Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La legislazione della Repubblica federale di Germania subordina l' importazione dei prodotti alimentari a base di carne alla loro conformità alle norme fissate da un decreto federale sulla carne, in data 21 gennaio 1982 ( in prosieguo : il "decreto federale "). Ci si chiede se il divieto, che ne deriva, di importare prodotti legalmente fabbricati e messi in commercio in uno Stato membro, ma non conformi alle norme tedesche, sia contrario all' art . 30 del trattato CEE . Questo è il problema sottopostovi attraverso il presente ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione .
2 . Dovete risolvere tale problema in un momento in cui la vostra giurisprudenza, in particolare la piu recente, ha chiaramente delimitato la portata delle giustificazioni e delle deroghe che gli Stati membri possono far valere per sfuggire alla censura di violazione dell' art . 30 . Nell' ambito dei prodotti, liquidi o solidi, destinati all' alimentazione, si pensa in maniera particolare alle vostre ultime decisioni relative alla birra ( 1 ), ai succedanei del latte ( 2 ) e alle paste alimentari ( 3 ).
3 . Le norme del decreto federale mirano a vietare la messa in commercio di prodotti a base di carne contenenti taluni ingredienti non di carne, salvo eccezioni per determinati prodotti la cui composizione è definita e, in taluni casi, attraverso indicazioni precise da apporre sugli imballaggi o su cartellini .
4 . L' esame della presente controversia vi condurrà esclusivamente alla valutazione delle giustificazioni e delle deroghe invocate dalla Repubblica federale di Germania . Infatti, non esiste alcuna contestazione in ordine all' effetto restrittivo, sulle importazioni, della legislazione tedesca . La Repubblica federale non nega che la sua legislazione impedisca l' accesso al mercato tedesco di prodotti legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri e non contesta quindi la qualificazione di misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni . Essa si sforza di dimostrare che tale provvedimento si basa su motivi che vietano di interpretarlo come una violazione del principio di libera circolazione delle merci . Pertanto, le presenti conclusioni saranno dedicate esclusivamente all' esame di tali motivi .
5 . Sotto tale profilo, la Repubblica federale ha fatto valere, nell' ordine, la tutela della salute, quella dei consumatori, quella degli operatori economici nazionali nonché talune esigenze imperative attinenti alla politica agricola comune .
I - Sulla tutela della salute
6 . Lo Stato convenuto sostiene innanzitutto che le disposizioni controverse sarebbero dirette a garantire alla popolazione un apporto sufficiente di talune sostanze essenziali nell' alimentazione, che sono contenute nella carne, in particolare le proteine, il ferro e la tiamina . Secondo le relazioni ufficiali fatte valere dal governo tedesco, l' approvvigionamento di carne di taluni gruppi della popolazione non sarebbe più sufficiente allo stato attuale . L' obiettivo di garantire alla popolazione tedesca un approvvigionamento soddisfacente di carne non potrebbe essere raggiunto se gli ingredienti non a base di carne fossero autorizzati in maniera generale, permettendo così la diffusione di prodotti nel contempo meno cari, quindi più allettanti, e meno ricchi di sostanze essenziali .
7 . La Commissione ritiene che questi argomenti non siano fondati . A suo parere, il consumo di carne nella Repubblica federale di Germania, in aumento sensibile a partire dagli anni sessanta, è tale che i valori raccomandati su scala internazionale per l' apporto di proteine sarebbero stati parzialmente superati . Stando così le cose, e tenuto conto del fatto che l' approvvigionamento di proteine della popolazione tedesca sarebbe assicurato principalmente attraverso carne fresca, le leggere modifiche della composizione dei prodotti a base di carne a cui ostano le disposizioni controverse non avrebbero praticamente incidenza sull' alimentazione e sulla salute della popolazione .
8 . Lo dico subito, così come la Commissione, neppure io sono convinto degli argomenti del governo tedesco .
