Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con la vostra sentenza 23 marzo 1988 avete respinto il ricorso proposto dal sig . A . Hecq, assistente tecnico di grado B3, avverso la decisione adottata dalla Commissione delle Comunità europee di "toglierlo" dal settore "immobili", ove dirigeva una squadra di tecnici, per affidargli, da solo, la responsabilità, nel settore "termica-sanitaria", dei cinque nuovi immobili occupati o da occuparsi dagli uffici della Commissione ( causa 19/87 ).
2 . Le presenti conclusioni riguardano il secondo ricorso proposto dallo Hecq, che chiede l' annullamento della "decisione di data ignota e di autore ignoto, di dispensarlo dalla responsabilità per quanto riguarda la termica-sanitaria dell' edificio della Commissione sito nello Square Frère-Orban di Bruxelles" ( uno dei cinque immobili di cui era stato nominato responsabile all' inizio del 1986 ), nonché del "silenzio-rifiuto opposto al reclamo amministrativo a norma dell' art . 90, n . 2, dello statuto del personale ".
3 . Rispondendo ad una domanda rivoltale dalla Corte, la Commissione ha comunicato che la decisione di dispensare lo Hecq dalla responsabilità dell' edificio "Orban" è stata adottata il 27 gennaio 1987 dal capo del servizio specializzato "immobili" della direzione generale "personale e amministrazione ". Il capo del settore "immobili" ha dato esecuzione a questa decisione il giorno stesso . E' d' altro canto pacifico che questa decisione è stata comunicata oralmente al ricorrente .
4 . Per un' esposizione più particolareggiata degli antefatti mi sia consentito far richiamo alla relazione d' udienza . Vi propongo di esaminare poi le tre serie di mezzi con i quali il ricorrente motiva il ricorso d' annullamento .
I - Sull' inosservanza del principio dell' equivalenza tra grado e posto e sull' incompetenza della persona che ha adottato la decisione impugnata
5 . L' art . 5, n . 4, dello statuto stabilisce "la corrispondenza tra gli impieghi-tipo e le carriere stabilite dalla tabella di cui all' allegato I . Sulla base di questa tabella ogni istituzione, (...) definisce le funzioni e le attribuzioni di ciascun impiego-tipo ".
6 . A norma dell' art . 7, n . 1, 1° comma, "l' autorità che ha il potere di nomina assegna ciascun funzionario, mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nella categoria o quadro ".
7 . Nell' atto introduttivo il ricorrente aveva giudicato che "gli atti impugnati nel presente ricorso sono atti-conseguenza di quelli impugnati nel ricorso 19/87 ". Essi sono viziati dalla stessa illegittimità ( inosservanza del principio dell' equivalenza tra grado e posto ) e questa implica, di conseguenza, l' illegittimità degli atti ora impugnati . Orbene, poiché con la sentenza 23 marzo 1988 avete respinto il primo ricorso dello Hecq, le decisioni che ne costituivano oggetto non possono considerarsi illegittime . Quindi, il ricorrente ha rinunciato a questo mezzo durante la fase orale .
8 . Per proseguire il mio ragionamento è però necessario esaminare se la decisione della Commissione impugnata nell' ambito del presente ricorso non costituisca, di per sé, una violazione delle due disposizioni summenzionate dallo statuto .
9 . A questo proposito ritengo che i principi sui quali avete basato la prima sentenza si applichino del pari per quanto riguarda la riduzione dell' attribuzione dello Hecq decisa il 27 gennaio 1987 .
10 . Ai nn . 6 e 7 della sentenza 23 marzo 1988 avete dichiarato quanto segue circa il mezzo relativo all' inosservanza degli artt . 5 e 7 dello statuto del personale :
"(...) va ricordato che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto alle istituzioni comunitarie un vasto potere discrezionale nell' organizzazione dei servizi, in funzione dei compiti loro affidati e nell' assegnazione a determinati posti, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata nell' interesse del servizio e nel rispetto dell' equivalenza dei posti ( sentenza 23 giugno 1984, causa 69/83, Lux, Racc . pag . 2447 ).
Dagli artt . 5 e 7 dello statuto discende che il dipendente ha diritto a che le mansioni affidategli siano, nel loro complesso, conformi all' impiego corrispondente al suo grado gerarchico . Tuttavia, perché un provvedimento di riorganizzazione dei servizi leda tale diritto, non basta che esso implichi un cambiamento ed anche una qualsiasi riduzione delle attribuzioni del dipendente, ma occorre che le sue nuove mansioni comportino, nel loro insieme, un netto declassamento rispetto a quelle corrispondenti al suo grado e impiego, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza" ( 1 ).
