Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il Finanzgericht di Monaco vi ha sottoposto una questione pregiudiziale sulla validità dei regolamenti della Commissione n . 3453/81 ( 1 ) e del Consiglio n . 789/82 ( 2 ).
2 . La società Continentale Produkten-Gesellschaft Erhardt-Renken GmbH & Co . ( in prosieguo : "Continentale Produkten "), che importa regolarmente filati di cotone originari della Turchia classificati nella sottovoce 55.05 B . della tariffa doganale comune, contesta dinanzi al Finanzgericht di Monaco delle ingiunzioni di pagamento emesse dallo Hauptzollamt di Monaco-Ovest con cui le si richiede il versamento di un dazio antidumping definitivo per l' importazione, avvenuta il 15, 20, 27 e 28 aprile 1982, di quattro partite di filati di cotone, dazio ammontante al 12% del valore in dogana . Essa sostiene l' invalidità dei due regolamenti summenzionati .
3 . La società Continentale Produkten non è sconosciuta alla vostra Corte, giacché con ricorso del 28 dicembre 1984, proposto a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, aveva chiesto l' annullamento parziale di una decisione della Commissione che le aveva concesso il rimborso di una parte dei dazi antidumping versati a norma del regolamento n . 789/82 . Mediante tale azione essa intendeva contestare la validità di detto regolamento . In quell' occasione conclusi che il procedimento di rimborso dei dazi antidumping istituito dall' art . 16 del regolamento di base del Consiglio n . 2176/84, emanato successivamente, ma applicabile ai procedimenti in corso, non poteva intendersi nel senso che consentisse di rimettere in questione il regolamento istitutivo dei dazi antidumping ( 3 ). Voi condivideste questo modo di vedere e respingeste il ricorso della società Continentale Produkten con sentenza del 24 febbraio 1987, osservando in particolare che l' art . 16 del regolamento n . 2176/84
"non consente di contestare la validità del regolamento che istituisce i dazi o di chiedere un riesame dei dati generali rilevati nel corso delle inchieste precedenti" ( 4 ).
4 . Nelle conclusioni che avevo allora presentato avevo fatto osservare che gli importatori comunitari potevano, conformemente alla vostra giurisprudenza Allied Corporation ( 5 ), opporsi alle ingiunzioni di pagamento dei dazi antidumping rivolgendosi ai tribunali nazionali, dinanzi ai quali potevano eccepire l' illegittimità del regolamento che istituiva detti dazi e chiedere al giudice adito di avvalersi del procedimento di rinvio pregiudiziale per far valutare la validità dell' atto . E' questa strada che ora ha seguito la società Continentale Produkten .
5 . Il Finanzgericht di Monaco vi sottopone la questione della validità, non solo del regolamento n . 789/82 che ha istituito i dazi antidumping definitivi del 12%, la cui riscossione è in questione dinanzi a quel giudice, ma anche del regolamento n . 3453/81, che aveva istituito dazi provvisori del 16 %. Dal momento che le ingiunzioni di pagamento dei dazi antidumping del 12%, emesse nei giorni 15, 20, 27 e 28 aprile 1982, sono fondate solo sul regolamento n . 789/82 ( 6 ), pare che una decisione sulla validità del regolamento n . 3453/81 non sia necessaria al Finanzgericht per pronunciarsi . Infatti, quest' ultimo regolamento non era più applicabile nel momento in cui lo Hauptzollamt di Monaco-Ovest ha notificato le ingiunzioni di pagamento dei dazi antidumping, giacché nel frattempo era stato emanato il regolamento n . 789/82 che istituiva il dazio definitivo ( 7 ). D' altro canto, in applicazione dell' art . 11, n . 1, del regolamento di base n . 3017/79 del Consiglio ( 8 ), allora vigente, il regolamento n . 