Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Il sig . Pizziolo era dipendente del Centro comune di ricerca di Karlsruhe, nella Repubblica federale di Germania, sino al 1° marzo 1970, quando gli fu concessa un' aspettativa per motivi personali fino al 28 febbraio 1971 . Alla scadenza del periodo di aspettativa, il Pizziolo chiedeva di essere reintegrato, cosa che la Commissione non fece . Egli quindi presentava un primo ricorso alla Corte, volto alla propria reintegrazione dal 1° marzo 1971, che veniva respinto ( causa 785/79, Racc . 1981, pag . 969 ).
La Corte comunque richiedeva una perizia sulla questione se il sig . Pizziolo avesse le qualifiche richieste per svolgere, fra le altre, le mansioni indicate nell' avviso di posto vacante COM/1531/76 . Dalla perizia risultava che il ricorrente possedeva le qualifiche richieste per detto posto, e quindi il Pizziolo presentava un nuovo ricorso alla Corte . In questo caso ( causa 785/79, Racc . 1983, pag . 1343 ), la Corte stabiliva che il Pizziolo dovesse essere reintegrato dal 1° gennaio 1977, e ne poneva obbligo alla Commissione . Veniva inoltre stabilito che la Commissione dovesse versare al ricorrente gli importi equivalenti alle retribuzioni nette che questi avrebbe percepito sino al momento della sua effettiva reintegrazione, se fosse stato reintegrato il 1° gennaio 1977, meno il reddito netto tratto dal ricorrente nello stesso periodo dall' esercizio di un' altra attività lavorativa .
Contemporaneamente la Corte, al punto 13 della motivazione della sentenza, osservava che spettava al ricorrente spiegare una ragionevole diligenza per ridurre il danno, eventualmente cercando altre occupazioni . Il Pizziolo si trasferiva in Italia, per lavorare presso un' impresa italiana, l' Agip Nucleare . Dal 1° gennaio 1977 al 30 settembre 1983, la Commissione gli versava in lire italiane la differenza fra quanto avrebbe percepito, se fosse stato reintegrato il 1° gennaio 1977, e le retribuzioni che riceveva dall' Agip Nucleare . Alla retribuzione che egli avrebbe percepito dalle Comunità veniva applicato il coefficiente correttore per l' Italia .
Il 24 settembre 1983 il Pizziolo informava la Commissione che il suo rapporto di lavoro con l' Agip Nucleare si sarebbe risolto il 30 settembre 1983 . Pare la Commissione non abbia risposto sino al 24 febbraio 1984, quando inviò al Pizziolo un telegramma, cui seguì una lettera il 27 febbraio . Nel telegramma gli si offriva la reintegrazione in un posto al Centro comune di ricerca di Petten, Paesi Bassi . Gli fu detto di rientrare in servizio, per quanto ragionevolmente possibile, al più presto . In effetti, il Pizziolo prendeva servizio dal 7 marzo 1984 .
Dal 1° ottobre 1983 data in cui lasciava l' Agip Nucleare, fino al 7 marzo 1984, la Commissione continuava a versargli la differenza fra quanto avrebbe percepito dalla Commissione e le retribuzioni spettantigli, se avesse continuato a lavorare per l' Agip nel periodo considerato . A giudizio della Commissione, egli avrebbe dovuto continuare a lavorare, per ridurre il suo danno, sino al momento in cui la Commissione gli avesse offerto la reintegrazione effettiva nel posto .
Il Pizziolo dissentiva dalla soluzione suddetta e presentava alla Corte il ricorso su cui oggi esprimo parere . I vari rilievi che egli sottopone alla Corte possono in sostanza ridursi, in primo luogo, alla richiesta del versamento di un pieno indennizzo per il periodo controverso, vale a dire delle retribuzioni piene che avrebbe percepito dalla Commissione se fosse stato reintegrato; in secondo luogo, alla richiesta che gli importi dovutigli vengano calcolati in DM, con l' applicazione del coefficiente correttore per la Repubblica federale di Germania .
