Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con ricorso registrato nella cancelleria della Corte il 9 ottobre 1987, il sig . Alfredo Grifoni, titolare dell' omonima ditta con sede in Ispra, ha chiesto alla Corte di accertare la responsabilità della Comunità europea dell' energia atomica ( in prosieguo : la "CEEA ") per i danni subiti a seguito di un infortunio di cui è rimasto vittima e, in conseguenza, di condannare la CEEA al relativo risarcimento .
2 . Per quanto gli antefatti del ricorso ed i mezzi ed argomenti delle parti siano esaurientemente riprodotti nella relazione d' udienza, ricordo brevemente i fatti del caso di specie .
3 . Con lettera del 21 maggio 1984, il centro comune di ricerca di Ispra ( in prosieguo : il "centro ") accettava un' offerta presentatagli dalla ditta Grifoni per la conclusione di un accordo-quadro a disciplina dei loro rapporti futuri, relativi all' esecuzione di determinate opere di lattoniere e di fabbro presso la stazione metereologica del centro . L' art . 2 di detto accordo-quadro contiene una clausola che fissa in un anno la durata del contratto, a decorrere, tuttavia, dalla data del primo ordine commissionato dal centro .
4 . Il 24 ottobre 1985, quando il contratto non era ancora entrato in vigore, il signor Grifoni, accompagnato da un dipendente del centro, il signor Danielato, si recava sul tetto della stazione metereologica del centro, per procedere a dei rilievi . In tale occasione, egli precipitava al suolo da un' altezza di m 4,50 circa, riportando gravi lesioni . In conseguenza di detto infortunio, poiché la Commissione delle Comunità europee aveva respinto le sue richieste risarcitorie, il signor Grifoni proponeva il presente ricorso .
5 . A sostegno della propria richiesta, il signor Grifoni invoca, in primo luogo, la responsabilità contrattuale della CEEA e, in subordine, la responsabilità extracontrattuale della stessa .
Competenza della Corte
6 . Prima di prendere posizione sul merito, mi sembra necessario affrontare brevemente il problema della competenza della Corte, per quanto essa non sia stata contestata dalla Commissione .
7 . Nella misura in cui la domanda del signor Grifoni si basa sulla responsabilità contrattuale, la competenza della nostra Corte appare radicata ex art . 153 del trattato CEEA ed ex art . 17 dell' accordo-quadro, che a sua volta opera un rinvio all' art . 16 del capitolato d' appalto; si tratta cioè di una competenza risultante da una clausola compromissoria . Per il momento, possiamo tralasciare di chiederci se la validità di suddetta clausola debba essere valutata alla stregua del diritto italiano, designato dai contraenti come diritto applicabile; e se, in caso affermativo, essa soddisfi alle condizioni formali imposte alle parti dall' art . 1341 codice civile italiano per la stipulazione di una clausola compromissoria . Non possiamo tacere, peraltro, i nostri fortissimi dubbi a quest' ultimo riguardo .
8 . Per quanto concerne la pretesa responsabilità extracontrattuale della CEEA, la competenza della Corte deriva dal combinato disposto degli artt . 151 e 188, secondo comma, del trattato CEEA . La dizione di tale ultima disposizione è tale da non dar adito a dubbio . La competenza esclusiva della nostra Corte sussiste tanto nel caso in cui la responsabilità extracontrattuale sia fatta valere in relazione ad atti individuali o normativi della Comunità, quanto nell' ipotesi in cui il danno arrecato alle vittime trovi la propria origine nel comportamento materiale ( 1 ) - azione o omissione - delle istituzioni o dei loro agenti nell' esercizio delle loro funzioni . Per un esempio di un danno cagionato da oggetti o materiali custoditi o utilizzati dalle Comunità per l' espletamento dei loro fini istituzionali e che sia suscettibile di fondare la responsabilità extracontrattuale della Comunità, basti pensare ai danni derivanti dall' uso di sostanze nucleari ( 2 ).