9 . In primo luogo, occorre osservare che la situazione della popolazione tedesca, dal punto di vista dell' apporto di proteine, non appare così critica come sostenuto dalla Repubblica federale . Secondo una relazione sull' alimentazione pubblicata nel 1980 dal governo tedesco, "l' apporto di proteine raggiunge in media le quantità raccomandate di 0,9 g per Kg e al giorno ." Tale relazione rileva tuttavia una "situazione molto differente a seconda dei diversi gruppi di età", aggiungendo : "Mentre tutti gli adulti dei due sessi superavano alquanto le quantità raccomandate, i giovani tendono quasi senza eccezioni a rimanere leggermente al di sotto delle quantità raccomandate e addirittura nettamente al di sotto nella fascia di età dai 13 ai 14 anni ". Essa però precisa : "Le raccomandazioni, soprattutto in materia di proteine, prevedono tuttavia dei margini di sicurezza così elevati che l' apporto inferiore constatato presso i giovani non presenta alcun pericolo per la crescita né per la salute ". Rilevando, infine, che le sostanze accessorie delle proteine, essenzialmente la purina, la colesterina e gli acidi grassi saturi, potevano avere effetti nocivi sulla salute, la relazione sottolinea che "converrebbe considerare con occhio critico un ulteriore aumento del consumo di carne e di prodotti a base di carne presso gli adulti" ( 4 ).
10 . Per giunta, la relazione sull' alimentazione pubblicata dal governo federale nel 1984, dopo aver ricordato che la carne e i prodotti a base di carne sono importanti anche per il loro apporto di tiamina, riboflavina, niacina e ferro, aggiunge che essi "contribuiscono all' alimentazione umana non soltanto con le proteine ed altre sostanze nutritive essenziali da essi contenute, ma anche attraverso i grassi e (...) contengono in più quantità variabili di colesterolo e di purina" nonché, per i prodotti a base di carne, "soprattutto talune specialità di salumeria, quantità rilevanti di sale ". Quindi tale documento conclude "che non è auspicabile che la carne o i prodotti a base di carne grassa continuino ad aumentare in maniera generale nell' alimentazione umana" ( 5 ).
11 . Queste conclusioni di relazioni ufficiali sull' alimentazione nella Repubblica federale di Germania richiedono parecchie osservazioni .
12 . In primo luogo, la situazione alimentare della popolazione tedesca, considerata sia in maniera generale sia per gruppi determinati a seconda dell' età o del sesso, non appare caratterizzata da uno stato di pericolo o addirittura da uno stato semplicemente inquietante . Se così non fosse, le due relazioni ufficiali non avrebbero potuto concordare sul fatto che un aumento del consumo di carne e di prodotti a base di carne non sarebbe auspicabile sul piano nutritivo . Di conseguenza, la limitazione, nei prodotti a base di carne, del tenore di ingredienti diversi dalla carne non sembra necessaria sotto il profilo sanitario . Già da questo punto di vista, il divieto di importare i prodotti a base di carne i cui ingredienti non di carne non corrispondono alle prescrizioni del decreto federale mi sembra che non possa essere ricollegato alla preoccupazione di tutela della sanità pubblica da un nesso sufficientemente stretto riguardo all' applicazione dell' art . 36 del trattato .
13 . Tale impressione è rafforzata da una seconda osservazione . Le due relazioni sottolineano che la carne e i prodotti a base di carne non contengono solo elementi nutritivi benefici, e che un aumento del loro consumo si tradurrebbe in apporti di purine, di colesterolo e di grasso che potrebbero rivelarsi eccessivi sotto il profilo di una sana alimentazione . Vale a dire che la volontà di non veder diminuire il tenore di ingredienti di carne nei prodotti a base di carne, che è a fondamento della normativa controversa, non appare priva di inconvenienti per la salute dei consumatori .
14 . Da queste osservazioni, a mio parere, emergono dubbi quanto alla necessità o addirittura all' utilità del provvedimento nazionale di cui è causa per la tutela della salute della popolazione tedesca . Questi dubbi possono solo essere confortati dall' esame di una delle vostre più recenti decisioni .