3453/81 aveva il solo effetto di far dipendere l' immissione in consumo nella Comunità dei prodotti interessati dal deposito di una garanzia per l' importo del dazio provvisorio . La riscossione definitiva del dazio antidumping doveva effettuarsi in seguito in applicazione del regolamento del Consiglio che istituiva un dazio definitivo . Tuttavia, l' art . 2 del regolamento n . 789/82 prende in considerazione, per la riscossione del dazio antidumping definitivo, gli importi depositati in garanzia con riferimento al dazio provvisorio . Come è stato detto nel corso della fase orale, l' eventuale invalidità del regolamento n . 3453/81 colpirebbe non già l' entrata in vigore, bensì la messa in atto del regolamento n . 789/82 . Infatti, questo entrerebbe in vigore il giorno della sua pubblicazione, cioè il 3 aprile 1982, ma la riscossione di un dazio antidumping non potrebbe effettuarsi se non a partire da questa data e non a decorrere dal 1° gennaio 1982, come prevede l' art . 2 del regolamento n . 789/82, poiché il fondamento giuridico del sistema secondo il quale le somme depositate in garanzia sono definitivamente incamerate non esisterebbe più . Contrariamente a quanto ha detto la Commissione nel corso della fase orale, la sentenza da voi pronunciata il 25 ottobre 1988 nelle cause riunite Canon Inc . ( 9 ) non affronta queste difficoltà, poiché i ricorrenti avevano unicamente contestato la validità del regolamento che aveva istituito il dazio antidumping definitivo . Non sembra tuttavia che la vostra Corte debba risolvere questo problema nell' ambito della presente causa . Infatti, se ci si può interrogare circa la necessità di saggiare la validità del regolamento n . 3453/81 ( 10 ), si deve pure ricordare che la vostra Corte interpreta l' art . 177 del trattato CEE nel senso che in linea di principio solo il giudice nazionale interessato nella controversia principale può vagliare la pertinenza delle questioni sottoposte ( 11 ). Esaminerò quindi congiuntamente la validità dei due regolamenti .
6 . Nei loro confronti vengono mosse quattro censure :
a ) L' art . 7, n . 9, del regolamento di base che prescrive di concludere il procedimento o di adottare un provvedimento definitivo entro un anno dall' apertura del procedimento non è stato rispettato, in quanto il procedimento antidumping è stato aperto il 3 agosto 1979 ed i dazi antidumping definitivi sono stati istituiti col regolamento n . 789, soltanto il 2 aprile 1982, vale a dire 32 mesi dopo . D' altro canto, il Consiglio, astenendosi dal fornire spiegazioni su questo ritardo nell' adottare il regolamento in questione, sarebbe venuto meno al suo obbligo di motivazione .
b ) Le tre imprese turche scelte per la determinazione del margine di dumping non sono rappresentative .
c ) Le imprese comunitarie non hanno subito un pregiudizio e manca pertanto la condizione necessaria per istituire un dazio antidumping .
d ) Il regolamento n . 789/82 ha avuto portata retroattiva, in quanto si applicava a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore; l' importatore non poteva prevedere l' istituzione di un dazio antidumping con tanto ritardo rispetto all' instaurazione del procedimento .
7 . Queste quattro censure che esaminerò man mano non paiono fondate .
8 . La violazione dell' art . 7, n . 9, del regolamento di base, in quanto il procedimento è durato più di un anno, è un mezzo che sembra non essere mai stato dedotto finora dinanzi alla vostra Corte . Questa censura si suddivide in realtà in due parti :
- violazione dell' art . 7, n . 9, del regolamento di base per inosservanza del termine;
- carenza di motivazione sui motivi del ritardo .
