Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La causa di cui devo occuparmi oggi verte soprattutto sulla questione se gli operatori economici abbiano il diritto di citare in giudizio la Commissione allorché questa, nonostante i solleciti ricevuti, abbia omesso di instaurare un procedimento per inadempimento del trattato nei confronti di uno Stato membro .
A - Antefatti
2 . Anche qui si tratta dell' importazione in Francia di banane che si trovano in libera pratica in uno Stato membro . La ricorrente è una società che ha sede in Bruxelles e tra l' altro si occupa del commercio di frutta ( e del resto sarebbe la principale fornitrice della ricorrente nella causa 206/87 ).
3 . Essa sostiene di aver ricevuto numerose richieste di clienti francesi, ma di non essere mai riuscita ad effettuare esportazioni in Francia . I suoi autocarri sono sempre stati bloccati alla frontiera - salvo in due casi - e nemmeno i suoi clienti francesi sono mai riusciti, nell' ambito di gare indette da enti francesi, ad ottenere licenze, bensì queste sono state sistematicamente rilasciate al groupement d' intérêt économique bananier ( del quale si è parlato molto anche nella causa 206/87 ), poiché questa associazione si era impegnata ad osservare una determinata disciplina dei prezzi .
4 . Per questo motivo, il 17 aprile 1987, la ricorrente si rivolgeva alla Commissione e le prospettava la situazione sul mercato francese delle banane ( che è stata diffusamente trattata anche nella causa 206/87 ). A suo parere la Repubblica francese trasgredisce in questo modo tanto l' art . 30 del trattato CEE quanto l' art . 2 della convenzione di Lomé 28 febbraio 1975 e quindi deve risarcire la ricorrente per gli affari non conclusi nel periodo ottobre 1986 - ottobre 1987 . Essa chiedeva espressamente alla Commissione di instaurare un procedimento a norma dell' art . 169 del trattato CEE onde
- constatare che era stata commessa infrazione degli artt . 30 e seguenti del trattato CEE nonché dell' art . 2 della convenzione di Lomé come pure al suo protocollo n . 6;
- invitare lo Stato francese ad abolire i contingenti che applica per le banane originarie o provenienti dalla Comunità europea oppure dagli Stati associati nonché per le banane originarie degli Stati terzi che si trovino in libera pratica nella Comunità;
- invitare lo Stato francese a risarcire il danno patito dalla ricorrente per le mancate vendite per un importo di 87 451 400 BFR .
5 . Poiché in risposta riceveva solo una lettera di un capodivisione della Commissione in data 4 maggio 1987, nella quale si dichiarava che i competenti uffici della Commissione avrebbero adottato le misure del caso e ne avrebbero informato la ricorrente, questa il 14 agosto 1987, intentava la presente causa .
6 . Con la domanda - fondata sugli artt . 173 e 175 del trattato CEE - essa chiede la declaratoria che la Commissione ha omesso di provvedere nei confronti dello Stato francese in seguito alla sua diffida del 17 aprile 1987 ( che essa riproduce testualmente nell' atto introduttivo ).
7 . La Commissione - come d' altro canto anche il governo francese intervenuto a suo sostegno - sostiene che il ricorso è del pari irricevibile, e si è perciò limitata a depositare una memoria a norma dell' art . 91 del regolamento di procedura .
B - Esame giuridico
Il mio parere sulla ricevibilità del ricorso, unico punto in discussione oggi, è il seguente :
8 . 1 . Mi pare manifesto che il richiamo fatto nel ricorso all' art . 173 del trattato CEE è del tutto inconferente . Nella fattispecie è fuori luogo esperire un ricorso per annullamento, in quanto la ricorrente non ha citato alcun atto della Commissione che possa venir annullato . Viste le obiezioni sollevate in proposito, anche la ricorrente pare concordare su questo punto, poiché vi ha reagito rimettendosi al prudente apprezzamento della Corte quanto alla ricevibilità del ricorso a norma dell' art . 173 del trattato CEE .
9 . La ricevibilità del ricorso va quindi esaminata solo alla luce dell' art . 175, n . 3, del trattato CEE, a norma del quale le persone fisiche o giuridiche di cui ai nn . 1 e 2 possono adire la Corte facendo carico ad un' istituzione della Comunità di aver omesso di indirizzare loro un atto che non sia una raccomandazione o un parere .
10 . 2 . In seguito alle obiezioni della Commissione sui punti 3 e 4 dell' atto introduttivo, è stato chiarito che qui - vale a dire per quanto riguarda l' invito allo Stato francese ad abolire i contingenti ed a risarcire la ricorrente - non si tratta di domande autonome, bensì che essi vanno considerati ed esaminati congiuntamente ai primi due punti .
11 . Non è quindi il caso di dilungarci ulteriormente sull' opinione della Commissione secondo la quale domande del genere - non contemplate nel sistema di tutela giurisdizionale del trattato, il che è incontestabile - non sono ricevibili . Tutto si concentra invece sul punto se le persone fisiche o giuridiche possano esperire l' azione di cui all' art . 175 del trattato allo scopo di far sì che la Commissione instauri un procedimento per inadempimento a norma dell' art . 169 del trattato CEE .
12 . 3 . A questo proposito sorgono effettivamente gravi dubbi .
a ) Dicendo questo non penso tanto ad argomenti che potrebbero venir tratti dal tenore dell' art . 175 del trattato CEE ((" emanare nei suoi confronti (...) un atto ")) e sui quali la Commissione ha molto insistito nelle sue osservazioni, cioè, da un lato, nel procedimento ex art . 169 si tratterebbe solo di atti che vanno indirizzati allo Stato membro ( quindi non di quelli che per loro natura e per il loro scopo devono essere indirizzati ad un istante privato ) e, dall' altro, non si tratterebbe nemmeno di atti di carattere vincolante come le decisioni ( che l' avvocato generale Gand ha ritenuto essenziali sotto il profilo dell' art . 175 nelle conclusioni per la causa 48/65 ) ( 1 ).