Senza dubbio il primo punto è quello di maggior rilievo . Il Pizziolo sostiene di non aver potuto attendere sino al 24 febbraio 1984 per comunicare le sue scelte all' Agip Nucleare e che quindi egli era legittimato a risolvere il rapporto in anticipo, dopo aver comunicato le proprie dimissioni, per attendere la vacanza del posto alla Commissione .
Occorre notare che la data del rientro in servizio non venne specificata dalla Commissione . Fu il Pizziolo a fissare la data del 7 marzo 1984 come momento opportuno per rientrare in servizio . Sulla base degli elementi in possesso della Corte, a me non sembra possa ragionevolmente sostenersi che il ricorrente, al momento delle sue dimissioni dall' Agip, fosse a conoscenza della concreta vacanza per il posto che, in un secondo momento, gli veniva offerto . Senza dubbio, manca qualsivoglia indicazione quanto ad eventuali comunicazioni della Commissione per il Pizziolo, relative all' offerta del posto vacante; nessuna indicazione gli è stata data quanto all' eventuale data della reintegrazione effettiva .
Ancorché il ricorrente possa a ragione lamentare il lungo periodo trascorso prima che la Commissione gli offrisse un posto, la vera questione è nel caso di specie se egli abbia diritto ad un pieno indennizzo per il periodo considerato .
A mio parere, non solo egli aveva l' obbligo di cercare altre occupazioni conformemente al punto 13 della motivazione della sentenza della Corte 5 maggio 1983, ma, qualora un' occupazione rispondente alle sue qualifiche fosse stata disponibile, egli doveva continuare a lavorare finché non avesse ricevuto un' offerta, a condizione che la Commissione non prolungasse i tempi sconsideratamente .
Se avesse atteso sino alla comunicazione di un' offerta, la Commissione avrebbe dovuto concedergli un termine ragionevole per lasciare l' Agip Nucleare e riprendere servizio . Nulla sembra dimostrare che la sua attività presso l' Agip fosse tale da giustificare le dimissioni . Non mi pare che il termine ragionevole fosse spirato al momento in cui il Pizziolo ha lasciato l' Agip, il 24 settembre, alla luce del fatto che, nel frattempo, egli ha percepito un indennizzo .
Neppure mi convincono i rilievi del ricorrente quanto alle sproporzionate lungaggini da parte della Commissione . La Corte non aveva stabilito che egli fosse immediatamente reintegrato, ma che fosse reintegrato ai sensi dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto del personale . Ciò implicava l' osservanza dell' iter fissato dallo statuto : quindi doveva essergli offerto il primo posto resosi vacante, corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, sempreché fosse in possesso dei requisiti necessari per quel posto .
Di conseguenza, il ricorrente non può, a mio giudizio, reclamare le intere retribuzioni che avrebbe percepito nel posto in cui la Corte stabiliva dovesse essere reintegrato; egli può unicamente ambire alla differenza tra quanto avrebbe guadagnato, continuando presso l' Agip, e quanto avrebbe percepito dalla Commissione .
La seconda richiesta, volta a vedere liquidati gli importi in DM con applicazione del coefficiente correttore per la Repubblica federale di Germania, è fondata sull' affermazione che il ricorrente si sarebbe trasferito, dopo aver lasciato l' impiego in Italia, a Bad Herrenalb, presso Karlsruhe .
La Commissione contesta che egli abbia effettivamente vissuto lì, nel periodo di cui è causa . Alla Corte è stato prodotto un certificato di residenza datato 18 ottobre 1983 . Dal canto mio, si può pure ritenere che il ricorrente abbia vissuto in Germania nel periodo considerato . Pare avesse lì un' abitazione, e la Commissione non produce prove contro le sue affermazioni, eccezion fatta per la circostanza che i figli del Pizziolo frequentavano ancora l' Università di Bologna . Poiché ciò non sembra essere decisivo, tratterò tale questione assumendo che il ricorrente abbia vissuto dove afferma aver stabilito la propria residenza .
