Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Lo Hessisches Finanzgericht ha sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali sull' interpretazione della voce 99.02, e più precisamente della nozione di "litografie originali" dell' allegato del regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune .
Il n . 2 del capitolo 99 "oggetti d' arte, da collezione e di antichità" definisce come segue la voce 99.02
"Si considerano come 'incisioni, stampe e litografie, originali' , ai sensi della voce 99.02, gli esemplari ottenuti direttamente, in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall' artista, qualunque sia la tecnica e la materia usata, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico ".
Antefatti
2 . L' impresa Volker Huber dichiarava all' ufficio doganale principale di Francoforte sul Meno 10 000 litografie, ottenute da due incisioni di pugno dell' artista italiano Bruno Bruni, con le seguenti osservazioni :
- le litografie sono state eseguite mediante un torchio meccanico;
- sono state ottenute con un procedimento di sovraimpressione che consente una "tiratura multipla";
- sono state stampate in numerosi esemplari ( rispettivamente 8 400 e 4 500 unità ),
- non erano firmate;
- non erano numerate .
Queste litografie venivano dichiarate dalla Volker Huber come "litografie originali" ai sensi della voce 99.02 della tariffa doganale . Le merci di questa voce godono di esenzione doganale .
L' ufficio doganale classificava la merce sotto la voce 49.11 ( immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento ) per la quale si applica un dazio .
La Volker Huber impugnava questa decisione dinanzi allo Hessisches Finanzgericht . Dopo aver disposto una perizia sul modo in cui dette litografie erano state ottenute, il Finanzgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali che si possono così riassumere :
1)Se si possa ancora parlare di "litografie originali" se la tiratura è avvenuta meccanicamente .
2)In caso affermativo, se si possa ancora parlare di "litografie originali" qualora venga usato un procedimento di sovraimpressione per ottenere una tiratura multipla .
3)Se la tiratura sia rilevante ai fini della valutazione della nozione di "litografie originali ".
Hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte la Volker Huber e la Commissione delle Comunità europee .
La soluzione non è semplice
3 . La soluzione delle questioni sollevate non è semplice .
L' interpretazione restrittiva delle norme dà luogo a difficoltà pratiche . Del pari vi sono discordanze tra le varie versioni delle norme stesse . Ne riparlerò più diffusamente al n . 4 .
Inoltre risulta che né nelle due convenzioni internazionali più importanti in fatto di diritti d' autore ( 1 ) né nella normativa degli Stati membri si può trovare un appiglio per una chiara definizione della nozione di "litografie originali ". Dalla documentazione in possesso della Corte emerge che la dottrina non concorda sulla portata della nozione .
Infine la Corte non ha ancora dovuto occuparsi specificamente di questo problema . Nella sentenza 27 ottobre 1977 ( Westfaelischer Kunstverein, causa 23/77, Racc . pag . 1985 ) la Corte ha dovuto accertare se le serigrafie artistiche potessero considerarsi litografie originali ai sensi della voce 99.02 della tariffa doganale comune . La Corte non ha però affrontato la questione se si trattasse di oggetti d' arte originali . Essa ha infatti deciso che questi oggetti, non essendo espressamente nominati nel capitolo 99 riguardante gli oggetti d' arte, rientravano nel capitolo 49, relativo agli stampati .
Nella causa odierna nessuno ha contestato un punto essenziale : le litografie traggono origine da una matrice originale di pugno di un artista italiano . Non si tratta quindi della riproduzione di un' opera d' arte già esistente . Se così fosse, la litografia dovrebbe considerarsi un "prodotto delle arti grafiche" di cui al capitolo 49 della tariffa doganale . Ma vi è di più nel nostro caso . Le parti concordano sul fatto che nella fattispecie la matrice litografica, o meglio la carta da sovraimpressione usata per eseguire detta matrice, è un' opera d' arte originale, cioè creata appositamente per ottenerne delle litografie . Si discute quindi solo sul punto se il procedimento usato per ottenere le litografie da detta opera consenta ancora di considerare "originali" le litografie stesse e, in caso affermativo, fino a quale tiratura .
