Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Antefatti
1 . Nella causa Commissione contro governo dei Paesi Bassi ( in prosieguo rispettivamente : la "ricorrente" e il "convenuto "), sulla quale esprimo oggi il mio parere, la Commissione chiede alla Corte, con un ricorso per inadempimento, che si dichiari che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno ad obblighi comunitari nell' ambito della politica comune della pesca .
2 . Negli anni dal 1983 al 1985, i contingenti di pesca assegnati ai Paesi Bassi venivano superati, talora persino del 100% ed oltre .
3 . La ricorrente è del parere che il superamento dei contingenti sia da ricondurre sia ad una chiusura tardiva della pesca, ai sensi dell' art . 10, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 ( 1 ) sia all' inosservanza degli obblighi imposti agli Stati membri in relazione alla gestione dei contingenti e al controllo delle attività di pesca (( art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 170/83 ( 2 ), artt . 1 e da 6 a 10 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 )). Il ricorso si fonda sostanzialmente sulla contestazione della chiusura tardiva della pesca .
4 . La ricorrente conclude nel senso che :
- a norma dell' art . 169, 2° comma, del trattato CEE la Corte dichiari che il Regno dei Paesi Bassi, avendo superato i contingenti di cattura assegnatigli per gli anni 1983, 1984 e 1985, è venuto meno agli obblighi derivanti dall' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 gennaio 1983, n . 170, e dagli artt . 1 e da 6 a 10 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 giugno 1982, n . 2057, unitamente ai regolamenti del Consiglio che fissano i contingenti per gli anni di cui trattasi;
- le spese del procedimento vengano poste a carico dei Paesi Bassi .
5 . Il convenuto conclude nel senso che :
- il ricorso venga dichiarato irricevibile;
- qualora esso sia ricevibile, che venga respinto;
- le spese del procedimento vengano poste a carico della Commissione .
6 . Il convenuto sostiene che i superamenti dei contingenti erano dovuti a circostanze ad esso non imputabili, quali ad esempio le catture illegali o la trasmissione tardiva delle notifiche relative a quantitativi sbarcati in porti esteri .
7 . Esso fa valere che il ricorso è irricevibile per indeterminatezza .
8 . Rinvio alla relazione di udienza per ulteriori dettagli sugli antefatti e sugli argomenti delle parti .
B - Parere
I - Sulla ricevibilità
9 . Il convenuto, innanzitutto, solleva a sua difesa un' eccezione di irricevibilità fondata sull' indeterminatezza della domanda della ricorrente . Occorre pertanto esaminare se il ricorso, nel caso in cui esso sia fondato, possa costituire il presupposto per una sentenza che constati una violazione del trattato . Il petitum delimita ciò che la ricorrente chiede che la Corte accerti .
10 . Di conseguenza, la formulazione della domanda, in connessione con le norme pertinenti, dovrebbe mettere in evidenza la violazione di un obbligo commessa dallo Stato membro convenuto e tale da configurare una violazione del trattato . Sulla base della complessa formulazione del ricorso, vanno distinte diverse violazioni .
11 . 1 . In primo luogo, viene contestata la violazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 170/83, cioè del regolamento di base che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca . Detta disposizione obbliga gli Stati membri a determinare, conformemente alle vigenti norme comunitarie, le modalità di utilizzazione dei contingenti loro assegnati . A norma dell' art . 5, n . 2, seconda frase, del regolamento ( CEE ) n . 170/83, le modalità di applicazione possono essere stabilite mediante la procedura del comitato di gestione . Una violazione della suddetta disposizione è sempre possibile qualora le normative degli Stati membri sulla gestione dei contingenti non siano conformi alle norme comunitarie vigenti . Anche l' omissione, da parte di uno Stato membro, di stabilire modalità applicative, può costituire inadempimento .
12 . Ne consegue che l' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 170/83 impone un obbligo concreto, la cui inosservanza può condurre a una condanna per violazione del trattato .