15 . Nella presente controversia, il governo tedesco ha fatto valere argomenti che presentano analogie con quelli del governo francese nel caso che ha dato luogo alla vostra sentenza 23 febbraio 1988, Commissione / Francia ( 6 ). In presenza di una normativa che vieta l' importazione e la vendita dei succedanei di latte in polvere e di latte concentrato, che il governo francese intendeva in particolare giustificare, sul terreno della tutela della sanità pubblica, con il valore nutritivo inferiore dei succedanei, voi avete dichiarato che
"uno Stato membro non può invocare motivi di sanità pubblica per vietare l' importazione di un prodotto, motivando che questo ha un valore nutritivo inferiore a quello di un altro prodotto, già in commercio sul mercato interessato",
aggiungendo che
"è evidente che la scelta alimentare dei consumatori nella Comunità è tale che il solo fatto che un prodotto importato abbia proprietà nutritive inferiori non comporta un reale pericolo per la salute umana" ( 7 ).
16 . Codesta Corte ha così risolto la questione di stabilire entro quali limiti la preoccupazione di tutela della salute possa essere invocata nei confronti di taluni prodotti, non in quanto essi siano nocivi, ma in quanto abbiano proprietà nutritive inferiori . Essa lo ha fatto seguendo un ragionamento che mi sembra possa essere esattamente trasposto al presente caso di specie . Il fatto che prodotti a base di carne fabbricati in altri Stati membri contengano meno carne e forniscano, di conseguenza, meno proteine animali, tiamina e altre sostanze essenziali, non mi sembra rappresentare un pericolo più reale, per la salute umana, di quello asserito a proposito dei succedanei del latte, dato che la scelta alimentare dei consumatori tedeschi, se questi prodotti a base di carne fossero importati, potrebbe cadere sulla carne fresca, il cui apporto di proteine e di altre sostanze essenziali è ottimale, o sui prodotti nazionali aventi un tenore di carne più elevato . Un sufficiente tenore di sostanze essenziali nell' alimentazione dei gruppi eventualmente considerati "sensibili" potrebbe essere assicurato da questa possibilità di scelta .
17 . Queste osservazioni mi portano quindi a ritenere che la normativa tedesca interessata non possa essere considerata "necessaria per l' efficace tutela" ( 8 ) della salute e della vita delle persone, per riprendere la formula ormai tradizionale della vostra giurisprudenza, e che, su questo punto, l' argomento addotto dalla Repubblica federale debba essere respinto senza che sia necessario tentare un raffronto delle proprietà rispettive delle proteine animali e vegetali e senza che vada esaminato, in questa fase, se fossero concepibili provvedimenti meno restrittivi degli scambi intracomunitari .
II - Sulla tutela dei consumatori
18 . La Repubblica federale di Germania sostiene altresì che la normativa contestata si fonda su esigenze imperative attinenti alla tutela dei consumatori . Gli artt . 4 e 5 del decreto federale sarebbero provvedimenti adeguati per evitare che il consumatore sia indotto in errore tenuto conto che "a seguito di abitudini radicate da parecchie decine d' anni" ( 9 ) il consumatore tedesco "parte dall' idea che la merce acquistata con una designazione commerciale che la presenta come un prodotto a base di carne sia composta solo di carne o essenzialmente di carne" ( 10 ). Pertanto, in mancanza di un' armonizzazione che, per il governo federale, sarebbe il solo mezzo appropriato per superare i problemi posti per quanto riguarda la tutela del consumatore contro le frodi, la normativa tedesca, che non si risolve del resto in un divieto assoluto d' importazione, dato che ammette eccezioni a determinate condizioni, contemplerebbe norme adeguate a tale tutela . Infatti, l' estrema diversità dei prodotti a base di carne offerti nei dodici Stati membri vieterebbe il ricorso a provvedimenti meno restrittivi delle importazioni consistenti in una disciplina sulla marcatura dei prodotti di cui trattasi .
19 . La Commissione ritiene che attraverso la sua tesi sulla tutela del consumatore lo Stato convenuto svolga in realtà due argomenti : l' uno sulla politica di qualità che sarebbe condotta su scala nazionale, l' altro sulla necessità di lottare contro le frodi in materia di denominazione e di composizione dei prodotti a base di carne .
