Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
L' art . 67 dello statuto del personale contempla il versamento di taluni assegni familiari ai dipendenti . Tra questi figurano l' assegno di famiglia e l' assegno per figli a carico .
L' art . 1, n . 2, dell' allegato VII dello statuto così recita :
" Ha diritto all' assegno di famiglia :
a ) il funzionario coniugato;
b ) il funzionario vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell' articolo 2, paragrafi 2 e 3;
c ) per decisione speciale e motivata dell' autorità che ha il potere di nomina, presa sulla base di documenti probanti, il funzionario che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a ) e b ), assuma tuttavia realmente oneri di famiglia ."
L' assegno per figli a carico è disciplinato dall' art . 2 dell' allegato VII, che al n . 4 così dispone :
"In via eccezionale può essere equiparato al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell' autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti il funzionario sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi ."
La sig.ra Marie-Hélène Mouriki era stata assunta in un primo momento in qualità di agente temporaneo della Commissione a partire dal 16 settembre 1980, quindi veniva nominata in ruolo a decorrere dal 1° luglio 1981 . Essendo all' epoca coniugata, essa percepiva un assegno di famiglia ai sensi dell' art . 1, n . 2, lett . a ), dell' allegato VII dello statuto del personale .
Con lettera del 29 novembre 1985 la ricorrente comunicava alla Commissione l' avvenuto scioglimento, a seguito di pronunzia giudiziale, del suo matrimonio, con effetto dal 30 marzo 1984 . Con una decisione dell' 11 dicembre 1985, la Commissione revocava l' assegno di famiglia percepito dalla ricorrente .
In data 6 agosto 1986, la Mouriki presentava una domanda ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello statuto del personale, con cui chiedeva alla Commissione di riesaminare la decisione con la quale era stato revocato l' assegno di famiglia e di accordarle detto assegno di famiglia con effetto retroattivo dal 1° aprile 1984, o quanto meno dal giorno della domanda . Nella domanda la ricorrente faceva riferimento al fatto che ai fini dell' assegno per figli a carico, di cui all' art . 2 dell' allegato VII, la Commissione aveva deciso di equiparare la posizione di sua nonna ( dal 1° maggio 1982 ), di sua madre ( dal 1° dicembre 1985 ) e di suo padre ( dal 1° febbraio 1986 ) a quella riservata ai figli a carico . Con lettera del 29 ottobre 1986, la Commissione respingeva la domanda adducendo come motivo il fatto che la nonna, la madre e il padre della Mouriki non coabitavano effettivamente con lei . Avverso tale decisione, la ricorrente presentava, in data 19 gennaio 1987, un reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto del personale . La Commissione respingeva tale reclamo con decisione del 4 giugno 1987 .
La sig.ra Mouriki ha quindi proposto il presente ricorso, con atto introduttivo depositato il 14 agosto 1987, in cui essa chiede alla Corte di annullare la decisione di rigetto del suo reclamo e di dichiarare che l' AIPN è tenuta a concederle l' assegno di famiglia . La Commissione, in primo luogo, solleva un' eccezione di irricevibilità, e in secondo luogo, sostiene che il ricorso è infondato .
Quanto alla ricevibilità, la Commissione sostiene che l' atto che ha arrecato pregiudizio alla Mouriki, ai fini dell' art . 90, n . 2, dello statuto del personale, è la decisione 11 dicembre 1985 con la quale l' assegno di famiglia veniva revocato . A parere della Commissione, la ricorrente, non avendo presentato un reclamo avverso tale decisione entro il termine di tre mesi prescritto dall' art . 90, non può ora proporre il presente ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, a norma dell' art . 91 dello statuto del personale .
