Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Sul problema di classificazione doganale sollevato dal Bundesfinanzhof, relativamente al quale solo la Commissione ha presentato osservazioni alla Corte, - l' opinione divergente dell' attrice nella causa principale si può desumere dall' ordinanza di rinvio - posso immediatamente esprimere il mio parere .
2 . Mi sembra plausibile quanto la Commissione ha esposto sul problema che ci è stato sottoposto . Ritengo quindi che la pronunzia della sezione dovrebbe essere in questo senso .
3 . Secondo la descrizione merceologica fornita dall' Oberfinanzdirektion, si tratta di un "foglio di resina epossidica non completamente disidratato nel quale è stato interamente inserito uno strato di multifilamenti di fibre di carbonio ( 42% in peso ) e uno strato di tessuto di fibre di vetro ( 22% in peso )".
4 . Effettivamente appare opportuno classificare una merce di questo tipo nel capitolo 39 della tariffa doganale comune, stando alle note esplicative della nomenclatura del Consiglio per la collaborazione doganale e ad una decisione tariffaria emessa nel 1972 in un caso molto simile, vale a dire in base ad elementi che, secondo la costante giurisprudenza, costituiscono importanti punti di riferimento nell' interpretazione della tariffa doganale comune ( da ultimo si veda la sentenza nella causa 42/86 ( 1 )).
5 . Di conseguenza, secondo la nota 32 delle sopramenzionate note esplicative, è fuori dubbio che le resine epossidiche rientrino tra le merci della voce 39.01 .
6 . E inoltre importante osservare che, stando alla regola generale di classificazione A 2 b ), qualsiasi menzione di una materia nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie . Dalle note esplicative del Consiglio doganale di Bruxelles si desume inoltre che come fogli, espressamente nominati nella nota 3, lettera d ), del capitolo 39 della tariffa doganale comune, rientrano anche "feuilles (...) contenant au sein de la matière plastique artificielle constitutive un réseau de renforcemente en autres matières ( fils métalliques, fils textiles, fibres de verre etc .").
7 . Infine va detto che in un parere tariffario della CEE in data 22 settembre 1972 si dichiara che i fogli di resina epossidica rafforzati da un tessuto di fibre di vetro inserito nello strato di plastica ( circa il 60% in peso ) si devono classificare nella sottovoce 39.01 C VII . Ciò è stato ritenuto esatto, poiché una siffatta merce nonostante l' alta percentuale di fibre, che servono solo come rinforzo, conserva le caratteristiche del prodotto di plastica .
8 . Poiché nella fattispecie la merce sulla quale dobbiamo pronunciarci è all' incirca fatta nella stessa maniera ( la percentuale di fibre, pari al 64% in peso, è solo leggermente superiore a quella della merce giudicata nella sopramenzionata decisione tariffaria ) e poiché si deve ammettere che le fibre non determinano la caratteristica principale ( in pratica i tubi e le barre possono anche essere ottenuti solo da fogli di resina epossidica ) appare opportuno classificarla nella voce 39.01 ( dopo che questa è stata suddivisa, in forza del regolamento del Consiglio n . 750/87, nella sottovoce 39.01 C VII a 2 )).
9 . La questione del Bundesfinanzhof dovrebbe quindi essere risolta dichiarando che la voce 39.01 della tariffa doganale comune va interpretata nel senso che in essa rientrano anche i semilavorati in forma di fogli per la produzione di tubi composti di resina epossidica ( 36 %) fili di carbonio ( 42 %) e tessuti di fibra di vetro ( 22 %) se le due ultime componenti sono completamente inserite nella massa di resina epossidica .
(*) Tradotto dal tedesco .
( 1 ) Cfr . sentenza 8 dicembre 1987, causa 42/86, Directeur général des douanes et droits indirects, Parigi / Société anonyme Artimport, Parigi, e altri, Racc . 1987, pag . 4817 .
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