13 . 2 . La ricorrente ha inoltre contestato la violazione dell' art . 1 e degli artt . da 6 a 10 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82, che istituisce determinate misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri . A norma dell' art . 1 di questo regolamento, ogni Stato membro procede, nei porti situati nel suo territorio e nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione, all' ispezione dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, per garantire l' osservanza di ogni regolamentazione in vigore in materia di misure di conservazione e di controllo . Agli Stati membri si è attribuito quindi un obbligo generale di ispezione relativamente alle misure concrete di conservazione e di controllo . Il n . 2 di questo articolo fa inoltre obbligo agli Stati membri, in caso di inosservanza della regolamentazione in materia di conservazione e di controllo, di intentare un' azione penale o amministrativa e punire in tal modo le violazioni delle norme . Infine, è fatto obbligo agli Stati membri di coordinare le proprie attività di controllo, al fine di renderle il più possibile efficaci .
14 . Un inadempimento degli obblighi derivanti dall' art . 1 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 potrebbe aversi, ad esempio, qualora le misure di controllo richieste vengano eseguite in modo insufficiente . Perché possa essere accertata un' infrazione occorrerebbe allora che venga precisato più dettagliatamente quali misure di conservazione e di controllo non sono state sufficientemente rispettate ed eventualmente in qual modo si sarebbe dovuto procedere .
15 . Al riguardo, si può pensare alla violazione degli obblighi sanciti in modo più specifico dagli artt . da 6 a 10 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82, ad esempio quelli riguardanti la verifica delle dichiarazioni rese dai capitani ai sensi dell' art . 6, n . 1 ( art . 6, n . 2 ), la registrazione degli sbarchi ( art . 9, n . 1 ) e la loro notificazione alla Commissione entro il termine impartito ( art . 9, n . 2 ), come pure la chiusura tempestiva della pesca ( art . 10 ).
16 . Anche senza far riferimento a determinate misure in materia di conservazione e di controllo, un inadempimento degli obblighi imposti agli Stati membri può essere ad esempio constatato, a norma dell' art . 1, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82, qualora non sia stata prevista un' azione penale o amministrativa ai sensi di tale articolo oppure le infrazioni accertate non siano state punite .
17 . L' art . 1 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 stabilisce sia direttamente che in combinazione con gli artt . da 6 a 10 del medesimo regolamento precisi obblighi di condotta, la cui inosservanza può costituire inadempimento da parte di uno Stato .
18 . Il principio della determinatezza della domanda giudiziale serve a delimitare la materia del contendere e deve rendere possibile una condanna, purché la domanda sia fondata . Non vanno posti ulteriori requisiti per la determinatezza della domanda quale condizione di ricevibilità . Orbene, la domanda oggetto del presente ricorso per inadempimento soddisfa alle condizioni minime di procedura così descritte . L' eccezione di irricevibilità va dunque respinta .
19 . Nondimeno, restano da chiarire i possibili dubbi in ordine alla delimitazione dell' oggetto della controversia . La domanda diretta a veder accertare che il convenuto ha trasgredito gli artt . 1 e da 6 a 10 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 ricomprende, da un punto di vista puramente formale, le eventuali violazioni degli obblighi, discendenti dall' art . 9 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82, di regolare registrazione . Ciò vale del pari per la notifica, da effettuarsi anteriormente al 15 di ogni mese, dei quantitativi di catture sbarcati durante il mese precedente, ai sensi dell' art . 9, n . 2, dello stesso regolamento .
20 . Nel parere motivato del 16 dicembre 1986, si è tuttavia espressamente escluso l' insieme di tali questioni dall' oggetto della controversia . Ciò vale senza eccezioni per gli anni 1983 e 1984 . Le questioni attinenti all' art . 9 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82, secondo i punti 2.2 e 3.6 del parere motivato, non sono ricomprese nell' ambito della controversia e sono riferite a un altro procedimento . Le stesse considerazioni devono tuttavia parimenti valere per le questioni attinenti alla registrazione per l' anno 1985, in quanto queste sono state dapprima provvisoriamente accantonate al punto 3.1 del parere motivato, ma in seguito non sono più state espressamente indicate come oggetto della controversia .
21 . In base alla regola secondo cui, in una procedura per inadempimento, il parere motivato delimita l' oggetto della controversia anche per il successivo ricorso dinanzi alla Corte, gli obblighi ex art . 9 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 ora non possono più fungere da base per una sentenza di condanna nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia .
22 . Del resto, sia nella fase scritta che in quella orale si è più volte detto che sulla questione della registrazione sarebbe stata avviata una procedura separata . La conseguenza da trarne è che i contrasti sull' interpretazione e sull' applicazione dell' art . 9 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 non rientrano nell' ambito del presente ricorso per inadempimento .
23 . La questione se i fatti allegati, alla luce degli altri obblighi degli Stati membri, siano sufficienti a dichiarare un inadempimento è invece un problema attinente al merito . A tal fine, la ricorrente dovrà allegare fatti che configurino una violazione degli obblighi degli Stati membri in forza delle norme ad essi relative .
II - Sul merito
24 . Annualmente, nell' ambito della politica comune della pesca, vengono stabiliti totali ammissibili di catture ( 3 ) e vengono assegnati agli Stati membri contingenti per ogni riserva o gruppo di riserve ittiche . Talvolta vengono stabiliti, in un primo momento, totali ammissibili di catture provvisori e, solo in seguito, il totale ammissibile di catture definitivo e i contingenti degli Stati membri . Tale modo di procedere non modifica tuttavia la natura vincolante dei rispettivi totali di catture fissati con regolamento . Per i periodi considerati nella fattispecie in esame, dal 1983 al 1985, la fissazione dei totali ammissibili di catture e dei contingenti spettanti agli Stati membri si fonda sui seguenti regolamenti : per il 1983, sui regolamenti ( CEE ) nn . 172/83 ( 4 ), 198/83 ( 5 ), 3320/83 ( 6 ) e 3624/83 ( 7 ), per il 1984, sui regolamenti nn . 320/84 ( 8 ) e 3434/84 ( 9 ), per l' anno 1985, sui regolamenti ( CEE ) nn . 1/85 ( 10 ) e 3720/85 ( 11 ).
25 . Negli anni 1983, 1984 e 1985 i contingenti assegnati al convenuto sono stati superati . Talora i superamenti sono stati persino più volte multipli del quantitativo ammissibile . Il convenuto non contesta il fatto che i superamenti siano avvenuti . Tuttavia, tale situazione sarebbe da ricondurre a circostanze che esulerebbero dalla sua sfera di responsabilità ( 12 ). Per contro, la ricorrente contesta al convenuto di non aver adempiuto a sufficienza gli obblighi derivanti dalle norme comunitarie . I superamenti dei contingenti costituirebbero al riguardo un indizio dell' incompleta esecuzione dei compiti assegnati al convenuto per garantire il rispetto dei contingenti da parte dei pescatori .
26 . La ricorrente riconosce che i superamenti dei contingenti non possono essere di per se stessi direttamente considerati inadempimento dello Stato, essendo i pescatori e non il convenuto i responsabili dei superamenti dei contingenti di catture . Tuttavia ciò è potuto avvenire a causa dell' insufficiente esecuzione degli obblighi comunitari da parte del convenuto . Di conseguenza, dai superamenti dei contingenti può desumersi la violazione di determinati obblighi . Quali siano le norme comunitarie rimaste inosservate viene indicato per sommi capi e solo in parte in maniera motivata .
27 . Sulle singole censure
1 ) L' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 170/83
28 . Può ravvisarsi una violazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 170/83, ogni qual volta le norme nazionali che fissano le modalità di applicazione relative all' utilizzo dei contingenti siano incompatibili con le norme comunitarie, oppure lo Stato membro abbia addirittura omesso di adottare siffatte norme .
29 . Tuttavia, la ricorrente non ha precisato in alcun modo quale fosse la disposizione in materia di gestione dei contingenti che potrebbe essere in contrasto con le norme comunitarie vigenti . Del pari essa non ha indicato concretamente quali fossero le misure da adottare per soddisfare al precetto dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 170/83 .