Ritengo che l' argomento vada disatteso . La decisione della Commissione 11 dicembre 1985, con la quale l' assegno di famiglia della Mouriki veniva revocato, era conseguenza dello scioglimento del matrimonio della stessa, in quanto tale scioglimento ha fatto venir meno il fondamento del suo diritto a norma dell' art . 1, n . 2, lett . a ), quale dipendente coniugata . Non considero la domanda presentata il 6 agosto 1986 come un reclamo avverso quella decisione, quanto piuttosto una domanda di attribuzione dell' assegno di famiglia in base a un diverso fondamento giuridico, ovverossia quello di cui all' art . 1, n . 2, lett . c ), dell' allegato VII . A mio parere, quindi, il termine ha iniziato a decorrere dalla data del rigetto di quella domanda . Ritengo pertanto che sia il reclamo del 19 gennaio 1987 che la domanda di cui al presente ricorso siano stati presentati tempestivamente e che l' eccezione di irricevibilità vada respinta .
Quanto al merito, è assodato che la sig.ra Mouriki vive in Lussemburgo e i suoi tre familiari vivono in Grecia . Nella domanda presentata ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello statuto del personale, la ricorrente ha sostenuto che dal momento che l' AIPN aveva equiparato il padre, la madre e la nonna a figli a carico e le aveva accordato i relativi assegni, la Commissione era tenuta ad accordarle l' assegno di famiglia a norma dell' art . 1, n . 2, lett . c ), anche se tali suoi familiari non vivevano con lei . Tale argomento, a mio modo di vedere, è stato mantenuto nelle memorie scritte presentate nella presente controversia . La Commissione ribatte che non esiste un collegamento tra la concessione dei due assegni e che l' assegno di famiglia può essere concesso, a norma dell' art . 1, n . 2, lett . c ), solo se i familiari interessati vivano effettivamente con il dipendente . A sostegno delle loro tesi, entrambe le parti, sia durante l' udienza odierna che nel corso della fase scritta, si sono richiamate alla sentenza della Corte 19 gennaio 1984, causa 65/83, Erdini / Consiglio, Racc . 1984, pag . 211 .
Ritengo evidente che tale sentenza non stabilisce il collegamento tra il diritto all' assegno a norma dell' art . 2, n . 4, e quello a norma dell' art . 1, n . 2, lett . c ), fatto valere dalla Mouriki . Al contrario, in essa viene espressamente escluso un siffatto collegamento . Al punto 12 della motivazione della sentenza, la Corte dichiara che l' "attribuzione di una delle prestazioni contemplate dalle due norme in questione non pregiudica l' attribuzione dell' altra, in quanto il relativo diritto non è né attribuito automaticamente né escluso ". Ne consegue che se l' AIPN attribuisce un assegno per figlio a carico ai sensi dell' art . 2, n . 4, non è per ciò stesso automaticamente tenuta ad attribuire un assegno di famiglia ai sensi dell' art . 1, n . 2, lett . c ). Quest' ultimo è un diritto separato che deve essere esaminato separatamente . Si è poi fatto riferimento al punto 19 della motivazione della sentenza pronunziata dalla Corte nella causa Erdini, laddove compare l' espressione "competenza vincolata" (" compétence liée "). A mio parere, la Corte ha usato tale espressione, in quella circostanza, in relazione alle condizioni, dettate dall' art . 1, n . 2, lett . c ), che devono essere soddisfatte perché l' assegno di famiglia possa essere attribuito . Nello stesso punto della motivazione della sentenza, la Corte non limita in alcun modo l' applicazione dell' art . 1, n . 2, lett . c ), in quanto siano soddisfatte le condizioni dell' art . 2, n . 4 .
Di conseguenza, il primo argomento addotto dalla Mouriki, secondo cui la Commissione era tenuta ad attribuirle l' assegno di famiglia dal momento che la stessa aveva equiparato i familiari di cui trattasi a figli a carico ai sensi dell' art . 2, n . 4, non può essere accolto .
