresso il parere che l' insegnamento fornito dallo Stato non è un servizio ai sensi di detti articoli giacchè non è fornito "dietro retribuzione ". Resto di questa opinione, in mancanza di ulteriori argomenti in senso contrario .
Nelle sentenze nella causa 39/86, Lair / Universitaet Hannover e nella causa 197/86, Brown / Secretary of State for Scotland, pronunziate il 21 giugno 1988 ( cioè dopo l' udienza nella presente causa ), la Corte ha deciso che la massima Gravier riguardava unicamente i sussidi destinati a far fronte alle spese d' iscrizione, d' insegnamento o d' altro genere relative all' insegnamento professionale e che nello stato attuale di sviluppo del diritto comunitario le sovvenzioni statali destinate al mantenimento ed alla preparazione esulavano dal campo d' applicazione dell' art . 7 del trattato ( nn . 14 e 15 della sentenza Lair, riprodotti testualmente nei nn . 17 e 18 della sentenza Brown ).
Queste massime valgono perlomeno nella stessa misura per la borsa di studio chiesta dalla Matteucci . Se, a norma del diritto comunitario, le sovvenzioni di mantenimento normalmente attribuite ai cittadini nazionali non devono essere date, negli stessi casi, agli stranieri, il riservare ai propri cittadini delle borse straordinarie per studiare all' estero, come quella chiesta dalla Matteucci ( che per di più doveva essere pagata dalle autorità tedesche ) non è in contrasto col combinato disposto degli artt . 7 e 128 .
Considerazioni diverse vanno fatte se gli stranieri di cui trattasi possono trarre dei diritti dell' art . 48 del trattato, specificamente attuato dal regolamento .
L' art . 7 del regolamento stabilisce che, nel territorio degli altri Stati membri, il lavoratore cittadino di uno Stato membro "gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali" ( n . 2 ) e "fruisce altresì, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell' insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione" ( n . 3 ).
L' art . 12 recita :
"I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d' insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono .
Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni ".
Dall' ordinanza di rinvio si desume che la Matteucci si richiama agli artt . 7 e 12 del regolamento, in quanto figlia di un lavoratore migrante, sostenuta in ciò dal governo italiano . Il CGRI e il governo francese assumono che l' art . 12 non si applica giacchè essa stessa è un lavoratore . La tesi della Commissione è che essa può invocare tanto l' art . 7, in qualità di lavoratore, quanto l' art . 12, in qualità di figlia di un lavoratore migrante .
L' art . 7 del regolamento attribuisce dei diritti ai "lavoratori ". L' ordinanza di rinvio non dichiara espressamente che essa è un lavoratore, ma solo che insegna danza ritmica a Namur dal 1983 e che ha continuato gli studi perlomeno fino al 1985, quando ha fatto domanda per il corso di cui trattasi .
Il fatto che studiasse ancora non le impedisce di essere un lavoratore; il lavoro ad orario ridotto non è escluso dalle norme sulla libera circolazione dei lavoratori, purché il lavoro costituisca "l' esercizio di attività reali ed effettive, restando escluse le attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie" ed anche se il reddito che ne deriva sia inferiore al minimo legale, completato o no da altri redditi ( sentenza nella causa 53/81, Levin / Staatssecretaris van Justitie, Racc . 1982, pag . 1035; sentenza nella causa 139/85, Kempf / Staatssecretaris van Justitie, Racc . 1986, pag . 1741 ).
Il giudice nazionale deve quindi stabilire anzitutto se fosse un lavoratore secondo le sentenze della Corte . In caso affermativo, resta da stabilire se può rifarsi al regolamento, dato che non si è trasferita da uno Stato membro ad un altro . Suo padre era il lavoratore migrante . E chiaro che se, quando ha cominciato a lavorare nel 1983, era ancora a suo carico ( dal momento che aveva più di 21 anni ) aveva il diritto di farlo a norma dell' art . 11 del regolamento . Anche se non era a suo carico, mi pare che l' art . 48, nel n . 3, lett . a ) e b ), le dia il diritto, anche se era già nel Belgio, di rispondere a offerte di lavoro effettive e di spostarsi liberamente a tal fine nel Belgio . Il diritto dei figli di lavoratori migranti di mettersi a lavorare nello Stato membro in cui risiedono mi sembra sancito ( malgrado la limitazione di cui all' art . 11 ai figli a carico ed a quelli minori di 21 anni ) pure dall' art . 1 del regolamento il quale stabilisce che : "ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un' attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro (...)".
