Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
Il 28 aprile 1987, il Syndicat des libraires de Normandie ( associazione di librai della Normandia ) promuoveva dinanzi al tribunal de grande instance di Alençon un' azione giudiziaria contro la società L' Aigle Distribution, Centre Leclerc, Saint Sulplice sur Risle ( in prosieguo : "L' Aigle Distribution ") per aver essa venduto libri a prezzi inferiori a quelli autorizzati dall' art . 1 della legge francese 10 agosto 1981, n . 81-766, come modificato dalla legge 29 maggio 1985, n . 85-500 . Dette disposizioni impongono agli editori ed agli importatori di libri di fissare un prezzo di vendita al dettaglio per i libri da essi pubblicati o importati; in esse si prescrive che ( fatte salve alcune eccezioni ) i dettaglianti devono praticare un prezzo di vendita al dettaglio compreso tra il 95 e il 100% del prezzo fissato dall' editore o dall' importatore . A norma del 5° comma dell' art . 1, qualora i libri inizialmente pubblicati in Francia siano reimportati, il prezzo di vendita al pubblico fissato dall' importatore dev' essere almeno pari a quello che è stato fissato dall' editore; a seguito della sentenza della Corte di giustizia pronunziata nella causa 229/83, Association des Centres distributeurs Edouard Leclerc / "Au blé vert" Sarl ( Racc . 1985, pag . 1, "libri Leclerc "), con la legge n . 85-500 veniva aggiunto all' art . 1 un 6° comma giusta il quale le disposizioni di cui al 5° comma non si applicano per i libri importati da uno Stato membro della CEE salvo che sia stato accertato, in particolare quando venga a mancare l' effettiva messa in commercio in tale Stato, che lo scopo di tale operazione era quello di eludere le disposizioni del suddetto articolo che impongono un prezzo di vendita al dettaglio compreso tra il 95 e il 100% del prezzo fissato dall' editore o dall' importatore relativamente alle vendite al pubblico .
L' Aigle Distribution non contestava i fatti che le venivano addebitati, ma faceva valere dinanzi al giudice nazionale che la normativa francese era in contrasto col diritto comunitario; di conseguenza, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
1 ) Se l' attribuzione della libertà di fissare i prezzi ad una sola categoria di operatori non faciliti la costituzione di reti di vendita interamente asservite, o comunque soggette ad influenze, il che violerebbe il combinato disposto degli artt . 3, lett . f ), 5 e 85 del trattato, o quanto meno lo renderebbe praticamente inefficace .
2 ) Se la delega che la legge francese conferisce a taluni operatori economici, e precisamente agli editori, non sia in contrasto con l' art . 86, ed in subordine con l' art . 85, o quanto meno li renda praticamente inefficaci, dal momento che il prezzo di vendita viene fissato nell' ambito di una sola professione in base a regole economiche non dettate dalla concorrenza o dal mercato .
L' Aigle Distribution propone per entrambe le questioni una soluzione affermativa . Secondo la Repubblica francese e la Commissione, le questioni meritano una soluzione negativa "allo stato attuale del diritto comunitario ".
Nella causa "libri Leclerc" la Corte ha dichiarato tra l' altro, in riferimento all' art . 1 della legge n . 81-766 nella sua stesura originaria, che "nello stato attuale del diritto comunitario, il combinato disposto dell' art . 5, 2° comma, e dgli artt . 3, lett . f ), e 85 del trattato non vieta agli Stati membri di emanare una legge in forza della quale il prezzo di vendita al minuto dei libri debba essere fissato dall' editore o dall' importatore di un libro e sia obbligatorio per tutti i dettaglianti, a condizione che tale legge sia conforme alle altre norme specifiche del trattato ed in particolare a quelle che riguardano la libera circolazione delle merci ".
Detta decisione veniva confermata, in relazione alla stesura originaria dell' art . 1, dalla sentenza pronunziata dalla Corte nella causa 299/83, Leclerc / Syndicat des libraires de Loire-Océan, Racc . 1985, pag . 2515 ( vedasi anche sentenza 10 luglio 1986, causa 95/84, Darras e Tostain, Racc . 1986, pag . 2253 ).
Nella causa 355/85, Cognet ( sentenza 23 ottobre 1986 ), l' art . 1 nella sua versione modificata veniva impugnato per discriminazione in quanto esso permetteva che i prezzi dei libri pubblicati in Francia e reimportati da un altro Stato membro venissero liberamente fissati dall' importatore e lasciava invece soggetti al prezzo fissato dall' editore i libri pubblicati in Francia e rimasti in questo paese . La Corte respingeva tale censura affermando che "né l' art . 7 del trattato CEE né alcun' altra disposizione o principio del trattato CEE si applicano alla differenza di trattamento nell' ambito di una normativa, che contempli la fissazione del prezzo di vendita al minuto dei libri da parte dell' editore o dell' importatore e sia obbligatoria per i dettaglianti, normativa secondo cui il prezzo dei libri editi e stampati nello Stato membro di cui trattasi è libero quando si tratta di libri reimportati dopo essere stati previamente esportati in un altro Stato membro, mentre è imposto dall' editore quando si tratta di libri che, nel corso della distribuzione, non abbiano varcato alcuna frontiera intracomunitaria ".
Tale decisione veniva ribadita dalla Corte nella sentenza 25 febbraio 1987, causa 168/86, Yvette Rousseau ( Racc . 1987, pag . 995 ) e nella sentenza 9 aprile 1987, causa 160/86, Verbrugge ( Racc . 1987, pag . 1783 ).