Un altro esempio di responsabilità extracontrattuale derivante, questa volta, da comportamento omissivo della Comunità, è rintracciabile nella sentenza 7 novembre 1985, Adams ( causa 145/83, Racc . pag . 3539 ). Il punto 44 precisa chiaramente che, "omettendo di fare il possibile per comunicare al ricorrente le informazioni di cui essa disponeva (...) la Commissione è responsabile nei confronti del ricorrente del danno stesso ".
Quanto poi al collegamento tra il fatto che si pretende abbia determinato la responsabilità e l' esercizio delle funzioni delle istituzioni o dei loro agenti, mi pare indubbio che esso sussista . In primo luogo, ritengo certo che debba ricondursi alle funzioni ed ai doveri di un' istituzione anche la cura dell' igiene e della sicurezza dei locali destinati al suo funzionamento . Peraltro, ad eliminare ogni possibile dubbio al riguardo, rileva la circostanza che ad un agente dell' istituzione, ed in particolare al direttore generale, era stata espressamente attribuita la funzione di prendere, "a nome della Commissione, tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle persone e degli impianti posti sotto la sua responsabilità" ( decisione della Commissione, 13.1.1971, GUCE 20.1.71, L 16, pag.14, in atti ).
A conferma di quanto precede devo poi aggiungere che la competenza della Corte ex art . 188 del trattato corrisponde all' incompetenza del giudice nazionale, per essere la CEEA immune dalla giurisdizione civile in un caso come quello di specie, precisamente perché si tratta di una funzione propria dell' ente .
Responsabilità contrattuale
9 . L' incidente, come in precedenza rilevato, si è prodotto allorquando il contratto non era ancora entrato in vigore . Ne consegue l' esclusione della responsabilità contrattuale .
10 . Resta peraltro da esaminare se sia rintracciabile alla stregua del diritto italiano, applicabile in virtù dell' accordo-quadro, ed in particolare dell' art . 1337 codice civile italiano, una responsabilità di tipo "precontrattuale" o "culpa in contrahendo ".
Senza che sia necessario prendere posizione in merito al dibattito scaturito in seno alla giurisprudenza ed alla dottrina italiane quanto alla natura di tale responsabilità, e cioè se sia di tipo contrattuale o extracontrattuale ( vedasi per tutti commentario breve al codice civile, Cian/Trabucchi, Cedam 1988, pag . 974 ), basterà rilevare che nella fattispecie non ricorrono i presupposti che giustificano il concretizzarsi di tale responsabilità . L' art . 1337 dispone che "Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede ". Ora, è anzitutto pacifico che nel caso di specie le parti avevano già superato la fase delle trattative e della formazione del contratto . Di conseguenza nessuno fra i doveri precontrattuali individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina italiana è stato violato : né quello di informazione circa gli elementi necessari per formarsi un' idea esatta del contratto, né quello di custodia, né quello di segreto .
D' altra parte, anche sul piano della teoria giuridica generale, è pacifico che la nozione di responsabilità precontrattuale non può non avere un collegamento funzionale con il contenuto del futuro contratto, collegamento sul quale si misura il tradizionale obbligo di buona fede : da manuale è l' esempio del venditore che, nel corso della trattativa, riduce sensibilmente il valore della cosa, così come l' esempio della rottura assolutamente irragionevole delle trattative stesse . Nel caso di specie, viceversa, il collegamento tra il fatto che ci occupa ed il contratto è meramente cronologico, nel senso che si è verificato in un momento antecedente al periodo di vigenza del contratto .
11 . Dalle considerazioni sinora svolte appare quindi che nel caso di specie non può ritenersi concretizzata un' ipotesi né di responsabilità contrattuale né di responsabilità precontrattuale .