30 . Benché i superamenti dei contingenti suscitino effettivamente il sospetto che il controllo da parte dello Stato membro sia stato insufficiente, ciò non basta a fondare una presumptio iuris di inosservanza delle misure in materia di conservazione e di controllo . Ciò è tanto meno possibile, in quanto una serie di obblighi di varia natura è finalizzata alla realizzazione dell' obiettivo di una regolare gestione dei contingenti . Ammesso che agli Stati membri si possa rimproverare un comportamento negligente nel controllo delle catture, una censura dai tratti così generici non basta a individuare quale obbligo specifico essi non abbiano osservato . Uno degli elementi che forse hanno provocato da soli la situazione censurata, ossia le irregolarità verificatesi nella registrazione delle catture, non è stato dedotto in giudizio .
31 . Non essendo dato riconoscere in quale modo, a parere della ricorrente, il convenuto sia incorso nella violazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 170/83, la domanda relativa alla constatazione della violazione del suddetto articolo va respinta .
2 ) L' art . 1, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82
32 . La Commissione sostiene solo in modo del tutto generico l' esistenza di una violazione dell' obbligo, sancito dall' art . 1, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82, di intentare azioni penali o amministrative nei confronti dei capitani in caso di inosservanza da parte loro della regolamentazione in vigore in materia di misure di conservazione e di controllo .
33 . Il fatto che il convenuto abbia emanato norme penali e commini altresì sanzioni per le infrazioni può ricavarsi già dal fatto che la Corte di giustizia è stata investita di una domanda di pronunzia pregiudiziale nell' ambito di una siffatta azione penale ( causa 46/86 ( 13 )). Il convenuto ha fatto valere, senza essere smentito, che circa 3 000 procedimenti penali analoghi erano stati sospesi unicamente in attesa che la Corte di giustizia si pronunciasse nella causa 46/86 . Alla Corte, del resto, è noto ( dalla causa 2/88 ), Imm ( 14 )) che nei Paesi Bassi le infrazioni commesse nel settore della pesca vengono penalmente perseguite . Pertanto, se al convenuto non può imputarsi né la totale assenza di norme penali né il rifiuto di perseguire le infrazioni, una censura di inadempimento può essere considerata fondata solo se vengono addotti fatti concreti . Dalla mera circostanza che i contingenti sono stati superati non può essere comunque desunta la violazione dell' art . 1, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 . Anche se i superamenti dei contingenti vengono sanzionati, occorre tuttavia tener conto, nel calcolo dei quantitativi complessivi delle catture, delle catture illegali . Poiché anche al riguardo la ricorrente non adduce i necessari elementi di fatto, la sua domanda va considerata infondata su tale punto .
3 ) Il combinato disposto dell' art . 1, n . 2, e dell' art . 6, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82
34 . Si perviene allo stesso risultato anche per la domanda intesa a far constatare un' infrazione al combinato disposto dell' art . 1, n . 2, e dell' art . 6, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82, non avendo la ricorrente nemmeno fatto valere che il convenuto non ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese dai capitani . L' argomento in sé, secondo cui le autorità non sarebbero necessariamente vincolate alle indicazioni fornite dai capitani, addotto per controbattere all' argomento del convenuto, secondo cui le autorità sono tenute a prestar fede fino a prova contraria all' esattezza di tali indicazioni, non può essere considerato come concreta indicazione di una trasgressione .
4 ) Il combinato disposto dell' art . 1, n . 1, e degli artt . 9 e altri del regolamento ( CEE ) n . 2057/82
35 . Si è già chiarito, durante l' esame della ricevibilità, che l' eventuale violazione da parte del convenuto di un obbligo discendente dal combinato disposto dell' art . 1, n . 1, e dell' art . 9 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 non rientra nell' oggetto della controversia e, pertanto, su di essa non può neppure fondarsi la sentenza . Poiché gli artt . 6, 7 e 8 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 non istituiscono nessun altro obbligo a carico degli Stati membri, bensì contengono disposizioni direttamente efficaci nei confronti dei capitani dei pescherecci, resta solo da esaminare l' esistenza di un inadempimento alla luce del combinato disposto dell' art . 1, n . 1, e dell' art . 10 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 .
36 . Secondo quanto è stato sostenuto dal rappresentante della ricorrente nel corso della trattazione orale, la chiusura tardiva della pesca costituisce la principale censura del ricorso . Poiché tuttavia, anche a seguito di un' osservazione del presidente della Corte, il ricorso non è stato formalmente limitato, la sentenza dovrà statuire anche sulle censure accessorie . Per questo era necessario che io esprimessi il mio parere anche su di esse .
