Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La sig.ra Klein era una dipendente della Commissione di grado LA/4 e il marito, sig . Lorentzen, era un dipendente del Consiglio di grado LA/5 . Non avendo figli a carico e poiché il loro stipendio singolo superava il minimo prestabilito, in un primo tempo essi non avevano i requisiti per riscuotere l' assegno di famiglia a norma dell' art . 67 e dell' allegato VII, art . 1, n . 3, dello statuto del personale . A decorrere dal 1° maggio 1986 la Commissione attribuiva alla Klein una pensione di invalidità a norma dell' art . 78 dello statuto del personale, dopo di che al marito spettava l' assegno di famiglia che dal quel momento gli è stato regolarmente corrisposto dal Consiglio .
2 . Con effetto dal 1° ottobre 1986 al Lorentzen è stato concesso di lasciare il servizio a norma del regolamento 12 dicembre 1985, n . 3518, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee in occasione dell' adesione della Spagna e del Portogallo ( GU L 335, pag . 56 ). Questo regolamento autorizzava le istituzioni della Comunità "ad adottare provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio" di taluni dipendenti ( art . 1 ) e disponeva che il dipendente che fruiva di questi provvedimenti aveva diritto "ad un' indennità mensile pari al 70% dello stipendio base relativo al suo grado e scatto al momento della cessazione dal servizio" ( art . 4, n . 1 ). L' art . 4, n . 5, del regolamento stabilisce : "Alle condizioni elencate all' art . 67 dello statuto ed agli artt . 1, 2 e 3 dell' allegato VII dello statuto, gli assegni familiari sono corrisposti (...) al beneficiario dell' indennità prevista al paragrafo 1 (...); l' importo dell' assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità ".
D' altro canto, l' art . 81 dello statuto del personale dispone che : "il titolare di una pensione di invalidità (...) ha diritto, alle condizioni di cui all' allegato VII, agli assegni familiari previsti dall' art . 67; l' assegno di famiglia è calcolato in base alla pensione del beneficiario ". Si poneva allora la questione se l' assegno di famiglia dovesse continuare ad essere versato al marito in base a quanto gli veniva corrisposto a norma del regolamento n . 3518/85 oppure se questo versamento dovesse cessare e l' assegno di famiglia dovesse esser corrisposto alla moglie ponendolo in rapporto all' entità della sua pensione di invalidità . In questo secondo caso la somma spettante sarebbe stata decisamente maggiore .
3 . Con lettera 1° novembre 1986, la Klein chiedeva alla Commissione di versarle l' assegno di famiglia a decorrere dal 1° ottobre 1986 . Con lettera 17 dicembre 1986 la Commissione respingeva la domanda . Con reclamo a norma dell' art . 90, n . 2, dello statuto del personale, a quanto pare registrato il 4 marzo 1987, la Klein ribadiva la domanda e con decisione 1° luglio 1987, trasmessa mediante lettera del 10 luglio 1987, la Commissione respingeva il reclamo . Con atto registrato nella cancelleria della Corte l' 8 ottobre 1987 la Klein ha chiesto l' annullamento della decisione 17 dicembre 1986 con la quale la Commissione si rifiutava di versarle l' assegno di famiglia e, in quanto occorra, l' annullamento della decisione 1° luglio 1987 che respingeva il reclamo, con vittoria di spese .
4 . L' ipotesi che l' assegno di famiglia possa spettare ad entrambi i coniugi è disciplinata dall' art . 1 dell' allegato VII dello statuto del personale, che si applica alla moglie a norma dell' art . 81 dello statuto del personale e al marito in forza dell' art . 4, n . 5, del regolamento n . 3518/85 . L' art . 1, n . 3, dell' allegato VII stabilisce :
"Qualora il coniuge eserciti un' attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti lo stipendio base annuo di un funzionario del grado C3 al terzo scatto, con l' applicazione del coefficiente correttivo fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale, al lordo dell' imposta, il funzionario che ha diritto all' assegno di famiglia non percepisce tale assegno, salvo decisione speciale dell' autorità che ha il potere di nomina (...)".
L' art . 1, n . 4, dell' allegato VII stabilisce :
"Qualora in forza delle precedenti disposizioni, due coniugi che si trovano al servizio della Comunità abbiano entrambi il diritto all' assegno di famglia, quest' ultimo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato ".
5 . Applicando l' art . 1, n . 4, mutatis mutandis, alla propria ipotesi e a quella del marito, la Klein conclude che, poiché la sua pensione di invalidità è superiore alle spettanze del marito a norma del regolamento n . 3518/85, l' assegno familiare dovrebbe esser corrisposto a lei e riferito alla sua pensione di invalidità dal 1° ottobre 1986, data alla quale il marito ha cominciato a percepire l' indennità a norma del regolamento n . 3518/85 .