Responsabilità extracontrattuale
12 . Come risulta dalla recente sentenza 9 novembre 1989 Briantex ( causa 353/88, Racc . 1989, pag.3623 ), "secondo una giurisprudenza costante della Corte, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e l' attuazione del diritto alla riparazione del pregiudizio subito, sono subordinati all' esistenza di un atto illecito compiuto da una delle istituzioni comunitarie, di un danno reale e di un nesso eziologico fra di essi ".
Dobbiamo quindi accertare se nel caso di specie sussistano i tre presupposti .
13 . Secondo il signor Grifoni l' atto illecito imputabile alla Commissione della CEEA consisterebbe nella violazione, in primo luogo, di più disposizioni antinfortunistiche italiane (( in particolare, l' art . 10 del DPR 7 gennaio 1956, n . 164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell' edilizia ( GURI n . 78 del 31 marzo 1956 ), e gli artt . 26 e 27 del DPR 27 aprile 1955, n . 547, che detta la disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ( GURI del 12 luglio 1956, n . 158 )). L' applicazione di tali disposizioni di diritto italiano all' interno del centro è esplicitamente prevista dall' art . 31 dell' allegato F dell' accordo del 2 luglio 1959 fra l' Italia e la CEEA .
In secondo luogo, l' illecito risulterebbe altresì dalla violazione dell' art . 10, n . 3, della già ricordata decisione della Commissione del 13 gennaio 1971, n . 71/57, relativa alla riorganizzazione del centro di ricerca ( GU L 16, pag . 14 ), che fa obbligo al direttore generale di prendere "a nome della Commissione tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza delle persone e degli impianti posti sotto la sua responsabilità ".
In terzo luogo, sarebbero violate le disposizioni di più convenzioni e raccomandazioni dell' organizzazione internazionale del lavoro ( OIL ), che costituirebbero dei principî generali comuni ai diritti degli Stati membri .
14 . La difesa che la Commissione oppone a tale pretesa del ricorrente consiste sostanzialmente nel negare ab ovo l' esistenza di una responsabilità extracontrattuale, riconducendo invece i fatti di specie alla categoria della responsabilità contrattuale, di cui peraltro la Commissione stessa si affretta a negare in ipotesi la sussistenza dei presupposti . In udienza, l' agente della Commissione è stato particolarmente chiaro su due punti, che nella fase scritta avevano dato luogo ad incertezze, quando ha affermato :
- che il signor Grifoni agiva nell' ambito di un contratto-quadro da lui accettato; contratto che trasferiva su di lui ogni e qualsiasi responsabilità quanto alle misure di sicurezza;
- che se per imprudenza sua è caduto dal tetto, non se ne potrebbe fare colpa alla Commissione .
In definitiva, la Commissione ha esposto alla Corte che, a suo avviso, l' accaduto dovrebbe essere qualificato come un "rischio di impresa" che, con un minimo di normale diligenza, avrebbe potuto essere previsto e evitato .
15 . Debbo dire immediatamente che l' argomentazione della convenuta mi appare riduttiva e comunque focalizzata sulla sola ipotesi di responsabilità contrattuale, da noi esclusa . E dunque irrilevante il richiamo all' art . 8 dell' accordo-quadro, per il semplice ma assorbente motivo che non era ancora in vigore al momento del verificarsi del fatto . E ciò anche a voler superare, ancora una volta, i fortissimi dubbi sulla validità per il diritto italiano del citato art . 8 che, in quanto contiene una limitazione di responsabilità e della facoltà di opporre eccezioni, avrebbe dovuto essere, a pena di nullità, sottoscritto specificamente ai sensi dell' art . 1341 codice civile italiano .
Nessun argomento ha invece dedotto la Commissione per contrastare l' ipotesi di responsabilità extracontrattuale, limitandosi a riconoscere che si tratterebbe di responsabilità "oggettiva", nel senso di responsabilità senza colpa .
16 . Dobbiamo quindi esaminare in primo luogo la questione dei criteri da prendere in considerazione per valutare l' illiceità del comportamento assertivamente costitutivo di un' ipotesi di responsabilità extracontrattuale .