9 . Per quanto riguarda la prima parte, risulta dalla lettera stessa dell' art . 7, n . 9, del regolamento di base che "la procedura dev' essere chiusa di norma entro un anno dalla sua apertura ". Come abbiamo visto il ritardo nella fattispecie è stato di 32 mesi . Il Consiglio nelle sue osservazioni ( 12 ) ha indicato che questo superamento del termine di un anno non era raro . Ed ha fornito gli esempi seguenti :
- Cuscinetti a sfera originari del Giappone, della Polonia, della Romania e dell' URSS : instaurazione del procedimento il 18 settembre 1979, decisione di chiusura 81/406/CEE del 4 giugno 1981, durata del procedimento : 20 mesi; questa decisione non ha costituito oggetto di ricorso .
- Tubi d' acciaio originari della Spagna : instaurazione del procedimento il 19 ottobre 1979, decisione di chiusura 81/430/CEE del 15 giugno 1981, durata del procedimento : 20 mesi; questa decisione non ha costituito oggetto di ricorso .
- Orologi da polso originari dell' URSS : instaurazione del procedimento il 19 luglio 1980, istituzione di un dazio antidumping il 12 luglio 1982, vale a dire 24 mesi più tardi . Il regolamento del Consiglio 12 luglio 1982, n . 1882, ha costituito oggetto di un ricorso fondato sull' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, proposto dalla società Timex Corporation, su cui vi siete pronunciati con sentenza 20 marzo 1985 ( 13 ). La durata del procedimento non costituiva oggetto delle censure mosse dalla ricorrente avverso la validità del regolamento n . 1882/82;
- Codeina originaria della Cecoslovacchia, dell' Ungheria, della Polonia e della Jugoslavia : instaurazione del procedimento il 1° aprile 1981, decisione di chiusura del Consiglio 17 gennaio 1983, durata del procedimento : 21 mesi; questa decisione non ha costituito oggetto di ricorso .
10 . Il problema è dunque nuovo . A questo proposito, se non risulta concepibile interpretare il testo dell' art . 7, n . 9, del regolamento di base nel senso che imponga un termine inderogabile di un anno trascorso il quale l' adozione di un provvedimento di tutela del mercato comunitario diventerebbe illegittima, il che sarebbe incompatibile col testo stesso di quest' articolo, non si può invece negare qualsiasi effetto giuridico a questa disposizione mediante cui il Consiglio ha deciso di limitare i propri poteri istituendo un termine la cui osservanza, in circostanze normali, è tassativa . La necessità di garantire entro certi limiti la certezza del diritto e di consentire per quanto possibile agli operatori economici di svolgere le loro attività in un contesto giuridico stabile richiede che le incertezze derivanti dall' instaurazione di un procedimento antidumping non si protraggano oltre un termine ragionevole . Le istituzioni comunitarie non possono disporre su questo punto di un potere discrezionale . Spetta quindi alla vostra Corte sindacare se esiste di volta in volta una serie di circostanze particolari che giustifichino l' inosservanza del termine di un anno . E' questo controllo che vi esorto a fare .
11 . Emergono nella fattispecie circostanze che abbiano potuto giustificare il superamento rilevante del termine fissato dall' art . 7, n . 9, del regolamento di base? La risposta è positiva . Infatti, non sembra che la Commissione abbia fruito della cooperazione più diligente da parte degli esportatori turchi ( 14 ). La scelta delle imprese esportatrici rappresentative ha richiesto lunghi negoziati con l' Associazione degli esportatori turchi dei tessili ( in prosieguo : "TTEA ") ( 15 ). La situazione politica ed economica della Turchia durante gli anni 1979 e 1980 ha reso ancor più difficile il compito della Commissione, in particolare sotto il profilo delle perturbazioni subite dalla produzione dei filati di cotone . Infine, il ritardo con cui si è concluso il procedimento è stato causato anche dalla domanda formulata dagli esportatori turchi di prolungare il periodo di riferimento, inizialmente fissato dal 1° gennaio al 30 settembre 1981, fino al 31 dicembre 1981, per prendere in considerazione la diminuzione abituale del prezzo del cotone greggio durante gli ultimi mesi dell' anno . Pare d' altro canto che questa estensione non sia stata estranea alla fissazione definitiva al 12% di un dazio antidumping provvisoriamente stimato al 16 %.