20 . A suo parere, è dubbio che l' obiettivo di una politica nazionale della qualità possa essere considerato, alla luce della vostra giurisprudenza, come un' esigenza imperativa di interesse pubblico, ma per giunta, anche supponendo ammissibile un obiettivo del genere, il criterio della legge tedesca, ossia l' eliminazione di qualsiasi ingrediente non di carne, sarebbe inidoneo a raggiungerlo . La qualità dei prodotti a base di carne non sarebbe in alcun modo determinata essenzialmente dall' utilizzazione esclusiva di carne nella loro composizione . Per la Commissione, la qualità deve affermarsi sul mercato, in quanto i fabbricanti e i venditori dei prodotti tedeschi a base di carne hanno la possibilità di promuoverli attraverso campagne di tipo pubblicitario . Inoltre, il legislatore tedesco avrebbe la facoltà, al fine di non sfavorire i prodotti di qualità sul piano della concorrenza, di emanare disposizioni sulla presentazione e sulla designazione dei prodotti a base di carne, su norme e categorie di qualità per taluni tipi di prodotti, su informazioni da fornire ai consumatori, il tutto senza ostacolare le importazioni .
21 . Quanto alla tutela del consumatore contro le frodi, la Commissione ritiene che non sia affatto impossibile provvedervi attraverso indicazioni che consentano agli acquirenti di orientarsi nell' ambito di un assortimento di prodotti ampliato . Malgrado l' estrema diversità dei prodotti offerti nei dodici Stati membri, un' informazione del consumatore attraverso un sistema di designazione e di descrizione degli ingredienti sarebbe perfettamente concepibile, nell' ambito delle norme della direttiva 79/112/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978, ( in prosieguo : la "direttiva ") ( 11 ), così come dimostrerebbe del resto il decreto di cui è causa . La Commissione sottolinea, in particolare, le possibilità offerte dall' art . 7, n . 3, della direttiva che consente di prescrivere l' indicazione obbligatoria di una quantità per taluni ingredienti, il che darebbe la facoltà, per prodotti di composizione particolarmente complessa, di esigere ad esempio solo un' indicazione sommaria dei principali ingredienti .
22 . Tale scambio di argomenti tra la Commissione e lo Stato convenuto è, potremmo dire, ormai classico nelle controversie relative ai provvedimenti restrittivi delle importazioni di prodotti destinati all' alimentazione . In recenti sentenze già da me citate, voi avete assunto al riguardo posizioni che stanno esse stesse per divenire classiche . Ecco perché, a mio parere, basta sostanzialmente farvi riferimento nella presente controversia .
23 . Nella sentenza Drei Glocken del 14 luglio 1988 ( 12 ), pronunciata in ordine alla compatibilità con l' art . 30 della legge italiana che impedisce l' importazione di paste alimentari contenenti grano tenero, voi avete dichiarato che
"l' argomento (...) secondo cui la legge sulle paste alimentari intende tutelare i consumatori in quanto ha lo scopo di garantire la qualità superiore della pasta, prodotto italiano di antica tradizione, non può essere accolto ".
Rilevando che era
"legittimo voler dare ai consumatori, che attribuiscono qualità particolari alla pasta prodotta esclusivamente con grano duro, la possibilità di operare la propria scelta sulla base di questo elemento",
avete ritenuto che
"tale possibilità può essere garantita con mezzi che non ostacolino l' importazione di prodotti legalmente fabbricati e posti in commercio in altri Stati membri e, in particolare, con 'l' obbligo di apporre un' etichetta appropriata, che specifichi le caratteristiche del prodotto venduto '" ( 13 ).
24 . Non si può fare a meno di rilevare l' analogia tra l' argomento sulla garanzia della
"qualità superiore della pasta, prodotto italiano di antica tradizione" ( 14 )
e l' argomento tedesco secondo cui
"a seguito di abitudini radicate da parecchie decine di anni, il consumatore tedesco si è formato un' immagine precisa di quanto si aspetta dai prodotti a base di carne da esso acquistati" ( 15 ).