17 . Il rinvio operato dall' art . 188 del trattato CEEA ai "principi generali comuni ai diritti degli Stati membri" potrebbe a prima lettura far dubitare della possibilità di rifarsi esclusivamente alle disposizioni di un solo ordinamento giuridico nazionale, anche se, ferma restando la necessità di valutare la situazione di responsabilità e le sue conseguenze rispetto ai principî generali comuni agli Stati membri, invero già enucleati da una significativa giurisprudenza, mi pare che almeno uno dei presupposti della responsabilità, e cioè l' illecito, debba anzitutto verificarsi rispetto alle norme dell' ordinamento competente che si assumono violate .
Quanto appena osservato vale tanto più rispetto ad una fattispecie del tipo che ci occupa, in quanto, in primo luogo, sarebbe singolare che il soggetto infortunato riceva una tutela, ove mai ne abbia diritto, inferiore a quella predisposta dall' ordinamento dello Stato membro in cui l' incidente si è verificato; in secondo luogo, l' immunità dalla giurisdizione civile dello Stato membro, che sussiste in un caso come quello di specie, in una alla competenza della Corte ex art . 188 del trattato CEEA, non si deve trasformare in una sensibile riduzione di tutela .
Ora, nell' ordinamento giuridico italiano, oltre ad una norma generalissima sulla responsabilità extracontrattuale, costruita né più e né meno che sul principio del neminem laedere ( art . 2043 codice civile ), rilevano in ipotesi, rispetto alla fattispecie che ci occupa, almeno altre due norme del codice civile ( tutte applicabili alla pubblica amministrazione ) e precisamente :
- l' art . 2051, secondo cui :
"Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito ".
- l' art . 2087, secondo cui :
"L' imprenditore è tenuto ad adottare nell' esercizio dell' impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ".
18 . Il quadro normativo generale essendo quello appena delineato, le circostanze rilevanti al riguardo sono le seguenti :
- il signor Grifoni non era un lavoratore subordinato del centro, né a quest' ultimo era ( ancora ) legato da un contratto di appalto, ma era, semplicemente, un terzo;
- non è contestato che il signor Grifoni era stato "convocato" dai responsabili del centro al fine di provvedere a delle misurazioni sulla "pensilina" di accesso alle apparecchiature metereologiche poste sul tetto, luogo da lui non conosciuto;
- non è contestato che i responsabili del centro custodivano la chiave della porta di accesso alla "pensilina", normalmente chiusa a chiave, e che nell' occasione uno di essi, il signor Danielato, ha accompagnato il signor Grifoni, aprendo la porta e consentendogli in tal modo l' accesso .
19 . Queste essendo le circostanze emerse senza contestazione dagli atti e dall' udienza, mi sembra anzitutto possano trovare applicazione sia l' art . 2043 codice civile italiano, che sancisce il principio dell' alterum non laedere, sia l' art . 2051 codice civile italiano, che, ulteriore specificazione del principio in parola, prevede la responsabilità per i danni provocati dalle cose in custodia sul presupposto che vi sia un controllo effettivo sulla cosa .
20 . Nella prima ipotesi, la responsabilità è fondata sulla nozione di colpa e comporta il relativo onere della prova in capo al soggetto danneggiato; nella seconda, la responsabilità del custode è viceversa fondata su di una presunzione di colpa e comporta l' inversione dell' onere della prova ( res ipsa loquitur . In ogni caso, nella specie la differenza non rileva, in quanto è pacifico che il centro non ha predisposto, né per il suo dipendente signor Danielato né per il signor Grifoni, alcun tipo di cautela al fine di prevenire l' accaduto, nel che si sostanzia la sua colpa .
21 . Quanto poi all' ipotesi che sussista un concorso di colpa del signor Grifoni, si tratta di un' eventualità che non emerge da alcun elemento rinvenibile nel fascicolo, non avendo la Commissione, cui incombeva comunque l' onere, né provato né chiesto di provarne la sussistenza .