5 ) Il combinato disposto dell' art . 1, n . 1 e dell' art . 10, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82
37 . A norma dell' art . 10, n . 2, prima frase, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82, ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che i contingenti ad esso assegnati siano esauriti .
38 . In conformità del n . 3 del suddetto articolo, la Commissione fissa, previa notifica da parte dello Stato membro o anche di sua propria iniziativa, la data entro cui ritiene che il contingente assegnato ad uno Stato membro sia esaurito . Tale disposizione può essere considerata - almeno in parte - una competenza parallela all' obbligo degli Stati membri che discende dal n . 2 . Non è necessario chiarire in questa sede quali siano le circostanze ricorrendo le quali è opportuno che la Commissione intervenga di propria iniziativa, dal momento che la competenza della Commissione ex art . 10, n . 3, in ogni caso non modifica, in linea di principio, l' obbligo di uno Stato membro di procedere in conformità dell' art . 10, n . 2 .
39 . Ora, la ricorrente fa valere che il convenuto ha trasgredito l' obbligo di provvedere tempestivamente alla chiusura della pesca, di cui all' art . 10, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82, il che avrebbe provocato i controversi superamenti dei contingenti . Essa fonda tale argomento, innanzitutto, sul fatto che l' art . 10, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 stabilisce un obbligo di risultato, di guisa che l' inadempimento sussisterebbe per il solo fatto del superamento dei contingenti . Non sarebbe pertanto necessaria una contestazione più dettagliata dell' infrazione commessa .
40 . Tale punto di vista non può essere condiviso . La ricorrente stessa riconosce che, in un procedimento per inadempimento, una sentenza di condanna non può essere basata unicamente sui superamenti di contingenti, in quanto non è allo Stato membro come tale, cioè ai suoi organi statali, che va ascritta la responsabilità delle catture in eccesso, bensì ai pescatori . L' inadempimento dello Stato membro sta nell' insufficienza dei controlli sulle attività di pesca .
41 . In un sistema di gestione e di controllo dei contingenti, che si compone di un complesso di obblighi di comportamento, non si può estrapolare un solo obbligo e legare all' osservanza di questo il successo o il fallimento dell' intero sistema . Nemmeno l' osservanza di tutti gli obblighi può dare la garanzia di un buon esito, com' è tra altro dimostrato dal fatto che sono stati adottati ulteriori regolamenti comunitari intesi al perfezionamento del sistema ( 15 ). Se non è quindi appropriato interpretare l' art . 10, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 nel senso che esso impone un obbligo di risultato, occorre che si possa individuare concretamente la violazione di un obbligo da parte del convenuto nell' ambito di tale disposizione . Quale sia il momento in cui uno Stato membro deve procedere alla chiusura della pesca è una questione che va risolta in base alla finalità propria di tale misura, vale a dire il rispetto dei contingenti . Così, nella determinazione del momento opportuno, va tenuto conto delle catture ancora prevedibili, delle notifiche tardive di sbarchi avvenuti in porti esteri, dei termini di pubblicazione della chiusura e delle eventuali difficoltà nella comunicazione delle informazioni ai pescatori interessati . Al riguardo non è ammissibile attendere, per prendere la decisione, che sia evidente che il contingente sia praticamente esaurito . Ciò è reso chiaro già dalla formulazione letterale della disposizione, secondo cui "ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che (...) abbia esaurito il contingente che gli è stato assegnato ". Tale formulazione lascia pensare a una finzione . Più precisamente, lo scarto tra l' esaurimento dei contingenti supposto e quello effettivo va visto come un margine di manovra per consentire la presa in considerazione dei fattori di incertezza cui si è accennato .
42 . Orbene, il convenuto nega di essere venuto meno all' obbligo di diligenza riguardo alla chiusura tempestiva della pesca . Esso assume di aver tenuto presenti i suddetti fattori di incertezza nell' emanare il suo provvedimento di chiusura e di aver sempre disposto la chiusura della pesca prima del totale esaurimento dei contingenti . Il fatto che nonostante ciò si siano verificati i superamenti di questi ultimi dipenderebbe da circostanze ad esso non imputabili, come il mancato rispetto del divieto di pesca già emanato .