12 . Per quanto riguarda la seconda parte della prima censura secondo la giurisprudenza costante della vostra Corte :
"la motivazione prescritta dall' art . 190 del trattato deve indicare, in modo chiaro ed inequivoco, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato l' atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti, e alla Corte di esercitare il suo controllo" ( 16 ).
13 . Dal momento che la vostra Corte controlla l' esistenza di circostanze particolari che giustifichino l' inosservanza del termine di cui all' art . 7, n . 9, del regolamento di base, incombe all' autorità comunitaria motivare l' adozione di un provvedimento di tutela contro pratiche di dumping nonostante che dall' instaurazione del procedimento sia trascorso un periodo di tempo largamente superiore a quello contemplato nel regolamento di base . Come ho già detto, gli operatori economici hanno il diritto di non rimanere indefinitamente nell' incertezza provocata dall' instaurazione di un procedimento antidumping . Analogamente, hanno il diritto di conoscere i motivi dell' inosservanza del termine summenzionato di un anno .
14 . Tuttavia, avete già ritenuto che
"non si può pretendere che la motivazione di un regolamento si occupi specificamente di tutti i particolari, talvolta molto numerosi, del provvedimento stesso " ( 17 ).
Analogamente avete riconosciuto che i motivi potevano essere succinti purché fossero sufficienti ( 18 ).
15 . A questo proposito, il sesto considerando del regolamento in questione precisa che la Commissione ha svolto in Turchia un' indagine supplementare, vertente sulle esportazioni realizzate durante l' ultimo trimestre del 1981, e che questo prolungamento del periodo di inchiesta è stato effettuato su richiesta degli esportatori turchi . Questo considerando si rivela come motivazione sufficiente per l' inosservanza del termine di cui all' art . 7, n . 9, del regolamento di base . Mi pare quindi che la prima censura non possa essere accolta .
16 . La seconda e la terza censura, tratte dal fatto che le imprese turche scelte per accertare il margine di dumping non sarebbero rappresentative e dall' insussistenza di pregiudizio a danno delle imprese comunitarie, presuppongono la valutazione di situazioni economiche complesse nei confronti delle quali secondo la vostra giurisprudenza
"il giudice deve limitare il proprio controllo di una siffatta valutazione alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta contestata, dell' assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere" ( 19 ).
17 . La censura tratta dalla mancanza di rappresentatività delle imprese scelte per accertare il margine di dumping si fonda sul fatto che la Commissione ha dovuto procedere per queste imprese ad adeguamenti specifici, sia perché la società Taris Pam . Tar . Sat . Koop . Birligi Iplik Fab . non l' ha autorizzata a verificare o a completare gli elementi di informazione forniti circa i suoi costi di produzione, sia perché taluni adeguamenti hanno dovuto essere effettuati dalla Commissione con riferimento alle spese generali comunicate dalla Cukurova Sanayi Isl . AS, nonché con riferimento alle spese di fabbricazione comunicate dalla società Trakya Iplik Sanayi As .