22 . Possiamo poi aggiungere che, accanto alle norme generali sulla responsabilità civile, l' ordinamento italiano, come la maggior parte degli ordinamenti, contiene una più specifica disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro . Che nella specie si tratti di un infortunio sul lavoro non è ragionevolmente constestabile, anche alla luce di una solida giurisprudenza . La nozione di infortunio sul lavoro copre in effetti ogni evento accidentale avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l' inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un' inabilità temporanea assoluta che provochi l' astensione dal lavoro . Inoltre, l' occasione di lavoro si identifica con la finalità di lavoro, nel senso che essa sussiste ogniqualvolta ricorrono gli interessi del datore di lavoro, della produzione, oppure una circostanza attinente al rapporto di lavoro . Ora, malgrado il timido tentativo della Commissione, in udienza, di negare l' esistenza di un infortunio sul lavoro, è pacifico che la finalità della presenza del signor Grifoni sulla "pensilina" del centro fosse di lavoro e non certo di mera cortesia .
23 . Rilevano in particolare, per quanto qui interessa, le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ( DPR 547/55 ) e le norme sulla sicurezza del lavoro nell' edilizia ( DPR 164/56 ), i cui articoli, rispettivamente, 10, 26 e 27, sono stati invocati dal signor Grifoni, come abbiamo già evidenziato; oltre alla norma generale già ricordata dell' art . 2087 codice civile italiano, che è il principio generale sulla prevenzione degli infortuni e che si applica sia all' imprenditore privato che agli enti pubblici .
Ciò premesso, è emerso un contrasto sulla rilevanza delle ricordate norme speciali rispetto al caso di specie, affermata dal signor Grifoni ma negata dalla Commissione .
24 . In principio il centro era soggetto alla disciplina appena ricordata, così come alle norme italiane sulla responsabilità civile . In primo luogo, infatti, le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro sono, in Italia, di applicazione cosiddetta necessaria, collegandosi a trasparenti esigenze sociali non derogabili; e la circostanza che la CEEA goda di determinati privilegi ed immunità nello Stato di sede non l' esenta dall' osservanza delle leggi italiane : immunità dalla giurisdizione civile e penale non vuol certo dire immunità anche dalla legge . In secondo luogo, e a fugare qualsiasi incertezza, soccorre nella specie una precisa disposizione dell' accordo tra l' Italia e la CEEA per l' istituzione del centro, che all' art . 31 dell' allegato F impone alla Commissione di applicare, "sotto la sua sola responsabilità, le disposizioni italiane concernenti l' igiene e la sicurezza del lavoro ".
In particolare, non c' è dubbio che il centro fosse destinatario degli obblighi sanciti dal DPR 547/65 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in genere . Tale normativa infatti ( art . 1 ) si applica "a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati", nonché allo Stato ed a tutti gli enti pubblici . L' art . 4 impone ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti di "attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto ".
L' art . 27 dispone che "le impalcature, le passerelle, i ripiani ed i posti di lavoro e di passaggio sopraelevati debbono essere provvisti di parapetti ". Tale disposizione è stata ritenuta applicabile non solo nei lavori edili, ma a qualsiasi ipotesi in cui il lavoro viene svolto ad un' altezza che superi il metro e mezzo ed anche all' ipotesi di lavoro occasionale ( Cass . 29 ottobre 1984, in Rivista penale 1985, pag . 922 ).
A ciò si aggiunga la normativa più specifica sulla prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione ( DPR 164/56 ), adottata sul modello della corrispondente convenzione n . 62 dell' OIL . Tale normativa si applica ( art . 1 ) alle attività di "esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse", e l' art . 10 dispone più specificamente che "nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti e nei luoghi analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall' alto, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza ". E la Cass . ha affermato più volte che l' obbligo di cui all' art . 10 in questione "è tassativo e non ammette deroghe o alternative di sorta, allorché si eseguano lavori che comunque espongano a rischi di caduta dall' alto e non sia possibile disporre impalcature di protezione o parapetti" ( Cass . 29 marzo 1984, in Rivista penale 1985, pag . 606 ).