6 . La Commissione ribatte che il Lorentzen dev' essere considerato "come esercitante attività lucrativa" a titolo professionale ai sensi dell' art . 1, n . 3, dell' allegato VII con la conseguenza che l' art . 1, n . 3, vale a comprimere il diritto della Klein all' assegno di famiglia . Il punto cruciale della lite è, quindi, se il poter fruire di una prestazione a norma del regolamento n . 3518/85 possa considerarsi un esercitare "attività lucrativa" ai sensi dell' art . 1, n . 3, dell' allegato VII dello statuto del personale .
7 . La Commissione ammette, a mio parere con ragione, che la sua interpretazione non è conforme all' effettiva lettera dell' art . 1, n . 3 . L' art . 1 del regolamento n . 3518/85 contempla provvedimenti di "cessazione definitiva dal servizio" dei dipendenti . Leggendolo letteralmente pare impossibile definire la situazione di un dipendente il cui servizio è "cessato definitivamente" in questo modo come persona che eserciti "un' attività lucrativa ".
8 . La Commissione sostiene comunque che l' art . 1, n . 3, si propone di subordinare il diritto all' assegno di famiglia di un dipendente alla condizione che il coniuge non tragga introiti superiori ad un determinato importo da un' attività lavorativa . Essa deduce che, in vista di questo scopo, l' art . 1, n . 3, dovrebbe essere inteso nel senso che esso si estende, oltre al reddito dovuto ad un' effettiva attività in corso, fino ad includere il reddito da lavoro sebbene non direttamente derivante dal lavoro, come le prestazioni previdenziali per malattia, lo stipendio corrisposto ad un dipendente assente per malattia, i sussidi di disoccupazione, le indennità di licenziamento, la pensione anticipata oppure le prestazioni corrisposte ai dipendenti nel contesto di provvedimenti speciali di cessazione dal servizio in conseguenza dell' adesione di nuovi Stati membri . Il reale intento del legislatore era di non concedere l' assegno di famiglia ai dipendenti che non avessero figli a carico qualora il coniuge avesse un reddito da lavoro superiore ad un determinato minimo . L' espressione "eserciti un' attività lucrativa" si riferisce al caso più frequente di reddito da lavoro, ma non intendeva escludere ipotesi più rare come le prestazioni di malattia, il prepensionamento o indennità come quelle contemplate dal regolamento n . 3518/85 . Il senso letterale dell' art . 1, n . 3, porterebbe a risultati incompatibili con l' intento del legislatore e con il principio di uguaglianza . Ad esempio, in base al senso letterale, una coppia sposata di dipendenti di categoria A senza figli a carico non avrebbe diritto all' assegno di famiglia finché entrambi sono in servizio ma acquisterebbe questo diritto se uno di essi riscuotesse un' indennità a norma del regolamento n . 3518/85, sebbene entrambi guadagnassero ancora molto di più di una coppia di dipendenti di grado C4 oppure di una coppia nella quale il coniuge guadagnasse, nel settore privato, uno stipendio leggermente superiore al limite specificato dall' art . 1, n . 3 .
9 . Non mi pare che interpretando l' art . 1, n . 3, letteralmente si finisca col contravvenire al principio di uguaglianza, come sostiene la Commissione . Ciò avverrebbe se situazioni analoghe venissero trattate diversamente, ma negli esempi forniti dalla Commissione le situazioni sono diverse : come impiegato pubblico o privato, il coniuge negli esempi lavora, mentre il provvedimento adottato a norma del regolamento n . 3518/85, per quel che riguarda il coniuge nel presente caso, è tale da porre definitivamente termine all' attività lavorativa .
10 . Pur se non nego la pertinenza dell' argomento secondo il quale l' art . 1, n . 3, mirava a comprendere talune forme di reddito diverse da quello derivante dall' effettivo lavoro attuale, ritengo che un' interpretazione ampia come quella per cui propende la Commissione sia incompatibile con il chiaro disposto di questa norma . L' art . 1, n . 3, nella versione inglese parla di una persona che è "gainfully employed" e nella versione francese di una persona che "exerce una activité professionnelle lucrative ". Se non vado errato, queste espressioni chiaramente mettono l' accento sull' effettivo ed attuale svolgimento di un lavoro come fonte di reddito . Le parole sono troppo chiare per prestarsi ad un' interpretazione come quella proposta dalla Commissione .