Anche se non era un lavoratore al momento dei fatti, dalla sentenza della Corte nella causa 316/85, Centre public d' aide sociale de Courcelles / Lebon ( 18 giugno 1987 ) pare emergere che il padre può pretendere, come vantaggio sociale ai sensi dell' art . 7, n . 2, che essa abbia gli stessi diritti in fatto d' istruzione dei figli dei lavoratori belgi finché è di fatto a suo carico, nel senso che egli la manteneva, a prescindere dai motivi di ciò, e indipendentemente dal fatto che essa fosse effettivamente in grado di mantenersi . La stessa cosa pare valga per i diritti attributi dall' art . 7, n . 3, del regolamento .
Supponendo che il giudice nazionale decida che era un lavoratore, o un figlio a carico, sorge la questione se essa possa far valere specifici diritti ai sensi dell' art . 7, n . 2 e n . 3 del regolamento, come sono stati interpretati dalla Corte, in particolare nelle sentenze Lair e Brown .
Nella sentenza Lair la Corte ha ammesso che un sussidio per il mantenimento e le spese scolastiche relativo a studi universitari che portino ad una qualificazione professionale costituiva un vantaggio sociale ai sensi dell' art . 7, n . 2, giacché i vantaggi sociali sono "tutti quelli che, connessi o meno ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in relazione, principalmente, alla loro qualifica obiettiva di lavoratore o al semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori di altri Stati membri appare quindi atta a facilitare la loro mobilità all' interno della Comunità" ( sentenza nella causa 122/84, Scrivener / Centre public d' aide sociale de Chastre, Racc . 1985, pag . 1029 ).
Inoltre, è stato deciso che il cittadino di un altro Stato membro che abbia intrapreso studi del genere nello Stato ospitante, dopo aver svolto attività lavorativa in questo Stato, dev' essere considerato tuttora in possesso dello status di lavoratore e, come tale, atto a fruire dell' art . 7, n . 2, del regolamento, purché esista "una relazione fra l' oggetto degli studi e la precedente attività lavorativa", salvo quando corsi di riadattamento vengano intrapresi da dei disoccupati involontari ( n . 37 ).
Nella causa Lair era pacifico che gli studi portavano ad una qualificazione professionale . Benché la Corte non si sia occupata dell' insegnamento non professionale, rimango del parere che l' istruzione generale può cionondimeno costituire un vantaggio sociale, anche se probabilmente sarà ora necessario provare che vi è una relazione fra gli studi e la precedente attività del lavoratore, prova che può essere difficile fornire quando si tratta di consentire al lavoratore di riconvertirsi per nuove attività .
D' altro canto, al n . 38 della sentenza la Corte dichiara che la concezione della libera circolazione dei lavoratori contenuta nella sentenza e sopra riassunta "corrisponde del resto all' attuale evoluzione delle carriere professionali . Lo svolgimento continuativo di una carriera è difatti meno frequente che in passato . Succede dunque che le attività lavorative siano interrotte da periodi di preparazione, riconversione o riqualificazione ".
Benché ciò sia di competenza del giudice nazionale e qualunque possa essere la situazione in altre cause, l' applicazione di queste disposizioni non sembra debba dar luogo a difficoltà nella presente causa giacché il corso che la Matteucci desidera seguire pare, a prima vista, avere manifestamente una relazione con la sua precedente attività e quindi costituire un corso di perfezionamento o di riqualificazione .
E stato tuttavia sostenuto che, anche se la Matteucci è un lavoratore e gli studi che si propone di effettuare sono connessi alla precedente attività, la borsa di studio non dovrebbe essere considerata un vantaggio sociale; non si tratta di un provvedimento generale, bensì di una borsa su tre annualmente attribuite . Non ammetto questa limitazione . Nella sentenza nella causa 65/81, Reina / Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg ( Racc . 1982, pag . 33 ) la Corte ha deciso che "la nozione di 'vantaggio sociale' di cui all' art . 7, n . 2, del regolamento comprende non solo le agevolazioni concesse in forza di un diritto, ma anche quelle attribuite su base discrezionale ". Il fatto che, nel provvedere all' attribuzione discrezionale di borse, si debba procedere ad una selezione secondo determinati criteri, uno dei quali è che il numero è limitato a tre, non impedisce che la borsa sia un vantaggio sociale . Anche se pochi sono scelti, molti possono presentare domanda .