25 . Mi sembra che, come per le paste alimentari, il dibattito sull' esistenza di un' esigenza imperativa attinente alla necessità di tutelare le attese qualitative del consumatore si riconduca alla questione se potessero essere adottati altri mezzi, meno restrittivi delle importazioni rispetto al provvedimento nazionale considerato . Ritengo che la soluzione di tale questione sia positiva .
26 . Certamente l' informazione del consumatore, considerata attraverso le diverse forme di distribuzione dei prodotti, ossia la vendita in confezione o alla rinfusa ed il consumo nei locali di ristorazione, pone problemi sensibilmente più complessi per i prodotti a base di carne - di cui le parti sottolineano l' estrema diversità - rispetto alla pasta, a proposito della quale si trattava di stabilire come consentire al consumatore di distinguere quella contenente esclusivamente grano duro e quella contenente grano tenero . Credo tuttavia che, malgrado questa complessità, l' informazione del consumatore, garantita da sistemi di etichettatura e di designazione dei prodotti, permetterebbe al governo federale di raggiungere i suoi obiettivi legittimi .
27 . Occorre innanzitutto osservare che la direttiva, come ha giustamente rilevato la Commissione, offre ampie possibilità . Si può rilevare, in particolare, che, secondo il n . 5, lett . a ), del suo art . 6, l' elenco dei componenti, che deve obbligatoriamente comportare, in forza dell' art . 3, l' etichettatura, "è costituito dall' enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione ". Esso è preceduto da un' indicazione appropriata contenente la parola "ingredienti ". Ai sensi del n . 6 dello stesso articolo "le disposizioni comunitarie e, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono prevedere, per taluni prodotti alimentari, che la denominazione di vendita sia accompagnata dall' indicazione di uno o più ingredienti determinati ". Analogamente può essere contemplata, secondo l' art . 7, n . 3, "l' indicazione obbligatoria per determinati ingredienti di una quantità espressa in valore assoluto o in percentuale ".
28 . Non spetta a codesta Corte, né a me stesso, imporre alla Repubblica federale di Germania un sistema dettagliato di etichettatura e di designazione degli ingredienti per i prodotti a base di carne . Spetta però a codesta Corte, come a me stesso, constatare che la Repubblica federale di Germania, alla luce delle possibilità offerte dalla direttiva, non può sostenere che l' ostacolo alle importazioni costituisce il solo mezzo di tutela del consumatore .
29 . In ordine ai prodotti alimentari muniti di confezione, per i quali le norme della direttiva sono più vincolanti, non vedo cosa impedirebbe al consumatore di essere sufficientemente informato, con la lettura dell' elenco degli ingredienti figurante su detta confezione, quanto all' esistenza, nel prodotto di cui trattasi, delle proprietà che esso si aspetta .
30 . Per i prodotti venduti sfusi, nella motivazione della direttiva si sottolinea che "occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di fissare, tenuto conto delle condizioni locali e delle circostanze pratiche, le modalità di etichettatura", mentre l' informazione del consumatore "in tal caso dev' essere comunque garantita" ( 16 ). Inoltre l' art . 12, pur disponendo che "per i prodotti alimentari non presentati in imballaggi preconfezionati per la vendita al consumatore finale o per i prodotti alimentari confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell' acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata gli Stati membri adottano le modalità secondo le quali devono essere fornite le indicazioni di cui all' art . 3 (...) ", precisa tuttavia che detti Stati "purché sia garantita l' informazione del consumatore (...) possono non rendere obbligatorie tali indicazioni o alcune di esse ".
31 . Come la Commissione, ritengo che tali disposizioni non vietino un' etichettatura sommaria o semplificata che metta in evidenza i principali ingredienti nonché, eventualmente, la loro percentuale . A mio parere, tali indicazioni forniscono al consumatore informazioni significative alla luce delle sue aspettative in termini di qualità . In particolare, esso sarebbe certamente in grado di determinare se il prodotto propostogli sia esclusivamente a base di carne, essenzialmente a base di carne o se contenga un tenore significativo di ingredienti non di carne quali, ad esempio, il latte o le uova . Dato che il ricorso a sistemi di informazione di questo tipo non è vietato ad uno Stato membro, ritengo che, per i prodotti alimentari venduti sfusi, esso non possa sostenere che la tutela del consumatore quanto alle sue aspettative di qualità rende necessario il provvedimento nazionale di cui è causa .