18 . Il solo fatto che la Commissione abbia dovuto procedere ad adeguamenti specifici per accertare il margine di dumping non implica di per sé che le imprese prescelte non fossero rappresentative . Indubbiamente l' art . 2, parte B, n . 3, lett . b ), del regolamento di base indica per quanto riguarda il calcolo del valore normale che "quando nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese di origine o di esportazione non si ha nessuna vendita di un prodotto simile o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto" il valore normale può essere un valore calcolato (" costruito ") in base ai costi, nell' ambito di operazioni commerciali normali, dei materiali e della fabbricazione del paese d' origine, più un margine ragionevole per gli utili e le spese generali . Questa disposizione non consente di avvalersi di un valore costruito salvo nel caso in cui non si effettui alcuna vendita di prodotti analoghi durante operazioni commerciali normali sul mercato interno del paese d' esportazione o nell' ipotesi in cui tali vendite non consentano un raffronto valido . Infatti, per quanto riguarda le disposizioni identiche dell' art . 2, n . 3, lett . a ), del regolamento di base n . 2176/84, che ha sostituito il regolamento n . 3017/79, avete precisato che
"risulta chiaramente dal testo e dall' economia delle summenzionate disposizioni che va prima preso in considerazione il prezzo realmente pagato o da pagare nel corso di operazioni commerciali normali per stabilire il valore normale mentre le altre soluzioni sono semplicemente subordinate" ( 20 ).
Ma avete aggiunto che
"le istituzioni dispongono (...) quindi al riguardo di un margine discrezionale" ( 21 ).
19 . La Commissione, dopo aver rilevato che le tre imprese turche prescelte, pur se erano rappresentative per quanto riguarda l' esportazione sul mercato comunitario, non vendevano un volume sufficiente di merce sul mercato interno turco per consentire di determinare il valore normale in base ai prezzi realmente pagati, ha deciso di calcolare il valore normale basandosi sui costi, in applicazione dell' art . 2, parte B, n . 3, lett . b ), già ricordato . Sebbene si faccia espressamente carico alla Commissione di essersi avvalsa di un valore costruito mentre la situazione turca non impediva di scegliere altre imprese rappresentative sul mercato interno turco e di rilevare i prezzi realmente versati, sembra proprio che, dietro la critica rivolta all' assenza di rappresentatività delle tre imprese prescelte, sia questo il vero rimprovero mosso alla Commissione .
20 . A questo proposito, l' art . 2, parte B, n . 3, lett . b ), va combinato con l' art . 7, n . 7, lett . b ), dello stesso regolamento di base che dispone che "qualora una parte interessata o un paese terzo rifiuti l' accesso al suo territorio oppure non comunichi le informazioni necessarie entro un ragionevole arco di tempo o ostacoli gravemente l' indagine, possono essere elaborate conclusioni finali o preliminari, affermative o negative, in base ai dati di fatto disponibili ".
21 . Nella fattispecie, il protrarsi dell' inchiesta, le difficoltà incontrate dalla Commissione per ottenere le informazioni necessarie, la situazione politica ed economica della Turchia in quel periodo appaiono altrettanti argomenti per dimostrare che la Commissione ha potuto a buon diritto ritenere che le informazioni necessarie non le sarebbero state fornite entro un termine ragionevole e che fosse opportuno non ritardare ulteriormente la conclusione del procedimento selezionando altre imprese per rilevare i prezzi effettivamente versati, ma assumere, in base ai dati disponibili, un valore calcolato in base ai costi . Questa critica non mi pare dunque fondata .
22 . Quanto alla rappresentatività stessa delle tre imprese prescelte - poiché dopo aver esaminato tutto quanto si celava dietro questa censura bisogna vedere anche la critica nel suo aspetto formale - non mi pare sia stato commesso nessun errore manifesto di valutazione da parte della Commissione . Infatti, le tre imprese in questione sono state prescelte d' accordo con la TTEA . L' attenzione di questa era stata richiamata sulla necessità che le imprese prescelte fossero rappresentative . Undici fra le principali imprese turche rappresentanti il 56% delle esportazioni di filato di cotone verso la Comunità per i sette primi mesi dell' anno 1981 sono state selezionate . Le tre più importanti sono state prese in considerazione . Nel corso di una riunione svoltasi il 20 novembre 1981, la TTEA ha confermato che queste tre imprese erano perfettamente rappresentative . Anche in questo caso la censura non mi pare fondata .