11 . Anche ammettendo che l' art . 1, n . 3, debba intendersi come comprendente anche alcune delle forme di quelle che la Commissione descrive come "reddito sostitutivo", l' esatta portata di questa estensione non è affatto chiara . Mentre sarebbe sostenibile che le prestazioni di malattia versate durante un' indisposizione temporanea vanno considerate reddito sostitutivo, poiché il rapporto di lavoro persiste, altre fonti di reddito creano maggiori difficoltà . Ad esempio, la Commissione, mentre pare ammettere che le pensioni di vecchiaia e di invalidità esulano dall' art . 1, n . 3, sostiene che il prepensionamento dovrebbe esservi compreso, ma è difficile capire per quali motivi le pensioni di vecchiaia dovrebbero essere escluse mentre il prepensionamento dovrebbe rimanere incluso . Per di più, non è evidente che il prepensionamento di cui si gode a norma del diritto nazionale possa essere posto sullo stesso piano dell' indennità a norma del regolamento n . 3518/85, specie dal momento che hanno scopi diversi . Nella presente causa si è fatto riferimento alle possibili analogie e alle possibili differenze tra le pensioni di vecchiaia e le prestazioni per il prepensionamento sotto il profilo nazionale e sotto il profilo del regolamento n . 1408/71, ma non è chiaro quanta importanza abbiano nel diverso contesto dello statuto del personale . Queste incertezze indicano a mio parere che la ridefinizione della portata dell' art . 1, n . 3, ammesso che sia opportuna, è un compito che spetta al legislatore e non alla giurisprudenza, poiché se venisse effettuata dal giudice rischierebbe di creare un inaccettabile grado di incertezza del diritto .
12 . In ogni caso non sono d' accordo sul punto che l' indennità corrisposta a norma del regolamento del Consiglio n . 3518/85 possa essere considerata "reddito sostitutivo" nel senso che io attribuisco al termine . Il regolamento contempla "provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio", vale a dire la cessazione definitiva del lavoro, come ben chiarisce la versione francese (" cessation définitive de fonctions "). Stando così le cose, è fuori luogo parlare di sostituire il reddito guadagnato, giacché il rapporto di lavoro si è sciolto . Il fatto che un dipendente può scegliere a norma dell' art . 4, n . 7, del regolamento di continuare a versare contributi per la pensione di vecchiaia a mio parere nulla cambia a questa conclusione .
13 . La Commissione assume poi che l' art . 1, n . 3, dell' allegato VII non dev' essere intepretato alla lettera perché è stato redatto prima che venissero adottati provvedimenti che collocano a riposo i dipendenti in occasione dell' adesione di nuovi Stati membri ( come ad esempio quelli del regolamento n . 3518/85 ), giacché la norma che è ora contenuta nell' art . 1, n . 3, è stata inserita per la prima volta nello statuto del personale nel 1962 . Tuttavia nella sua versione odierna, lo statuto del personale è stato emendato circa 46 volte . I punti principali dell' art . 1, n . 3, dell' allegato VII dello statuto del personale, in particolare, risalgono ad un emendamento del 1973 : il regolamento 26 febbraio 1973, n . 558 ( GU L 55, pag . 1 ). Questo emendamento è stato adottato poco dopo il primo ampliamento delle Comunità, quando un regolamento che disponeva provvedimenti speciali per il collocamento a riposo dei dipendenti in occasione dell' adesione di nuovi Stati membri era stato da poco adottato per la prima volta : il regolamento 4 dicembre 1972, n . 2530 ( GU L 272, pag . 1 ). Sarebbe stato perfettamente possibile far fronte alla situazione con l' emendamento del 1973 oppure con emendamenti successivi dello statuto del personale, particolarmente in occasione dei due successivi ampliamenti delle Comunità nel 1981 e nel 1986 . In subordine, si sarebbero potuti adottare provvedimenti speciali, se ciò fosse apparso necessario, nei regolamenti che contenevano provvedimenti speciali che ponevano termine al servizio dei dipendenti in seguito all' adesione dei nuovi Stati membri, in particolare nel regolamento n . 3518/85 sul quale verte la presente causa . Non è stato adottato alcuno di questi tipi di emendamento, nonostante le numerose occasioni di farlo che si sono presentate dopo che sono stati adottati provvedimenti per por fine al servizio del personale al momento dell' adesione di nuovi Stati membri . Di conseguenza, mi pare che l' assunto della Commissione basato sulla vetustà della norma in questione è poco convincente .
14 . La considerazione definitiva, a mio parere, è che il linguaggio dell' art . 1, n . 3, dell' allegato VII è chiaro ed inequivoco e che i dipendenti possono far conto sul chiaro disposto del regolamento così com' è redatto . A mio parere un dipendente, come il Lorentzen, che fruisce dell' indennità a norma del regolamento n . 3518/85 non può essere considerato come esercitante un' attività lucrativa in modo da ricadere sotto all' art . 1, n . 3, dell' allegato VII . Questa disposizione non può applicarsi nella presente fattispecie, che quindi va risolta a norma dell' art . 1, n . 4, dell' allegato, in forza del quale alla Klein spetta l' assegno di famiglia calcolato in relazione all' entità della sua pensione di invalidità a decorrere dal 1° ottobre 1986 .
15 . Di conseguenza, a mio parere, la decisione 17 dicembre 1986 con cui la Commissione nega l' assegno di famiglia dovrebbe essere annullata e la Commissione condannata alle spese .
(*) Lingua originale : l' inglese .
Full & Egal Universal Law Academy