Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . L' azienda lattiero-casearia ricorrente nella causa principale chiedeva all' ente competente l' attribuzione di un aiuto a norma del regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n . 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all' alimentazione degli animali ( GU L 169, pag . 4 ), e del regolamento della Commissione 27 luglio 1968, n . 1105, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all' alimentazione degli animali ( GU L 184, pag . 24 ).
2 . Poiché l' aiuto le veniva in definitiva negato con la motivazione che "un prodotto concentrato derivato dal latte" era stato aggiunto al latticello, essa adiva il College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell' Aia, il quale riteneva che si ponesse un problema di interpretazione della normativa comunitaria, dato che le disposizioni olandesi vigenti in materia sono identiche alle norme comunitarie .
3 . Il College van Beroep vi ha pertanto sottoposto la seguente questione pregiudiziale :
"Se il regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 986/86, e più in particolare l' inciso 'al quale non siano state fatte aggiunte' contenuto all' art . 1, lett . a ), di tale regolamento, letto in relazione alle disposizioni del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 1105/68, debba interpretarsi nel senso che si configura un' aggiunta che preclude l' aiuto ai sensi dell' art . 1 del regolamento ( CEE ) n . 986/86 nell' applicazione di un procedimento in cui, per raggiungere il prescritto tenore di sostanza secca, dopo la preparazione del burro, l' acqua di lavaggio utilizzata a tal fine, rimasta nel latticello, venga separata dal latticello dolce residuo ed in cui successivamente il latticello dolce così concentrato venga nuovamente unito al latticello acido residuo formatosi nella preparazione del burro ".
4 . A norma dell' art . 10, n . 1, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 148, pag . 13 ), come successivamente modificato con regolamento del Consiglio 27 febbraio 1975, n . 465 ( GU L 52, pag . 8 ), vengono concessi aiuti, tra altro, al latte scremato e al latticello prodotti nella Comunità e utilizzati per l' alimentazione degli animali, purché tali prodotti possiedano determinati requisiti . Questi requisiti sono definiti, in particolare, dall' art . 1 del suddetto regolamento n . 986/68, il quale è così redatto : ( 1 )
"Ai sensi del presente regolamento, si intende per :
a ) latte :
il prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche, al quale non siano state fatte aggiunte e che al massimo abbia subito una scrematura parziale;
b ) latticello :
il prodotto ottenuto dalla trasformazione in burro del latte o della crema di latte, anche acido o acidificato;
c ) latte scremato :
il latte e il latticello con un tenore massimo di grassi dell' 1 %."
5 . La Commissione stabiliva le modalità di esecuzione di detto regolamento con il regolamento n . 1105/68, modificato dai regolamenti 11 agosto 1975, n . 2114 ( GU L 215, pag . 12 ), e 13 luglio 1978, n . 1645 ( GU L 191, pag . 23 ), il quale, nell' art . 1, n . 2, dispone che "l' aiuto viene concesso soltanto per la quantità di latte scremato contenuta nel latte per animali ". Nei nn . da 4 a 6 lo stesso art . 1 stabilisce inoltre le seguenti condizioni :
"4 ) Il latte scremato e il latticello quali risultano dalla trasformazione del latte in crema o in burro non possono, in quanto costituenti destinati ad essere incorporati nel latte per animali e a beneficiare dell' aiuto, formare oggetto di una diluzione anormale rispetto alle tecniche di produzione applicate in particolare con acqua e/o siero .
5 ) La concessione degli aiuti è subordinata alla condizione che :
a ) (...)
b ) per quanto concerne il latticello, il suo tenore in estratto secco sgrassato sia pari o superiore all' 8 %.
6 ) Tuttavia i valori minimi di cui al paragrafo 5, lett . a ) e b ), non si applicano nei casi seguenti :
a ) se la media dei valori minimi rilevati in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, per il prodotto considerato, è superiore al valore limite fissato al paragrafo 5 . In questo caso quest' ultimo valore viene sostituito dal valore medio accertato nello Stato membro o nella regione in causa; tale sostituzione può essere limitata al periodo dell' anno durante il quale è utilizzato il valore minimo fissato;
b ) (...)
c ) per quanto concerne il latticello se, per giustificati motivi tecnologici, il tenore di estratto secco è pari o superiore a 4% e inferiore al tenore minimo richiesto . In questo caso l' aiuto che può essere concesso è ridotto, rispetto all' aiuto corrisposto per il latticello, proporzionalmente alla diminuzione del tenore di estratto secco ".
6 . Da queste disposizioni emerge che gli aiuti sono concessi soltanto per il latticello ai sensi dell' art . 1, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 986/68; nel caso di specie si tratta di precisare la portata delle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria .
7 . Innanzitutto, è pacifico che il latticello deve derivare dalla trasformazione del latte al quale non sia stata aggiunta alcuna sostanza ( art . 1, n . 1, lett . b ), del citato regolamento n . 986/68 ). Orbene, il latticello non deriverebbe dalla trasformazione del latte qualora provenisse anche, in parte, dall' aggiunta di sostanze non provenienti dal latte, come l' acqua di lavaggio . Il divieto di aggiungere qualsiasi sostanza al latte non avrebbe più senso se potessero essere effettuate aggiunte nella fase successiva, cioè in quella del latticello .
8 . D' altronde, il testo dell' art . 1, n . 4, del sopracitato regolamento della Commissione n . 1105/68 corrobora questo punto di vista .