11 . Orbene, è palese che la modifica intervenuta nelle mansioni del ricorrente non è abbastanza significativa per comportare la non conformità delle nuove attribuzioni, nel loro complesso, al grado che il ricorrente occupa nella gerarchia .
12 . L' esclusione di un immobile dal settore di competenza del ricorrente non è un atto così lesivo come la modifica delle sue mansioni sulla quale verteva la causa 19/87 e, inoltre, nulla muta al fatto che egli è unico responsabile degli edifici ancora affidati alle sue cure e che egli può sempre considerarsi come il preposto ad una sezione dell' unità amministrativa di cui fa parte . In una nota che egli aveva indirizzato l' 11 marzo 1986 al direttore dell' amministrazione generale, il ricorrente aveva d' altro canto ricordato che quattro immobili costituivano a giudizio del direttore e a suo giudizio il numero massimo oltre il quale non gli "sarebbe stato ragionevolmente possibile effettuare un lavoro coscienzioso ed impeccabile ".
13 . E' quindi lecito concludere che le mansioni che restano così affidate al ricorrente corrispondono sempre all' incarico di assistente tecnico, di grado B2 o B3, come descritte nella decisione della Commissione relativa alla descrizione delle funzioni e attribuzioni concernenti gli impieghi-tipo di cui all' art . 5, n . 4, ( 2 ) dello statuto e che il suo stato giuridico non è stato pregiudicato .
14 . Durante la fase orale il ricorrente ha tuttavia dedotto un nuovo mezzo che egli ha definito mezzo d' ufficio, vale a dire che la persona che ha adottato la decisione impugnata non era competente a farlo . Solo il direttore dell' amministrazione generale e non già il capo del servizio specializzato di cui fa parte lo Hecq avrebbe potuto esimerlo dalla responsabilità relativa ad un immobile .
15 . A questo proposito vorrei fare tre osservazioni . Anzitutto, a mio parere, la Corte può sollevare d' ufficio solo i mezzi inerenti alla propria incompetenza o a quella dell' istituzione che ha emanato l' atto impugnato . Orbene, nella fattispecie la competenza della Commissione in quanto istituzione ad organizzare i propri uffici non può venir messa in dubbio .
16 . In secondo luogo sono del parere che la competenza normale di un capodivisione o di un capo di un servizio specializzato implica il potere di suddividere tra i vari collaboratori il lavoro che deve svolgere detta unità amministrativa . Nella sentenza Albertini e Montagnani ( sentenza 17 maggio 1984, causa 338/82, Racc . pagg . 2144 e 2145 ) avete dovuto del pari pronunciarvi su un ordine di servizio impartito da un capodivisione . Avete ritenuto che siffatto ordine rientrasse nell' esercizio normale del potere gerarchico dal momento che non vi era alcuna lesione per lo stato giuridico del ricorrente . Orbene, abbiamo visto che nella fattispecie la situazione è la stessa .
17 . Infine, il fatto che al momento della ridistribuzione degli incarichi sulla quale verteva la causa 19/87 la decisione sia stata adottata dal direttore non può costituire un argomento in senso contrario . Il principio del parallelismo delle forme, a mio parere, entra in gioco solo se una decisione precedente, adottata al livello superiore, dev' essere revocata . Nel presente caso ci troviamo soltanto di fronte alla riduzione parziale delle attribuzioni già prevista, come possibilità ulteriore, dal direttore .
18 . Per tutti questi motivi il capo del servizio specializzato poteva adottare questa decisione e il mezzo va quindi disatteso .
II - Sull' inosservanza dell' interesse del servizio e sulla mancanza di motivazione nella decisione litigiosa
19 . Il ricorrente sostiene che l' art . 7, n . 1, 1° comma, dello statuto del personale è stato violato nel senso che la decisione impugnata non sarebbe affatto basata sull' interesse del servizio . D' altro canto sarebbe impossibile accertare quale sia stato il vero oggetto della decisione, dato che questa non è stata motivata, dal momento che era implicita . Orbene, qualsiasi atto amministrativo che rechi pregiudizio ad un dipendente va motivato a norma dell' art . 25 dello statuto .
20 . Mi pare opportuno esaminare anzitutto il problema della motivazione .
21 . Secondo l' art . 25, 2° comma, dello statuto
"ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate ".
22 . Quanto all' omessa comunicazione per iscritto vorrei riferirmi alla vostra giurisprudenza costante secondo la quale
"dato che la comunicazione è un atto posteriore alla decisione e che essa non esercita, pertanto, alcuna influenza sul contenuto di questa, detta violazione non può (...) comportare l' annullamento della decisione impugnata" ( vedasi, in particolare, sentenza 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning / Commissione, Racc . pag . 2539, in particolare n . 9 a pag . 2552 ).