25 . Più in generale, rileviamo che, agli effetti dell' applicazione delle norme antinfortunistiche, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non ha mancato di trarre ogni conseguenza utile dal fondamentale precetto costituzionale ( art . 32 ) posto a tutela del diritto assoluto dell' individuo, e del corrispondente interesse della collettività, all' integrità fisica, diritto definito come "inderogabile ed indisponibile ". In tale ottica, la giurisprudenza ha, in primo luogo, affermato che "per posto di lavoro deve intendersi non soltanto il luogo prestabilito ove il lavoratore attende normalmente all' espletamento delle mansioni affidategli, ma anche tutti gli altri luoghi ove il lavoratore medesimo, sia pure in via eccezionale, possa accedere per soddisfare esigenze comunque inerenti alla sua attività lavorativa" ( Cass . 11 ottobre 1979, in Rivista penale 1980, pag . 584 ).
Segnaliamo, altresì, che la corte di cassazione ha più volte ribadito il principio che "le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro mirano ad eliminare non solo i rischi connessi all' espletamento di determinate attività lavorative, ma anche e soprattutto quelli conseguenti ad eventuale imperizia, imprudenza e disattenzione degli stessi prestatori d' opera, la cui incolumità dev' essere sempre tutelata, anche contro la loro stessa volontà ( Cass . 5 dicembre 1977, in Rivista diritto lavoro, 1978, II, 499, conforme, Cass . 24 giugno 1980, in Rivista penale 1981, pag . 103 ).
Infine, una solida ed univoca giurisprudenza della corte di cassazione ha puntualmente esteso la tutela apprestata dalle norme sin qui ricordate anche ai lavoratori non subordinati, nonché ai semplici terzi che "eventualmente possano trovarsi nella situazione di pericolo che la legge intende evitare con l' imposizione di determinate cautele" ( Vedasi Cass . 20 dicembre 1971, in Cass . pen . Mass . 1973, pag.185, Cass . 22 novembre 1979 in Rivista penale 1980, pag . 584, e Cass . 15 ottobre 1984, in Rivista penale 1985, pag . 606 ).
26 . Quanto al caso di specie, ed alla luce delle circostanze di fatto prima ricordate, la sua valutazione mi sembra non possa prescindere dal rapporto giudiziario redatto per l' occasione dai tecnici dell' USSL n . 5 ( allegato al ricorso del signor Grifoni ) che, a seguito della legge 23 dicembre 1978, n . 833, che istituisce il servizio sanitario nazionale ( 3 ), è l' organo pubblico competente a verificare l' osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni .
Emerge con chiarezza dal predetto rapporto che il centro, non avendo predisposto alcuna misura di prevenzione, né sotto forma di parapetti fissi, né sotto forma di impalcature provvisorie, né di cinture di sicurezza ( né per il signor Grifoni, né per il signor Danielato, dipendente del centro ), era incorso in una violazione delle surricordate norme .
E appena il caso di sottolineare come dal medesimo rapporto si rileva che i responsabili del centro, lungi dal negare la fondatezza dei rilievi espressi dai tecnici della USSL, si sono limitati a negare la sottoposizione del centro alla legge italiana, invocando, peraltro, proprio la convenzione internazionale che, come dianzi abbiamo ricordato, sancisce espressamente l' obbligo del centro di osservare la conferente normativa nazionale .
27 . Dall' insieme delle considerazioni fin qui svolte, possiamo constatare che, indipendentemente dalla rilevanza nella specie della normativa speciale italiana ai fini della sussistenza di una responsabilità extracontrattuale della CEEA ai sensi dell' art . 188 del trattato, è emerso con sufficiente chiarezza che il centro è venuto meno a quegli indiscutibili obblighi di cautela e di prevenzione che l' esposizione al rischio di caduta dalla pensilina-tetto imponeva di osservare .