D' altro canto, a mio giudizio, se va accolto il parere da me espresso sulla prima questione, non può comunque accogliersi la tesi del ricorrente quanto alla seconda questione . Se nulla fece per ridurre il suo danno, se lasciò negligentemente il posto di lavoro in Italia, non credo possa essere compensato di una qualche differenza valutaria, di cambio o di coefficiente correttore, risultante dalla sua decisione, del tutto personale, di trasferirsi nella Repubblica federale di Germania .
Il ricorrente comunque sostiene, a prescindere da quanto appena esposto e che egli contesta, di aver diritto all' applicazione del coefficiente per la Germania, per analogia con alcune disposizioni dello statuto del personale . Concordando sul fatto che nulla, all' art . 40, giustifica le sue tesi, egli fa riferimento ad altri articoli, in primo luogo all' art . 41, che disciplina il caso dei dipendenti delle Comunità in disponibilità, in sovrannumero cioè, a causa di una riduzione di organico nella loro istituzione . Questo non è il caso del ricorrente . Questi invoca poi l' art . 63, che fissa l' importo ed i coefficienti correttori per le retribuzioni da versare nella valuta del paese in cui il dipendente presta servizio . Neppure questo è il caso del ricorrente . L' art . 64 riguarda la retribuzione del dipendente espressa in franchi belgi, cui viene attribuito un coefficiente correttore, che varia a seconda delle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio . Nel periodo considerato, il ricorrente non era al servizio della Comunità o, comunque, per quanto se ne sappia, non era presso una sede di servizio in Germania . Pertanto, gli articoli citati non possono certo essere oggetto di applicazione nel caso di specie .
Il ricorrente sostiene poi che, oltre che sugli articoli citati, le sue pretese si fondano sulla sentenza della Corte 31 maggio 1979 ( causa 156/78, Racc . pag . 1941 ). In questo caso, un dipendente, dispensato dall' impiego a norma dell' art . 50 dello statuto del personale, percepiva un' indennità ridotta . La Corte dichiarò che il ricorrente, che aveva prestato servizio in Italia, tornato in Belgio e continuando ad essere pagato con l' applicazione del coefficiente di correzione per l' Italia, finiva col percepire notevolmente meno di un dipendente, in posizione analoga, che avesse lavorato e fosse andato in pensione in Belgio . La Corte dichiarò discriminatoria tale situazione .
A mio giudizio, il Pizziolo non può invocare né gli articoli dello statuto del personale e neppure la decisione della Corte nel caso Newth . La sua posizione non pare analoga a nessuna di quelle richiamate . Il ricorrente è un dipendente in una categoria specifica, cui è stato riconosciuto dalla Corte il diritto ad indennizzo; quanto deve ricevere è una somma tale da colmare la differenza tra la retribuzione che avrebbe dovuto percepire e quanto ha realmente guadagnato o avrebbe potuto percepire, spiegando una normale diligenza . La Corte non si è pronunziata quanto alle modalità di calcolo dell' indennizzo od al paese in cui questo va versato . Ma a mio parere, essendo tra le parti pacifico che, mentre svolgeva un' attività lavorativa in Italia, alla retribuzione del ricorrente andasse applicato il coefficiente per l' Italia, ben poteva la Commissione continuare a versargli gli indennizzi con le stesse modalità fin lì applicate e che sarebbero state ancora applicate, se egli avesse adempiuto l' obbligo di ridurre il suo danno .
Pertanto, a mio giudizio, anche la seconda questione va risolta negativamente . Propongo quindi di respingere il ricorso e che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese ai sensi dell' art . 70 del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dall' inglese .
Full & Egal Universal Law Academy