43 . Nel corso del procedimento, la ricorrente ha ammesso che i quantitativi totali di catture sarebbero potuti aumentare a causa di catture illegali senza che da ciò potesse derivarsi una censura di manchevole applicazione dell' art . 1, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 . Tali situazioni si creerebbero tuttavia a causa dell' insufficienza dei controlli e delle sanzioni in ordine alle infrazioni .
44 . In caso di contestazione dell' asserito inadempimento, incombe alla ricorrente, come da giurisprudenza frattanto divenuta costante della Corte di giustizia, l' onere di provare tale inadempimento ( 16 ). "Ad essa spetta fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l' esistenza della trasgressione, senza potersi basare su alcuna presunzione (...)" ( 17 ). In ordine all' onere della prova, la ricorrente è del parere che il superamento dei contingenti legittimi a ritenere esistente una presunzione di inadempimento . Tale opinione non può essere condivisa per gli stessi motivi per i quali non può essere condivisa quella secondo cui dall' art . 10, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 discenderebbe un obbligo di risultato . Atteso che, in primo luogo, sono posti vari obblighi giuridici a garanzia del rispetto dei contingenti e che, in secondo luogo, anche le catture illegali, persino ove siano penalmente sanzionate, vengono considerate ai fini del calcolo del quantitativo totale, talché dai quantitativi totali di catture non si possono distinguere le catture effettuate prima della data di chiusura da quelle effettuate dopo, il superamento dei contingenti non potrà fondare una presunzione di inadempimento di un obbligo ex art . 10, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 . Del resto, nella causa 96/81 la Corte si è pronunziata nel senso che la Commissione, per provare l' esistenza della trasgressione, non si può "basare su alcuna presunzione" 17 .
45 . Dagli elementi di prova allegati al ricorso si ricavano soltanto i quantitativi totali di catture negli anni 1983 e 1984, per cui non è possibile stabilire se il convenuto abbia disposto tempestivamente la chiusura della pesca .
46 . Già in base alle cifre e ai dati pubblicati la ricorrente avrebbe potuto dimostrare concretamente le proprie asserzioni . In conformità dell' art . 9, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82, la Commissione dispone, entro il 15 di ogni mese, di informazioni sui quantitativi delle catture effettuate durante il mese precedente . Il provvedimento di chiusura della pesca per una riserva o gruppo di riserve ittiche viene di regola pubblicato nelle gazzette ufficiali, nei Paesi Bassi nello Staatscourant . Grazie a tali informazioni, si può già stabilire se la chiusura della pesca per ciascuna riserva o gruppo di riserve ittiche sia adeguata in relazione ai quantitativi di catture già noti . Di fronte ad allegazioni così dettagliate, l' onere di provare il contrario incomberebbe al convenuto .
47 . Altra è la situazione in ordine ai dati forniti quali elementi di prova per il 1985 . Essi consentono di valutare se la chiusura della pesca sia stata tempestivamente disposta e pubblicata . Il prospetto dimostra che sia il momento prescelto per il provvedimento di chiusura della pesca sia il termine per la sua pubblicazione erano, almeno in parte, inadeguati e perciò illegittimi .
48 . Il contingente per il merluzzo, ad esempio, nel 1985 ammontava, per le zone II a e IV, a 28 380 tonnellate . A quanto sembra la chiusura è stata disposta il 10 novembre sulla base di 28 310 tonnellate tuttavia essa è stata pubblicata solo il 22 novembre, con effetto, come risulta dalla pubblicazione stessa, a partire dal 23 novembre .
49 . Ammesso che il provvedimento di chiusura adottato sulla base di 28 310 tonnellate ( 18 ) fosse corretto, è tuttavia senza dubbio tardiva la decisione di farlo entrare in vigore solo quattordici giorni dopo . In tal caso, decisiva non è più la data della decisione, dato che essa costituisce per gli interessati solo un atto interno, di per sé improduttivo di effetti giuridici .