Nella presente causa la normativa francese è contestata in quanto in contrasto con gli artt . 85 e/o 86 del trattato CEE nei limiti in cui essa facilita un comportamento delle imprese incompatibile con i suddetti articoli . Si è asserito che la normativa di uno Stato membro può costituire una violazione del combinato disposto degli artt . 85 e/o 86 e degli artt . 3, lett . f ) e 5 del trattato, qualora essa favorisca o permetta in sufficiente misura un comportamento delle imprese contrario alle regole di concorrenza . Secondo una giurisprudenza costante della Corte, mentre gli artt . 85 e 86 sono rivolti alle imprese, il trattato impone agli Stati membri l' obbligo di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti che possono rendere praticamente inefficaci tali disposizioni : si veda in tal senso il punto 31 della motivazione della sentenza in causa 13/77, Inno / Atab ( Racc . 1977, pag . 2115, in particolare pag . 2144 ); il punto 71 della motivazione della sentenza 30 aprile 1986, cause riunite da 209 a 213/84, Ministère public / Asjes; punto 10 della motivazione della sentenza 1° ottobre 1987, causa 311/85, Vereniging van Vlaamse Reinsbureaus / Sociale Dienst e punto 23 della motivazione della sentenza 3 dicembre 1987, causa 136/86, BNIC / Aubert . In particolare, uno Stato membro viene meno a tale obbligo qualora esso imponga o favorisca la conclusione di accordi, decisioni o pratiche concordate contrari all' art . 85 e ne rafforzi gli effetti : punto 72 della motivazione della sentenza Asjes e punto 10 della motivazione della sentenza Vlaamse Reisbureaus .
Del pari può essere fondato l' argomento secondo cui la stessa normativa nazionale può di per sé non essere in contrasto col diritto comunitario e tuttavia lasciare alle imprese un potere del quale esse possono abusare in violazione del diritto comunitario e in particolare dell' art . 85 o dell' art . 86, come il monopolio legale per il rilascio di certificati di omologazione per autoveicoli, che era oggetto della causa 26/75, General Motors ( Racc . 1975, pag . 1367 ) e della causa 226/84, British Leyland ( sentenza 11 novembre 1986, Racc . 1986, pag . 3263 ). Spetterebbe al giudice di merito decidere sulla questione se le imprese abbiano abusato, in contrasto con l' art . 85 o con l' art . 86, del potere loro conferito dalla legge .
Qualora, nel caso di specie, fossero stati effettivamente accertati comportamenti di imprese contrastanti con gli artt . 85 e/o 86 in ordine alla fissazione dei prezzi francesi dei libri e qualora fosse stato effettivamente accertato che tali comportamenti erano stati causati o facilitati dalla normativa nazionale in causa, forse neppure impediti o sottoposti a controllo dalla normativa nazionale, potrebbero esservi motivi per dubitare della compatibilità di tale normativa nazionale con gli artt . 3, lett . f ), 5 e 85 o 86 del trattato CEE .
In ogni caso, queste sono questioni di fatto di competenza del giudice nazionale . Entrambe le questioni sollevate nella presente causa sono basate su un' ipotesi di comportamento contrario alle regole di concorrenza da parte di imprese . Nell' ordinanza di rinvio non viene indicata l' esistenza di reti di distribuzione asservite o controllate e, in tal caso, se esse risultino da intese o pratiche contrastanti con l' art . 85 del trattato ( prima questione ); non vi si accerta neppure l' esistenza di una posizione dominante o di un suo qualsiasi abuso contrari all' art . 86 del trattato, o di un' intesa o di una pratica concordata relative alla fissazione di prezzi in violazione dell' art . 85 ( seconda questione ). L' ordinanza di rinvio non accerta nemmeno che un comportamento del genere venga richiesto, favorito o rafforzato dalla normativa nazionale di cui è causa : non v' è menzione del fatto che il comportamento vietato sia stato causato da tale normativa .
Di conseguenza, le questioni sollevate nell' ordinanza di rinvio sono sostanzialmente identiche a quelle già esaminate dalla Corte nella causa libri Leclerc in relazione agli artt . 85 e 86 . Dato che non si è accertato alcun nuovo elemento rilevante, il ragionamento seguito dalla Corte in quella causa e nella sua decisione, in particolare al punto 1 del dispositivo della sentenza, resta ancora valido . A mio parere le questioni che sono state proposte in via pregiudiziale nella presente causa vanno risolte nei termini di cui al punto 1 del dispositivo della sentenza pronunziata dalla Corte nella causa libri Leclerc .
Di conseguenza, ritengo che le questioni pregiudiziali debbano essere risolte nel senso che :
Allo stato attuale del diritto comunitario, il combinato disposto dell' art . 5, 2° comma, e degli artt . 3, lett . f ), 85 e 86 del trattato non vieta agli Stati membri di emanare una legge in forza della quale il prezzo di vendita al minuto dei libri debba essere fissato dall' editore o dall' importatore di un libro e sia obbligatorio per tutti i dettaglianti, a condizione che tale legge sia conforme alle altre norme specifiche del trattato ed in particolare a quelle che riguardano la libera circolazione delle merci .
Le spese sostenute dalla Commissione e dal Governo francese non possono dar luogo a rifusione, mentre spetta al giudice nazionale statuire sulle spese sostenute dalle parti nella causa principale .
(*) Traduzione dall' inglese .
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