Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Come la società Kiwall e la Commissione, penso anch' io che sia opportuno riformulare la questione pregiudiziale sottopostavi dal Bundesfinanzhof, per permettervi di risolverla .
2 . Tenuto conto dei fatti quali risultano dal fascicolo di causa, il giudice di rinvio vi chiede, in sostanza, di dichiarare se, "nel maggio 1980", il diritto comunitario ostasse al sorgere di un' obbligazione doganale in uno Stato membro in cui fossero state importate merci originarie di un paese terzo e inoltrate da un altro Stato membro, sotto il regime del documento T2, irregolarmente ottenuto in quest' ultimo Stato, in cui le merci erano state precedentemente importate di contrabbando .
3 . Mi sembra che la soluzione di tale questione si possa desumere dall' art . 36 del regolamento del Consiglio n . 222/77, relativo al transito comunitario ( 1 ), alla luce e sulla scia, in particolare, della vostra sentenza Fioravanti ( 2 ).
4 . A norma del suddetto articolo, "quando è accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, è stato commesso un illecito in un determinato Stato membro, l' azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualmente esigibili è posta in essere da tale Stato membro in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, senza pregiudizio dell' esercizio delle azioni penali ". Nella sentenza Fioravanti, la Corte ha disatteso l' argomento secondo cui sarebbe la messa in circolazione, in uno Stato membro, di merci provenienti da un paese terzo, che non sono in libera pratica nella Comunità, a rendere esigibili i dazi doganali e gli altri tributi . Essa ha poi dichiarato che :
"L' economia del regime di transito comunitario necessita di una disposizione che disciplini il caso in cui, a seguito di un' irregolarità nell' applicazione del regime, i dazi e gli altri diritti e tributi esigibili non siano riscossi" ( 3 ).
5 . I fatti della causa principale comprendono due illeciti commessi all' origine, nel primo paese d' importazione : l' introduzione in frode, eludendo i dazi normalmente esigibili, di merci provenienti da uno Stato terzo e il fatto, poi, di aver ottenuto irregolarmente un documento T2 . E incontestabile che questo secondo illecito sia stato commesso "nel corso o in occasione" di una "operazione di transito comunitario", e comunque all' inizio di tale operazione, il che rende applicabile in proposito l' art . 36 del regolamento n . 222/77 . Ma l' importazione fraudolenta, di per sé, non era anteriore al transito comunitario?
6 . Certamente, a rigor di termini, dovrebbe dirsi di sì . Tuttavia, tenuto conto delle conseguenze sul piano della competenza statale in materia, mi sembra ragionevole ritenere che la prima importazione sia indissociabile dall' insieme dell' operazione di transito che l' ha seguita . A mio avviso, una siffatta soluzione è giustificata in particolare nel caso in cui le merci considerate non siano state messe in circolazione nel primo Stato membro d' importazione prima di essere inoltrate nel secondo Stato . I dazi sono esigibili al momento dell' entrata delle merci nella Comunità . Questa entrata ha avuto luogo nel primo Stato .
7 . Il primo illecito, e cioè l' introduzione fraudolenta, nel territorio doganale della Comunità, di merci provenienti da paesi terzi, è all' origine di una serie di illeciti posteriori . Sarebbe quindi artificioso considerare la prima importazione come avulsa dalle operazioni successive .
8 . Concludo perciò nel senso che dovreste dichiarare che, nel maggio 1980, il diritto comunitario ostava al sorgere di un' obbligazione doganale in uno Stato membro in cui fossero state importate merci provenienti da paesi terzi e inoltrate irregolarmente da un altro Stato membro, nel quale erano state, precedentemente, importate di contrabbando .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) GU L 38 del 9.2.1977, pag . 1 .
( 2 ) Sentenza 27 novembre 1984, causa 99/83, Racc . pag . 3939 . In questa sentenza, la Corte ha interpretato l' art . 36 del regolamento n . 542 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario ( GU L 77 del 29.3.1969 ), norma il cui tenore letterale è identico a quello dell' art . 36 del regolamento n . 222/77 .
( 3 ) Punto 22 della motivazione .
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