Prescindendo dal fatto che questo corso si svolge nella Repubblica federale di Germania ed è pagato dalla stessa a norma di un accordo di reciprocità contenuto in una convenzione bilaterale, la Matteucci, se è un lavoratore, può basarsi del pari o in subordine sull' art . 7, n . 3? Per questo non basta che gli studi da intraprendere siano di natura professionale . Nelle sentenze Lair ( n . 26 ) e Brown ( n . 12 ) la Corte ha deciso che una scuola professionale non è solo quella che dispensa in tutto o in parte un insegnamento professionale . Questa nozione "ha un significato più ristretto e si riferisce unicamente ad istituti i quali dispensano solo un insegnamento inserito fra periodi di attività lavorativa oppure strettamente connesso alla stessa, in particolare durante l' apprendistato ". Il conseil d' état deve quindi accertare se la scuola di Berlino sia un istituto del genere .
In caso affermativo, per i motivi che ho indicato nelle conclusioni per le cause Lair e Brown, ritengo che le borse di mantenimento siano comprese e che, data particolarmente la definizione restrittiva di "scuola professionale", non sia necessario provare che gli studi da compiere sono connessi con la precedente attività del lavoratore in quanto tale, tenuto conto che il regolamento si propone di migliorare le condizioni di vita e di lavoro del lavoratore e di facilitare la sua promozione sociale ( terzo considerando ), che l' art . 7, n . 3, si riferisce espressamente al riadattamento e che la Corte ha ammesso, nella sentenza Lair, che periodi di attività lavorativa possono essere interrotti da periodi di preparazione, di riconversione o di riqualificazione .
Se la Matteucci non è affatto un lavoratore, bensì una persona a carico che si basa sull' art . 7, n . 2, a causa del padre, mi pare che abbia diritto di fruire dei vantaggi dell' insegnamento belga nello stesso modo dei figli dei lavoratori belgi nel Belgio, salvo restando l' argomento, di cui parlerò più avanti, relativo al fatto che il corso non si svolge nel Belgio .
Sia essa un lavoratore o una persona a carico, che si rifà a diritti derivati in forza dell' art . 7, può la Matteucci invocare l' art . 12 del regolamento, dato che il rapporto fra i due articoli non è stato precisato finora dalla giurisprudenza della Corte?
L' art . 12, per la sua stessa lettera, non riguarda solo la preparazione professionale, ma comprende "i corsi d' insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale" dello Stato ospitante . Nella sentenza nella causa 9/74, Casagrande / Landeshauptstadt Muenchen ( Racc . 1974, pag . 773 ) la Corte ha espressamente dichiarato che esso si applica agli assegni attribuiti con riguardo al reddito . La Corte ha deciso che l' art . 12, 2° comma, dimostra che l' articolo "mira a favorire iniziative specifiche, onde mettere in grado i figli dei lavoratori stranieri di profittare su un piede di parità dell' istruzione e dei mezzi di preparazione culturale e professionale disponibili" ( punto 4 ). Essa ne ha tratto la conclusione che l' articolo contempla "non solo le disposizioni relative all' ammissione, ma, in generale, tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza dell' insegnamento" ( ibidem ).
Non mi convince l' argomento secondo cui il richiamo, contenuto nella sentenza Casagrande, ai "provvedimenti in generale" impedirebbe di applicare l' art . 12 a borse eccezionali o limitate . Ritengo che questa espressione fosse destinata a comprendere tutti i provvedimenti dello Stato relativi alla frequenza dell' insegnamento, non solo quelli di applicazione ampia .
Vi è un punto a partire dal quale il figlio del lavoratore migrante cessa di essere un figlio agli effetti dell' art . 12? In primo luogo, vi è forse un limite di età; in secondo luogo, cessa di essere un figlio se incomincia a lavorare?
Dal momento che è chiaro che i diritti attribuiti non si limitano ai periodi della scuola dell' obbligo, né alla frequenza di scuole immediatamente seguita da corsi ad orario completo universitari o presso scuole tecniche, giacché i corsi di apprendistato e professionali ( che possono aver luogo in un secondo tempo ) sono specificamente nominati, non penso che si possa sostenere che vi è un' età specifica in cui si cessa di essere un figlio agli effetti dell' articolo . Ovviamente il figlio del lavoratore migrante non può pretendere a qualsiasi età di frequentare scuole che abbiano dei limiti di età; ma se non vi sono limiti di età, mi sembra che, se il cittadino nazionale ha il diritto di iscriversi a un determinato corso di preparazione, o anche all' università in generale, in questo caso, come sostiene la Commissione, il figlio del lavoratore migrante ha lo stesso diritto e alle stesse condizioni . Questo principio dovrebbe valere dall' inizio della frequenza scolastica fino al completamento del tipo di educazione di cui trattasi e non è necessariamente escluso per il fatto che, a un determinato punto, il figlio ha lavorato .
