Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con provvedimento di rinvio del 6 aprile 1987, la Tariefcommissie vi chiede di specificare la voce della tariffa doganale comune nella quale rientrano le pule di semi di soia triturati . Si tratta di tegumenti, vale a dire di guaine - o pelli - che avvolgono il nocciolo pur distinguendosi dal baccello propriamente detto .
2 . Durante la fase scritta e la fase orale è stato precisato che si usano due tecniche per separare le pule dai chicchi : una tecnica, più vecchia, che consente la separazione dopo l' estrazione di olio ( tail-end-dehulling ), e una tecnica moderna nella quale i gusci sono staccati prima dell' inizio del procedimento d' estrazione ( head-end-dehulling ).
3 . Il giudice a quo prospetta quattro possibili classificazioni doganali per il prodotto in questione .
4 . Anzitutto la sottovoce 23.02 B che riguarda le seguenti merci :
"Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali o di legumi :
A . (...).
B . di legumi",
non mi pare applicabile nella fattispecie . Infatti, i baccelli di soia non sono né chicchi né legumi con baccello .
5 . Nemmeno la voce 23.07 pare idonea a comprendere le merci in questione poichè riguarda preparazioni melassate o zuccherate, caratteristiche alle quali non corrispondono le pule di soia .
6 . Restano due sottovoci : 23.04 B e 23.06 B . La prima contempla i "panelli, sanse di olive ed altri residui dell' estrazione degli olii vegetali, escluse le morchie ".
7 . Il problema è se gli involucri della soia debbano considerarsi residui dell' estrazione . A questo proposito si deve ritenere che questa espressione comprenda gli "scarti" dell' estrazione oppure il risultato specifico dell' estrazione dell' olio?
8 . Propendo per la seconda alternativa : si deve considerare, con la Commissione, che sono compresi nella sottovoce 23.04 B solo i prodotti ottenuti dall' estrazione d' olio propriamente detta . Al contrario i residui dell' intero processo di lavorazione dei chicchi di soia vanno esclusi dal campo d' applicazione di questa sottovoce . D' altro canto nella sentenza Fancon ( 1 ) avete dichiarato a questo proposito che
"il termine 'residuo' non può confondersi col termine di 'scarti' ".
9 . Del resto, è escluso qualsiasi dubbio in caso d' impiego della tecnica detta "head-end-dehulling" poiché essa effettua la separazione prima dell' estrazione dell' olio . Però nemmeno la tecnica del "tail-end-dehulling" si oppone a questa soluzione . Comunque sia, come osserva la Commissione, le pule di soia esistono prima dell' estrazione dell' olio e una tecnica specifica deve essere applicata dopo l' estrazione per separare gli involucri . Osservo quindi che vi è una chiarissima differenza tra queste ultime e i residui necessari dell' estrazione d' olio "prodotti" da questa operazione stessa, come i panelli o sanse di olive . Osservo infine che gli involucri di soia potrebbero in teoria essere ottenuti a prescindere dall' estrazione dell' olio, cosa che non è possibile fare per i panelli .
10 . Di conseguenza non è il caso, contrariamente a quanto sostiene l' attrice nella causa principale, di addentrarsi in complicate stime a seconda della tecnica usata : in ogni caso gli involucri di soia triturati non rientrano nella sottovoce 23.04 B .
11 . Queste considerazioni mi inducono a proporvi di dichiarare che essi rientrano nella sottovoce 23.06 B che corrisponde a
"prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali non nominati né compresi altrove :
A . (...).
B . non nominati ".
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Sentenza 11 marzo 1982, causa 129/81, Racc . pag . 967, punto 14 della motivazione .
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