23 . La censura tratta dal fatto che le imprese europee non avrebbero subito alcun pregiudizio e dal fatto che la Commissione avrebbe abusivamente fatto ricorso all' istituzione di un dazio antidumping come mezzo per proteggere i concorrenti stabiliti nella Comunità, fa riferimento, da parte sua, alla vostra giurisprudenza sull' errore manifesto di valutazione e sullo sviamento di potere . Anche in questa occasione la censura non mi pare pertinente .
24 . Infatti, i considerando dal quattordicesimo al ventesimo del regolamento in questione elencano con precisione le conseguenze del dumping rilevato : calo della produzione dell' industria comunitaria, passata da 613 000 tonnellate nel 1977 a 557 000 tonnellate nel 1981; impiego delle capacità di produzione ridotto a meno del 65% in vari Stati membri; diminuzione dei posti di lavoro nell' industria di filati di cotone, ridotti da 100 000 nel 1979 a 92 000 nel 1980 e a meno di 84 000 nel 1981 . Le importazioni turche invece, che nel 1980 costituivano il 6,6% del mercato comunitario, hanno raggiunto nel 1981 la quota del 10,8 %. Durante tutto questo periodo la quota di mercato detenuta dai paesi terzi diversi dalla Turchia è rimasta relativamente stabile . L' esistenza di un pregiudizio notevole alla produzione ubicata nella Comunità, richiesta dall' art . 4 del regolamento di base, mi pare quindi sia stata accertata dalla Commissione senza che si possa sostenere che questa abbia compiuto un errore manifesto di valutazione dei fatti ricordati in precedenza o abbia commesso su questo punto uno sviamento di potere .
25 . Per quanto riguarda infine la retroattività del regolamento n . 789/82, la vostra giurisprudenza è ormai ben consolidata in questa materia . A più riprese avete sostenuto che,
"secondo un principio generalmente riconosciuto, le leggi che modificano una disposizione legislativa si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l' impero della vecchia legge" ( 22 ).
26 . Come ha precisato l' avvocato generale Capotorti nelle conclusioni in causa IFG / Commissione
"la semplice esistenza di un contratto non conferisce alle parti alcun diritto a che le istituzioni comunitarie garantiscano, fino alla sua esecuzione, l' inalterabilità del regime giuridico applicabile al tempo della sua conclusione" ( 23 ).
27 . La censura così mossa pare discenda da una confusione tra applicazione immediata di una disposizione di legge nuova e retroattività . Non è ammissibile ritardare l' entrata in vigore di una disposizione nuova fino alla stipulazione di nuovi contratti, poiché ciò consentirebbe agli importatori di ritardare indefinitamente, stipulando, in particolare contratti-quadro o contratti di fornitura ad esecuzione dilazionata, l' entrata in vigore di un regolamento comunitario, così da privarlo di qualsiasi efficacia . Per contro, le situazioni che hanno già provocato i loro effetti non possono essere rimesse in questione . Ciò si verifica in particolare allorché il contratto viene eseguito definitivamente .
28 . Tuttavia la vostra giurisprudenza ammette un' eccezione a questi principi dichiarando che non si può applicare immediatamente una disposizione legislativa nuova se essa stride con la tutela del legittimo affidamento ( 24 ).
29 . Al momento di stipulare i contratti con i quali essa ha importato i filati di cotone dalla Turchia, la Continentale Produkten ha potuto nutrire un legittimo affidamento che nessun dazio antidumping sarebbe stato instaurato in futuro?
30 . Mi pare che nella fattispecie manchino almeno due delle condizioni che prescrivete per ammettere la responsabilità delle istituzioni della Comunità in base alla violazione del legittimo affidamento ( 25 ).