50 . Un ulteriore esempio di non corretta applicazione dell' art . 10, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 va menzionato per quanto riguarda la chiusura della pesca della passera di mare . Nelle zone II a e IV, a fronte di un contingente di 79 540 tonnellate, la chiusura della pesca è stata decisa il 28 novembre, sulla base di 79 839 tonnellate . Ciò significa che alla data della decisione il contingente era già stato superato . Dopo la sua pubblicazione, avvenuta il 28 novembre, e la sua entrata in vigore, intervenuta il 29 novembre, i quantitativi di catture registrati erano di 90 950 tonnellate .
51 . Questi esempi dovrebbero essere sufficienti a dimostrare che il convenuto, nel 1985, è venuto meno al suo obbligo di diligenza ai sensi dell' art . 10, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 . Nel corso della trattazione orale, il rappresentante del governo convenuto ha ammesso che la chiusura della pesca in alcuni casi è avvenuta troppo tardi .
52 . Da quanto precede risulta che, in ogni caso, il convenuto, nel 1985, non ha ottemperato agli obblighi impostigli dall' art . 10, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 .
Sulle spese
53 . Poiché il ricorso va respinto su quasi tutti i capi, data l' insufficienza dei fatti allegati ovvero per mancata dimostrazione dei fatti rilevanti, alla ricorrente vanno poste a carico le spese ai sensi dell' art . 69, § 3, del regolamento di procedura .
C - Conclusioni
Propongo che la Corte si pronunci in tal senso :
"1 ) Il governo del Regno dei Paesi Bassi, non avendo tempestivamente disposto e pubblicato la chiusura, per l' anno 1985, della pesca di determinate riserve o gruppi di riserve ittiche, ha trasgredito l' art . 10, n . 2, del regolamento n . 2057/82 .
2 ) Per il resto, il ricorso viene respinto .
3 ) Le spese processuali sono poste a carico della Commissione ."
(*) Lingua originale : il tedesco .
( 1 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 giugno 1982, n . 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri ( GU 1982, L 220, pag . 1 ).
( 2 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 gennaio 1983, n . 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( GU 1983, L 24, pag . 1 ).
( 3 ) Total allowable catch ( totale ammissibile di catture : TAC ).
( 4 ) GU 1983, L 24, pag . 30 .
( 5 ) GU 1983, L 25, pag . 32 .
( 6 ) GU 1983, L 318, pag . 20 .
( 7 ) GU 1983, L 365, pag . 1 .
( 8 ) GU 1984, L 37, pag . 1 .
( 9 ) GU 1984, L 318, pag . 6 .
( 10 ) GU 1985, L 1, pag . 1 .
( 11 ) GU 1985, L 361, pag . 1 .
( 12 ) Nel corso della trattazione orale, il rappresentante del convenuto ha ammesso che in alcuni casi, nel 1985, si è provveduto troppo tardi alla chiusura della pesca .
( 13 ) Sentenza 16 giugno 1987, causa 46/86, Romkes / Officier van Justitie del circondario di Zwolle, Racc . 1987, pag . 2671, in particolare pag . 2681 .
( 14 ) Causa pendente, giudice istruttore di Groeningen .
( 15 ) Vedasi regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 luglio 1987, n . 2241 ( GU 1987, L 207, pag . 1 ) e regolamento del Consiglio 7 novembre 1988, n . 3483 ( GU 1988, L 306, pag . 2 ).
( 16 ) Vedasi sentenza 25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione / Regno dei Paesi Bassi, Racc . 1982, pag . 1791, punto 6 della motivazione; sentenza 15 gennaio 1986, causa 121/84, Commissione / Repubblica italiana, Racc . 1986, pag . 107, punto 12 della motivazione; sentenza 22 settembre 1988, causa 272/86, Racc . 1988, pag . 4875, punto 17 della motivazione; sentenza 25 aprile 1989, causa 141/87, Racc . 1989, pag . 943, punti 16 e 17 della motivazione .
( 17 ) Vedasi sentenza pronunciata nella causa 96/81, locuzione citata, punto 6 della motivazione .
( 18 ) Vale a dire quando il contingente era esaurito al 99,75 %.
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