A mio avviso, infatti, non v' è dubbio che si possa configurare un obbligo di cautela e di prevenzione ogniqualvolta ricorra il rischio di caduta dall' alto; e che, in concreto, tale obbligo si traduca in un obbligo di dotare, all' occorrenza, i soggetti, anche occasionalmente esposti al rischio, di idonei mezzi preventivi . D' altra parte, sia detto per inciso, debbo constatare che i terrazzi di copertura degli edifici comunitari qui a Lussemburgo sono provvisti, per quanto io stesso sono riuscito a vedere, di parapetti o comunque di una qualche protezione perimetrale .
28 . L' obbligo in parola incombeva sul centro, in quanto è quest' ultimo che aveva il dominio ed il controllo dell' immobile in tutte le sue articolazioni . In quanto poi Ente cui attendevano lavoratori subordinati, il centro è destinatario degli obblighi specifici dell' imprenditore di cui all' art . 2087 codice civile italiano e di cui le norme speciali antinfortunistiche rappresentano il contenuto dettagliato . Con ciò intendo dire che sul centro incombevano obblighi di prevenzione di infortuni sul lavoro indipendentemente dalla vicenda del signor Grifoni ( e vale ricordare che lo stesso signor Danielato, funzionario del centro, era esposto al rischio che ci occupa ); e che, pertanto, tali obblighi non possono venire in rilievo o addirittura essere considerati o no sussistenti in funzione della presenza o meno del signor Grifoni e di questa o quell' altra natura che si volesse attribuire al rapporto tra il signor Grifoni ed il centro .
E dunque da respingere radicalmente l' idea che il centro non avesse obblighi di prevenzione per il solo fatto che il signor Grifoni non era un dipendente del centro . Questa tesi appare subito priva di fondamento sotto due profili, entrambi decisivi . In primo luogo, gli specifici obblighi di prevenzione, come abbiamo già sottolineato, sono posti a tutela non solo dei lavoratori subordinati ma anche dei terzi che occasionalmente si trovino esposti al rischio . In secondo luogo, il centro, in quanto "custodiva" il tetto, nel senso dianzi precisato di controllo esclusivo, risponde dei danni causati appunto a terzi ai sensi e per gli effetti di cui al principio generale contenuto nell' art . 2051 codice civile italiano . Né vale chiamare in causa il "rischio d' impresa" cui sarebbe stato esposto il signor Grifoni, in quanto lavoratore autonomo o, secondo la tesi della Commissione, come ( futuro ) appaltatore . Invero, si sarebbe potuto discutere in proposito solo ed esclusivamente se il controllo della "pensilina-tetto" fosse stato già trasferito dal centro al signor Grifoni, come si verifica quando il committente "consegna i lavori" all' appaltatore e trasferisce pertanto a quest' ultimo tutto il controllo, e la responsabilità, del bene cui i lavori appaltati ineriscono . Al riguardo, peraltro, in primo luogo va ricordato che, secondo la giurisprudenza italiana, occorre di volta in volta verificare se l' organizzazione del lavoro sia attribuita totalmente all' appaltatore o se viceversa il committente si sia riservato un qualche potere di controllo sull' esecuzione dei lavori, solo nel primo caso la responsabilità di eventuali infortuni ricadendo esclusivamente sull' appaltatore (" Quando l' appaltatore non lavora in situazione di assoluta autonomia, anche il committente, che si inserisca nell' esecuzione dei lavori, risponde della mancata adozione delle misure antinfortunistiche, in tal caso incombendo anche su costui l' obbligo di controllare la sicurezza lavorativa in rapporto alle opere appaltate ": Cass . pen ., sezione III, 27 novembre1985, n . 11513 ).