31 . In primo luogo, l' adozione del regolamento n . 789/82, che istituisce un dazio antidumping definitivo, non era imprevedibile per la società Continentale Produkten . Questa, come ho detto, importa regolarmente filati di cotone dalla Turchia e doveva quindi comportarsi come un operatore "prudente ed avveduto", cioè in particolare tenersi informata delle eventuali modifiche della normativa comunitaria che potessero interessare i prodotti di cui si occupava nella sua attività commerciale . La decisione di aprire un procedimento antidumping concernente i filati di cotone originari della Turchia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee ( 26 ). La Continentale Produkten, come importatrice di detti prodotti, non poteva ignorare che questo procedimento sarebbe sfociato, come previsto dall' art . 7, n . 9, del regolamento di base, o in una decisione di chiusura, pubblicata anch' essa nella Gazzetta ufficiale, oppure nell' istituzione di un dazio antidumping . L' adozione del regolamento n . 789/82 da parte del Consiglio non aveva quindi per questo importatore alcun carattere di imprevedibilità .
32 . In secondo luogo, esiste evidentemente un motivo d' interesse generale - la tutela del mercato comunitario - che giustificava l' entrata in vigore del regolamento n . 789/82 il più presto possibile . Si deve osservare d' altro canto che il Consiglio ha ritenuto equo facilitare, in via eccezionale, l' adattamento degli operatori, che avevano già assunto impegni commerciali, alla nuova situazione venuta a crearsi a seguito del dazio antidumping provvisorio ( 27 ), istituendo un termine di adeguamento di quattro settimane a decorrere dal giorno dell' entrata in vigore del dazio antidumping provvisorio, vale a dire dal 2 dicembre 1981 . L' art . 2, n . 2, del regolamento in questione dispone infatti che gli importi depositati a garanzia per il dazio antidumping provvisorio vengono svincolati per quanto riguarda i prodotti immessi al consumo entro il 1° gennaio 1982 . Con questa misura il Consiglio ha quindi preso in considerazione il principio della tutela del legittimo affidamento .
33 . Infine, per quanto riguarda le licenze d' importazione avete dichiarato che,
"se l' importatore ritiene che l' adempimento del contratto secondo il nuovo regime leda il suo interesse, egli deve cercare la propria tutela nell' ambito del rapporto contrattuale con la controparte" ( 28 ).
34 . Come la precedente, anche l' ultima censura non può essere accolta .
35 . Per questo motivo vi propongo di dichiarare che l' esame della questione sottoposta non ha messo in luce elementi tali da inficiare la validità dei regolamenti n . 3453/81 della Commissione e n . 789/82 del Consiglio .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Regolamento 2 dicembre 1981, che istituisce un dazio antidumping provvisorio nei confronti delle importazioni di alcuni filati di cotone originari della Turchia ( GU L 347 del 3.12.1981, pag . 19 ).
( 2 ) Regolamento 2 aprile 1982, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di alcuni filati di cotone originari della Turchia ( GU L 90 del 3 . 4 . 1982, pag . 1 ).
( 3 ) Conclusioni nella causa 312/84, Racc . 1987, pag . 841, in particolare pag . 858 .
( 4 ) Causa 312/84, Continentale Produkten Gesellschaft / Commissione, sentenza 24 febbraio 1987, Racc . 1987, pag . 841, punto 12 della motivazione .
( 5 ) Sentenza 21 febbraio 1984, cause riunite 239 e 275/82, Racc . pag . 1005, punto 15 della motivazione .
( 6 ) Entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, cioè il 3 aprile 1982 .
( 7 ) Vedasi art . 2 del regolamento n . 3453/81 .
( 8 ) Regolamento del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 339 del 31 . 12 . 1979, pag . 1 ).
( 9 ) Cause riunite 277 e 300/85, Racc . 1988, pag . ...
( 10 ) Vedasi memoria della Commissione, n . 1.3 .