32 . Tale valutazione delle possibilità offerte sul terreno dell' informazione del consumatore è, a mio modo di vedere, confermata dall' esame delle disposizioni del decreto federale .
33 . Tale normativa, che vieta la messa in commercio dei prodotti a base di carne nella cui fabbricazione sono stati utilizzati taluni ingredienti precisamente designati ( art . 4, n . 1 ), dispone che tale divieto non si applica ai prodotti che impiegano, a certe condizioni, determinate sostanze ( art . 4, n . 2 ). Essa dispone altresì, in deroga al divieto, la possibilità di mettere in commercio prodotti a cui sono aggiunti, a certe condizioni, sostanze determinate, purché siano rispettate talune norme relative alle indicazioni da far figurare sugli imballaggi, o su cartelli, qualora si tratti di merci vendute sfuse, o sui menù o liste dei prezzi in caso di smercio in locali di ristorazione ( art . 5 ).
34 . Così possiamo notare, ad esempio, che l' utilizzazione, nella fabbricazione di prodotti quali il pâté di fegato o quello di pollame, di uova liquide o di tuorli di uova congelati in una proporzione massima del 5% delle quantità di carne e di materia grassa non osta alla loro messa in commercio che non è subordinata ad alcuna misura speciale di informazione del consumatore . Osservazioni analoghe possono essere fatte, ad esempio, per l' utilizzazione di plasma sanguigno essicato nella fabbricazione di taluni salami e di talune salsicce, o di gelatina alimentare nella fabbricazione di preparati di gelatina, di prosciutto cotto o di lingua . Possiamo altresì osservare che l' albume liquido o congelato può intervenire, nella fabbricazione di talune salsicce da bollire e prodotti analoghi, nella proporzione massima del 3% delle quantità di carne e di materia grassa utilizzate, mentre, nella fase di commercializzazione, i prodotti devono portare l' indicazione "con albume ". Analogamente i prodotti di salumeria cotti da spalmare su tartine, i pâté di cacciagione e di pollame, le polpette di carne e i ripieni di carne macinata possono contenere proteine di latte solubilizzate nella proporzione massima del 2% della carne e delle materie grasse utilizzate, mentre tali prodotti devono contenere l' indicazione "con proteine di latte" nella fase di commercializzazione .
35 . Queste diverse osservazioni, fondate sulla lettura degli artt . 4 e 5 del decreto federale e degli allegati II e III a cui essi rinviano ci portano a constatare che la normativa tedesca contempla già ora disposizioni molto precise al fine di assicurare l' informazione del consumatore sulla presenza, in taluni prodotti a base di carne, di ingredienti determinati . Constatiamo pure, del resto, che per determinati prodotti la presenza di taluni ingredienti non comporta invece alcuna informazione speciale nei confronti del consumatore . Stando così le cose, è lecito chiedersi perché un' informazione del consumatore fornita nella Repubblica federale di Germania in ordine all' utilizzazione, in taluni prodotti, di ingredienti determinati a seconda delle proporzioni fissate, e di cui si può ritenere che abbia un carattere soddisfacente agli occhi del governo federale, dato che essa è stata stabilita da quest' ultimo, cessi di essere possibile o soddisfacente qualora gli stessi ingredienti siano utilizzati in proporzioni più elevate, o qualora altri ingredienti siano immessi nei prodotti . Ci si chiede, ad esempio, perché l' indicazione su confezioni o cartellini "salsicce da bollire con albume e proteine di latte", apparentemente soddisfacente qualora le proporzioni degli ingredienti non superino rispettivamente il 3% e il 2% delle quantità di carne e di materia grassa, cessi di esserlo nell' ipotesi di salsicce da bollire contenenti una percentuale un po' più elevata degli stessi ingredienti .