Prima questione : se sia ammissibile la tiratura meccanica
4 . Con la prima questione si chiede alla Corte se si possa ancora parlare di "litografie originali" ai sensi della voce 99.02 della tariffa doganale comune, qualora la tiratura, come nel nostro caso, sia avvenuta meccanicamente .
Giustamente la Commissione osserva che, secondo l' interpretazione letterale della maggior parte delle versioni della nota n . 2 del capitolo 99, la soluzione dovrebbe essere negativa . La versione tedesca e quella inglese lasciano pochi dubbi in proposito . La versione olandese è a sua volta chiara : "(...) ongeacht het materiaal waarop het afdrukken is geschied en ongeacht de gevolgde techniek, met uizondering van de mechanische en van de fotomechanische reproduktietechniek ". La ripetizione del vocabolo "techniek" non consente di comprendere il testo altrimenti che nel senso che le litografie tirate meccanicamente non sono originali .
Mi pare tuttavia che le circostanze non consentano di formarsi un convincimento esclusivamente in base alla rigida interpretazione della maggior parte delle versioni della norma in esame . Mi paiono rilevanti in proposito le seguenti considerazioni :
- l' interpretazione letterale non avrebbe senso, in quanto nella tiratura si usa sempre l' una o l' altra tecnica meccanica;
- la Volker Huber osserva che non vi è alcuna tecnica di tiratura fotomeccanica . Vi sono invece tecniche fotomeccaniche per la preparazione delle matrici;
- la nota 2 del capitolo 99 trae origine dalla nomenclatura di Bruxelles del 1949, la quale a sua volta si basa sulla definizione del comité national de la gravure francese ( Duennebier, Bruchmanns Handbuch der modernen Druckgraphik, Muenchen, 1973, pag . 114 ). Bene, quest' ultima indica chiaramente che non già la riproduzione, bensì le matrici devono essere interamente fatte a mano per essere considerate litografie originali . Da ciò si evince inoltre che un documento francese ha costituito il modello della nota n . 2 del capitolo 99 e per l' appunto la versione francese di questa può essere intesa nel senso che il divieto di servirsi di tecniche meccaniche e fotomeccaniche riguarda la preparazione delle matrici, non già le riproduzioni delle stesse .
Per questi motivi sono del parere che la nota n . 2 del capitolo 99 si debba interpretare nel senso che il divieto di valersi di tecniche meccaniche vale per le matrici e non per le riproduzioni . Pronunciarsi in modo diverso equivarrebbe a limitare drasticamente il campo d' applicazione della nozione di "litografie originali" in contrasto con le tecniche affermate . Perciò, a mio parere, le litografie tirate meccanicamente non possono essere escluse per questo motivo dalla voce 99.02 della tariffa doganale comune .
Seconda questione : se sia ammissibile una tecnica di sovraimpressione che consente una "tiratura multipla"
5 . Risolta affermativamente la prima questione, sorge la seconda, cioè se con la tecnica di riproduzione meccanica usata nella fattispecie si possono ottenere "litografie originali" ai sensi della voce 99.02 della tariffa doganale comune .
Secondo la nota n . 2 del capitolo 99 della tariffa doganale comune, la litografia deve essere ottenuta da una matrice interamente fatta a mano . In contrasto con l' interpretazione letterale di questa norma, è tuttavia generalmente ammesso che l' artista non è tenuto ad apporre direttamente la sua firma sulla matrice . Le note esplicative della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale ammettono infatti l' uso di carta da sovraimpressione . Con un procedimento chimico, la firma apposta su questa carta viene trasferita sulla matrice litografica . A stretto rigor di termini, con questo procedimento non si usa quindi più una "matrice fatta interamente a mano ".