13 . Si potrebbe infatti ribattere che la Commissione nell' ambito dell' art . 169 può perfettamente - ed è questo il solo punto interessante - compiere atti che hanno conseguenze giuridiche, poiché al termine del procedimento vi sono varie possibilità di adire la Corte onde chiederle una declaratoria vincolante . Inoltre si potrebbe osservare che contro un' interpretazione restrittiva, che si fonda soprattutto sulla lettera ((" emanare nei suoi confronti (...) un atto ")), milita la considerazione che, in base a questa interpretazione, si potrebbero esperire ricorsi per carenza solo allo scopo di far emanare atti amministrativi favorevoli all' istante, non già - pur se evidentemente potrebbe esserci interesse in questo senso - allo scopo di far emanare provvedimenti pregiudizievoli per i terzi .
14 . b ) Dubbi di considerevole peso nutro invece sotto due altri profili .
15 . E' manifesto che, secondo il sistema di tutela giurisdizionale del trattato, i singoli hanno un diritto d' impugnazione non assoluto, ma limitato alla sfera dei loro interessi individuali . Per quel che riguarda le impugnazioni ex art . 173 del trattato CEE ciò è espresso nella condizione di essere interessato individualmente e direttamente . Nello stesso senso quindi va inteso il criterio di cui all' art . 175 "emanare nei suoi confronti (...) un atto", cioè si possono al massimo considerare tali gli atti ai quali l' istante è particolarmente interessato, ma in ogni caso non gli atti di portata generale ( come osserva il Daig nel libro Nichtigkeits - und Untaetigkeitsklagen im Recht der Europaeischen Gemeinschaften, pag . 239 : "Non è sufficiente che un ricorrente sia collettivamente interessato da un provvedimento unitamente a coloro che fanno parte di un gruppo di persone contraddistinto da caratteristiche generali, ma si deve trattare di provvedimenti che stanno in particolare rapporto con la persona o con la situazione del ricorrente ").
16 . Ora, nel procedimento ex art . 169 del trattato CEE, come lo immagina la ricorrente allorché chiede la declaratoria di infrazione dell' art . 30 e seguenti del trattato CEE e della convenzione di Lomé da parte della Francia, si tratta alla fin dei conti ( considerando le conseguenze che dovrebbe trarre la Repubblica francese dalla sentenza declaratoria chiesta dalla ricorrente ) di un atto di portata generale, vale a dire di una modifica del regime d' importazione vigente con le limitazioni che esso implica per il commercio intracomunitario . Il perseguimento di un siffatto scopo - come ha già detto l' avvocato generale Roemer nelle conclusioni per la causa 103/63 ( 2 ) - non dovrebbe essere consentito ad un' impresa privata .
17 . A parte ciò si può rilevare - e questo è probabilmente ancora più importante - che secondo il sistema del trattato, quale si desume dagli artt . 169 e 170, solo la Commissione e gli Stati membri possono citare in giudizio uno Stato membro per comportamento incompatibile col trattato, che in proposito è stato conferito un potere discrezionale ( al quale si è richiamato l' avvocato generale Gand nelle conclusioni per la causa 48/65 ) e che è pure necessario un procedimento precontenzioso che offra allo Stato membro la possibilità di regolarizzare la situazione senza essere citato in giudizio .
18 . Con ciò mal si concilia in effetti il consentire ad un privato di chiedere alla Commissione di instaurare un procedimento per inadempimento e di adire la Corte in caso di rifiuto . Manca qui un presupposto importante, stabilito dall' art . 175 del trattato CEE - omissione di un provvedimento in spregio del trattato - proprio perché la Commissione non è obbligata ad instaurare un siffatto procedimento, ma può decidere in proposito discrezionalmente . Inoltre il criticato comportamento dello Stato - se la Commissione non ravvisa alcun motivo di instaurare un procedimento - verrebbe in un certo senso immediatamente portato dinanzi al giudice ( con una specie cioè di procedimento di Klageerzwingung, nel quale quanto meno ci si dovrebbe chiedere se sussistano sufficienti indizi di infrazione del trattato ); in altre parole, allo Stato membro non sarebbe data alcuna possibilità di esprimersi previamente, come prescritto dall' art . 169, e di ovviare all' inadempimento di cui gli si fa carico . A ciò si è riferito anche l' avvocato generale Gand nelle conclusioni per la causa 48/65 e questo è pure l' orientamento dottrinale prevalente, come ricorda il Daig a pag . 240 dell' opera citata .
C - Conclusioni finali
19 . 4 . Rimane quindi solo la conclusione che anche il ricorso della Star Fruit Company va dichiarato irricevibile e che, accogliendo la domanda della controparte, essa va condannata alle spese processuali, tuttavia anche qui ad eccezione di quelle dell' interveniente, che non ne ha fatto domanda .
(*) Lingua originale : il tedesco .
( 1 ) Sentenza 1° marzo 1966 nella causa 48/65, Alfons Luetticke GmbH e a . / Commissione CEE, Racc . 1966, pag . 26 .
( 2 ) Conclusioni 2 luglio 1964 nella causa 103/63, Renania, Schiffahrts - und Speditionsgesellschaft mbH / Commissione della CEE, Racc . 1964, pag . 849 .
Full & Egal Universal Law Academy