36 . Ritengo che la presenza, in prodotti a base di carne, di ingredienti che superino le proporzioni contemplate dal decreto federale, o di ingredienti non contemplati da tale decreto, non costituisca qualcosa di così fondamentalmente nuovo da vanificare o privare di ogni efficacia il sistema di informazione del consumatore predisposto in questo stesso provvedimento o in un sistema che se ne ispiri . La possibilità, menzionata in precedenza, di stabilire indicazioni in percentuale per taluni ingredienti, potrebbe apparentemente perfezionare un sistema del tipo di quello adottato dal decreto tedesco .
37 . Infine, relativamente ai prodotti distribuiti nei locali di ristorazione, osservo, analogamente, che, ai sensi del precitato art . 5, n . 2, del decreto federale, le indicazioni quali "con proteine di latte", "con albume" o "con utilizzazione di latte", tra l' altro, devono "essere inserite nel menù o nella lista dei prezzi, ovvero, in mancanza di tale menù o di tale lista, su un altro supporto o in una comunicazione scritta ". Per talune forme di ristorazione collettiva "basta indicare le sostanze sotto forma di note di cui il medico responsabile e, su richiesta, anche i partecipanti alla ristorazione possono prendere conoscenza ". Qui, ancora, non si vede cosa renderebbe vano o inefficace un sistema di informazione del consumatore di questo tipo in presenza dei prodotti "nuovi" in precedenza menzionati, soprattutto se si tiene conto dei perfezionamenti che è possibile apportargli tenuto conto della diversità di questi prodotti .
38 . Ecco perché penso, alla luce di queste considerazioni fondate sia sulla direttiva che sulla normativa applicata nella Repubblica federale di Germania, che avrebbero potuto essere adottati mezzi meno restrittivi delle importazioni per soddisfare all' esigenza di tutela del consumatore . Neppure su questo punto possono quindi essere accolti gli argomenti di difesa .
III - Sulla tutela degli operatori economici tedeschi
39 . La Repubblica federale di Germania ha altresì sostenuto che la propria legislazione si fonda sulla preoccupazione di tutela dei produttori e dei distributori di prodotti a base di carne contro la concorrenza sleale consistente nel fatto che "taluni operatori propongono prodotti scadenti in una forma destinata a creare nel consumatore l' impressione di un prodotto di migliore qualità ". Le "merci scadenti prodotte ad un costo notevolmente inferiore" procurerebbero ai loro produttori "un vantaggio concorrenziale che, basandosi in ultima analisi su un dolo, è incompatibile con i principi relativi alla lealtà degli scambi commerciali" ( 17 ).
40 . La Commissione sostiene, a fronte di tale argomento, e facendo valere la vostra giurisprudenza, che
"una pressione che possa risultare dalla situazione economica o addirittura un obbligo stabilito dal diritto nazionale che abbia per effetto quello di estendere ai prodotti nazionali le norme da applicare ai prodotti provenienti da altri Stati membri non possono in nessun caso giustificare l' applicazione di provvedimenti incompatibili con l' art . 30" ( 18 ).
Essa aggiunge che, dato che l' informazione del consumatore sui prodotti ad esso offerti è assicurata in maniera adeguata, la lealtà della concorrenza tra produttori e distributori di prodotti a base di carne è sufficientemente garantita .
41 . Mi sembra anche che il rischio di concorrenza sleale basata su un dolo nei confronti del consumatore non vada considerato a partire dal momento in cui la tutela del consumatore è stata garantita mediante un' informazione appropriata . Orbene, si è visto che i mezzi per un' informazione del genere esistono . Dato che il consumatore sa ciò che acquista non è chiaro come la lealtà della concorrenza sia pregiudicata . Di conseguenza, anche in questo caso, mi sembra che l' argomento della Repubblica federale di Germania vada respinto .