9 . Inoltre, la giurisprudenza della Corte non consente in proposito alcun dubbio . Infatti, nell' ambito di una causa vertente su di un prodotto ottenuto a partire dal latte ai sensi dell' art . 1 del regolamento del Consiglio n . 986/68 ( 2 ) la Corte ha considerato che
"una merce per la cui fabbricazione sono state usate materie diverse dal prodotto della mungitura di una o più vacche non può costituire oggetto di aiuti in forza del suddetto sistema d' intervento, qualunque sia peraltro la composizione chimica del prodotto finale così ottenuto ".
10 . E' pertanto chiarissimo che l' aggiunta di qualsiasi sostanza al latticello come al latte esclude l' erogazione dell' aiuto considerato .
11 . La ricorrente nella causa principale sostiene ancora che, ad ogni modo, nel caso di specie non si effettuano aggiunte, ma piuttosto "una separazione parziale dopo la quale ha luogo una nuova miscelatura ".
12 . A questo proposito la Commissione deduce tuttavia che la normativa comunitaria esclude non solo qualsiasi aggiunta al latte o al latticello, ma altresì qualsiasi ulteriore trasformazione del latticello destinata ad aumentarne il tenore di estratto secco sgrassato .
13 . Questa tesi può trovare conforto nel testo stesso del citato art . 1, da cui emerge che il latticello deve risultare dalla trasformazione del latte . Pertanto, se si ammettesse un' operazione di trasformazione supplementare, il latticello alla fine ottenuto e per il quale viene richiesto l' aiuto deriverebbe in realtà anche da un' ulteriore trasformazione del latticello e non soltanto della trasformazione del latte . Il fatto di estrarre, mediante evaporazione o altrimenti, l' acqua contenuta nel latticello dolce e di aggiungere il latticello concentrato così ottenuto al latticello acido costituisce tale ulteriore trasformazione . Ciò varrebbe anche se si facesse evaporare l' acqua di lavaggio al fine di recuperare il latticello che si trova ivi diluito .
14 . Anche i nn . 5 e 6 dell' art . 1 del citato regolamento di esecuzione della Commissione confermano questa interpretazione .
15 . Infatti, facendo riferimento alla media dei valori minimi di estratto secco sgrassato rilevati in uno Stato membro o in una regione, il regolamento ha manifestamente inteso alludere ai valori rilevati nella produzione del burro, con esclusione di qualsiasi altra operazione, valori che risultano naturalmente dalla trasformazione del latte; infatti, tale riferimento sarebbe privo di significato se ciascun operatore fosse libero di ottenere valori di sua scelta effettuando le opportune operazioni .
16 . Il medesimo ragionamento vale, a fortiori, per la lett . c ) dello stesso n . 6 . Infatti, non avrebbe senso contemplare un aiuto ridotto per il latticello avente un minore contenuto di estratto secco, se poi fosse comunque lecito al produttore effettuare le trasformazioni necessarie per modificare, quasi a suo piacimento, detto contenuto .
17 . Si deve infine sottolineare che l' esclusione di qualsiasi trasformazione diversa da quella del latte in burro è indispensabile per consentire l' applicazione pratica della normativa considerata, tenuto conto dello scopo di questa, cioè la valorizzazione della produzione lattiera mediante la valorizzazione dei sottoprodotti ottenuti durante la fabbricazione del burro . E' pertanto assolutamente essenziale che il sottoprodotto in questione, cioè il latticello, provenga esclusivamente dalla fabbricazione del burro e non dall' aggiunta di prodotti di analoga composizione chimica ( siero di latte, latte concentrato ) che la normativa non mira a sostenere . Ne consegue che la disciplina comunitaria non può raggiungere il suo scopo se non vi sono controlli sicuri sulla provenienza del latticello idoneo a fruire dell' aiuto . Orbene, la Commissione ha dimostrato in modo convincente che sarebbe estremamente difficile effettuare controlli del genere qualora si ammettessero talune trasformazioni, poiché il prodotto finale non ne rivelerebbe la natura e il latticello potrebbe quindi essere stato assoggettato a trasformazioni intese in realtà solo a dissimulare operazioni contrastanti con lo scopo dell' aiuto come, per esempio, aggiunte o diluzioni . E' pertanto chiaro che l' aiuto può raggiungere il suo scopo solo se è certo che il latticello deriva esclusivamente dalla trasformazione del latte in burro, il che, in mancanza di adeguate possibilità di controllo, implica l' esclusione di qualunque trasformazione . I fatti del caso di specie attestano d' altronde la gravità di tale difficoltà, dato che le stesse autorità nazionali non sono state in grado di determinare la natura delle trasformazioni o aggiunte subite dal latticello considerato .
18 . Tenuto conto delle considerazioni che precedono, neanche l' intento di evitare il pagamento di una tassa sulle acque usate - questione che è stata sollevata dinanzi al College van Beroep - potrebbe giustificare l' utilizzazione delle acque di lavaggio e l' aumento del tenore di estratto secco sgrassato del latticello mediante questo o quel procedimento .
19 . Per tutti i motivi che ho esposto, vi suggerisco di dare alla questione sollevata dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven la seguente soluzione .
20 . "Il combinato disposto del regolamento del Consiglio n . 986/86 e del regolamento della Commissione n . 1105/68 deve essere interpretato nel senso che esso esclude sia l' aggiunta al latticello di un elemento non contenuto nel latte sia qualsiasi ulteriore trasformazione diretta a far sì che il latticello per il quale viene chiesto l' aiuto raggiunga, mediante l' estrazione dell' acqua contenuta nel latticello dolce e l' incorporazione del latticello dolce così concentrato nel latticello acido, un tenore di estratto secco sgrassato più elevato ."
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Il corsivio è mio .
( 2 ) Sentenza 11 settembre 1983, cause riunite da 205 a 215/82, Deutsche Milchkontor / Repubblica federale di Germania, Racc . pag . 2633 .
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