Resta ora da esaminare se la convivenza dei familiari interessati con il dipendente costituisca una condizione per il diritto ad un assegno di famiglia ex art . 1, n . 2, lett . c ). Tale questione non è, a mio parere, così semplice come asserisce la Commissione . In primo luogo, è fuori dubbio che si possano realmente assumere oneri di famiglia, per usare la formulazione dello stesso articolo, anche se le persone a carico non convivano sotto lo stesso tetto, e che molto spesso ciò si verifica nel caso di genitori anziani . La lett . c ) dello stesso articolo non specifica espressamente, come avrebbe potuto agevolmente avvenire, che l' assegno può essere corrisposto soltanto per persone che effettivamente convivano sotto lo stesso tetto . Inoltre, come riconosce il difensore della Commissione e come io ritengo chiaro, l' assegno di famiglia di cui alle lett . a ) e b ) può essere corrisposto anche se il coniuge interessato o i figli a carico non convivono con il dipendente .
Va anche rilevato che nella sentenza in causa Erdini, al punto 18 della motivazione, la Corte non ha precisato che la convivenza sotto uno stesso tetto costituisca una condizione . La Corte si è limitata ad affermare, in quella circostanza, che l' assegno di famiglia veniva attribuito allo scopo di "agevolare per i dipendenti la convivenza con i loro familiari, anche diversi dal coniuge o dai figli, che sono nell' impossibilità di provvedere essi stessi ai propri bisogni finanziari ". In questa sentenza, la Corte non ha affermato che l' assegno dovesse essere corrisposto esclusivamente per le persone che convivono con il dipendente interessato . Inoltre il disposto dell' art . 1, n . 2, lett . c ), secondo cui devono esere presentati documenti probanti e l' assegno può essere corrisposto solo previa decisione speciale e motivata dell' autorità che ha il potere di nomina, offre in qualche modo una tutela contro gli abusi nell' attribuzione di tale assegno .
Sussistono quindi, a mio parere, argomenti in favore della tesi della ricorrente .
D' altro canto, però, si tratta di un assegno di famiglia . Benché io sia, da parte mia, propenso a dare al termine "famiglia" un senso alquanto lato, tale da ricomprendere, ad esempio, i genitori anziani a carico che vivano però in abitazioni attigue, come quelle che in inglese vengono generalmente definite "granny flat" o "granny wing", mi sembra che in effetti debba esservi un nucleo familiare unitario, perché ricorra la fattispecie di cui all' art . 1, n . 2, lett . c ).
Mi sembra in ogni caso assolutamente impossibile, nella fattispecie in esame, qualunque possa essere la posizione da assumere in altri casi più discutibili, ritenere che un dipendente che risiede in Lussemburgo possa costituire un nucleo familiare unitario con i genitori e i nonni residenti in Grecia . Ritengo pertanto che la Commissione potesse legittimamente giungere alla conclusione cui essa è pervenuta . Si è sostenuto, da parte del difensore della ricorrente, che da ciò deriverebbe una grave ingiustizia . Da parte mia, non ne sono convinto, tuttavia, anche se la Corte fosse di questo parere, tale problema, a mio modo di vedere, andrebbe risolto dalla Commissione e non dalla Corte .
Entrambe le parti hanno fatto valere l' art . 8 dell' allegato VII, relativo al pagamento delle spese di viaggio . Non credo che il suddetto articolo offra alcun aiuto per risolvere la questione di interpretazione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi . Detti assegni, infatti, vanno corrisposti solo se le persone a carico convivono effettivamente con il dipendente nel paese dove quest' ultimo presta servizio, onde permettere loro di recarsi nel paese di origine . La questione se la convivenza in un nucleo familiare unitario costituisca una condizione necessaria, di per sé non viene risolta dall' art . 8 .
Di conseguenza, ritengo che il ricorso non possa essere accolto e propongo che ciascuna delle parti, a norma dell' art . 70 del regolamento di procedura della Corte, sopporti le proprie spese .
(*) Traduzione dall' inglese .
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