IV - Sulle esigenze imperative attinenti alla politica agricola comune
42 . La Repubblica federale di Germania ha infine fatto valere, a sostegno della sua normativa di legge, esigenze imperative attinenti alla politica agricola comune . Le organizzazioni comuni di mercato del settore della carne bovina e della carne suina hanno l' obiettivo comune di garantire un livello di vita sufficiente alla popolazione agricola, obiettivo che sarebbe messo a repentaglio se le eccedenze già esistenti fossero ulteriormente aggravate da un' accresciuta utilizzazione di ingredienti non di carne, in particolare la soja, nei prodotti di salumeria . Poiché le organizzazioni comuni di mercato non hanno condotto ad un' armonizzazione d' insieme nel settore della commercializzazione della carne e dei prodotti a base di carne, esse dovrebbero necessariamente essere integrate da normative nazionali esistenti che si ispirino agli stessi obiettivi, quali gli artt . 4 e 5 del decreto federale .
43 . Secondo la Commissione, l' applicazione delle norme relative alla libera circolazione delle merci non può dipendere dal fatto di stabilire se nella Comunità o in taluni Stati membri esistano eccedenze di prodotti che comportino problemi di smercio delle riserve .
44 . Su questo punto posso far riferimento, molto precisamente, alla vostra più recente giurisprudenza . Nella vostra precitata sentenza 23 febbraio 1988 sui succedanei del latte, avete ricordato che,
"quando la Comunità abbia istituito un' organizzazione comune di mercato in un determinato settore, gli Stati membri debbono astenersi dall' emanare unilateralmente qualsiasi provvedimento rientrante, per detto motivo, nella competenza della Comunità" ( 19 ).
Avete aggiunto che
"dei provvedimenti nazionali, anche intesi a coadiuvare una politica comune della Comunità, non possono porsi in contrasto con un principio fondamentale della Comunità, nel caso di specie col principio della libera circolazione delle merci, senza essere giustificati dai motivi riconosciuti dal diritto comunitario" ( 20 ).
Tale posizione è stata ultimamente ribadita nella vostra precitata sentenza Drei Glocken ( 21 ).
45 . Poiché nessuno degli altri motivi fatti valere dalla Repubblica federale di Germania può, come si è visto, giustificare l' inosservanza, da parte della normativa di legge nazionale sulla carne, del principio della libera circolazione delle merci, il solo riferimento alla politica agricola comune non può costituire tale giustificazione .
46 . Ecco perché concludo nel senso che :
- voi dichiariate che, vietando l' importazione e la messa in commercio sul suo territorio di prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri e non conformi al disposto degli artt . 4 e 5 del decreto 21 gennaio 1982 sulla carne, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art . 30 del trattato CEE;
- voi condanniate la Repubblica federale di Germania alle spese .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Sentenza 12 marzo 1987, causa 178/84, Commissione / Repubblica federale di Germania, Racc . pag . 1227 .
( 2 ) Sentenza 23 febbraio 1988, causa 216/84, Commissione / Francia, Racc . 1988, pag . 793 .
( 3 ) Sentenza 14 luglio 1988, causa 407/85, Drei Glocken, Racc . 1988, pag .....
( 4 ) Citazioni della relazione estratte dalla nota di documentazione n . II distribuita alla Corte, pagg . 14 e 15 della versione francese .
( 5 ) Citazioni estratte dall' allegato V della memoria della Commissione .
( 6 ) Supra, nota 2 .
( 7 ) Punto 15 della motivazione .
( 8 ) Ultimamente, sentenza 4 febbraio 1988, causa 261/85, Commissione / Regno Unito, Racc . 1988, pag . 547, punto 12 della motivazione .
( 9 ) Controricorso del governo tedesco, versione francese, pag . 7 .
( 10 ) Ibidem .
( 11 ) Relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ( GU L 33 dell' 8 . 2 . 1979, pag . 1 ).
( 12 ) Supra, nota 3 .
( 13 ) punto 16 della motivazione
( 14 ) Ibidem .
( 15 ) Controricorso del governo tedesco, pag . 7 della versione francese .
( 16 ) Supra, nota 11, punto 13 della motivazione .
( 17 ) Controricorso del governo federale, pagg . 15 e 16 della versione francese .
( 18 ) Memoria della Commissione, pag . 19, versione francese .
( 19 ) Causa 216/84, precitata, punto 18 della motivazione .
( 20 ) Ibidem, punto 19 della motivazione .
( 21 ) Causa 407/85, precitata, punto 26 della motivazione .
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