In secondo luogo, nella specie il problema non si pone, né nella forma, né nella sostanza . Non nella forma, perché al momento del fatto non c' era un contratto di appalto tra il centro ed il signor Grifoni, tanto meno il centro aveva "consegnato" la pensilina-tetto al signor Grifoni perchè organizzasse il suo futuro lavoro; non nella sostanza, in quanto il centro di fatto "controllava" in via esclusiva la pensilina-tetto, fino al punto da tenerla inaccessibile a qualunque estraneo che non fosse accompagnato dal funzionario del centro custode della chiave della porta di accesso .
29 . E appena il caso di rilevare che le norme da noi chiamate in causa, ed in particolare le norme generali sulla responsabilità civile, corrispondono ad altrettanti principî generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri nella materia; e che le specifiche norme antinfortunistiche corrispondono puntualmente alle ricordate norme OIL .
30 . Poiché inoltre sussiste nella specie, senza bisogno di commenti, il nesso causale fra il comportamento omissivo del centro e l' infortunio verificatosi, nonché un danno reale e rilevante, ritengo che la CEEA sia incorsa nell' ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi e per gli effetti dell' art . 188 del trattato .
31 . Per quanto concerne l' aspetto della quantificazione del danno, risulta dalla relazione di visita specialistica eseguita in persona del signor Grifoni per valutazioni dei postumi relativi all' infortunio del 24 ottobre 1985 ( ricovero in ospedale con prognosi riservata e diagnosi di trauma cranico con frattura fronto-parietale sinistra irradiata alla base, frattura 1/3 prossimale della gamba destra, frattura pluriframmentaria scomposta della rotula sinistra, frattura epifisi distale del radio sinistro; cf . allegato 6 al ricorso ), che le conseguenze dell' infortunio sono :
- un' invalidità totale al lavoro per 9 mesi;
- una capacità lavorativa ridotta al 70 %.
32 . Nel suo ricorso il signor Grifoni si è riservato di quantificare, in corso di procedura, l' ammontare del danno subito . La convenuta, che ha negato la propria responsabilità nel prodursi dell' evento dannoso, ha comunque, in via subordinata, preso posizione quanto alle risultanze della relazione medica in precedenza ricordata . In particolare essa ha contestato "l' entità delle menomazioni lamentate dal Grifoni e quali fra tali menomazioni siano da ricondurre alla caduta o debbano essere invece fatte risalire a precedenti stati patologici del ricorrente", e si è riservata di "procedere ad autonomi accertamenti ed alle richieste istruttorie opportune nell' ipotesi e al momento in cui fosse dimostrata la propria responsabilità ".
Poiché vi suggerisco di constatare la responsabilità extracontrattuale della Commissione per il prodursi dell' evento dannoso di cui è stato vittima il signor Grifoni, e ritengo che la Corte non sia, allo stato degli atti, in misura di determinare l' ammontare del danno risarcibile, vi suggerisco di invitare le parti a trovare un accordo in proposito, fermo restando che in mancanza di accordo entro un termine di sei mesi, la Corte dovrà essere riadita .
33 . In conclusione vi propongo di :
- dichiarare la responsabilità della Commissione CEEA quanto all' infortunio prodottosi il 24 ottobre 1985 e di cui è rimasto vittima il signor Grifoni;
- invitare le parti a trovare - entro sei mesi dalla sentenza - un accordo quanto all' ammontare del danno risarcibile, fermo restando che in mancanza di tale accordo il danno e gli interessi connessi saranno liquidati dalla Corte;
- condannare la Commissione alle spese .
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) Vedasi sentenza 12 luglio 1969, Sayag, 9/69, Racc . pag . 329 .
( 2 ) Vedasi in tal senso, G . Venturini, La responsabilità extracontrattuale delle Comunità europee, Giuffré edizioni, Milano, 1980, pag . 97 .
( 3 ) Supplemento ordinario alla GURI, n . 360 del 28 dicembre 1978, ed in particolare art . 21 .
Full & Egal Universal Law Academy