23 . In secondo luogo il provvedimento impugnato non costituisce né una mutazione ( trasferimento di un dipendente ad un posto vacante ) né una nuova destinazione ( trasferimento di un dipendente insieme al posto da un' unità amministrativa ad un' altra ). Si tratta semplicemente di una parziale ridistribuzione di incarichi all' interno di un' unità amministrativa di base . Come abbiamo visto a proposito del primo mezzo, il provvedimento non incide sullo stato giuridico dell' interessato e non viola il principio della corrispondenza tra grado del dipendente e il posto che egli occupa .
24 . Orbene, come avete dichiarato in particolare al n . 46 della sentenza Albertini e Montagnani / Commissione, già ricordata,
"non può considerarsi come un atto che reca pregiudizio ai sensi dell' art . 25 dello statuto, soggetto in quanto tale all' obbligo di motivazione da parte dell' autorità amministrativa, il provvedimento di organizzazione interna che non sia tale da ledere la posizione statutaria degli interessati o il rispetto del principio della corrispondenza fra il grado dei dipendenti e il posto di lavoro loro assegnato (...). Fa parte dell' esercizio normale del potere gerarchico all' interno dell' amministrazione assegnare ai dipendenti le mansioni, nel rispetto del summenzionato principio di corrispondenza, tenendo conto delle loro attitudini particolari; le disposizioni prese a tal fine non vanno specificamente giustificate ".
25 . Nemmeno l' argomento del ricorrente, secondo il quale ci si troverebbe tuttavia di fronte ad una decisione lesiva per il semplice fatto che la Commissione ha risposto per iscritto e nel merito al reclamo, non può essere accolto . Qualsiasi atto dev' essere in realtà valutato secondo la sua intrinseca natura .
26 . Posso quindi concludere che il mezzo relativo alla carenza di motivazione va disatteso .
27 . Inoltre, un atto che non reca pregiudizio e per questo motivo "non va appositamente motivato" ( secondo l' espressione usata nella sentenza Albertini e Montagnani ) in un certo senso si presume che sia stato adottato nell' interesse del servizio . Durante la fase orale il ricorrente ha del resto confermato di non considerare la decisione in questione una sanzione disciplinare dissimulata .
28 . Pure la censura relativa alla presunta violazione nell' interesse del servizio è quindi infondata e il secondo mezzo va disatteso nel suo complesso .
III - Sul mezzo relativo alla violazione del principio generale di sana amministrazione e del dovere di assistenza dell' amministrazione nei confronti dei dipendenti
29 . Il ricorrente critica il fatto di non essere stato sentito dall' autorità che ha il potere di nomina e che quindi la decisione sarebbe stata adottata senza prendere in considerazione il suo interesse .
30 . A proposito di questa doglianza è opportuno rilevare che durante i contatti tra il ricorrente e il direttore dell' amministrazione generale ( 21 febbraio, 5 marzo e 20 marzo 1986 ) il primo ha avuto occasione di esprimere il desiderio di essere incaricato della sorveglianza di quattro immobili soltanto . Il numero degli immobili era tuttavia rimasto di cinque, ma con note del 5 e del 24 marzo 1986 il direttore aveva ricordato che era stato convenuto che il volume di lavoro dello Hecq sarebbe stato valutato man mano che i nuovi immobili fossero occupati, e modificato in caso di necessità .
31 . Lo Hecq non poteva quindi ignorare che la portata dei suoi incarichi non era stata definitivamente fissata e che potevano ancora sopraggiungere cambiamenti . L' amministrazione poteva addirittura supporre che il ricorrente avrebbe accolto favorevolmente la riduzione del numero di immobili di cui era responsabile . Questa riduzione non poteva comunque costituire per lui un evento imprevedibile ed inspiegabile .
32 . Infine, vorrei ricordare, come avete fatto al n . 20 della prima sentenza Hecq, che
"dalla giurisprudenza della Corte risulta che, benché lo statuto contenga garanzie precise per i diritti statutari dei dipendenti, l' amministrazione delle istituzioni comunitarie non ha l' obbligo di chiedere il parere dei singoli dipendenti circa i provvedimenti di riorganizzazione che possono incidere sulla loro situazione individuale ".
33 . Di conseguenza, nemmeno il terzo mezzo può essere accolto . Il ricorso va quindi respinto nel suo complesso .
34 . Quanto alle spese, vi propongo di applicare l' art . 70 del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Sentenza 23 marzo 1988, causa 19/87, A . Hecq / Commissione, Racc . pag . 1681, nn . 6 e 7 della motivazione .
( 2 ) Decisione del 28 maggio 1973, emendata in seguito e pubblicata nel Corriere del personale IA n . 373 del 9 . 7 . 1982 .
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