Se il figlio è un lavoratore e può pretendere l' applicazione dell' art . 3, n . 2 o n . 3, non ha bisogno di far valere la sua qualità di figlio . Se lavora occasionalmente, ma non è "un lavoratore", secondo me può far valere la sua qualità di figlio . Il problema sorge se è un lavoratore ma non può provare che gli studi che intende intraprendere sono connessi alla sua precedente attività agli effetti dell' art . 7, n . 2, oppure se non può vantare dei diritti come lavoratore per qualche altro motivo .
E qui che sorge la questione se, agli effetti dell' art . 12, la norma è semel filius semper filius, oppure una volta lavoratore non si è più un figlio . A prima vista mi pareva che le due categorie si escludessero reciprocamente, di guisa che il figlio, una volta lavoratore, cessava di essere un figlio agli effetti dell' art . 12 . Cionondimeno appare plausibile la tesi della Commissione secondo cui il figlio di un lavoratore migrante può sempre valersi dell' art . 12 per chiedere di essere ammesso all' insegnamento generale, di apprendistato e di preparazione professionale dello Stato alle stesse condizioni dei cittadini di questo Stato, qualora risieda nello stesso . Può sembrare strano che il figlio di un lavoratore migrante, già adulto, possa, secondo la tesi della Commissione, acquistare diritti all' insegnamento che non spettano ai lavoratori alla luce delle sentenze Lair e Brown secondo le quali i diritti all' insegnamento, a norma dell' art . 7, n . 2, sono limitati ai corsi in cui vi è un nesso fra l' occupazione precedente e gli studi . D' altro canto, se la mobilità e l' integrazione dei lavoratori e dei loro familiari dev' essere incoraggiata, la discriminazione a causa della cittadinanza nei confronti dei figli di lavoratori migranti è manifestamente in contrasto con gli scopi del regolamento .
Ponendo a raffronto questi aspetti, mi pare che debba essere accolta la tesi della Commissione e che il figlio di un lavoratore migrante possa valersi dell' art . 12 se non può fruire dell' art . 7, anche se ha lavorato nel frattempo, purché si tratti di un corso "d' insegnamento generale, di apprendistato o di formazione professionale ". Potranno presentarsi dei casi difficili da risolvere, soprattutto quando i figli dei lavoratori migranti della prima generazione saranno più avanti con gli anni . Il presente caso non mi pare tanto difficile giacché la Matteucci, benché avesse cominciato a lavorare, continuava la propria preparazione professionale al momento in cui ha fatto domanda per il corso di Berlino .
Restano gli argomenti relativi al fatto che il corso non dev' essere seguito nel Belgio, ma a Berlino e dipende da una convenzione bilaterale .
A mio parere, è chiaro che, se uno Stato membro fa in modo che i propri cittadini seguano in un altro Stato membro dei corsi i quali, se fossero tenuti nel primo Stato, costituirebbero vantaggi sociali ( art . 7, n . 2 ), insegnamento professionale o di riadattamento ( art . 7, n . 3 ) ovvero corsi d' insegnamento generale, d' apprendistato o di formazione professionale ( art . 12 ), in tal caso questo insegnamento, benché tenuto in un altro Stato membro, rientra, rispettivamente, negli artt . 7, n . 2, e 7, n . 3 o 12 . Dev' essere considerato come parte dell' apparato d' istruzione dello Stato . L' argomento secondo cui l' art . 12 non si può applicare perché il figlio non sarà più residente nello Stato è insostenibile . La residenza in uno Stato membro è un presupposto per l' ammissione all' insegnamento, non per il suo svolgimento . In caso contrario, nessun figlio potrebbe chiedere di partecipare a dei corsi universitari tenuti, ad esempio, in parte presso un' università od istituto di preparazione professionale inglese ed in parte in una corrispondente scuola francese .
L' ultimo problema, sollevato dal CGRI e dal governo francese, riguarda il fatto che le borse di studio erano disponibili in forza di un trattato bilaterale anteriore al trattato di Roma e chiamato "accordo culturale ". Il governo francese cita l' art . 234 del trattato il quale stabilisce :
"Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all' entrata in vigore del trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall' altra .
Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate (...)".
Secondo me, questo articolo è chiaramente irrilevante giacché riguarda solo i trattati fra Stati membri e paesi terzi e quindi esula dal presente caso .
E manifesto, come la Commissione ammette, che gli scambi culturali e gli accordi fra Stati membri per effettuarli possono contribuire molto alla reciproca comprensione e allo sviluppo dei rapporti tra Stati membri . D' altro canto, ed anche se la cultura, come l' educazione, non è specificamente nominata nel trattato, questo può sempre influirvi ( sentenza Casagrande, n . 6 della motivazione; sentenza Gravier, n . 19 della motivazione ).
Secondo me, anche ammettendo in pieno che gli Stati membri possano desiderare di organizzare degli scambi di studenti in grado di portare con sé la loro cultura nazionale e di assorbire quella dello Stato membro in cui si recano, la cittadinanza di per sé non può essere considerata il criterio da seguire per la preparazione professionale, come è stato definito nella sentenza Gravier, o per gli altri corsi di cui si parla negli artt . 7 e 12 del regolamento . Il termine "culturale", in relazione a questo tipo di accordi, è comunque molto elastico . Se si tratta di uno scambio di studenti, ad esempio, di discipline tecniche o scientifiche, lo "sfondo culturale" può essere meno importante delle conoscenze tecniche o scientifiche ai fini della scelta dei candidati . Tuttavia, anche se ci si propone di far vedere la Germania a studenti di origine belga e di fa vedere il Belgio a studenti di origine tedesca e di introdurre con essi la cultura dei rispettivi Stati, mi pare che non si possa sostenere, a proposito di una candidata nata e che abbia effettuato tutti i suoi studi nel Belgio, che essa non può essere presa in considerazione per una borsa del genere, unicamente a causa della sua cittadinanza, per il motivo che essa non ha esperienza o comprensione della cultura belga . Se ci sia una candidata più idonea, è una questione completamente diversa .
Né penso si possa ribattere alle pretese della Matteucci che le borse vengono attribuite in forza di una "convenzione internazionale" fra due Stati membri stipulata prima della firma del trattato CEE .
Negli Stati membri, il diritto comunitario è preminente; se le discriminazioni basate sulla cittadinanza sono vietate in un determinato settore, lo Stato membro nei confronti del quale il singolo può far valere il principio di non discriminazione deve evitare di adottare provvedimenti che discriminino a causa della cittadinanza .
Indipendentemente dal fatto che a ) i figli di un lavoratore migrante residenti nel Belgio possano valersi dell' art . 12 nei confronti della Repubblica federale di Germania, questione che ho esaminato nella causa Humbel, e b ) la Repubblica federale - come la Commissione sostiene - abbia l' obbligo a norma dell' art . 5 del trattato di astenersi da tutto ciò che possa impedire al Belgio di adempiere gli obblighi impostigli dall' art . 12 del regolamento ( e quindi di valutare secondo i loro meriti tutti i candidati proposti dal Belgio, indipendentemente dalla loro cittadinanza ), ritengo che, se la Matteucci può d' altro canto valersi degli artt . 7 o 12 del regolamento, la sua candidatura non possa essere respinta per il semplice fatto che la borsa riguarda degli studi in Germania in forza di un accordo internazionale fra il Belgio e la Germania . Problemi diversi possono sorgere a proposito di borse concesse unilateralmente da uno Stato membro o in forza di accordi che non siano stati conclusi da Stati membri, problemi che non mi sembra si pongano nel presente caso .
Risolverei quindi la questione del conseil d' état nel senso che uno Stato membro il quale abbia concluso un accordo con un altro Stato membro in forza del quale vengono date borse di studio di mantenimento per corsi nel secondo Stato non può rifiutarsi di concederle, alle condizioni che valgono per i propri cittadini, al cittadino di un altro Stato membro che possa valersi dell' art . 7 del regolamento in quanto lavoratore migrante o persona a carico di un lavoratore migrante ovvero dell' art . 12, in quanto figlio di un lavoratore migrante, unicamente per il motivo che il candidato non è cittadino dello Stato primo nominato . Tuttavia, nessun obbligo del genere deriva dal combinato disposto degli artt . 7 e 128 o degli artt . 59 e 60 del trattato .
Le spese delle parti nella causa dinanzi al conseil d' état sono di competenza di questo giudice . Quelle dei governi francese ed italiano e della Commissione non sono ripetibili .
(*) Traduzione dall' inglese .
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