Con la tecnica usata nella fattispecie la distanza tra l' opera manuale dell' artista e le lastre che servono per tirare le litografie è ancor maggiore . Le prime litografie vengono prodotte - è vero - ancora nello stesso modo come se si usasse carta da sovraimpressione - cioè riportando l' incisione fatta su questa carta sulla matrice litografica - ma appena la prima matrice presenta tracce di usura, si appronta automaticamente una nuova carta da sovraimpressione, che a sua volta serve a preparare una nuova matrice .
Tanto la Volker Huber quanto la Commissione sono del parere che questa tecnica è ammissibile per la realizzazione di litografie originali . Propongo di seguirle in questo .
Dato che il procedimento con la carta da sovraimpressione è generalmente ammesso, non vi è alcun motivo per non ammettere del pari la tecnica qui usata, a proposito della quale spetta all' artista decidere se desidera effettivamente servirsene . Pare infatti assodato che, quanto alla qualità, non vi sia differenza tra le litografie eseguite con l' una o con l' altra tecnica . Quanto al contenuto non vi è nemmeno differenza : l' incisione originale è in entrambi i casi di pugno dell' artista . Del resto il problema si apparenta con quello sul quale si è pronunciata la Corte nella causa 155/84, Onnasch / Hauptzollamt Berlin-Packhof ( sentenza 15 maggio 1985, Racc . pag . 1449 ). Questa causa verteva sul se un' opera d' arte, composta di materiali contemporanei, potesse considerarsi "opera originale dell' arte statuaria o scultorea ". Partendo da un' interpretazione classica della nozione di "opera scultorea", la Corte, accogliendo le conclusioni dell' avvocato generale Lenz, ha deciso che in questa nozione rientrano tutte le opere d' arte tridimensionali, indipendentemente dalla tecniche e dai materiali usati .
Terza questione : se la tiratura abbia importanza
6 . La terza questione, infine, mira ad accertare se il numero di riproduzioni litografiche della stessa incisione originale abbia importanza per la classificazione nella voce 99.02 della tariffa doganale comune .
La limitazione della tiratura, come suggerisce la Commissione, è indubbiamente un importante criterio economico . Vari periti citati all' udienza dal sig . Volker Huber, che in questo campo sono autorità indiscutibili, si oppongono però a questo criterio per stabilire se la litografia sia originale .
7 . Mi pare inopportuno che la Corte accolga un' interpretazione della nozione "litografie originali" basata su un criterio quantitativo ( tiratura ) che solo un' indagine approfondita - che andrebbe oltre i limiti della controversia odierna - potrebbe rivelare se sia compatibile con le tecniche e con le opinioni attuali . Secondo me, spetta al legislatore comunitario pronunciarsi in merito .
Per la certezza del diritto, del resto, questo criterio quantitativo, con l' indicazione della tiratura e delle eventuali modalità d' applicazione, dev' essere stabilito con precisione da una norma di legge . Anche ciò rientra naturalmente nella competenza esclusiva del legislatore comunitario ( vedasi sentenza 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma NV / Commissione, Racc . 1970, pag . 661, nella quale la Corte si è rifiutata di stabilire un termine di prescrizione, che per natura è ben determinato ).
Poiché l' esame ha messo in luce che la nota n . 2 del capitolo 99 nella varie versioni è ambigua e, se la si prende alla lettera, inadeguata alle tecniche usate nella pratica - il che ha portato ad applicazioni che a prima vista sono "contra legem" - l' intervento del legislatore è auspicabile anche per queste ragioni .
8 . Riassumendo, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sollevate dallo Hessisches Finanzgericht :
"1 ) Le litografie tirate meccanicamente vanno classificate nella voce 99.02 della tariffa doganale comune .
2 ) Le litografie ottenute con una tecnica di sovraimpressione, grazie alla quale si ottiene più di una matrice dalla carta originale, vanno classificate nella voce 99.02 della tariffa doganale comune .
3 ) Nello stato attuale del diritto la tiratura è irrilevante per la classificazione delle litografie nella voce 99.02 della tariffa doganale comune ."
(*) Traduzione dall' olandese .
( 1 ) Convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886 ( emendata ) e convenzione universale sui diritti d' autore del 6 settembre 1952 ( emendata ).
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