( 11 ) Vedasi, a questo proposito, causa 10/69, Portelange / Smith Corona Marchant International, sentenza 9 luglio 1969, Racc . pag . 309, punto 6 della motivazione; causa 35/76, Simmenthal / Ministero delle finanze italiano, sentenza 15 dicembre 1976, Racc . pag . 1871, punto 7 della motivazione; causa 5/77, Tedeschi / Denkavit, sentenza 5 ottobre 1977, Racc . pag . 1555, punto 17 della motivazione; vedasi inoltre causa 52/77, Cayrol / Rivoira, sentenza 30 novembre 1977, Racc . pag . 2261, punto 32 della motivazione; causa 78/76, Steinike e Weinlig / Repubblica federale di Germania, sentenza 22 marzo 1977, Racc . pag . 595, punto 14 della motivazione; causa 155/73, Sacchi / Repubblica italiana, sentenza 30 aprile 1974, Racc . pag . 409, punto 3 della motivazione .
( 12 ) Pag . 6 della traduzione francese .
( 13 ) Causa 264/82, Racc . 1985, pag . 849 .
( 14 ) Vedansi osservazioni del Consiglio, allegato, nn . 2, 10 e 11 .
( 15 ) Vedansi osservazioni del Consiglio, allegato, nn . 5, 6, 8 e 9 .
( 16 ) Causa 258/84, Nippon Seiko KK / Consiglio, sentenza 7 maggio 1987, punto 28 della motivazione, Racc . pag . 1923; causa 203/85, Nicolet Instrument GmbH / Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen, sentenza 26 giugno 1986, Racc . pag . 2049, punto 10 della motivazione .
( 17 ) Causa 134/78, Danhuber / Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung, sentenza 22 marzo 1979, Racc . pag . 1007, punto 6 della motivazione .
( 18 ) Causa 37/70, Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Grosshandels GmbH / Hauptzollamt Emmerich, sentenza 11 febbraio 1971, Racc . pag . 23, punto 8 della motivazione .
( 19 ) Causa 258/84, già ricordata, punto 21 della motivazione; causa 42/84, Remia / Commissione, sentenza 11 luglio 1985, Racc . pag . 2545, punto 34 della motivazione; causa 113/77, NTN Toyo Bearing Company / Consiglio, conclusioni dell' avvocato generale Warner, Racc . 1979, pag . 1212 e, in particolare, pag . 1259; vedansi, inoltre, le conclusioni dell' avvocato generale Rozès nella causa 191/82, Fediol / Commissione, Racc . 1983, pag . 2937, in particolare, pag . 2947 .
( 20 ) Cause riunite 277 e 300/85, già ricordate, punto 11 della motivazione .
( 21 ) Ibidem, punto 17 della motivazione .
( 22 ) Causa 1/73, Westzucker GmbH / Einfuhr - und Vorratstelle fuer Zucker, sentenza 4 luglio 1973, Racc . pag . 723, punto 5 della motivazione; causa 143/73, Société des produits alimentaires et diététiques / Fonds d' orientation et de régularisation des marchés et fonds d' intervention et de régularisation du marché du sucre, sentenza 5 dicembre 1973, Racc . pag . 1433, punto 8 della motivazione; causa 96/77, Ancienne Maison Marcel Bauche SA et François Delquignies SARL / Administration française des douanes, sentenza 15 febbraio 1978, Racc . pag . 383, punto 48 della motivazione .
( 23 ) Causa 68/77, IFG / Commissione, Racc . 1978, pag . 377 .
( 24 ) Causa 1/73, già ricordata, punto 6 della motivazione .
( 25 ) Causa 90/77, Hellmut Stimming KG / Commissione, sentenza 27 aprile 1978, Racc . pag . 995; causa 78/77, Johann Luehrs / Hauptzollamt Hamburg-Jonas, sentenza 1° febbraio 1978, Racc . pag . 169 .
( 26 ) GU C 196 del 3 . 8 . 1979 .
( 27 ) Considerando venticinquesimo del regolamento n . 789/82 .
( 28 ) Causa 68/77, già ricordata, sentenza 14 febbraio 1978, Racc . pag . 353, punto 11 della motivazione .
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